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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/09/2025, n. 2874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2874 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori magistrati:
- dott.ssa Gabriella Piantadosi Presidente rel.
- dott.ssa Isabella Parolari Consigliere
- dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
all'udienza del 23.9.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A C O N T E S T U A L E
nella causa in grado di appello iscritta al n. 146/2023 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni De Francesco, presso il cui Parte_1 studio elettivamente domicilia in Roma, al viale delle Milizie n. 108
APPELLANTE E
in persona del Controparte_1
Presidente legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Gustavo Iandolo, come da procura generale alle liti a rogito del notaio Repertorio n. 37590 del Persona_1
23.1.2023, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Metropolitana dell'Istituto in Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29 APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n.
6302/2022 pubbl. il 19/07/2022
Conclusioni: come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro,
esponeva che: - con sentenza n. 2387/2016 emessa il 10 marzo 2016 all'esito del Parte_1
1 procedimento n. 11591/2014 R.G., il Tribunale del lavoro di Roma aveva accertato e dichiarato che egli stesso aveva lavorato alle dipendenze della come impiegato di prima categoria, Controparte_2 inquadramento al 6° livello del CCNL Imprese Edili, con rapporto di lavoro subordinato intercorso dal 1° dicembre 2003 al 3 febbraio 2014; - detta decisione era stata confermata dalla Corte
d'Appello di Roma con sentenza n. 1763/2019 emessa il 15 luglio 2019, all'esito del procedimento n. 1022/2016 R.G., e divenuta definitiva come da attestato di cancelleria della Corte territoriale in data 4 dicembre 2019.
Aggiungeva che: - con esposto/denuncia del 20 dicembre 2018 egli stesso aveva segnalato all'Istituto previdenziale l'omissione contributiva per il periodo lavorativo così come accertato e dichiarato dal Tribunale e aveva chiesto che venissero perseguite e punite le accertate violazioni del CP_ dovuto onere contributivo, con trasmissione degli atti agli organi ispettivi competenti;
- l' gli aveva chiesto l'originale della sentenza, i conteggi ed il “certificato di non proposto appello”; - nonostante l'invio della documentazione richiesta, l' non aveva dato riscontro e, anche a CP_1 seguito dei successivi solleciti, dall'estratto contributivo del 10 novembre 2020 risultava l'omesso accredito dei contributi per il periodo 2003 – 2014.
Tanto esposto, il ricorrente richiamava l'art. 2116 c.c. ed il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali e sosteneva che l' era “tenuto in ogni caso a Controparte_3 regolarizzare la posizione previdenziale per i contributi non versati dal datore di lavoro” in relazione alle retribuzioni accertate dal Tribunale nella sentenza suindicata, come specificamente riportate in ricorso. Aggiungeva che, nell'anno 2017, la società era stata dichiarata fallita, CP_2 sicché il proprio diritto all'accreditamento dei contributi spettanti trovava ulteriore fondamento nell'art. 3, comma primo, D.L.vo n. 80 del 27 gennaio 1992.
In definitiva, così concludeva: “A)- affermare il diritto del sig. alla Parte_1 regolarizzazione della posizione contributiva in base alla sentenza di accertamento del rapporto di lavoro subordinato n. 2387/2016 del Tribunale del Lavoro di Roma;
B)- conseguentemente condannare l' a provvedere all'accreditamento dei contributi previdenziali per il periodo dal CP_1
1° dicembre 2003 al 3 febbraio 2014, o quell'altro periodo che risulterà in corso di causa, secondo le retribuzioni accertate con la sopra citata sentenza 2387/2016 e specificate in premessa del presente atto”, con vittoria di spese, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l' , eccependo l'inammissibilità e/o l'infondatezza di ogni CP_1 pretesa avversaria. In particolare, rilevava che la sentenza del Tribunale di Roma n. 2387/2016 era stata pronunciata in un procedimento in cui l' non era stato parte in causa e, pertanto, non era CP_1 opponibile all'ente. Aggiungeva che nell'ipotesi di riconoscimento delle richieste di parte ricorrente
2 era la società datrice di lavoro – da chiamare eventualmente in causa - a dover essere condannata a versare la contribuzione dovuta all'Istituto sulle somme riconosciute a titolo di retribuzione nei limiti e nei termini stabiliti dalla legge. L' eccepiva, quindi, la prescrizione quinquennale dei CP_1 contributi relativi al periodo dall'1/02/2003 al 3/02/2014 ai sensi della legge n. 335/95, rilevando che non poteva considerare atto interruttivo della prescrizione la denuncia del 28/12/2018.
Aggiungeva che per i periodi oggetto del ricorso, poiché prescritti, avrebbe potuto operare esclusivamente l'istituto della rendita vitalizia di cui all'art.13 della n. 1338/1962.
Chiedeva, quindi, di “rigettare ogni domanda, eccezione e deduzione proposta con il ricorso introduttivo nel giudizio per intervenuta prescrizione e in quanto infondata in fatto e diritto”; in via subordinata, “previa chiamata in causa del datore di lavoro condannare la Controparte_2
CP_ predetta società al pagamento in favore dell' dei contributi, relative sanzioni ed interessi ex lege previsti”, con vittoria di spese.
All'esito, il Tribunale - con la sentenza n. 6302/2022 – così pronunciava: “
1 - accerta e dichiara il diritto di all'accreditamento dei contributi previdenziali omessi Parte_1 per il periodo da 01/12/2003 a 03/02/2014, nei limiti dell'eccepita prescrizione, da liquidarsi in separato giudizio;
2 – compensa per 1/2 tra le parti le spese processuali e condanna l' al CP_1 pagamento della residua metà liquidata in € 3.750,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario”.
A fondamento della decisione il Tribunale, dove aver affermato che la sentenza che aveva accertato la sussistenza del rapporto di lavoro nei confronti della non era opponibile Controparte_2 all' (cfr. pagina 3 della sentenza impugnata, ove si afferma: “Nessuna pretesa, pertanto, può CP_1
CP_ essere svolta dal ricorrente nei confronti dell' non avendo quest'ultimo chiamato in causa CP_ l' nell'esercizio dell'azione di accertamento del rapporto di lavoro”), si è soffermato sull'eccezione di prescrizione estintiva sollevata dall' . Si legge alla pagina 6 della medesima CP_1 sentenza: “… è evidente come il periodo di omessa contribuzione dall'1/02/2003 al 3/02/2014 risulti prescritto ai sensi della legge nr. 335/95 (prescrizione quinquennale). Infatti, la sentenza emessa in un giudizio in cui l' non è stato parte in causa, come già precisato (cfr. circolare CP_1 nr. 18/1996 - lett. f) non ha efficacia interruttiva del termine di prescrizione e la sentenza CP_1 definitiva, nel caso di specie, è stata trasmessa dal ricorrente solo in data 18/03/2020”, in assenza di precedenti atti interruttivi.
Avverso tale decisione proponeva appello per i seguenti motivi: Parte_1
1) “Violazione e/o falsa applicazione di norme giuridiche e di principi di diritto – artt. 2114
e 2116 c.c.”: nell'evidenziare la scarsa comprensibilità e la contraddittorietà della sentenza impugnata, l'appellante censurava la decisione del primo giudice laddove aveva ritenuto che
3 l'accertamento espletato dal Tribunale non fosse opponibile all' in quanto soggetto estraneo al CP_1 giudizio: evidenziava che, comunque, le sentenze di accertamento richiamate nella domanda del lavoratore (n. 2387/2016 del Tribunale e n. 1763/2019 della Corte d'Appello) dovevano essere
“giuridicamente considerate”, anche al fine di assicurare la tutela ex art. 2116 c.c.;
2) “Violazione e/o falsa applicazione di norme giuridiche e di principi di diritto – art. 3, primo comma, d.lgs. n. 80 del 27 gennaio 1992”: la parte appellante lamentava che il Tribunale aveva ritenuto che il periodo di omessa contribuzione dal 2003 al 2014 fosse prescritto sul presupposto che la sentenza definitiva era stata trasmessa nel 2020, quindi una volta trascorso il termine di cinque anni stabilito dalla legge n. 335/95. Pertanto, a giudizio del Tribunale, una volta intervenuta la prescrizione, sarebbe stato possibile soltanto ricorrere alla rendita vitalizia di cui all'art. 13 della L. n. 1338/1962. Obiettava, però, il che il giudice di prime cure aveva Pt_1 ignorato la circostanza – pure specificamente dedotta – che nelle more era intervenuto il fallimento della società tenuta al versamento dei contributi, con conseguente applicabilità dell'art. 3, primo comma, d.lgs. n. 80 del 27 gennaio 1992 che consente al lavoratore il diritto di rivolgersi direttamente all'Ente per il versamento dei contributi omessi, seppur prescritti;
3) “Violazione e/o falsa applicazione di norme giuridiche e di principi di diritto – art. 2935
c.c.”: la sentenza impugnata – sosteneva l'appellante - era errata giacché dapprima aveva ritenuto la denuncia sufficiente per ottenere il riconoscimento della contribuzione omessa per poi sostenere che la denuncia del ricorrente presentata nel 2018 non aveva alcuna validità e non poteva essere presa in considerazione;
inoltre, il Tribunale aveva ignorato che la prescrizione comincia a CP_ decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e che, nella specie, la richiesta all' di regolarizzazione contributiva di un rapporto “in nero” poteva avvenire solo dopo l'accertamento del giudice e dopo il passaggio in giudicato della sentenza contenente tale accertamento.
Sulla scorta delle predette argomentazioni chiedeva la riforma della Parte_1 sentenza impugnata e l'accoglimento delle richieste di cui all'originario ricorso.
Si costituiva in giudizio l' , contestando le avverse censure alla sentenza impugnata, di CP_1 cui chiedeva la conferma;
riproponeva le questioni già svolte in primo grado, eccependo:
l'inopponibilità della sentenza del Tribunale di Roma n. 2387/16 resa nei confronti della CP_2 la prescrizione del diritto all'accredito dei contributi, l'inapplicabilità del principio di automaticità delle prestazioni, in quanto operante solo se i contributi non sono prescritti. Chiedeva, quindi, il rigetto del gravame.
All'udienza del 23 settembre 2025, sulle conclusioni come in atti, la causa è stata decisa con lettura della presente sentenza.
4 2. L'appello merita accoglimento nei termini di seguito precisati.
2.1. I motivi di gravame possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro stretta connessione.
È incontestato, e risulta dagli atti, che con pronunce passate in giudicato è stato accertato che tra e la è intercorso un rapporto di lavoro subordinato Parte_1 Controparte_2 dall'1.12.2003 al 3.2.2014 (cfr. sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro,
n. 2387/2016, confermata dalla sentenza della Corte di appello di Roma, sezione lavoro, n.
1763/2019, divenuta definitiva come da attestazione della cancelleria in data 4.12.2019).
Al giudizio in cui è stata accertata la sussistenza del predetto rapporto di lavoro è rimasto estraneo l' , non evocato in giudizio. CP_1
Orbene, dal principio fissato dall'art. 2909 cod. civ. - secondo cui l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa - si evince, “a contrario”, che l'accertamento contenuto nella sentenza non estende i suoi effetti - e non
è vincolante - per i terzi. In particolare, è pacifica l'assoluta “terzietà” dell'Istituto previdenziale in ordine ad accertamenti giudiziari svoltisi tra datore di lavoro e lavoratore, sia che il rapporto di lavoro sia stato ritenuto sussistente sia che sia stato escluso. L' ha, infatti, sempre il potere di CP_1 richiedere il pagamento dei contributi previdenziali, quale che sia stato l'accertamento giudiziario tra datore di lavoro e lavoratore - allorché non abbia partecipato al giudizio - e può denegare l'obbligo del versamento contributivo - in detta ipotesi - anche se sia stata accertata tra datore di lavoro e lavoratore l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato (cfr., anche in motivazione, Sez.
L, Sentenza n. 4821 del 18/05/1999, richiamata, ex multis, tra le più recenti, da Sez. L, Sentenza n.
4675 del 2021).
Ne segue che le sentenze prodotte in giudizio, emesse tra e la Parte_1 CP_2
non sono, di per sé, opponibili all' , che si trova in posizione di terzietà rispetto
[...] CP_1 all'accertamento ivi contenuto.
Ciò posto, va tuttavia aggiunto che la sentenza passata in giudicato tra le parti del rapporto di lavoro può essere invocata al diverso scopo di valere quale elemento di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che formi oggetto dell'accertamento giudiziale, nella specie l'obbligo del datore di lavoro di pagare contributi previdenziali. Tale efficacia indiretta di prova documentale, rispetto ai terzi che non furono parti nel giudizio, può essere infatti invocata da chi vi abbia interesse, spettando però al giudice del merito di esaminare la sentenza prodotta a tale scopo e sottoporla alla sua libera valutazione, anche in relazione ad altri elementi di giudizio negli atti di causa (cfr. pacificamente, Cass. 6 giugno 1987 n. 4949; Cass. n. 1372 nel 2003; Cass. n. 4562 del
2011; Cass. n.13084 del 2011; Cass, n. 4675 del 2021).
5 Orbene, alla luce del pacifico orientamento di legittimità da ultimo richiamato, questo
Collegio può tener conto degli elementi fattuali che dette sentenze (e gli ulteriori atti cui le stesse si riferiscono) contengono, al fine di accertare nel presente giudizio – e dunque nel contraddittorio con l' – se tra e la è intercorso un rapporto di lavoro subordinato. CP_1 Parte_1 Controparte_2
Ai fini predetti è bene evidenziare che nelle sentenze prodotte in giudizio, e in particolare nella decisione della Corte di appello suindicata, sono riportate per esteso le deposizioni rese dai testi escussi innanzi al Tribunale di Roma. Ebbene, dell'attendibilità di tali testimonianze non vi è motivo di dubitare, risultando le stesse chiare, precise, concordanti e provenienti da soggetti che hanno avuto conoscenza diretta dei fatti, avendo lavorato a stretto contatto con l'odierno appellante.
Particolarmente significativa appare la deposizione di , dipendente della società Testimone_1 sin dal 1995 e anche al momento della sua escussione innanzi al Tribunale, che certamente non aveva motivo per rendere dichiarazioni sfavorevoli alla che all'epoca era ancora il Controparte_2 suo datore di lavoro.
Ebbene, dalle testimonianze assunte risulta che: - sebbene tra le parti non fosse stato sottoscritto alcun contratto, dal dicembre 2003 al 3 febbraio 2014 ha prestato la Parte_1 propria attività in favore della occupandosi di svolgere attività funzionale alla Controparte_2 partecipazione della società a gare di appalto;
- all'interno degli uffici della società, il Pt_1 utilizzava una postazione, con telefono e computer, messi a sua disposizione dall'azienda; -
l'odierno appellante lavorava per cinque giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, sia di mattina che di pomeriggio;
- nello svolgimento delle mansioni assegnategli, aventi ad oggetto essenzialmente attività di natura amministrativa ed impiegatizia, il seguiva le direttive Pt_1 impartite dagli amministratori succedutisi nel tempo: dapprima e, dopo il decesso Persona_2 di quest'ultimo, avvenuto nel settembre del 2010, Campagna Cornelia.
Alla luce delle predette risultanze, secondo i pacifici orientamenti della giurisprudenza di legittimità in materia, non pare revocabile in dubbio che il rapporto di lavoro intercorso tra le parti avesse i caratteri della subordinazione. Di detto schema, infatti, ricorrono tutti gli indici sintomatici, come elaborati dalla S.C.: innanzi tutto l'eterodirezione, avendo il lavorato seguendo le Pt_1 indicazioni provenienti dai responsabili della società convenuta (dapprima e poi Persona_2
Cornelia Campagna); quindi, la quotidiana e continuativa messa a disposizione da parte del ricorrente delle proprie energie lavorative in favore della società, per il perseguimento dei fini propri della stessa: dal lunedì al venerdì, sia di mattina che di pomeriggio;
- lo stabile e duraturo inserimento del per oltre dieci anni, nell'organizzazione di impresa della società; - Pt_1
l'utilizzo dei mezzi e degli strumenti messi a disposizione dalla società stessa nei locali aziendali
(una postazione, un PC, il telefono); - l'assenza del rischio in capo all'odierno appellante nonché
6 l'assenza di una sua propria ed autonoma struttura organizzativa ed imprenditoriale, anche in termini rudimentali;
- l'erogazione di un compenso in misura fissa e con cadenza mensile, per tredici mensilità all'anno (venendo corrisposta anche la tredicesima mensilità, come precisato nei conteggi allegati al ricorso introduttivo del giudizio n. 11591/2014 R.G. e versati in atti), sintomatica della messa a disposizione delle proprie energie lavorative e, pertanto, del tempo lavorato, indipendentemente dal raggiungimento di un risultato.
In definitiva, sulla scorta degli elementi acquisiti, è provato che dall'1.12.2003 al 3.2.2014
ha lavorato alle dipendenze della svolgendo rilevanti mansioni di Parte_1 Controparte_2 impiegato amministrativo, nei limiti delle sole direttive generali impartite dai due amministratori unici della società, riconducibili al 6° livello del CCNL del settore delle imprese edili ed affini, applicabile al rapporto in esame come parametro di riferimento per la determinazione della retribuzione complessivamente dovuta (e quantificata nell'originario ricorso, sulla scorta delle tabelle retributive applicabili al rapporto, nei seguenti termini per ciascun mese intero: 1.12.2003 –
28.2.2006 = €. 1.834,63 mensili;
1 marzo – 30 settembre 2006 = €. 1.890,01; 1 ottobre – 31 dicembre 2006 = €. 1.922,53; 1 gennaio – 31 agosto 2007 = €. 1.977,91; 1.9.2007 – 31.5.2008 = €.
2.021,27, 1 giugno – 31 dicembre 2008 = €. 2.123,73; 1.1.2009 – 31.3.2010 = €. 2.165,27; 1 aprile
– 31 dicembre 2010 = €. 2.221,07; 1 gennaio – 31 dicembre 20011 = €. 2.275,07; 1.1.2012 –
3.2.2014 = €. 2.327,27).
2.2. Dall'esistenza di un rapporto di lavoro discende l'obbligo del datore di lavoro di versare i contributi all' . CP_1
Vi è, tuttavia, da verificare se tali contributi – così come eccepito dall' sin dal primo CP_1 grado di giudizio, ritenuto dal Tribunale (almeno in parte, per quanto sembra evincersi dalla sentenza impugnata) e contestato dal con l'atto di gravame – siano prescritti. Pt_1
Come noto, l'obbligo retributivo e quello contributivo ad esso connesso sorgono con l'instaurarsi del rapporto di lavoro, ma restano del tutto autonomi e distinti, nel senso che l'obbligo contributivo del datore di lavoro verso l'istituto previdenziale sussiste indipendentemente dal fatto che gli obblighi retributivi nei confronti del prestatore d'opera siano stati in tutto o in parte soddisfatti, ovvero che il lavoratore abbia rinunciato ai suoi diritti.
Naturale corollario delle considerazioni che precedono è che l'accertamento giudiziale dell'inadempimento retributivo, intervenuto esclusivamente tra il datore di lavoro e il lavoratore, non ha alcuna incidenza sul decorso della prescrizione dei contributi e dei relativi accessori.
E invero, gli atti interruttivi della prescrizione devono provenire dal creditore o, al più, dal debitore. Il lavoratore non è né creditore, in senso stretto, dei contributi, né debitore degli stessi
(così Sez. L, Ordinanza n. 14548 del 2025).
7 È stato altresì affermato che, in coerenza con la struttura bilaterale dell'obbligazione contributiva e con l'esclusiva legittimazione attiva dell' , l'interruzione della prescrizione dei CP_1 contributi di assicurazione obbligatoria si verifica solo per effetto degli atti, indicati dall'art. 2943
c.c., posti in essere dall' (titolare del relativo diritto di credito) e non quando anche uno di tali CP_1 atti sia posto in essere dal lavoratore.
Pertanto, non riveste alcun rilievo interruttivo, rispetto ai contributi e ai suoi accessori,
l'azione giudiziaria intrapresa dal lavoratore per l'accertamento del diritto a differenze retributive e, tanto meno, la pronuncia che accerta il diritto alle stesse (cfr., ancora, Sez. L, Ordinanza n. 14548 del 2025).
Egualmente non ha efficacia interruttiva della prescrizione la denuncia dell'irregolarità contributiva effettuata dal lavoratore all' , posto che, come definitivamente chiarito da SS.UU. CP_1
n. 15296 del 2014, la denunzia del lavoratore non è configurabile quale atto interruttivo della prescrizione, sia in quanto non proveniente dal creditore, sia perché il suo effetto non è quello di fare iniziare un nuovo periodo di prescrizione ex art. 2944 cod. civ., ma, limitatamente ai contributi previdenziali maturati in epoca precedente all'1.1.1996 (cui si applica la disciplina transitoria di cui all'art. 3, comma 9, l. n. 335/1995), quello di raddoppiare fin dall'inizio il termine da cinque a dieci anni (cfr., ex ceteris, Sez. L, Ordinanza n. 9467 del 2019).
In altri termini, i giudici di legittimità hanno negato alla denuncia del lavoratore la idoneità ad esercitare effetti in via ordinaria e diretta sul decorso della prescrizione dell'obbligo contributivo
(cfr. Sez. L, sentenza 5820 del 2021).
In definitiva, avuto riguardo al periodo cui si riferiscono i contributi per cui è causa
(dicembre 2003 – febbraio 2014), ed esclusa l'efficacia interruttiva della denuncia effettuata da in data 20.12.2018, pervenuta all' in data 27.12.2018, è evidente che i Parte_1 CP_1 predetti contributi sono prescritti.
Ed è appena il caso di evidenziare come non possa sostenersi, come fa l'appellante, che il termine di prescrizione (pacificamente quinquennale) comincerebbe a decorrere, nella specie, dall'accertamento giudiziale del rapporto di lavoro subordinato: e ciò non solo per l'inopponibilità all' di tale sentenza, ma anche perché l'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto CP_1 impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli ostacoli di mero fatto, come il ritardo indotto dalle necessità di accertamento del diritto (cfr. Sez. L - , Ordinanza n. 14193 del
24/05/2021).
In proposito è stato chiarito (cfr., da ultimo, Sez. L, Sentenza n. 602 del 2025) che appartengono alla categoria dei meri impedimenti di fatto – come tali inidonei ad impedire la
8 decorrenza del termine di prescrizione – l'ignoranza del fatto generatore del diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di esso e il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (Cass. ord.
n. 996/2022; Cass. n. 21026/2014; Cass. ord. n. 3584/2012), oppure il ritardo dovuto alla colpevole incuria del titolare del diritto (Cass. n. 1889/2018). In applicazione di tali principi la S.C. ha affermato che, in caso di controversa natura di un rapporto di lavoro, il termine di prescrizione dei contributi previdenziali inizia a decorrere dallo spirare del termine fissato dall'ordinamento per il pagamento della contribuzione, ossia dal giorno 21 del mese successivo a quello della maturazione del diritto alla retribuzione e non dalla data successiva della sentenza che accerti la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti (Cass. ord. n. 8921/2023).
2.3. Tanto chiarito in punto di prescrizione del diritto dell' a riscuotere i contributi per CP_1 cui è causa dal datore di lavoro, giova ricordare che l'art. 2116 c.c. stabilisce, al primo comma, che
“le prestazioni indicate nell'articolo 2114 sono dovute al prestatore di lavoro anche quando
l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali”, e aggiunge al secondo comma che “nei casi in cui, secondo tali disposizioni, le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute,
l'imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro”.
La Suprema Corte (come da ultimo ribadito: Sez. L, Sentenza n. 602 del 2025), interpretando la disposizione citata, ha chiarito che il nostro ordinamento non prevede, di regola, un'azione dell'assicurato volta a condannare l'ente previdenziale alla regolarizzazione della sua posizione contributiva, nemmeno nell'ipotesi in cui l'ente previdenziale, che sia stato messo a conoscenza dell'inadempimento contributivo prima della decorrenza del termine di prescrizione, non si sia tempestivamente attivato per l'adempimento nei confronti del datore di lavoro obbligato: ciò che residua in tali casi in favore dell'assicurato è il rimedio risarcitorio nei confronti del datore di lavoro di cui al secondo comma dell'art. 2116 c.c., salva la possibilità del lavoratore di surrogarsi in luogo del datore (e di esser tenuto indenne da quest'ultimo) per la costituzione della rendita vitalizia di cui all'art. 13, l. n. 1338/1962 (cfr., tra le più recenti, Cass. nn. 2164 e 6722 del 2021 nonché Cass. nn. 26002 e 26248 del 2023, tutte sulla scorta di Cass. nn. 6569 del 2010 e 3491 del
2014).
Si tratta – come ricordato da Cass. n. 3491 del 2014, cit. – di una conseguenza naturale della scomposizione della fattispecie dell'assicurazione obbligatoria nei due distinti rapporti contributivo e previdenziale: mentre l'obbligazione contributiva ha per soggetto attivo l'ente previdenziale e per soggetto passivo il datore di lavoro, che è debitore di tali contributi nella loro interezza (artt. 2115 comma 2° c.c. e 19, l. n. 218/1952), il lavoratore è unicamente il beneficiario delle prestazioni
9 previdenziali dovutegli dagli enti, restando affatto estraneo al rapporto contributivo e non potendo vantare alcun diritto di natura risarcitoria nei confronti dell'ente medesimo, nemmeno nell'ipotesi in cui quest'ultimo non si sia tempestivamente attivato nei confronti del datore di lavoro per il loro recupero.
Va anzitutto ribadito che l'indiscutibile interesse del lavoratore all'integrità della posizione contributiva, che la costante giurisprudenza della S.C. costruisce alla stregua di diritto soggettivo, pur essendo connesso sia geneticamente che funzionalmente al diritto di credito che l'ente previdenziale vanta sui contributi, è nondimeno affatto distinto da quest'ultimo: non solo perché sopravvive all'estinzione per sopraggiunta prescrizione del diritto dell'ente al versamento dei contributi medesimi, ma soprattutto perché, salva la speciale ipotesi di cui all'art. 3, d.lgs. n.
80/1992 (su cui si tornerà a breve), ha come soggetto passivo unicamente il datore di lavoro, nei cui riguardi può esser fatto valere sub specie di diritto al risarcimento del danno (così già Cass. nn.
2392 del 1965, 1304 del 1971, 1374 del 1974, 7104 del 1992 e, più recentemente, 3661 del 2019 e
6311 del 2021). Sotto questo profilo, anzi, si palesa l'assoluta irrilevanza del fatto che il rapporto di lavoro sia stato o meno regolarmente denunciato e i contributi si siano o meno prescritti.
Il principio di automaticità delle prestazioni, di cui all'art. 2116, comma 1°, c.c., opera, dunque, normalmente (ovvero di regola) sul piano del rapporto previdenziale che lega l'assicurato all'ente previdenziale, consentendo che le prestazioni di cui all'art. 2114 c.c. siano corrisposte
“anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e assistenza”, ma non implica affatto l'obbligo dell'ente previdenziale di accreditare in favore dell'assicurato una corrispondente provvista contributiva.
Senonché, come chiarito di recente dalla Corte di Cassazione, Sez. L, nella sentenza n.
701/2024, tale regola trova eccezione proprio nell'ipotesi di cui all'art. 3 d. lgs. n. 80/2012, la cui applicazione ha invocato sin dall'originario ricorso. Parte_1
In proposito giova rilevare che il legislatore ha apprestato strumenti per ovviare alla omissione contributiva posta in essere da azienda fallita, e lo ha fatto in un primo tempo con la L. n.
153 del 1969, art. 39, a mente del quale “Nei casi di fallimento ... allorché si verifichino omissioni contributive nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, è consentito l'accredito dei relativi contributi non prescritti, in favore dei lavoratori interessati, mediante prelievo delle somme corrispondenti ai contributi base e di adeguamento, dalle riserve delle rispettive gestioni”.
Maggior tutela è stata approntata dal D.Lgs. n. 80 del 1992, di attuazione della direttiva CEE in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, perché la
10 garanzia prevista dalla precedente legge è stata estesa anche ai contributi prescritti (cfr. in tal senso
Sez. L, Sentenza n. 14204 del 2012).
Infatti, l'art. 3, d.lgs. n. 80/1992, nel disporre il recepimento della normativa comunitaria citata (oggi codificata nella direttiva 2008/94/CE), ha stabilito che, nel caso in cui il datore di lavoro sottoposto a fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o procedura di amministrazione straordinaria abbia omesso, in tutto o in parte, di versare i contributi per l'assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti e non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione, il lavoratore interessato, a condizione che non vi sia stata costituzione della rendita vitalizia ai sensi dell'art. 13, l. n. 1338/1962, e che il suo credito sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto in esito a una delle procedure indicate, “può richiedere al competente istituto di previdenza e assistenza obbligatoria che, ai fini del diritto e della misura della prestazione, vengano considerati come versati i contributi omessi e prescritti”.
Ebbene, Sez. L, sentenza n. 701/2024 (all'esito di una compiuta ricostruzione normativa e giurisprudenziale, cui in questa sede si rinvia e che deve intendersi integralmente richiamata) ha – chiarito che “la garanzia del lavoratore in caso di inadempimento degli obblighi contributivi ha come unico oggetto le prestazioni previdenziali e non anche i contributi medesimi”, ma “salva la speciale disposizione di cui all'art. 3, d.lgs. n. 80/1992, cit., e al netto delle ipotesi di ricongiunzione dei periodi assicurativi”.
Ha, quindi, affermato il seguente principio di diritto: “Salvo il caso di ricongiunzione dei periodi assicurativi, di cui alla l. n. 29/1979, e salva altresì la speciale ipotesi di cui all'art. 3,
d.lgs. n. 80/1992, il principio di automaticità delle prestazioni, di cui all'art. 2116, comma 1°, c.c., non comporta alcun accredito automatico dei contributi non prescritti il cui versamento sia stato omesso in tutto o in parte dal datore di lavoro, ma consiste nel garantire al lavoratore le prestazioni previdenziali cui ha diritto ai sensi dell'art. 2114 c.c. anche quando il datore di lavoro abbia omesso il pagamento dei contributi”.
Per completezza va aggiunto che, ai fini dell'applicazione della speciale disposizione di cui all'art. 3, d.lgs. n. 80/1992, cit., non è necessario che l'omissione contributiva sia connessa e dipendente dal fallimento, essendo sufficiente che l'omissione vi sia stata e che il datore di lavoro obbligato sia stato successivamente dichiarato fallito (Cass. n. 14204 del 2012, richiamata da Cass.
n. 701/2024).
Ne segue che, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3 citato, è possibile per il lavoratore ottenere una pronuncia di condanna dell' a considerare, ai fini del diritto e della misura della CP_1 prestazione, come versati i contributi omessi e prescritti.
11 Nella specie, è pacifico tra le parti che nel 2017 la è stata dichiarata fallita dal Controparte_2
Tribunale di Roma (procedimento n. 138/2017), tant'è che già nel corso del procedimento n.
1022/2016 R.G., all'esito del quale la Corte di appello capitolina emise la sentenza n. 1763/2019, si costituì, nella persona del curatore, il fallimento della È altresì pacifico che non vi è Controparte_2 stata costituzione della rendita vitalizia ai sensi dell'art. 13, l. n. 1338/1962 e che i contributi relativi al suddetto rapporto di lavoro non sono stati versati e – come innanzi precisato – sono prescritti.
Con riguardo alla rendita vitalizia, osserva il Collegio che la costituzione della stessa non rappresenta un obbligo per il lavoratore: e ciò in ragione sia del disposto dell'art. 13 cit., a mente del quale tale costituzione rappresenta una facoltà (“Il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo, può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro”, peraltro subordinatamente alla sussistenza di prove che difficilmente un lavoratore “in nero” può fornire), sia delle finalità di tutela che l'art. 3 d.lgs n. 80/92 persegue, e che una diversa interpretazione della norma svuoterebbe di contenuti.
Da tali premesse, e dalla speciale tutela accordata in caso di fallimento del datore di lavoro, discende che la sentenza di primo grado deve essere parzialmente riformata laddove ha ritenuto – trascurando la previsione di cui all'art. 3, d.lgs. n. 80/1992 - che per i contributi prescritti la domanda proposta non potesse essere accolta.
3. Le spese del doppio grado di giudizio vanno poste a carico dell' , soccombente, e CP_1 vengono determinate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, della natura delle questioni trattate e delle attività in concreto svolte, secondo i parametri vigenti, con distrazione in favore del procuratore di , antistatario. Parte_1
L'importo dei compensi relativi al primo grado di giudizio (compensati dal Tribunale per metà) corrisponde, per l'intero, alla somma liquidata dal primo giudice, che non è stata oggetto di impugnazione da parte dell' , tenuto anche con conto del divieto di reformatio in peius nei CP_1 confronti della parte impugnante.
P.Q.M.
- in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l' ad accreditare in favore CP_1 dell'appellante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1, d.lgs. n. 80/1992, i contributi omessi dalla in relazione al rapporto di lavoro subordinato intercorso tra e Controparte_2 Parte_1 la medesima società nel periodo dall'1 dicembre 2003 al 3 febbraio 2014;
- condanna l' a rifondere a le spese del doppio grado di giudizio, che si CP_1 Parte_1 liquidano quanto al primo grado in euro 7.500,00 e quanto al secondo grado in euro 3.500,00, oltre
12 – per entrambi i gradi – rimborso spese forfetarie, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dell'appellante, antistatario.
Il Presidente estensore
Gabriella Piantadosi
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