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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 10/12/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 1252/2025 promossa da:
(C.F.: ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Michele Ursini ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del difensore Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 Ministro in carica
Controparte_2 (C.F. ) in persona del Dirigente pro tempore P.IVA_2
(C.F. Controparte_3
) in persona del Dirigente pro tempore P.IVA_3 rappresentati e difesi dalla Avvocatura dello Stato con domicilio legale presso gli uffici di quest'ultima in Bologna alla via Alfredo Testoni nr. 6
RESISTENTI
MOTIVAZIONE
Il ricorso presentato ex art. 414 c.p.c. , con contestuale domanda cautelare ex art. 700 c.p.c. , da – vincitrice del concorso riservato per Parte_1 Dirigenti Scolastici indetto con D.M. n. 107/2023 destinato ai partecipanti del precedente concorso di cui al D.D.G. n. 1259/2017 che nella graduatoria dei vincitori pubblicata il 19.8.2024 si è collocata in posizione n. 37° con punti 10,225 destinataria di assunzione nella regione Emilia Romagna ed attualmente presta servizio a partire dal 4.11.2024 presso l'Istituto Comprensivo di Cattolica (RN) − finalizzato all'accertamento del suo diritto ad essere assegnata nella Regione Puglia previo accoglimento della sua domanda di mobilità interregionale in ragione del diritto di precedenza spettante per la necessità di assistere i suoi genitori disabili in condizioni di gravità , appare immeritevole di accoglimento .
Va premesso che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità il diritto previsto dall'art. 33 comma 5 L. n. 104 del 1992 − che nella versione risultante dalle modifiche apportate dall'art. 19 comma 1 L 53\2000 e dall'art. 24 della legge n. 183\10 dispone testualmente : “ Il lavoratore di cui al comma 3 ( vale a dire : “ il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti ” ) ha diritto a scegliere , ove possibile , la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede ” − non si configuri come assoluto ed illimitato giacché esso - come dimostrato anche dalla presenza dell'inciso “ ove possibile ” - può essere fatto valere allorquando, alla stregua di un equo bilanciamento tra tutti gli implicati interessi costituzionalmente rilevanti, il suo esercizio non finisca per ledere in maniera consistente le esigenze economiche, produttive od organizzative del datore di lavoro e per tradursi soprattutto nei casi in cui si sia in presenza di rapporto di lavoro pubblico in un danno per l'interesse della collettività ( Vedi Cass. Sez. Unite n. 7945 del 27\03\2008 Rv. 602352 ).
La stessa finalità di contemperamento di opposti interessi privati e pubblici, tutti parimenti rapportabili a valori di rango costituzionale, permane pur dopo la novella del testo originario della I. n.104, art. 33, operata con la I. n.53 del 2000, che ha tolto il requisito della convivenza, lasciando, però, intatti tutti gli altri (effettiva continuità nell'assistenza, carattere di particolare gravità dell'handicap di cui soffre il congiunto, necessità di prestazioni assistenziali permanenti, incompatibili con sede distante, mancanza di altri supporti parentali ( Cass. Sez. Unite n. 697 del 07/04/2015).
Nel caso di specie l'amministrazione scolastica ritualmente costituita in giudizio ha allora provato mediante idonea documentazione non contestata che :
− la ricorrente in data 27\06\2025 abbia presentato domanda di mobilità interregionale per l'a.s. 2025\2026 in ingresso nella regione deducendo di CP_3 essere titolare dei diritti ex legge 104/1992 stante la necessità di assistere i propri genitori disabili in condizioni di gravità ;
− nell'ambito di tale procedura , considerata la riserva di posti per i vincitori del concorso ordinario, le sedi vacanti e disponibili per i trasferimenti per mobilità nella regione erano pari a 8 mentre le domande di mobilità interregionale CP_3 in ingresso sono state 169 ;
− essendo il numero di domande nettamente superiore rispetto al numero di posti disponibili , l' con circolare prot. n. AOODRPU39911 del CP_4 21.06.2025 individuava i seguenti criteri di priorità in ordine di importanza : 1) disabilità personale connotata da gravità; 2) assistenza a familiare con handicap in situazione di gravità (art. 33, cc. 3 e 5 della Legge 104/1992), graduata sulla base del grado di parentela con l'assistito, del numero di familiari da assistere e della prossimità della sede od ambito territoriale richiesti con la residenza del familiare disabile;
3) anzianità di servizio e, a parità di anzianità di servizio, anzianità anagrafica.
− in applicazione di tali criteri tutti gli 8 posti disponibili venivano assegnati a dirigenti scolastici aventi disabilità personale connotata da gravità ex artt. 21 e 33 L. 104/1992 (criterio n. 1) al pari degli altri due posti nel frattempo resisi disponibili per decesso del dirigente scolastico titolare e per rinuncia all'immissione in ruolo;
− in caso si rendessero disponibili ulteriori posti , ovviamente verrebbero preferiti sempre i dirigenti scolastici aventi disabilità personale connotata da gravità ex artt. 21 e 33 L. 104/1992 (criterio n. 1) collocati in graduatoria in posizione migliore rispetto a quello della ricorrente;
− il non ha autorizzato e previsto nuove immissioni in ruolo nella CP_1 regione nell'a.s. 2024-2025, facendo fede sul punto la nota prot. n. CP_3 AOODRPU40988 del 22.07.2024 dell' al in cui è CP_4 CP_1 specificato come il numero dei posti vacanti e disponibili post mobilità è pari a 0 ;
− il contingente di 32 posti assegnato per il concorso ordinario di cui al DPIT 2788/2023 ( e che pertanto non avrebbe potuto essere utilizzato per le immissioni in ruolo dei vincitori del concorso riservato quali la ricorrente che prestava già servizio nell'anno scolastico 2024-2025) è stato interamente esaurito nell'anno scolastico 2025-2026 ;
Quanto alle reggenze di cui si parla nel ricorso , va precisato come le stesse abbiano durata annuale e riguardino posti disponibili ma non vacanti mentre i trasferimenti disposti nell'ambito della mobilità interregionale concernono incarichi di durata triennale su posti vacanti e disponibili . Si ricorda che nel caso di posizione dirigenziale non sia neppure ipotizzabile una assegnazione eccedentaria o sovrannumeraria in quanto non possono riconoscersi assegnazioni superiori ai posti previsti in organico, corrispondenti alle Istituzioni Scolastiche numericamente individuate anno per anno, tra le quali non possono computarsi quelle sottodimensionate.
Va ulteriormente richiamata Cass. Sez. L. n. 7693 in data 28\03\2018 (Rv. 647666 - 01) in materia di pubblico impiego privatizzato che − nel confermare che l'art. 33, comma 5 della L. n. 104 del 1992 si applichi anche nell'ipotesi di conferimento di incarico dirigenziale a un soggetto già dipendente dell'amministrazione − ha chiarito che la Pubblica Amministrazione non è obbligata ad accogliere la richiesta di trasferimento del dirigente ove la stessa non si riveli assecondabile, in quanto l'esigenza di solidarietà arretra di fronte al "limite esterno" rappresentato dalla specificità del ruolo della dirigenza pubblica, intimamente correlato ai principi costituzionali d'imparzialità e buon andamento dell'amministrazione, la quale non consente il radicarsi, in capo al dirigente pubblico, di un diritto assoluto all'inamovibilità della posizione ( o nel caso di specie al trasferimento richiesto ) .
Difetta pertanto anche sotto questo aspetto la sussistenza di elementi idonei a configurare una violazione del diritto azionato dalla ricorrente e questo anche in sede cautelare , non essendo ravvisabile il "fumus boni iuris".
Stante la particolarità delle questioni giuridiche sottoposte al vaglio del giudicante , sussistono fondati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite .
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 429 c.p.c. pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da Parte_1
con ricorso depositato il giorno 30\10\2025, disattesa ogni altra istanza,
[...] eccezione o deduzione, così provvede in contraddittorio con il
[...]
e le sue articolazioni territoriali Controparte_5 periferiche :
1) Rigetta il ricorso .
2) Spese processuali interamente compensate fra le parti .
Così deciso a Rimini il giorno 10\12\2025 .
Il Giudice
Dott. Lucio ARDIGO'