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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 164/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 1, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
INGINO GIOVANNI, Presidente e Relatore
OCONE US, Giudice
NICODANO MICHELE, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 479/2025 depositato il 16/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Roma - Via Giuseppe Grezar, N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di San Gillio - Via Roma, N. 6 10040 San Gillio TO
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020259000601214000 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ALIQ 98/17 TASI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ALIQ 66/18 TASI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ALIQ 42/19 TASI 2019 - sul ricorso n. 480/2025 depositato il 16/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Roma - Via Giuseppe Grezar, N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di San Gillio - Via Roma, N. 6 10040 San Gillio TO
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020249032789036000 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ILIQ 80/18 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ILIQ 59/19 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ILIQ 41/20 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ILIQ 11/21 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 139/2026 depositato il
24/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivi distinti ricorsi la signora Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 110 202590006012 14 000 notificata dal Concessionario per la IS Agenzia delle RA IS per Tasi relativa agli anni 2017-2019 (avvisi di accertamento n. 71023999000009709000,
71023999000009710000 e 71023999000009711000), nonché l'intimazione di pagamento n. 110 2024
9032789036000 per Imu relativa agli anni 2018-2021 (avvisi di accertamento n. 71023999000009810000,
71023999000009811000, 71023999000009812000 e 71023999000009813000) e adiva la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Torino per ivi sentirne dichiarare l'illegittimità.
Lamenta la ricorrente di non avere mai ricevuto gli atti prodromici alle predette intimazioni di pagamento ed eccepisce l'intervenuta prescrizione delle relative pretese impositive. Deduce, inoltre la nullità degli atti impugnati per difetto di motivazione, nonché per mancata indicazione del responsabile del procedimento, in violazione del disposto normativo dell'art. 7 della Legge 212/2000
Si costituiva ritualmente in giudizio l'Agenzia delle RA IS la quale eccepiva preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva in merito alle eccezioni di difetto di notifica degli avvisi di accertamento prodromici alle intimazioni impugnate e al merito della pretesa spettando il contraddittorio all'Ente impositore.
Il Comune di San Gillio rimaneva contumace e all'udienza del 23/2/2026 i ricorsi riuniti venivano decisi come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi meritano accoglimento.
A fronte delle precise doglianze della ricorrente, il Comune non si è costituito in giudizio al fine di fornire la prova dell'avvenuta notificazione degli atti prodromici alle intimazioni di pagamento impugnate.
Né tale prova poteva essere fornita dall'Agenzia delle RA-IS, carente di legittimazione passiva sul punto.
In assenza della dimostrazione della definitività degli avvisi di accertamento posti a fondamento delle due intimazioni di pagamento, le stesse devono essere annullate.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore del ricorrente ed a carico del Comune in complessivi E. 2.000,00 oltre accessori di legge e CUT. Spese compensate con Ader, in quanto soggetto privo di legittimazione passiva sul merito della vertenza.
P.Q.M.
la Corte accoglie i ricorsi riuniti e condanna il Comune di San Gillio al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi E. 2.000,00 oltre accessori di legge e CUT. Compensa le spese con l'Agenzia delle
RA IS
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 1, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
INGINO GIOVANNI, Presidente e Relatore
OCONE US, Giudice
NICODANO MICHELE, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 479/2025 depositato il 16/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Roma - Via Giuseppe Grezar, N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di San Gillio - Via Roma, N. 6 10040 San Gillio TO
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020259000601214000 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ALIQ 98/17 TASI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ALIQ 66/18 TASI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ALIQ 42/19 TASI 2019 - sul ricorso n. 480/2025 depositato il 16/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Roma - Via Giuseppe Grezar, N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di San Gillio - Via Roma, N. 6 10040 San Gillio TO
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020249032789036000 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ILIQ 80/18 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ILIQ 59/19 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ILIQ 41/20 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ILIQ 11/21 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 139/2026 depositato il
24/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivi distinti ricorsi la signora Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 110 202590006012 14 000 notificata dal Concessionario per la IS Agenzia delle RA IS per Tasi relativa agli anni 2017-2019 (avvisi di accertamento n. 71023999000009709000,
71023999000009710000 e 71023999000009711000), nonché l'intimazione di pagamento n. 110 2024
9032789036000 per Imu relativa agli anni 2018-2021 (avvisi di accertamento n. 71023999000009810000,
71023999000009811000, 71023999000009812000 e 71023999000009813000) e adiva la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Torino per ivi sentirne dichiarare l'illegittimità.
Lamenta la ricorrente di non avere mai ricevuto gli atti prodromici alle predette intimazioni di pagamento ed eccepisce l'intervenuta prescrizione delle relative pretese impositive. Deduce, inoltre la nullità degli atti impugnati per difetto di motivazione, nonché per mancata indicazione del responsabile del procedimento, in violazione del disposto normativo dell'art. 7 della Legge 212/2000
Si costituiva ritualmente in giudizio l'Agenzia delle RA IS la quale eccepiva preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva in merito alle eccezioni di difetto di notifica degli avvisi di accertamento prodromici alle intimazioni impugnate e al merito della pretesa spettando il contraddittorio all'Ente impositore.
Il Comune di San Gillio rimaneva contumace e all'udienza del 23/2/2026 i ricorsi riuniti venivano decisi come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi meritano accoglimento.
A fronte delle precise doglianze della ricorrente, il Comune non si è costituito in giudizio al fine di fornire la prova dell'avvenuta notificazione degli atti prodromici alle intimazioni di pagamento impugnate.
Né tale prova poteva essere fornita dall'Agenzia delle RA-IS, carente di legittimazione passiva sul punto.
In assenza della dimostrazione della definitività degli avvisi di accertamento posti a fondamento delle due intimazioni di pagamento, le stesse devono essere annullate.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore del ricorrente ed a carico del Comune in complessivi E. 2.000,00 oltre accessori di legge e CUT. Spese compensate con Ader, in quanto soggetto privo di legittimazione passiva sul merito della vertenza.
P.Q.M.
la Corte accoglie i ricorsi riuniti e condanna il Comune di San Gillio al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi E. 2.000,00 oltre accessori di legge e CUT. Compensa le spese con l'Agenzia delle
RA IS