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Sentenza breve 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza breve 29/12/2025, n. 23986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23986 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23986/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13339/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 13339 del 2025, proposto da:
-OMISSIS-in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Roberto Cursano, Francesca Romana Baratta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare:
- del provvedimento -OMISSIS- del 22 ottobre 2025 e dell’allegata lista di siti pubblicata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in data 22.10.2025 sul proprio sito web (https://www.adm.gov.it/portale/siti-web-inibiti-giochi), limitatamente alla parte in cui ha inserito il nome a dominio -OMISSIS- al numero -OMISSIS- nell’“Elenco di siti di gioco inibiti ai sensi dell'art.102 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 convertito in L. 13 ottobre 2020, n. 126”;
- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o connesso e/o consequenziale ancorché non noto negli estremi e nel contenuto;
- nonché per la condanna dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli all’integrale risarcimento del danno, con riserva di quantificazione e dimostrazione in corso di causa;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il dott. OR OB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con ricorso notificato al Ministero dell’Economia e delle Finanze ed all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a mezzo pec in data 4.11.2025 e depositato in pari data, le società ricorrenti in epigrafe hanno adito questo Tribunale, per l’annullamento, previa sospensione cautelare:
- del provvedimento -OMISSIS- del 22 ottobre 2025 e dell’allegata lista di siti pubblicata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in data 22.10.2025 sul proprio sito web (https://www.adm.gov.it/portale/siti-web-inibiti-giochi), limitatamente alla parte in cui ha inserito il nome a dominio -OMISSIS- al numero -OMISSIS- nell’“Elenco di siti di gioco inibiti ai sensi dell'art.102 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 convertito in L. 13 ottobre 2020, n. 126”;
- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o connesso e/o consequenziale ancorché non noto negli estremi e nel contenuto;
- nonché per la condanna dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli all’integrale risarcimento del danno, con riserva di quantificazione e dimostrazione in corso di causa;
Visti i motivi di ricorso, come meglio articolati e rappresentati nel relativo atto processuale, che censurano gli atti impugnati;
Vista la costituzione in giudizio delle parti intimate, in data 11.11.2025, per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato, onde resistere al ricorso;
Rilevato che, in ultimo, a seguito delle interlocuzioni intervenute fra le parti in esito alla camera di consiglio del 3 dicembre 2025 ed all’avvenuto deposito del provvedimento prot.n.822318 del 15.12.2025, con dichiarazione resa nel corso della camera di consiglio del 17 dicembre 2025, come constatato a verbale in atti, la difesa della parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio;
Ritenuto pertanto che, per quanto precede, occorre prendere atto della suddetta dichiarazione di carenza di interesse alla prosecuzione del gravame e, per l’effetto, dichiarare l’improcedibilità dell’odierno ricorso, ai sensi dell’art.35, co.1, lett. c) del codice del processo amministrativo, sussistendo dunque i presupposti per la sua definizione in forma semplificata, ai fini della relativa declaratoria, anche ai sensi dell’art.60 cpa (giusta segnalazione del Collegio alle parti);
Ritenuto infine, quanto alle spese di giudizio, che le stesse debbano essere compensate, in ragione del concorde assenso palesato dalle difese delle parti nel corso della camera di consiglio del 17 dicembre 2025;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
TR OR, Presidente
OR OB, Primo Referendario, Estensore
IA IG, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OR OB | TR OR |
IL SEGRETARIO