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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/01/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 5427/2016 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Giovanni Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5427/2016 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. Giuseppe Aurelio PAVASILI
ATTORE
contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, quale impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del
F.G.V.S., con il patrocinio dell'avv. Santo SPAGNOLO
CONVENUTA TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
nata a [...] il [...] (C.F. ), con il Controparte_2 C.F._2
patrocinio dell'avv. Luciano CANNATA,
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 21 maggio 2024 le parti hanno concluso come in verbale in atti, e la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex art.190
c.p.c.
concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione ha convenuto in giudizio ed Parte_1 Controparte_2 [...]
(quale impresa designata per il F.G.V.S.) chiedendone la condanna al Controparte_1
risarcimento dei danni conseguenti a sinistro occorso in data 20.09.2014.
La difesa di parte attrice premetteva, in fatto, che:
- in data 20.09.2014, alle ore 6,45 circa, il , a bordo del ciclomotore Parte_1
Beverly targato CK56494, percorreva il corso Indipendenza di Catania allorquando, giunto all'incrocio con via IV Novembre, veniva investito dalla autovettura Suzuki di proprietà di che svoltava '…improvvisamente a sinistra senza Controparte_2
rispettare la precedenza a destra, andava ad immettersi nella corsia opposta, invadendo così la corsia di marcia sulla quale viaggiava il sig. Parte_1
a bordo del motociclo Beverly';
[...]
- a seguito dell'urto, il andava a sbattere contro la autovettura Fiat Parte_1
Punto targata BY480MV che si trovava in sosta irregolare sul marciapiedi nei pressi del civico n.152/D di corso Indipendenza e riportava lesioni personali che determinavano il successivo ricovero in Ospedale;
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- la autovettura di proprietà della risultava priva di copertura assicurativa. CP_2
Ciò premesso, la difesa di parte attrice sosteneva che il sinistro era da ascriversi a responsabilità esclusiva del conducente della autovettura Suzuki e che i danni riportati dal
, quantificati in danno biologico nella misura del 45% oltre ad invalidità Parte_1
temporanea e danni morali ulteriori, pur avendo costituito oggetto di pagamento nella misura di euro 182.600,00, doveva essere integralmente risarcito dalla e da CP_2 CP_1
§§§§§
costituitasi in giudizio, contestava la ricostruzione operata dalla difesa di Controparte_2
parte attrice sostenendo che, come risultava dal rapporto redatto dalla Polizia Municipale di
Catania, la responsabilità del sinistro doveva considerarsi per 'massima responsabilità dell'attore […] per la imprudente condotta di guida, quale la percorrenza ad alta velocità di una strada urbana'.
La difesa della convenuta sosteneva la inopponibilità in termini di responsabilità della iniziativa stragiudiziale di che aveva ritenuto di Controparte_1
procedere a liquidare il danno ed evidenziava che la azione intrapresa dal e Parte_1
l'operato di costituivano 'fonte di stress che incide gravemente sulla psiche sino CP_1
a degenerare in un grave stato patologico'.
Pertanto, veniva chiesto il rigetto delle domande, con condanna anche ex art.96 c.p.c.; inoltre, veniva anticipata richiesta istruttoria di 'consulenza tecnica psicologica sulla persona della concludente che accerti e descriva, anche in termini di invalidità, le ripercussioni patologiche
a seguito della rievocazione del teatro dell'incidente e dello stresso sofferto per il processo'.
§§§§§
Anche costituitasi in giudizio quale impresa designata Controparte_1
per il F.G.V.S., rappresentava in via preliminare che era stata liquidata in favore del
, a titolo di risarcimento e senza riconoscimento di responsabilità, la somma di Parte_1
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euro 182.600,00 e chiedeva il rigetto delle domande.
La difesa della Compagnia richiamava gli oneri probatori incombenti su parte attrice anche quanto alla prova della scopertura assicurativa del veicolo di proprietà della ed CP_2 evidenziava che il risultava avere ricevuto emolumenti da parte dell'INPS in Parte_1
relazione al sinistro, come risultava da atto di costituzione in mora inviato dall' . CP_3
Nel merito, la Compagnia rappresentava che parte attrice risultava avere ricevuto prestazioni indennitarie ed emolumenti da parte dell'INPS, che aveva formalmente reclamato la ripetizione dell'importo di ero 2.386,08 e sosteneva che il avrebbe potuto avere diritto, al Parte_1 più, al cd. danno differenziale (vale a dire la quota non coperta dall'Ente previdenziale.
Quanto alla dinamica, la Compagnia contestava la ricostruzione offerta da parte attrice evidenziando la carenza di allegazione circa la regolarità della condotta del;
in Parte_1
via subordinata, veniva eccepito concorso di colpa posto che il ciclomotore condotto dall'attore percorreva corso Indipendenza a velocità elevata, non commisurata allo stato dei luoghi.
La Compagnia sosteneva altresì che i danni avrebbero dovuto essere imputati anche a
[...]
proprietario del veicolo che si trovava in sosta irregolare e contro il quale CP_4
aveva impattato lo scooter del . Parte_1
In via ulteriormente subordinata, la difesa della Compagnia contestava la quantificazione dei danni operata da parte attrice ed eccepiva concorso dell'attore nell'aggravamento del danno in quanto il non indossava il casco protettivo. Parte_1
Infine, veniva eccepita la non cumulabilità di interessi e rivalutazione monetaria.
§§§§§
In corso di causa le parti depositavano memorie ex art.183 comma 6 c.p.c..
La difesa di parte attrice ribadiva quanto sostenuto con l'atto introduttivo e richiamava quanto risultava dal rapporto di intervento della Polizia municipale con riguardo alla mancanza di copertura assicurativa dell'auto della e sulla responsabilità del conducente del CP_2
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predetto veicolo nella determinazione del sinistro;
ancora, veniva sostenuto che il indossava un casco non integrale e venivano contestate le richieste avanzate Parte_1
nell'interesse della (cfr. memoria ex art.183 comma 6 n.1 c.p.c.). CP_2
La difesa di , parimenti, ribadiva quanto esposto con la comparsa di costituzione e CP_2
precisava che le richieste di condanna dovevano intendersi formulate ai sensi dell'art.96 c.p.c.
(cfr. memoria ex art.183 comma 6 n.1 c.p.c.) e produceva documentazione medica (cfr. memoria ex art.183 comma 6 n.2 c.p.c.).
La difesa della Compagnia contestava la richiesta di condanna ex art.96 c.p.c. formulata nell'interesse della (cfr. memoria ex art.183 comma 6 n.1 c.p.c.), formulava richieste CP_2
istruttorie (cfr. memoria ex art.183 comma 6 n.2 c.p.c.) e si opponeva alla richiesta di CTU richiesta dalla difesa della (cfr. memoria ex art.183 comma 6 n.3 c.p.c.). CP_2
Con ordinanza del 10/11.03.2017 veniva disposto procedersi ad accertamenti tecnici medico- legali sulla persona del e venivano rigettate le richieste formulata dalla difesa Parte_1
di . CP_2
Acquisita la relazione tecnica e le successive integrazioni, posta una prima volta la causa in decisione, con ordinanza del 31.05.2023 veniva disposta rimessione su ruolo per integrazione tecnica.
Con ordinanza del 12.07.2023 veniva sollecitata trasmissione informazioni ex art.213 c.p.c da
INPS ed INAIL;
ancora, veniva disposto che il C.T.U. relazionasse sui rilievi della difesa di parte convenuta.
All'udienza del 21.05.2024, ritenuto che la controversia, peraltro di risalente iscrizione, poteva essere posta in decisione, le parti venivano invitate a precisare le conclusioni e la causa veniva posta in decisione.
§§§§§
Il presente giudizio ha ad oggetto domanda di risarcimento dei danni conseguenti a sinistro pagina 5 di 17 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
stradale occorso in data 20.09.2014.
La storicità dell'evento e la dinamica sono affidati unicamente alla produzione documentale in atti e, principalmente, dal Rapporto per incidente stradale del Corpo di Polizia Municipale di
Catania e dalla documentazione fotografica.
Dal Rapporto, in relazione al quale alcuna delle parti ha inteso operare contestazioni specifiche, risulta che alle ore 7,00 del 20.09.2014, in Catania all'incrocio fra corso Indipendenza e via IV
Novembre, si era verificato un sinistro che aveva coinvolto tre veicoli (cfr. fogli 2-3):
1) veicolo Fiat Punto targato BY480MV di proprietà di;
Controparte_4
2) motociclo Piaggio Beverly targato CK56494 di proprietà di e Controparte_5
condotto da Parte_1
3) veicolo Suzuki targato CL746JW di proprietà condotto da Controparte_2
Dai rilievi planimetrici riportati a foglio 26 del Rapporto risulta che il veicolo condotto dalla percorreva corso indipendenza allorquando, giunta all'intersezione con via IV CP_2
Novembre, operava manovra di svolta a sinistra verso la predetta strada;
per effettuare tale manovra, il veicolo condotto dalla aveva dovuto, necessariamente, intersecare la CP_2
corsia di marcia opposta di corso Indipendenza sulla quale, proveniente da destra, procedeva il motociclo condotto dal . Parte_1
Sul margine destro di corso Indipendenza, poco dopo l'incrocio con via IV Novembre e nello stesso senso di marcia del motociclo, si trovava in sosta il veicolo Fiat Punto di proprietà di
[...]
CP_4
Dal rapporto risultano altresì i seguenti rilevanti elementi:
a) per tutti e tre i veicoli veniva contestata violazione dell'art.193 comma 2 c.d.s. per violazione dell'obbligo di copertura assicurativa per la responsabilità civile (cfr. fogli
2-3);
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b) il punto di impatto fra veicolo della e motociclo condotto dal CP_2
era individuato nello spigolo anteriore sinistro del veicolo;
il Parte_1
motociclo impattava con la 'fiancata sinistra' (foglio 16);
c) il motociclo impattava il veicolo Fiat Punto nella 'parte posteriore' (foglio 16);
d) sull'asfalto, lungo la corsia di marcia del motociclo, non veniva rilevata alcuna traccia di frenata (foglio 16);
e) alla , conducente del veicolo Suzuki, veniva altresì contestata violazione CP_2
dell'art.145 commi 2 e 10 c.d.s. (violazione dell'obbligo di dare precedenza:
'…omessa precedenza in fase di svolta') (fogli 21-22 e 24);
f) al , conducente del motociclo, veniva altresì contestata violazione Parte_1
dell'art.141 commi 3 e 8 c.d.s. (violazione obblighi di contenimento velocità:
'…velocità non commisurata in prossimità di area di intersezione desunta dalla traiettoria del veicolo e dagli ingenti danni riportati') (fogli 22 e 24);
g) al , proprietario del veicolo Fiat Punto, veniva altresì contestata la sosta CP_4
irregolare su marciapiedi (art.158 comma 1 lett. h) c.d.s.) (fogli 21 e 24).
Dal Rapporto risultano anche le dichiarazioni rese dai due protagonisti;
in particolare:
- dichiarava di avere iniziato manovra di svolta a sinistra e di Controparte_2
essersi accorta, durante la manovra, del sopraggiungere, 'ad alta velocità' del motociclo condotto dal;
dopo averlo notato, si era fermata 'ma il Parte_1 motorino mi urtava sullo spigolo anteriore' (foglio 18);
- dichiarava che, mentre percorreva corso Indipendenza, Parte_1
aveva notato il veicolo Suzuki che proveniva nel senso di marcia opposto e svoltava verso via IV Novembre 'tagliandomi la strada senza dare precedenza' (foglio 18).
Sulla base dei superiori elementi oggettivi (con esclusione delle dichiarazioni), riportati nel
Rapporto e non specificamente contestati, tenendo conto della documentazione fotografica, il pagina 7 di 17 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
sinistro può ricostruirsi in conformità a quanto ritenuto dal personale di Polizia Municipale.
In concreto, quindi, può affermarsi che la , nella esecuzione della manovra di svolta CP_2
verso via IV Novembre, non era inizialmente avveduta del sopraggiungere del motociclo condotto dal , arrestando la marcia ma già all'interno della corsia opposta di Parte_1
corso Indipendenza;
da parte sua il sopraggiungeva intersecando l'area di Parte_1
incrocio ad una velocità non consona.
Il contegno di guida della può ritenersi provato, come detto, dal fatto che il punto di CP_2
arresto del veicolo si trovava all'interno della corsia percorsa dal;
d'altra parte, Parte_1
la stessa ha riferito di essersi accorta del sopraggiungere del solo CP_2 Parte_1
dopo l'avvio della manovra.
La condotta di marcia del e la marcia ad una velocità non consona può Parte_1
considerarsi riscontrata dalla evoluzione del motociclo dopo l'impatto (prosecuzione per 14 metri andando a sbattere prima su un palo ed un albero e, infine, sulla parte posteriore del veicolo Fiat Punto in sosta), dai rilevanti danni sia al motociclo che al veicolo Fiat Punto (dalla foto risulta una rilevante deformazione della parte posteriore del veicolo).
La assenza di tracce di frenata lungo la corsia di marcia del motociclo costituisce elemento sintomatico del fatto che anche il non aveva percepito il sopraggiungere del Parte_1
veicolo o, avendone avuta percezione, aveva trascurato la circostanza;
tale elemento è, parimenti, sintomatico che la velocità tenuta nella marcia non gli aveva consentito di percepire o di valutare correttamente il sopraggiungere di un veicolo in zona di intersezione di più strade.
Nelle sue dichiarazioni al personale di Polizia Municipale, il si limitava ad Parte_1
evidenziare che la non gli aveva dato precedenza. CP_2
§§§§§
Prima di procedere con le considerazioni conclusive sulla dinamica e, quindi, sulle responsabilità, va affrontato il tema relativo alla sosta irregolare del veicolo di proprietà del DI
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. CP_4
Il , estraneo al presente giudizio, è stato indicato, nella qualità di proprietario del CP_4
veicolo in sosta irregolare sul quale ha finito la sua evoluzione il , è stato ritenuto Pt_2
– specificamente dalla difesa di – quale responsabile o Controparte_1
corresponsabile del sinistro.
In primo luogo, oggettivamente, risulta la violazione dell'art.158 c.d.s. e ciò a prescindere dal fatto che il personale di Polizia Municipale abbia elevato una formale contestazione, atteso che, sulla base dei rilievi planimetrici e della descrizione dei luoghi, il veicolo era stato posto in sosta sul marciapiedi.
Onde valutare se tale violazione abbia inciso sulla causalità del sinistro devono operarsi alcune considerazioni in fatto ed in diritto.
In punto di fatto è indubbio che abbia sbattuto contro la parte Parte_1
posteriore del veicolo del ed abbia riportato lesioni (peraltro, prima aveva CP_4
impattato con altri ostacoli).
In punto di diritto va premesso che, secondo orientamento ormai consolidato, 'il concetto di circolazione stradale di cui all'art. 2054 cod. civ. include anche la posizione di arresto del veicolo e ciò in relazione sia all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione […]' (Cass. civ., sez. unite, 29 aprile 2015 n.8620; in senso conforme, ex multis,
Cass. civ., sez. III, 19 febbraio 2016 n.3257; Cass. civ., sez. III, 19 ottobre 2022 n.n.30723).
La Corte ha tuttavia avuto modo di ulteriormente specificare che, in ipotesi di violazioni – per quel che rileva maggiormente in questa sede – al codice della strada in tema di sosta vietata non
è sufficiente, per la affermazione di responsabilità in relazione ad un sinistro in qualche modo
'collegato' con la condotta del conducente del mezzo, la sola violazione in sé considerata e, quindi, l'ingombro in senso materiale tout court, ma è necessario verificare 'se il sinistro sia eziologicamente ricollegabile ad essa e non ad una causa autonoma - ivi compreso il fortuito -
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di per sé sufficiente a determinarlo' (Cass. civ., sez. III, 5 marzo 2013 n.5398).
Non solo, ma ancora più specificamente occorre verificare in funzione della protezione di quale bene sia stato introdotto e fissato il divieto:
Quando una norma giuridica prescrive l'uso di una determinata cautela al fine di evitare eventi di danno, la prescrizione è ovviamente basata sulla presunzione che quella cautela sia idonea ad impedire il verificarsi del sinistro. Pertanto, se quella cautela non viene usata ed il sinistro si verifica, ne deriva la presunzione juris tantum che il sinistro non si sarebbe verificato se la norma fosse stata osservata (Cass.,civ., 8 gennaio 1968 n.40; in senso conforme
Cass. civ., sez. III, 12 maggio 1972 n.1439).
Il divieto di sosta su marciapiedi di cui all'art.158 lett. h) c.d.s. non rientra, in sé solo considerato, fra i divieti funzionali a garantire quanto meglio possibile la circolazione e, pertanto, la sosta irregolare del veicolo del non costituisce, secondo i parametri CP_4
eziologici offerti dalla interpretazione della Suprema Corte, concausa (né, tanto meno, causa esclusiva) civilisticamente rilevante ai fini della affermazione di responsabilità del proprietario del veicolo.
§§§§§
Infine, va esaminata la questione relativa all'uso del casco da parte del , Parte_1 eccepita da parte convenuta quale violazione a carico dell'attore determinante un suo concorso di colpa e negata dalla difesa che ha sostenuto l'uso di un casco non integrale.
Sul punto non è stata offerta alcuna prova diretta;
la difesa di parte attrice, a sostegno, ha evidenziato la assenza di contestazione da parte del personale di Polizia Municipale.
In corso di causa, con ordinanza di rimessione sul ruolo, è stata svolta specifica analisi tecnica atteso che la deduzione offerta dalla difesa di parte attrice non poteva considerarsi condivisibile in quanto il personale di Polizia risulta giunto sui luoghi quando il era stato Parte_1
già trasportato in Ospedale (pertanto, la mancata contestazione sul mancato utilizzo del casco pagina 10 di 17 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
non poteva considerarsi circostanza univocamente interpretabile).
Il C.T.U., con la relazione integrativa depositata in data 19.07.2023, dopo avere ribadito e specificato i danni fisici riportati dal , ha chiarito che gli stessi 'si sarebbero Parte_1 probabilmente ridotti con la presenza del casco del 6 % (sei per cento)', puntualizzando ulteriormente che l'uso del casco avrebbe escluso 'l'esito cicatriziale discromico ed ipertrofico alla regione frontale sin. della lunghezza di circa 6 cm'.
Tali conclusioni, pienamente condivisibili in quanto fondate su elementi oggetti e considerazioni medico legali specificamente e chiaramente riportate, non sono state contestate dalle parti.
§§§§§
Escluso il concorso di responsabilità del , sulla base della dinamica operata nei CP_4
termini sopra specificati, risulta un concorso di colpa nella determinazione del sinistro e delle conseguenti lesioni in capo ai conducenti dei due mezzi direttamente coinvolti nella dinamica del sinistro.
Tenuto conto della rilevanza causale originaria della manovra della , che aveva CP_2 occupato, sebbene in parte (tanto che l'impatto avveniva con la parte anteriore sinistra), la corsia di marcia opposta (in tal modo, non dando precedenza al motoveicolo che proveniva alla sua destra) e considerando anche che il aveva tenuto una velocità non consona Parte_1
e non aveva nemmeno rallentato la marcia, la responsabilità nella determinazione del sinistro può considerarsi paritaria, dovendosi quindi attribuire un 50% alla ed un 50% al CP_2
. Parte_1
Va infine specificato che il mancato uso del casco non incide su una diversa attribuzione di responsabilità nel sinistro ma comporta la riduzione del danno risarcibile in misura pari alla quantificazione 'differenziale' (vale a dire la esclusione del danno specificamente conseguente al mancato uso del casco).
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§§§§§
In corso di causa sono stati svolti accertamenti tecnici medico-legali compendiati nella relazione depositata in data 28.11.2017, dalla successiva integrazione depositata in data
19.12.2017 e, infine, dalla ultima integrazione depositata in data 19.07.2023.
Sulla base dei risultati offerti dal C.T.U., fondati su quanto riscontrato all'esito di visita medica e su quanto risultante dalla documentazione sanitaria in atti, risulta che il , a Parte_1
seguito del sinistro, aveva riportato
”Politrauma. Frattura-lussazione esposta di con perdita di sostanza delle parti CP_6
molli. Frattura base I e II metatarso piede sin. .Frattura da schiacciamento avampiede sin.. Frattura complessa epifisi prossimale omero sinistro. Frattura clavicola sin..
Anemia post-emorragica. Trauma cranio- facciale e trauma toracoaddominale”
ed erano residuati i seguenti postimi permanenti:
“Esiti di frattura-lussazione di Lisfrang e del I e II metatarso con ampio esito cicatriziale dorsale ( 9 x 4 cm.) e con residua deformazione somatica, con deficit funzionale di marcata entità e con disturbi diparestesici al piede sin.
-Esiti di frattura dell'epifisi prossimale omero sin. ( operata con impianto di mezzi di sintesi) ed esiti di frattura della clavicola sin., con limitazione funzionale dei movimenti della spalla sin. di 1/3 ”
- Esiti cicatriziali discromiche ed ipertrofiche alla spalla ed alla gamba di circa 14 cm. di lunghezza ciascuno, ed alla fronte della lunghezza di 6 cm.
-Esito cicatriziale discromico ed ipertrofico alla regione frontale sin. Della lunghezza di circa 6 cm.
L'invalidità permanente è stata, quindi, quantificata nel 35%.
Inoltre, il C.T.U. ha quantificato una inabilità temporanea pari a 40 giorni al 100%, in 30 giorni pagina 12 di 17 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
al 75% ed in ulteriori 30 giorni al 50%.
Le spese mediche documentate e congrue sono state quantificate in euro 214,00.
Con la prima relazione integrativa del 19.12.2017 il C.T.U. ha confermato quanto rassegnato con la prima relazione.
Con la seconda relazione integrativa il C.T.U., come già riportato in precedenza, specificava che la invalidità permanente, quantificata nel 35%, doveva considerarsi dipendente, nella misura del 6%, dal mancato utilizzo del casco protettivo.
Pertanto, in conclusione, risulta una invalidità permanente derivante dal sinistro e ascrivibile, sebbene in parte, alla , pari al 29%, con una invalidità temporanea, assoluta e relativa, CP_2
nei termini sopra riportati.
I rilievi mossi dalla difesa della convenuta sul punto (cfr. osservazioni trasmesse al CP_2
CTU allegate alle note del 22.02.2024) non inficiano il risultato offerto dal C.T.U.; in particolare, sé è corretto il rilievo secondo cui il C.T.U. ha testualmente riportato, nella relazione integrativa, che le lesioni riportate dal '…sono conseguenza delle Parte_1
modalità dell'incidente riferitemi e dell'impatto causato dall'autovettura Suzuki', il senso del ragionamento e le valutazioni medico legale appaiono serenamente da intendersi nel senso che le lesioni valutate sono conseguente del sinistro e della perdita di equilibrio del motociclista a seguito di impatto con la Suzuki, senza indicazione di lesioni direttamente ascrivibili ad impatto del corpo del con il veicolo della . Parte_1 CP_2
§§§§§
Tenuto conto della quantificazione del danno non patrimoniale all'esito delle operazioni tecniche, per la liquidazione vanno utilizzate le Tabelle Milanesi 2024; da ciò discende la seguente liquidazione:
- euro 180.868,00 per il danno biologico;
- euro 4.600,00 per la inabilità temporanea assoluta pagina 13 di 17 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
- euro 2.587,50 per la inabilità al 75%
- euro 1.725,00 per la inabilità al 50%
e, quindi, euro 189.780,50 complessivi, oltre ad euro 214,00 per spese mediche.
§§§§§
Parte attrice ha chiesto una personalizzazione del danno nella misura del 20% circa nonché il risarcimento per perdita della capacità lavorativa.
La richiesta di personalizzazione, anche sotto il profilo di 'danno morale' derivante da condotte integranti gli estremi di reato, non può trovare accoglimento posto che non risulta provata alcuna sofferenza ulteriore rispetto a quella, tipica, legata alle conseguenze delle condotte che hanno determinato le lesioni già oggetto di valutazione e di quantificazione ai fini risarcitori.
In concreto, parte attrice non ha operato alcuna allegazione in tal senso limitandosi a richiamare gli orientamenti interpretativi che legittimano una 'personalizzazione', senza però offrire elementi concreti di valutazione in tal senso.
§§§§§
Quanto al danno da perdita di capacità lavorativa, parte attrice ha allegato che il svolgeva attività di autista e che tale 'perdita' doveva quantificarsi nella Parte_1
misura del 45% (pari al danno biologico indicato dal proprio C.T.P. quale danno permanente).
Parte attrice ha prodotto anche le buste paga del . Parte_1
In corso di causa è stata disposta integrazione degli accertamenti medico-legali specificamente al fine di quantificare l'incidenza delle lesioni sulla capacità lavorativa.
Con la relazione depositata in data 19.07.2023 il C.T.U. ha puntualizzato che le lesioni direttamente incidenti sulla capacità lavorativa specifica erano quelle al piede sinistro ed all'arto superiore sinistro ed ha quantificato le stesse nella misura del 23%.
I rilievi mossi su tale profilo dalla difesa della convenuta sono condivisibili e la CP_2
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sollecitata integrazione da parte del C.T.U. non è stata acquisita.
In particolare, la difesa ha evidenziato che la valutazione in punto di perdita di capacità lavorativa risultava '…astratta, laddove non considera la diversa incidenza tra un conducente di autovetture o di mezzi cosiddetti pesanti, non è supportata da anche di riferimento, Pt_3
per similitudine, con un soggetto di pari età. Non considera se migliorabile o irreversibile'
(cfr. osservazioni trasmesse al CTU allegate alle note del 22.02.2024).
Tuttavia, si è ritenuto di potere porre in decisione la causa anche in assenza dei chiarimenti del
C.T.U. in quanto, ai fini risarcitori, ogni puntualizzazione risulta irrilevante in dipendenza del già operato risarcimento avvenuto in sede stragiudiziale, come meglio sarà puntualizzato a breve.
§§§§§
Infine, sebbene parte attrice abbia lamentato che le somme corrisposte in sede stragiudiziale non contenevano alcunché per spese legali di assistenza stragiudiziale, deve evidenziarsi come non risulti formalizzata alcuna domanda in tal senso e, pertanto, nessuna valutazione potrà essere operata e nessuna condanna a tale titolo potrà essere pronunciata.
§§§§§
Ora, posto che deve considerarsi sussistente un concorso di colpa nella misura del 50% nei termini e per le ragioni sopra esposte, la quantificazione dei danni operata all'esito del presente giudizio (euro 189.780,50 complessivi per danno non patrimoniale, oltre ad euro 214,00 per spese mediche), anche considerando ulteriormente una danno da perdita di capacità lavorativa specifica (quantificato dal C.T.U. con i limiti anzidetti nella misura del 23% e limitato, per il principio della domanda, ad euro 25.000,00 come specificato in citazione) deve considerarsi integralmente soddisfatta con quanto versato in sede stragiudiziale da
[...]
Controparte_1
Ed invero, il danno complessiva mente quantificabile in euro 214.994,50 (tenendo conto anche pagina 15 di 17 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
dell'importo massimo di euro 25.000,00 a titolo di danno da perdita di capacità lavorativa specifica) avrebbe comportato una condanna nella misura del 50%, pari ad euro 107.497,30 che, tenendo conto di interessi e rivalutazione monetaria, che resterebbe al di sotto della somma di euro 182.600,00 corrisposta in fase stragiudiziale in favore del . Parte_1
Per le medesime ragioni, la mancanza di informazioni da parte di INAIL ed INPS resta parimenti irrilevante, in concreto, ai fini della definizione del presente giudizio.
§§§§§
In conclusione, le domande non possono trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte attrice, liquidate come da dispositivo;
quanto alla posizione di il pagamento sarà operato in favore Controparte_2 dell'Erario, stante la ammissione al gratuito patrocinio;
le spese di C.T.U., liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente a carico di parte attrice.
§§§§§
Non sussistono i presupposti per una condanna ex art.96 c.p.c. sollecitata dalla diesa della convenuta . CP_2
Ed invero, le condotte processuali delle parti antagoniste si sono svolte nel rispetto delle rispettive prerogative difensive senza margini per individuare profili di temerarietà.
In tal senso, ogni conseguenza derivante dal coinvolgimento nel giudizio lamentata dalla
, a prescindere da ogni verifica circa sussistenza e nesso causale, deve considerarsi CP_2
irrilevante.
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.5427/2016 R.G.,
- RIGETTA le domande proposte da Parte_1
pagina 16 di 17 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
- CONDANNA al pagamento delle spese processuali che liquida Parte_1
in euro 7.052,00 oltre IVA, CP e rimborso forfetario spese generali con pagamento in favore dell'Erario (stante la ammissione al patrocinio di ed in euro Controparte_2
7.052,00 oltre IVA, CP e rimborso forfetario spese generali con pagamento in favore di
Controparte_1
- PONE le spese di C.T.U. liquidate in corso di causa definitivamente a carico di parte attrice.
Catania, 6 gennaio 2025.
IL GIUDICE
Giovanni Cariolo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Giovanni Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5427/2016 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. Giuseppe Aurelio PAVASILI
ATTORE
contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, quale impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del
F.G.V.S., con il patrocinio dell'avv. Santo SPAGNOLO
CONVENUTA TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
nata a [...] il [...] (C.F. ), con il Controparte_2 C.F._2
patrocinio dell'avv. Luciano CANNATA,
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 21 maggio 2024 le parti hanno concluso come in verbale in atti, e la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex art.190
c.p.c.
concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione ha convenuto in giudizio ed Parte_1 Controparte_2 [...]
(quale impresa designata per il F.G.V.S.) chiedendone la condanna al Controparte_1
risarcimento dei danni conseguenti a sinistro occorso in data 20.09.2014.
La difesa di parte attrice premetteva, in fatto, che:
- in data 20.09.2014, alle ore 6,45 circa, il , a bordo del ciclomotore Parte_1
Beverly targato CK56494, percorreva il corso Indipendenza di Catania allorquando, giunto all'incrocio con via IV Novembre, veniva investito dalla autovettura Suzuki di proprietà di che svoltava '…improvvisamente a sinistra senza Controparte_2
rispettare la precedenza a destra, andava ad immettersi nella corsia opposta, invadendo così la corsia di marcia sulla quale viaggiava il sig. Parte_1
a bordo del motociclo Beverly';
[...]
- a seguito dell'urto, il andava a sbattere contro la autovettura Fiat Parte_1
Punto targata BY480MV che si trovava in sosta irregolare sul marciapiedi nei pressi del civico n.152/D di corso Indipendenza e riportava lesioni personali che determinavano il successivo ricovero in Ospedale;
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- la autovettura di proprietà della risultava priva di copertura assicurativa. CP_2
Ciò premesso, la difesa di parte attrice sosteneva che il sinistro era da ascriversi a responsabilità esclusiva del conducente della autovettura Suzuki e che i danni riportati dal
, quantificati in danno biologico nella misura del 45% oltre ad invalidità Parte_1
temporanea e danni morali ulteriori, pur avendo costituito oggetto di pagamento nella misura di euro 182.600,00, doveva essere integralmente risarcito dalla e da CP_2 CP_1
§§§§§
costituitasi in giudizio, contestava la ricostruzione operata dalla difesa di Controparte_2
parte attrice sostenendo che, come risultava dal rapporto redatto dalla Polizia Municipale di
Catania, la responsabilità del sinistro doveva considerarsi per 'massima responsabilità dell'attore […] per la imprudente condotta di guida, quale la percorrenza ad alta velocità di una strada urbana'.
La difesa della convenuta sosteneva la inopponibilità in termini di responsabilità della iniziativa stragiudiziale di che aveva ritenuto di Controparte_1
procedere a liquidare il danno ed evidenziava che la azione intrapresa dal e Parte_1
l'operato di costituivano 'fonte di stress che incide gravemente sulla psiche sino CP_1
a degenerare in un grave stato patologico'.
Pertanto, veniva chiesto il rigetto delle domande, con condanna anche ex art.96 c.p.c.; inoltre, veniva anticipata richiesta istruttoria di 'consulenza tecnica psicologica sulla persona della concludente che accerti e descriva, anche in termini di invalidità, le ripercussioni patologiche
a seguito della rievocazione del teatro dell'incidente e dello stresso sofferto per il processo'.
§§§§§
Anche costituitasi in giudizio quale impresa designata Controparte_1
per il F.G.V.S., rappresentava in via preliminare che era stata liquidata in favore del
, a titolo di risarcimento e senza riconoscimento di responsabilità, la somma di Parte_1
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euro 182.600,00 e chiedeva il rigetto delle domande.
La difesa della Compagnia richiamava gli oneri probatori incombenti su parte attrice anche quanto alla prova della scopertura assicurativa del veicolo di proprietà della ed CP_2 evidenziava che il risultava avere ricevuto emolumenti da parte dell'INPS in Parte_1
relazione al sinistro, come risultava da atto di costituzione in mora inviato dall' . CP_3
Nel merito, la Compagnia rappresentava che parte attrice risultava avere ricevuto prestazioni indennitarie ed emolumenti da parte dell'INPS, che aveva formalmente reclamato la ripetizione dell'importo di ero 2.386,08 e sosteneva che il avrebbe potuto avere diritto, al Parte_1 più, al cd. danno differenziale (vale a dire la quota non coperta dall'Ente previdenziale.
Quanto alla dinamica, la Compagnia contestava la ricostruzione offerta da parte attrice evidenziando la carenza di allegazione circa la regolarità della condotta del;
in Parte_1
via subordinata, veniva eccepito concorso di colpa posto che il ciclomotore condotto dall'attore percorreva corso Indipendenza a velocità elevata, non commisurata allo stato dei luoghi.
La Compagnia sosteneva altresì che i danni avrebbero dovuto essere imputati anche a
[...]
proprietario del veicolo che si trovava in sosta irregolare e contro il quale CP_4
aveva impattato lo scooter del . Parte_1
In via ulteriormente subordinata, la difesa della Compagnia contestava la quantificazione dei danni operata da parte attrice ed eccepiva concorso dell'attore nell'aggravamento del danno in quanto il non indossava il casco protettivo. Parte_1
Infine, veniva eccepita la non cumulabilità di interessi e rivalutazione monetaria.
§§§§§
In corso di causa le parti depositavano memorie ex art.183 comma 6 c.p.c..
La difesa di parte attrice ribadiva quanto sostenuto con l'atto introduttivo e richiamava quanto risultava dal rapporto di intervento della Polizia municipale con riguardo alla mancanza di copertura assicurativa dell'auto della e sulla responsabilità del conducente del CP_2
pagina 4 di 17 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
predetto veicolo nella determinazione del sinistro;
ancora, veniva sostenuto che il indossava un casco non integrale e venivano contestate le richieste avanzate Parte_1
nell'interesse della (cfr. memoria ex art.183 comma 6 n.1 c.p.c.). CP_2
La difesa di , parimenti, ribadiva quanto esposto con la comparsa di costituzione e CP_2
precisava che le richieste di condanna dovevano intendersi formulate ai sensi dell'art.96 c.p.c.
(cfr. memoria ex art.183 comma 6 n.1 c.p.c.) e produceva documentazione medica (cfr. memoria ex art.183 comma 6 n.2 c.p.c.).
La difesa della Compagnia contestava la richiesta di condanna ex art.96 c.p.c. formulata nell'interesse della (cfr. memoria ex art.183 comma 6 n.1 c.p.c.), formulava richieste CP_2
istruttorie (cfr. memoria ex art.183 comma 6 n.2 c.p.c.) e si opponeva alla richiesta di CTU richiesta dalla difesa della (cfr. memoria ex art.183 comma 6 n.3 c.p.c.). CP_2
Con ordinanza del 10/11.03.2017 veniva disposto procedersi ad accertamenti tecnici medico- legali sulla persona del e venivano rigettate le richieste formulata dalla difesa Parte_1
di . CP_2
Acquisita la relazione tecnica e le successive integrazioni, posta una prima volta la causa in decisione, con ordinanza del 31.05.2023 veniva disposta rimessione su ruolo per integrazione tecnica.
Con ordinanza del 12.07.2023 veniva sollecitata trasmissione informazioni ex art.213 c.p.c da
INPS ed INAIL;
ancora, veniva disposto che il C.T.U. relazionasse sui rilievi della difesa di parte convenuta.
All'udienza del 21.05.2024, ritenuto che la controversia, peraltro di risalente iscrizione, poteva essere posta in decisione, le parti venivano invitate a precisare le conclusioni e la causa veniva posta in decisione.
§§§§§
Il presente giudizio ha ad oggetto domanda di risarcimento dei danni conseguenti a sinistro pagina 5 di 17 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
stradale occorso in data 20.09.2014.
La storicità dell'evento e la dinamica sono affidati unicamente alla produzione documentale in atti e, principalmente, dal Rapporto per incidente stradale del Corpo di Polizia Municipale di
Catania e dalla documentazione fotografica.
Dal Rapporto, in relazione al quale alcuna delle parti ha inteso operare contestazioni specifiche, risulta che alle ore 7,00 del 20.09.2014, in Catania all'incrocio fra corso Indipendenza e via IV
Novembre, si era verificato un sinistro che aveva coinvolto tre veicoli (cfr. fogli 2-3):
1) veicolo Fiat Punto targato BY480MV di proprietà di;
Controparte_4
2) motociclo Piaggio Beverly targato CK56494 di proprietà di e Controparte_5
condotto da Parte_1
3) veicolo Suzuki targato CL746JW di proprietà condotto da Controparte_2
Dai rilievi planimetrici riportati a foglio 26 del Rapporto risulta che il veicolo condotto dalla percorreva corso indipendenza allorquando, giunta all'intersezione con via IV CP_2
Novembre, operava manovra di svolta a sinistra verso la predetta strada;
per effettuare tale manovra, il veicolo condotto dalla aveva dovuto, necessariamente, intersecare la CP_2
corsia di marcia opposta di corso Indipendenza sulla quale, proveniente da destra, procedeva il motociclo condotto dal . Parte_1
Sul margine destro di corso Indipendenza, poco dopo l'incrocio con via IV Novembre e nello stesso senso di marcia del motociclo, si trovava in sosta il veicolo Fiat Punto di proprietà di
[...]
CP_4
Dal rapporto risultano altresì i seguenti rilevanti elementi:
a) per tutti e tre i veicoli veniva contestata violazione dell'art.193 comma 2 c.d.s. per violazione dell'obbligo di copertura assicurativa per la responsabilità civile (cfr. fogli
2-3);
pagina 6 di 17 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
b) il punto di impatto fra veicolo della e motociclo condotto dal CP_2
era individuato nello spigolo anteriore sinistro del veicolo;
il Parte_1
motociclo impattava con la 'fiancata sinistra' (foglio 16);
c) il motociclo impattava il veicolo Fiat Punto nella 'parte posteriore' (foglio 16);
d) sull'asfalto, lungo la corsia di marcia del motociclo, non veniva rilevata alcuna traccia di frenata (foglio 16);
e) alla , conducente del veicolo Suzuki, veniva altresì contestata violazione CP_2
dell'art.145 commi 2 e 10 c.d.s. (violazione dell'obbligo di dare precedenza:
'…omessa precedenza in fase di svolta') (fogli 21-22 e 24);
f) al , conducente del motociclo, veniva altresì contestata violazione Parte_1
dell'art.141 commi 3 e 8 c.d.s. (violazione obblighi di contenimento velocità:
'…velocità non commisurata in prossimità di area di intersezione desunta dalla traiettoria del veicolo e dagli ingenti danni riportati') (fogli 22 e 24);
g) al , proprietario del veicolo Fiat Punto, veniva altresì contestata la sosta CP_4
irregolare su marciapiedi (art.158 comma 1 lett. h) c.d.s.) (fogli 21 e 24).
Dal Rapporto risultano anche le dichiarazioni rese dai due protagonisti;
in particolare:
- dichiarava di avere iniziato manovra di svolta a sinistra e di Controparte_2
essersi accorta, durante la manovra, del sopraggiungere, 'ad alta velocità' del motociclo condotto dal;
dopo averlo notato, si era fermata 'ma il Parte_1 motorino mi urtava sullo spigolo anteriore' (foglio 18);
- dichiarava che, mentre percorreva corso Indipendenza, Parte_1
aveva notato il veicolo Suzuki che proveniva nel senso di marcia opposto e svoltava verso via IV Novembre 'tagliandomi la strada senza dare precedenza' (foglio 18).
Sulla base dei superiori elementi oggettivi (con esclusione delle dichiarazioni), riportati nel
Rapporto e non specificamente contestati, tenendo conto della documentazione fotografica, il pagina 7 di 17 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
sinistro può ricostruirsi in conformità a quanto ritenuto dal personale di Polizia Municipale.
In concreto, quindi, può affermarsi che la , nella esecuzione della manovra di svolta CP_2
verso via IV Novembre, non era inizialmente avveduta del sopraggiungere del motociclo condotto dal , arrestando la marcia ma già all'interno della corsia opposta di Parte_1
corso Indipendenza;
da parte sua il sopraggiungeva intersecando l'area di Parte_1
incrocio ad una velocità non consona.
Il contegno di guida della può ritenersi provato, come detto, dal fatto che il punto di CP_2
arresto del veicolo si trovava all'interno della corsia percorsa dal;
d'altra parte, Parte_1
la stessa ha riferito di essersi accorta del sopraggiungere del solo CP_2 Parte_1
dopo l'avvio della manovra.
La condotta di marcia del e la marcia ad una velocità non consona può Parte_1
considerarsi riscontrata dalla evoluzione del motociclo dopo l'impatto (prosecuzione per 14 metri andando a sbattere prima su un palo ed un albero e, infine, sulla parte posteriore del veicolo Fiat Punto in sosta), dai rilevanti danni sia al motociclo che al veicolo Fiat Punto (dalla foto risulta una rilevante deformazione della parte posteriore del veicolo).
La assenza di tracce di frenata lungo la corsia di marcia del motociclo costituisce elemento sintomatico del fatto che anche il non aveva percepito il sopraggiungere del Parte_1
veicolo o, avendone avuta percezione, aveva trascurato la circostanza;
tale elemento è, parimenti, sintomatico che la velocità tenuta nella marcia non gli aveva consentito di percepire o di valutare correttamente il sopraggiungere di un veicolo in zona di intersezione di più strade.
Nelle sue dichiarazioni al personale di Polizia Municipale, il si limitava ad Parte_1
evidenziare che la non gli aveva dato precedenza. CP_2
§§§§§
Prima di procedere con le considerazioni conclusive sulla dinamica e, quindi, sulle responsabilità, va affrontato il tema relativo alla sosta irregolare del veicolo di proprietà del DI
pagina 8 di 17 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
. CP_4
Il , estraneo al presente giudizio, è stato indicato, nella qualità di proprietario del CP_4
veicolo in sosta irregolare sul quale ha finito la sua evoluzione il , è stato ritenuto Pt_2
– specificamente dalla difesa di – quale responsabile o Controparte_1
corresponsabile del sinistro.
In primo luogo, oggettivamente, risulta la violazione dell'art.158 c.d.s. e ciò a prescindere dal fatto che il personale di Polizia Municipale abbia elevato una formale contestazione, atteso che, sulla base dei rilievi planimetrici e della descrizione dei luoghi, il veicolo era stato posto in sosta sul marciapiedi.
Onde valutare se tale violazione abbia inciso sulla causalità del sinistro devono operarsi alcune considerazioni in fatto ed in diritto.
In punto di fatto è indubbio che abbia sbattuto contro la parte Parte_1
posteriore del veicolo del ed abbia riportato lesioni (peraltro, prima aveva CP_4
impattato con altri ostacoli).
In punto di diritto va premesso che, secondo orientamento ormai consolidato, 'il concetto di circolazione stradale di cui all'art. 2054 cod. civ. include anche la posizione di arresto del veicolo e ciò in relazione sia all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione […]' (Cass. civ., sez. unite, 29 aprile 2015 n.8620; in senso conforme, ex multis,
Cass. civ., sez. III, 19 febbraio 2016 n.3257; Cass. civ., sez. III, 19 ottobre 2022 n.n.30723).
La Corte ha tuttavia avuto modo di ulteriormente specificare che, in ipotesi di violazioni – per quel che rileva maggiormente in questa sede – al codice della strada in tema di sosta vietata non
è sufficiente, per la affermazione di responsabilità in relazione ad un sinistro in qualche modo
'collegato' con la condotta del conducente del mezzo, la sola violazione in sé considerata e, quindi, l'ingombro in senso materiale tout court, ma è necessario verificare 'se il sinistro sia eziologicamente ricollegabile ad essa e non ad una causa autonoma - ivi compreso il fortuito -
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di per sé sufficiente a determinarlo' (Cass. civ., sez. III, 5 marzo 2013 n.5398).
Non solo, ma ancora più specificamente occorre verificare in funzione della protezione di quale bene sia stato introdotto e fissato il divieto:
Quando una norma giuridica prescrive l'uso di una determinata cautela al fine di evitare eventi di danno, la prescrizione è ovviamente basata sulla presunzione che quella cautela sia idonea ad impedire il verificarsi del sinistro. Pertanto, se quella cautela non viene usata ed il sinistro si verifica, ne deriva la presunzione juris tantum che il sinistro non si sarebbe verificato se la norma fosse stata osservata (Cass.,civ., 8 gennaio 1968 n.40; in senso conforme
Cass. civ., sez. III, 12 maggio 1972 n.1439).
Il divieto di sosta su marciapiedi di cui all'art.158 lett. h) c.d.s. non rientra, in sé solo considerato, fra i divieti funzionali a garantire quanto meglio possibile la circolazione e, pertanto, la sosta irregolare del veicolo del non costituisce, secondo i parametri CP_4
eziologici offerti dalla interpretazione della Suprema Corte, concausa (né, tanto meno, causa esclusiva) civilisticamente rilevante ai fini della affermazione di responsabilità del proprietario del veicolo.
§§§§§
Infine, va esaminata la questione relativa all'uso del casco da parte del , Parte_1 eccepita da parte convenuta quale violazione a carico dell'attore determinante un suo concorso di colpa e negata dalla difesa che ha sostenuto l'uso di un casco non integrale.
Sul punto non è stata offerta alcuna prova diretta;
la difesa di parte attrice, a sostegno, ha evidenziato la assenza di contestazione da parte del personale di Polizia Municipale.
In corso di causa, con ordinanza di rimessione sul ruolo, è stata svolta specifica analisi tecnica atteso che la deduzione offerta dalla difesa di parte attrice non poteva considerarsi condivisibile in quanto il personale di Polizia risulta giunto sui luoghi quando il era stato Parte_1
già trasportato in Ospedale (pertanto, la mancata contestazione sul mancato utilizzo del casco pagina 10 di 17 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
non poteva considerarsi circostanza univocamente interpretabile).
Il C.T.U., con la relazione integrativa depositata in data 19.07.2023, dopo avere ribadito e specificato i danni fisici riportati dal , ha chiarito che gli stessi 'si sarebbero Parte_1 probabilmente ridotti con la presenza del casco del 6 % (sei per cento)', puntualizzando ulteriormente che l'uso del casco avrebbe escluso 'l'esito cicatriziale discromico ed ipertrofico alla regione frontale sin. della lunghezza di circa 6 cm'.
Tali conclusioni, pienamente condivisibili in quanto fondate su elementi oggetti e considerazioni medico legali specificamente e chiaramente riportate, non sono state contestate dalle parti.
§§§§§
Escluso il concorso di responsabilità del , sulla base della dinamica operata nei CP_4
termini sopra specificati, risulta un concorso di colpa nella determinazione del sinistro e delle conseguenti lesioni in capo ai conducenti dei due mezzi direttamente coinvolti nella dinamica del sinistro.
Tenuto conto della rilevanza causale originaria della manovra della , che aveva CP_2 occupato, sebbene in parte (tanto che l'impatto avveniva con la parte anteriore sinistra), la corsia di marcia opposta (in tal modo, non dando precedenza al motoveicolo che proveniva alla sua destra) e considerando anche che il aveva tenuto una velocità non consona Parte_1
e non aveva nemmeno rallentato la marcia, la responsabilità nella determinazione del sinistro può considerarsi paritaria, dovendosi quindi attribuire un 50% alla ed un 50% al CP_2
. Parte_1
Va infine specificato che il mancato uso del casco non incide su una diversa attribuzione di responsabilità nel sinistro ma comporta la riduzione del danno risarcibile in misura pari alla quantificazione 'differenziale' (vale a dire la esclusione del danno specificamente conseguente al mancato uso del casco).
pagina 11 di 17 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
§§§§§
In corso di causa sono stati svolti accertamenti tecnici medico-legali compendiati nella relazione depositata in data 28.11.2017, dalla successiva integrazione depositata in data
19.12.2017 e, infine, dalla ultima integrazione depositata in data 19.07.2023.
Sulla base dei risultati offerti dal C.T.U., fondati su quanto riscontrato all'esito di visita medica e su quanto risultante dalla documentazione sanitaria in atti, risulta che il , a Parte_1
seguito del sinistro, aveva riportato
”Politrauma. Frattura-lussazione esposta di con perdita di sostanza delle parti CP_6
molli. Frattura base I e II metatarso piede sin. .Frattura da schiacciamento avampiede sin.. Frattura complessa epifisi prossimale omero sinistro. Frattura clavicola sin..
Anemia post-emorragica. Trauma cranio- facciale e trauma toracoaddominale”
ed erano residuati i seguenti postimi permanenti:
“Esiti di frattura-lussazione di Lisfrang e del I e II metatarso con ampio esito cicatriziale dorsale ( 9 x 4 cm.) e con residua deformazione somatica, con deficit funzionale di marcata entità e con disturbi diparestesici al piede sin.
-Esiti di frattura dell'epifisi prossimale omero sin. ( operata con impianto di mezzi di sintesi) ed esiti di frattura della clavicola sin., con limitazione funzionale dei movimenti della spalla sin. di 1/3 ”
- Esiti cicatriziali discromiche ed ipertrofiche alla spalla ed alla gamba di circa 14 cm. di lunghezza ciascuno, ed alla fronte della lunghezza di 6 cm.
-Esito cicatriziale discromico ed ipertrofico alla regione frontale sin. Della lunghezza di circa 6 cm.
L'invalidità permanente è stata, quindi, quantificata nel 35%.
Inoltre, il C.T.U. ha quantificato una inabilità temporanea pari a 40 giorni al 100%, in 30 giorni pagina 12 di 17 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
al 75% ed in ulteriori 30 giorni al 50%.
Le spese mediche documentate e congrue sono state quantificate in euro 214,00.
Con la prima relazione integrativa del 19.12.2017 il C.T.U. ha confermato quanto rassegnato con la prima relazione.
Con la seconda relazione integrativa il C.T.U., come già riportato in precedenza, specificava che la invalidità permanente, quantificata nel 35%, doveva considerarsi dipendente, nella misura del 6%, dal mancato utilizzo del casco protettivo.
Pertanto, in conclusione, risulta una invalidità permanente derivante dal sinistro e ascrivibile, sebbene in parte, alla , pari al 29%, con una invalidità temporanea, assoluta e relativa, CP_2
nei termini sopra riportati.
I rilievi mossi dalla difesa della convenuta sul punto (cfr. osservazioni trasmesse al CP_2
CTU allegate alle note del 22.02.2024) non inficiano il risultato offerto dal C.T.U.; in particolare, sé è corretto il rilievo secondo cui il C.T.U. ha testualmente riportato, nella relazione integrativa, che le lesioni riportate dal '…sono conseguenza delle Parte_1
modalità dell'incidente riferitemi e dell'impatto causato dall'autovettura Suzuki', il senso del ragionamento e le valutazioni medico legale appaiono serenamente da intendersi nel senso che le lesioni valutate sono conseguente del sinistro e della perdita di equilibrio del motociclista a seguito di impatto con la Suzuki, senza indicazione di lesioni direttamente ascrivibili ad impatto del corpo del con il veicolo della . Parte_1 CP_2
§§§§§
Tenuto conto della quantificazione del danno non patrimoniale all'esito delle operazioni tecniche, per la liquidazione vanno utilizzate le Tabelle Milanesi 2024; da ciò discende la seguente liquidazione:
- euro 180.868,00 per il danno biologico;
- euro 4.600,00 per la inabilità temporanea assoluta pagina 13 di 17 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
- euro 2.587,50 per la inabilità al 75%
- euro 1.725,00 per la inabilità al 50%
e, quindi, euro 189.780,50 complessivi, oltre ad euro 214,00 per spese mediche.
§§§§§
Parte attrice ha chiesto una personalizzazione del danno nella misura del 20% circa nonché il risarcimento per perdita della capacità lavorativa.
La richiesta di personalizzazione, anche sotto il profilo di 'danno morale' derivante da condotte integranti gli estremi di reato, non può trovare accoglimento posto che non risulta provata alcuna sofferenza ulteriore rispetto a quella, tipica, legata alle conseguenze delle condotte che hanno determinato le lesioni già oggetto di valutazione e di quantificazione ai fini risarcitori.
In concreto, parte attrice non ha operato alcuna allegazione in tal senso limitandosi a richiamare gli orientamenti interpretativi che legittimano una 'personalizzazione', senza però offrire elementi concreti di valutazione in tal senso.
§§§§§
Quanto al danno da perdita di capacità lavorativa, parte attrice ha allegato che il svolgeva attività di autista e che tale 'perdita' doveva quantificarsi nella Parte_1
misura del 45% (pari al danno biologico indicato dal proprio C.T.P. quale danno permanente).
Parte attrice ha prodotto anche le buste paga del . Parte_1
In corso di causa è stata disposta integrazione degli accertamenti medico-legali specificamente al fine di quantificare l'incidenza delle lesioni sulla capacità lavorativa.
Con la relazione depositata in data 19.07.2023 il C.T.U. ha puntualizzato che le lesioni direttamente incidenti sulla capacità lavorativa specifica erano quelle al piede sinistro ed all'arto superiore sinistro ed ha quantificato le stesse nella misura del 23%.
I rilievi mossi su tale profilo dalla difesa della convenuta sono condivisibili e la CP_2
pagina 14 di 17 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
sollecitata integrazione da parte del C.T.U. non è stata acquisita.
In particolare, la difesa ha evidenziato che la valutazione in punto di perdita di capacità lavorativa risultava '…astratta, laddove non considera la diversa incidenza tra un conducente di autovetture o di mezzi cosiddetti pesanti, non è supportata da anche di riferimento, Pt_3
per similitudine, con un soggetto di pari età. Non considera se migliorabile o irreversibile'
(cfr. osservazioni trasmesse al CTU allegate alle note del 22.02.2024).
Tuttavia, si è ritenuto di potere porre in decisione la causa anche in assenza dei chiarimenti del
C.T.U. in quanto, ai fini risarcitori, ogni puntualizzazione risulta irrilevante in dipendenza del già operato risarcimento avvenuto in sede stragiudiziale, come meglio sarà puntualizzato a breve.
§§§§§
Infine, sebbene parte attrice abbia lamentato che le somme corrisposte in sede stragiudiziale non contenevano alcunché per spese legali di assistenza stragiudiziale, deve evidenziarsi come non risulti formalizzata alcuna domanda in tal senso e, pertanto, nessuna valutazione potrà essere operata e nessuna condanna a tale titolo potrà essere pronunciata.
§§§§§
Ora, posto che deve considerarsi sussistente un concorso di colpa nella misura del 50% nei termini e per le ragioni sopra esposte, la quantificazione dei danni operata all'esito del presente giudizio (euro 189.780,50 complessivi per danno non patrimoniale, oltre ad euro 214,00 per spese mediche), anche considerando ulteriormente una danno da perdita di capacità lavorativa specifica (quantificato dal C.T.U. con i limiti anzidetti nella misura del 23% e limitato, per il principio della domanda, ad euro 25.000,00 come specificato in citazione) deve considerarsi integralmente soddisfatta con quanto versato in sede stragiudiziale da
[...]
Controparte_1
Ed invero, il danno complessiva mente quantificabile in euro 214.994,50 (tenendo conto anche pagina 15 di 17 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
dell'importo massimo di euro 25.000,00 a titolo di danno da perdita di capacità lavorativa specifica) avrebbe comportato una condanna nella misura del 50%, pari ad euro 107.497,30 che, tenendo conto di interessi e rivalutazione monetaria, che resterebbe al di sotto della somma di euro 182.600,00 corrisposta in fase stragiudiziale in favore del . Parte_1
Per le medesime ragioni, la mancanza di informazioni da parte di INAIL ed INPS resta parimenti irrilevante, in concreto, ai fini della definizione del presente giudizio.
§§§§§
In conclusione, le domande non possono trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte attrice, liquidate come da dispositivo;
quanto alla posizione di il pagamento sarà operato in favore Controparte_2 dell'Erario, stante la ammissione al gratuito patrocinio;
le spese di C.T.U., liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente a carico di parte attrice.
§§§§§
Non sussistono i presupposti per una condanna ex art.96 c.p.c. sollecitata dalla diesa della convenuta . CP_2
Ed invero, le condotte processuali delle parti antagoniste si sono svolte nel rispetto delle rispettive prerogative difensive senza margini per individuare profili di temerarietà.
In tal senso, ogni conseguenza derivante dal coinvolgimento nel giudizio lamentata dalla
, a prescindere da ogni verifica circa sussistenza e nesso causale, deve considerarsi CP_2
irrilevante.
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.5427/2016 R.G.,
- RIGETTA le domande proposte da Parte_1
pagina 16 di 17 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
- CONDANNA al pagamento delle spese processuali che liquida Parte_1
in euro 7.052,00 oltre IVA, CP e rimborso forfetario spese generali con pagamento in favore dell'Erario (stante la ammissione al patrocinio di ed in euro Controparte_2
7.052,00 oltre IVA, CP e rimborso forfetario spese generali con pagamento in favore di
Controparte_1
- PONE le spese di C.T.U. liquidate in corso di causa definitivamente a carico di parte attrice.
Catania, 6 gennaio 2025.
IL GIUDICE
Giovanni Cariolo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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