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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 17/07/2025, n. 860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 860 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.SS Barbara Fatale Presidente rel.
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott.SS Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 65 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025 e vertente
TRA
(CF.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Nunzio Parte_1 C.F._1
Raimondi, giusta procura in calce al ricorso in appello, presso il cui studio, sito in Catanzaro alla Via Santa Maria di Mezzogiorno n. 3, è elettivamente domiciliata appellante
E
, (C.F. - P.IVA TE
in persona del CommiSSrio Straordinario legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Antonio Pileggi, giusta procura in calce alla memoria di costituzione in appello, presso il cui studio, sito in Roma ala via Chiana n. 48, è elettivamente domiciliata appellata
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Catanzaro. Licenziamento disciplinare e risarcimento del danno da mobbing
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: < accogliere integralmente il presente appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata n.1024/2024 pubblicata in data 9.12.2024 (allegato I al presente appello), non notificata, emeSS dal Tribunale di Catanzaro, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Monocratico Dott. Francesco Aragona: 1) accertare e dichiarare, per le causali di cui in premeSS, la nullità, l'illegittimità e l'inefficacia del provvedimento disciplinare adottato da
[...] [...]
, in persona del legale rappresentante pro TE tempore, ex art. 84, comma 9, punto 2, lettera f, del CCNL Personale Comparto Sanità 2019-2021, con ogni provvedimento consequenziale;
2) per l'effetto, condannare
, in persona TE del legale rappresentante pro tempore, a reintegrare la RI nel posto di lavoro occupato al momento del licenziamento, presso la DI CI dell'Agenzia, con tutti i conseguenziali provvedimenti di legge;
3) accertare e dichiarare che
, in persona TE del legale rappresentante pro tempore, si è resa responsabile nei confronti della RI di condotte persecutorie che hanno determinato alla medesima un danno patrimoniale, e, in conseguenza, condannare al pagamento, in favore della CP_1 dott.SS , a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, di una somma pari al Pt_1
50% della retribuzione spettante nel periodo intereSSto dall'illecita condotta datoriale (e, cioè, dal settembre 2021 all'attualità), nonché al pagamento delle spese sostenute per la difesa cui ha dovuto fare ricorso nel corso del procedimento disciplinare, nella misura di € 11.327.00, oltre 15% rimborso spese generali, Iva e CaSS;
le dette somme devono essere adeguate all'attualità facendo applicazione degli indici di rivalutazione FOI con decorrenza dalla domanda;
sulle somme come anno per anno rivalutate devono essere computati gli interessi compensativi con decorrenza dalla domanda e fino al soddisfo;
4) accertare e dichiarare che TE
, in persona del legale rappresentante pro tempore, si è
[...] resa responsabile nei confronti della RI di condotte persecutorie che hanno determinato alla medesima un danno non patrimoniale, e, in conseguenza, condannare al pagamento, in favore della dott.SS , a titolo di risarcimento del danno CP_1 Pt_1 non patrimoniale, della somma di € 129.850,00 o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
sulla detta somma, devono essere computati gli interessi compensativi con decorrenza dalla emananda sentenza e fino al soddisfo;
5) condannare , CP_1 TE in persona del legale rappresentante pro tempore, al rimborso delle spese e competenze di causa. >>; per l'appellata: <<… rigetto del ricorso in appello con condanna della ricorrente al risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c. e/o al pagamento della somma equitativamente determinata di cui al comma 3, art. 96 c.p.c., oltre al pagamento delle spese processuali, rimborso forfettario spese generali, Iva e CPA>>
FATTO E DIRITTO
§ 1
In premeSS si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
Pag. 2 di 36 La vicenda processuale è così sintetizzata nel ricorso di primo grado:, tutte inserite in un unitario disegno persecutorio e 1 culminate Parte_2 nell'adozione del provvedimento espulsivo;
che tali condotte le avevano provocato devastanti conseguenze psicofisiche, vieppiù a seguito della irrogazione della massima sanzione disciplinare;
che il licenziamento era illegittimo, sia per mancanza di una valida sottostante volontà espulsiva dell'amministrazione, con conseguente violazione del termine decadenziale di giorni centoventi, di cui all'art. 55 bis, co. 4, D. Lgs. 2001 n. 106, previsto tra la contestazione dell'addebito e la conclusione del procedimento disciplinare, sia per la violazione dell'art. 11 ter D.P.R. n. 62 del 2013 posto a fondamento della sanzione, con particolare riferimento all'inapplicabilità della norma al caso di specie, alla assenza di motivazione circa la configurabilità della fattispecie ed alla insussistenza della materialità della condotta, sia ancora per la violazione dei principi di gradualità e proporzionalità di cui al combinato disposto degli artt. 84, co. 1, C.C.N.L. Personale del Comparto Sanità 2019-2021 e 55 D. Lgs. n. 165/2001, mancando la motivazione e la prova della gravità della condotta e della proporzionalità della sanzione. Si è costituita in giudizio l' resistendo alla domanda. Con ordinanza CP_1 cautelare del 21.10.2024, veniva rigettata la domanda cautelare di urgenza, ex art 700 c.p.c., che parte ricorrente ha proposto in corso di causa. All'udienza del 06.12.2024, fiSSta per la fase a cognizione piena, il giudice ritenendo documentalmente istruita la causa senza necessità di assumere la prova per testi richiesta dalle parti, ha riservato la decisione sulle conclusioni scritte che esse hanno rassegnate in via telematica>>.
§3
Il Tribunale rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite alla luce delle seguenti argomentazioni:
<È infondata la domanda di accertamento della illegittimità del provvedimento disciplinare di licenziamento per giusta causa che l' ha adottato nei confronti
CP_1 della propria dipendente con atto del 23.04.2024, comunicatole in data 06.05.2024. L'esame del videomeSSggio (acquisito al processo su richiesta di parte convenuta) pubblicato dalla ricorrente su Facebook, nonché su YouTube, ha un contenuto altamente denigratorio nei confronti dei vertici di e, contrariamente a quanto parte
CP_1 attrice deduce, non lascia spazio ad interpretazioni alternative. La contestazione disciplinare elevata contro la lavoratrice in data 16.12.2023 riproduce fedelmente brani del suo videomeSSggio social (la circostanza non è oggetto di contestazione), della durata di undici minuti e ventotto secondi, nei quali eSS utilizza le seguenti espressioni dirette all'ente datoriale ed al suo management: - “i concorsi in sono tutti
CP_1 truccati”, - “i prescelti quasi sempre hanno le domande (dei concorsi ndr.) tanti giorni prima”, - “questa terra (la ndr.) possiede un sistema mafioso radicato e
CP_1
Pag. 3 di 36 organizzato nella Pubblica Amministrazione e che assicura servizi e promozioni a questi schiavi che reggono il sistema”, - “Io alle 11:25 del 24 maggio 2022 ho sporto denuncia presso la Guardia di Finanza di Catanzaro per illeciti su un Progetto di Tutela Ambientale, attualmente bloccato, di oltre due milioni di euro, che il mio Ente aveva in collaborazione con la Regione Calabria e anche io figuravo tra i Responsabili. Il Progetto era bloccato dal Direttore, non si sa per quale ragione, però portava avanti un bando pubblico per l'ingresso dall'esterno di professionisti che avevano già i nomi e i cognomi e che ognuno di loro si guadagnava circa 80.000 euro per non fare nulla. Io sono stata coraggiosa e ho firmato facendo i nomi e i cognomi di queste persone, e anche di quelli che avevano organizzato questa cosa a livello regionale, e da allora volevo dire a tutti voi io sono chiusa in castigo in una stanza di un Dipartimento di Catanzaro che gentilmente mi ospita, sono chiusa nella “celletta” così per usare un gergo del mio Direttore Scientifico, da allora uno per uno mi sono stati tolti gli incarichi che avevo mi hanno allontanato dal mare e infatti non mi vedete più a fare i monitoraggi, mi è impedita qualsiasi possibilità di crescita nel mio Ente. Sono stata isolata dai Colleghi, ricoperta di cattiverie e di infamie, i risultati dei miei lavori sono stati utilizzati e pubblicati da altre persone …”. - “nel mio Ente, in , questi signori e quelli della CP_1
Regione si fanno le riunioni e hanno stabilito che io non dovevo lavorare più sul mare e non dovevo lavorare nemmeno fuori dal mio Ente sul mare. Io non devo lavorare in
. Hanno deciso questo”, - “questa gente potente ha conoscenze a Roma ed ha il CP_1 potere di togliermi tutto perché io li ho ostacolati […] e nel frattempo queste persone, proprio quelle che io avevo denunciato, sono diventati Direttori e CommiSSri. Loro sono stati premiati con incarichi politici e io, Funzionario pubblico calabrese, vincitrice di concorso, sono stata tenuta in castigo perché ho osato ostacolare il sistema”, - “mi sono meSS in part-time perché per vergogna percepivo lo stipendio senza fare niente e ho ricominciato a lavorare e a respirare perché io non so stare senza fare niente. Sono tornata a studiare e a tutelare il mare. Loro invece non si vergognano di niente…”, - “al Sig. magistrato che si sta occupando della situazione del mio Ente, se questo magistrato esiste, se questo magistrato è ancora vivo, se questo magistrato è ancora in , CP_1 vorrei dire che io non ho mai avuto bisogno di nessuno che mi aiutasse a vincere i concorsi e che nonostante il totale mancato utilizzo in questi due anni il mio Ente ha stabilizzato i Colleghi che erano dietro di me in graduatoria, e che non avevano vinto il concorso, e che ora stanno lavorando al mio posto mentre io sono in castigo”, - “Sig. magistrato verifichi le stabilizzazioni effettuate anche di questo ultimo concorso bandito. Verifichi le competenze richieste per legge al personale sanitario e gli ingressi in una struttura come la nostra perché in la legge non si applica, la legge non si CP_1 rispetta, serve solo per conoscerla per poi fare il contrario perché la legge sono loro, la legge se la stabiliscono loro”, - “sto pagando il ricorso con i miei soldi mentre questa gente si difende con i soldi pubblici per nascondere le carte. Quindi ragazzi calabresi voi ve ne dovete andare, ve ne dovete andare perché questa terra è una terra morta è una terra che non vi merita, la meritocrazia non esiste e li dovete fare estinguere tutti questi codardi”, - “voglio dire al Presidente e a che questa gente CP_2 CP_3 appartiene a voi e che questa gente mi ha messo in castigo due anni perché li avevo
Pag. 4 di 36 denunciati per una irregolarità importante”, - “questo mio castigo non è solo per fare una cattiveria direttamente a me o alla mia famiglia, ma è per spaventare voi ed è per spaventare i miei Colleghi perché nessuno si può permettere di ostacolare queste persone, ma voi non vi preoccupate: anche se mi hanno offesa, se ogni tanto crollo un po' poi io mi ricarico e ricordo a questi signori che hanno messo e fatto mettere in castigo una …. e nelle loro riunioni segrete tutti incappucciati ne devono Per_1 discutere, discutere urgentemente che se la porta del castigo finalmente la apre la magistratura non ci saranno AN e IN che si salvano”, - “chiedo a tutti quelli che mi conoscono di postare il video o la foto dello striscione che ho preparato e che oggi attaccherò fuori alla finestra della stanza la steSS stanza in cui il mio management presente e paSSto mi ha tenuto senza lavorare per più di un anno, quasi due anni”, -
“sullo striscione c'è scritto: stop mobbing in . Presidente CC toglimi dal CP_1 castigo e restituiscimi il lavoro che mi hanno ingiustamente sottratto. Presidente CC io non ho avuto un incarico politico io ho vinto un concorso, non spostarmi dalla DI CI non dargli questa soddisfazione …”.
Inoltre, la contestazione comprende altri post che la ricorrente aveva in precedenza pubblicato su Facebook, nei quali esprime contenuti di analogo tenore contro l'ente di appartenenza ed in generale nei confronti della Pubblica Amministrazione. L'addebito prosegue, infatti, nei seguenti termini: “Leggendo a ritroso abbiamo accertato che nel suo profilo Facebook Lei ha pubblicato numerosissimi altri post nei quali esprime analoghi contenuti diffamatori contro “ ” e la “Pubblica Amministrazione”. Parte_3
Ad esempio: Post del 7 novembre 2023 (“bando per fisici in Senza Parte_3 iscrizione all'ordine e senza i titoli richiesti dalla normativa sanitaria ... approfittatene fisici di tutta Italia! In si può!!!”); post del 17 ottobre 2023 (“Tutto come CP_1 programmato! ... Siete veramente Ridicoli! La attraverso la Controparte_4
Pubblica Amministrazione controlla e gestisce il territorio!”); post del 7 luglio 2023 (“Uomini senza vergogna che governano gestendo le Amministrazioni Pubbliche come se fossero private, garantendo la crescita professionale ad amici e amanti senza titoli e andando in giro facendo finta di fare cose e di averne la capacità e le competenze...”), e molti altri”.
La contestazione in parola è sfociata nel provvedimento di licenziamento disciplinare senza preavviso che l'ente ha irrogato alla lavoratrice, reputando che i suoi comportamenti integrassero violazione degli artt. 83 e 84, co. 9, n. 2, lett. f) CCNL Comparto Sanità Triennio 2019-2021.
Incontestata la provenienza del video meSSggio e dei post suindicati, la cui paternità non è stata negata dalla ricorrente, ritiene il giudice che ben poco vi sia da dire in ordine alla natura diffamatoria del loro contenuto, trattandosi di un'ipotesi in cui i fatti, per così dire, parlano da soli. Sorprende anzi che la lavoratrice, a fronte delle pesantissime espressioni denigratore rivolte ai dirigenti ed amministratori di accusati di CP_1 perpetrare violazioni di legge, prevaricazioni, nonché vere e proprie condotte illecite di rilevanza penale, addivenendo perfino ad evocare un sistema mafioso che si sarebbe
Pag. 5 di 36 insinuato all'interno del suo ente di appartenenza, così come in tutte le amministrazioni pubbliche della , poSS davvero sostenere la inesistenza della materialità della CP_1 sua condotta, paventando che le affermazioni pubblicate sarebbero prive di intento diffamatorio nei confronti dell'Ente di appartenenza, ma volte semplicemente a criticare l'operato di alcuni dirigenti dell'Ente, come tali non lesive del decoro e dell'immagine dell'amministrazione.
Ritiene, al contrario, il giudice che le espressioni riportate abbiano, e non di poco, travalicato il confine della critica legittima rivolta al datore di lavoro pubblico, accusato di essere governato da un management incapace, nonché inosservante delle leggi e della meritocrazia. Si aggiunga che il giudizio critico che l'istante ha mosso all'indirizzo dei dirigenti a fronte di fatti (denunciati, ma) non accertati, né dimostrati, non CP_1 potrebbe essere scriminato dalla fondatezza della notizia che ne ha costituito l'oggetto. Sul punto, va osservato che, secondo l'orientamento della Suprema Corte, pur essendo garantito al lavoratore subordinato il diritto di critica, anche aspra, nei confronti del datore, ciò non consente di ledere sul piano morale l'immagine del proprio datore con riferimento a fatti non oggettivamente certi e comprovati – proprio come nel caso che ci occupa - atteso che il principio della libertà di manifestazione del pensiero di cui all'art. 21 Cost. incontra i limiti posti dall'ordinamento a tutela dei diritti e delle libertà altrui e deve essere coordinato con altri interessi degni di pari tutela costituzionale. La steSS allegazione attorea, secondo cui il video meSSggio in questione avrebbe avuto un modestissimo impatto mediatico in ragione della esigua diffusione territoriale del suo profilo, è, da un lato, smentita dal mezzo tecnico impiegato, che già di per sé consente una potenziale ampia diffusione di quel meSSggio e, dall'altro, urta contro l'invito accorato che l'intereSSta steSS ha rivolto nel meSSggio a tutti i suoi conoscenti di postare il video o la foto dello striscione che aveva preparato e che avrebbe affisso fuori alla finestra della stanza nella quale era relegata senza lavorare da quasi due anni. Ciò che dimostra, sotto il profilo soggettivo, come l'intenzione della ricorrente fosse quella di diffondere il meSSggio anche oltre la cerchia degli interlocutori ammessi a facebook. Si è detto che la pubblicazione ad opera dell'attrice del videomeSSggio e dei precedenti post è avvenuta sulla sua bacheca virtuale facebook. Sul punto, va precisato che l'utilizzazione di tale mezzo per la circolazione del meSSggio è determinante per la configurabilità della condotta offensiva che, invece, non sarebbe stata integrata nel caso di pubblicazione del commento su una chat privata. La Suprema Corte ben chiarisce la differenza tra le due diverse ipotesi. La diffusione di un meSSggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca “facebook” integra un'ipotesi di diffamazione, per la potenziale capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone, posto che il rapporto interpersonale, proprio per il mezzo utilizzato, assume un profilo allargato ad un gruppo indeterminato di aderenti al fine di una costante socializzazione. Ciò comporta che la condotta di postare un commento su facebook realizza la pubblicizzazione e la diffusione di esso, per la idoneità del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del commento tra un gruppo di persone, comunque apprezzabile per composizione numerica, con la conseguenza che, se lo stesso è offensivo nei riguardi di
Pag. 6 di 36 persone facilmente individuabili, la relativa condotta integra gli estremi della diffamazione e come tale il contegno è correttamente valutato in termini di giusta causa del recesso, in quanto idoneo a recidere il vincolo fiduciario nel rapporto lavorativo (cfr. Cass. sent. n. 10280/2018 di cui si riporta la massima: “In tema di licenziamento disciplinare, costituisce giusta causa di recesso, in quanto idonea a ledere il vincolo fiduciario nel rapporto lavorativo, la diffusione su “facebook” di un commento offensivo nei confronti della società datrice di lavoro, integrando tale condotta gli estremi della diffamazione, per la attitudine del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del meSSggio tra un gruppo indeterminato di persone”). Viceversa, i meSSggi scambiati in una “chat” privata, seppure contenenti commenti offensivi nei confronti della società datrice, non costituiscono giusta causa di recesso poiché, essendo diretti unicamente agli iscritti ad un determinato gruppo e non ad una moltitudine indistinta di persone, vanno considerati come la corrispondenza privata, chiusa e inviolabile, e sono inidonei a realizzare una condotta diffamatoria in quanto, ove la comunicazione con più persone avvenga in un ambito riservato, non solo vi è un interesse contrario alla divulgazione, anche colposa, dei fatti e delle notizie, ma si impone l'esigenza di tutela della libertà e segretezza delle comunicazioni stesse, ai sensi dell'art. 15 Cost., che definisce inviolabili la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, dovendosi intendere la segretezza come espressione della più ampia libertà di comunicare liberamente con soggetti predeterminati e quindi come pretesa che soggetti diversi dai destinatari selezionati dal mittente non prendano illegittimamente conoscenza del contenuto di una comunicazione. La tutela della segretezza presuppone, oltre che la determinatezza dei destinatari e l'intento del mittente di escludere terzi dalla sfera di conoscibilità del meSSggio, l'uso di uno strumento che denoti il carattere di segretezza o riservatezza della comunicazione (peraltro, come ribadito dalla Corte Cost. nella sentenza n. 20/2017, il diritto tutelato dall'art. 15 Cost. “comprende tanto la corrispondenza quanto le altre forme di comunicazione, incluse quelle telefoniche, elettroniche, informatiche, tra presenti o effettuate con altri mezzi resi disponibili dallo sviluppo della tecnologia”). Pertanto, l'esigenza di tutela della segretezza nelle comunicazioni si impone anche riguardo ai meSSggi di posta elettronica scambiati tramite mailing list riservata agli aderenti ad un determinato gruppo di persone, alle newsgroup o alle chat private, con accesso condizionato al possesso di una password fornita a soggetti determinati, sicché i meSSggi che circolano attraverso le nuove
“forme di comunicazione”, ove inoltrati non ad una moltitudine indistinta di persone ma unicamente agli iscritti ad un determinato gruppo, come appunto nelle chat private o chiuse, devono essere considerati alla stregua della corrispondenza privata, chiusa e inviolabile;
caratteristica, quest'ultima, che è logicamente incompatibile con i requisiti propri della condotta diffamatoria, ove anche intesa in senso lato, che presuppone la destinazione delle comunicazioni alla divulgazione nell'ambiente sociale. L'esigenza di tutela della segretezza delle forme di comunicazione privata o chiusa preclude l'accesso di estranei al contenuto delle stesse, la rivelazione e l'utilizzabilità del contenuto medesimo, in qualsiasi forma, prevedendo l'ordinamento specifiche ipotesi delittuose di
Pag. 7 di 36 violazione della corrispondenza, rivelazione del contenuto della steSS e di accesso abusivo a sistemi informatici, ex artt. 616 e 617 c.p. (cfr. Cass. ord. n. 21965/2018).
Nel caso di specie, il commento postato dalla lavoratrice sulla bacheca virtuale di facebook non era un meSSggio di posta elettronica scambiato tramite una mailing list riservata agli aderenti ad un determinato gruppo di persone, né si inseriva in una newsgroup o in una chat privata, con accesso condizionato al possesso di una password, bensì costituiva un post inoltrato ad una moltitudine indistinta di persone, sicché non era dalla ricorrente inteso e voluto come privato e riservato, ovvero come uno sfogo in un ambiente ad accesso limitato, con esclusione della possibilità che quanto detto in quella sede potesse essere veicolato all'esterno: ciò che porta ad affermare la sussistenza dell'intento diffamatorio e, comunque, una idonea modalità di diffusione denigratoria. Tanto è confermato, come si è sopra riferito, dalla esortazione che parte attrice ha rivolto ai suoi conoscenti di postare il videomeSSggio o la foto dello striscione in parola, nonché dall'avere la medesima pubblicato detto video anche su YouTube (contenuto accessibile digitando sul canale le parole “ ”, per come dedotto da Persona_2 parte resistente e non contestato dall'attrice).
Poco vi è da dire sulle doglianze relative alla dedotta illegittimità formale del procedimento disciplinare sfociato nel licenziamento ed alla inadeguatezza della sua motivazione.
Sul primo aspetto, si rileva che non sussiste la pretesa violazione del termine di giorni centoventi, previsto dall'art. 55 bis, co. 4, D. Lgs. 2001 n. 106, tra la contestazione dell'addebito e la conclusione del procedimento disciplinare, atteso che la sanzione è stata irrogata il 23.04.2024, vale a dire entro i centoventi giorni dalla contestazione (16.12.2023), considerando che il procedimento era stato differito su richiesta della lavoratrice dal 30.01.2024 al 12.02.2024, con conseguente spostamento del termine finale di scadenza.
Sul secondo aspetto, è solo il caso di osservare che, se l'UPD di ARPACAL si è conformato al parere giuridico redatto dal legale di fiducia, comminando il provvedimento espulsivo della propria dipendente, vuol significare che ha condiviso il giudizio valoriale contenuto in quel parere, facendolo proprio, sicché non vi è dubbio che gli atti di contestazione e successiva espulsione della dipendente siano riferibili unicamente alla volontà dell'amministrazione. Il contenuto altamente denigratorio del videomeSSggio Facebook pubblicato nei confronti dei vertici la reiterazione della condotta diffamatoria CP_1 perpetrata attraverso i numerosi commenti postati su Facebook che hanno preceduto il videomeSSggio e la diffusività dei suddetti contenuti realizzata attraverso Facebook, peraltro incentivata dalla steSS ricorrente, conducono a ritenere integrato l'illecito contestato alla lavoratrice, nei suoi elementi oggettivo e soggettivo.
Una volta riconosciuta la lesività della condotta diffamatoria in questione, occorre valutare la proporzionalità della sanzione espulsiva irrogata rispetto all'infrazione commeSS, avendo l' comminato alla dipendente la sanzione disciplinare del CP_1
Pag. 8 di 36 licenziamento per giusta causa senza preavviso, in ragione della violazione dell'art. 11 ter D.P.R. n. 62/13 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici che viola il codice disciplinare), in base al quale “Nell'utilizzo dei propri account di social media il dipendente (…) è tenuto ad astenersi da qualsiasi intervento o commento che poSS nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine dell'amministrazione di appartenenza o della pubblica amministrazione in generale”, reputando la condotta della lavoratrice sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 84, co. 9, n. 2, lett. f), CCNL Comparto Sanità 2019-2021, ricomprendente le “violazioni dolose degli obblighi non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di terzi, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro”.
Si osserva che la condotta sanzionata con il licenziamento deve essere riconducibile alla nozione legale di giusta causa, tenendo conto della gravità del comportamento in concreto del lavoratore, anche sotto il profilo soggettivo della colpa o del dolo, con valutazione in senso accentuativo rispetto alla regola della “non scarsa importanza” dettata dall'art. 1455 c.c. (Cass. 05.04.2017 n. 8826), sicché l'irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata soltanto in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali (L. n. 604 del 1966, art. 3), ovvero addirittura tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto (art. 2119 c.c.).
Va precisato che, al fine di ritenere integrata la giusta causa di licenziamento, non è neceSSrio che l'elemento soggettivo della condotta del lavoratore si presenti come intenzionale o doloso, nelle sue possibili e diverse articolazioni, posto che anche un comportamento di natura colposa, per le caratteristiche sue proprie e nel convergere degli altri indici della fattispecie, può risultare idoneo a determinare una lesione del vincolo fiduciario così grave ed irrimediabile da non consentire l'ulteriore prosecuzione del rapporto (cfr. sent. Cass. 01.07.2016 n. 13512). E' poi principio acquisito, in tema di licenziamento disciplinare o per giusta causa, che la valutazione della gravità del fatto in relazione al venir meno del rapporto fiduciario che deve sussistere tra le parti non va operata in astratto, ma con riferimento agli aspetti concreti afferenti alla natura e alla qualità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidabilità richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, nonché alla portata soggettiva del fatto, ossia alle circostanze del suo verificarsi, ai motivi e all'intensità dell'elemento intenzionale o di quello colposo (Cass. 26.7.2011 n. 16283).
Ritiene il giudice che, in considerazione di quanto sopra esposto, la sanzione disciplinare massima irrogata alla lavoratrice sia proporzionata alla gravità dell'addebito ad eSS contestato. Depone in tale senso, anzitutto, la pervicace condotta offensiva della lavoratrice la quale ha reiterato nel tempo analoghi comportamenti lesivi dell'immagine dell'ente, dapprima postando commenti offensivi per la reputazione del datore e, successivamente, pubblicando il videomeSSggio da cui è scaturito il licenziamento: è evidente, quanto alla intenzionalità della condotta, l'assenza di ogni segno di resipiscenza della ricorrente la quale, non paga della pubblicazione di commenti, già di
Pag. 9 di 36 per sé offensivi per l'ente di appartenenza, ha inteso innalzare il livello dello scontro con il datore, postando un videomeSSggio su Facebook dal contenuto talmente denigratorio che si fatica a comprendere come ipotizzasse di paSSre indenne dagli effetti dirompenti che quella pubblicazione avrebbe sortito nelle sue relazioni con i vertici CP_1 nonché, in generale, sul suo rapporto di lavoro.
In conclusione, può ritenersi che il videomeSSggio ed i commenti postati dalla ricorrente su Facebook, oggetto della contestazione sfociata nel suo licenziamento, da un lato, hanno avuto ampia possibilità di diffusione per la idoneità del mezzo utilizzato a determinarne la circolazione, con grave danno di immagine per l'ente ed il suo management e, dall'altro, appaiono offensivi nei riguardi di un soggetto facilmente determinabile per relationem, sicché la relativa condotta rientra a pieno titolo tra quelle di cui all'art. 84, co. 9, n. 2, lett. f), CCNL Comparto Sanità 2019 2021, rubricato
“violazioni dolose degli obblighi non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di terzi, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro”, che costituiscono giusta causa di recesso in quanto idonee a recidere inesorabilmente il vincolo fiduciario nel rapporto lavorativo.
Né è possibile – come prospetta parte attrice – sussumere l'addebito in questione tra quelli che la contrattazione collettiva prevede come “punibili con una sanzione conservativa”. Infatti, la gravità della mancanza contestata non consente di ricomprenderla nella fattispecie più tenue di cui all'art. 84, co. 4, n. 2, lett. f), CCNL Comparto Sanità 2019-2021, “Manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'Azienda o Ente”, che contempla la sanzione disciplinare conservativa della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni. Infatti, non si è trattato di una condotta meramente ingiuriosa rivolta al management aziendale, bensì di una pesante e continuata condotta denigratoria perpetrata nel tempo nei confronti dell'ente pubblico e dei suoi vertici che è culminata nella pubblicazione del videomeSSggio dal contenuto gravemente diffamatorio, e non semplicemente ingiurioso, con impatto mediatico rilevante in forza dello strumento utilizzato e della conseguente sua potenziale diffusività.
PaSSndo alla domanda di mobbing, si rileva che parte ricorrente rivendica dall'ente resistente, alle cui dipendenze ha prestato attività di lavoro fino all'irrogato licenziamento, il risarcimento dei danni ad eSS cagionati dal mobbing che lamenta di aver subito per effetto di condotte illecite ascrivibili alla controparte pubblica. Tuttavia, l'illecito datoriale che eSS denuncia in funzione del risarcimento dei danni asseritamente patiti non appare integrato nei suoi elementi costitutivi. L'esame della documentazione prodotta evidenza una chiara conflittualità sul luogo di lavoro, sfociata, in alcuni casi, nel rifiuto ad opera della ricorrente di eseguire le direttive impartite dai suoi superiori gerarchici, la cui scaturigine è possibile collocare nella pretesa della lavoratrice di conseguire l'inquadramento nella dirigenza sanitaria, nonché di svolgere,
Pag. 10 di 36 alle esclusive dipendenze della DI CI di le mansioni relative al CP_1
“progetto” o “programma di strategia marina”.
Sotto il primo profilo, si richiamano gli allegati nn. 1 e 2 del fascicolo da cui si CP_1 evince che la ricorrente si sia rivolta addirittura ad organi politici, quali il Ministro Per_3 ed il Presidente della Regione Calabria CC, al fine di ottenere la collocazione del suo profilo di biologo dell' nell'ambìta posizione dirigenziale. Pt_3
Quanto al secondo profilo, la ricorrente rivendica di essere stata assunta al fine di espletare le attività di tipo biologico riferite all'attuazione della Direttiva Marine Strategy, con sede di destinazione presso la DI CI dell' . CP_1
Sennonché, il contratto di lavoro a tempo indeterminato prodotto (non dalla ricorrente, ma) dall'ente resistente (cfr. all. n. 4 fascicolo non prevede che la dipendente CP_1 fosse stata assunta per svolgere le attività riferite all'attuazione della Direttiva Marine Strategy e neppure per espletare attività di tipo biologico: attività per le quali era stata invece assunta in precedenza con contratto a tempo determinato (questo, sì, prodotto dalla ricorrente). Il contratto a tempo indeterminato inquadra l'istante “nella categoria D, profilo professionale Collaboratore Tecnico Professionale, posizione economica iniziale” (art. 1) e prevede che “la dipendente è tenuta a svolgere le mansioni previste dalla categoria contrattuale e dal profilo professionale di appartenenza, come definite nell'art.1 del presente contratto, le cui mansioni sono considerate equivalenti ed esigibili sono specificate nelle declaratorie dei profili professionali riportate nel vigente CCNL. La dipendente, inoltre, è tenuta a svolgere tutte le attività strumentali ed accessorie neceSSrie all'erogazione della prestazione principale. Alla dipendente possono, altresì, essere richieste tutte le mansioni ascrivibili alla categoria di appartenenza, in quanto professionalmente equivalenti e compatibili con il profilo definito dall'art. 1 del presente contratto”. Nel contratto si prevede ancora, come sede di destinazione, la DI CI dell' ubicata a Catanzaro Lido e che “le mansioni specifiche e CP_1
l'assegnazione saranno stabilite con provvedimento formale del Direttore Scientifico coerentemente con la normativa vigente”.
Al momento della stabilizzazione, la ricorrente chiedeva ed otteneva di essere assegnata al Dipartimento di della Provincia di residenza. Così recita il provvedimento di CP_1 assegnazione al Dipartimento di Catanzaro del 12.02.2021, avente ad oggetto
“Assegnazione dipendente cat. D CTP – Dott.SS al Dipartimento Parte_1
Provinciale di Catanzaro: «Premesso: che la dipendente Dott.SS in data Parte_1
31 dicembre 2020 è stata assunta a tempo indeterminato da questa Agenzia con il profilo di collaboratore tecnico professionale, cat. D;
che la steSS è stata formalmente assegnata alla DI CI dell'Agenzia, giusto contratto Rep. N.185/int. del
[... 08/01/2021; Considerata la necessità di potenziare il Dipartimento Provinciale
, in ragione delle numerose ed articolate attività in capo al medesimo ed in Parte_4 considerazione dell'esiguo numero di personale tecnico attualmente in servizio al dipartimento medesimo;
Ravvisata, comunque, la necessità di assicurare la prosecuzione delle attività tecnico scientifiche del programma “Strategia Marina” espletate dalla
Pag. 11 di 36 struttura della DI CI denominata “Centro Regionale Strategia Marina” di per le quali sono neceSSrie competenze altamente specialistiche nel campo CP_1 della biologia marina e nelle more del potenziamento delle risorse umane da assegnare al detto programma in esecuzione del POA 2021-2023 SI DISPONE con decorrenza immediata, e fino a nuove e diverse disposizioni, l'assegnazione della Dott.SS Parte_1
al Dipartimento Provinciale di Catanzaro a supporto delle attività del predetto
[...]
Dipartimento, di quelle in capo alla DI CI, nonché delle attività tecnico- scientifiche afferenti al programma “Strategia Marina”. Resta ferma la possibilità da parte della DI CI di disporre lo svolgimento di funzioni differenti da quelle precipue del predetto Dipartimento e del programma Strategia Marina, nel rispetto di quanto stabilito nel contratto di lavoro».
Non è questa la sede per stabilire se le attività da espletare presso il Dipartimento di Catanzaro fossero secondarie rispetto a quelle principali da svolgere per conto della DI CI - come assume la ricorrente - oppure se le funzioni precipue fossero quelle da espletare a supporto delle attività del Dipartimento, con la possibilità di utilizzare la lavoratrice anche per le attività della DI CI - come deduce parte resistente. Quel che invece rileva ai nostri fini è che proprio il diverso convincimento delle parti contraenti in merito alla gestione del rapporto lavorativo in parola, demandata al Dipartimento o, alternativamente, alla DI CI (ad esempio, quanto al controllo delle timbrature e delle presenze, all'assegnazione dei buoni pasto, alla gestione delle ferie e dei permessi ed a quella delle trasferte), con il conseguente assoggettamento della dipendente alle direttive del Responsabile del Dipartimento oppure del Responsabile della DI CI, anche sotto il profilo dell'assegnazione degli obiettivi e della valutazione delle performance, ha dato la stura, unitamente alla pretesa di inquadramento della ricorrente nella dirigenza, ai forti contrasti tra la medesima ed il datore pubblico. Infatti, dall'esame del fitto carteggio intercorso tra le parti, emerge che le doglianze che hanno innescato l'atteggiamento di aperta conflittualità tra la lavoratrice e l'ente ineriscono, non al suo demansionamento, quanto piuttosto all'inesatto inquadramento nella pianta organica della DI CI di CP_1
Per tale ragione, l'istante, tenendo una condotta ai limiti (se non addirittura integrante gli estremi) della insubordinazione, ha rifiutato, ad esempio, di essere valutata dal Dipartimento di Catanzaro, nonché di ricevere da tale Dipartimento le schede obiettivi, assumendo di dover essere valutata esclusivamente dalla DI CI, la quale soltanto avrebbe dovuto redigere le schede obiettivi. Per lo stesso motivo, ha rifiutato, da un certo momento in poi, di essere autorizzata per le trasferte dal Dipartimento Provinciale di Catanzaro, asserendo che l'autorizzazione dovesse provenire dalla DI CI. Sennonché, invece di azionare nelle sedi competenti il presunto inadempimento datoriale, l'attrice, da un lato, si è rivolta ad autorità (organi politici) prive del potere di accertare le sue pretese e, dall'altro, ha alimentato un conflitto con i vertici dell'ente documentato da una copiosa corrispondenza nella quale eSS invocava la riconducibilità del suo profilo professionale di biologo alla posizione funzionale di
Pag. 12 di 36 primo livello della dirigenza sanitaria, nonché la sua inamovibilità dalla DI CI e dal settore della biologia marina. Si vuol dire che la disamina della corrispondenza informatica e cartacea in atti evidenzia un atteggiamento oppositivo della ricorrente alle disposizioni datoriali, dal momento che, lungi dal subire passivamente gli ordini impartiti – che evidentemente reputava illegittimi – ha ribattuto colpo su colpo, mettendo per iscritto, in diverse occasioni, il suo rifiuto ad eseguire i comandi a lei diretti, denunciando anzi gli illeciti presuntivamente commessi dai vertici.
Basti por mente alla nota che, in data 09.06.2022, il Direttore Scientifico di dott. CP_1
, ha inoltrato al Direttore Generale e al Direttore Amministrativo, Persona_4 nella quale segnalava che la condotta della ricorrente sul luogo di lavoro fomentava una situazione di esasperata conflittualità ed incompatibilità ambientale, incidente sulla realizzazione del progetto, nonché lamentava di essere bersagliato, così come l'intero management da continue rimostranze e provocazioni da parte della CP_1 medesima, concludendo in questi termini: “A margine di quanto illustrato e che rappresenta solo una parte delle comunicazioni di cui questa direzione è bersaglio costante, e di cui si offre la disponibilità alla lettura integrale, faccio presente che l'escalation di ostilità è andata crescendo fino all'esasperazione a partire dal rifiuto dello scrivente a esaudire le improprie e del tutto assurde richieste della ad agire di Pt_1 fatto contro gli interessi delle attività del e in particolare contro il rinnovo dei Pt_5 contratti al personale assunto a t.d. sui POA del . In conclusione, la Dott.SS Pt_5
sta improntando la propria condotta alla sistematica delegittimazione del Parte_1
Direttore Scientifico, responsabile del progetto, e del management di accusato CP_1 di incapacità, approssimazione etc.) mediante gravi condotte aggressive, moleste, insubordinate, offensive, lesive della dignità professionale del Responsabile e dei suoi collaboratori, con il chiaro intento, attuato mediante uno stillicidio molesto di continue polemiche, puntualizzazioni, contestazioni, di paralizzare l'attività di esecuzione del progetto e/o a farla risultare come ostile e mobbizzante nei confronti della Dott.SS
, la cui ostruzionistica occupazione principale sembra essere quella di Parte_1 inscenare la falsa apparenza di una fattispecie di mobbing, così da costringere il Responsabile Scientifico a continue ed estenuanti confutazioni di accuse ed insinuazioni sempre più pretestuose e provocatorie, secondo un copione, al meglio delle mie conoscenze, già applicato in altre circostanze rispetto ad altro Dirigente” (cfr. all. n. 19 fascicolo resistente).
Una situazione, questa, che mal si concilia con il mobbing verticale (o bossing) che la lavoratrice assume di aver subito ad opera dei suoi superiori gerarchici.
Ma neppure è ipotizzabile una forma di mobbing orizzontale asseritamente posta in essere dai colleghi della ricorrente, mancando elementi di valutazione in questo senso. Anzi, giova richiamare sul punto due note prodotte dall'ente, per quanto riferibili ad un periodo di tempo anteriore ai fatti in questione, sintomatiche, però, di una situazione di tensione all'interno dell'ambiente lavorativo e addirittura di un clima di terrorismo psicologico riconducibile, secondo gli otto dipendenti firmatari della nota, CP_1
Pag. 13 di 36 unicamente alla condotta ed al carattere della ricorrente (cfr. all. nn. 5 e 6 fascicolo resistente). In diritto, si osserva che, ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo, devono ricorrere: a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio - illeciti o anche leciti se considerati singolarmente - che, con intento veSStorio, siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi;
b) l'evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente;
c) il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità; d) l'elemento soggettivo, cioè l'intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi.
Nella specie, parte ricorrente non ha provato – a tacer d'altro – la sussistenza degli elementi di cui alle superiori lettere a) e d), neceSSri per integrare la denunciata condotta di mobbing. Si rinviene, infatti, nel ricorso l'esposizione diacronica di avvenimenti che l'intereSSta reputa ispirati da una strategia persecutoria nei suoi confronti. ESS si duole di una serie di condotte veSStorie subite a decorrere dal mese di settembre 2021, con le quali sarebbe stata ostacolata e via via impedita, senza alcuna motivazione verbale o scritta, a svolgere tutti i lavori della DI CI che le erano stati affidati. In particolare, autore di tali condotte veSStorie integranti mobbing era da individuarsi nel Responsabile della DI CI, dott. Persona_4
coadiuvato da personale di sua fiducia, ciò al fine di allontanarla dalla
[...]
DI CI e dalle mansioni previste dal contratto (che, giova ricordare, ha omesso però di esibire). A tal uopo, elenca una serie di episodi riferiti ad altrettante attività per le quali lamenta di essere stata contrastata e progressivamente estromeSS, di avere patito condotte oppositive, di essere stata posta in condizione di non essere più la referente di aver subito un ingiusto rifiuto, di essere stata esclusa da ogni CP_1 incontro o riunione tecnica, di essere stata esclusa dalla consegna delle schede obiettivo.
Sennonché, al di là della considerazione che alcuni degli episodi descritti risultano, o indimostrati (non sussistendo alcun documento dell'ente che provi il suo allontanamento da uno dei progetti in essere, men che meno la sua sostituzione con dipendenti CP_1 meno qualificati di lei) o generici (è il caso della esclusione da ogni incontro o riunione tecnica), o neutri (è il caso del presunto ingiustificato rifiuto della sua nomina nel Comitato Tecnico–Scientifico delle aree protette e della Biodiversità istituito dalla Regione Calabria, che l'ente conferì ad altra dirigente biologa dipendente dal CP_1
2008), ciò che appare estranea all'insieme dei fatti indicati è la esistenza di reiterate condotte positive, riconducibili al rappresentante legale dell'ente convenuto o al superiore gerarchico della dipendente (segnatamente, il Responsabile della DI CI, dott. ), che, implicando la violazione di specifici divieti Persona_4 di ingerenza nella sfera delle prerogative e dei diritti della medesima, siano trasmodate in una sistematica prevaricazione, rivelando così una strategia veSStoria nei suoi confronti. Difetta, pertanto, la fattispecie compleSS che, per durata e sistematicità, sia riconducibile nel paradigma del mobbing discendente (bossing), così come delineatosi
Pag. 14 di 36 per via pretoria, nel quale, per l'appunto, è la ricorrenza congiunta della sistematicità e della durata per un apprezzabile lasso di tempo che conferisce all'atteggiamento veSStorio uno spessore ed una portata tali da superare la soglia fisiologica della conflittualità immanente al rapporto di lavoro. Se già a livello oggettivo la ricostruzione degli accadimenti contenuta in ricorso impedisce di ravvisarvi gli estremi del mobbing, ancora più evidente è la difficoltà di identificare, nei fatti denunciati dalla ricorrente, la componente soggettiva che, secondo l'indirizzo consolidatosi nella giurisprudenza della CaSSzione, ne rappresenta l'elemento indispensabile e che è integrata dalla intenzionalità veSStoria, quale elemento di coesione funzionale della polimorfa fenomenologia degli atti avvertiti dal dipendente come perturbanti (cfr. sent. Cass. n. 3785/2009: “Per mobbing si intende comunemente una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità. Ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro sono, pertanto, rilevanti: a- la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento veSStorio;
b- l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente;
c- il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore;
d- la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio”; negli stessi termini, cfr. sent. Cass. nn. 7382 del 26.03.2010 e 87 del 10.01.2012).
Nella specie, dunque, non appare integrato il dolo del mobbing, ovvero che le molteplici condotte omissive e commissive sopra descritte siano state poste in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro la ricorrente con intento veSStorio: manca, in altri termini, la prova dell'intento persecutorio posto in essere dal datore di lavoro nei confronti della propria dipendente. Ma neppure è astrattamente configurabile una condotta di straining in danno della ricorrente. È vero che per l'insorgenza della condotta di straining non si richiede la continuità delle azioni veSStorie, ma è sufficiente una sola azione, seppur grave, i cui effetti si protraggano nel tempo, come nei casi di demansionamento o di trasferimento del dipendente, anche in mancanza di prova dell'intento persecutorio. Non di meno, secondo la giurisprudenza di legittimità, la situazione di straining presuppone una condotta intenzionale di costrizione della vittima a prestare la propria opera in un ambiente ostile che incida sulla dignità del lavoratore, creando una situazione di malessere e di disagio produttiva di un danno morale o biologico al lavoratore. Ed invece, le situazioni allegate in ricorso rivelano, come si è detto, un conflitto nell'ambiente di lavoro che parte ricorrente ha non poco alimentato e che può avere anche contribuito a crearle uno stress occupazionale, ma non evocano affatto una condizione lavorativa “stressogena” che la steSS avrebbe subito sul posto di lavoro: manca, in altri termini, un'azione conflittuale di stress forzato provocato
Pag. 15 di 36 appositamente ai danni della vittima, con intento di ostilità o discriminazione e con effetti negativi duraturi nel tempo.
Di talché il ricorso va interamente respinto.
Infine, non può essere accolta la domanda che parte resistente ha avanzato, ai sensi dell'art. 96, co. 1, c.p.c., per la condanna di parte attrice al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, mancando elementi sufficienti per reputare il ricorso temerario e, dunque, presentato con mala fede o colpa grave.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dell'assenza di attività istruttoria svolta, nonché del giudizio cautelare in corso di causa presentato da parte attrice si liquidano in € 8.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge>>.
§4
La sentenza è gravata d'appello da , con atto depositato il 3 febbraio Parte_1
2025.
Costituitasi in giudizio, TE
ha formulato le conclusioni sopra riportate.
[...]
La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del lasso temporale fiSSto con decreto del 5 giugno 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§5
Con il primo motivo di gravame, la sentenza viene censurata perché <<
1. La dr.SS
ha, innanzitutto, dedotto la nullità del licenziamento per assenza di valida Pt_1 sottostante volontà dell'Amministrazione (ex art.1418 c.c. in relazione agli artt.1325 e 1324 c.c.). Sul punto, si mostra opportuno rammentare, che l'UPD, nel corso del procedimento disciplinare, ha conferito a un “consulente” esterno (il Prof. Pileggi, Ordinario di Diritto del Lavoro presso l'Università Tor Vergata di Roma) il compito di accertare i presupposti dell'illecito disciplinare e di valutare l'adeguatezza della eventuale sanzione da applicare “In data 29/02/2024 la riteneva, data la CP_5 complessità della vicenda, opportuno rivolgersi al consulente individuato dalla DI Generale per la formulazione dei seguenti quesiti: a) Se la condotta tenuta dalla Dott.SS
potesse ritenersi ingiuriosa al fine di un eventuale grave illecito disciplinare;
b) Se, Pt_1 tra le sanzioni disciplinari, fosse congrua la risoluzione del contratto”. Ed è, infatti, il
“consulente” esterno ad affermare che la condotta della dottoreSS poteva Pt_1 configurarsi come giusta causa di licenziamento senza preavviso. Ed è ancora lo stesso
“consulente” ad assumere che le opinioni della RI sarebbero state ingiuriose nei confronti dell'Amministrazione. Se così è (e così è), è allora di tutta evidenza che l'UPD ha illegittimamente demandato a un terzo estraneo all'Amministrazione la formulazione del giudizio valoriale (che solo ad eSS Amministrazione poteva e doveva competere). In
Pag. 16 di 36 conclusione, il licenziamento è nullo per l'assenza del requisito essenziale della volontà del soggetto promanante, ai sensi degli artt.1418 comma 2, 1325 e 1324 c.c..
1.1 Alla nullità della sanzione irrogata in sede di adunanza del 23.4.2024 consegue la decadenza dell dall'esercizio del potere disciplinare. L'art.55 bis comma 4 CP_1
d.lgs.n.165/01 dispone che l'UPD contesti l'addebito al dipendente, lo convochi per il contraddittorio a sua difesa, istruisca e concluda il procedimento, prevedendo, nella sua ultima parte, per un verso, che il dipendente “… ferma la possibilità di depositare memorie scritte … può richiedere che l'audizione a sua difesa sia differita, per una sola volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente” e, per altro verso, che l'Ufficio “conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito”. Orbene, ad avviso della RI, l'Agenza è decaduta dall'esercizio del potere disciplinare per non avere adottato un valido provvedimento disciplinare nel termine di 120 giorni previsto dall'art.55 bis comma 4 cit.. In proposito, riportandosi a quanto già analiticamente esposto in FATTO, deve ricordarsi che l'U.P.D., a seguito della segnalazione del 17.11.2023, ha provveduto, con nota n. 39595/2023>>.
§5.1
L'impostazione dell'appellante non è condivisibile.
Orbene, la motivazione della sentenza sull'eccezione di cui al punto 1 è la seguente:
<<…l'UPD di si è conformato al parere giuridico redatto dal legale di fiducia, CP_1 comminando il provvedimento espulsivo della propria dipendente, vuol significare che ha condiviso il giudizio valoriale contenuto in quel parere, facendolo proprio, sicché non vi è dubbio che gli atti di contestazione e successiva espulsione della dipendente siano riferibili unicamente alla volontà dell'amministrazione…>>.
A fronte di tale motivazione, la censura dell'appellante è palesemente generica: posto che il giudicante ha affermato che l'UPC dell'ente ha fatto proprio il parere del consulente cui si era rivolto, la volontà di contestazione dell'addebito è ascrivibile allo stesso;
non esiste nell'ordinamento alcuna norma che precluda alla PA datoriale di rivolgersi ad un consulente esterno per accertare la rilevanza disciplinare di una determinata condotta del lavoratore
Rimane dunque travolto l'argomento sub 1.1.
§6
Con la seconda censura, si lamenta che <il tribunale ha, in sostanza, ritenuto che l'upd, nel conformarsi al parere giuridico del consulente, ne abbia condiviso il giudizio valoriale, facendolo proprio e, conseguentemente, mostrando una sua autonoma volontà. orbene, ritiene la odierna appellante tesi giudicante sia tutto apodittica e non dimostra affatto l'esistenza di espressione volontà da parte dell'ente. infatti, nessuna provvedimento disciplinare adottato dall'upd si rinvengono elementi – pure minimi - inducano a ritenere sussistente
Pag. 17 di 36 una tale autonoma volontà di Né tali elementi sono indicati nella sentenza CP_1 impugnata>>.
§6.1
Tale argomentazione non è condivisibile.
Invero, nel provvedimento con cui l'UPD si determina per l'irrogazione della sanzione disciplinare (cfr. all 27 fasc. primo grado di parte resistente), si richiamano, oltre al parere del consulente, l'istruttoria e i documenti acquisiti;
in particolare, al punto 5, nella disamina della memoria prodotta dalla lavoratrice in sede di audizione seguita alla contestazione degli addebiti, l'UPD fornisce una lettura critica della steSS, evidenziando che dalla disamina della memoria e dei documenti allegati non si evince una plausibile giustificazione della condotta della dipendente, ma una generale condizione di insofferenza da parte di questa nei riguardi dei vertici aziendali.
§7
Venendo al terzo motivo, afferma l'appellante che il Tribunale non ha fornito alcun riscontro alle eccezioni da lei sollevate, secondo cui, nella specie, non risulta configurabile il fatto contestato, neppure in termini di materialità della condotta:
<<
3.1 avendo trascurato di considerare che l'astratta previsione di cui l'art. 11 ter D.P.R. n. 62/13 risulta inapplicabile per la sua totale indeterminatezza: “…Non è un caso che lo schema del d.p.r. n.62/2013 sia stato oggetto di un primo parere negativo del Consiglio di Stato (parere interlocutorio n. 93 del 19 gennaio 2023) e sia stato, poi, ripresentato al C.d.S. per un nuovo parere (parere definitivo n. 584 del 14 aprile 2023). In tale ultima sede (nell'adunanza del 4 aprile 2023) i giudici di Palazzo Spada hanno evidenziato la
“peculiarità” dell'iter seguito dal Ministero “che sottopone nuovamente a parere il medesimo testo già oggetto di parere interlocutorio (…) senza però aver dato corso né alla preannunciata integrazione sotto il profilo istruttorio, delle lacune riscontrate relativamente ai dati, né alla modifica dell'originaria versione “ al fine di risolvere le criticità legate all'indeterminatezza delle condotte sanzionabili attraverso la rielaborazione sintattica delle disposizioni”. Ma ciò che più preme sottolineare è che il Supremo Collegio della Giustizia Ammnistrativa è stato costretto a ribadire, tra l'altro: • che le nuove regole di condotta per la tutela dell'immagine della pubblica amministrazione, correlata all'uso delle tecnologie informatiche, dei mezzi di informazione e dei social media codificano ─ si riporta testualmente ─ “una pluralità di regole connotate da un elevato dettaglio casistico, ma al contempo da una indeterminatezza delle condotte sanzionabili, favorita anche dall'utilizzo di espressioni linguistiche, molte delle quali tratte dal linguaggio tecnico e lasciate prive di definizioni atte a esplicitarne il significato”; • la mancanza di qualsiasi dato idoneo a evidenziare le criticità asseritamente riscontrate, sia sullo spreco e/o non corretto uso delle risorse e dei beni di consumo forniti dall'amministrazione, sia, sull'esistenza di rilevanti e allarmanti fenomeni di discriminazione nell'ambito della PA, sia, da ultimo e soprattutto, su presunti danni all'immagine, al prestigio e al decoro delle amministrazioni
Pag. 18 di 36 conseguenti all'uso delle tecnologie informatiche e dei social media, con carenza di “un adeguato apparato motivazionale ed accertativo” per introdurre nuovi obblighi di comportamento o restrizioni e limitazioni all'uso di mezzi funzionali anche alla manifestazione del pensiero. Aspetto, quest'ultimo, di assoluta rilevanza in qualsiasi contesto e per qualsivoglia azione/intervento che rischi di limitare le libertà costituzionalmente previste. L'art.11 ter, insomma, presenta un'indeterminatezza delle condotte sanzionabili, ampiamente rilevata dal Consiglio di Stato: indeterminatezza che rende disomogenea l'applicazione di una norma che, invece, avrebbe dovuto stabilire degli standard validi per tutte le PA. In conclusione, in assenza di una specificazione delle condotte rilevanti ex art.11 ter cit. e a fronte della mancata adozione da parte dell' di una “social media policy”, si deve escludere che la condotta contestata CP_1 alla dott.SS sia astrattamente sussumibile nella fattispecie di cui al predetto Pt_1 art.11 ter….>>;
§7.1
Ora, appare utile riportare il testo dell'art. 11 ter DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 62
“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (G.U. 4 giugno 2013, n. 129)”
Art. 11-ter. Utilizzo dei mezzi di informazione e dei social media (articolo introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 81 del 2023)
1. Nell'utilizzo dei propri account di social media, il dipendente utilizza ogni cautela affinché le proprie opinioni o i propri giudizi su eventi, cose o persone, non siano in alcun modo attribuibili direttamente alla pubblica amministrazione di appartenenza.
2. In ogni caso il dipendente è tenuto ad astenersi da qualsiasi intervento o commento che poSS nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine dell'amministrazione di appartenenza o della pubblica amministrazione in generale.
3. Al fine di garantirne i neceSSri profili di riservatezza le comunicazioni, afferenti direttamente o indirettamente il servizio non si svolgono, di norma, attraverso conversazioni pubbliche mediante l'utilizzo di piattaforme digitali o social media. Sono escluse da tale limitazione le attività o le comunicazioni per le quali l'utilizzo dei social media risponde ad una esigenza di carattere istituzionale.
4. Nei codici di cui all'articolo 1, comma 2, le amministrazioni si possono dotare di una "social media policy" per ciascuna tipologia di piattaforma digitale, al fine di adeguare alle proprie specificata le disposizioni di cui al presente articolo. In particolare, la "social media policy" deve individuare, graduandole in base al livello gerarchico e di responsabilità del dipendente, le condotte che possono danneggiare la reputazione delle amministrazioni.
Pag. 19 di 36 5. Fermi restando i casi di divieto previsti dalla legge, i dipendenti non possono divulgare o diffondere per ragioni estranee al loro rapporto di lavoro con l'amministrazione e in difformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 33, e alla legge 7 agosto 1990, n. 241, documenti, anche istruttori, e informazioni di cui essi abbiano la disponibilità.
§7.2
Secondo l'appellante, la fattispecie astratta di cui al secondo comma dell'art. 11 ter cit. è indeterminata e ciò non consentirebbe di ricondurre alla sua previsione il fatto a lei contestato.
Sennonché, osserva il Collegio che <in tema di licenziamento disciplinare, la tipizzazione delle cause recesso contenuta nella contrattazione collettiva non è vincolante, potendo il catalogo ipotesi giusta causa e giustificato motivo essere esteso, in relazione a condotte comunque rispondenti al modello o motivo, ovvero ridotto, se tra le previsioni contrattuali ve ne sono alcune legale e, dunque, nulle per violazione norma imperativa;
consegue che giudice può limitarsi verificare fatto addebitato sia riconducibile ad una previsione contrattuale, essendo tenuto valutare concreto condotta addebitata proporzionalità della sanzione>> (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 3283 del 11/02/2020).
In sostanza, alla luce del principio appena richiamato, la tipizzazione dei fatti rilevanti dal punto di vista disciplinare non è vincolante per il giudicante, che deve sempre valutare se la condotta contestata sia riconducibile alla nozione astratta di giusta causa di cui all'art. 2119 CC, ossia se sussiste un fatto tale da non consentire la prosecuzione del rapporto neanche provvisoria;
in tale ottica, il fatto astrattamente riconducibile all'art. 11 ter può dare causa al licenziamento ai sensi dell'art. 2119 cc, quando la manifestazione di pensiero avvenuta con le forme contemplate al comma secondo, configuri la violazione dei doveri del pubblico dipendente codificati all'art. 3 del medesimo DPR 62/2013.
§7.3
Si riporta il testo del menzionato art. 3 del DPR 62/2013.
Art.
3. Principi generali
1. Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare.
Pag. 20 di 36 2. Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.
3. Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che poSSno ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione. Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti.
4. Il dipendente esercita i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati.
5. Nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, il dipendente assicura la piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell'azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori.
6. Il dipendente dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della normativa vigente.
§7.4
Nel caso di specie, come si legge nella lettera di contestazione degli addebiti, è stato riferito alla dipendente un comportamento evidentemente foriero di nocumento Pa all'immagine della nel suo complesso.
Ne discende l'infondatezza della censura.
§8
Gli argomenti che precedono consentono di disattendere pure la doglianza di cui alla prima parte del successivo motivo (riportato sub §9), inerente alla mancata adozione da parte di i una “social media policy”. CP_1
D'altro canto, la previsione steSS della mera facoltà per le amministrazioni, prevista dall'art. 1 comma secondo del DPR 62/13, di adozione di tale strumento consente di escludere la dedotta genericità del precetto.
§9
Pag. 21 di 36 La sentenza viene poi criticata perché in eSS non viene compiuta alcuna indagine circa la lesività delle singole espressioni utilizzate dalla dott.SS nel video incriminato, Pt_1 né in ordine ai profili oggettivi e soggettivi della fattispecie.: <<…non è un caso che il comma 4 della norma preveda che le amministrazioni si poSSno dotare di una “social media policy” (“Nei codici di cui all'articolo 1, comma 2, le amministrazioni si possono dotare di una “social media policy” per ciascuna tipologia di piattaforma digitale, al fine di adeguare alle proprie specificità le disposizioni di cui al presente articolo. In particolare, la “social media policy” deve individuare, graduandole in base al livello gerarchico e di responsabilità del dipendente, le condotte che possono danneggiare la reputazione delle amministrazioni”). Sì che, ben avrebbe fatto l' in adempimento CP_1 di quanto previsto dall'artt. 11 ter co.4 cit., a predisporre apposito regolamento, nel quale, in relazione a ciascuna tipologia di piattaforma digitale, individuare, graduandole in base al livello gerarchico e di responsabilità del dipendente, le condotte che possono danneggiare la relativa reputazione. Anche a voler ritenere applicabile, pur nella sua indeterminatezza, la norma in esame, non può non rilevarsi che, nella specie, il Tribunale si sia lasciato andare a valutazioni prive di un adeguato sostrato giuridico, omettendo qualsiasi sia pur minima motivazione in ordine alla gravità del preteso illecito. Affermare
-in maniera del tutto vaga e generica – che il caso in esame si configurerebbe come
“un'ipotesi in cui i fatti parlano da soli” (senza, tuttavia, operare alcun adeguato, specifico, motivato scrutinio degli stessi) e non lascerebbe spazio a “interpretazioni alternative” (senza, però, tenere conto delle interpretazioni alternative motivatamente offerte dalla steSS lavoratrice, come meglio emergerà nel prosieguo del presente atto di gravame) significa ricorrere a valutazioni apodittiche ed emarginare ogni profilo di appropriata ermeneusi giuridica. Né può sottacersi che l'affermazione del Giudicante secondo cui la RI avrebbe evocato “un sistema mafioso che si sarebbe insinuato all'interno del suo ente di appartenenza” è del tutto infondata, atteso che – come si vedrà infra in sede di esame delle affermazioni contenute nel video meSSggio del 14.11.2023 – l'evocazione di “un sistema mafioso” da parte della non è affatto Pt_1 riferita ad ma – genericamente – a tutta la Regione (“Questa terra (la CP_1 CP_1
n.d.r.) possiede un sistema mafioso radicato e organizzato nella Pubblica Amministrazione e che assicura servizi e promozioni a questi schiavi che reggono il sistema”). D'altronde, l'ulteriore richiamo da parte del Giudice di prime cure “a espressioni di analogo tenore denigratorio” - che sarebbero contenuti in altri post che la RI aveva precedentemente pubblicato su Facebook – è del tutto inconferente…. l'impugnato provvedimento disciplinare si è fondato esclusivamente sul contenuto del video meSSggio del 16.11.2023, sì che la valorizzazione di circostanze diverse da quella contestata devono ritenersi al di fuori del perimetro del presente giudizio di opposizione. Da ultimo, l'affermazione del Tribunale, secondo cui il video avrebbe avuto un notevole impatto mediatico per il fatto stesso di essere stato postato su Facebook e anche per l'invito accorato che l'intereSSta ha rivolto nel meSSggio a tutti i suoi conoscenti di postare il video o la foto dello striscione che aveva preparato …”, è pur 'eSS apodittica e priva di adeguata motivazione. …L'unico elemento di valutazione espreSSmente esaminato dalla pronuncia impugnata è quello della intenzionalità della condotta (in
Pag. 22 di 36 relazione al quale il Giudice ha asserito che “l'assenza di ogni segno di resipiscenza della RI la quale, non paga della pubblicazione di commenti, già di per sé offensivi per l'ente di appartenenze, ha inteso innalzare il livello dello scontro con il datore, postando un videomeSSggio su Facebook dal contenuto talmente denigratorio che si fatica a comprendere come ipotizzasse di paSSre indenne dagli effetti dirompenti che quella pubblicazione avrebbe sortito nelle sue relazioni con i vertici nonché, in CP_1 generale, sul suo rapporto di lavoro”). Anche tale asserzione si risolve, all'evidenza, in una mera affermazione di principio, avendo il Giudicante omesso qualsiasi concreta e specifica valutazione. D'altra parte, le affermazioni della dott.SS non integrano Tes_1 affatto gli estremi della condotta contestata. In particolare, deve escludersi che le affermazioni della odierna Appellata siano lesive del decoro e dell'immagine dell'Amministrazione… nel video de quo non vengono mai proferite le parole “ o CP_1
“Direttore Scientifico di . Il meSSggio video della RI, in ogni caso: -non CP_1 ha avuto alcun intento diffamatorio nei confronti dell'Ente di appartenenza, tant'è che, come detto, non vi è alcuno specifico riferimento a persona o enti;
-non contiene affermazioni lesive del decoro e/o dell'immagine di (giammai nominata) ma, CP_1 semmai, generiche critiche nei confronti dell'operato di alcuni (giammai menzionati) dirigenti dell'Ente; -ha avuto un modestissimo impatto mediatico, in ragione della modesta diffusione territoriale del profilo. In proposito, è sufficiente analizzare le singole espressioni utilizzate dalla RI e censurate dall'UPD. Va solo ricordato che il danno all'immagine della PA è qualificabile come il danno che investe il rapporto che lega la comunità degli amministrati all'ente per il quale il dipendente infedele agisce e postula il venire meno, da parte dei cittadini o anche da una categoria di soggetti (fruitori o prestatori di servizi ad opere), del senso di affidamento e di fiducia nel corretto funzionamento dell'apparato della pubblica amministrazione nonché nel senso di
“appartenenza” all'istituzione steSS. Nel caso concreto, il video contestato alla dott.SS
non contiene alcun vulnus al senso di fiducia nella P.A. a. Le frasi: - - - “I concorsi in Pt_1
sono tutti truccati” “I prescelti quasi sempre hanno le domande (dei concorsi CP_1 ndr) tanti giorni prima”, “Questa terra (la ndr) possiede un sistema mafioso CP_1 radicato e organizzato nella Pubblica Amministrazione e che assicura servizi e promozioni a questi schiavi che reggono il sistema”, sono estensivamente generiche e non contengono nessuna lesione dell'immagine di mentre l'evocazione di “un CP_1 sistema mafioso” da parte della , come già detto, non è affatto riferita ad Pt_1 CP_1 ma – genericamente – a tutta la Regione;
b. L'affermazione: - “Io alle 11:15 del 24 maggio 2022 ho sporto denuncia presso la Guardia di finanza di Catanzaro per illeciti su un Progetto di Tutela Ambientale, attualmente bloccato, di oltre due milioni di euro, che il mio Ente aveva in collaborazione con la Regione Calabria e anche io figuravo tra i Responsabili. Il Progetto era bloccato dal Direttore, non si sa per quale ragione, però portava avanti un bando pubblico per l'ingresso dall'esterno di professionisti che avevano già i nomi e i cognomi e che ognuno di loro si guadagnava circa 80.000 euro per non fare nulla. Io sono stata coraggiosa e ho firmato facendo i nomi e i cognomi di queste persone, e anche di quelli che avevano organizzato questa cosa a livello regionale, e da allora volevo dire a tutti voi io sono chiusa in castigo in una stanza di un
Pag. 23 di 36 Dipartimento che gentilmente mi ospita, sono chiusa nella “celletta” così Parte_4 per usare un gergo del mio Direttore Scientifico, da allora uno per uno mi sono stati tolti gli incarichi che avevo e mi hanno allontanato dal mare e infatti non mi vedete più a fare i monitoraggi, mi è impedita qualsiasi possibilità di crescita del mio Ente. Sono stata isolata dai colleghi, ricoperta di cattiverie ed infamie, i risultati dei miei lavori sono stati utilizzati e pubblicati da altre persone ...” non si propone, in alcun modo, di ledere l'immagine dell'Agenzia, ma costituisce espressione di una battaglia etica della RI, diretta a far valere la legalità e la trasparenza all'interno del suo Ente. c.L'assunto: - “Nel mio Ente, in , questi signori e quelli della regione si fanno le CP_1 riunioni ed hanno stabilito che io non dovevo lavorare più sul mare e non dovevo lavorare più nemmeno fuori dal mio Ente sul mare. Io non dovevo lavorare in . CP_1
Hanno deciso questo.” non contiene alcuna affermazione offensiva, ma si limita a prendere atto di una situazione consolidata …; d. La frase: - “Questa gente potente ha conoscenze a Roma ed ha il potere di togliermi tutto perché io li ho ostacolati ... e nel frattempo queste persone, proprio quelle che io avevo denunciato, sono diventati Direttori e CommiSSri. Loro sono stati premiati con incarichi politici e io, Funzionario pubblico calabrese, vincitrice di concorso, sono stata tenuta in castigo perché ho osato ostacolare il sistema”, è di una tale genericità da doversi escludere qualsiasi sua valenza diffamatoria. e. L'affermazione: - “mi sono meSS part-time perché per vergogna percepivo lo stipendio senza fare niente e ho ricominciato a lavorare e a respirare perché io non so stare senza fare niente. Sono tornata a studiare e a tutelare il mare. Loro invece non si vergognano di niente…”, cristallizza una situazione di fatto oggettiva, comunque, priva di qualsiasi specifica valenza diffamatoria. f. Le frasi: - - “al sig. magistrato che si sta occupando della situazione del mio ente, se questo magistrato esiste, se questo magistrato è ancora vivo, se questo magistrato è ancora in , CP_1 vorrei dire che io non ho mai avuto il bisogno di nessuno che mi aiutasse a vincere i concorsi e che nonostante il totale mancato utilizzo in questi due anni il mio Ente ha stabilizzato i Colleghi che erano dietro di me in graduatoria, e che non avevano vinto il concorso, e che ora stanno lavorando al mio posto mentre io sono in castigo”, “Sig. magistrato verifichi le stabilizzazioni effettuate anche di questo ultimo concorso bandito. Verifichi le competenze per legge richieste al personale sanitario e gli ingressi in una struttura come la nostra perché in la legge non si applica, la legge non si CP_1 rispetta, serve solo per conoscerla per poi fare il contrario perché la legge sono loro, la legge se la stabiliscono loro”, sono espressive del profondo senso di legalità che ha ispirato ogni condotta della dott.SS e si mostrano pur'esse priva di incidenza Pt_1 diffamatoria. g. L'assunto: - “sto pagando il ricorso con i miei soldi mentre questa gente si difende con i soldi pubblici per nascondere le carte. Quindi ragazzi calabresi voi ve ne dovete andare perché questa terra morta è una terra che non vi merita, la meritocrazia non esiste e li dovete fare estinguere tutti questi codardi”, è estremamente generico e sintetizza, per vero, ciò che molti calabresi pensano;
in ogni caso, è privo di qualunque valenza lesiva. h. La frase: - “voglio dire al Presidente che questa CP_2 CP_3 gente appartiene a voi e che questa gente mi ha messo in castigo due anni perché li avevo denunciati per una irregolarità importante”, è generica e irrilevante. i.
Pag. 24 di 36 L'affermazione: “questo mio castigo non è solo per fare una cattiveria direttamente a me o alla mia famiglia, ma è per paventare voi ed è per spaventare i miei Colleghi perché nessuno si può permettere di ostacolare queste persone, ma voi non vi preoccupate: anche se mi hanno offesa, se ogni tanto crollo un po' poi io mi ricarico e ricordo a questi signori che hanno messo e fatto mettere in castigo una…Calabrese e nelle loro riunioni segrete tutti incappucciati ne devono discutere, discutere urgentemente che se la porta del castigo finalmente la apre la magistratura non ci saranno AN e IN che si salvano”, esteriorizza il profondo malessere psicofisico da cui era avvinta la RI;
l. Le frasi: - - “chiedo a tutti quelli che mi conoscono di postare il video o la foto dello striscione che ho preparato e che oggi attaccherò fuori dalla finestra della steSS stanza in cui il mio management presente e paSSto mi ha tenuto senza lavorare per più di un anno, quasi due anni”, “sullo striscione c'è scritto: stop mobbing in , Presidente CP_1
CC toglimi dal castigo e restituiscimi il lavoro che mi hanno ingiustamente sottratto. Presidente CC io non ho avuto un incarico politico io ho vinto un concorso, non spostarmi dalla DI CI non dargli questa soddisfazione ...” costituiscono una invocazione determinata dalla profonda esasperazione e frustrazione avvertita dalla . In conclusione, nel caso concreto, è di tutta evidenza che le Pt_1 opinioni espresse dalla dottoreSS si mostrano inidonee vulnerare, anche per il Pt_1 loro limitato impatto mediatico, quel “senso di affidamento e di fiducia nel corretto funzionamento” della P.A. che deve connotare il rapporto tra la comunità degli amministrati e l'ente di appartenenza del dipendente….il Giudice di prime cure ha totalmente pretermesso di esaminare l'”interpretazione alternativa" offerta da parte RI (e, peraltro, documentalmente comprovata) e, cioè, che il meSSggio video del 14.11.2023, l'unico fatto…. posto a fondamento del provvedimento disciplinare adottato nei confronti della RI (gli altri video e/o meSSggi, ancorché inseriti nella contestazione originaria, non vengono, invero, evocati in sede di adozione della sanzione), sia stata determinato dal grave Disturbo dell'Adattamento cronico con ansia e umore depresso misti [309.28 – F43.23] cronico e complicato, conseguito proprio alle condotte persecutorie patite. Il clima creatosi all'interno del luogo di lavoro ha determinato ai danni della dott.SS un grave malessere psico-fisico, che si è Pt_1 riflesso su ogni aspetto della sua vita quotidiana e che si è andato costantemente aggravando (allegato 40 al ricorso di primo grado: certificati medici). Dalla Relazione di consulenza psichiatrica e psicologica forense sulle condizioni della RI redatta dal Prof. (Specialista in Neuropsichiatrica e in Psicologia Clinica;
Persona_5
Psicoterapeuta; tra l'altro, già Direttore del Dipartimento di Salute Mentale di Crotone) e dalla dott.SS (Psicologa e Psicoterapeuta) (allegato 41 al Controparte_6 ricorso di primo grado), è emerso incontrovertibilmente che: “la dr.SS presenta Pt_1 attualmente un Disturbo dell'Adattamento cronico con ansia e umore depresso misti
[309.28 – F43.23] cronico e complicato, che ha determinato alterazioni in varie aree di funzionamento di vita peggiorando la qualità della steSS. La disamina del caso sotto il profilo della consueta criteriologia medico legale mostra una convergenza di elementi (criterio clinico, fenomenico, dell'adeguatezza lesiva e cronologico) nei confronti della sussistenza di nesso di discendenza causale unico e diretto dell'insorgenza del disturbo
Pag. 25 di 36 psicopatologico con varie e continuative strategie di veSSzione morale che hanno avuto idoneità lesiva …”. Gli stessi consulenti, d'altra parte, hanno riscontrato la sussistenza di un nesso eziologico tra le descritte condotte veSStorie e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psicofisica e/o nella propria dignità, rilevando che: “Si ritiene che l'evento traumatico, in questo caso, inteso come un insieme di azioni plurime e continuative, sia del tutto idoneo a mobilitare, in senso psicopatogenetico e patoplastico, emozioni e reazioni psichiche talmente intense da produrre alterazioni psicopatologiche di una certa significatività clinica. Tali eventi sono senz'altro idonei a provocare effetti psichici patogeni anche in considerazione dell'elaborazione psichica che si realizza successivamente. … Facendo riferimento alla criteriologia per l'accertamento della causalità medico-legale, non vi sono elementi contrastanti alla sua esistenza. Nella determinazione del nesso di causalità l'approccio deve basarsi su criteri validi dal punto di vista scientifico e quindi conformi alla necessità del diritto”. La Relazione di consulenza Nicotera/Rosato, peraltro, trova pieno fondamento ed esauriente riscontro, come già detto, nelle numerose certificazioni rilasciate da strutture pubbliche regionali ed extraregionali. Infatti, le visite quelle eseguite presso le strutture della (cfr. CP_1 certificato della , Dipartimento Salute Mentale di Catanzaro del Controparte_7
4.12.2023; certificato della , Dipartimento Salute Mentale di Soverato, Controparte_7 del 24.1.2024; Certificato Centrale Operativa SUEM 118 di Catanzaro del 18.4.2024) già evidenziavano la presenza dei disturbi, poi confermati nella successiva Relazione
, ben prima della redazione della steSS (giugno 2024). Mentre i Persona_6 certificati rilasciati dall'Ospedale Niguarda in autunno (rispettivamente in data 19.9.2024 e 11.11.2024) hanno confermano ulteriormente la diagnosi e la prosecuzione del malessere. In conclusione, non è affatto vero che (secondo quanto affermato dal Giudice di prime cure) l'iniziativa della RI di postare il video meSSggio del 14.11.2023 non lascerebbe spazio a “interpretazioni alternative”, giacché una soluzione alternativa c'è ed era già stata ampiamente illustrata e documentalmente dimostrata>>.
L'articolata doglianza non si presta ad essere accolta.
§9.1
Orbene, quanto alla dedotta mancanza di indagine circa la gravità dell'illecito, rileva il Collegio che il Giudice di primo grado ha ampiamente argomentato circa il carattere diffamatorio delle condotte addebitate dalla lavoratrice all'amministrazione datoriale e alle PP.AA. operanti in in genere, accusate di porre in essere, in maniera CP_1 reiterata, comportamenti riconducibili a fattispecie di natura penale.
Peraltro, il fatto che le condotte descritte nel video, secondo la prospettazione della lavoratrice, non sono riferite a ma alla Regione, da un lato è irrilevante, ché, CP_1 per quanto esposto al §7, il pubblico dipendente ha l'obbligo di non ledere immagine della PA nel suo complesso - non solo, cioè, di quella datoriale -, ma, dall'altro, è anche non veritiero - basta avere riguardo al passo in cui la dr.SS sostiene che Pt_1 CP_1 ha stabilizzato, per motivi clientelari, lavoratori che non avevano partecipato a pubblici concorsi, privi pertanto di competenze specifiche.
Pag. 26 di 36 §9.2
L'argomento secondo cui sarebbe inconferente il richiamo da parte del Giudice di prime cure “a espressioni di analogo tenore denigratorio” - che sarebbero contenute in altri post che la ricorrente aveva precedentemente pubblicato su Facebook, perché estranei al perimetro di indagine del presente giudizio, non è condivisibile, perché tale richiamo è contenuto nella lettera di contestazione degli addebiti (cfr. all. 21) e, d'altro canto, serve a corroborare il giudizio di gravità della condotta contestata e a dimostrare quella possibilità di reiterazione del fatto che, nell'atto di recesso datoriale, è elemento utilizzato proprio per giustificare il licenziamento per giusta causa.
§9.3
La tesi, secondo cui sarebbe apodittica l'affermazione del giudicante secondo cui la diffusività del meSSggio deriverebbe dall'uso dello strumento scelto per diffonderlo, è generica, perché il Tribunale ha argomentato in modo ampio ed esauriente sulla particolare offensività della condotta conseguente proprio all'uso del social in questione;
d'altro canto, tale affermazione avrebbe potuto essere efficacemente contrastata dall'appellante solo dimostrando che il meSSggio non era stato in concreto visualizzato e/o che era stato rimosso a distanza di poco tempo dalla sua pubblicazione.
§9.4
Quanto alla doglianza secondo cui il video contestato alla dott.SS non Pt_1 conterrebbe alcun vulnus al senso di fiducia nella P.A., ma solo critiche generiche, frutto di una battaglia etica da lei combattuta, nonché conseguenza del senso di frustrazione da lei provato per la propria situazione lavorativa, in ogni caso espressione di un pensiero comune alla generalità dei cittadini, si tratta di argomenti attraverso i quali l'appellante invoca la scriminante del diritto di critica.
Sennonché, sul punto, si osserva che datore deve esercitarsi nel rispetto sia del criterio della continenza formale - violato, con riguardo all'utilizzo di una sola parola o frase estrapolata dal contesto, solo dall'utilizzo di epiteti volgari, disonorevoli o infamanti dell'altrui reputazione senza alcun nesso con la disapprovazione espreSS - che di quello della pertinenza riferito, nell'ambito del rapporto di lavoro, non all'interesse pubblico alla conoscenza della notizia, ma a quello dei soggetti coinvolti nelle problematiche lavorative poste al centro dell'esercizio del diritto di critica. (Nella specie, la S.C. ha affermato che non viola il criterio della pertinenza il medico che inoltra a tutti i colleghi del reparto, oltre che al dirigente della struttura, una e-mail in cui lamenta di essere stato escluso dall'attività in sala operatoria, così come non viola la continenza formale - in considerazione delle origini e della storia personale del lavoratore - la frase "Caro Professore, per favore, tolga il Suo ginocchio dal mio collo. Come Lei, dovrei poter respirare anche io")>> (Cass. Sez. Lav. , Ordinanza n. 3627 del 12/02/2025).
Pag. 27 di 36 Ora, facendo applicazione dei suddetti principi al caso di specie, la scriminante suddetta non opera perché difettano sia la continenza formale – ché già l'uso dell'espressione metodo mafioso è sufficiente a fare ritenere superato il limite, oltre al riferimento neanche tanto velato alla massoneria;
- sia la pertinenza, che va riferita esclusivamente alla sfera di conoscenza dei soggetti coinvolti nelle problematiche lavorative - mentre qui il meSSggio video, per la forma di diffusione prescelta, è indirizzato a soggetti estranei all'ambito lavorativo.
§9.5
Infine, l'appellante censura la sentenza per non avere valorizzato, ai fini dell'esclusione dell'elemento soggettivo della condotta contestata, l'incidenza della patologia psichica diagnosticatale.
E tuttavia, principi inerenti al settore delle violazioni amministrative, per integrare l'elemento soggettivo dell'illecito è sufficiente la semplice colpa, sicché la buona fede può rilevare per escludere la responsabilità solo se ricorrono elementi positivi idonei ad ingenerare nel trasgressore l'incolpevole convinzione della liceità della condotta e non può, quindi, essergli addebitata alcuna negligenza, non essendo a tal fine sufficiente la sola mancata reazione del soggetto deputato ai controlli. (Nella specie, la S.C. ha caSSto la sentenza impugnata che, pur essendo pacifica l'esistenza di un divieto di fumo in azienda, conosciuto dal lavoratore, ha attribuito alla mera tolleranza datoriale nel reprimere le violazioni l'effetto di escludere l'antigiuridicità della condotta e dichiarato perciò illegittimo il licenziamento intimato per l'inosservanza del divieto)>> (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 7826 del 24/03/2025).
Se ne evince che l'elemento psichico che rileva nell'illecito disciplinare è solo quello della colpa, sicché il lavoratore deve dimostrare l'esistenza di elementi tali da ingenerare in lui la convinzione della liceità della propria condotta.
In tale ottica, pertanto, a nulla giova il riferimento alla gravità della malattia.
D'altro canto, se con la propria impostazione difensiva l'appellante volesse sostenere che la gravità della malattia le ha tolto la capacità di comprendere il confine tra manifestazione del pensiero lecita ed illecita, allora ciò sarebbe da solo sufficiente a giustificare il recesso, perché saremmo di fronte a dipendente incapace di improntare la propria condotta al rispetto del codice di comportamento recante l'esplicitazione dei doveri propri del pubblico impiegato.
§10
Secondo la dr.SS , poi, il Tribunale ha omesso qualsiasi motivazione in ordine alla Pt_1 gravità del preteso illecito, “…limitandosi sul punto esclusivamente, e in via del tutto apodittica, ad affermare che, nel caso in esame, ricorrerebbe “un'ipotesi in cui i fatti parlano da soli”, che non lascerebbe spazio a “interpretazioni alternative”. “le opinioni espresse dalla Dott.SS sono da ritenersi gravemente ingiuriose”. Nessun Pt_1
Pag. 28 di 36 apprezzamento viene operato in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei fatti, né alle circostanze nelle quali sono stati commessi (con l'esclusione di un generico riferimento alla intensità del profilo intenzionale). Si tratta, peraltro, di criteri che, ove attentamente valutati, avrebbero portato ad escludere “radicitus” la gravità della condotta e a rendere inapplicabile l'art.84 comma 9 lett.f) della contrattazione collettiva. Invero: - - sul piano della portata oggettiva e soggettiva della condotta, le opinioni espresse dalla dottoreSS non hanno efficacia diffamatoria nei confronti Pt_1 dell'ente di appartenenza (come si è già ampiamente e specificamente illustrato nei precedenti scritti difensivi); non risultano dirette a soggetti agevolmente identificabili;
non hanno alcun effetto lesivo del decoro e dell'immagine dell'Amministrazione. in ordine alle circostanze nelle quali il video è stato registrato, poi, è provato che esso è stato determinato dal grave stato di esasperazione e frustrazione, in cui la RI si è ritrovata a seguito dei numerosi episodi veSStori, peraltro costantemente da lei denunciati e rimasti senza riscontro;
- circa l'intensità del profilo intenzionale, infine, è pacifico che la lavoratrice non è incorsa in precedenti illeciti, non avendo dato CP_1 prova di pretese pregresse segnalazioni (sul punto, è appena il caso di rilevare che, se gli organi competenti hanno ritenuto di non attivare alcuna procedura disciplinare, è evidentemente perché non ne sussistevano i relativi presupposti). Sul punto, poi, deve rilevarsi che, in mancanza di specifica contestazione da parte della Resistente, i fatti sottesi alle predette affermazioni devono ritenersi dimostrati ex art.115 c.p.c.. Né può sottacersi che le n.2 (due) sentenze della Corte di legittimità richiamate dal “consulente” avv. Pileggi nel suo parere si mostrano totalmente inconferenti rispetto all'ipotesi in esame…. il meSSggio video del 14.11.2023 - l'unico fatto (come detto) posto a fondamento del provvedimento disciplinare adottato nei confronti della RI (gli altri video e/o meSSggi, ancorché inseriti nella contestazione originaria, non vengono, invero, evocati in sede di adozione della sanzione) - si colloca nel più volte enunciato clima di tensione, abuso e rappresaglia ed è stato determinato dal grave Disturbo dell'Adattamento cronico con ansia e umore depresso misti [309.28 – F43.23] cronico e complicato, conseguito proprio alle condotte persecutorie patite. Si è, infatti, in presenza di un fatto ingiusto: - - che è consistito in condotte veSStorie, continuate, reiterate, sistematiche, protratte nel tempo ed esorbitanti o incongrue rispetto all'ordinaria gestione del rapporto di lavoro, dirette ad allontanarla dalla DI CI e dalle mansioni previste nel contratto, ritenute a livello putativo di responsabilità del datore di lavoro, e che ha determinato una reazione istantanea (in quanto i fatti si sono verificati con incisività ingravescente fino a qualche momento prima della diffusione del video meSSggio contestato), da parte di un soggetto rimasto vulnerato psicologicamente dalle predette condotte veSStorie. (c). Infine, del tutto infondato si mostra anche il riferimento alla configurabilità del reato di cui all'art.595 comma 3 c.p.. Sul punto, è appena il caso di rilevare che il video meSSggio della RI non solo non ha affatto, come si è già avuto modo di affermare reiteratamente, alcun contenuto offensivo, ma, soprattutto, che esso risulta non punibile ai sensi dell'art.599 c.p. (cfr. Cass. n.24446/24 cit.)…”.
Pag. 29 di 36 §10.1
Ora, rileva il Collegio che si tratta di duplice argomentazione:
- da un lato, si torna sulla questione dell'insussistenza del fatto e della sua connotazione di gravità – per cui è sufficiente rinviare alle argomentazioni di cui al § 9 che precede;
pertanto, respinta la doglianza, non si pone il problema della degradazione della condotta a quella per cui è prevista una sanzione di minore gravità (ossia di natura conservativa) ex art. 84 comma 4, LETT. F) DEL CCNL comparto sanità 2019-2021;
- dall'altra, si invoca la causa di non imputabilità della provocazione (art. 599 c.p.), laddove si fa riferimento alle veSSzioni subite;
sul punto, allora, occorre verificare se sono o meno fondate le censure circa i capi di motivazione della sentenza che hanno accertato l'insussistenza delle dedotte condotte veSStorie;
si rinvia, pertanto, ai successivi §§12 e 13, anticipando già la non condivisibilità dell'impostazione difensiva dell'appellante, alla luce delle considerazioni là spiegate.
§11
La sentenza è poi criticata laddove ha escluso la configurabilità della fattispecie del licenziamento ritorsivo.
Orbene, una volta accertata la sussistenza dell'illecito contestato e la gravità della condotta, sulla scorta delle argomentazioni che precedono, si deve ritenere che non sia stato adempiuto da parte della lavoratrice l'onere probatorio da cui era gravata, sull'efficacia determinativa esclusiva del motivo ritorsivo: <in tema di licenziamento disciplinare, la tipizzazione delle cause recesso contenuta nella contrattazione collettiva non è vincolante, potendo il catalogo ipotesi giusta causa e giustificato motivo essere esteso, in relazione a condotte comunque rispondenti al modello o motivo, ovvero ridotto, se tra le previsioni contrattuali ve ne sono alcune legale e, dunque, nulle per violazione norma imperativa;
consegue che giudice può limitarsi verificare fatto addebitato sia riconducibile ad una previsione contrattuale, essendo tenuto valutare concreto condotta addebitata proporzionalità della sanzione>> (Cass. Sez. L -
, Ordinanza n. 17266 del 24/06/2024).
§12
Secondo l'appellante, poi, il Tribunale ha errato:
§12.1 nell'affermare che l'origine della conflittualità tra lei e l' sarebbe da rinvenire CP_1 nella pretesa della lavoratrice di conseguire l'inquadramento nella dirigenza sanitaria e di svolgere, alle esclusive dipendenze della DI CI di le mansioni CP_1 relative al progetto o programma di strategia marina, posto che: <… la vera, reale, successione degli eventi è la seguente: - la dr.SS ha, da sempre, preteso – Pt_1
Pag. 30 di 36 innanzitutto da sé steSS – il rispetto dei principi di legalità e buona amministrazione;
Ella, preso atto della persistente noncuranza del management di i fronte ai suoi CP_1 bonari inviti al rispetto delle regole, ha iniziato a denunciare formalmente le illegittimità CP_ delle procedure adottate dall;
una volta appresa l'esistenza di tali denunce, la DI CI ha attuato una progressiva opera di demansionamento e isolamento della lavoratrice;
le condotte veSStorie poste in essere hanno determinato l'insorgenza ai danni della di un gravissimo disturbo psichico;
nel maturato clima Pt_1 di tensione, abuso e rappresaglia, la lavoratrice, vulnerata (come detto) nella sua integrità psico fisica, ha postato il video meSSggio contestato, peraltro privo (come si è detto) di qualunque profilo diffamatorio…. Non esiste nessun oscuro disegno della dr.SS
di conquistare la “dirigenza sanitaria”. Né tale disegno può essere desunto da Pt_1 generici (ed evidentemente velleitari) appelli rivolti (a mò di sfogo) dalla RI ad esponenti della politica nazionale (cfr. pagina 13 della sentenza). Sul punto, è appena il caso di rilevare che il Giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto che la lettera indirizzata al Ministro , al Presidente della Regione e ad altri era finalizzata a Per_3 ottenere l'inquadramento nel profilo dirigenziale, mentre la missiva riporta letteralmente “…Invitare a evitare la stabilizzazione di ulteriori unità di CP_1 personale con profilo appartenente alle professioni sanitarie inquadrandolo nella categoria CTP, prevedendo invece l'espletamento di una procedura di selezione che porti al corretto inquadramento con profilo dirigenziale sanitario”….Pure non condivisibile è l'asserzione (cfr. pagina 14 della sentenza), secondo la quale: “Non è questa la sede per stabilire se le attività da espletare presso il Dipartimento di Catanzaro fossero secondarie rispetto a quelle principali da svolgere per conto della DI CI – come assume la ricorrente – oppure se le funzioni precipue fossero quelle da espletare a supporto delle attività del Dipartimento, con la possibilità di utilizzare la lavoratrice anche per le attività della DI CI – come deduce parte resistente”. Al contrario, la vicenda si mostra assolutamente dirimente, perché dalla legittimità della collocazione della dr.SS presso la DI CI consegue che a Pt_1 quest'ultima dovevano essere attribuiti i compiti in tema di valutazione della performance e di assegnazione degli obiettivi, nonché in tema di autorizzazione e rendicontazione delle trasferte….Del tutto errata è l'affermazione (cfr. pagina 15 della sentenza) secondo la quale l'odierna Appellante si sarebbe rifiutata di essere autorizzata dal dipartimento di Catanzaro. Al riguardo, si mostra doveroso richiamare il documento firmato dalla dott.SS direttrice del Dipartimento, in cui lei steSS ha affermato Per_7 che la dr.SS non apparteneva al Dipartimento di Catanzaro: ALLEGATO V al Pt_1 presente appello). Inoltre, non mi sono mai rifiutata di eseguire eventuali lavori, ma ho solo e sempre chiesto che le disposizioni provenissero dal dirigente del mio ufficio di appartenenza e non da altri, come più volte ribadito …Inesatto, infine, è l'assunto (cfr.pagina 18 della sentenza del Tribunale), secondo cui alcuni degli episodi veSStori elencati dalla RI sarebbero indimostrati (“Sennonché, al di là della considerazione che alcuni degli episodi descritti risultano indimostrati…”). In proposito, si rammenta che: 1) sono allegate numerose richieste di informazioni sulla prosecuzione dei lavori rimaste senza riscontro o con risposte generiche;
2) molti impedimenti sono
Pag. 31 di 36 avvenuti “per facta concludentia”, essendosi la ritrovata estromeSS senza alcun Pt_1 atto ufficiale;
3) per le Rete TEM-25 vi sono comunicazioni ufficiali della mia estromissione trasmesse dal dr. a ISPRA, senza che la RI ne avesse Per_4 nessuna contezza;
4) del tutto evidente e non contestata è l'esclusione dell'Appellante da tutti gli incontri o riunioni tecniche nel periodo considerato (sia della direzione scientifica che del dipartimento) ….>>
§12.2 laddove ha affermato che ella non aveva richiamato il contratto a tempo indeterminato
“rep. n. 185/int del 08.01.2021”, mentre, invero, ha <… ammesso di essere stata
“assunta dall'Agenzia con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno (rep. n. 185/int del 08.01.2021), con decorrenza giuridica ed economica dal giorno 31 dicembre 2020 ed inquadrata nella categoria D” e che l'art 6 del medesimo contratto prevedeva quale sede di destinazione “la DI CI dell' ”. La Parte_7
RI, cioè, ha tenuto ben presente il contenuto del contratto dell'8.1.2021, sostenendo, piuttosto, di essere stata assunta (e di avere prestato servizio) come personale di categoria D, MA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ ALTAMENTE SPECIALISTICHE, TUTTE AFFERENTI ALLA BIOLOGIA MARINA E ALLA TUTELA DELLA BIODIVERSITA'. Ella, insomma, si è limitata a sostenere – in piena coerenza con la documentazione esibita – di essere stata assunta a seguito di processo di stabilizzazione:
-con inquadramento nella Categoria D, -al fine di svolgere (in coerenza con le specifiche e documentate competenze e del titolo di studio posseduto) attività altamente specialistiche di tipo biologico riferite all'attuazione del progetto Marine Strategy;
-con specifica assegnazione alla DI CI dell'Agenzia. …>>;
§12.3 laddove ha richiamato la nota del 9.6.2022 inviata dal Direttore Scientifico di al CP_1
Direttore Generale e al Direttore Amministrativo, che è invece del tutto inconferente: <<…Il contenuto della nota viene espreSSmente contestato dalla odierna Appellante. Il Direttore Scientifico interpreta arbitrariamente quale “condotta di sistematica delegittimazione” una – per converso – legittima, ancorchè serrata, attività di denuncia svolta dalla dr.SS a tutela propria e dei propri colleghi, al fine di affermare la Pt_1 legalità e di contrastare i continui atteggiamenti illegittimi adottati dall'Ente. D'altra parte, la nota sottoscritta da alcuni dipendenti di secondo i quali la situazione di CP_1 tensione all'interno dell'ambiente lavorativo sarebbe stata “riconducibile alla condotta e al carattere della RI” è priva di qualunque valore probatorio, non solo perché (come ammesso dallo stesso Giudicante) attiene a un periodo di tempo largamente anteriore (la nota è datata 23.10.2019) a quello in cui si sono svolti i fatti in questione (maturati da settembre 2021 in poi) e a un contesto lavorativo (CRMS di Crotone) del tutto diverso da quello in cui sono state attuate le condotte ora contestate (DI CI Arpacal di Catanzaro), ma anche perché il relativo contenuto non pone minimamente in discussione la legittimità dell'attività di critica svolta dalla odierna Appellante nei confronti della Dirigenza di D'altra parte, sul punto vale la pena CP_1
Pag. 32 di 36 citare l'attestazione di lodevole servizio che il dirigente mi ha conferito, con altri CP_9 colleghi, in data 25/03/2020 (ALLEGATO IV al presente gravame)…>>;
§12.4 nell'avere escluso la ricorrenza dei presupposti dell'illecito datoriale: <<…È, in primo luogo, rinvenibile, nel caso in esame, la richiesta serie di comportamenti di carattere persecutorio ai danni della RI. Si è già ampiamente descritto come l'odierna Appellante sia stata bersaglio di sottrazione di compiti e mansioni, isolamento, e altre condotte chiaramente finalizzate a crearle sia un danno professionale (per la esclusione da progetti e attività di ricerca), sia un disagio logistico (destinandola in una stanza isolata), sia, infine, un disagio e un danno psicofisico … è stata progressivamente estromeSS, a partire da settembre 2021, dalle attività relative al progetto “MARINE STRATEGY”, per la cui attuazione era stata contrattualmente assunta;
2. È stata progressivamente allontanata dall'esecuzione del progetto “Rafforzamento della rete per il monitoraggio ambientale dei corpi idrici della ”; 3. È stata contrastata CP_1 nella prosecuzione dell'attività relativa al “Progetto di caratterizzazione fisica, chimica, dell'area portuale e dell'adiacente arenile …” del porto di Catanzaro;
4. È stata ostacolata e impedita nell'attività di “Verifica di regolare esecuzione tecnico-scientifica” di un progetto riguardante la pesca;
5. Ha patito condotte oppositive nel contesto delle
“Valutazioni delle attività analitiche, relative alla parte biologica, nell'ambito della domanda di autorizzazione alla movimentazione di sedimenti marini derivanti dalla posa di cavo sottomarino in fibra ottica dall'approdo di Crotone-Croazia fino al limite delle acque territoriali ai sensi dell'art. 109 co.5 dlgs 152/06 e d.m. 24/01/1996. Richiesta supporto tecnico per attività di istruttoria tecnica di natura biologica – Anno 2022.” (aprile 2022 – gennaio 2023); 6. È stata frustrata nelle attività relative al progetto “ENI rewind – Decreto prot. Nr. 225 del 29.05.2019 – POB Fase 1 – Opere di protezione a mare anticipabili (giugno 2018) e Decreto prot. Nr.7 del 03/03/2020 – POB Fase 2 – Discariche fronte mare e aree industriali – Progetto Operativo di Bonifica Fase 2 (ottobre 2018) – DIREZIONE SCIENTIFICA – Piani di Monitoraggio Ambientale in mare post operam POB Fase 1 e ante operam POB Fase 2 – Avvio 1° campagna di monitoraggio ante operam POB Fase 2, comparto acque marino costiere – anno 2022”>>.
§13
Le censure di cui ai §§§§ 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, in quanto logicamente connesse, sono suscettibili di trattazione congiunta.
Il punto centrale della questione è la pretesa della ricorrente di essere adibita in via esclusiva a mansioni inerenti al progetto “MARINE STRATEGY”, per la quale, a suo dire, era stata assunta.
Infatti, le condotte veSStorie dedotte dalla lavoratrice attengono tutte alla lamentata estromissione da detto progetto.
Pag. 33 di 36 Ora, il Tribunale afferma e sul punto motiva in modo approfondito, che la dr.SS Pt_1 non era stata assunta a tempo indeterminato per essere assegnata in via esclusiva al progetto suddetto, ché l'assegnazione a tale progetto era stata fatta nei contratti a tempo determinato, dove devono essere indicate le esigenze transitorie che hanno giustificato l'assunzione.
Ed è documentato in atti che, dopo l'assunzione a tempo indeterminato, è subentrato il provvedimento di assegnazione al Dipartimento di Catanzaro del 12 febbraio 2021 (all.1septies al ricorso), avente ad oggetto “Assegnazione dipendente cat. D CTP – Dott.SS al Dipartimento Provinciale di Catanzaro”, del seguente tenore Parte_1
«Premesso: che la dipendente Dott.SS in data 31 dicembre 2020 è stata Parte_1 assunta a tempo indeterminato da questa Agenzia con il profilo di collaboratore tecnico professionale, cat. D;
che la steSS è stata formalmente assegnata alla DI CI dell'Agenzia, giusto contratto Rep. N.185/int. Del 08/01/2021; Considerata la necessità di potenziare il Dipartimento Provinciale di Catanzaro, in ragione delle numerose ed articolate attività in capo al medesimo ed in considerazione dell'esiguo numero di personale tecnico attualmente in servizio al dipartimento medesimo;
Ravvisata, comunque, la necessità di assicurare la prosecuzione delle attività tecnico- scientifiche del programma “Strategia Marina” espletate dalla struttura della DI CI denominata “Centro Regionale Strategia Marina” di per le quali sono CP_1 neceSSrie competenze altamente specialistiche nel campo della biologia marina e nelle more del potenziamento delle risorse umane da assegnare al detto programma in esecuzione del POA 2021-2023 SI DISPONE con decorrenza immediata, e fino a nuove e diverse disposizioni, l'assegnazione della Dott.SS al Dipartimento Parte_1
Provinciale di Catanzaro a supporto delle attività del predetto Dipartimento, di quelle in capo alla DI CI, nonché delle attività tecnico scientifiche afferenti al programma “Strategia Marina”. Resta ferma la possibilità da parte della DI CI di disporre lo svolgimento di funzioni differenti da quelle precipue del predetto Dipartimento e del programma Strategia Marina, nel rispetto di quanto stabilito nel contratto di lavoro».
Se ne evince, nella sostanza, come condivisibilmente ritenuto dal Tribunale, che, in sede di assunzione, la prestatrice sia stata assegnata in via principale al dipartimento provinciale di Catanzaro e anche al programma strategia marina, ma non in via esclusiva e principale, come ella pretende, a tale programma.
Pertanto, la doglianza di essere stata estromeSS dalle attività inerenti al suddetto – da cui sarebbero scaturite le lamentate condotte veSStorie – è infondata.
Ne consegue che: poco conta che l'origine della conflittualità non sia stata quella di conseguire la qualifica di dirigente (anche se tale pretesa viene avanzata con la lettera del 1^.8.2023, di poche settimane anteriore al meSSggio facebook di cui si discute); sicuramente è infondata la pretesa di assegnazione esclusiva alla direzione scientifica/programma strategia marina, ché le argomentazioni del Tribunale sul punto,
Pag. 34 di 36 peraltro corroborate dal contenuto del documento poc'anzi richiamato, neppure vengono censurate.
In sostanza, non v'è alcuna condotta illegittima datoriale da cui si doveva difendere, sicché manca il nesso causale tra le lamentate condotte di isolamento/demansionamento e le denunce che ella avrebbe rivolto ai vertici aziendali.
§14
L'appello va respinto, con conseguente conferma della sentenza gravata.
Le spese del grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
L'appellata ha chiesto la rifusione del danno da lite temeraria per avere controparte agito con dolo/mala fede;
sennonché la domanda non può trovare accoglimento in difetto di prova dell'elemento soggettivo (cfr. in tal senso, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 7901 del 30/03/2018: <in tema di licenziamento disciplinare, la tipizzazione delle cause recesso contenuta nella contrattazione collettiva non è vincolante, potendo il catalogo ipotesi giusta causa e giustificato motivo essere esteso, in relazione a condotte comunque rispondenti al modello o motivo, ovvero ridotto, se tra le previsioni contrattuali ve ne sono alcune legale e, dunque, nulle per violazione norma imperativa;
consegue che giudice può limitarsi verificare fatto addebitato sia riconducibile ad una previsione contrattuale, essendo tenuto valutare concreto condotta addebitata proporzionalità della sanzione>>), non essendo stata invero fornito alcun elemento da cui desumerne la sussistenza.
Va invece pronunciata la condanna della parte soccombente, ai sensi del penultimo comma dell'art. 96 c.p.c., al pagamento a favore di dell'ulteriore somma di CP_1 euro 9000,00, determinata in via equitativa;
ne sussistono i presupposti, stante l'evidente abuso dello strumento processuale posto in essere tramite l'introduzione di un giudizio fondato su argomentazioni già esaurientemente scrutinate dal Tribunale.
Trattandosi di giudizio introdotto in primo grado dopo il 28.2.2023, trova applicazione l'ultimo comma dell'art. 96 cpc, inserito per effetto del d. l.vo 149/2022, sicché l'appellante va condannata al pagamento alla caSS ammende della somma di cui euro 1000,00.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1 ricorso in data 3 febbraio 2025, avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, n. 1024/2024, resa in data 9 dicembre 2024, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- Condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del grado di lite, che liquida in euro 9000,00, oltre accessori come per legge dovuti nonché a pagare alla medesima la somma ulteriore di euro 9000,00, ai sensi del penultimo comma dell'art. 96 c.p.c;
- Visto l'ultimo comma dell'art. 96 cpc, condanna al pagamento, in Parte_1 favore della caSS delle ammende, della somma di euro 1000,00;
Pag. 35 di 36 - dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 7 luglio 2025
Il Presidente estensore
Dr.SS Barbara Fatale
Pag. 36 di 36
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.SS Barbara Fatale Presidente rel.
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott.SS Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 65 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025 e vertente
TRA
(CF.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Nunzio Parte_1 C.F._1
Raimondi, giusta procura in calce al ricorso in appello, presso il cui studio, sito in Catanzaro alla Via Santa Maria di Mezzogiorno n. 3, è elettivamente domiciliata appellante
E
, (C.F. - P.IVA TE
in persona del CommiSSrio Straordinario legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Antonio Pileggi, giusta procura in calce alla memoria di costituzione in appello, presso il cui studio, sito in Roma ala via Chiana n. 48, è elettivamente domiciliata appellata
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Catanzaro. Licenziamento disciplinare e risarcimento del danno da mobbing
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: < accogliere integralmente il presente appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata n.1024/2024 pubblicata in data 9.12.2024 (allegato I al presente appello), non notificata, emeSS dal Tribunale di Catanzaro, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Monocratico Dott. Francesco Aragona: 1) accertare e dichiarare, per le causali di cui in premeSS, la nullità, l'illegittimità e l'inefficacia del provvedimento disciplinare adottato da
[...] [...]
, in persona del legale rappresentante pro TE tempore, ex art. 84, comma 9, punto 2, lettera f, del CCNL Personale Comparto Sanità 2019-2021, con ogni provvedimento consequenziale;
2) per l'effetto, condannare
, in persona TE del legale rappresentante pro tempore, a reintegrare la RI nel posto di lavoro occupato al momento del licenziamento, presso la DI CI dell'Agenzia, con tutti i conseguenziali provvedimenti di legge;
3) accertare e dichiarare che
, in persona TE del legale rappresentante pro tempore, si è resa responsabile nei confronti della RI di condotte persecutorie che hanno determinato alla medesima un danno patrimoniale, e, in conseguenza, condannare al pagamento, in favore della CP_1 dott.SS , a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, di una somma pari al Pt_1
50% della retribuzione spettante nel periodo intereSSto dall'illecita condotta datoriale (e, cioè, dal settembre 2021 all'attualità), nonché al pagamento delle spese sostenute per la difesa cui ha dovuto fare ricorso nel corso del procedimento disciplinare, nella misura di € 11.327.00, oltre 15% rimborso spese generali, Iva e CaSS;
le dette somme devono essere adeguate all'attualità facendo applicazione degli indici di rivalutazione FOI con decorrenza dalla domanda;
sulle somme come anno per anno rivalutate devono essere computati gli interessi compensativi con decorrenza dalla domanda e fino al soddisfo;
4) accertare e dichiarare che TE
, in persona del legale rappresentante pro tempore, si è
[...] resa responsabile nei confronti della RI di condotte persecutorie che hanno determinato alla medesima un danno non patrimoniale, e, in conseguenza, condannare al pagamento, in favore della dott.SS , a titolo di risarcimento del danno CP_1 Pt_1 non patrimoniale, della somma di € 129.850,00 o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
sulla detta somma, devono essere computati gli interessi compensativi con decorrenza dalla emananda sentenza e fino al soddisfo;
5) condannare , CP_1 TE in persona del legale rappresentante pro tempore, al rimborso delle spese e competenze di causa. >>; per l'appellata: <<… rigetto del ricorso in appello con condanna della ricorrente al risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c. e/o al pagamento della somma equitativamente determinata di cui al comma 3, art. 96 c.p.c., oltre al pagamento delle spese processuali, rimborso forfettario spese generali, Iva e CPA>>
FATTO E DIRITTO
§ 1
In premeSS si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
Pag. 2 di 36 La vicenda processuale è così sintetizzata nel ricorso di primo grado:
che tali condotte le avevano provocato devastanti conseguenze psicofisiche, vieppiù a seguito della irrogazione della massima sanzione disciplinare;
che il licenziamento era illegittimo, sia per mancanza di una valida sottostante volontà espulsiva dell'amministrazione, con conseguente violazione del termine decadenziale di giorni centoventi, di cui all'art. 55 bis, co. 4, D. Lgs. 2001 n. 106, previsto tra la contestazione dell'addebito e la conclusione del procedimento disciplinare, sia per la violazione dell'art. 11 ter D.P.R. n. 62 del 2013 posto a fondamento della sanzione, con particolare riferimento all'inapplicabilità della norma al caso di specie, alla assenza di motivazione circa la configurabilità della fattispecie ed alla insussistenza della materialità della condotta, sia ancora per la violazione dei principi di gradualità e proporzionalità di cui al combinato disposto degli artt. 84, co. 1, C.C.N.L. Personale del Comparto Sanità 2019-2021 e 55 D. Lgs. n. 165/2001, mancando la motivazione e la prova della gravità della condotta e della proporzionalità della sanzione. Si è costituita in giudizio l' resistendo alla domanda. Con ordinanza CP_1 cautelare del 21.10.2024, veniva rigettata la domanda cautelare di urgenza, ex art 700 c.p.c., che parte ricorrente ha proposto in corso di causa. All'udienza del 06.12.2024, fiSSta per la fase a cognizione piena, il giudice ritenendo documentalmente istruita la causa senza necessità di assumere la prova per testi richiesta dalle parti, ha riservato la decisione sulle conclusioni scritte che esse hanno rassegnate in via telematica>>.
§3
Il Tribunale rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite alla luce delle seguenti argomentazioni:
<È infondata la domanda di accertamento della illegittimità del provvedimento disciplinare di licenziamento per giusta causa che l' ha adottato nei confronti
CP_1 della propria dipendente con atto del 23.04.2024, comunicatole in data 06.05.2024. L'esame del videomeSSggio (acquisito al processo su richiesta di parte convenuta) pubblicato dalla ricorrente su Facebook, nonché su YouTube, ha un contenuto altamente denigratorio nei confronti dei vertici di e, contrariamente a quanto parte
CP_1 attrice deduce, non lascia spazio ad interpretazioni alternative. La contestazione disciplinare elevata contro la lavoratrice in data 16.12.2023 riproduce fedelmente brani del suo videomeSSggio social (la circostanza non è oggetto di contestazione), della durata di undici minuti e ventotto secondi, nei quali eSS utilizza le seguenti espressioni dirette all'ente datoriale ed al suo management: - “i concorsi in sono tutti
CP_1 truccati”, - “i prescelti quasi sempre hanno le domande (dei concorsi ndr.) tanti giorni prima”, - “questa terra (la ndr.) possiede un sistema mafioso radicato e
CP_1
Pag. 3 di 36 organizzato nella Pubblica Amministrazione e che assicura servizi e promozioni a questi schiavi che reggono il sistema”, - “Io alle 11:25 del 24 maggio 2022 ho sporto denuncia presso la Guardia di Finanza di Catanzaro per illeciti su un Progetto di Tutela Ambientale, attualmente bloccato, di oltre due milioni di euro, che il mio Ente aveva in collaborazione con la Regione Calabria e anche io figuravo tra i Responsabili. Il Progetto era bloccato dal Direttore, non si sa per quale ragione, però portava avanti un bando pubblico per l'ingresso dall'esterno di professionisti che avevano già i nomi e i cognomi e che ognuno di loro si guadagnava circa 80.000 euro per non fare nulla. Io sono stata coraggiosa e ho firmato facendo i nomi e i cognomi di queste persone, e anche di quelli che avevano organizzato questa cosa a livello regionale, e da allora volevo dire a tutti voi io sono chiusa in castigo in una stanza di un Dipartimento di Catanzaro che gentilmente mi ospita, sono chiusa nella “celletta” così per usare un gergo del mio Direttore Scientifico, da allora uno per uno mi sono stati tolti gli incarichi che avevo mi hanno allontanato dal mare e infatti non mi vedete più a fare i monitoraggi, mi è impedita qualsiasi possibilità di crescita nel mio Ente. Sono stata isolata dai Colleghi, ricoperta di cattiverie e di infamie, i risultati dei miei lavori sono stati utilizzati e pubblicati da altre persone …”. - “nel mio Ente, in , questi signori e quelli della CP_1
Regione si fanno le riunioni e hanno stabilito che io non dovevo lavorare più sul mare e non dovevo lavorare nemmeno fuori dal mio Ente sul mare. Io non devo lavorare in
. Hanno deciso questo”, - “questa gente potente ha conoscenze a Roma ed ha il CP_1 potere di togliermi tutto perché io li ho ostacolati […] e nel frattempo queste persone, proprio quelle che io avevo denunciato, sono diventati Direttori e CommiSSri. Loro sono stati premiati con incarichi politici e io, Funzionario pubblico calabrese, vincitrice di concorso, sono stata tenuta in castigo perché ho osato ostacolare il sistema”, - “mi sono meSS in part-time perché per vergogna percepivo lo stipendio senza fare niente e ho ricominciato a lavorare e a respirare perché io non so stare senza fare niente. Sono tornata a studiare e a tutelare il mare. Loro invece non si vergognano di niente…”, - “al Sig. magistrato che si sta occupando della situazione del mio Ente, se questo magistrato esiste, se questo magistrato è ancora vivo, se questo magistrato è ancora in , CP_1 vorrei dire che io non ho mai avuto bisogno di nessuno che mi aiutasse a vincere i concorsi e che nonostante il totale mancato utilizzo in questi due anni il mio Ente ha stabilizzato i Colleghi che erano dietro di me in graduatoria, e che non avevano vinto il concorso, e che ora stanno lavorando al mio posto mentre io sono in castigo”, - “Sig. magistrato verifichi le stabilizzazioni effettuate anche di questo ultimo concorso bandito. Verifichi le competenze richieste per legge al personale sanitario e gli ingressi in una struttura come la nostra perché in la legge non si applica, la legge non si CP_1 rispetta, serve solo per conoscerla per poi fare il contrario perché la legge sono loro, la legge se la stabiliscono loro”, - “sto pagando il ricorso con i miei soldi mentre questa gente si difende con i soldi pubblici per nascondere le carte. Quindi ragazzi calabresi voi ve ne dovete andare, ve ne dovete andare perché questa terra è una terra morta è una terra che non vi merita, la meritocrazia non esiste e li dovete fare estinguere tutti questi codardi”, - “voglio dire al Presidente e a che questa gente CP_2 CP_3 appartiene a voi e che questa gente mi ha messo in castigo due anni perché li avevo
Pag. 4 di 36 denunciati per una irregolarità importante”, - “questo mio castigo non è solo per fare una cattiveria direttamente a me o alla mia famiglia, ma è per spaventare voi ed è per spaventare i miei Colleghi perché nessuno si può permettere di ostacolare queste persone, ma voi non vi preoccupate: anche se mi hanno offesa, se ogni tanto crollo un po' poi io mi ricarico e ricordo a questi signori che hanno messo e fatto mettere in castigo una …. e nelle loro riunioni segrete tutti incappucciati ne devono Per_1 discutere, discutere urgentemente che se la porta del castigo finalmente la apre la magistratura non ci saranno AN e IN che si salvano”, - “chiedo a tutti quelli che mi conoscono di postare il video o la foto dello striscione che ho preparato e che oggi attaccherò fuori alla finestra della stanza la steSS stanza in cui il mio management presente e paSSto mi ha tenuto senza lavorare per più di un anno, quasi due anni”, -
“sullo striscione c'è scritto: stop mobbing in . Presidente CC toglimi dal CP_1 castigo e restituiscimi il lavoro che mi hanno ingiustamente sottratto. Presidente CC io non ho avuto un incarico politico io ho vinto un concorso, non spostarmi dalla DI CI non dargli questa soddisfazione …”.
Inoltre, la contestazione comprende altri post che la ricorrente aveva in precedenza pubblicato su Facebook, nei quali esprime contenuti di analogo tenore contro l'ente di appartenenza ed in generale nei confronti della Pubblica Amministrazione. L'addebito prosegue, infatti, nei seguenti termini: “Leggendo a ritroso abbiamo accertato che nel suo profilo Facebook Lei ha pubblicato numerosissimi altri post nei quali esprime analoghi contenuti diffamatori contro “ ” e la “Pubblica Amministrazione”. Parte_3
Ad esempio: Post del 7 novembre 2023 (“bando per fisici in Senza Parte_3 iscrizione all'ordine e senza i titoli richiesti dalla normativa sanitaria ... approfittatene fisici di tutta Italia! In si può!!!”); post del 17 ottobre 2023 (“Tutto come CP_1 programmato! ... Siete veramente Ridicoli! La attraverso la Controparte_4
Pubblica Amministrazione controlla e gestisce il territorio!”); post del 7 luglio 2023 (“Uomini senza vergogna che governano gestendo le Amministrazioni Pubbliche come se fossero private, garantendo la crescita professionale ad amici e amanti senza titoli e andando in giro facendo finta di fare cose e di averne la capacità e le competenze...”), e molti altri”.
La contestazione in parola è sfociata nel provvedimento di licenziamento disciplinare senza preavviso che l'ente ha irrogato alla lavoratrice, reputando che i suoi comportamenti integrassero violazione degli artt. 83 e 84, co. 9, n. 2, lett. f) CCNL Comparto Sanità Triennio 2019-2021.
Incontestata la provenienza del video meSSggio e dei post suindicati, la cui paternità non è stata negata dalla ricorrente, ritiene il giudice che ben poco vi sia da dire in ordine alla natura diffamatoria del loro contenuto, trattandosi di un'ipotesi in cui i fatti, per così dire, parlano da soli. Sorprende anzi che la lavoratrice, a fronte delle pesantissime espressioni denigratore rivolte ai dirigenti ed amministratori di accusati di CP_1 perpetrare violazioni di legge, prevaricazioni, nonché vere e proprie condotte illecite di rilevanza penale, addivenendo perfino ad evocare un sistema mafioso che si sarebbe
Pag. 5 di 36 insinuato all'interno del suo ente di appartenenza, così come in tutte le amministrazioni pubbliche della , poSS davvero sostenere la inesistenza della materialità della CP_1 sua condotta, paventando che le affermazioni pubblicate sarebbero prive di intento diffamatorio nei confronti dell'Ente di appartenenza, ma volte semplicemente a criticare l'operato di alcuni dirigenti dell'Ente, come tali non lesive del decoro e dell'immagine dell'amministrazione.
Ritiene, al contrario, il giudice che le espressioni riportate abbiano, e non di poco, travalicato il confine della critica legittima rivolta al datore di lavoro pubblico, accusato di essere governato da un management incapace, nonché inosservante delle leggi e della meritocrazia. Si aggiunga che il giudizio critico che l'istante ha mosso all'indirizzo dei dirigenti a fronte di fatti (denunciati, ma) non accertati, né dimostrati, non CP_1 potrebbe essere scriminato dalla fondatezza della notizia che ne ha costituito l'oggetto. Sul punto, va osservato che, secondo l'orientamento della Suprema Corte, pur essendo garantito al lavoratore subordinato il diritto di critica, anche aspra, nei confronti del datore, ciò non consente di ledere sul piano morale l'immagine del proprio datore con riferimento a fatti non oggettivamente certi e comprovati – proprio come nel caso che ci occupa - atteso che il principio della libertà di manifestazione del pensiero di cui all'art. 21 Cost. incontra i limiti posti dall'ordinamento a tutela dei diritti e delle libertà altrui e deve essere coordinato con altri interessi degni di pari tutela costituzionale. La steSS allegazione attorea, secondo cui il video meSSggio in questione avrebbe avuto un modestissimo impatto mediatico in ragione della esigua diffusione territoriale del suo profilo, è, da un lato, smentita dal mezzo tecnico impiegato, che già di per sé consente una potenziale ampia diffusione di quel meSSggio e, dall'altro, urta contro l'invito accorato che l'intereSSta steSS ha rivolto nel meSSggio a tutti i suoi conoscenti di postare il video o la foto dello striscione che aveva preparato e che avrebbe affisso fuori alla finestra della stanza nella quale era relegata senza lavorare da quasi due anni. Ciò che dimostra, sotto il profilo soggettivo, come l'intenzione della ricorrente fosse quella di diffondere il meSSggio anche oltre la cerchia degli interlocutori ammessi a facebook. Si è detto che la pubblicazione ad opera dell'attrice del videomeSSggio e dei precedenti post è avvenuta sulla sua bacheca virtuale facebook. Sul punto, va precisato che l'utilizzazione di tale mezzo per la circolazione del meSSggio è determinante per la configurabilità della condotta offensiva che, invece, non sarebbe stata integrata nel caso di pubblicazione del commento su una chat privata. La Suprema Corte ben chiarisce la differenza tra le due diverse ipotesi. La diffusione di un meSSggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca “facebook” integra un'ipotesi di diffamazione, per la potenziale capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone, posto che il rapporto interpersonale, proprio per il mezzo utilizzato, assume un profilo allargato ad un gruppo indeterminato di aderenti al fine di una costante socializzazione. Ciò comporta che la condotta di postare un commento su facebook realizza la pubblicizzazione e la diffusione di esso, per la idoneità del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del commento tra un gruppo di persone, comunque apprezzabile per composizione numerica, con la conseguenza che, se lo stesso è offensivo nei riguardi di
Pag. 6 di 36 persone facilmente individuabili, la relativa condotta integra gli estremi della diffamazione e come tale il contegno è correttamente valutato in termini di giusta causa del recesso, in quanto idoneo a recidere il vincolo fiduciario nel rapporto lavorativo (cfr. Cass. sent. n. 10280/2018 di cui si riporta la massima: “In tema di licenziamento disciplinare, costituisce giusta causa di recesso, in quanto idonea a ledere il vincolo fiduciario nel rapporto lavorativo, la diffusione su “facebook” di un commento offensivo nei confronti della società datrice di lavoro, integrando tale condotta gli estremi della diffamazione, per la attitudine del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del meSSggio tra un gruppo indeterminato di persone”). Viceversa, i meSSggi scambiati in una “chat” privata, seppure contenenti commenti offensivi nei confronti della società datrice, non costituiscono giusta causa di recesso poiché, essendo diretti unicamente agli iscritti ad un determinato gruppo e non ad una moltitudine indistinta di persone, vanno considerati come la corrispondenza privata, chiusa e inviolabile, e sono inidonei a realizzare una condotta diffamatoria in quanto, ove la comunicazione con più persone avvenga in un ambito riservato, non solo vi è un interesse contrario alla divulgazione, anche colposa, dei fatti e delle notizie, ma si impone l'esigenza di tutela della libertà e segretezza delle comunicazioni stesse, ai sensi dell'art. 15 Cost., che definisce inviolabili la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, dovendosi intendere la segretezza come espressione della più ampia libertà di comunicare liberamente con soggetti predeterminati e quindi come pretesa che soggetti diversi dai destinatari selezionati dal mittente non prendano illegittimamente conoscenza del contenuto di una comunicazione. La tutela della segretezza presuppone, oltre che la determinatezza dei destinatari e l'intento del mittente di escludere terzi dalla sfera di conoscibilità del meSSggio, l'uso di uno strumento che denoti il carattere di segretezza o riservatezza della comunicazione (peraltro, come ribadito dalla Corte Cost. nella sentenza n. 20/2017, il diritto tutelato dall'art. 15 Cost. “comprende tanto la corrispondenza quanto le altre forme di comunicazione, incluse quelle telefoniche, elettroniche, informatiche, tra presenti o effettuate con altri mezzi resi disponibili dallo sviluppo della tecnologia”). Pertanto, l'esigenza di tutela della segretezza nelle comunicazioni si impone anche riguardo ai meSSggi di posta elettronica scambiati tramite mailing list riservata agli aderenti ad un determinato gruppo di persone, alle newsgroup o alle chat private, con accesso condizionato al possesso di una password fornita a soggetti determinati, sicché i meSSggi che circolano attraverso le nuove
“forme di comunicazione”, ove inoltrati non ad una moltitudine indistinta di persone ma unicamente agli iscritti ad un determinato gruppo, come appunto nelle chat private o chiuse, devono essere considerati alla stregua della corrispondenza privata, chiusa e inviolabile;
caratteristica, quest'ultima, che è logicamente incompatibile con i requisiti propri della condotta diffamatoria, ove anche intesa in senso lato, che presuppone la destinazione delle comunicazioni alla divulgazione nell'ambiente sociale. L'esigenza di tutela della segretezza delle forme di comunicazione privata o chiusa preclude l'accesso di estranei al contenuto delle stesse, la rivelazione e l'utilizzabilità del contenuto medesimo, in qualsiasi forma, prevedendo l'ordinamento specifiche ipotesi delittuose di
Pag. 7 di 36 violazione della corrispondenza, rivelazione del contenuto della steSS e di accesso abusivo a sistemi informatici, ex artt. 616 e 617 c.p. (cfr. Cass. ord. n. 21965/2018).
Nel caso di specie, il commento postato dalla lavoratrice sulla bacheca virtuale di facebook non era un meSSggio di posta elettronica scambiato tramite una mailing list riservata agli aderenti ad un determinato gruppo di persone, né si inseriva in una newsgroup o in una chat privata, con accesso condizionato al possesso di una password, bensì costituiva un post inoltrato ad una moltitudine indistinta di persone, sicché non era dalla ricorrente inteso e voluto come privato e riservato, ovvero come uno sfogo in un ambiente ad accesso limitato, con esclusione della possibilità che quanto detto in quella sede potesse essere veicolato all'esterno: ciò che porta ad affermare la sussistenza dell'intento diffamatorio e, comunque, una idonea modalità di diffusione denigratoria. Tanto è confermato, come si è sopra riferito, dalla esortazione che parte attrice ha rivolto ai suoi conoscenti di postare il videomeSSggio o la foto dello striscione in parola, nonché dall'avere la medesima pubblicato detto video anche su YouTube (contenuto accessibile digitando sul canale le parole “ ”, per come dedotto da Persona_2 parte resistente e non contestato dall'attrice).
Poco vi è da dire sulle doglianze relative alla dedotta illegittimità formale del procedimento disciplinare sfociato nel licenziamento ed alla inadeguatezza della sua motivazione.
Sul primo aspetto, si rileva che non sussiste la pretesa violazione del termine di giorni centoventi, previsto dall'art. 55 bis, co. 4, D. Lgs. 2001 n. 106, tra la contestazione dell'addebito e la conclusione del procedimento disciplinare, atteso che la sanzione è stata irrogata il 23.04.2024, vale a dire entro i centoventi giorni dalla contestazione (16.12.2023), considerando che il procedimento era stato differito su richiesta della lavoratrice dal 30.01.2024 al 12.02.2024, con conseguente spostamento del termine finale di scadenza.
Sul secondo aspetto, è solo il caso di osservare che, se l'UPD di ARPACAL si è conformato al parere giuridico redatto dal legale di fiducia, comminando il provvedimento espulsivo della propria dipendente, vuol significare che ha condiviso il giudizio valoriale contenuto in quel parere, facendolo proprio, sicché non vi è dubbio che gli atti di contestazione e successiva espulsione della dipendente siano riferibili unicamente alla volontà dell'amministrazione. Il contenuto altamente denigratorio del videomeSSggio Facebook pubblicato nei confronti dei vertici la reiterazione della condotta diffamatoria CP_1 perpetrata attraverso i numerosi commenti postati su Facebook che hanno preceduto il videomeSSggio e la diffusività dei suddetti contenuti realizzata attraverso Facebook, peraltro incentivata dalla steSS ricorrente, conducono a ritenere integrato l'illecito contestato alla lavoratrice, nei suoi elementi oggettivo e soggettivo.
Una volta riconosciuta la lesività della condotta diffamatoria in questione, occorre valutare la proporzionalità della sanzione espulsiva irrogata rispetto all'infrazione commeSS, avendo l' comminato alla dipendente la sanzione disciplinare del CP_1
Pag. 8 di 36 licenziamento per giusta causa senza preavviso, in ragione della violazione dell'art. 11 ter D.P.R. n. 62/13 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici che viola il codice disciplinare), in base al quale “Nell'utilizzo dei propri account di social media il dipendente (…) è tenuto ad astenersi da qualsiasi intervento o commento che poSS nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine dell'amministrazione di appartenenza o della pubblica amministrazione in generale”, reputando la condotta della lavoratrice sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 84, co. 9, n. 2, lett. f), CCNL Comparto Sanità 2019-2021, ricomprendente le “violazioni dolose degli obblighi non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di terzi, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro”.
Si osserva che la condotta sanzionata con il licenziamento deve essere riconducibile alla nozione legale di giusta causa, tenendo conto della gravità del comportamento in concreto del lavoratore, anche sotto il profilo soggettivo della colpa o del dolo, con valutazione in senso accentuativo rispetto alla regola della “non scarsa importanza” dettata dall'art. 1455 c.c. (Cass. 05.04.2017 n. 8826), sicché l'irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata soltanto in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali (L. n. 604 del 1966, art. 3), ovvero addirittura tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto (art. 2119 c.c.).
Va precisato che, al fine di ritenere integrata la giusta causa di licenziamento, non è neceSSrio che l'elemento soggettivo della condotta del lavoratore si presenti come intenzionale o doloso, nelle sue possibili e diverse articolazioni, posto che anche un comportamento di natura colposa, per le caratteristiche sue proprie e nel convergere degli altri indici della fattispecie, può risultare idoneo a determinare una lesione del vincolo fiduciario così grave ed irrimediabile da non consentire l'ulteriore prosecuzione del rapporto (cfr. sent. Cass. 01.07.2016 n. 13512). E' poi principio acquisito, in tema di licenziamento disciplinare o per giusta causa, che la valutazione della gravità del fatto in relazione al venir meno del rapporto fiduciario che deve sussistere tra le parti non va operata in astratto, ma con riferimento agli aspetti concreti afferenti alla natura e alla qualità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidabilità richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, nonché alla portata soggettiva del fatto, ossia alle circostanze del suo verificarsi, ai motivi e all'intensità dell'elemento intenzionale o di quello colposo (Cass. 26.7.2011 n. 16283).
Ritiene il giudice che, in considerazione di quanto sopra esposto, la sanzione disciplinare massima irrogata alla lavoratrice sia proporzionata alla gravità dell'addebito ad eSS contestato. Depone in tale senso, anzitutto, la pervicace condotta offensiva della lavoratrice la quale ha reiterato nel tempo analoghi comportamenti lesivi dell'immagine dell'ente, dapprima postando commenti offensivi per la reputazione del datore e, successivamente, pubblicando il videomeSSggio da cui è scaturito il licenziamento: è evidente, quanto alla intenzionalità della condotta, l'assenza di ogni segno di resipiscenza della ricorrente la quale, non paga della pubblicazione di commenti, già di
Pag. 9 di 36 per sé offensivi per l'ente di appartenenza, ha inteso innalzare il livello dello scontro con il datore, postando un videomeSSggio su Facebook dal contenuto talmente denigratorio che si fatica a comprendere come ipotizzasse di paSSre indenne dagli effetti dirompenti che quella pubblicazione avrebbe sortito nelle sue relazioni con i vertici CP_1 nonché, in generale, sul suo rapporto di lavoro.
In conclusione, può ritenersi che il videomeSSggio ed i commenti postati dalla ricorrente su Facebook, oggetto della contestazione sfociata nel suo licenziamento, da un lato, hanno avuto ampia possibilità di diffusione per la idoneità del mezzo utilizzato a determinarne la circolazione, con grave danno di immagine per l'ente ed il suo management e, dall'altro, appaiono offensivi nei riguardi di un soggetto facilmente determinabile per relationem, sicché la relativa condotta rientra a pieno titolo tra quelle di cui all'art. 84, co. 9, n. 2, lett. f), CCNL Comparto Sanità 2019 2021, rubricato
“violazioni dolose degli obblighi non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di terzi, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro”, che costituiscono giusta causa di recesso in quanto idonee a recidere inesorabilmente il vincolo fiduciario nel rapporto lavorativo.
Né è possibile – come prospetta parte attrice – sussumere l'addebito in questione tra quelli che la contrattazione collettiva prevede come “punibili con una sanzione conservativa”. Infatti, la gravità della mancanza contestata non consente di ricomprenderla nella fattispecie più tenue di cui all'art. 84, co. 4, n. 2, lett. f), CCNL Comparto Sanità 2019-2021, “Manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'Azienda o Ente”, che contempla la sanzione disciplinare conservativa della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni. Infatti, non si è trattato di una condotta meramente ingiuriosa rivolta al management aziendale, bensì di una pesante e continuata condotta denigratoria perpetrata nel tempo nei confronti dell'ente pubblico e dei suoi vertici che è culminata nella pubblicazione del videomeSSggio dal contenuto gravemente diffamatorio, e non semplicemente ingiurioso, con impatto mediatico rilevante in forza dello strumento utilizzato e della conseguente sua potenziale diffusività.
PaSSndo alla domanda di mobbing, si rileva che parte ricorrente rivendica dall'ente resistente, alle cui dipendenze ha prestato attività di lavoro fino all'irrogato licenziamento, il risarcimento dei danni ad eSS cagionati dal mobbing che lamenta di aver subito per effetto di condotte illecite ascrivibili alla controparte pubblica. Tuttavia, l'illecito datoriale che eSS denuncia in funzione del risarcimento dei danni asseritamente patiti non appare integrato nei suoi elementi costitutivi. L'esame della documentazione prodotta evidenza una chiara conflittualità sul luogo di lavoro, sfociata, in alcuni casi, nel rifiuto ad opera della ricorrente di eseguire le direttive impartite dai suoi superiori gerarchici, la cui scaturigine è possibile collocare nella pretesa della lavoratrice di conseguire l'inquadramento nella dirigenza sanitaria, nonché di svolgere,
Pag. 10 di 36 alle esclusive dipendenze della DI CI di le mansioni relative al CP_1
“progetto” o “programma di strategia marina”.
Sotto il primo profilo, si richiamano gli allegati nn. 1 e 2 del fascicolo da cui si CP_1 evince che la ricorrente si sia rivolta addirittura ad organi politici, quali il Ministro Per_3 ed il Presidente della Regione Calabria CC, al fine di ottenere la collocazione del suo profilo di biologo dell' nell'ambìta posizione dirigenziale. Pt_3
Quanto al secondo profilo, la ricorrente rivendica di essere stata assunta al fine di espletare le attività di tipo biologico riferite all'attuazione della Direttiva Marine Strategy, con sede di destinazione presso la DI CI dell' . CP_1
Sennonché, il contratto di lavoro a tempo indeterminato prodotto (non dalla ricorrente, ma) dall'ente resistente (cfr. all. n. 4 fascicolo non prevede che la dipendente CP_1 fosse stata assunta per svolgere le attività riferite all'attuazione della Direttiva Marine Strategy e neppure per espletare attività di tipo biologico: attività per le quali era stata invece assunta in precedenza con contratto a tempo determinato (questo, sì, prodotto dalla ricorrente). Il contratto a tempo indeterminato inquadra l'istante “nella categoria D, profilo professionale Collaboratore Tecnico Professionale, posizione economica iniziale” (art. 1) e prevede che “la dipendente è tenuta a svolgere le mansioni previste dalla categoria contrattuale e dal profilo professionale di appartenenza, come definite nell'art.1 del presente contratto, le cui mansioni sono considerate equivalenti ed esigibili sono specificate nelle declaratorie dei profili professionali riportate nel vigente CCNL. La dipendente, inoltre, è tenuta a svolgere tutte le attività strumentali ed accessorie neceSSrie all'erogazione della prestazione principale. Alla dipendente possono, altresì, essere richieste tutte le mansioni ascrivibili alla categoria di appartenenza, in quanto professionalmente equivalenti e compatibili con il profilo definito dall'art. 1 del presente contratto”. Nel contratto si prevede ancora, come sede di destinazione, la DI CI dell' ubicata a Catanzaro Lido e che “le mansioni specifiche e CP_1
l'assegnazione saranno stabilite con provvedimento formale del Direttore Scientifico coerentemente con la normativa vigente”.
Al momento della stabilizzazione, la ricorrente chiedeva ed otteneva di essere assegnata al Dipartimento di della Provincia di residenza. Così recita il provvedimento di CP_1 assegnazione al Dipartimento di Catanzaro del 12.02.2021, avente ad oggetto
“Assegnazione dipendente cat. D CTP – Dott.SS al Dipartimento Parte_1
Provinciale di Catanzaro: «Premesso: che la dipendente Dott.SS in data Parte_1
31 dicembre 2020 è stata assunta a tempo indeterminato da questa Agenzia con il profilo di collaboratore tecnico professionale, cat. D;
che la steSS è stata formalmente assegnata alla DI CI dell'Agenzia, giusto contratto Rep. N.185/int. del
[... 08/01/2021; Considerata la necessità di potenziare il Dipartimento Provinciale
, in ragione delle numerose ed articolate attività in capo al medesimo ed in Parte_4 considerazione dell'esiguo numero di personale tecnico attualmente in servizio al dipartimento medesimo;
Ravvisata, comunque, la necessità di assicurare la prosecuzione delle attività tecnico scientifiche del programma “Strategia Marina” espletate dalla
Pag. 11 di 36 struttura della DI CI denominata “Centro Regionale Strategia Marina” di per le quali sono neceSSrie competenze altamente specialistiche nel campo CP_1 della biologia marina e nelle more del potenziamento delle risorse umane da assegnare al detto programma in esecuzione del POA 2021-2023 SI DISPONE con decorrenza immediata, e fino a nuove e diverse disposizioni, l'assegnazione della Dott.SS Parte_1
al Dipartimento Provinciale di Catanzaro a supporto delle attività del predetto
[...]
Dipartimento, di quelle in capo alla DI CI, nonché delle attività tecnico- scientifiche afferenti al programma “Strategia Marina”. Resta ferma la possibilità da parte della DI CI di disporre lo svolgimento di funzioni differenti da quelle precipue del predetto Dipartimento e del programma Strategia Marina, nel rispetto di quanto stabilito nel contratto di lavoro».
Non è questa la sede per stabilire se le attività da espletare presso il Dipartimento di Catanzaro fossero secondarie rispetto a quelle principali da svolgere per conto della DI CI - come assume la ricorrente - oppure se le funzioni precipue fossero quelle da espletare a supporto delle attività del Dipartimento, con la possibilità di utilizzare la lavoratrice anche per le attività della DI CI - come deduce parte resistente. Quel che invece rileva ai nostri fini è che proprio il diverso convincimento delle parti contraenti in merito alla gestione del rapporto lavorativo in parola, demandata al Dipartimento o, alternativamente, alla DI CI (ad esempio, quanto al controllo delle timbrature e delle presenze, all'assegnazione dei buoni pasto, alla gestione delle ferie e dei permessi ed a quella delle trasferte), con il conseguente assoggettamento della dipendente alle direttive del Responsabile del Dipartimento oppure del Responsabile della DI CI, anche sotto il profilo dell'assegnazione degli obiettivi e della valutazione delle performance, ha dato la stura, unitamente alla pretesa di inquadramento della ricorrente nella dirigenza, ai forti contrasti tra la medesima ed il datore pubblico. Infatti, dall'esame del fitto carteggio intercorso tra le parti, emerge che le doglianze che hanno innescato l'atteggiamento di aperta conflittualità tra la lavoratrice e l'ente ineriscono, non al suo demansionamento, quanto piuttosto all'inesatto inquadramento nella pianta organica della DI CI di CP_1
Per tale ragione, l'istante, tenendo una condotta ai limiti (se non addirittura integrante gli estremi) della insubordinazione, ha rifiutato, ad esempio, di essere valutata dal Dipartimento di Catanzaro, nonché di ricevere da tale Dipartimento le schede obiettivi, assumendo di dover essere valutata esclusivamente dalla DI CI, la quale soltanto avrebbe dovuto redigere le schede obiettivi. Per lo stesso motivo, ha rifiutato, da un certo momento in poi, di essere autorizzata per le trasferte dal Dipartimento Provinciale di Catanzaro, asserendo che l'autorizzazione dovesse provenire dalla DI CI. Sennonché, invece di azionare nelle sedi competenti il presunto inadempimento datoriale, l'attrice, da un lato, si è rivolta ad autorità (organi politici) prive del potere di accertare le sue pretese e, dall'altro, ha alimentato un conflitto con i vertici dell'ente documentato da una copiosa corrispondenza nella quale eSS invocava la riconducibilità del suo profilo professionale di biologo alla posizione funzionale di
Pag. 12 di 36 primo livello della dirigenza sanitaria, nonché la sua inamovibilità dalla DI CI e dal settore della biologia marina. Si vuol dire che la disamina della corrispondenza informatica e cartacea in atti evidenzia un atteggiamento oppositivo della ricorrente alle disposizioni datoriali, dal momento che, lungi dal subire passivamente gli ordini impartiti – che evidentemente reputava illegittimi – ha ribattuto colpo su colpo, mettendo per iscritto, in diverse occasioni, il suo rifiuto ad eseguire i comandi a lei diretti, denunciando anzi gli illeciti presuntivamente commessi dai vertici.
Basti por mente alla nota che, in data 09.06.2022, il Direttore Scientifico di dott. CP_1
, ha inoltrato al Direttore Generale e al Direttore Amministrativo, Persona_4 nella quale segnalava che la condotta della ricorrente sul luogo di lavoro fomentava una situazione di esasperata conflittualità ed incompatibilità ambientale, incidente sulla realizzazione del progetto, nonché lamentava di essere bersagliato, così come l'intero management da continue rimostranze e provocazioni da parte della CP_1 medesima, concludendo in questi termini: “A margine di quanto illustrato e che rappresenta solo una parte delle comunicazioni di cui questa direzione è bersaglio costante, e di cui si offre la disponibilità alla lettura integrale, faccio presente che l'escalation di ostilità è andata crescendo fino all'esasperazione a partire dal rifiuto dello scrivente a esaudire le improprie e del tutto assurde richieste della ad agire di Pt_1 fatto contro gli interessi delle attività del e in particolare contro il rinnovo dei Pt_5 contratti al personale assunto a t.d. sui POA del . In conclusione, la Dott.SS Pt_5
sta improntando la propria condotta alla sistematica delegittimazione del Parte_1
Direttore Scientifico, responsabile del progetto, e del management di accusato CP_1 di incapacità, approssimazione etc.) mediante gravi condotte aggressive, moleste, insubordinate, offensive, lesive della dignità professionale del Responsabile e dei suoi collaboratori, con il chiaro intento, attuato mediante uno stillicidio molesto di continue polemiche, puntualizzazioni, contestazioni, di paralizzare l'attività di esecuzione del progetto e/o a farla risultare come ostile e mobbizzante nei confronti della Dott.SS
, la cui ostruzionistica occupazione principale sembra essere quella di Parte_1 inscenare la falsa apparenza di una fattispecie di mobbing, così da costringere il Responsabile Scientifico a continue ed estenuanti confutazioni di accuse ed insinuazioni sempre più pretestuose e provocatorie, secondo un copione, al meglio delle mie conoscenze, già applicato in altre circostanze rispetto ad altro Dirigente” (cfr. all. n. 19 fascicolo resistente).
Una situazione, questa, che mal si concilia con il mobbing verticale (o bossing) che la lavoratrice assume di aver subito ad opera dei suoi superiori gerarchici.
Ma neppure è ipotizzabile una forma di mobbing orizzontale asseritamente posta in essere dai colleghi della ricorrente, mancando elementi di valutazione in questo senso. Anzi, giova richiamare sul punto due note prodotte dall'ente, per quanto riferibili ad un periodo di tempo anteriore ai fatti in questione, sintomatiche, però, di una situazione di tensione all'interno dell'ambiente lavorativo e addirittura di un clima di terrorismo psicologico riconducibile, secondo gli otto dipendenti firmatari della nota, CP_1
Pag. 13 di 36 unicamente alla condotta ed al carattere della ricorrente (cfr. all. nn. 5 e 6 fascicolo resistente). In diritto, si osserva che, ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo, devono ricorrere: a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio - illeciti o anche leciti se considerati singolarmente - che, con intento veSStorio, siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi;
b) l'evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente;
c) il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità; d) l'elemento soggettivo, cioè l'intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi.
Nella specie, parte ricorrente non ha provato – a tacer d'altro – la sussistenza degli elementi di cui alle superiori lettere a) e d), neceSSri per integrare la denunciata condotta di mobbing. Si rinviene, infatti, nel ricorso l'esposizione diacronica di avvenimenti che l'intereSSta reputa ispirati da una strategia persecutoria nei suoi confronti. ESS si duole di una serie di condotte veSStorie subite a decorrere dal mese di settembre 2021, con le quali sarebbe stata ostacolata e via via impedita, senza alcuna motivazione verbale o scritta, a svolgere tutti i lavori della DI CI che le erano stati affidati. In particolare, autore di tali condotte veSStorie integranti mobbing era da individuarsi nel Responsabile della DI CI, dott. Persona_4
coadiuvato da personale di sua fiducia, ciò al fine di allontanarla dalla
[...]
DI CI e dalle mansioni previste dal contratto (che, giova ricordare, ha omesso però di esibire). A tal uopo, elenca una serie di episodi riferiti ad altrettante attività per le quali lamenta di essere stata contrastata e progressivamente estromeSS, di avere patito condotte oppositive, di essere stata posta in condizione di non essere più la referente di aver subito un ingiusto rifiuto, di essere stata esclusa da ogni CP_1 incontro o riunione tecnica, di essere stata esclusa dalla consegna delle schede obiettivo.
Sennonché, al di là della considerazione che alcuni degli episodi descritti risultano, o indimostrati (non sussistendo alcun documento dell'ente che provi il suo allontanamento da uno dei progetti in essere, men che meno la sua sostituzione con dipendenti CP_1 meno qualificati di lei) o generici (è il caso della esclusione da ogni incontro o riunione tecnica), o neutri (è il caso del presunto ingiustificato rifiuto della sua nomina nel Comitato Tecnico–Scientifico delle aree protette e della Biodiversità istituito dalla Regione Calabria, che l'ente conferì ad altra dirigente biologa dipendente dal CP_1
2008), ciò che appare estranea all'insieme dei fatti indicati è la esistenza di reiterate condotte positive, riconducibili al rappresentante legale dell'ente convenuto o al superiore gerarchico della dipendente (segnatamente, il Responsabile della DI CI, dott. ), che, implicando la violazione di specifici divieti Persona_4 di ingerenza nella sfera delle prerogative e dei diritti della medesima, siano trasmodate in una sistematica prevaricazione, rivelando così una strategia veSStoria nei suoi confronti. Difetta, pertanto, la fattispecie compleSS che, per durata e sistematicità, sia riconducibile nel paradigma del mobbing discendente (bossing), così come delineatosi
Pag. 14 di 36 per via pretoria, nel quale, per l'appunto, è la ricorrenza congiunta della sistematicità e della durata per un apprezzabile lasso di tempo che conferisce all'atteggiamento veSStorio uno spessore ed una portata tali da superare la soglia fisiologica della conflittualità immanente al rapporto di lavoro. Se già a livello oggettivo la ricostruzione degli accadimenti contenuta in ricorso impedisce di ravvisarvi gli estremi del mobbing, ancora più evidente è la difficoltà di identificare, nei fatti denunciati dalla ricorrente, la componente soggettiva che, secondo l'indirizzo consolidatosi nella giurisprudenza della CaSSzione, ne rappresenta l'elemento indispensabile e che è integrata dalla intenzionalità veSStoria, quale elemento di coesione funzionale della polimorfa fenomenologia degli atti avvertiti dal dipendente come perturbanti (cfr. sent. Cass. n. 3785/2009: “Per mobbing si intende comunemente una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità. Ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro sono, pertanto, rilevanti: a- la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento veSStorio;
b- l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente;
c- il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore;
d- la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio”; negli stessi termini, cfr. sent. Cass. nn. 7382 del 26.03.2010 e 87 del 10.01.2012).
Nella specie, dunque, non appare integrato il dolo del mobbing, ovvero che le molteplici condotte omissive e commissive sopra descritte siano state poste in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro la ricorrente con intento veSStorio: manca, in altri termini, la prova dell'intento persecutorio posto in essere dal datore di lavoro nei confronti della propria dipendente. Ma neppure è astrattamente configurabile una condotta di straining in danno della ricorrente. È vero che per l'insorgenza della condotta di straining non si richiede la continuità delle azioni veSStorie, ma è sufficiente una sola azione, seppur grave, i cui effetti si protraggano nel tempo, come nei casi di demansionamento o di trasferimento del dipendente, anche in mancanza di prova dell'intento persecutorio. Non di meno, secondo la giurisprudenza di legittimità, la situazione di straining presuppone una condotta intenzionale di costrizione della vittima a prestare la propria opera in un ambiente ostile che incida sulla dignità del lavoratore, creando una situazione di malessere e di disagio produttiva di un danno morale o biologico al lavoratore. Ed invece, le situazioni allegate in ricorso rivelano, come si è detto, un conflitto nell'ambiente di lavoro che parte ricorrente ha non poco alimentato e che può avere anche contribuito a crearle uno stress occupazionale, ma non evocano affatto una condizione lavorativa “stressogena” che la steSS avrebbe subito sul posto di lavoro: manca, in altri termini, un'azione conflittuale di stress forzato provocato
Pag. 15 di 36 appositamente ai danni della vittima, con intento di ostilità o discriminazione e con effetti negativi duraturi nel tempo.
Di talché il ricorso va interamente respinto.
Infine, non può essere accolta la domanda che parte resistente ha avanzato, ai sensi dell'art. 96, co. 1, c.p.c., per la condanna di parte attrice al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, mancando elementi sufficienti per reputare il ricorso temerario e, dunque, presentato con mala fede o colpa grave.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dell'assenza di attività istruttoria svolta, nonché del giudizio cautelare in corso di causa presentato da parte attrice si liquidano in € 8.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge>>.
§4
La sentenza è gravata d'appello da , con atto depositato il 3 febbraio Parte_1
2025.
Costituitasi in giudizio, TE
ha formulato le conclusioni sopra riportate.
[...]
La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del lasso temporale fiSSto con decreto del 5 giugno 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§5
Con il primo motivo di gravame, la sentenza viene censurata perché <<
1. La dr.SS
ha, innanzitutto, dedotto la nullità del licenziamento per assenza di valida Pt_1 sottostante volontà dell'Amministrazione (ex art.1418 c.c. in relazione agli artt.1325 e 1324 c.c.). Sul punto, si mostra opportuno rammentare, che l'UPD, nel corso del procedimento disciplinare, ha conferito a un “consulente” esterno (il Prof. Pileggi, Ordinario di Diritto del Lavoro presso l'Università Tor Vergata di Roma) il compito di accertare i presupposti dell'illecito disciplinare e di valutare l'adeguatezza della eventuale sanzione da applicare “In data 29/02/2024 la riteneva, data la CP_5 complessità della vicenda, opportuno rivolgersi al consulente individuato dalla DI Generale per la formulazione dei seguenti quesiti: a) Se la condotta tenuta dalla Dott.SS
potesse ritenersi ingiuriosa al fine di un eventuale grave illecito disciplinare;
b) Se, Pt_1 tra le sanzioni disciplinari, fosse congrua la risoluzione del contratto”. Ed è, infatti, il
“consulente” esterno ad affermare che la condotta della dottoreSS poteva Pt_1 configurarsi come giusta causa di licenziamento senza preavviso. Ed è ancora lo stesso
“consulente” ad assumere che le opinioni della RI sarebbero state ingiuriose nei confronti dell'Amministrazione. Se così è (e così è), è allora di tutta evidenza che l'UPD ha illegittimamente demandato a un terzo estraneo all'Amministrazione la formulazione del giudizio valoriale (che solo ad eSS Amministrazione poteva e doveva competere). In
Pag. 16 di 36 conclusione, il licenziamento è nullo per l'assenza del requisito essenziale della volontà del soggetto promanante, ai sensi degli artt.1418 comma 2, 1325 e 1324 c.c..
1.1 Alla nullità della sanzione irrogata in sede di adunanza del 23.4.2024 consegue la decadenza dell dall'esercizio del potere disciplinare. L'art.55 bis comma 4 CP_1
d.lgs.n.165/01 dispone che l'UPD contesti l'addebito al dipendente, lo convochi per il contraddittorio a sua difesa, istruisca e concluda il procedimento, prevedendo, nella sua ultima parte, per un verso, che il dipendente “… ferma la possibilità di depositare memorie scritte … può richiedere che l'audizione a sua difesa sia differita, per una sola volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente” e, per altro verso, che l'Ufficio “conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito”. Orbene, ad avviso della RI, l'Agenza è decaduta dall'esercizio del potere disciplinare per non avere adottato un valido provvedimento disciplinare nel termine di 120 giorni previsto dall'art.55 bis comma 4 cit.. In proposito, riportandosi a quanto già analiticamente esposto in FATTO, deve ricordarsi che l'U.P.D., a seguito della segnalazione del 17.11.2023, ha provveduto, con nota n. 39595/2023>>.
§5.1
L'impostazione dell'appellante non è condivisibile.
Orbene, la motivazione della sentenza sull'eccezione di cui al punto 1 è la seguente:
<<…l'UPD di si è conformato al parere giuridico redatto dal legale di fiducia, CP_1 comminando il provvedimento espulsivo della propria dipendente, vuol significare che ha condiviso il giudizio valoriale contenuto in quel parere, facendolo proprio, sicché non vi è dubbio che gli atti di contestazione e successiva espulsione della dipendente siano riferibili unicamente alla volontà dell'amministrazione…>>.
A fronte di tale motivazione, la censura dell'appellante è palesemente generica: posto che il giudicante ha affermato che l'UPC dell'ente ha fatto proprio il parere del consulente cui si era rivolto, la volontà di contestazione dell'addebito è ascrivibile allo stesso;
non esiste nell'ordinamento alcuna norma che precluda alla PA datoriale di rivolgersi ad un consulente esterno per accertare la rilevanza disciplinare di una determinata condotta del lavoratore
Rimane dunque travolto l'argomento sub 1.1.
§6
Con la seconda censura, si lamenta che <il tribunale ha, in sostanza, ritenuto che l'upd, nel conformarsi al parere giuridico del consulente, ne abbia condiviso il giudizio valoriale, facendolo proprio e, conseguentemente, mostrando una sua autonoma volontà. orbene, ritiene la odierna appellante tesi giudicante sia tutto apodittica e non dimostra affatto l'esistenza di espressione volontà da parte dell'ente. infatti, nessuna provvedimento disciplinare adottato dall'upd si rinvengono elementi – pure minimi - inducano a ritenere sussistente
Pag. 17 di 36 una tale autonoma volontà di Né tali elementi sono indicati nella sentenza CP_1 impugnata>>.
§6.1
Tale argomentazione non è condivisibile.
Invero, nel provvedimento con cui l'UPD si determina per l'irrogazione della sanzione disciplinare (cfr. all 27 fasc. primo grado di parte resistente), si richiamano, oltre al parere del consulente, l'istruttoria e i documenti acquisiti;
in particolare, al punto 5, nella disamina della memoria prodotta dalla lavoratrice in sede di audizione seguita alla contestazione degli addebiti, l'UPD fornisce una lettura critica della steSS, evidenziando che dalla disamina della memoria e dei documenti allegati non si evince una plausibile giustificazione della condotta della dipendente, ma una generale condizione di insofferenza da parte di questa nei riguardi dei vertici aziendali.
§7
Venendo al terzo motivo, afferma l'appellante che il Tribunale non ha fornito alcun riscontro alle eccezioni da lei sollevate, secondo cui, nella specie, non risulta configurabile il fatto contestato, neppure in termini di materialità della condotta:
<<
3.1 avendo trascurato di considerare che l'astratta previsione di cui l'art. 11 ter D.P.R. n. 62/13 risulta inapplicabile per la sua totale indeterminatezza: “…Non è un caso che lo schema del d.p.r. n.62/2013 sia stato oggetto di un primo parere negativo del Consiglio di Stato (parere interlocutorio n. 93 del 19 gennaio 2023) e sia stato, poi, ripresentato al C.d.S. per un nuovo parere (parere definitivo n. 584 del 14 aprile 2023). In tale ultima sede (nell'adunanza del 4 aprile 2023) i giudici di Palazzo Spada hanno evidenziato la
“peculiarità” dell'iter seguito dal Ministero “che sottopone nuovamente a parere il medesimo testo già oggetto di parere interlocutorio (…) senza però aver dato corso né alla preannunciata integrazione sotto il profilo istruttorio, delle lacune riscontrate relativamente ai dati, né alla modifica dell'originaria versione “ al fine di risolvere le criticità legate all'indeterminatezza delle condotte sanzionabili attraverso la rielaborazione sintattica delle disposizioni”. Ma ciò che più preme sottolineare è che il Supremo Collegio della Giustizia Ammnistrativa è stato costretto a ribadire, tra l'altro: • che le nuove regole di condotta per la tutela dell'immagine della pubblica amministrazione, correlata all'uso delle tecnologie informatiche, dei mezzi di informazione e dei social media codificano ─ si riporta testualmente ─ “una pluralità di regole connotate da un elevato dettaglio casistico, ma al contempo da una indeterminatezza delle condotte sanzionabili, favorita anche dall'utilizzo di espressioni linguistiche, molte delle quali tratte dal linguaggio tecnico e lasciate prive di definizioni atte a esplicitarne il significato”; • la mancanza di qualsiasi dato idoneo a evidenziare le criticità asseritamente riscontrate, sia sullo spreco e/o non corretto uso delle risorse e dei beni di consumo forniti dall'amministrazione, sia, sull'esistenza di rilevanti e allarmanti fenomeni di discriminazione nell'ambito della PA, sia, da ultimo e soprattutto, su presunti danni all'immagine, al prestigio e al decoro delle amministrazioni
Pag. 18 di 36 conseguenti all'uso delle tecnologie informatiche e dei social media, con carenza di “un adeguato apparato motivazionale ed accertativo” per introdurre nuovi obblighi di comportamento o restrizioni e limitazioni all'uso di mezzi funzionali anche alla manifestazione del pensiero. Aspetto, quest'ultimo, di assoluta rilevanza in qualsiasi contesto e per qualsivoglia azione/intervento che rischi di limitare le libertà costituzionalmente previste. L'art.11 ter, insomma, presenta un'indeterminatezza delle condotte sanzionabili, ampiamente rilevata dal Consiglio di Stato: indeterminatezza che rende disomogenea l'applicazione di una norma che, invece, avrebbe dovuto stabilire degli standard validi per tutte le PA. In conclusione, in assenza di una specificazione delle condotte rilevanti ex art.11 ter cit. e a fronte della mancata adozione da parte dell' di una “social media policy”, si deve escludere che la condotta contestata CP_1 alla dott.SS sia astrattamente sussumibile nella fattispecie di cui al predetto Pt_1 art.11 ter….>>;
§7.1
Ora, appare utile riportare il testo dell'art. 11 ter DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 62
“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (G.U. 4 giugno 2013, n. 129)”
Art. 11-ter. Utilizzo dei mezzi di informazione e dei social media (articolo introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 81 del 2023)
1. Nell'utilizzo dei propri account di social media, il dipendente utilizza ogni cautela affinché le proprie opinioni o i propri giudizi su eventi, cose o persone, non siano in alcun modo attribuibili direttamente alla pubblica amministrazione di appartenenza.
2. In ogni caso il dipendente è tenuto ad astenersi da qualsiasi intervento o commento che poSS nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine dell'amministrazione di appartenenza o della pubblica amministrazione in generale.
3. Al fine di garantirne i neceSSri profili di riservatezza le comunicazioni, afferenti direttamente o indirettamente il servizio non si svolgono, di norma, attraverso conversazioni pubbliche mediante l'utilizzo di piattaforme digitali o social media. Sono escluse da tale limitazione le attività o le comunicazioni per le quali l'utilizzo dei social media risponde ad una esigenza di carattere istituzionale.
4. Nei codici di cui all'articolo 1, comma 2, le amministrazioni si possono dotare di una "social media policy" per ciascuna tipologia di piattaforma digitale, al fine di adeguare alle proprie specificata le disposizioni di cui al presente articolo. In particolare, la "social media policy" deve individuare, graduandole in base al livello gerarchico e di responsabilità del dipendente, le condotte che possono danneggiare la reputazione delle amministrazioni.
Pag. 19 di 36 5. Fermi restando i casi di divieto previsti dalla legge, i dipendenti non possono divulgare o diffondere per ragioni estranee al loro rapporto di lavoro con l'amministrazione e in difformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 33, e alla legge 7 agosto 1990, n. 241, documenti, anche istruttori, e informazioni di cui essi abbiano la disponibilità.
§7.2
Secondo l'appellante, la fattispecie astratta di cui al secondo comma dell'art. 11 ter cit. è indeterminata e ciò non consentirebbe di ricondurre alla sua previsione il fatto a lei contestato.
Sennonché, osserva il Collegio che <in tema di licenziamento disciplinare, la tipizzazione delle cause recesso contenuta nella contrattazione collettiva non è vincolante, potendo il catalogo ipotesi giusta causa e giustificato motivo essere esteso, in relazione a condotte comunque rispondenti al modello o motivo, ovvero ridotto, se tra le previsioni contrattuali ve ne sono alcune legale e, dunque, nulle per violazione norma imperativa;
consegue che giudice può limitarsi verificare fatto addebitato sia riconducibile ad una previsione contrattuale, essendo tenuto valutare concreto condotta addebitata proporzionalità della sanzione>> (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 3283 del 11/02/2020).
In sostanza, alla luce del principio appena richiamato, la tipizzazione dei fatti rilevanti dal punto di vista disciplinare non è vincolante per il giudicante, che deve sempre valutare se la condotta contestata sia riconducibile alla nozione astratta di giusta causa di cui all'art. 2119 CC, ossia se sussiste un fatto tale da non consentire la prosecuzione del rapporto neanche provvisoria;
in tale ottica, il fatto astrattamente riconducibile all'art. 11 ter può dare causa al licenziamento ai sensi dell'art. 2119 cc, quando la manifestazione di pensiero avvenuta con le forme contemplate al comma secondo, configuri la violazione dei doveri del pubblico dipendente codificati all'art. 3 del medesimo DPR 62/2013.
§7.3
Si riporta il testo del menzionato art. 3 del DPR 62/2013.
Art.
3. Principi generali
1. Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare.
Pag. 20 di 36 2. Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.
3. Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che poSSno ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione. Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti.
4. Il dipendente esercita i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati.
5. Nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, il dipendente assicura la piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell'azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori.
6. Il dipendente dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della normativa vigente.
§7.4
Nel caso di specie, come si legge nella lettera di contestazione degli addebiti, è stato riferito alla dipendente un comportamento evidentemente foriero di nocumento Pa all'immagine della nel suo complesso.
Ne discende l'infondatezza della censura.
§8
Gli argomenti che precedono consentono di disattendere pure la doglianza di cui alla prima parte del successivo motivo (riportato sub §9), inerente alla mancata adozione da parte di i una “social media policy”. CP_1
D'altro canto, la previsione steSS della mera facoltà per le amministrazioni, prevista dall'art. 1 comma secondo del DPR 62/13, di adozione di tale strumento consente di escludere la dedotta genericità del precetto.
§9
Pag. 21 di 36 La sentenza viene poi criticata perché in eSS non viene compiuta alcuna indagine circa la lesività delle singole espressioni utilizzate dalla dott.SS nel video incriminato, Pt_1 né in ordine ai profili oggettivi e soggettivi della fattispecie.: <<…non è un caso che il comma 4 della norma preveda che le amministrazioni si poSSno dotare di una “social media policy” (“Nei codici di cui all'articolo 1, comma 2, le amministrazioni si possono dotare di una “social media policy” per ciascuna tipologia di piattaforma digitale, al fine di adeguare alle proprie specificità le disposizioni di cui al presente articolo. In particolare, la “social media policy” deve individuare, graduandole in base al livello gerarchico e di responsabilità del dipendente, le condotte che possono danneggiare la reputazione delle amministrazioni”). Sì che, ben avrebbe fatto l' in adempimento CP_1 di quanto previsto dall'artt. 11 ter co.4 cit., a predisporre apposito regolamento, nel quale, in relazione a ciascuna tipologia di piattaforma digitale, individuare, graduandole in base al livello gerarchico e di responsabilità del dipendente, le condotte che possono danneggiare la relativa reputazione. Anche a voler ritenere applicabile, pur nella sua indeterminatezza, la norma in esame, non può non rilevarsi che, nella specie, il Tribunale si sia lasciato andare a valutazioni prive di un adeguato sostrato giuridico, omettendo qualsiasi sia pur minima motivazione in ordine alla gravità del preteso illecito. Affermare
-in maniera del tutto vaga e generica – che il caso in esame si configurerebbe come
“un'ipotesi in cui i fatti parlano da soli” (senza, tuttavia, operare alcun adeguato, specifico, motivato scrutinio degli stessi) e non lascerebbe spazio a “interpretazioni alternative” (senza, però, tenere conto delle interpretazioni alternative motivatamente offerte dalla steSS lavoratrice, come meglio emergerà nel prosieguo del presente atto di gravame) significa ricorrere a valutazioni apodittiche ed emarginare ogni profilo di appropriata ermeneusi giuridica. Né può sottacersi che l'affermazione del Giudicante secondo cui la RI avrebbe evocato “un sistema mafioso che si sarebbe insinuato all'interno del suo ente di appartenenza” è del tutto infondata, atteso che – come si vedrà infra in sede di esame delle affermazioni contenute nel video meSSggio del 14.11.2023 – l'evocazione di “un sistema mafioso” da parte della non è affatto Pt_1 riferita ad ma – genericamente – a tutta la Regione (“Questa terra (la CP_1 CP_1
n.d.r.) possiede un sistema mafioso radicato e organizzato nella Pubblica Amministrazione e che assicura servizi e promozioni a questi schiavi che reggono il sistema”). D'altronde, l'ulteriore richiamo da parte del Giudice di prime cure “a espressioni di analogo tenore denigratorio” - che sarebbero contenuti in altri post che la RI aveva precedentemente pubblicato su Facebook – è del tutto inconferente…. l'impugnato provvedimento disciplinare si è fondato esclusivamente sul contenuto del video meSSggio del 16.11.2023, sì che la valorizzazione di circostanze diverse da quella contestata devono ritenersi al di fuori del perimetro del presente giudizio di opposizione. Da ultimo, l'affermazione del Tribunale, secondo cui il video avrebbe avuto un notevole impatto mediatico per il fatto stesso di essere stato postato su Facebook e anche per l'invito accorato che l'intereSSta ha rivolto nel meSSggio a tutti i suoi conoscenti di postare il video o la foto dello striscione che aveva preparato …”, è pur 'eSS apodittica e priva di adeguata motivazione. …L'unico elemento di valutazione espreSSmente esaminato dalla pronuncia impugnata è quello della intenzionalità della condotta (in
Pag. 22 di 36 relazione al quale il Giudice ha asserito che “l'assenza di ogni segno di resipiscenza della RI la quale, non paga della pubblicazione di commenti, già di per sé offensivi per l'ente di appartenenze, ha inteso innalzare il livello dello scontro con il datore, postando un videomeSSggio su Facebook dal contenuto talmente denigratorio che si fatica a comprendere come ipotizzasse di paSSre indenne dagli effetti dirompenti che quella pubblicazione avrebbe sortito nelle sue relazioni con i vertici nonché, in CP_1 generale, sul suo rapporto di lavoro”). Anche tale asserzione si risolve, all'evidenza, in una mera affermazione di principio, avendo il Giudicante omesso qualsiasi concreta e specifica valutazione. D'altra parte, le affermazioni della dott.SS non integrano Tes_1 affatto gli estremi della condotta contestata. In particolare, deve escludersi che le affermazioni della odierna Appellata siano lesive del decoro e dell'immagine dell'Amministrazione… nel video de quo non vengono mai proferite le parole “ o CP_1
“Direttore Scientifico di . Il meSSggio video della RI, in ogni caso: -non CP_1 ha avuto alcun intento diffamatorio nei confronti dell'Ente di appartenenza, tant'è che, come detto, non vi è alcuno specifico riferimento a persona o enti;
-non contiene affermazioni lesive del decoro e/o dell'immagine di (giammai nominata) ma, CP_1 semmai, generiche critiche nei confronti dell'operato di alcuni (giammai menzionati) dirigenti dell'Ente; -ha avuto un modestissimo impatto mediatico, in ragione della modesta diffusione territoriale del profilo. In proposito, è sufficiente analizzare le singole espressioni utilizzate dalla RI e censurate dall'UPD. Va solo ricordato che il danno all'immagine della PA è qualificabile come il danno che investe il rapporto che lega la comunità degli amministrati all'ente per il quale il dipendente infedele agisce e postula il venire meno, da parte dei cittadini o anche da una categoria di soggetti (fruitori o prestatori di servizi ad opere), del senso di affidamento e di fiducia nel corretto funzionamento dell'apparato della pubblica amministrazione nonché nel senso di
“appartenenza” all'istituzione steSS. Nel caso concreto, il video contestato alla dott.SS
non contiene alcun vulnus al senso di fiducia nella P.A. a. Le frasi: - - - “I concorsi in Pt_1
sono tutti truccati” “I prescelti quasi sempre hanno le domande (dei concorsi CP_1 ndr) tanti giorni prima”, “Questa terra (la ndr) possiede un sistema mafioso CP_1 radicato e organizzato nella Pubblica Amministrazione e che assicura servizi e promozioni a questi schiavi che reggono il sistema”, sono estensivamente generiche e non contengono nessuna lesione dell'immagine di mentre l'evocazione di “un CP_1 sistema mafioso” da parte della , come già detto, non è affatto riferita ad Pt_1 CP_1 ma – genericamente – a tutta la Regione;
b. L'affermazione: - “Io alle 11:15 del 24 maggio 2022 ho sporto denuncia presso la Guardia di finanza di Catanzaro per illeciti su un Progetto di Tutela Ambientale, attualmente bloccato, di oltre due milioni di euro, che il mio Ente aveva in collaborazione con la Regione Calabria e anche io figuravo tra i Responsabili. Il Progetto era bloccato dal Direttore, non si sa per quale ragione, però portava avanti un bando pubblico per l'ingresso dall'esterno di professionisti che avevano già i nomi e i cognomi e che ognuno di loro si guadagnava circa 80.000 euro per non fare nulla. Io sono stata coraggiosa e ho firmato facendo i nomi e i cognomi di queste persone, e anche di quelli che avevano organizzato questa cosa a livello regionale, e da allora volevo dire a tutti voi io sono chiusa in castigo in una stanza di un
Pag. 23 di 36 Dipartimento che gentilmente mi ospita, sono chiusa nella “celletta” così Parte_4 per usare un gergo del mio Direttore Scientifico, da allora uno per uno mi sono stati tolti gli incarichi che avevo e mi hanno allontanato dal mare e infatti non mi vedete più a fare i monitoraggi, mi è impedita qualsiasi possibilità di crescita del mio Ente. Sono stata isolata dai colleghi, ricoperta di cattiverie ed infamie, i risultati dei miei lavori sono stati utilizzati e pubblicati da altre persone ...” non si propone, in alcun modo, di ledere l'immagine dell'Agenzia, ma costituisce espressione di una battaglia etica della RI, diretta a far valere la legalità e la trasparenza all'interno del suo Ente. c.L'assunto: - “Nel mio Ente, in , questi signori e quelli della regione si fanno le CP_1 riunioni ed hanno stabilito che io non dovevo lavorare più sul mare e non dovevo lavorare più nemmeno fuori dal mio Ente sul mare. Io non dovevo lavorare in . CP_1
Hanno deciso questo.” non contiene alcuna affermazione offensiva, ma si limita a prendere atto di una situazione consolidata …; d. La frase: - “Questa gente potente ha conoscenze a Roma ed ha il potere di togliermi tutto perché io li ho ostacolati ... e nel frattempo queste persone, proprio quelle che io avevo denunciato, sono diventati Direttori e CommiSSri. Loro sono stati premiati con incarichi politici e io, Funzionario pubblico calabrese, vincitrice di concorso, sono stata tenuta in castigo perché ho osato ostacolare il sistema”, è di una tale genericità da doversi escludere qualsiasi sua valenza diffamatoria. e. L'affermazione: - “mi sono meSS part-time perché per vergogna percepivo lo stipendio senza fare niente e ho ricominciato a lavorare e a respirare perché io non so stare senza fare niente. Sono tornata a studiare e a tutelare il mare. Loro invece non si vergognano di niente…”, cristallizza una situazione di fatto oggettiva, comunque, priva di qualsiasi specifica valenza diffamatoria. f. Le frasi: - - “al sig. magistrato che si sta occupando della situazione del mio ente, se questo magistrato esiste, se questo magistrato è ancora vivo, se questo magistrato è ancora in , CP_1 vorrei dire che io non ho mai avuto il bisogno di nessuno che mi aiutasse a vincere i concorsi e che nonostante il totale mancato utilizzo in questi due anni il mio Ente ha stabilizzato i Colleghi che erano dietro di me in graduatoria, e che non avevano vinto il concorso, e che ora stanno lavorando al mio posto mentre io sono in castigo”, “Sig. magistrato verifichi le stabilizzazioni effettuate anche di questo ultimo concorso bandito. Verifichi le competenze per legge richieste al personale sanitario e gli ingressi in una struttura come la nostra perché in la legge non si applica, la legge non si CP_1 rispetta, serve solo per conoscerla per poi fare il contrario perché la legge sono loro, la legge se la stabiliscono loro”, sono espressive del profondo senso di legalità che ha ispirato ogni condotta della dott.SS e si mostrano pur'esse priva di incidenza Pt_1 diffamatoria. g. L'assunto: - “sto pagando il ricorso con i miei soldi mentre questa gente si difende con i soldi pubblici per nascondere le carte. Quindi ragazzi calabresi voi ve ne dovete andare perché questa terra morta è una terra che non vi merita, la meritocrazia non esiste e li dovete fare estinguere tutti questi codardi”, è estremamente generico e sintetizza, per vero, ciò che molti calabresi pensano;
in ogni caso, è privo di qualunque valenza lesiva. h. La frase: - “voglio dire al Presidente che questa CP_2 CP_3 gente appartiene a voi e che questa gente mi ha messo in castigo due anni perché li avevo denunciati per una irregolarità importante”, è generica e irrilevante. i.
Pag. 24 di 36 L'affermazione: “questo mio castigo non è solo per fare una cattiveria direttamente a me o alla mia famiglia, ma è per paventare voi ed è per spaventare i miei Colleghi perché nessuno si può permettere di ostacolare queste persone, ma voi non vi preoccupate: anche se mi hanno offesa, se ogni tanto crollo un po' poi io mi ricarico e ricordo a questi signori che hanno messo e fatto mettere in castigo una…Calabrese e nelle loro riunioni segrete tutti incappucciati ne devono discutere, discutere urgentemente che se la porta del castigo finalmente la apre la magistratura non ci saranno AN e IN che si salvano”, esteriorizza il profondo malessere psicofisico da cui era avvinta la RI;
l. Le frasi: - - “chiedo a tutti quelli che mi conoscono di postare il video o la foto dello striscione che ho preparato e che oggi attaccherò fuori dalla finestra della steSS stanza in cui il mio management presente e paSSto mi ha tenuto senza lavorare per più di un anno, quasi due anni”, “sullo striscione c'è scritto: stop mobbing in , Presidente CP_1
CC toglimi dal castigo e restituiscimi il lavoro che mi hanno ingiustamente sottratto. Presidente CC io non ho avuto un incarico politico io ho vinto un concorso, non spostarmi dalla DI CI non dargli questa soddisfazione ...” costituiscono una invocazione determinata dalla profonda esasperazione e frustrazione avvertita dalla . In conclusione, nel caso concreto, è di tutta evidenza che le Pt_1 opinioni espresse dalla dottoreSS si mostrano inidonee vulnerare, anche per il Pt_1 loro limitato impatto mediatico, quel “senso di affidamento e di fiducia nel corretto funzionamento” della P.A. che deve connotare il rapporto tra la comunità degli amministrati e l'ente di appartenenza del dipendente….il Giudice di prime cure ha totalmente pretermesso di esaminare l'”interpretazione alternativa" offerta da parte RI (e, peraltro, documentalmente comprovata) e, cioè, che il meSSggio video del 14.11.2023, l'unico fatto…. posto a fondamento del provvedimento disciplinare adottato nei confronti della RI (gli altri video e/o meSSggi, ancorché inseriti nella contestazione originaria, non vengono, invero, evocati in sede di adozione della sanzione), sia stata determinato dal grave Disturbo dell'Adattamento cronico con ansia e umore depresso misti [309.28 – F43.23] cronico e complicato, conseguito proprio alle condotte persecutorie patite. Il clima creatosi all'interno del luogo di lavoro ha determinato ai danni della dott.SS un grave malessere psico-fisico, che si è Pt_1 riflesso su ogni aspetto della sua vita quotidiana e che si è andato costantemente aggravando (allegato 40 al ricorso di primo grado: certificati medici). Dalla Relazione di consulenza psichiatrica e psicologica forense sulle condizioni della RI redatta dal Prof. (Specialista in Neuropsichiatrica e in Psicologia Clinica;
Persona_5
Psicoterapeuta; tra l'altro, già Direttore del Dipartimento di Salute Mentale di Crotone) e dalla dott.SS (Psicologa e Psicoterapeuta) (allegato 41 al Controparte_6 ricorso di primo grado), è emerso incontrovertibilmente che: “la dr.SS presenta Pt_1 attualmente un Disturbo dell'Adattamento cronico con ansia e umore depresso misti
[309.28 – F43.23] cronico e complicato, che ha determinato alterazioni in varie aree di funzionamento di vita peggiorando la qualità della steSS. La disamina del caso sotto il profilo della consueta criteriologia medico legale mostra una convergenza di elementi (criterio clinico, fenomenico, dell'adeguatezza lesiva e cronologico) nei confronti della sussistenza di nesso di discendenza causale unico e diretto dell'insorgenza del disturbo
Pag. 25 di 36 psicopatologico con varie e continuative strategie di veSSzione morale che hanno avuto idoneità lesiva …”. Gli stessi consulenti, d'altra parte, hanno riscontrato la sussistenza di un nesso eziologico tra le descritte condotte veSStorie e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psicofisica e/o nella propria dignità, rilevando che: “Si ritiene che l'evento traumatico, in questo caso, inteso come un insieme di azioni plurime e continuative, sia del tutto idoneo a mobilitare, in senso psicopatogenetico e patoplastico, emozioni e reazioni psichiche talmente intense da produrre alterazioni psicopatologiche di una certa significatività clinica. Tali eventi sono senz'altro idonei a provocare effetti psichici patogeni anche in considerazione dell'elaborazione psichica che si realizza successivamente. … Facendo riferimento alla criteriologia per l'accertamento della causalità medico-legale, non vi sono elementi contrastanti alla sua esistenza. Nella determinazione del nesso di causalità l'approccio deve basarsi su criteri validi dal punto di vista scientifico e quindi conformi alla necessità del diritto”. La Relazione di consulenza Nicotera/Rosato, peraltro, trova pieno fondamento ed esauriente riscontro, come già detto, nelle numerose certificazioni rilasciate da strutture pubbliche regionali ed extraregionali. Infatti, le visite quelle eseguite presso le strutture della (cfr. CP_1 certificato della , Dipartimento Salute Mentale di Catanzaro del Controparte_7
4.12.2023; certificato della , Dipartimento Salute Mentale di Soverato, Controparte_7 del 24.1.2024; Certificato Centrale Operativa SUEM 118 di Catanzaro del 18.4.2024) già evidenziavano la presenza dei disturbi, poi confermati nella successiva Relazione
, ben prima della redazione della steSS (giugno 2024). Mentre i Persona_6 certificati rilasciati dall'Ospedale Niguarda in autunno (rispettivamente in data 19.9.2024 e 11.11.2024) hanno confermano ulteriormente la diagnosi e la prosecuzione del malessere. In conclusione, non è affatto vero che (secondo quanto affermato dal Giudice di prime cure) l'iniziativa della RI di postare il video meSSggio del 14.11.2023 non lascerebbe spazio a “interpretazioni alternative”, giacché una soluzione alternativa c'è ed era già stata ampiamente illustrata e documentalmente dimostrata>>.
L'articolata doglianza non si presta ad essere accolta.
§9.1
Orbene, quanto alla dedotta mancanza di indagine circa la gravità dell'illecito, rileva il Collegio che il Giudice di primo grado ha ampiamente argomentato circa il carattere diffamatorio delle condotte addebitate dalla lavoratrice all'amministrazione datoriale e alle PP.AA. operanti in in genere, accusate di porre in essere, in maniera CP_1 reiterata, comportamenti riconducibili a fattispecie di natura penale.
Peraltro, il fatto che le condotte descritte nel video, secondo la prospettazione della lavoratrice, non sono riferite a ma alla Regione, da un lato è irrilevante, ché, CP_1 per quanto esposto al §7, il pubblico dipendente ha l'obbligo di non ledere immagine della PA nel suo complesso - non solo, cioè, di quella datoriale -, ma, dall'altro, è anche non veritiero - basta avere riguardo al passo in cui la dr.SS sostiene che Pt_1 CP_1 ha stabilizzato, per motivi clientelari, lavoratori che non avevano partecipato a pubblici concorsi, privi pertanto di competenze specifiche.
Pag. 26 di 36 §9.2
L'argomento secondo cui sarebbe inconferente il richiamo da parte del Giudice di prime cure “a espressioni di analogo tenore denigratorio” - che sarebbero contenute in altri post che la ricorrente aveva precedentemente pubblicato su Facebook, perché estranei al perimetro di indagine del presente giudizio, non è condivisibile, perché tale richiamo è contenuto nella lettera di contestazione degli addebiti (cfr. all. 21) e, d'altro canto, serve a corroborare il giudizio di gravità della condotta contestata e a dimostrare quella possibilità di reiterazione del fatto che, nell'atto di recesso datoriale, è elemento utilizzato proprio per giustificare il licenziamento per giusta causa.
§9.3
La tesi, secondo cui sarebbe apodittica l'affermazione del giudicante secondo cui la diffusività del meSSggio deriverebbe dall'uso dello strumento scelto per diffonderlo, è generica, perché il Tribunale ha argomentato in modo ampio ed esauriente sulla particolare offensività della condotta conseguente proprio all'uso del social in questione;
d'altro canto, tale affermazione avrebbe potuto essere efficacemente contrastata dall'appellante solo dimostrando che il meSSggio non era stato in concreto visualizzato e/o che era stato rimosso a distanza di poco tempo dalla sua pubblicazione.
§9.4
Quanto alla doglianza secondo cui il video contestato alla dott.SS non Pt_1 conterrebbe alcun vulnus al senso di fiducia nella P.A., ma solo critiche generiche, frutto di una battaglia etica da lei combattuta, nonché conseguenza del senso di frustrazione da lei provato per la propria situazione lavorativa, in ogni caso espressione di un pensiero comune alla generalità dei cittadini, si tratta di argomenti attraverso i quali l'appellante invoca la scriminante del diritto di critica.
Sennonché, sul punto, si osserva che datore deve esercitarsi nel rispetto sia del criterio della continenza formale - violato, con riguardo all'utilizzo di una sola parola o frase estrapolata dal contesto, solo dall'utilizzo di epiteti volgari, disonorevoli o infamanti dell'altrui reputazione senza alcun nesso con la disapprovazione espreSS - che di quello della pertinenza riferito, nell'ambito del rapporto di lavoro, non all'interesse pubblico alla conoscenza della notizia, ma a quello dei soggetti coinvolti nelle problematiche lavorative poste al centro dell'esercizio del diritto di critica. (Nella specie, la S.C. ha affermato che non viola il criterio della pertinenza il medico che inoltra a tutti i colleghi del reparto, oltre che al dirigente della struttura, una e-mail in cui lamenta di essere stato escluso dall'attività in sala operatoria, così come non viola la continenza formale - in considerazione delle origini e della storia personale del lavoratore - la frase "Caro Professore, per favore, tolga il Suo ginocchio dal mio collo. Come Lei, dovrei poter respirare anche io")>> (Cass. Sez. Lav. , Ordinanza n. 3627 del 12/02/2025).
Pag. 27 di 36 Ora, facendo applicazione dei suddetti principi al caso di specie, la scriminante suddetta non opera perché difettano sia la continenza formale – ché già l'uso dell'espressione metodo mafioso è sufficiente a fare ritenere superato il limite, oltre al riferimento neanche tanto velato alla massoneria;
- sia la pertinenza, che va riferita esclusivamente alla sfera di conoscenza dei soggetti coinvolti nelle problematiche lavorative - mentre qui il meSSggio video, per la forma di diffusione prescelta, è indirizzato a soggetti estranei all'ambito lavorativo.
§9.5
Infine, l'appellante censura la sentenza per non avere valorizzato, ai fini dell'esclusione dell'elemento soggettivo della condotta contestata, l'incidenza della patologia psichica diagnosticatale.
E tuttavia, principi inerenti al settore delle violazioni amministrative, per integrare l'elemento soggettivo dell'illecito è sufficiente la semplice colpa, sicché la buona fede può rilevare per escludere la responsabilità solo se ricorrono elementi positivi idonei ad ingenerare nel trasgressore l'incolpevole convinzione della liceità della condotta e non può, quindi, essergli addebitata alcuna negligenza, non essendo a tal fine sufficiente la sola mancata reazione del soggetto deputato ai controlli. (Nella specie, la S.C. ha caSSto la sentenza impugnata che, pur essendo pacifica l'esistenza di un divieto di fumo in azienda, conosciuto dal lavoratore, ha attribuito alla mera tolleranza datoriale nel reprimere le violazioni l'effetto di escludere l'antigiuridicità della condotta e dichiarato perciò illegittimo il licenziamento intimato per l'inosservanza del divieto)>> (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 7826 del 24/03/2025).
Se ne evince che l'elemento psichico che rileva nell'illecito disciplinare è solo quello della colpa, sicché il lavoratore deve dimostrare l'esistenza di elementi tali da ingenerare in lui la convinzione della liceità della propria condotta.
In tale ottica, pertanto, a nulla giova il riferimento alla gravità della malattia.
D'altro canto, se con la propria impostazione difensiva l'appellante volesse sostenere che la gravità della malattia le ha tolto la capacità di comprendere il confine tra manifestazione del pensiero lecita ed illecita, allora ciò sarebbe da solo sufficiente a giustificare il recesso, perché saremmo di fronte a dipendente incapace di improntare la propria condotta al rispetto del codice di comportamento recante l'esplicitazione dei doveri propri del pubblico impiegato.
§10
Secondo la dr.SS , poi, il Tribunale ha omesso qualsiasi motivazione in ordine alla Pt_1 gravità del preteso illecito, “…limitandosi sul punto esclusivamente, e in via del tutto apodittica, ad affermare che, nel caso in esame, ricorrerebbe “un'ipotesi in cui i fatti parlano da soli”, che non lascerebbe spazio a “interpretazioni alternative”. “le opinioni espresse dalla Dott.SS sono da ritenersi gravemente ingiuriose”. Nessun Pt_1
Pag. 28 di 36 apprezzamento viene operato in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei fatti, né alle circostanze nelle quali sono stati commessi (con l'esclusione di un generico riferimento alla intensità del profilo intenzionale). Si tratta, peraltro, di criteri che, ove attentamente valutati, avrebbero portato ad escludere “radicitus” la gravità della condotta e a rendere inapplicabile l'art.84 comma 9 lett.f) della contrattazione collettiva. Invero: - - sul piano della portata oggettiva e soggettiva della condotta, le opinioni espresse dalla dottoreSS non hanno efficacia diffamatoria nei confronti Pt_1 dell'ente di appartenenza (come si è già ampiamente e specificamente illustrato nei precedenti scritti difensivi); non risultano dirette a soggetti agevolmente identificabili;
non hanno alcun effetto lesivo del decoro e dell'immagine dell'Amministrazione. in ordine alle circostanze nelle quali il video è stato registrato, poi, è provato che esso è stato determinato dal grave stato di esasperazione e frustrazione, in cui la RI si è ritrovata a seguito dei numerosi episodi veSStori, peraltro costantemente da lei denunciati e rimasti senza riscontro;
- circa l'intensità del profilo intenzionale, infine, è pacifico che la lavoratrice non è incorsa in precedenti illeciti, non avendo dato CP_1 prova di pretese pregresse segnalazioni (sul punto, è appena il caso di rilevare che, se gli organi competenti hanno ritenuto di non attivare alcuna procedura disciplinare, è evidentemente perché non ne sussistevano i relativi presupposti). Sul punto, poi, deve rilevarsi che, in mancanza di specifica contestazione da parte della Resistente, i fatti sottesi alle predette affermazioni devono ritenersi dimostrati ex art.115 c.p.c.. Né può sottacersi che le n.2 (due) sentenze della Corte di legittimità richiamate dal “consulente” avv. Pileggi nel suo parere si mostrano totalmente inconferenti rispetto all'ipotesi in esame…. il meSSggio video del 14.11.2023 - l'unico fatto (come detto) posto a fondamento del provvedimento disciplinare adottato nei confronti della RI (gli altri video e/o meSSggi, ancorché inseriti nella contestazione originaria, non vengono, invero, evocati in sede di adozione della sanzione) - si colloca nel più volte enunciato clima di tensione, abuso e rappresaglia ed è stato determinato dal grave Disturbo dell'Adattamento cronico con ansia e umore depresso misti [309.28 – F43.23] cronico e complicato, conseguito proprio alle condotte persecutorie patite. Si è, infatti, in presenza di un fatto ingiusto: - - che è consistito in condotte veSStorie, continuate, reiterate, sistematiche, protratte nel tempo ed esorbitanti o incongrue rispetto all'ordinaria gestione del rapporto di lavoro, dirette ad allontanarla dalla DI CI e dalle mansioni previste nel contratto, ritenute a livello putativo di responsabilità del datore di lavoro, e che ha determinato una reazione istantanea (in quanto i fatti si sono verificati con incisività ingravescente fino a qualche momento prima della diffusione del video meSSggio contestato), da parte di un soggetto rimasto vulnerato psicologicamente dalle predette condotte veSStorie. (c). Infine, del tutto infondato si mostra anche il riferimento alla configurabilità del reato di cui all'art.595 comma 3 c.p.. Sul punto, è appena il caso di rilevare che il video meSSggio della RI non solo non ha affatto, come si è già avuto modo di affermare reiteratamente, alcun contenuto offensivo, ma, soprattutto, che esso risulta non punibile ai sensi dell'art.599 c.p. (cfr. Cass. n.24446/24 cit.)…”.
Pag. 29 di 36 §10.1
Ora, rileva il Collegio che si tratta di duplice argomentazione:
- da un lato, si torna sulla questione dell'insussistenza del fatto e della sua connotazione di gravità – per cui è sufficiente rinviare alle argomentazioni di cui al § 9 che precede;
pertanto, respinta la doglianza, non si pone il problema della degradazione della condotta a quella per cui è prevista una sanzione di minore gravità (ossia di natura conservativa) ex art. 84 comma 4, LETT. F) DEL CCNL comparto sanità 2019-2021;
- dall'altra, si invoca la causa di non imputabilità della provocazione (art. 599 c.p.), laddove si fa riferimento alle veSSzioni subite;
sul punto, allora, occorre verificare se sono o meno fondate le censure circa i capi di motivazione della sentenza che hanno accertato l'insussistenza delle dedotte condotte veSStorie;
si rinvia, pertanto, ai successivi §§12 e 13, anticipando già la non condivisibilità dell'impostazione difensiva dell'appellante, alla luce delle considerazioni là spiegate.
§11
La sentenza è poi criticata laddove ha escluso la configurabilità della fattispecie del licenziamento ritorsivo.
Orbene, una volta accertata la sussistenza dell'illecito contestato e la gravità della condotta, sulla scorta delle argomentazioni che precedono, si deve ritenere che non sia stato adempiuto da parte della lavoratrice l'onere probatorio da cui era gravata, sull'efficacia determinativa esclusiva del motivo ritorsivo: <in tema di licenziamento disciplinare, la tipizzazione delle cause recesso contenuta nella contrattazione collettiva non è vincolante, potendo il catalogo ipotesi giusta causa e giustificato motivo essere esteso, in relazione a condotte comunque rispondenti al modello o motivo, ovvero ridotto, se tra le previsioni contrattuali ve ne sono alcune legale e, dunque, nulle per violazione norma imperativa;
consegue che giudice può limitarsi verificare fatto addebitato sia riconducibile ad una previsione contrattuale, essendo tenuto valutare concreto condotta addebitata proporzionalità della sanzione>> (Cass. Sez. L -
, Ordinanza n. 17266 del 24/06/2024).
§12
Secondo l'appellante, poi, il Tribunale ha errato:
§12.1 nell'affermare che l'origine della conflittualità tra lei e l' sarebbe da rinvenire CP_1 nella pretesa della lavoratrice di conseguire l'inquadramento nella dirigenza sanitaria e di svolgere, alle esclusive dipendenze della DI CI di le mansioni CP_1 relative al progetto o programma di strategia marina, posto che: <… la vera, reale, successione degli eventi è la seguente: - la dr.SS ha, da sempre, preteso – Pt_1
Pag. 30 di 36 innanzitutto da sé steSS – il rispetto dei principi di legalità e buona amministrazione;
Ella, preso atto della persistente noncuranza del management di i fronte ai suoi CP_1 bonari inviti al rispetto delle regole, ha iniziato a denunciare formalmente le illegittimità CP_ delle procedure adottate dall;
una volta appresa l'esistenza di tali denunce, la DI CI ha attuato una progressiva opera di demansionamento e isolamento della lavoratrice;
le condotte veSStorie poste in essere hanno determinato l'insorgenza ai danni della di un gravissimo disturbo psichico;
nel maturato clima Pt_1 di tensione, abuso e rappresaglia, la lavoratrice, vulnerata (come detto) nella sua integrità psico fisica, ha postato il video meSSggio contestato, peraltro privo (come si è detto) di qualunque profilo diffamatorio…. Non esiste nessun oscuro disegno della dr.SS
di conquistare la “dirigenza sanitaria”. Né tale disegno può essere desunto da Pt_1 generici (ed evidentemente velleitari) appelli rivolti (a mò di sfogo) dalla RI ad esponenti della politica nazionale (cfr. pagina 13 della sentenza). Sul punto, è appena il caso di rilevare che il Giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto che la lettera indirizzata al Ministro , al Presidente della Regione e ad altri era finalizzata a Per_3 ottenere l'inquadramento nel profilo dirigenziale, mentre la missiva riporta letteralmente “…Invitare a evitare la stabilizzazione di ulteriori unità di CP_1 personale con profilo appartenente alle professioni sanitarie inquadrandolo nella categoria CTP, prevedendo invece l'espletamento di una procedura di selezione che porti al corretto inquadramento con profilo dirigenziale sanitario”….Pure non condivisibile è l'asserzione (cfr. pagina 14 della sentenza), secondo la quale: “Non è questa la sede per stabilire se le attività da espletare presso il Dipartimento di Catanzaro fossero secondarie rispetto a quelle principali da svolgere per conto della DI CI – come assume la ricorrente – oppure se le funzioni precipue fossero quelle da espletare a supporto delle attività del Dipartimento, con la possibilità di utilizzare la lavoratrice anche per le attività della DI CI – come deduce parte resistente”. Al contrario, la vicenda si mostra assolutamente dirimente, perché dalla legittimità della collocazione della dr.SS presso la DI CI consegue che a Pt_1 quest'ultima dovevano essere attribuiti i compiti in tema di valutazione della performance e di assegnazione degli obiettivi, nonché in tema di autorizzazione e rendicontazione delle trasferte….Del tutto errata è l'affermazione (cfr. pagina 15 della sentenza) secondo la quale l'odierna Appellante si sarebbe rifiutata di essere autorizzata dal dipartimento di Catanzaro. Al riguardo, si mostra doveroso richiamare il documento firmato dalla dott.SS direttrice del Dipartimento, in cui lei steSS ha affermato Per_7 che la dr.SS non apparteneva al Dipartimento di Catanzaro: ALLEGATO V al Pt_1 presente appello). Inoltre, non mi sono mai rifiutata di eseguire eventuali lavori, ma ho solo e sempre chiesto che le disposizioni provenissero dal dirigente del mio ufficio di appartenenza e non da altri, come più volte ribadito …Inesatto, infine, è l'assunto (cfr.pagina 18 della sentenza del Tribunale), secondo cui alcuni degli episodi veSStori elencati dalla RI sarebbero indimostrati (“Sennonché, al di là della considerazione che alcuni degli episodi descritti risultano indimostrati…”). In proposito, si rammenta che: 1) sono allegate numerose richieste di informazioni sulla prosecuzione dei lavori rimaste senza riscontro o con risposte generiche;
2) molti impedimenti sono
Pag. 31 di 36 avvenuti “per facta concludentia”, essendosi la ritrovata estromeSS senza alcun Pt_1 atto ufficiale;
3) per le Rete TEM-25 vi sono comunicazioni ufficiali della mia estromissione trasmesse dal dr. a ISPRA, senza che la RI ne avesse Per_4 nessuna contezza;
4) del tutto evidente e non contestata è l'esclusione dell'Appellante da tutti gli incontri o riunioni tecniche nel periodo considerato (sia della direzione scientifica che del dipartimento) ….>>
§12.2 laddove ha affermato che ella non aveva richiamato il contratto a tempo indeterminato
“rep. n. 185/int del 08.01.2021”, mentre, invero, ha <… ammesso di essere stata
“assunta dall'Agenzia con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno (rep. n. 185/int del 08.01.2021), con decorrenza giuridica ed economica dal giorno 31 dicembre 2020 ed inquadrata nella categoria D” e che l'art 6 del medesimo contratto prevedeva quale sede di destinazione “la DI CI dell' ”. La Parte_7
RI, cioè, ha tenuto ben presente il contenuto del contratto dell'8.1.2021, sostenendo, piuttosto, di essere stata assunta (e di avere prestato servizio) come personale di categoria D, MA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ ALTAMENTE SPECIALISTICHE, TUTTE AFFERENTI ALLA BIOLOGIA MARINA E ALLA TUTELA DELLA BIODIVERSITA'. Ella, insomma, si è limitata a sostenere – in piena coerenza con la documentazione esibita – di essere stata assunta a seguito di processo di stabilizzazione:
-con inquadramento nella Categoria D, -al fine di svolgere (in coerenza con le specifiche e documentate competenze e del titolo di studio posseduto) attività altamente specialistiche di tipo biologico riferite all'attuazione del progetto Marine Strategy;
-con specifica assegnazione alla DI CI dell'Agenzia. …>>;
§12.3 laddove ha richiamato la nota del 9.6.2022 inviata dal Direttore Scientifico di al CP_1
Direttore Generale e al Direttore Amministrativo, che è invece del tutto inconferente: <<…Il contenuto della nota viene espreSSmente contestato dalla odierna Appellante. Il Direttore Scientifico interpreta arbitrariamente quale “condotta di sistematica delegittimazione” una – per converso – legittima, ancorchè serrata, attività di denuncia svolta dalla dr.SS a tutela propria e dei propri colleghi, al fine di affermare la Pt_1 legalità e di contrastare i continui atteggiamenti illegittimi adottati dall'Ente. D'altra parte, la nota sottoscritta da alcuni dipendenti di secondo i quali la situazione di CP_1 tensione all'interno dell'ambiente lavorativo sarebbe stata “riconducibile alla condotta e al carattere della RI” è priva di qualunque valore probatorio, non solo perché (come ammesso dallo stesso Giudicante) attiene a un periodo di tempo largamente anteriore (la nota è datata 23.10.2019) a quello in cui si sono svolti i fatti in questione (maturati da settembre 2021 in poi) e a un contesto lavorativo (CRMS di Crotone) del tutto diverso da quello in cui sono state attuate le condotte ora contestate (DI CI Arpacal di Catanzaro), ma anche perché il relativo contenuto non pone minimamente in discussione la legittimità dell'attività di critica svolta dalla odierna Appellante nei confronti della Dirigenza di D'altra parte, sul punto vale la pena CP_1
Pag. 32 di 36 citare l'attestazione di lodevole servizio che il dirigente mi ha conferito, con altri CP_9 colleghi, in data 25/03/2020 (ALLEGATO IV al presente gravame)…>>;
§12.4 nell'avere escluso la ricorrenza dei presupposti dell'illecito datoriale: <<…È, in primo luogo, rinvenibile, nel caso in esame, la richiesta serie di comportamenti di carattere persecutorio ai danni della RI. Si è già ampiamente descritto come l'odierna Appellante sia stata bersaglio di sottrazione di compiti e mansioni, isolamento, e altre condotte chiaramente finalizzate a crearle sia un danno professionale (per la esclusione da progetti e attività di ricerca), sia un disagio logistico (destinandola in una stanza isolata), sia, infine, un disagio e un danno psicofisico … è stata progressivamente estromeSS, a partire da settembre 2021, dalle attività relative al progetto “MARINE STRATEGY”, per la cui attuazione era stata contrattualmente assunta;
2. È stata progressivamente allontanata dall'esecuzione del progetto “Rafforzamento della rete per il monitoraggio ambientale dei corpi idrici della ”; 3. È stata contrastata CP_1 nella prosecuzione dell'attività relativa al “Progetto di caratterizzazione fisica, chimica, dell'area portuale e dell'adiacente arenile …” del porto di Catanzaro;
4. È stata ostacolata e impedita nell'attività di “Verifica di regolare esecuzione tecnico-scientifica” di un progetto riguardante la pesca;
5. Ha patito condotte oppositive nel contesto delle
“Valutazioni delle attività analitiche, relative alla parte biologica, nell'ambito della domanda di autorizzazione alla movimentazione di sedimenti marini derivanti dalla posa di cavo sottomarino in fibra ottica dall'approdo di Crotone-Croazia fino al limite delle acque territoriali ai sensi dell'art. 109 co.5 dlgs 152/06 e d.m. 24/01/1996. Richiesta supporto tecnico per attività di istruttoria tecnica di natura biologica – Anno 2022.” (aprile 2022 – gennaio 2023); 6. È stata frustrata nelle attività relative al progetto “ENI rewind – Decreto prot. Nr. 225 del 29.05.2019 – POB Fase 1 – Opere di protezione a mare anticipabili (giugno 2018) e Decreto prot. Nr.7 del 03/03/2020 – POB Fase 2 – Discariche fronte mare e aree industriali – Progetto Operativo di Bonifica Fase 2 (ottobre 2018) – DIREZIONE SCIENTIFICA – Piani di Monitoraggio Ambientale in mare post operam POB Fase 1 e ante operam POB Fase 2 – Avvio 1° campagna di monitoraggio ante operam POB Fase 2, comparto acque marino costiere – anno 2022”>>.
§13
Le censure di cui ai §§§§ 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, in quanto logicamente connesse, sono suscettibili di trattazione congiunta.
Il punto centrale della questione è la pretesa della ricorrente di essere adibita in via esclusiva a mansioni inerenti al progetto “MARINE STRATEGY”, per la quale, a suo dire, era stata assunta.
Infatti, le condotte veSStorie dedotte dalla lavoratrice attengono tutte alla lamentata estromissione da detto progetto.
Pag. 33 di 36 Ora, il Tribunale afferma e sul punto motiva in modo approfondito, che la dr.SS Pt_1 non era stata assunta a tempo indeterminato per essere assegnata in via esclusiva al progetto suddetto, ché l'assegnazione a tale progetto era stata fatta nei contratti a tempo determinato, dove devono essere indicate le esigenze transitorie che hanno giustificato l'assunzione.
Ed è documentato in atti che, dopo l'assunzione a tempo indeterminato, è subentrato il provvedimento di assegnazione al Dipartimento di Catanzaro del 12 febbraio 2021 (all.1septies al ricorso), avente ad oggetto “Assegnazione dipendente cat. D CTP – Dott.SS al Dipartimento Provinciale di Catanzaro”, del seguente tenore Parte_1
«Premesso: che la dipendente Dott.SS in data 31 dicembre 2020 è stata Parte_1 assunta a tempo indeterminato da questa Agenzia con il profilo di collaboratore tecnico professionale, cat. D;
che la steSS è stata formalmente assegnata alla DI CI dell'Agenzia, giusto contratto Rep. N.185/int. Del 08/01/2021; Considerata la necessità di potenziare il Dipartimento Provinciale di Catanzaro, in ragione delle numerose ed articolate attività in capo al medesimo ed in considerazione dell'esiguo numero di personale tecnico attualmente in servizio al dipartimento medesimo;
Ravvisata, comunque, la necessità di assicurare la prosecuzione delle attività tecnico- scientifiche del programma “Strategia Marina” espletate dalla struttura della DI CI denominata “Centro Regionale Strategia Marina” di per le quali sono CP_1 neceSSrie competenze altamente specialistiche nel campo della biologia marina e nelle more del potenziamento delle risorse umane da assegnare al detto programma in esecuzione del POA 2021-2023 SI DISPONE con decorrenza immediata, e fino a nuove e diverse disposizioni, l'assegnazione della Dott.SS al Dipartimento Parte_1
Provinciale di Catanzaro a supporto delle attività del predetto Dipartimento, di quelle in capo alla DI CI, nonché delle attività tecnico scientifiche afferenti al programma “Strategia Marina”. Resta ferma la possibilità da parte della DI CI di disporre lo svolgimento di funzioni differenti da quelle precipue del predetto Dipartimento e del programma Strategia Marina, nel rispetto di quanto stabilito nel contratto di lavoro».
Se ne evince, nella sostanza, come condivisibilmente ritenuto dal Tribunale, che, in sede di assunzione, la prestatrice sia stata assegnata in via principale al dipartimento provinciale di Catanzaro e anche al programma strategia marina, ma non in via esclusiva e principale, come ella pretende, a tale programma.
Pertanto, la doglianza di essere stata estromeSS dalle attività inerenti al suddetto – da cui sarebbero scaturite le lamentate condotte veSStorie – è infondata.
Ne consegue che: poco conta che l'origine della conflittualità non sia stata quella di conseguire la qualifica di dirigente (anche se tale pretesa viene avanzata con la lettera del 1^.8.2023, di poche settimane anteriore al meSSggio facebook di cui si discute); sicuramente è infondata la pretesa di assegnazione esclusiva alla direzione scientifica/programma strategia marina, ché le argomentazioni del Tribunale sul punto,
Pag. 34 di 36 peraltro corroborate dal contenuto del documento poc'anzi richiamato, neppure vengono censurate.
In sostanza, non v'è alcuna condotta illegittima datoriale da cui si doveva difendere, sicché manca il nesso causale tra le lamentate condotte di isolamento/demansionamento e le denunce che ella avrebbe rivolto ai vertici aziendali.
§14
L'appello va respinto, con conseguente conferma della sentenza gravata.
Le spese del grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
L'appellata ha chiesto la rifusione del danno da lite temeraria per avere controparte agito con dolo/mala fede;
sennonché la domanda non può trovare accoglimento in difetto di prova dell'elemento soggettivo (cfr. in tal senso, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 7901 del 30/03/2018: <in tema di licenziamento disciplinare, la tipizzazione delle cause recesso contenuta nella contrattazione collettiva non è vincolante, potendo il catalogo ipotesi giusta causa e giustificato motivo essere esteso, in relazione a condotte comunque rispondenti al modello o motivo, ovvero ridotto, se tra le previsioni contrattuali ve ne sono alcune legale e, dunque, nulle per violazione norma imperativa;
consegue che giudice può limitarsi verificare fatto addebitato sia riconducibile ad una previsione contrattuale, essendo tenuto valutare concreto condotta addebitata proporzionalità della sanzione>>), non essendo stata invero fornito alcun elemento da cui desumerne la sussistenza.
Va invece pronunciata la condanna della parte soccombente, ai sensi del penultimo comma dell'art. 96 c.p.c., al pagamento a favore di dell'ulteriore somma di CP_1 euro 9000,00, determinata in via equitativa;
ne sussistono i presupposti, stante l'evidente abuso dello strumento processuale posto in essere tramite l'introduzione di un giudizio fondato su argomentazioni già esaurientemente scrutinate dal Tribunale.
Trattandosi di giudizio introdotto in primo grado dopo il 28.2.2023, trova applicazione l'ultimo comma dell'art. 96 cpc, inserito per effetto del d. l.vo 149/2022, sicché l'appellante va condannata al pagamento alla caSS ammende della somma di cui euro 1000,00.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1 ricorso in data 3 febbraio 2025, avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, n. 1024/2024, resa in data 9 dicembre 2024, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- Condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del grado di lite, che liquida in euro 9000,00, oltre accessori come per legge dovuti nonché a pagare alla medesima la somma ulteriore di euro 9000,00, ai sensi del penultimo comma dell'art. 96 c.p.c;
- Visto l'ultimo comma dell'art. 96 cpc, condanna al pagamento, in Parte_1 favore della caSS delle ammende, della somma di euro 1000,00;
Pag. 35 di 36 - dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 7 luglio 2025
Il Presidente estensore
Dr.SS Barbara Fatale
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