CASS
Sentenza 30 ottobre 2024
Sentenza 30 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/10/2024, n. 40145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40145 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RD SC, nato a [...] il [...] RD GI, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 19.4.2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Valiante;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale CO L'LI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 15.2.2024, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli disponeva una perquisizione locale e informatica a carico dei ricorrenti, al fine di ricercare "oggetti, strumenti e documentazioni afferenti al delitto di tentato omicidio in danno di EA NN su qualsiasi supporto (cartaceo o informatico o presente su pamphlet o telefoni cellulari)". Disponeva, altresì, che la Penale Sent. Sez. 1 Num. 40145 Anno 2024 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: VALIANTE PAOLO Data Udienza: 05/07/2024 perquisizione informatica dovesse avvenire sul posto, procedendo a estrarre una copia forense senza il sequestro del supporto. A seguito dell'esecuzione del decreto, la difesa degli indagati proponeva richiesta di riesame, censurando la mancata convalida del sequestro della copia forense dei telefoni e denunciando la illegittimità del decreto di perquisizione che non delineava l'ambito del mandato conferito alla polizia giudiziaria. Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, ha dichiarato la richiesta inammissibile con ordinanza in data 19.4.2024, osservando che non vi era stato sequestro dei telefoni, ma la mera perquisizione e ispezione degli apparecchi in uso agli indagati con immediata restituzione al termine delle operazioni. Nell'ordinanza si osserva che, in forza del generale principio di tassatività delle impugnazioni ex art. 568 cod. proc. pen., non sono suscettibili di impugnazione dinanzi al Tribunale del Riesame né il decreto di perquisizione, né il decreto di convalida, quando l'atto istruttorio sia stato eseguito di iniziativa della polizia giudiziaria. La perquisizione, infatti, è un atto privo di contenuti decisori e non è idoneo ad attentare alla intangibilità della libertà personale. L'eventuale inosservanza da parte dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria delle norme che disciplinano la perquisizione e, nei medesimi termini, l'ispezione, non è inquadrabile in alcuna delle ipotesi di nullità previste dall'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. o di inutilizzabilità di cui all'art. 191 cod. proc. pen. Nel caso in esame - rileva il Tribunale - le copie forensi dei telefoni sono state acquisite in esecuzione di atti di indagine ritualmente adottati dalla Procura della Repubblica ai sensi dell'art. 247, comma 1-bis, cod. proc. pen., che disciplina le modalità esecutive della perquisizione, non impugnabili in sede di riesame. L'estrazione della copia forense costituisce la documentazione dell'attività che gli agenti hanno effettuato ai sensi della predetta disposizione di legge, con la conseguenza che il ricorso degli indagati è stato dichiarato inammissibile. 2. Avverso tale ordinanza, ha proposto ricorso il difensore degli indagati, articolando due motivi. 2.1 Con il primo motivo, deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione del combinato disposto degli artt. 252, 253, 257, 355 cod. proc. pen. Censura che il Tribunale abbia disatteso le disposizioni di cui agli artt. 252 e 253 cod. proc. pen., che disciplinano il sequestro conseguente a perquisizione nonché l'oggetto e le formalità del sequestro probatorio, e quella di cui all'art. 257 cod. proc. pen., che ne prevede il riesame. Evidenzia, che, peraltro, con la c.d. riforma Cartabia è stata inserita la disposizione di cui all'art. 252-bis cod. proc. 2 pen., che prevede l'opposizione a decreto di perquisizione emesso dal pubblico ministero e definisce i criteri di controllo giurisdizionale della legittimità della perquisizione. Il ricorso rileva che, ove anche si ritenesse che nel caso di specie non c'è stato un sequestro di dispositivi elettronici, in ogni caso si è verificata l'estrapolazione dei dati in esso contenuti attraverso la procedura della cosiddetta copia forense, rispetto a cui la Corte di Cassazione ha già affermato che "è illegittima la misura applicata su una massa indistinta di dati informatici senza selezione e senza indicazione dei criteri di estrazione del dispositivo sequestrato. Da ciò deriva la restituzione all'avente diritto e il suo diritto alla distruzione di tutte le copie forensi in possesso del giudice" (cita Sez. 6, n. 38460 del 28/9/2021). 2.2 Con il secondo motivo, deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Il ricorso, subordinatamente a quanto domandato con il primo motivo, chiede di ritenere l'ordinanza impugnata priva di motivazione con riferimento all'ulteriore questione sollevata dal difensore dinanzi al Tribunale del Riesame, relativa alla mancanza dei presupposti legittimanti la perquisizione domiciliare e la procedura di estrapolazione dei dati contenuti nei cellulari in un uso agli indagati. La difesa, cioè, aveva rappresentato che gli atti a sostegno della perquisizione consistessero in un'informativa nella quale si ipotizzava che il movente del tentato omicidio era da rinvenire nel fatto che il cane di proprietà di GI GI avrebbe tentato di addentare soggetti appartenenti al clan EA, ragione per la quale costoro avrebbero poi impedito allo stesso GI di partecipare ad una partita valida per un torneo di calcetto. Di conseguenza, non c'era alcun fondato motivo, in base a tale mera ipotesi investigativa, che legittimasse la perquisizione e l'estrapolazione dei dati dei telefoni, difettando un nesso strumentale tra la cosa da ricercare e l'attività criminosa. 3. Con requisitoria scritta del 6.6.2024, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, osservando che, se è vero che la perquisizione non è ex se sottoponibile a impugnazione, tuttavia si deve ritenere che nel caso di specie, accanto al decreto di perquisizione, sia stato posto in essere surrettiziamente un decreto di sequestro del pubblico ministero o comunque un sequestro di iniziativa della polizia giudiziaria, che pertanto doveva essere sottoposto a convalida. Non vi è differenza tra il caso in cui il telefono venga sottoposto a sequestro e poi restituito previa acquisizione di copia forense e il caso in cui la copia forense venga effettuata sul posto nel corso della perquisizione. Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, il sequestro di uno smartphone e dei dati da esso estratti 3 VV comporta un'ingerenza nel diritto al rispetto della corrispondenza ai sensi dell'art. 8, comma 1, CEDU (sentenza Saber
contro
Norvegia, 17 dicembre 2020). L'acquisizione sul posto della copia forense del telefono realizza, di fatto, una ipotesi di sequestro di iniziativa dell'apparecchio, con successiva immediata sua restituzione. Di conseguenza, deve trovare applicazione la giurisprudenza della Corte di cassazione sul punto (cita Sez. 6, n. 17878 del 2022). A conferma della intervenuta attività di sequestro di iniziativa del telefono, milita la circostanza che in questo modo è stato di fatto clonato senza contraddittorio l'intero contenuto di uno smartphone, con violazione anche dei principi di proporzionalità e adeguatezza che devono necessariamente ispirare l'attività del pubblico ministero e quella di iniziativa della polizia giudiziaria (cita Sez. 6, n. 38860 del 27 ottobre 2021). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. 2. La questione che sostanzialmente si pone con il primo motivo è se un decreto di perquisizione, congegnato in modo da incaricare la polizia giudiziaria di estrarre la copia forense di un dispositivo contenente dati informatici senza formale sequestro, non sia da considerarsi piuttosto un implicito provvedimento di sequestro. 2.1 A questo proposito, deve fungere inizialmente da riferimento la sentenza Andreucci, con cui le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono espresse circa l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di conferma del sequestro probatorio di un computer o di un supporto informatico, nel caso in cui ne risulti la restituzione previa estrazione di copia dei dati ivi contenuti (Sez. U, n. 40963 del 20/7/2017, Rv. 270497 - 01). La pronuncia in questione ha precisato che, quando si verifichi la materiale apprensione dei dati contenuti nel singolo apparato attraverso un "clone" identico all'originale e, perciò, da esso indistinguibile (perché riversato nella "copia immagine" solo per preservarne l'integrità e l'identità alle condizioni in cui si trovava al momento del prelievo e per consentire successive verifiche o accertamenti tecnici), sussiste l'interesse del titolare dell'apparato e dei dati in esso contenuti alla restituzione dei dati in sé oltre che del supporto. Ma, prima ancora, era intervenuta la sentenza ZO (Sez. 6, n. 24617 del 24/2/2015) che - si può dire - ha fornito i criteri per la risoluzione di una problematica che viene in questione anche nel caso di specie. 4 Il fulcro argomentativo di tale sentenza è rappresentato dalla L. n. 48 del 2008, con cui è stata ratificata la Convenzione di Budapest sul Cybercrime. In particolare, dalla legge è risultato chiaro che il concetto di "cosa" copre anche il dato informatico in quanto tale;
a questo proposito, la sentenza richiama la relazione esplicativa adottata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, la quale chiarisce, al punto 197, che, in seno alla Convenzione, «"sequestrare" significa prendere il mezzo fisico sul quale i dati o le informazioni sono registrati oppure fare e trattenere una copia di tali dati o informazioni». Dunque, la Convenzione disciplina il dato informatico, assimilandolo ad una cosa e, di riflesso, considerandolo ex se quale oggetto di sequestro, prescindendosi dal supporto fisico che lo incorpora. Ne esce, quindi, confermato - rileva la sentenza ZO - che la Convenzione intendeva disciplinare i "dati" di per sé come "cosa" e considerarli quale oggetto di sequestro. In conformità a tale Convenzione, larga parte delle modifiche apportate dalla legge n. 48 del 2008 al codice penale (artt. 635-bis, ter, quater e quinquies) ed al codice di procedura penale (artt. 248, 254, 254-bis, 256, 260) dimostrano come sia stato assimilato il dato informatico a un oggetto "fisico": sicché è acquisito che il dato informatico in sé possa essere oggetto di sequestro. Ora, la disciplina delle "copie" di documenti è prevista dall'art. 258 cod. proc. pen. e non comporta affatto che qualsiasi acquisizione di copia, con restituzione (o mancata apprensione) dell'originale, integri una situazione di "non sequestro" e, quindi, di inesistenza di un diritto al sindacato innanzi al Tribunale del riesame. Più precisamente, può affermarsi in generale che il problema non si pone in tutte le ipotesi in cui il documento non ha unico valore in sé, "racchiuso" nel solo originale (come nel comunissimo caso di banconote ed assegni). Viceversa, in tutti quei casi in cui il valore del documento deriva dalla esclusione dell'accesso di altri, non si può ritenere che il trattenimento di copia risolva il tema del diritto alla restituzione: chi ha subito lo spossessamento ha ragione di contestare tale perdita della esclusiva disponibilità che rappresenta il valore in sé. Su questo sostrato ermeneutico, si reinserisce poi la sentenza Andreucci, la quale ha ribadito che nell'ipotesi in cui il documento, sia esso informatico o di altro tipo, «trasferisca il proprio valore anche sulla copia», venendo così in gioco l'interesse alla «disponibilità esclusiva del "patrimonio informativo"», la restituzione del supporto non può considerarsi risolutiva, dal momento che la mera reintegrazione nella disponibilità della cosa non elimina il pregiudizio, conseguente al mantenimento del vincolo sugli specifici contenuti rispetto al contenitore, incidente su diritti certamente meritevoli di tutela, quali quello alla riservatezza o al segreto. 5 Si tratta, in definitiva, della logica conseguenza della equiparazione tra dato informatico e cosa. Dal momento che il valore del dato informatico è in sé, e non già nel contenitore esterno, deve concludersi che la effettuazione della copia - pur con la restituzione del supporto materiale - comporti una perdita giuridicamente apprezzabile, che si sostanza nella lesione di un diritto alla esclusiva disponibilità del documento informatico. 2.2 Ciò detto, deve tenersi conto che nel caso di specie non è intervenuto un formale sequestro, né del supporto materiale che conteneva i dati informatici, né dei dati informatici che dallo stesso sono stati estrapolati. Ma, quando dei dati contenuti in una memoria informatica venga effettuata una copia, quest'ultima, nella sua essenza di documento riproduttivo di un contenuto informativo, ne determina di fatto il sequestro, anche perché si acquisisce pregiudizialmente tutto il contenuto del dispositivo, con il concreto rischio di apprendere dati personali che nulla c'entrano con l'ipotesi investigativa per cui si procede e in violazione del principio di proporzionalità. Del resto, il decreto di perquisizione del pubblico ministero di Napoli, che è agli atti, prevedeva che la perquisizione locale, nella sua forma di perquisizione informatica - ricerca "su qualsiasi supporto (cartaceo o informatico o presente su tablet o telefoni cellulari") - avvenisse a mezzo di un consulente tecnico già nominato dal pubblico ministero. Tuttavia, il provvedimento aggiungeva: "in caso di rinvenimento di quanto sopra indicato (per la documentazione, in qualsiasi forma e su qualsiasi supporto, anche informatico), ne decreta il sequestro e ne ordina il deposito nelle forme e nei termini di legge". Dunque, delle due l'una: o il provvedimento dell'autorità giudiziaria doveva intendersi ab infilo come decreto anche di sequestro e, pertanto, il riesame sarebbe ammissibile;
oppure no, ma nella sua esecuzione la perquisizione ha poi assunto le forme del sequestro (ai fini della documentazione informatica del contenuto del supporto), con la conseguenza che avrebbe necessitato di convalida e, dunque, che sarebbe parimenti ammissibile il riesame. Questo vuol dire, quindi, che nel caso di specie non veniva in questione il profilo della impugnabilità del decreto di perquisizione, perché non solo di perquisizione si tratterebbe, ma anche di sequestro. Di conseguenza, la preliminare pronuncia di inammissibilità della richiesta di riesame da parte del Tribunale, senza entrare nel merito dei motivi, è stata effettivamente adottata in violazione di legge, pur in presenza di un interesse dei ricorrenti alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'apprensione dell'intero contenuto dei propri telefoni. 6 Sotto quest'ultimo profilo, la più recente giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di affermare che nel caso di estrazione di "copia forense" della memoria di un telefono cellulare contenente dati informatici, sussiste di per sé l'interesse del titolare del supporto alla verifica della sussistenza dei presupposti applicativi della misura, essendo lo "smartphone" un dispositivo destinato per sua natura a raccogliere informazioni personali e riservate (Sez. 6, n. 17878 del 3/2/2022, Rv. 283302 - 01). Al tempo stesso, si è affermata l'illegittimità, per violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza, del sequestro a fini probatori di un dispositivo elettronico che conduca, in difetto di specifiche ragioni, alla indiscriminata apprensione di una massa di dati informatici, senza alcuna previa selezione di essi e comunque senza l'indicazione degli eventuali criteri di selezione (Sez. 6, n. 6623 del 9/12/2020, dep. 2021, Rv. 280838 - 01); con la conseguenza che il decreto del pubblico ministero, al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura sia nella fase genetica che in quella esecutiva, deve illustrare le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e omnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del , materiale informatico archiviato nel dispositivo, la giustificazione dell'eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi rispetto ai confini temporali dell'imputazione provvisoria e i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione, con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti (Sez. 6, n. 17312 del 15/2/2024, Rv. 286358- 03). 3. A fronte della fondatezza delle censure attinenti alla dichiarata inammissibilità della richiesta di riesame, rappresentate nel primo motivo, deve considerarsi assorbito il secondo motivo di ricorso relativo alla insussistenza dei presupposti della perquisizione domiciliare, anche perché si tratta di aspetto che non ha costituito oggetto dell'ordinanza impugnata, in ragione della preliminare dichiarazione di inammissibilità che ha di fatto inibito ogni esame nel merito delle doglianze difensive. Ne consegue, dunque, che l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Napoli per un nuovo esame dell'ammissibilità della richiesta di riesame presentata nell'interesse dei ricorrenti, da svolgersi nell'osservanza dei principi sopra indicati.
P.Q.M.
7 Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli. Così deciso il 5.7.2024
udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Valiante;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale CO L'LI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 15.2.2024, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli disponeva una perquisizione locale e informatica a carico dei ricorrenti, al fine di ricercare "oggetti, strumenti e documentazioni afferenti al delitto di tentato omicidio in danno di EA NN su qualsiasi supporto (cartaceo o informatico o presente su pamphlet o telefoni cellulari)". Disponeva, altresì, che la Penale Sent. Sez. 1 Num. 40145 Anno 2024 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: VALIANTE PAOLO Data Udienza: 05/07/2024 perquisizione informatica dovesse avvenire sul posto, procedendo a estrarre una copia forense senza il sequestro del supporto. A seguito dell'esecuzione del decreto, la difesa degli indagati proponeva richiesta di riesame, censurando la mancata convalida del sequestro della copia forense dei telefoni e denunciando la illegittimità del decreto di perquisizione che non delineava l'ambito del mandato conferito alla polizia giudiziaria. Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, ha dichiarato la richiesta inammissibile con ordinanza in data 19.4.2024, osservando che non vi era stato sequestro dei telefoni, ma la mera perquisizione e ispezione degli apparecchi in uso agli indagati con immediata restituzione al termine delle operazioni. Nell'ordinanza si osserva che, in forza del generale principio di tassatività delle impugnazioni ex art. 568 cod. proc. pen., non sono suscettibili di impugnazione dinanzi al Tribunale del Riesame né il decreto di perquisizione, né il decreto di convalida, quando l'atto istruttorio sia stato eseguito di iniziativa della polizia giudiziaria. La perquisizione, infatti, è un atto privo di contenuti decisori e non è idoneo ad attentare alla intangibilità della libertà personale. L'eventuale inosservanza da parte dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria delle norme che disciplinano la perquisizione e, nei medesimi termini, l'ispezione, non è inquadrabile in alcuna delle ipotesi di nullità previste dall'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. o di inutilizzabilità di cui all'art. 191 cod. proc. pen. Nel caso in esame - rileva il Tribunale - le copie forensi dei telefoni sono state acquisite in esecuzione di atti di indagine ritualmente adottati dalla Procura della Repubblica ai sensi dell'art. 247, comma 1-bis, cod. proc. pen., che disciplina le modalità esecutive della perquisizione, non impugnabili in sede di riesame. L'estrazione della copia forense costituisce la documentazione dell'attività che gli agenti hanno effettuato ai sensi della predetta disposizione di legge, con la conseguenza che il ricorso degli indagati è stato dichiarato inammissibile. 2. Avverso tale ordinanza, ha proposto ricorso il difensore degli indagati, articolando due motivi. 2.1 Con il primo motivo, deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione del combinato disposto degli artt. 252, 253, 257, 355 cod. proc. pen. Censura che il Tribunale abbia disatteso le disposizioni di cui agli artt. 252 e 253 cod. proc. pen., che disciplinano il sequestro conseguente a perquisizione nonché l'oggetto e le formalità del sequestro probatorio, e quella di cui all'art. 257 cod. proc. pen., che ne prevede il riesame. Evidenzia, che, peraltro, con la c.d. riforma Cartabia è stata inserita la disposizione di cui all'art. 252-bis cod. proc. 2 pen., che prevede l'opposizione a decreto di perquisizione emesso dal pubblico ministero e definisce i criteri di controllo giurisdizionale della legittimità della perquisizione. Il ricorso rileva che, ove anche si ritenesse che nel caso di specie non c'è stato un sequestro di dispositivi elettronici, in ogni caso si è verificata l'estrapolazione dei dati in esso contenuti attraverso la procedura della cosiddetta copia forense, rispetto a cui la Corte di Cassazione ha già affermato che "è illegittima la misura applicata su una massa indistinta di dati informatici senza selezione e senza indicazione dei criteri di estrazione del dispositivo sequestrato. Da ciò deriva la restituzione all'avente diritto e il suo diritto alla distruzione di tutte le copie forensi in possesso del giudice" (cita Sez. 6, n. 38460 del 28/9/2021). 2.2 Con il secondo motivo, deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Il ricorso, subordinatamente a quanto domandato con il primo motivo, chiede di ritenere l'ordinanza impugnata priva di motivazione con riferimento all'ulteriore questione sollevata dal difensore dinanzi al Tribunale del Riesame, relativa alla mancanza dei presupposti legittimanti la perquisizione domiciliare e la procedura di estrapolazione dei dati contenuti nei cellulari in un uso agli indagati. La difesa, cioè, aveva rappresentato che gli atti a sostegno della perquisizione consistessero in un'informativa nella quale si ipotizzava che il movente del tentato omicidio era da rinvenire nel fatto che il cane di proprietà di GI GI avrebbe tentato di addentare soggetti appartenenti al clan EA, ragione per la quale costoro avrebbero poi impedito allo stesso GI di partecipare ad una partita valida per un torneo di calcetto. Di conseguenza, non c'era alcun fondato motivo, in base a tale mera ipotesi investigativa, che legittimasse la perquisizione e l'estrapolazione dei dati dei telefoni, difettando un nesso strumentale tra la cosa da ricercare e l'attività criminosa. 3. Con requisitoria scritta del 6.6.2024, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, osservando che, se è vero che la perquisizione non è ex se sottoponibile a impugnazione, tuttavia si deve ritenere che nel caso di specie, accanto al decreto di perquisizione, sia stato posto in essere surrettiziamente un decreto di sequestro del pubblico ministero o comunque un sequestro di iniziativa della polizia giudiziaria, che pertanto doveva essere sottoposto a convalida. Non vi è differenza tra il caso in cui il telefono venga sottoposto a sequestro e poi restituito previa acquisizione di copia forense e il caso in cui la copia forense venga effettuata sul posto nel corso della perquisizione. Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, il sequestro di uno smartphone e dei dati da esso estratti 3 VV comporta un'ingerenza nel diritto al rispetto della corrispondenza ai sensi dell'art. 8, comma 1, CEDU (sentenza Saber
contro
Norvegia, 17 dicembre 2020). L'acquisizione sul posto della copia forense del telefono realizza, di fatto, una ipotesi di sequestro di iniziativa dell'apparecchio, con successiva immediata sua restituzione. Di conseguenza, deve trovare applicazione la giurisprudenza della Corte di cassazione sul punto (cita Sez. 6, n. 17878 del 2022). A conferma della intervenuta attività di sequestro di iniziativa del telefono, milita la circostanza che in questo modo è stato di fatto clonato senza contraddittorio l'intero contenuto di uno smartphone, con violazione anche dei principi di proporzionalità e adeguatezza che devono necessariamente ispirare l'attività del pubblico ministero e quella di iniziativa della polizia giudiziaria (cita Sez. 6, n. 38860 del 27 ottobre 2021). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. 2. La questione che sostanzialmente si pone con il primo motivo è se un decreto di perquisizione, congegnato in modo da incaricare la polizia giudiziaria di estrarre la copia forense di un dispositivo contenente dati informatici senza formale sequestro, non sia da considerarsi piuttosto un implicito provvedimento di sequestro. 2.1 A questo proposito, deve fungere inizialmente da riferimento la sentenza Andreucci, con cui le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono espresse circa l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di conferma del sequestro probatorio di un computer o di un supporto informatico, nel caso in cui ne risulti la restituzione previa estrazione di copia dei dati ivi contenuti (Sez. U, n. 40963 del 20/7/2017, Rv. 270497 - 01). La pronuncia in questione ha precisato che, quando si verifichi la materiale apprensione dei dati contenuti nel singolo apparato attraverso un "clone" identico all'originale e, perciò, da esso indistinguibile (perché riversato nella "copia immagine" solo per preservarne l'integrità e l'identità alle condizioni in cui si trovava al momento del prelievo e per consentire successive verifiche o accertamenti tecnici), sussiste l'interesse del titolare dell'apparato e dei dati in esso contenuti alla restituzione dei dati in sé oltre che del supporto. Ma, prima ancora, era intervenuta la sentenza ZO (Sez. 6, n. 24617 del 24/2/2015) che - si può dire - ha fornito i criteri per la risoluzione di una problematica che viene in questione anche nel caso di specie. 4 Il fulcro argomentativo di tale sentenza è rappresentato dalla L. n. 48 del 2008, con cui è stata ratificata la Convenzione di Budapest sul Cybercrime. In particolare, dalla legge è risultato chiaro che il concetto di "cosa" copre anche il dato informatico in quanto tale;
a questo proposito, la sentenza richiama la relazione esplicativa adottata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, la quale chiarisce, al punto 197, che, in seno alla Convenzione, «"sequestrare" significa prendere il mezzo fisico sul quale i dati o le informazioni sono registrati oppure fare e trattenere una copia di tali dati o informazioni». Dunque, la Convenzione disciplina il dato informatico, assimilandolo ad una cosa e, di riflesso, considerandolo ex se quale oggetto di sequestro, prescindendosi dal supporto fisico che lo incorpora. Ne esce, quindi, confermato - rileva la sentenza ZO - che la Convenzione intendeva disciplinare i "dati" di per sé come "cosa" e considerarli quale oggetto di sequestro. In conformità a tale Convenzione, larga parte delle modifiche apportate dalla legge n. 48 del 2008 al codice penale (artt. 635-bis, ter, quater e quinquies) ed al codice di procedura penale (artt. 248, 254, 254-bis, 256, 260) dimostrano come sia stato assimilato il dato informatico a un oggetto "fisico": sicché è acquisito che il dato informatico in sé possa essere oggetto di sequestro. Ora, la disciplina delle "copie" di documenti è prevista dall'art. 258 cod. proc. pen. e non comporta affatto che qualsiasi acquisizione di copia, con restituzione (o mancata apprensione) dell'originale, integri una situazione di "non sequestro" e, quindi, di inesistenza di un diritto al sindacato innanzi al Tribunale del riesame. Più precisamente, può affermarsi in generale che il problema non si pone in tutte le ipotesi in cui il documento non ha unico valore in sé, "racchiuso" nel solo originale (come nel comunissimo caso di banconote ed assegni). Viceversa, in tutti quei casi in cui il valore del documento deriva dalla esclusione dell'accesso di altri, non si può ritenere che il trattenimento di copia risolva il tema del diritto alla restituzione: chi ha subito lo spossessamento ha ragione di contestare tale perdita della esclusiva disponibilità che rappresenta il valore in sé. Su questo sostrato ermeneutico, si reinserisce poi la sentenza Andreucci, la quale ha ribadito che nell'ipotesi in cui il documento, sia esso informatico o di altro tipo, «trasferisca il proprio valore anche sulla copia», venendo così in gioco l'interesse alla «disponibilità esclusiva del "patrimonio informativo"», la restituzione del supporto non può considerarsi risolutiva, dal momento che la mera reintegrazione nella disponibilità della cosa non elimina il pregiudizio, conseguente al mantenimento del vincolo sugli specifici contenuti rispetto al contenitore, incidente su diritti certamente meritevoli di tutela, quali quello alla riservatezza o al segreto. 5 Si tratta, in definitiva, della logica conseguenza della equiparazione tra dato informatico e cosa. Dal momento che il valore del dato informatico è in sé, e non già nel contenitore esterno, deve concludersi che la effettuazione della copia - pur con la restituzione del supporto materiale - comporti una perdita giuridicamente apprezzabile, che si sostanza nella lesione di un diritto alla esclusiva disponibilità del documento informatico. 2.2 Ciò detto, deve tenersi conto che nel caso di specie non è intervenuto un formale sequestro, né del supporto materiale che conteneva i dati informatici, né dei dati informatici che dallo stesso sono stati estrapolati. Ma, quando dei dati contenuti in una memoria informatica venga effettuata una copia, quest'ultima, nella sua essenza di documento riproduttivo di un contenuto informativo, ne determina di fatto il sequestro, anche perché si acquisisce pregiudizialmente tutto il contenuto del dispositivo, con il concreto rischio di apprendere dati personali che nulla c'entrano con l'ipotesi investigativa per cui si procede e in violazione del principio di proporzionalità. Del resto, il decreto di perquisizione del pubblico ministero di Napoli, che è agli atti, prevedeva che la perquisizione locale, nella sua forma di perquisizione informatica - ricerca "su qualsiasi supporto (cartaceo o informatico o presente su tablet o telefoni cellulari") - avvenisse a mezzo di un consulente tecnico già nominato dal pubblico ministero. Tuttavia, il provvedimento aggiungeva: "in caso di rinvenimento di quanto sopra indicato (per la documentazione, in qualsiasi forma e su qualsiasi supporto, anche informatico), ne decreta il sequestro e ne ordina il deposito nelle forme e nei termini di legge". Dunque, delle due l'una: o il provvedimento dell'autorità giudiziaria doveva intendersi ab infilo come decreto anche di sequestro e, pertanto, il riesame sarebbe ammissibile;
oppure no, ma nella sua esecuzione la perquisizione ha poi assunto le forme del sequestro (ai fini della documentazione informatica del contenuto del supporto), con la conseguenza che avrebbe necessitato di convalida e, dunque, che sarebbe parimenti ammissibile il riesame. Questo vuol dire, quindi, che nel caso di specie non veniva in questione il profilo della impugnabilità del decreto di perquisizione, perché non solo di perquisizione si tratterebbe, ma anche di sequestro. Di conseguenza, la preliminare pronuncia di inammissibilità della richiesta di riesame da parte del Tribunale, senza entrare nel merito dei motivi, è stata effettivamente adottata in violazione di legge, pur in presenza di un interesse dei ricorrenti alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'apprensione dell'intero contenuto dei propri telefoni. 6 Sotto quest'ultimo profilo, la più recente giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di affermare che nel caso di estrazione di "copia forense" della memoria di un telefono cellulare contenente dati informatici, sussiste di per sé l'interesse del titolare del supporto alla verifica della sussistenza dei presupposti applicativi della misura, essendo lo "smartphone" un dispositivo destinato per sua natura a raccogliere informazioni personali e riservate (Sez. 6, n. 17878 del 3/2/2022, Rv. 283302 - 01). Al tempo stesso, si è affermata l'illegittimità, per violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza, del sequestro a fini probatori di un dispositivo elettronico che conduca, in difetto di specifiche ragioni, alla indiscriminata apprensione di una massa di dati informatici, senza alcuna previa selezione di essi e comunque senza l'indicazione degli eventuali criteri di selezione (Sez. 6, n. 6623 del 9/12/2020, dep. 2021, Rv. 280838 - 01); con la conseguenza che il decreto del pubblico ministero, al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura sia nella fase genetica che in quella esecutiva, deve illustrare le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e omnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del , materiale informatico archiviato nel dispositivo, la giustificazione dell'eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi rispetto ai confini temporali dell'imputazione provvisoria e i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione, con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti (Sez. 6, n. 17312 del 15/2/2024, Rv. 286358- 03). 3. A fronte della fondatezza delle censure attinenti alla dichiarata inammissibilità della richiesta di riesame, rappresentate nel primo motivo, deve considerarsi assorbito il secondo motivo di ricorso relativo alla insussistenza dei presupposti della perquisizione domiciliare, anche perché si tratta di aspetto che non ha costituito oggetto dell'ordinanza impugnata, in ragione della preliminare dichiarazione di inammissibilità che ha di fatto inibito ogni esame nel merito delle doglianze difensive. Ne consegue, dunque, che l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Napoli per un nuovo esame dell'ammissibilità della richiesta di riesame presentata nell'interesse dei ricorrenti, da svolgersi nell'osservanza dei principi sopra indicati.
P.Q.M.
7 Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli. Così deciso il 5.7.2024