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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 18/09/2025, n. 753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 753 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1067/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO NELL'EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1067/2025 tra
Parte_1 RICORRENTE/I e
+ altri Controparte_1
RESISTENTE/I
Oggi 18 settembre 2025, alle ore 10:30, innanzi al dott. Laura Fioroni, sono comparsi:
Per l'avv. , il quale si richiama al contenuto del proprio ricorso Parte_1 Parte_1 e produce giurisprudenza sul tema;
specifica che l'ammissione richiesta al gratuito patrocinio del sig. è da intendersi come effetto dell'auspicato provvedimento di annullamento della revoca CP_2 disposta dal primo giudice. Precisa le conclusioni come da ricorso introduttivo.
Per i resistenti nessuno è comparso.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 17:30, terminata la camera di consiglio, il Giudice, nell'assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Laura Fioroni
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO NELL'EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Fioroni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1067/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 Parte_1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. Parte_1
RICORRENTE contro
Controparte_1
Controparte_3
Controparte_4
– TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA – Controparte_1 SPESE DI GIUSTIZIA RESISTENTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente a) Revocare il Decreto, con il quale il Giudice Dott. Mercandante l'11.03.2025 ha rigettato l'istanza di ammissione del Sig. al gratuito patrocinio e per l'effetto ammettere al gratuito patrocinio il Sig. CP_2 stesso;
CP_2
b) liquidare i compensi spettanti all'Avv. per il ricorso R.G. n. 2548/2024. Pt_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Rilevato che: nell'ambito del procedimento per Accertamento Tecnico Preventivo n. 2548/2024 R.G. dinnanzi al
Tribunale Ordinario di Reggio Emilia, l'avv. ha presentato istanza di ammissione al gratuito Pt_1 patrocinio per conto del proprio cliente, sig. CP_2 con Delibera Prot. n. 2530 del 12/9/2024, il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Reggio Emilia ha provvisoriamente ammesso il sig. al gratuito patrocinio a spese dello Stato;
CP_2
pagina 2 di 4 con decreto 11/3/2025 il Tribunale di Reggio Emilia ha revocato la provvisoria ammissione del sig. al gratuito patrocinio, dichiarando conseguentemente inammissibile l'istanza di liquidazione CP_2 dei compensi presentata dal difensore, avv. ; Pt_1 con ricorso ex art. 99 DPR 115/02 l'avv. in proprio ha proposto opposizione avverso il suddetto Pt_1 decreto chiedendone la revoca e, per l'effetto, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato del sig.
nonché la liquidazione dei compensi spettanti al medesimo, quale difensore;
CP_2 le parti resistenti, pur regolarmente notificate, non si sono costituite né sono comparse all'udienza odierna, all'esito della quale il ricorrente ha precisato le proprie conclusioni come riportate in epigrafe.
Il ricorso è inammissibile.
Osserva il Tribunale che: la presente opposizione concerne il decreto di revoca della pregressa ammissione al gratuito patrocinio del sig. da cui è conseguita - come effetto automatico e privo di autonomia decisoria, in quanto CP_2 dipendente dalla sopravvenuta revoca - l'inammissibilità della richiesta di liquidazione del compenso al difensore;
per costante orientamento della Suprema Corte, a cui questo Giudice presta adesione, in materia di gratuito patrocinio, la legittimazione del difensore in proprio è limitata soltanto alla controversia in tema di liquidazione di compensi, ma non è configurabile anche con riferimento all'opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione o di revoca del gratuito patrocinio;
in tali casi, infatti, detta legittimazione è riconoscibile al solo interessato, ovvero propriamente alla parte che si vuole avvalere del gratuito patrocinio o che vi è stata ammessa, ma il cui beneficio sia stato poi revocato (Cass. Sez. 2, ord. n. 40971 del 2021; Cass. Sez. 2 – sent. n. 16424 del 30/7/2020; Cass. Sez. 6
- 2, ord. n. 21997 dell'11/9/2018; Cass. Civ., n. 1539 del 2015); il difensore può dunque agire esclusivamente per ottenere la liquidazione del compenso eventualmente ad esso spettante solo qualora il menzionato beneficio non sia venuto meno, non essendo al medesimo consentito proporre opposizione, in via diretta ed esclusiva, avverso il decreto di revoca, essendo carente di legittimazione ad agire.
Alla luce di quanto esposto deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso in opposizione formulato direttamente ed esclusivamente dal difensore, in quanto carente di una propria legittimazione, “non controvertendosi della liquidazione dei compensi ad esso spettanti, che avrebbe presupposto la conservazione del provvedimento di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio. E', invero, indiscutibile che, una volta intervenuta la revoca di quest'ultimo provvedimento - che produce, come effetto, quello di ripristinare retroattivamente l'obbligo della parte di sopportare personalmente le spese della sua difesa -, è a quest'ultima soltanto che spetta la legittimazione ad opporsi alla intervenuta revoca, proprio perché esclusiva titolare del diritto all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato”
(Cass. n. 21997/2018 cit.).
In virtù della valutazione della sussistenza di tale assorbente ragione al giudice dell'opposizione è impedito l'esame dei profili di doglianza svolti dal ricorrente.
Nulla sulle spese stante la contumacia delle parti resistenti. pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara inammissibile l'opposizione;
2. Nulla sulle spese.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegazione al verbale.
Reggio nell'Emilia, 18 settembre 2025
Il Giudice dott. Laura Fioroni
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO NELL'EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1067/2025 tra
Parte_1 RICORRENTE/I e
+ altri Controparte_1
RESISTENTE/I
Oggi 18 settembre 2025, alle ore 10:30, innanzi al dott. Laura Fioroni, sono comparsi:
Per l'avv. , il quale si richiama al contenuto del proprio ricorso Parte_1 Parte_1 e produce giurisprudenza sul tema;
specifica che l'ammissione richiesta al gratuito patrocinio del sig. è da intendersi come effetto dell'auspicato provvedimento di annullamento della revoca CP_2 disposta dal primo giudice. Precisa le conclusioni come da ricorso introduttivo.
Per i resistenti nessuno è comparso.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 17:30, terminata la camera di consiglio, il Giudice, nell'assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Laura Fioroni
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO NELL'EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Fioroni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1067/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 Parte_1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. Parte_1
RICORRENTE contro
Controparte_1
Controparte_3
Controparte_4
– TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA – Controparte_1 SPESE DI GIUSTIZIA RESISTENTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente a) Revocare il Decreto, con il quale il Giudice Dott. Mercandante l'11.03.2025 ha rigettato l'istanza di ammissione del Sig. al gratuito patrocinio e per l'effetto ammettere al gratuito patrocinio il Sig. CP_2 stesso;
CP_2
b) liquidare i compensi spettanti all'Avv. per il ricorso R.G. n. 2548/2024. Pt_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Rilevato che: nell'ambito del procedimento per Accertamento Tecnico Preventivo n. 2548/2024 R.G. dinnanzi al
Tribunale Ordinario di Reggio Emilia, l'avv. ha presentato istanza di ammissione al gratuito Pt_1 patrocinio per conto del proprio cliente, sig. CP_2 con Delibera Prot. n. 2530 del 12/9/2024, il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Reggio Emilia ha provvisoriamente ammesso il sig. al gratuito patrocinio a spese dello Stato;
CP_2
pagina 2 di 4 con decreto 11/3/2025 il Tribunale di Reggio Emilia ha revocato la provvisoria ammissione del sig. al gratuito patrocinio, dichiarando conseguentemente inammissibile l'istanza di liquidazione CP_2 dei compensi presentata dal difensore, avv. ; Pt_1 con ricorso ex art. 99 DPR 115/02 l'avv. in proprio ha proposto opposizione avverso il suddetto Pt_1 decreto chiedendone la revoca e, per l'effetto, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato del sig.
nonché la liquidazione dei compensi spettanti al medesimo, quale difensore;
CP_2 le parti resistenti, pur regolarmente notificate, non si sono costituite né sono comparse all'udienza odierna, all'esito della quale il ricorrente ha precisato le proprie conclusioni come riportate in epigrafe.
Il ricorso è inammissibile.
Osserva il Tribunale che: la presente opposizione concerne il decreto di revoca della pregressa ammissione al gratuito patrocinio del sig. da cui è conseguita - come effetto automatico e privo di autonomia decisoria, in quanto CP_2 dipendente dalla sopravvenuta revoca - l'inammissibilità della richiesta di liquidazione del compenso al difensore;
per costante orientamento della Suprema Corte, a cui questo Giudice presta adesione, in materia di gratuito patrocinio, la legittimazione del difensore in proprio è limitata soltanto alla controversia in tema di liquidazione di compensi, ma non è configurabile anche con riferimento all'opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione o di revoca del gratuito patrocinio;
in tali casi, infatti, detta legittimazione è riconoscibile al solo interessato, ovvero propriamente alla parte che si vuole avvalere del gratuito patrocinio o che vi è stata ammessa, ma il cui beneficio sia stato poi revocato (Cass. Sez. 2, ord. n. 40971 del 2021; Cass. Sez. 2 – sent. n. 16424 del 30/7/2020; Cass. Sez. 6
- 2, ord. n. 21997 dell'11/9/2018; Cass. Civ., n. 1539 del 2015); il difensore può dunque agire esclusivamente per ottenere la liquidazione del compenso eventualmente ad esso spettante solo qualora il menzionato beneficio non sia venuto meno, non essendo al medesimo consentito proporre opposizione, in via diretta ed esclusiva, avverso il decreto di revoca, essendo carente di legittimazione ad agire.
Alla luce di quanto esposto deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso in opposizione formulato direttamente ed esclusivamente dal difensore, in quanto carente di una propria legittimazione, “non controvertendosi della liquidazione dei compensi ad esso spettanti, che avrebbe presupposto la conservazione del provvedimento di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio. E', invero, indiscutibile che, una volta intervenuta la revoca di quest'ultimo provvedimento - che produce, come effetto, quello di ripristinare retroattivamente l'obbligo della parte di sopportare personalmente le spese della sua difesa -, è a quest'ultima soltanto che spetta la legittimazione ad opporsi alla intervenuta revoca, proprio perché esclusiva titolare del diritto all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato”
(Cass. n. 21997/2018 cit.).
In virtù della valutazione della sussistenza di tale assorbente ragione al giudice dell'opposizione è impedito l'esame dei profili di doglianza svolti dal ricorrente.
Nulla sulle spese stante la contumacia delle parti resistenti. pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara inammissibile l'opposizione;
2. Nulla sulle spese.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegazione al verbale.
Reggio nell'Emilia, 18 settembre 2025
Il Giudice dott. Laura Fioroni
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