Art. 56. 1. Il primo comma dell'articolo 376 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Non si puo' ordinare il rinvio a giudizio, ne' dichiarare non doversi procedere con formula diversa da quella che il fatto non sussiste o non e' stato commesso dall'imputato o non e' preveduto dalla legge come reato se l'imputato non e' stato interrogato sul fatto costituente l'oggetto dell'imputazione ovvero se il fatto non e' stato enunciato in un mandato rimasto senza effetto".
Nota all'art. 56:
Il testo vigente dell' art. 376 del codice di procedura penale , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 376 (Condizioni per il rinvio a giudizio o per il proscioglimento). - Non si puo' ordinare il rinvio a giudizio, ne' dichiarare non doversi procedere con formula diversa da quella che il fatto non sussiste o non e' stato commesso dall'imputato o non e' preveduto dalla legge come reato se l'imputato non e' stato interrogato sul fatto costituente l'oggetto dell'imputazione ovvero se il fatto non e' stato enunciato in un mandato rimasto senza effetto.
Questa disposizione si osserva a pena di nullita'".
"Non si puo' ordinare il rinvio a giudizio, ne' dichiarare non doversi procedere con formula diversa da quella che il fatto non sussiste o non e' stato commesso dall'imputato o non e' preveduto dalla legge come reato se l'imputato non e' stato interrogato sul fatto costituente l'oggetto dell'imputazione ovvero se il fatto non e' stato enunciato in un mandato rimasto senza effetto".
Nota all'art. 56:
Il testo vigente dell' art. 376 del codice di procedura penale , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 376 (Condizioni per il rinvio a giudizio o per il proscioglimento). - Non si puo' ordinare il rinvio a giudizio, ne' dichiarare non doversi procedere con formula diversa da quella che il fatto non sussiste o non e' stato commesso dall'imputato o non e' preveduto dalla legge come reato se l'imputato non e' stato interrogato sul fatto costituente l'oggetto dell'imputazione ovvero se il fatto non e' stato enunciato in un mandato rimasto senza effetto.
Questa disposizione si osserva a pena di nullita'".