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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 5778/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sez. spec. in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E., riunito in camera di consiglio con l'intervento dei signori magistrati: dott.ssa Marisa Attollino Presidente relatore dott. Enzo Davide Ruffo Giudice dott. Gianluca Tarantino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 19-ter D.lgs. 150/2011 ss.mm. proposto da:
(C.F. , Codice CUI , data di nascita Parte_1 C.F._1 C.F._2
12/03/1993, Paese di provenienza: SENEGAL), parte rappresentata e difesa dall'avv.
CAMPAGNA ALESSANDRO;
RICORRENTE contro
- , in persona del Controparte_1 Controparte_2
Ministro pro tempore;
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Il processo. Con atto depositato in data 08/06/2024, il ricorrente ha impugnato il provvedimento notificatogli il 13/05/2024 e adottato dalla Questura con cui gli è stato
Pag. 1 di 9 negato il rinnovo del permesso di soggiorno e ha chiesto il riconoscimento di una forma di protezione complementare.
Sebbene ritualmente evocata, l'Amministrazione non si è mai costituita in giudizio e, pertanto, se ne deve dichiarare la contumacia.
Il Pubblico Ministero, che pur non essendo parte necessaria del giudizio, è stato reso edotto del presente procedimento al fine di rilevare l'esistenza di eventuali condanne ostative, non si è costituito né ha depositato note.
Con decreto del 12/06/2024, è stata accolta inaudita altera parte l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, decisione confermata con ordinanza del 18/09/2024.
Fissata l'udienza di comparizione del giorno 18/12/2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, all'esito il Presidente relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
I fatti narrati dal ricorrente. Il ricorrente ha dichiarato di aver fatto ingresso per la prima volta nel territorio dello Stato italiano in data 22/11/2014 e che “nonostante le difficoltà vissute, ha raggiunto finalmente un buon livello di integrazione. Inoltre, ha dimostrato di essere in grado di costruire rapporti di lavoro continuativi (…) e, in mancanza, di stringerne di nuovi”.
L'inquadramento della domanda. La domanda è correttamente limitata al riconoscimento della protezione complementare, essendo oggetto di impugnazione il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 19-ter D.lgs. 150/2011 ss.mm.
L'illegittimità formale del provvedimento impugnato. Va premesso che l'illegittimità del provvedimento amministrativo di diniego non è oggetto del sindacato del giudice ordinario, il quale è chiamato a valutare se sussista della vita al quale il ricorrente anela. La sua posizione sostanziale, avente natura di diritto soggettivo fondamentale, viene vagliata non soltanto attraverso il prisma dell'atto amministrativo, ma attraverso tutti gli elementi a disposizione in questa sede e onde accertare il diritto azionato.
L'audizione personale del ricorrente. La L. 46/2017 non impone l'udienza pubblica e il rinnovo dell'audizione, la cui necessità va opportunamente vagliata caso per caso, ciò in
Pag. 2 di 9 aderenza a quanto statuito dalla Corte di Giustizia1 e sempre allo scopo di garantire al ricorrente un “rimedio effettivo”, così come previsto dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea2.
Per quanto attiene alla fattispecie in esame, in primo luogo, la richiesta di audizione è inammissibile, in quanto non formulata mediante indicazione specifica dei punti su cui la parte avrebbe voluto essere sentita per rendere eventuali chiarimenti e, comunque, non è nemmeno necessaria alla luce del contenuto del provvedimento impugnato e delle prove offerte a sostegno della domanda.
Sul Paese di provenienza. Con riferimento alla situazione di sicurezza relativa al Paese di origine del ricorrente, egli ha dedotto in ricorso che “il Senegal non è ad oggi un Paese sicuro, come riportato dall'ultimo report di Amnesty International, pubblicato l'8 aprile 2020”.
Sennonché, dalla consultazione delle fonti internazionali più aggiornate, la situazione generale del Senegal, secondo le informazioni aggiornate non presenta una generalizzata situazione di violenza indiscriminata.
Secondo quanto riportato da UN OCHA, l'indice di rischio INFORM in Senegal, aggiornato a settembre 2024, è medio nel Paese, ed identificato con un indicatore di 4.3, stabile rispetto ai dati dell'anno precedente3.
International Crisis Group (ICG) riporta che, a maggio 2023, le forze governative senegalesi si sono scontrate con i separatisti nella regione della Casamance4.
Nel febbraio 2024 il paese è stato interessato da una crisi costituzionale dopo che le autorità avevano rinviato le elezioni presidenziali, tra violente proteste che hanno suscitato allarme a livello internazionale5.
I tentativi delle autorità di posticipare le elezioni presidenziali, originariamente previste per il 25 febbraio 20246, a dicembre, hanno provocato diffuse proteste e disordini nelle
Pag. 3 di 9 strade7. Secondo l'Ufficio dell'Alto Commissariato per i diritti umani delle Nazioni Unite
(UN OHCHR) almeno tre giovani sono stati uccisi durante le proteste e almeno 266 persone sono state arrestate in tutto il Paese, compresi i giornalisti8.
Tra il 9 e il 10 febbraio gendarmi e polizia hanno utilizzato gas lacrimogeni per reprimere le proteste, arrestando circa 250 persone (266 secondo l'Ufficio dell'Alto Commissariato per i diritti umani delle Nazioni Unite9) mentre gli scontri provocavano la morte di almeno tre persone10. Nel tentativo di allentare le tensioni, il 26 febbraio SA ha annunciato piani per un'amnistia generale per i manifestanti arrestati dal 2021 al 202411.
Le elezioni sono state posticipate al 24 marzo 202412 ed hanno visto la vittoria del candidato dell'opposizione Persona_1
A soli 6 mesi dalle elezioni, tuttavia, il neo eletto presidente del Senegal ha disposto lo scioglimento dell'Assemblea nazionale, l'organo deputato all'approvazione delle leggi, aprendo la strada a elezioni anticipate.
Nonostante non si siano verificati incidenti securitari di rilevanza, tra aprile e ottobre
2024, le fonti consultate14 hanno registrato un incidente di sicurezza, non specificato, sul convoglio del primo ministro mentre si trovava a Koungheul, nella regione di Kaffrine, il
30 ottobre. L'attacco ha provocato il ferimento di un ex ministro del governo e il danneggiamento di un veicolo.
Cont 6 Senegal President's Camp Keeps Absolute Majority in Parliament, 12 August 2022, url;
CP_4 CP_5 vote to postpone presidential election to Dec.15, 6 February 2024, url , , Senegal Parliament
[...] CP_6 delays elections to December 15 after chaotic vote, url , Con 7 , Senegal President Macky SA announces 24 March election, 7 March 2024, url, 8 OHCHR, Senegal: Concern around suspended election, 13.02.2024, url;
si veda anche: Si veda anche: HRW, Delayed Election sparked violence, Repression, 12 February 2024, url;
9 Secondo l'Ufficio dell'Alto Commissariato per i diritti umani delle Nazioni Unite (UN OHCHR) almeno tre giovani sono stati uccisi durante le proteste e almeno 266 persone sono state arrestate in tutto il Paese, compresi i giornalisti (UNOHCHR, Senegal: Concern around suspended election, 13.02.2024, url 10 ICG, Crisis Watch – Senegal, February 2024, url;
Si veda anche: HRW, Delayed Election sparked violence, Repression, 12 February 2024, url;
11 ICG, Crisis Watch – Senegal, February 2024, url;
Con 12 , Senegal President Macky SA announces 24 March election, 7 March 2024, url;
Con 13 , February and March 2024 Update, url;
, Senegal elections: voters Controparte_8 choose new President after political crisis, 24 march 2024, url;
14 FRANCE24, Senegal PM KOs convoy attacked while campaigning for snap polls, party says,
31/10/2024 https://www.france24.-A campaigning-for-snap-polls-party-says
Pag. 4 di 9 Si segnala, infine, che nel Global Terrorism Index pubblicato dall'Institute for Economics and
Peace aggiornato al 2024, il Senegal figura al 89o posto15 (contro il 77o posto del 202316), registrando una scarsa rilevanza del fenomeno17.
Su altro fronte, mentre il Senegal è stato finora risparmiato dalla violenza che ha travolto la regione del Sahel, le attività dei gruppi terroristici nei Paesi vicini e il traffico transfrontaliero rischiano di alimentare l'instabilità nel Paese18.
Con riferimento ai dati quantitativi, nel 2023 ACLED riporta 13 eventi relativi alla sicurezza (4 battaglie, 2 esplosioni e 7 episodi di violenza contro i civili) che hanno causato la morte di 10 persone19; invece, con riferimento al 2024 (dati aggiornati al
01/11/2024), ACLED ha riportato 4 episodi di violenza contro i civili, che hanno causato
6 decessi20.
In conclusione, in ordine all'attuale prospettata situazione del Paese di provenienza dello straniero, non può ritenersi che vi siano condizioni di inespellibilità determinati dalla sussistenza di un conflitto di intensità tale da ingenerare una situazione di violenza indiscriminata o comunque diffusa nei confronti dei civili, né che sussista il rischio effettivo che il ricorrente, in caso di rientro nella sua zona di provenienza, possa subire gravi minacce alla propria vita o incolumità.
La protezione complementare secondo il diritto nazionale;
la disciplina applicabile ratione temporis.
L'integrazione personale, sociale ed economica del ricorrente e il giudizio ai sensi dell'art. 19, comma 1.1.
T.U. Immigrazione.
Deve essere riconosciuta al ricorrente una forma di tutela complementare, con il conseguente diritto al rilascio di un permesso di soggiorno.
Anzitutto, al caso di specie non si applica la disciplina della protezione speciale ex art. 19, comma 1.1. T.U. Immigrazione, poiché la domanda amministrativa - facendo riferimento non solo al modello C/3, ma a quando il ricorrente si è presentato personalmente presso 15 Institute for Economics and Peace, Global Terrorism Index 2024, url, p.7; 16 Institute for Economics and Peace, Global Terrorism Index 2023, url , p.8; 17 Institute for Economics and Peace, Global Terrorism Index 2024, url, p.40; 18 World Bank, Senegal – Overview, Last Updated 20 March 2023, url , accesso del 27.04.2023. 19 ACLED, Dashboard, Senegal, 01/01/2023-31/12/2023, https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard 20 ACLED Explorer, Senegal, 01/01/2024-01/11/2024, https://acleddata.com/explorer/
Pag. 5 di 9 gli Uffici della Questura per formulare l'istanza – è successiva all'entrata in vigore del D.L.
20/2023, modificato dalla Legge 50/2023 (c.d. Decreto Cutro, che ha abrogato il comma in questione per le domande amministrative successive alla data del 11.3.2023).
In ogni caso, però, poiché la parte potrebbe subire una compromissione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, la sua posizione personale va esaminata attraverso il prisma normativo dell'art. 7 Carte dei diritti dell'UE e dell'art. 8 CEDU, applicabili in parte direttamente ai sensi dell'art. 117 Cost., per quanto concerne la Carta di Nizza e, in ogni caso, attraverso il richiamo al combinato disposto degli artt. 19, comma 2 e 5, comma 6 D.l.gs. 286/1998 ss.mm. con riguardo alle Convenzioni internazionali, che quindi impongono di valutare la posizione del ricorrente direttamente sulla base di queste norme internazionali e quindi, pur prescindendo da una disposizione ad hoc avente rango primario21.
Peraltro, come statuito anche dalla Suprema Corte: “il sistema non può ritenersi completo se sfornito di una misura in funzione di chiusura, che consenta di estendere la protezione anche ad ipotesi non legislativamente tipizzate, pur se saldamente ancorate ai precetti costituzionali e delle convenzioni internazionali”22. Dunque, occorre verificare che sussistano i presupposti normativi sovranazionali, come ribadito direttamente applicabili dal Giudice, per riconoscere un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 19, comma 1.2 D.l.gs. 286/1998 ss.mm.
(Segue) Integrazione lavorativa. Con riguardo all'integrazione lavorativa, non è il reddito alto o basso in sé, che rileva ai fini dell'inserimento, ma proprio l'inserimento lavorativo come tale e “Non sussiste, se il lavoro è meramente occasionale e saltuario, non vi è prova di una professionalità diversa da spendere ai fini di reddito nei residui periodi, né vi sono attitudini o competenze acquisite mediante la frequentazione di corsi professionalizzanti di altro genere, ed inoltre non sia accertato che quel lavoro sia almeno il probabile indizio di sviluppo lavorativo futuro, a fronte, altresì, di un quadro di rientro coattivo che non palesi nessuna condizione drammatica. In tali casi, la persona è da assistere, ma per essa non possono utilmente ravvisarsi, ai fini di causa, una "rete relazionale" ed un inserimento nella vita sociale”23.
In particolare, nel caso di specie, il ricorrente ha prodotto:
- per l'anno 2022, due buste paga relative ai mesi di agosto e settembre 2022 emesse nell'ambito del rapporto lavorativo allora in essere con l'azienda di BI Pt_2
, per un totale di retribuzione pari a euro 1.750;
[...]
- per l'anno 2023, sei buste paga per i mesi di marzo, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, emesse nell'ambito del rapporto lavorativo allora in essere con l'azienda di
BI Tullio Manlio, per un importo complessivo pari a circa 5.922 euro;
- due modelli di denunzia dell'attività lavorativa (Unilav): il primo sottoscritto con l'azienda agricola “LA MIRAGHE s.r.l.” con decorrenza dal 07.05.2024 al 25.05.2024
e il secondo con l'azienda di NA Michele, decorrente dal 07.05.2024 al 25.05.2024;
- un modello di denunzia dell'attività lavorativa (Unilav) sottoscritto con l'azienda agricola di con decorrenza dal 02.07.2024 al 30.09.2024; Controparte_9
- tre buste paga per i mesi di aprile, luglio e agosto 2024 per un importo complessivo pari a circa 4.280 euro;
- un modello di denunzia dell'attività lavorativa (Unilav) sottoscritto con l'azienda agricola di con decorrenza dal 05.12.2024 al 31.12.2024. Controparte_9
Considerato quanto sopra, l'istante – che ha fatto ingresso per la prima volta nel territorio dello Stato in data 22/11/2014 – ha dunque svolto attività lavorativa nel Paese ospitante per due mesi del 2022, per sei mesi nel 2023 e quantomeno per altri sei mesi del 2024, sicché ha avviato un progressivo inserimento nel tessuto lavorativo nazionale e può conseguentemente ritenersi integrato. Infatti la prestazione di attività lavorativa nel corso del suddetto arco temporale gli ha consentito di mantenersi e di provvedere alle ordinarie esigenze di vita e, in base ad un giudizio di prognosi postuma – stante l'ultima documentazione lavorativa che comprova l'attualità della prestazione di lavoro e la previsione di durata quantomeno sino a 31/12/2024 –, è possibile presumere che il percorso di integrazione lavorativa del ricorrente si protrarrà sino a tale data.
Pag. 7 di 9 (Segue) Integrazione sociale, culturale e familiare. Con riguardo agli altri elementi offerti a dimostrazione della integrazione nel territorio italiano, va premesso che sono direttamente rilevanti, ai fini della protezione qui invocata, una serie di paramenti che trovano tutti un addentellato nella normativa sovranazionale, come la conoscenza della lingua italiana24, lo svolgimento di attività volontariato25, i legami sociali e familiari26; non è, invece, necessariamente richiesta la sussistenza di una condizione di vulnerabilità, né alcun giudizio comparativo rispetto al trattamento che sarebbe riservato nel Paese d'origine.
Sul punto, limitatamente alla dimostrazione dell'effettività e stabilità di una sistemazione abitativa nel Paese ospitante, il ricorrente ha depositato un contratto di locazione abitativa regolarmente registrato e un certificato di residenza emesso dal Comune di presso CP_1 lo stesso immobile oggetto del contratto di locazione (sito in Via San Severo n. 141,
con decorrenza dal 12.12.2023 al 11.12.2027 e, quindi, ancora in essere. CP_1
Per tutte le considerazioni sopra esposte, considerato che la parte ricorrente ha provato il conseguimento in Italia di un effettivo e significativo livello di integrazione socioeconomica, deve ritenersi che sia possibile formulare un giudizio prognostico di violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare ex artt. 7 e 8 CEDU nel caso di rientro forzoso in patria.
Pertanto, ricorrono i presupposti per il riconoscimento della protezione complementare richiesta. Pronunce accessorie. Non vi è luogo alla regolazione delle spese per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati con istanza al giudice del procedimento (art. 83, comma 3 d.P.R. n. 115/2022); non può infatti applicarsi a detta ipotesi la disposizione di cui all'art. 133 del citato D.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato27.
Stante l'esito del ricorso, si conferma l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato già disposta in via anticipata e provvisoria dal Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Bari con delibera del 11/06/2024.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. RICONOSCE alla parte ricorrente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1 D.lgs. 286/1998;
2. CONFERMA l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato;
3. NULLA sulle spese del giudizio.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 27/12/2024.
Il Presidente rel.
Marisa Attollino
Pag. 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sacko, 26/7/2017, causa C-348/16. 2 Sul punto si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità con indirizzo costante (Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 febbraio 2019 n. 3236; Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 13 dicembre 2018 n. 32319; Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 luglio 2018 n. 17717). 3 UN OCHA Senegal: Inform Risk Profile 2023 (As of seprember 2024) https://drmkc.jrc.ec.europa.eu/inform- index/INFORM-Risk/Results-and-data/moduleId/1782/id/453/controller/Admin/action/Results 4 ICG, Crisis Watch-Senegal, May 2023, url;
5 ICG, Crisis Watch – Senegal, February 2024, url , 21 Tra le più recenti pronunce, vd. Cass. 28162/2023 pubblicata il 6.10.2023, secondo cui: “In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. U, 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria”. 22 Cassazione civile sez. I, 23/03/2023, (ud. 23/02/2023, dep. 23/03/2023), n.8400.
Pag. 6 di 9 23 Cassazione civile sez. I, 21/09/2022, (ud. 09/09/2022, dep. 21/09/2022), n.27592. 24 “In tema di protezione speciale, per ritenere sussistente un'integrazione sociale e lavorativa del cittadino straniero occorre considerare anche le attività di volontariato, le attività lavorative svolte (anche se mediante l'instaurazione di rapporti di formazione professionale e a termine) e la conoscenza della lingua italiana, che non può escludersi in ragione del fatto che il ricorrente abbia svolto l'audizione giudiziale con l'ausilio di un interprete, atteso che la presenza di quest'ultimo è necessaria per garantire la tutela del diritto di difesa del ricorrente non prova, invece, che egli non conosca la lingua italiana ad un livello sufficiente ed adeguato”. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 16716 del 13/06/2023 (Rv. 668024 - 01) 25 “In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in Italia, da valutare tenendo conto della durata del suo soggiorno, della natura e dell'effettività dei vincoli familiari e dell'inserimento nel nostro Paese, senza che per una valutazione positiva di detta integrazione occorra necessariamente anche uno stabile radicamento lavorativo dell'istante in Italia”. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto di rigetto di protezione speciale del Tribunale, adottato sul rilievo dell'assenza di stabile occupazione del richiedente e senza alcuna valutazione della costante attività di volontariato svolta dallo stesso). Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 14370 del 24/05/2023 (Rv. 667924 - 01) 26 “In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in Italia, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine”. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, nel rigettare la domanda volta ad ottenere la protezione speciale, si era limitata a prendere in esame il solo titolo di studio prodotto, senza valutare la sussistenza dei legami familiari del ricorrente, con particolare riferimento alla condizione della moglie che lo aveva seguito in Italia). Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 36789 del 15/12/2022 (Rv. 666259 - 01).
Pag. 8 di 9 27 Cass. S.U. 24413/2021.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sez. spec. in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E., riunito in camera di consiglio con l'intervento dei signori magistrati: dott.ssa Marisa Attollino Presidente relatore dott. Enzo Davide Ruffo Giudice dott. Gianluca Tarantino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 19-ter D.lgs. 150/2011 ss.mm. proposto da:
(C.F. , Codice CUI , data di nascita Parte_1 C.F._1 C.F._2
12/03/1993, Paese di provenienza: SENEGAL), parte rappresentata e difesa dall'avv.
CAMPAGNA ALESSANDRO;
RICORRENTE contro
- , in persona del Controparte_1 Controparte_2
Ministro pro tempore;
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Il processo. Con atto depositato in data 08/06/2024, il ricorrente ha impugnato il provvedimento notificatogli il 13/05/2024 e adottato dalla Questura con cui gli è stato
Pag. 1 di 9 negato il rinnovo del permesso di soggiorno e ha chiesto il riconoscimento di una forma di protezione complementare.
Sebbene ritualmente evocata, l'Amministrazione non si è mai costituita in giudizio e, pertanto, se ne deve dichiarare la contumacia.
Il Pubblico Ministero, che pur non essendo parte necessaria del giudizio, è stato reso edotto del presente procedimento al fine di rilevare l'esistenza di eventuali condanne ostative, non si è costituito né ha depositato note.
Con decreto del 12/06/2024, è stata accolta inaudita altera parte l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, decisione confermata con ordinanza del 18/09/2024.
Fissata l'udienza di comparizione del giorno 18/12/2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, all'esito il Presidente relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
I fatti narrati dal ricorrente. Il ricorrente ha dichiarato di aver fatto ingresso per la prima volta nel territorio dello Stato italiano in data 22/11/2014 e che “nonostante le difficoltà vissute, ha raggiunto finalmente un buon livello di integrazione. Inoltre, ha dimostrato di essere in grado di costruire rapporti di lavoro continuativi (…) e, in mancanza, di stringerne di nuovi”.
L'inquadramento della domanda. La domanda è correttamente limitata al riconoscimento della protezione complementare, essendo oggetto di impugnazione il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 19-ter D.lgs. 150/2011 ss.mm.
L'illegittimità formale del provvedimento impugnato. Va premesso che l'illegittimità del provvedimento amministrativo di diniego non è oggetto del sindacato del giudice ordinario, il quale è chiamato a valutare se sussista della vita al quale il ricorrente anela. La sua posizione sostanziale, avente natura di diritto soggettivo fondamentale, viene vagliata non soltanto attraverso il prisma dell'atto amministrativo, ma attraverso tutti gli elementi a disposizione in questa sede e onde accertare il diritto azionato.
L'audizione personale del ricorrente. La L. 46/2017 non impone l'udienza pubblica e il rinnovo dell'audizione, la cui necessità va opportunamente vagliata caso per caso, ciò in
Pag. 2 di 9 aderenza a quanto statuito dalla Corte di Giustizia1 e sempre allo scopo di garantire al ricorrente un “rimedio effettivo”, così come previsto dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea2.
Per quanto attiene alla fattispecie in esame, in primo luogo, la richiesta di audizione è inammissibile, in quanto non formulata mediante indicazione specifica dei punti su cui la parte avrebbe voluto essere sentita per rendere eventuali chiarimenti e, comunque, non è nemmeno necessaria alla luce del contenuto del provvedimento impugnato e delle prove offerte a sostegno della domanda.
Sul Paese di provenienza. Con riferimento alla situazione di sicurezza relativa al Paese di origine del ricorrente, egli ha dedotto in ricorso che “il Senegal non è ad oggi un Paese sicuro, come riportato dall'ultimo report di Amnesty International, pubblicato l'8 aprile 2020”.
Sennonché, dalla consultazione delle fonti internazionali più aggiornate, la situazione generale del Senegal, secondo le informazioni aggiornate non presenta una generalizzata situazione di violenza indiscriminata.
Secondo quanto riportato da UN OCHA, l'indice di rischio INFORM in Senegal, aggiornato a settembre 2024, è medio nel Paese, ed identificato con un indicatore di 4.3, stabile rispetto ai dati dell'anno precedente3.
International Crisis Group (ICG) riporta che, a maggio 2023, le forze governative senegalesi si sono scontrate con i separatisti nella regione della Casamance4.
Nel febbraio 2024 il paese è stato interessato da una crisi costituzionale dopo che le autorità avevano rinviato le elezioni presidenziali, tra violente proteste che hanno suscitato allarme a livello internazionale5.
I tentativi delle autorità di posticipare le elezioni presidenziali, originariamente previste per il 25 febbraio 20246, a dicembre, hanno provocato diffuse proteste e disordini nelle
Pag. 3 di 9 strade7. Secondo l'Ufficio dell'Alto Commissariato per i diritti umani delle Nazioni Unite
(UN OHCHR) almeno tre giovani sono stati uccisi durante le proteste e almeno 266 persone sono state arrestate in tutto il Paese, compresi i giornalisti8.
Tra il 9 e il 10 febbraio gendarmi e polizia hanno utilizzato gas lacrimogeni per reprimere le proteste, arrestando circa 250 persone (266 secondo l'Ufficio dell'Alto Commissariato per i diritti umani delle Nazioni Unite9) mentre gli scontri provocavano la morte di almeno tre persone10. Nel tentativo di allentare le tensioni, il 26 febbraio SA ha annunciato piani per un'amnistia generale per i manifestanti arrestati dal 2021 al 202411.
Le elezioni sono state posticipate al 24 marzo 202412 ed hanno visto la vittoria del candidato dell'opposizione Persona_1
A soli 6 mesi dalle elezioni, tuttavia, il neo eletto presidente del Senegal ha disposto lo scioglimento dell'Assemblea nazionale, l'organo deputato all'approvazione delle leggi, aprendo la strada a elezioni anticipate.
Nonostante non si siano verificati incidenti securitari di rilevanza, tra aprile e ottobre
2024, le fonti consultate14 hanno registrato un incidente di sicurezza, non specificato, sul convoglio del primo ministro mentre si trovava a Koungheul, nella regione di Kaffrine, il
30 ottobre. L'attacco ha provocato il ferimento di un ex ministro del governo e il danneggiamento di un veicolo.
Cont 6 Senegal President's Camp Keeps Absolute Majority in Parliament, 12 August 2022, url;
CP_4 CP_5 vote to postpone presidential election to Dec.15, 6 February 2024, url , , Senegal Parliament
[...] CP_6 delays elections to December 15 after chaotic vote, url , Con 7 , Senegal President Macky SA announces 24 March election, 7 March 2024, url, 8 OHCHR, Senegal: Concern around suspended election, 13.02.2024, url;
si veda anche: Si veda anche: HRW, Delayed Election sparked violence, Repression, 12 February 2024, url;
9 Secondo l'Ufficio dell'Alto Commissariato per i diritti umani delle Nazioni Unite (UN OHCHR) almeno tre giovani sono stati uccisi durante le proteste e almeno 266 persone sono state arrestate in tutto il Paese, compresi i giornalisti (UNOHCHR, Senegal: Concern around suspended election, 13.02.2024, url 10 ICG, Crisis Watch – Senegal, February 2024, url;
Si veda anche: HRW, Delayed Election sparked violence, Repression, 12 February 2024, url;
11 ICG, Crisis Watch – Senegal, February 2024, url;
Con 12 , Senegal President Macky SA announces 24 March election, 7 March 2024, url;
Con 13 , February and March 2024 Update, url;
, Senegal elections: voters Controparte_8 choose new President after political crisis, 24 march 2024, url;
14 FRANCE24, Senegal PM KOs convoy attacked while campaigning for snap polls, party says,
31/10/2024 https://www.france24.-A campaigning-for-snap-polls-party-says
Pag. 4 di 9 Si segnala, infine, che nel Global Terrorism Index pubblicato dall'Institute for Economics and
Peace aggiornato al 2024, il Senegal figura al 89o posto15 (contro il 77o posto del 202316), registrando una scarsa rilevanza del fenomeno17.
Su altro fronte, mentre il Senegal è stato finora risparmiato dalla violenza che ha travolto la regione del Sahel, le attività dei gruppi terroristici nei Paesi vicini e il traffico transfrontaliero rischiano di alimentare l'instabilità nel Paese18.
Con riferimento ai dati quantitativi, nel 2023 ACLED riporta 13 eventi relativi alla sicurezza (4 battaglie, 2 esplosioni e 7 episodi di violenza contro i civili) che hanno causato la morte di 10 persone19; invece, con riferimento al 2024 (dati aggiornati al
01/11/2024), ACLED ha riportato 4 episodi di violenza contro i civili, che hanno causato
6 decessi20.
In conclusione, in ordine all'attuale prospettata situazione del Paese di provenienza dello straniero, non può ritenersi che vi siano condizioni di inespellibilità determinati dalla sussistenza di un conflitto di intensità tale da ingenerare una situazione di violenza indiscriminata o comunque diffusa nei confronti dei civili, né che sussista il rischio effettivo che il ricorrente, in caso di rientro nella sua zona di provenienza, possa subire gravi minacce alla propria vita o incolumità.
La protezione complementare secondo il diritto nazionale;
la disciplina applicabile ratione temporis.
L'integrazione personale, sociale ed economica del ricorrente e il giudizio ai sensi dell'art. 19, comma 1.1.
T.U. Immigrazione.
Deve essere riconosciuta al ricorrente una forma di tutela complementare, con il conseguente diritto al rilascio di un permesso di soggiorno.
Anzitutto, al caso di specie non si applica la disciplina della protezione speciale ex art. 19, comma 1.1. T.U. Immigrazione, poiché la domanda amministrativa - facendo riferimento non solo al modello C/3, ma a quando il ricorrente si è presentato personalmente presso 15 Institute for Economics and Peace, Global Terrorism Index 2024, url, p.7; 16 Institute for Economics and Peace, Global Terrorism Index 2023, url , p.8; 17 Institute for Economics and Peace, Global Terrorism Index 2024, url, p.40; 18 World Bank, Senegal – Overview, Last Updated 20 March 2023, url , accesso del 27.04.2023. 19 ACLED, Dashboard, Senegal, 01/01/2023-31/12/2023, https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard 20 ACLED Explorer, Senegal, 01/01/2024-01/11/2024, https://acleddata.com/explorer/
Pag. 5 di 9 gli Uffici della Questura per formulare l'istanza – è successiva all'entrata in vigore del D.L.
20/2023, modificato dalla Legge 50/2023 (c.d. Decreto Cutro, che ha abrogato il comma in questione per le domande amministrative successive alla data del 11.3.2023).
In ogni caso, però, poiché la parte potrebbe subire una compromissione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, la sua posizione personale va esaminata attraverso il prisma normativo dell'art. 7 Carte dei diritti dell'UE e dell'art. 8 CEDU, applicabili in parte direttamente ai sensi dell'art. 117 Cost., per quanto concerne la Carta di Nizza e, in ogni caso, attraverso il richiamo al combinato disposto degli artt. 19, comma 2 e 5, comma 6 D.l.gs. 286/1998 ss.mm. con riguardo alle Convenzioni internazionali, che quindi impongono di valutare la posizione del ricorrente direttamente sulla base di queste norme internazionali e quindi, pur prescindendo da una disposizione ad hoc avente rango primario21.
Peraltro, come statuito anche dalla Suprema Corte: “il sistema non può ritenersi completo se sfornito di una misura in funzione di chiusura, che consenta di estendere la protezione anche ad ipotesi non legislativamente tipizzate, pur se saldamente ancorate ai precetti costituzionali e delle convenzioni internazionali”22. Dunque, occorre verificare che sussistano i presupposti normativi sovranazionali, come ribadito direttamente applicabili dal Giudice, per riconoscere un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 19, comma 1.2 D.l.gs. 286/1998 ss.mm.
(Segue) Integrazione lavorativa. Con riguardo all'integrazione lavorativa, non è il reddito alto o basso in sé, che rileva ai fini dell'inserimento, ma proprio l'inserimento lavorativo come tale e “Non sussiste, se il lavoro è meramente occasionale e saltuario, non vi è prova di una professionalità diversa da spendere ai fini di reddito nei residui periodi, né vi sono attitudini o competenze acquisite mediante la frequentazione di corsi professionalizzanti di altro genere, ed inoltre non sia accertato che quel lavoro sia almeno il probabile indizio di sviluppo lavorativo futuro, a fronte, altresì, di un quadro di rientro coattivo che non palesi nessuna condizione drammatica. In tali casi, la persona è da assistere, ma per essa non possono utilmente ravvisarsi, ai fini di causa, una "rete relazionale" ed un inserimento nella vita sociale”23.
In particolare, nel caso di specie, il ricorrente ha prodotto:
- per l'anno 2022, due buste paga relative ai mesi di agosto e settembre 2022 emesse nell'ambito del rapporto lavorativo allora in essere con l'azienda di BI Pt_2
, per un totale di retribuzione pari a euro 1.750;
[...]
- per l'anno 2023, sei buste paga per i mesi di marzo, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, emesse nell'ambito del rapporto lavorativo allora in essere con l'azienda di
BI Tullio Manlio, per un importo complessivo pari a circa 5.922 euro;
- due modelli di denunzia dell'attività lavorativa (Unilav): il primo sottoscritto con l'azienda agricola “LA MIRAGHE s.r.l.” con decorrenza dal 07.05.2024 al 25.05.2024
e il secondo con l'azienda di NA Michele, decorrente dal 07.05.2024 al 25.05.2024;
- un modello di denunzia dell'attività lavorativa (Unilav) sottoscritto con l'azienda agricola di con decorrenza dal 02.07.2024 al 30.09.2024; Controparte_9
- tre buste paga per i mesi di aprile, luglio e agosto 2024 per un importo complessivo pari a circa 4.280 euro;
- un modello di denunzia dell'attività lavorativa (Unilav) sottoscritto con l'azienda agricola di con decorrenza dal 05.12.2024 al 31.12.2024. Controparte_9
Considerato quanto sopra, l'istante – che ha fatto ingresso per la prima volta nel territorio dello Stato in data 22/11/2014 – ha dunque svolto attività lavorativa nel Paese ospitante per due mesi del 2022, per sei mesi nel 2023 e quantomeno per altri sei mesi del 2024, sicché ha avviato un progressivo inserimento nel tessuto lavorativo nazionale e può conseguentemente ritenersi integrato. Infatti la prestazione di attività lavorativa nel corso del suddetto arco temporale gli ha consentito di mantenersi e di provvedere alle ordinarie esigenze di vita e, in base ad un giudizio di prognosi postuma – stante l'ultima documentazione lavorativa che comprova l'attualità della prestazione di lavoro e la previsione di durata quantomeno sino a 31/12/2024 –, è possibile presumere che il percorso di integrazione lavorativa del ricorrente si protrarrà sino a tale data.
Pag. 7 di 9 (Segue) Integrazione sociale, culturale e familiare. Con riguardo agli altri elementi offerti a dimostrazione della integrazione nel territorio italiano, va premesso che sono direttamente rilevanti, ai fini della protezione qui invocata, una serie di paramenti che trovano tutti un addentellato nella normativa sovranazionale, come la conoscenza della lingua italiana24, lo svolgimento di attività volontariato25, i legami sociali e familiari26; non è, invece, necessariamente richiesta la sussistenza di una condizione di vulnerabilità, né alcun giudizio comparativo rispetto al trattamento che sarebbe riservato nel Paese d'origine.
Sul punto, limitatamente alla dimostrazione dell'effettività e stabilità di una sistemazione abitativa nel Paese ospitante, il ricorrente ha depositato un contratto di locazione abitativa regolarmente registrato e un certificato di residenza emesso dal Comune di presso CP_1 lo stesso immobile oggetto del contratto di locazione (sito in Via San Severo n. 141,
con decorrenza dal 12.12.2023 al 11.12.2027 e, quindi, ancora in essere. CP_1
Per tutte le considerazioni sopra esposte, considerato che la parte ricorrente ha provato il conseguimento in Italia di un effettivo e significativo livello di integrazione socioeconomica, deve ritenersi che sia possibile formulare un giudizio prognostico di violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare ex artt. 7 e 8 CEDU nel caso di rientro forzoso in patria.
Pertanto, ricorrono i presupposti per il riconoscimento della protezione complementare richiesta. Pronunce accessorie. Non vi è luogo alla regolazione delle spese per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati con istanza al giudice del procedimento (art. 83, comma 3 d.P.R. n. 115/2022); non può infatti applicarsi a detta ipotesi la disposizione di cui all'art. 133 del citato D.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato27.
Stante l'esito del ricorso, si conferma l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato già disposta in via anticipata e provvisoria dal Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Bari con delibera del 11/06/2024.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. RICONOSCE alla parte ricorrente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1 D.lgs. 286/1998;
2. CONFERMA l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato;
3. NULLA sulle spese del giudizio.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 27/12/2024.
Il Presidente rel.
Marisa Attollino
Pag. 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sacko, 26/7/2017, causa C-348/16. 2 Sul punto si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità con indirizzo costante (Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 febbraio 2019 n. 3236; Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 13 dicembre 2018 n. 32319; Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 luglio 2018 n. 17717). 3 UN OCHA Senegal: Inform Risk Profile 2023 (As of seprember 2024) https://drmkc.jrc.ec.europa.eu/inform- index/INFORM-Risk/Results-and-data/moduleId/1782/id/453/controller/Admin/action/Results 4 ICG, Crisis Watch-Senegal, May 2023, url;
5 ICG, Crisis Watch – Senegal, February 2024, url , 21 Tra le più recenti pronunce, vd. Cass. 28162/2023 pubblicata il 6.10.2023, secondo cui: “In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. U, 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria”. 22 Cassazione civile sez. I, 23/03/2023, (ud. 23/02/2023, dep. 23/03/2023), n.8400.
Pag. 6 di 9 23 Cassazione civile sez. I, 21/09/2022, (ud. 09/09/2022, dep. 21/09/2022), n.27592. 24 “In tema di protezione speciale, per ritenere sussistente un'integrazione sociale e lavorativa del cittadino straniero occorre considerare anche le attività di volontariato, le attività lavorative svolte (anche se mediante l'instaurazione di rapporti di formazione professionale e a termine) e la conoscenza della lingua italiana, che non può escludersi in ragione del fatto che il ricorrente abbia svolto l'audizione giudiziale con l'ausilio di un interprete, atteso che la presenza di quest'ultimo è necessaria per garantire la tutela del diritto di difesa del ricorrente non prova, invece, che egli non conosca la lingua italiana ad un livello sufficiente ed adeguato”. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 16716 del 13/06/2023 (Rv. 668024 - 01) 25 “In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in Italia, da valutare tenendo conto della durata del suo soggiorno, della natura e dell'effettività dei vincoli familiari e dell'inserimento nel nostro Paese, senza che per una valutazione positiva di detta integrazione occorra necessariamente anche uno stabile radicamento lavorativo dell'istante in Italia”. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto di rigetto di protezione speciale del Tribunale, adottato sul rilievo dell'assenza di stabile occupazione del richiedente e senza alcuna valutazione della costante attività di volontariato svolta dallo stesso). Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 14370 del 24/05/2023 (Rv. 667924 - 01) 26 “In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in Italia, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine”. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, nel rigettare la domanda volta ad ottenere la protezione speciale, si era limitata a prendere in esame il solo titolo di studio prodotto, senza valutare la sussistenza dei legami familiari del ricorrente, con particolare riferimento alla condizione della moglie che lo aveva seguito in Italia). Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 36789 del 15/12/2022 (Rv. 666259 - 01).
Pag. 8 di 9 27 Cass. S.U. 24413/2021.