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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIV, sentenza 27/01/2026, n. 1146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1146 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1146/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
D'ALESSANDRI FABRIZIO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 404/2025 depositato il 08/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249076143051000 TASSA AUTOMOBIL
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 637/2026 depositato il 26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con il ricorso in epigrafe, la parte ricorrente, Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 09720249076143051000, mediante cui gli è stato ingiunto il pagamento di complessivi € 67.513,04, limitando l'impugnativa solo ad alcune posizioni debitorie sottostante di natura tributaria e, in particolare, a quelle fondate sulle seguenti cartelle di pagamento:
a) n. 09720170235114960000, ruolo emesso dalla Regione Lazio, avente a oggetto la Tassa Automobilistica, comprensiva di sanzione e interessi, relativa all'anno 2015, oltre diritti di notifica, per la somma totale di
€ 247,45 asseritamente notificata in data 06.08.2018;
b) n. 09720190018707966000, ruolo emesso dalla Regione Lazio, avente ad oggetto la Tassa
Automobilistica, comprensiva di sanzione e interessi, relativa all'anno 2016, oltre diritti di notifica, per la somma totale di € 94,23 asseritamente notificata in data 25.07.2019;
c) n. 09720200036709921000, ruolo emesso dalla Regione Lazio, avente ad oggetto la Tassa
Automobilistica, comprensiva di sanzione e interessi, relativa all'anno 2017, oltre diritti di notifica, per la somma totale di € 539,78 asseritamente notificata in data 12.03.2022;
d) n. 09720210224297873000, ruolo emesso dalla Regione Lazio, avente ad oggetto la Tassa
Automobilistica, comprensiva di sanzione e interessi, relativa all'anno 2019, oltre diritti di notifica, per la somma totale di € 662,91 asseritamente notificata in data 11.02.2023;
e) n. 09720220094763719000, ruolo emesso dalla Regione Lazio, avente ad oggetto la Tassa
Automobilistica, comprensiva di sanzione e interessi, relativa all'anno 2020, oltre diritti di notifica, per la somma totale di € 683,96 asseritamente notificata in data 28.09.2022.
2. Parte ricorrente ha formulato i seguenti motivi di ricorso:
1) Omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte;
2) La prescrizione delle tasse automobilistiche oggetto della pretesa tributaria.
3. Si è costituta in giudizio L'Agenzia delle Entrate Riscossione, resistendo al ricorso.
In particolare, quest'ultima ha dedotto che: - le cartelle di pagamento in relazione alle quali parte ricorrente ha agito in giudizio risultano essere state notificate e che sarebbero stati notificati anche successive intimazioni di pagamento;
- i termini di prescrizione non sarebbero decorsi.
Parte ricorrente ha depositato memorie illustrative e la parte resistente ha depostato memorie ex art. 32 d. lgs. n. 546/92.
4. All'udienza del 23 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il ricorso è infondato.
Parte resistente ha depositato in giudizio, fra l'altro, atti da cui risulta la notifica delle cartelle di pagamento, senza che parte ricorrente nelle successive note illustrative, abbia controdedotto in ordine alla validità di tali atti.
In ogni caso, la medesima parte ricorrente ha depositato in atti prova dell'intervenuta notifica, in data
6.6.2024, dell'intimazione di pagamento n. 09720249009908148000, rimasta inoppugnata e relativa a tutte le cartelle di pagamento in questione e anche quest'ultima documentazione non è stata oggetto di contestazione da parte del ricorrente.
La notifica di tale atto di intimazione e la sua mancata impugnativa ha determinato la irretrattabilità della pretesa creditoria con conseguente preclusione di qualsivoglia questione compresa quella dell'eventuale decorso del termine prescrizionale nella more tra la notifica dei vari atti.
Deve, infatti, essere applicato il principio, da ultimo statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.
6436 dell'11marzo 2025, secondo cui se l'intimazione di pagamento (notificata ai sensi dell'art. 50, comma 2, del D.P.R. 602/73) non viene impugnata, il credito si "cristallizza", divenendo definitivo e impedendo al contribuente di contestare vizi o la prescrizione avvenuti prima della notifica dell'intimazione. L'atto è considerato impugnabile autonomamente, equiparato a un avviso di mora, e richiede un ricorso entro 60 giorni per evitare la decadenza dal diritto di difesa.
Nel caso di specie, quindi, la parte non può più tardivamente contestare i supposti vizi della notifica delle cartelle di pagamento, né può far valere le pretese relative alla prescrizione maturata prima della notifica dell'indicata intimazione.
Le censure inerenti l'assenza di notifica delle cartelle di pagamento devono quindi essere rigettate, né dalla data dell'intimazione di pagamento 6.6.2024, a quella dell'atto gravato in questa sede è maturato il termine triennale di prescrizione afferente alle tasse automobilistiche.
6. Per quanto suindicato il ricorso deve essere rigettato.
La presente decisione è stata assunta tenendo conto del “principio della ragione più liquida”, corollario del principio di economia processuale, e le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti, nel rispetto del criterio generale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati ritenuti da questo giudice non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di primo grado di Roma, Sezione XIV, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite quantificate in euro 500,00. Così deciso in Roma il 23 gennaio 2026. Il giudice Fabrizio D'Alessandri
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
D'ALESSANDRI FABRIZIO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 404/2025 depositato il 08/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249076143051000 TASSA AUTOMOBIL
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 637/2026 depositato il 26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con il ricorso in epigrafe, la parte ricorrente, Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 09720249076143051000, mediante cui gli è stato ingiunto il pagamento di complessivi € 67.513,04, limitando l'impugnativa solo ad alcune posizioni debitorie sottostante di natura tributaria e, in particolare, a quelle fondate sulle seguenti cartelle di pagamento:
a) n. 09720170235114960000, ruolo emesso dalla Regione Lazio, avente a oggetto la Tassa Automobilistica, comprensiva di sanzione e interessi, relativa all'anno 2015, oltre diritti di notifica, per la somma totale di
€ 247,45 asseritamente notificata in data 06.08.2018;
b) n. 09720190018707966000, ruolo emesso dalla Regione Lazio, avente ad oggetto la Tassa
Automobilistica, comprensiva di sanzione e interessi, relativa all'anno 2016, oltre diritti di notifica, per la somma totale di € 94,23 asseritamente notificata in data 25.07.2019;
c) n. 09720200036709921000, ruolo emesso dalla Regione Lazio, avente ad oggetto la Tassa
Automobilistica, comprensiva di sanzione e interessi, relativa all'anno 2017, oltre diritti di notifica, per la somma totale di € 539,78 asseritamente notificata in data 12.03.2022;
d) n. 09720210224297873000, ruolo emesso dalla Regione Lazio, avente ad oggetto la Tassa
Automobilistica, comprensiva di sanzione e interessi, relativa all'anno 2019, oltre diritti di notifica, per la somma totale di € 662,91 asseritamente notificata in data 11.02.2023;
e) n. 09720220094763719000, ruolo emesso dalla Regione Lazio, avente ad oggetto la Tassa
Automobilistica, comprensiva di sanzione e interessi, relativa all'anno 2020, oltre diritti di notifica, per la somma totale di € 683,96 asseritamente notificata in data 28.09.2022.
2. Parte ricorrente ha formulato i seguenti motivi di ricorso:
1) Omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte;
2) La prescrizione delle tasse automobilistiche oggetto della pretesa tributaria.
3. Si è costituta in giudizio L'Agenzia delle Entrate Riscossione, resistendo al ricorso.
In particolare, quest'ultima ha dedotto che: - le cartelle di pagamento in relazione alle quali parte ricorrente ha agito in giudizio risultano essere state notificate e che sarebbero stati notificati anche successive intimazioni di pagamento;
- i termini di prescrizione non sarebbero decorsi.
Parte ricorrente ha depositato memorie illustrative e la parte resistente ha depostato memorie ex art. 32 d. lgs. n. 546/92.
4. All'udienza del 23 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il ricorso è infondato.
Parte resistente ha depositato in giudizio, fra l'altro, atti da cui risulta la notifica delle cartelle di pagamento, senza che parte ricorrente nelle successive note illustrative, abbia controdedotto in ordine alla validità di tali atti.
In ogni caso, la medesima parte ricorrente ha depositato in atti prova dell'intervenuta notifica, in data
6.6.2024, dell'intimazione di pagamento n. 09720249009908148000, rimasta inoppugnata e relativa a tutte le cartelle di pagamento in questione e anche quest'ultima documentazione non è stata oggetto di contestazione da parte del ricorrente.
La notifica di tale atto di intimazione e la sua mancata impugnativa ha determinato la irretrattabilità della pretesa creditoria con conseguente preclusione di qualsivoglia questione compresa quella dell'eventuale decorso del termine prescrizionale nella more tra la notifica dei vari atti.
Deve, infatti, essere applicato il principio, da ultimo statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.
6436 dell'11marzo 2025, secondo cui se l'intimazione di pagamento (notificata ai sensi dell'art. 50, comma 2, del D.P.R. 602/73) non viene impugnata, il credito si "cristallizza", divenendo definitivo e impedendo al contribuente di contestare vizi o la prescrizione avvenuti prima della notifica dell'intimazione. L'atto è considerato impugnabile autonomamente, equiparato a un avviso di mora, e richiede un ricorso entro 60 giorni per evitare la decadenza dal diritto di difesa.
Nel caso di specie, quindi, la parte non può più tardivamente contestare i supposti vizi della notifica delle cartelle di pagamento, né può far valere le pretese relative alla prescrizione maturata prima della notifica dell'indicata intimazione.
Le censure inerenti l'assenza di notifica delle cartelle di pagamento devono quindi essere rigettate, né dalla data dell'intimazione di pagamento 6.6.2024, a quella dell'atto gravato in questa sede è maturato il termine triennale di prescrizione afferente alle tasse automobilistiche.
6. Per quanto suindicato il ricorso deve essere rigettato.
La presente decisione è stata assunta tenendo conto del “principio della ragione più liquida”, corollario del principio di economia processuale, e le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti, nel rispetto del criterio generale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati ritenuti da questo giudice non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di primo grado di Roma, Sezione XIV, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite quantificate in euro 500,00. Così deciso in Roma il 23 gennaio 2026. Il giudice Fabrizio D'Alessandri