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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/04/2025, n. 2612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2612 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Maria Gaia Majorano ha pronunciato all'odierna udienza la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.6260 r.g. dell'anno 2020
TRA
Arch. , nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
Terme (NA) al Corso Vittorio Emanuele n. 19, c.f. , rapp.to e difeso C.F._1 dall'avv. Ugo Maria Di Blasio ( c.f. ) presso il cui studio in Napoli C.F._2
alla Via Ferdinando del Carretto n. 26 è elett.te domiciliato giusta procura alle liti conferita virtualmente in calce al ricorso introduttivo del giudizio ( per comunicazioni fax n.
0823608241 e pec ) Email_1
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., con sede legale in Casamicciola terme alla Via Principessa Margherita
n.54, con c.f. , elettivamente domiciliata presso il suo procuratore costituito l' P.IVA_1
Avv. Renato Ruocco, con studio in Napoli alla Via P.del Torto n. 41 (pec:
email: in virtù di procura posta in calce Email_2 Email_3
al presente atto, con indirizzo email tel/fax 081.7704860 Email_3
NONCHÉ
(cf: , in persona del Controparte_2 P.IVA_2
Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti pagina1 di 14 Emanuela Capannolo (cf: ; C.F._3
pec: t) ed (cf: Email_4 Controparte_3
) giusta procura generale alle liti atto del dott. C.F._4 Persona_1
Notaio in Fiumicino, rep. n. 37875 del 22.03.2024 – racc. 7313, ed elettivamente domiciliato con i sottoscritti procuratori presso l'Avvocatura della Sede Provinciale di CP_4
Napoli in via Alcide De Gasperi, 55.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso e pedissequo decreto di fissazione di udienza ritualmente notificati,
ha convenuto in giudizio l in persona del legale rapp.te p.t. e l , Parte_1 CP_1 CP_4 per sentir: A) “per quanto concerne le differenze retributive ed indennitarie…- condannare la società convenuta a corrispondere al ricorrente la complessiva somma lorda di Euro
152.221,65=, oltre interessi legali e riva-lutazione monetaria calcolata sulle singole componenti del credito dalla maturazione all'effettivo soddisfo;
B) per quanto concerne la lamentata omissione contributiva: -in via principale condannare la società convenuta a versare sulla posizione previdenziale del ricorrente aperta presso l i contributi CP_4
previdenziali e assistenziali utili a coprire 52 settimane annue dal 17.07.2012 al
31.12.2019, da determinarsi sulla scorta delle retribuzioni annue evidenziate nel conteggio del TFR accluso al ricorso, dichiarando al contempo l'obbligo dell' di riceverli, nonché CP_4
condannare in via generica la società convenuta al risarcimento, in favore del ricorrente, ex art. 2116, comma II c.c., dei danni patendi per la futura eventuale perdita, in tutto o in parte, delle prestazioni previdenziali conseguente all'omissione contributiva di cui si controverte;
- sempre in via principale accertare e dichiarare comunque il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuti figurativamente dall' sulla propria posizione CP_4
previdenziale i contributi previdenziali ed assicurativi omessi per il periodo dal 17.7.2012 -
31.12.2019 utili a coprire 52 settimane annue, da determinarsi sulla scorta delle retribuzioni annue evidenziate nel conteggio del TFR accluso al ricorso;
in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui si ravvisassero dei contributi prescritti e limitatamente a detti contributi, condannare la società convenuta, ex art. 13 della L. n. 1338/1962, a versare all' la riserva matematica utile a costituire in favore del ricorrente una rendita vitalizia CP_4 riversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata all'iscrizione obbligatoria che gli spetterebbe in relazione ai contributi omessi e ormai prescritti, considerando quale base di computo la retribuzione spettante al ricorrente annualmente dal 2012 al 2019, come pagina2 di 14 indicata nel conteggio del TFR accluso al ricorso, e dichiarando al contempo l'obbligo dell' di accettare il versamento della riserva matematica effettuata dalla società CP_4
convenuta e, conseguentemente, costituire e erogare materialmente al ricorrente la rendita de qua al raggiungimento dell'età pensionabile;
- in via ulteriormente gradata, sempre che si ravvisino contributi prescritti e limitatamente ai predetti contributi, condannare ex art. 2116, comma II, c.c. la società convenuta a risarcire al ricorrente i danni patendi per la futura perdita, in tutto o in parte, delle prestazioni previdenziali conseguente alla omissione contributiva di cui si controverte, da quantificarsi in una somma pari alla riserva matematica che sarebbe necessaria a costituire in favore del ricorrente la rendita vitalizia di cui all'art. 13 della L. n. 1338/1962; - infine, in via estremamente gradata, sempre che si ravvisino contributi prescritti e limitatamente a detti contributi, accertare e dichiarare nei confronti dell' il diritto del ricorrente alla CP_4 costituzione della rendita vitalizia di cui all'art. 13 L. n. 1338/1962 previo versamento della corrispondente riserva matematica, ai sensi e per gli effetti del comma V del citato art. 13, con conseguente condanna “condizionata” della società convenuta a risarcire il ricorrente dei conseguenti danni da quantificarsi in misura corrispondente alle somme versate a titolo di riserva matematica, laddove questi effettivamente proceda al predetto versamento;
C)
Con vittoria, in ogni caso, delle spese di giudizio, incluso il C.U. versato…., anche a carico dell' nella sola eventualità che detto , costituendosi in giudizio, contesti la CP_4 CP_2
fondatezza delle domande attoree (cfr. doc. n. 1).
Si costituiva l' che, Controparte_1 riportandosi alla propria natura di società in house, rappresentava l'impossibilità di una instaurazione coatta di un rapporto di lavoro subordinato col ricorrente. Riferiva, inoltre, che il ricorrente nel periodo successivo al deposito della sentenza 935/18 non aveva svolto le stesse mansioni esercitate in precedenza e, dunque, non avesse diritto alla retribuzione corrispondente all'VIII livello ccnl. Pertanto chiedeva rigettarsi il ricorso.
Con la sentenza n. 935/2018, del 7.2.2018, ormai passata in giudicato, il GL così stabiliva: “1) in accoglimento del ricorso, dichiara la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato dal 17.7.2012 all'attualità con qualifica di cui all'8°livello professionale;
2) condanna la società convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, del complessivo importo lordo di € 43.318,58, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali,
pagina3 di 14 questi ultimi calcolati sulle somme annualmente rivalutate, dalla maturazione, delle singole differenze mensili al saldo…”
CP_ Si costituiva l che riferiva che “per i periodi successivi alla sentenza la convenuta ha presentato all un UNILAV di Controparte_1 CP_4
assunzione con decorrenza 09.10.2019, subito dopo peraltro annullato. Peraltro, non risulta trasmessa all' alcuna comunicazione obbligatoria di cessazione del rapporto di CP_4
lavoro subordinato così come riqualificato con la sentenza del Tribunale di Napoli n.
935/2018 richiamata. Non risultando soluzione di continuità tra il rapporto di lavoro riqualificato come subordinato in sentenza e quello svolto dall'architetto per i periodi Pt_1 successivi alla riqualificazione, l ha provveduto a diffidare l'Azienda convenuta alla CP_4 regolarizzazione anche dei periodi successivi al deposito della sentenza.”
Escussi i testi, in data 31.2.22 il G.L. sospendeva il giudizio “… in quanto con la sentenza n. 125 del 13.01.2022 emessa dal Tribunale di Napoli, sezione lavoro, nel giudizio ex L. n. 92/2012 recante RG n. 1795/2021, si annullava il licenziamento intimato all'Arch. con lettera del 7.12.2019 condannando l alla reintegrazione del Pt_1 CP_1 ricorrente nel posto di lavoro, oltre al pagamento di un'indennità risarcitoria e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, maggiorati dagli interessi nella misura legale;
che avverso tale sentenza è stato proposto reclamo ex art. 1, comma 58 L. 92/2012 presso la
Corte d'Appello di Napoli ed il ricorso, iscritto al Ruolo Generale al n. 257/2022…”
Esso veniva riassunto con ricorso depositato il 10.1.25 e veniva fissata la prima udienza al 3.4.25.
Nel ricorso in riassunzione si legge, tra l'altro, “La Corte di Appello di Napoli,
Sezione Lavoro, con la sentenza n. 3486/2022 emessa a definizione del giudizio recante n.R.G. 257/2022 ha così provveduto: “ ….dichiara la nullità del licenziamento intimato in data 7.12.2019 e ordina all' la reintegrazione del Controparte_1
lavoratore nel posto di lavoro occupato al momento del licenziamento, con l'inquadramento riconosciuto dalla sentenza 935/2018; condanna, altresì, l
[...]
al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima Controparte_1
retribuzione globale di fatto, quantificata in euro 3.783,90 lordi, maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate, dalla maturazione del credito al saldo;
pagina4 di 14 condanna la al versamento dei contributi Controparte_1 previdenziali e assistenziali maturati nello stesso periodo…
…Avverso la suddetta sentenza n. 3486/2022 della Corte partenopea la società qui convenuta ha proposto ricorso innanzi alla Suprema Corte di Cassazione che, con ordinanza del 10.10.2024 recante n.R.G. 26672/2022, pubblicata il 12.12.2024 e comunicata alle parti in data 8.1.2025 (vedi doc. 2 e 3 allegati al presente ricorso), ha rigettato detto gravame confermando in via definitiva la sentenza reintegratoria della Corte partenopea, individuante, tra l'altro, l'ammontare dell'ultima retribuzione globale di fatto spettante al ricorrente, quale impiegato di 8^ livello, alla data del suo illegittimo licenziamento (€ 3.783,90 mensili, così determinata: € 2.989,91 per paga conglobata + €
10,30 per E.D.R. + € 50,00 per indennità integrativa mensile + € 58,10 per due scatti triennali di anzianità + € 135,00 per indennità di funzione + 2/12 per ratei di XIII e XIV mensilità) a conferma della validità e correttezza dei dati retributivi presi in considerazione da questa difesa per la determinazione, non solo, dell'indennità risarcitoria spettante al ricorrente per l'illegittimo licenziamento subito, ma anche per la quantificazione delle differenze retributive rivendicate nel presente giudizio.”.
Col ricorso in riassunzione il così concludeva: Pt_1
“A) per quanto concerne le differenze retributive ed indennitarie (escluso il TFR originariamente rivendicato) sopra conteggiate:
- condannare la società convenuta a corrispondere al ricorrente la complessiva somma lorda di € 123.221,81 lordi (già epurata del TFR) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati sulle singole componenti del credito dalla maturazione sino all'effettivo soddisfo;
B) per quanto concerne la lamentata omissione contributiva:
- in via principale, condannare la società convenuta a versare sulla posizione previdenziale del ricorrente aperta presso l i contributi previdenziali e assistenziali CP_4
utili a coprire 52 settimane annue dal 17.7.2012 sino al 31.12.2019, da determinarsi sulla scorta delle retribuzioni annue evidenziate nel conteggio del TFR accluso al presente ricorso, dichiarando al contempo l'obbligo dell di riceverli, nonché condannare in via CP_4
generica la società convenuta al risarcimento in favore del ricorrente, ex art. 2116, comma
II, c.c., dei danni patendi per la futura eventuale perdita, in tutto o in parte, delle prestazioni previdenziali conseguente alla omissione contributiva di cui si controverte;
- sempre in via principale, accertare e dichiarare comunque il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuti figurativamente dall' sulla propria posizione previdenziale i CP_4
pagina5 di 14 contributi previdenziali e assicurativi omessi per il periodo 17.7.2012 – 31.12.2019 utili a coprire 52 settimane annue, da determinarsi sulla scorta delle retribuzioni annue evidenziate nel conteggio del TFR accluso al presente ricorso;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui si ravvisassero dei contributi prescritti e limitatamente a detti contributi, condannare la società convenuta, ex art. 13 della L.n. 1338/1962, a versare all' la riserva matematica utile a costituire in favore CP_4
del ricorrente una rendita vitalizia riversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria che gli spetterebbe in relazione ai contributi omessi e ormai prescritti, considerando quale base di computo la retribuzione spettante annualmente al ricorrente dal 2012 al 2019 come indicata nel conteggio del TFR accluso al presente ricorso, e dichiarando al contempo l'obbligo dell' di accettare il CP_4
versamento della riserva matematica effettuata dalla società convenuta e, conseguentemente, costituire ed erogare materialmente al ricorrente la rendita de qua al raggiungimento dell'età pensionabile;
- in via ulteriormente gradata, sempre che si ravvisino contributi prescritti e limitatamente ai predetti contributi, condannare ex art. 2116, comma II, c.c. la società convenuta a risarcire al ricorrente i danni patendi per la futura perdita, in tutto o in parte, delle prestazioni previdenziali conseguente alla omissione contributiva di cui si controverte, da quantificarsi in una somma pari alla riserva matematica che sarebbe necessaria a costituire in favore del ricorrente la rendita vitalizia di cui all'art. 13 della L.n.
1338/1962;
- in via estremamente gradata, sempre che si ravvisino contributi prescritti e limitatamente a detti contributi, accertare e dichiarare nei confronti dell' il diritto del CP_4 ricorrente alla costituzione della rendita vitalizia di cui all'art. 13 della L.n. 1338/62 previo versamento della corrispondente riserva matematica, ai sensi e per gli effetti del comma V del citato art. 13, con conseguente condanna “condizionata” della società convenuta a risarcire il ricorrente dei conseguenti danni da quantificarsi in misura corrispondente alle somme versate a titolo di riserva matematica, laddove questi effettivamente proceda al predetto versamento;
C) con vittoria, in ogni caso, delle spese di giudizio, incluso il C.U. versato, da attribuirsi al sottoscritto difensore antistatario, anche a carico dell' nella sola CP_4 eventualità che detto Istituto contesti la fondatezza delle domande attoree.”
All'odierna udienza la causa è stata decisa con la presente sentenza letta pubblicamente.
pagina6 di 14 Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti e per le ragioni che seguono.
In via preliminare va considerato che l'atto di riassunzione non introduce un nuovo processo, ma assolve esclusivamente alla funzione di dar luogo alla prosecuzione di quello già pendente: sulla base di tale premessa si perviene agevolmente a concludere, almeno in linea di principio, che con l'atto di riassunzione non è consentito proporre domande nuove, diverse da quelle formulate in precedenza.
In tale prospettiva è stato ad esempio affermato che i mutamenti nel corso del processo di situazioni di fatto sulle quali non siano basate le domande proposte dalle parti, legittimano gli interessati solo a far valere in separato giudizio, salvo preclusioni, le loro ragioni, non ad introdurre nuove pretese nello stesso processo. Ne deriva che al di fuori dei casi di translatio iudicii non è consentito alle parti, dopo la sospensione dei processo
(nella specie ex art. 295 c.p.c., per pregiudiziale penale) introdurre nuove domande in aggiunta a quelle originarie, essendo rivolto l'atto di riassunzione alla prosecuzione dell'identico rapporto processuale, senza necessità di una nuova iscrizione a ruolo della causa (Cass. civ., 2 agosto 1995, n. 8478).”
Va innanzitutto osservato che la sentenza 935 del 2018 è del 7.2.2018 e statuisce fino all'attualità: dunque fino al 7.2.2018 è fissata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti e indiscusso è l'obbligo datoriale di provvedere alla regolarizzazione contributiva, pur se nei limiti della prescrizione, per tale periodo.
Le differenze retributive richieste sono a far data dall'aprile 2015 al 31.12.19, poiché il GL, con la sentenza 935, le ha liquidate fino al marzo di quell'anno. La misura di esse è incontestata, poiché i criteri usati per la loro determinazione non sono stati oggetto di impugnazione da parte della convenuta.
Coperta dal giudicato è la natura subordinata del rapporto tra le parti dal 2012 al febbraio 2018.
Quel che occorre comprendere è se il ricorrente abbia svolto, dopo il 7.2.18, data di pronunzia della sentenza, e fino al 31.12.19, sempre la medesima attività. Ciò significa che certamente la domanda va accolta fino al 7.2.18.
pagina7 di 14 I testi escussi hanno riferito quanto segue.
e riferivano il primo che il lavorava Testimone_1 Testimone_2 Pt_1
dalle 7,30 alle 12 o alle 13, tornando alle 14.30 e alle 17, che ha sempre svolto le mansioni di Responsabile Tecnico – addetto al controllo dell'osservanza delle normative ambientali – e quelle amministrative concernenti 1) l'organizzazione e la gestione del personale impegnato nelle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti e di diserbo delle strade e delle piazze, 2) l'organizzazione del trasporto dei rifiuti agli impianti di trattamento, 3) la supervisione ed il controllo della efficienza e funzionalità delle attrezzature e degli automezzi aziendali, 4) la redazione dei formulari “Sistri” necessari alla identificazione e tracciabilità dei rifiuti e di quelli sostitutivi introdotti a partire da gennaio 2019 >>; che dall'aprile 2015 sino alla cessazione del rapporto di lavoro ( 31.12.2019 ) è stato sempre costretto a rendersi reperibile 7 giorni su 7, anche di notte e nelle giornate di sabato e domenica, onde risolvere problematiche tecniche ed operative quali, ad esempio, quelle concernenti 1) la sostituzione di personale in malattia, 2) la riassegnazione delle aree da assoggettarsi agli interventi di pulizia e raccolta, 3) la riparazione ed il ripristino del funzionamento degli automezzi;
il secondo specificava che il ricorrente era reperibile dalle 7 del mattino responsabile del personale della convenuta dal 2002, riferiva Testimone_3 che l'attività effettivamente svolta dal ricorrente per il periodo successivo al 31.03.2015 è rimasta circoscritta unicamente nel fornire indicazioni di supporto tecnico circa quella che era la normativa da rispettare per la raccolta dei rifiuti solidi urbani del Comune di
Casamicciola Terme, che egli doveva limitarsi al controllo dell'osservanza delle normative ambientali dell'attività dell' circa quella che era la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio CP_1
e il trasporto in discarica dei rifiuti”; che l'organizzazione e la gestione del personale impegnato nelle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti e di diserbo delle strade e delle piazze, l'organizzazione del trasporto dei rifiuti agli impianti di trattamento, la supervisione ed il controllo della efficienza e funzionalità delle attrezzature e degli auto-mezzi aziendali,
e la redazione dei formulari “Sistri” erano di competenza della sig.ra e Testimone_3 che ulteriori attività svolte dal ricorrente per conto dell' che esulavano dall'in-carico CP_1
professionale di Responsabile Tecnico erano comunque prestazioni professionali per le quali il ricorrente rilasciava apposita fattura e veniva retribuito a parte, che la sostituzione di personale in malattia, la riassegnazione delle aree da assoggettarsi agli interventi di pulizia e raccolta e la riparazione ed il ripristino del funzionamento degli automezzi pagina8 di 14 esulavano dalle competenze del ricorrente essendo questioni amministrative di sua competenza (della sig.ra . riferiva anche che lavorava Tes_3 Parte_2 Pt_1
dal lunedì al venerdì o sabato e che si occupava del personale in assenza della
Entrambi riferivano che non aveva vincoli di orario. Tes_3
Le mansioni descritte dai testi rientrano in quelle di cui all'ottavo livello professionale, già riconosciuto al ricorrente, e che ricomprende "Lavoratori aventi funzioni direttive e di collaborazione attiva ed immediata con la direzione e/o con i quadri. Oltre a possedere caratteristiche indicate nella declaratoria di livello 7, con ampia autonomia decisionale e un alto grado di competenze specialistiche sono preposti alla guida, al coordinamento e al controllo di struttura rilevante per peso strategico o dimensionale", dove a tali fini, rispetto agli inferiori livelli contrattuali, appare decisivo il peso della competenza professionale specialistica, come emerge dal conferimento degli incarichi di elevata responsabilità affidati al ricorrente sin dall'atto dell'instaurazione del rapporto.
Dunque, confermata la regolarità dei conteggi elaborati per tale voce, al ricorrente va riconosciuta la retribuzione dovuta per le mansioni svolte rientranti nella declaratoria dell'VIII livello.
Confrontando le caratteristiche dell'attività svolta e delle modalità seguite nel suo espletamento con quelle descritte nella sentenza 935 del 2018, si conclude per una sostanziale identità tra esse.
E se fino al febbraio 2018 il GL, con pronunzia passata in cosa giudicata, ha sostenuto la “sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato dal 17.7.2012… con qualifica di cui all'ottavo livello professionale”, tale affermazione si deve estendere al rapporto fino al 31.12.2019.
Come osservato proprio in relazione al rapporto tra le parti di questo processo da altro giudice di questa sezione lavoro, (sentenza 125 del 2022), “nell'ambito dei rapporti giuridici di durata e delle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, il giudicato formatosi sull'accertamento relativo a una fattispecie attuale preclude il riesame, in un diverso processo, delle medesime questioni, spiegando la propria efficacia anche per il periodo successivo alla sua formazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento (cfr. Cass. 37269/2021). E l'onere probatorio grava sulla società che ha dedotto la natura diversa, autonoma, della collaborazione“ non sul ricorrente che pagina9 di 14 ha fatto valere l'accertamento giudiziale passato in giudicato sulla subordinazione, efficace anche per il futuro.
CP_ A confermare tale convinzione del Giudice contribuisce quanto osservato dall' :
“non risulta trasmessa all' alcuna comunicazione obbligatoria di cessazione del CP_4
rapporto di lavoro subordinato così come riqualificato con la sentenza del Tribunale di
Napoli n. 935/2018 richiamata”.
Nulla, però, può essere riconosciuto a titolo di ferie e festività in quanto il lavoratore che agisce in giudizio chiedendo l'indennità sostitutiva delle ferie non godute deve provare il fatto costitutivo del diritto azionato, ossia il mancato godimento delle ferie ovvero l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati. Nella specie nessuna prova UNIVOCA in tal senso risulta fornita dalla ricorrente (cfr. Cass. lav.,
21.8.2003, n. 12311; Cass. lav. 2.10.99, n. 10956).
Giova infine evidenziare che non spettano la quattordicesima mensilità e gli altri istituti di natura tipicamente contrattuale, inapplicabili nei rapporti con datori di lavoro non aderenti ad alcuna associazione sindacale firmataria del contratto collettivo di riferimento, avendo riguardo al fatto che i contratti collettivi postcorporativi, data la loro natura negoziale e privatistica, sono applicabili ai rapporti individuali di lavoro che intercedono tra soggetti che siano entrambi iscritti alle associazioni stipulanti e, quindi, da esse rappresentati;
pertanto, la parte che ne invochi l'applicazione deve provare l'estremo della iscrizione sua e dell'altra parte alle relative associazioni sindacali contraenti o, almeno, che ad opera del soggetto non iscritto vi sia stata una adesione esplicita oppure implicita alla disciplina da essi stabilita.
La richiesta di costituzione di rendita vitalizia costituisce attività ESCLUSIVAMENTE demandata al datore di lavoro e non al lavoratore. La giurisprudenza ha infatti pacificamente affermato che è INAMMISSIBILE la domanda di rendita vitalizia proposta dal lavoratore senza aver fornito la prova di cui al QUINTO COMMA del richiamato articolo
13:“… a norma del quinto comma dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338 è però inammissibile la domanda proposta direttamente dal lavoratore nei confronti dell' , in CP_4
pagina10 di 14 sostituzione del datore di lavoro, e diretta ad ottenere la costituzione della rendita vitalizia predetta, ove il lavoratore non abbia dato la prova della impossibilità di ottenere la rendita dallo stesso datore di lavoro (cfr. Cass. Sez. L. n. 10517 del 01/06/2004 rv. 573344; Cass.
Sez. L. n. 15304 del 21/07/2005).” Così, in motivazione, Tribunale di Pescara, Sezione
Lavoro, sentenza n. 75/2016.
Il ricorrente chiede anche “condannare in via generica la società convenuta al risarcimento, in favore del ricorrente, ex art. 2116, comma II c.c., dei danni patendi per la futura eventuale perdita, in tutto o in parte, delle prestazioni previdenziali conseguente all'omissione contributiva di cui si controverte”. Se è vero che contributi si prescrivono, in via generale, in 5 anni dal giorno di scadenza del versamento e che dopo tale termine, non
è possibile alcuna regolarizzazione, tuttavia, nel caso di denuncia da parte del lavoratore o dei suoi superstiti, il termine prescrizionale, per il solo denunciante, è esteso a 10 anni. Ciò vuol dire che, solo qualora il lavoratore provveda a denunciare all'ente creditore (ad CP_ esempio all' ) l'omissione contributiva, entro il termine di prescrizione dei 5 anni, l'ente potrà procedere alle azioni finalizzare al recupero dei contributi non versati entro 10 anni dall'omissione. Una volta spirato il termine ultimo per i versamenti contributivi, l'ente di previdenza non può più pretenderli, né riceverli (neanche se spontaneamente versati dal datore di lavoro). Decorso il termine decennale di prescrizione, al dipendente rimane soltanto la possibilità di promuovere un'azione, affinché il datore di lavoro versi la riserva matematica corrispondente alla ricostruzione della quota di pensione persa proprio a causa del mancato pagamento dei contributi.
Nel caso in esame la prescrizione è quinquennale in quanto il ricorrente non ha
CP_ provato di aver presentato regolare denunzia all' .
Nel sistema di rapporti bilaterali plurimi esistenti tra datore di lavoro, lavoratore ed
Istituto Previdenziale, che il lavoratore può, in caso di mancato versamento dei contributi richiedere il risarcimento del danno di cui al secondo comma dell'art. 2116 Cod. Civ. “nei casi in cui (…) le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute,
l'imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro.” Di recente la suprema Corte ha sostenuto che “in tema di omissioni contributive, il presupposto dell'azione risarcitoria attribuita al lavoratore dall'art. 2116 c.c. è costituito dall'intervenuta prescrizione del credito contributivo, poiché, una volta che si siano realizzati i requisiti per l'accesso alla prestazione previdenziale, tale situazione determina l'attualizzarsi per il pagina11 di 14 lavoratore del danno patrimoniale risarcibile, consistente nella perdita totale del trattamento pensionistico ovvero nella percezione di un trattamento inferiore a quello altrimenti spettante”. Sentenza Cassazione Sez. Lavoro n. 27919, depositata il
30/10/2019. VA dunque condannata l Controparte_1
a risarcire a il danno derivante dalla prescrizione dei
[...] Parte_1
contributi mai versati.
Con la sentenza n. 125 del 13.01.2022 emessa dal Tribunale di Napoli, sezione lavoro, nel giudizio ex L. n. 92/2012 recante RG n. 1795/2021, è stato annullato il licenziamento intimato all'Arch. con lettera del 7.12.2019 condannando l alla Pt_1 CP_1 reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro, oltre al pagamento di un'indennità risarcitoria e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, maggiorati dagli interessi nella misura legale. Contro di essa è stato proposto reclamo alla Corte di Appello e, pertanto, le parti chiedevano e ottenevano la sospensione del giudizio.
Nulla è dovuto allo stato a titolo di TFR poiché il rapporto è ancora in corso a seguito della sentenza n. 3486/2022 emessa a definizione del giudizio recante n.R.G.
257/2022 che ha così provveduto: “ ….dichiara la nullità del licenziamento intimato in data
7.12.2019 e ordina all' la reintegrazione del Controparte_1
lavoratore nel posto di lavoro occupato al momento del licenziamento, con l'inquadramento riconosciuto dalla sentenza 935/2018; condanna, altresì, l
[...]
al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima Controparte_1
retribuzione globale di fatto, quantificata in euro 3.783,90 lordi, maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate, dalla maturazione del credito al saldo;
condanna la al versamento dei contributi Controparte_1 previdenziali e assistenziali maturati nello stesso periodo…”
Pertanto il GL, definitivamente pronunziando, accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto:
- condanna l Controparte_1
[...]
pagina12 di 14 o a corrispondere ad €.90103,04 a titolo di Parte_1 differenze retributive per il rapporto dall'1.4.2015 al 31.12.19 oltre accessori ex lege;
o a versare sulla posizione previdenziale del ricorrente aperta presso l i contributi previdenziali e assistenziali utili a coprire 52 CP_4
settimane annue dal 17.07.2012 al 31.12.2019 non prescritti;
o a risarcire a il danno derivante dalla prescrizione Parte_1
dei contributi mai versati
Le spese di lite tra e Controparte_1
, compensate per ¼ atteso l'accoglimento solo parziale del ricorso, sono per Parte_1 la restante parte poste a carico dell' Controparte_1
con attribuzione e liquidate come da dispositivo.
[...]
CP_ Le spese di lite tra e l' sono compensate. Parte_1
p.q.m.
Il GL, definitivamente pronunziando, accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto:
- condanna l Controparte_1
[...]
o a corrispondere ad €.90103,04 a titolo di Parte_1 differenze retributive per il rapporto dall'1.4.2015 al 31.12.19
o a versare sulla posizione previdenziale del ricorrente aperta presso l i contributi previdenziali e assistenziali utili a coprire 52 CP_4
settimane annue dal 17.07.2012 al 31.12.2019 non prescritte;
o a risarcire a il danno derivante dalla prescrizione Parte_1
dei contributi mai versati
Compensa per ¼ le spese di lite tra Controparte_1
e e, condanna l'
[...] Parte_1 [...]
alla refusione della restante parte, liquidata in euro 2400,00 Controparte_1
oltre IVA CPA e spese generali, con attribuzione. CP_ Le spese di lite tra e l' sono compensate. Parte_1
pagina13 di 14 Napoli, 03.04.2025
Il Giudice
Dott.Maria Gaia Majorano
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