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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/06/2025, n. 9243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9243 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE SEDICESIMA
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio e composto dai
Signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Di Salvo Presidente
2) Dott. IO NZ Giudice relatore
Giudice3) Dott.ssa Flora Mazzaro ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa annotata al R.G. n°63188 per l'anno 2022, trattenuta in decisione alla udienza del 04/03/2025, vertente
TRA Roma il 26/06/1972, Parte 1 nato a
(c.f.: C.F. 1 ivi residente in [...]
,
ES AT n°41, elettivamente domiciliato in Roma, Via Saluzzo n°45, presso lo studio dell'Avv. Marco,
Paramucchi, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura alle liti ex art. 83 3° comma c.p.c. rilasciata il 14/10/2022 su supporto cartaceo e predisposta su foglio. separato, da intendersi apposta in calce all'atto introduttivo del presente giudizio, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente numero di fax:
06/233235456 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email 1
ATTORE
1) Controparte_1
( c.f.: P.IVA 1 ), in persona del suo liquidatore, legale rappresentante pro-tempore, Dott.
[...] CP 2 con sede legale in Roma, Via Tevere n° 48,
,
elettivamente domiciliata in Roma, Via Anapo n° 29, presso lo studio dell'Avv. Massimo Gizzi, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura speciale rilasciata su foglio separato, allegato al presente atto, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente numero di fax: 06/ 068551873 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email 2
2) in persona Controparte_3
,
del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, Dott. con sede CP 4
legale in Roma, Via Tevere n°48( c.f. e p. i.v.a.:
), elettivamente domiciliata in Roma, P.IVA 2
Via Barnaba Oriani n°85, presso lo studio dell'Avv.
Prof. Valerio Di Gravio e dell'Avv. Giuseppe Tamberi, dai quali è rappresentata e difesa giusta procura alle liti su foglio separato, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente numero di fax: 06/ 90275081 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_3 e
Email 4
CONVENUTI
OGGETTO: IMPUGNAZIONE DELIBERA ASSEMBLEARE. Parte 1 eraAll'udienza del 04 marzo 2025 per il Sig. presente l'Avv. Marco Paramucchi il quale preliminarmente insisteva per l'accoglimento dei mezzi istruttori non ammessi e poi insisteva per l'accoglimento delle conclusioni formulate nelle memorie ex art. 183 sesto comma n°1 c.p.c. e chiedeva che la causa fosse trattenuta in decisione. Controparte_5 era presente l'Avv. Marta Mereu, in sostituzione dell'Avv. Massimo
Gizzi, la quale precisava le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto introduttivo e nelle memorie istruttorie e chiedeva che la causa fosse trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge.
Per Controparte_3 era presente l'Avv. Camilla
Crescentini, in sostituzione dell'Avv. Giuseppe Tamberi, la quale precisava le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto introduttivo e nelle memorie
istruttorie e chiedeva che la causa fosse trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge, opponendosi alla ammissione dei mezzi istruttori richiesta dal procuratore del Sig. Pt 1
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato alla Controparte_1 ed alla [...]
Controparte_3 il Sig. Parte 1 premesso che: Il socio di maggioranza della Controparte_1
d'ora in poi breviter la CP_1 ), ossia
[...]
( d'ora in poi breviter la Controparte 3
la Controparte_3
) era controllata per l'80% da Immobiliare
Pentapigna ora in liquidazione e per il 20% da Persona 1
a sua volta Immobiliare Pentapigna era controllata al 100% da Persona 1
| Sigg.ri Persona 1 e Parte_2 erano stati evocati in giudizio nell'azione di responsabilità oggetto di rinuncia nella delibera qui impugnata;
le condotte censurate erano state poste in essere
-
per bloccare l'azione sociale di responsabilità avviata da esso attore arrivando anche ad impedire al socio di minoranza di porre il veto ex art. 2393 u.c. c.c. nella delibera impugnata;
il capitale sociale, pari ad € 50.000,00, risultava alla attualità così suddiviso:
€ 37.500,00(75%); Controparte_3
€ 12.500,00( 25%);
- Dott. Parte 1
un'operazione avvenuta nei mesi tramite di febbraio/marzo 2022 esso istante era stato spogliato di parte delle sue azioni e attualmente. deteneva soltanto il 5%( Controparte_3 95%); al momento della costituzione l'amministrazione della Società era stata affidata ad un Amministratore Unico, individuato nella persona del Dott. CP 6
[...]
con delibera assembleare del 18 gennaio 2007, iscritta nel Registro delle Imprese il 28 febbraio 2007, era subentrata nella carica la Dott.ssa Persona 2 ;
con atto del 18 giugno 2008, iscritto nel registro delle imprese il 15 luglio 2008, aveva assunto la carica di
A.U. il Dott. Parte_3
con delibera del 12 luglio 2011, iscritta nel Registro delle Imprese il 31 agosto 2011, era stato nominato
A.U. il Dott. ;Persona 3
con atto del 29 gennaio 2015, iscritto nel Registro delle Imprese il 06 febbraio 2015,la CP 1 era stata trasformata in società per azioni;
con delibera dell'assemblea degli azionisti dell'11 gennaio 2017, iscritta nel Registro delle febbraio 2017, era subentratoImprese il 02 quale A.U. il Dott. Parte_2 ;
- l'assemblea straordinaria degli azionisti dell'11 dicembre 2019, con deliberazione iscrittal nel Registro delle Imprese il 13 dicembre 2019, aveva posto la Società in liquidazione ed aveva nominato liquidatore volontario il Dott. CP_2 ; - il Collegio Sindacale, designato a far data dal 29 gennaio 2015, era composto dai seguenti soggetti: in qualità di Presidente;
- Dott. Parte 4 Persona 4 in qualità di Sindaco effettivo;
- Dott. Parte_3 in qualità di Sindaco effettivo;
Dott. Persona_5 in qualità di Sindaco Dott.
supplente; Persona 6 in qualità di Sindaco supplente;
- Dott.
attualmente il Collegio Sindacale era così composto: in qualità di Presidente;
Persona_7 in qualità di Sindaco effettivo;
Persona 8
in qualità di Sindaco effettivo;
Persona 9 CP 4 in qualità di Sindaco supplente;
Persona_10 in qualità di Sindaco supplente;
la società, allo stato inattiva, era stata costituita
-
con lo scopo di acquisire e sviluppare un terreno sito. in VI ND (RM); più precisamente, in data 28 novembre 2006, [...] CP 1 aveva acquistato un terreno sito in VI
ND (RM) per un prezzo pari a 1.075 milioni di Euro, mediante risorse apportate dal socio di maggioranza Capital Holding s.p.a.( attualmente Controparte_3 ); - in data 05 agosto 2010 CP 1 si era costituita quale terzo datore di ipoteca con concessione in garanzia reale del suddetto terreno di VI in onde consentire alla Ecofavore della CP 7
Village s.r.l.( società controllata dalla Controparte_3 ) di ottenere un finanziamento di euro 8 milioni circa destinato, sulla base di quanto indicato nella nota integrativa al bilancio dell'esercizio 2011 della stessa
Eco Village s.r.l. ," ad estinguere la posizione verso il ceto bancario esistente al 31/12/2010"; appariva evidente che, al momento della concessione, da parte della Società, di ipoteca( quale terzo datore) il valore di mercato attribuibile al terreno di VI fosse quantificabile in misura pari almeno all'importo finanziato( da CP_7 ) ovvero ad Euro 8 milioni;
si evidenziava peraltro che non risultava prassi bancaria concessioneconsolidata la di un finanziamento pari all'intero valore dell'immobile e nello specifico di un terreno cui presumibilmente era stato attribuito un valore sensibilmente maggiore ( nel caso di mutui fondiari la prassi prevedeva generalmente un importo massimo finanziabile pari all'80% del valore dell'immobile ipotecato); aveva stipulato in data 10 ottobre 2011 CP 1
per Euro 8 milioni e 700 Controparte_8 un mutuo con n°42067), da rimborsarsi mila( Rep. n° 113495, Racc.
"I integralmente in unica soluzione alla scadenza del mutuo e cioè il 31 ottobre 2014"; il finanziamento era assistito da garanzia ipotecarial per Euro17 milioni e 400 mila costituita dalla stessa con cancellazione dell'ipoteca concessa CP 1
in favore di CP_7 "il cui debito è previsto che sia rimborsato integralmente da parte di Eco Village s.r.l., gruppo Capital società appartenente al
Honding...mediante utilizzazione da parte di quest'ultima dei proventi di un finanziamento infra-gruppo concessole dall'Impresa ( cfr. [...] CP_1 ) una volta ottenuto lo svincolo del deposito cauzionale..."; in sostanza le somme erogate a titolo di mutuo Controparte_8 erano state veicolate, per espressada previsione contrattuale ed attraverso apposito finanziamento concesso da CP 1 ad Eco
Village s.r.l., ad estinzione del debito della medesima
Eco Village s.rl. nei confronti di CP 7 sorto per il ( precedente) finanziamento della stessa
Eco Village s.r.l. ricevuto;
- il prezzo della cessione era stato convenuto in € 9.518.997,86 oltre i.v.a., regolato dall'acquirente mediante accollo del residuo debito, per capitale ed interessi anche di mora) del mutuo concesso a CP_1 da Controparte_8
- in data 21 settembre 2017 CP 1 ( all'epocal Parte_2 ) avevaamministrata dal Dott. acquistato da Eco Village s.r.l. un credito nei confronti di Capital Holding s.p.a. per nominali 3 milioni di Euro
( al prezzo di 2.7 milioni di Euro); in data 12 novembre 2019 esso istante, nella qualità di socio di minoranza di Controparte_1 aveva depositato un ricorso ex art. 2409 c.c. c.c. presso l'intestato ufficio per chiedere:
- i) la nomina di un amministratore giudiziario;
ii) in subordine la nomina di un ispettore giudiziario;
-
con provvedimento del 15 aprile 2019 l'ufficio adito aveva disposto l'Ispezione nominando Ispettore il Prof. Avv. Daniele Umberto Santosuosso;
l'Ispettore aveva confermato la esistenza di criticità
-
avendo rilevato la assenza di una prospettiva "
strategica autonoma a tutela degli specifici interessi della Società rispetto alla prospettiva gestionale di gruppo e la conseguente incapacità di assumere. razionalmente una decisione in merito al recupero dei crediti infra-gruppo"; preso atto delle conclusioni del Prof. Santosuosso
l'intestato ufficio, con provvedimento del 27 febbraio
2020, aveva nominato Amministratore Giudiziario
il Prof. CP 9
l'Amministratore Giudiziario, inter alia, in data 03
-
febbraio 2021, aveva depositato ricorso presso il Tribunale di Roma- Sezione Fallimentare- per la dichiarazione di fallimento in proprio della Società;
- il fallimento non era stato dichiarato soltanto perché il liquidatore, una volta cessate le funzioni dell'A.G., aveva ritirato l'istanza di fallimento in data
12/10/2021; esso esponente, sulla scorta delle risultanze dall' CP_10 dell'Ispezione e dei rilievi mossi di responsabilità aveva avviato l'azione ex art. 2393 bis c.c. presso il Tribunale di Roma, rubricata al R.G. n° 8300/2022; successivamente il liquidatore di CP 1 aveva per il giorno convocato l'assemblea dei soci
16/06/2022 ponendo all'ordine del giorno al primo punto "Azione ex art. 2393 bis c.c. Tribunale di Roma
r.g.n. 8300/2022: valutazioni e decisioni conseguenti in merito al giudizio"; al secondo " varie ed eventuali"; con verbale del 16/06/2022 l'assemblea dei soci , con il solo voto di maggioranza di Controparte_3 in assenza di esso attore, socio di minoranza, aveva deliberato di rinunciare alla causa ritenendo non fondate le accuse mosse ai precedenti amministratori e sindaci ed al Dott. Persona 1
medio tempore il liquidatore aveva avviato la procedura ex art. 2344 c.c. nei confronti di esso istante supponendo che lo stesso non avesse versato l'aumento di capitale sottoscritto il 29/01/2015; in assenza del pagamento le azioni erano state offerte Controparte_3 che le aveva acquistate aumentando a la partecipazione al 95% impedendo così ad esso esponente di poter porre veto alla assemblea del 16/06/2022; la delibera adottata dalla assemblea dei soci della in data 16/06/2022Controparte_1
- con la quale era stata deliberata la rinuncia alla azione di responsabilità ex art. 2393 bis c.c., promossa dal socio di minoranza nei confronti dei due precedenti A.U. e dei componenti del Collegio
Sindacale e del Dott. Persona 1 quale amministratore di fatto e regista occulto di tutte le vicende, e pendente dinanzi all'intestato ufficio con R.G. n°8300/2022- era stata preceduta da un ordine del giorno del tutto generico;
- era nullo il procedimento ex art. 2344 c.c. e la conseguente vendita delle azioni di esso attore in favore di Controparte_3 ;
era stato commesso abuso da parte del socio di maggioranza con palese conflitto di interessi;
tanto esposto esso istante formulava le seguenti conclusioni:
"I voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi suesposti così decidere:
1) in via cautelare sospendere, anche inaudita altera parte, l'esecutività della delibera dell'assemblea dei soci della Controparte 1
del 16 giugno 2022 ex art 2378 c.c. e tutti gli atti conseguenti, connessi e/o derivati per tutti motivi meglio esposti nel presente atto con riserva di presentare istanza per la fissazione di apposita udienza per la discussione della sospensiva;
2) in via principale, nel merito, accertare e dichiarare la illegittimità della delibera dell'assemblea dei soci della Controparte_1
del 16/06/2022 e conseguentemente annullarla ovvero dichiararla nulla e/o inefficace ivi comprese tutte le decisioni assunte in detta sede e tutti gli atti conseguenti, connessi e/o derivati e, per l'effetto, adottare tutti gli opportuni e conseguenti provvedimenti per i motivi tutti meglio esposti nel corpo del presente atto;
In via principale, nel merito, accertare e dichiarare
-
la illegittimità della procedura ex art. 2344 c.c. intrapresa dal Controparte_11
[...] contro il Dott. Parte 1 nonché la illegittimità delle Determine del Liquidatore del
03/03/2022 e del 09/03/2022 e conseguentemente annullarle ovvero dichiararle nulle e/o inefficaci, ivi comprese tutte le decisioni assunte in detta sede e tutti gli atti conseguenti, connessi e/o derivati e, per l'effetto, dichiarare nullo/inefficace il trasferimento del 04/03/2022 della azioni di Parte_1 in favore di ora in liquidazione, pari al 20% Controparte_3
del capitale sociale di Controparte_1
e, conseguentemente, adottare tutti gli
[...]
provvedimenti opportuni e conseguenti per restituire/riconoscere a Parte 1 l'intera partecipazione pari al 25% del capitale sociale di [...] Controparte_1 per i motivi tutti meglio. esposti nel corpo del presente atto;
in via principale, nel merito, accertare e dichiarare la illegittimità dell'aumento di capitale del 29/01/2015 nella parte in cui Controparte_3 lo ha sottoscritto per intero mediante compensazione parziale del proprio credito da considerarsi postergato ex art. 2467 c.c. e conseguentemente annullarlo ovvero dichiararlo nullo/inefficace ivi compresi tutti gli atti conseguenti, connessi e/o derivati e, conseguentemente, adottare tutti gli opportuni e conseguenti provvedimenti di legge per i motivi tutti meglio esposti nel corpo del presente atto..Omissis...".
Si costituiva la Controparte_1 e, con comparsa di risposta, replicava che: era inammissibile la impugnazione per tardività
-
della impugnazione delle determine del 03 marzo
2022 e del 09 marzo2022 con conseguente inammissibilità della delibera del 16 giugno 2022 per carenza di interesse;
segnatamente l'impugnazione delle determine del 03 marzo 2022 e del 09 marzo 2022 era tardiva atteso che il termine di impugnazione delle stesse sarebbe scaduto l'01 giugno 2022 ed il 07 giugno 2022 laddove il profilo era stato contestato per la prima volta con l'atto introduttivo del presente giudizio. in data 14 ottobre 2022; in ragione della omessa impugnazione delle richiamate determine e del modificato assetto societario il Dott. Pt 1 era titolare del 5% delle azioni sicchè non avrebbe potuto porre il veto alla rinuncia alla azione di responsabilità nei confronti dell'organo gestorio e di controllo;
Pt 1in ogni caso il Dott. era stato adeguatamente
-
informato e lo stesso, non avendo provveduto all'aumento di capitale, era rimasto titolare di una frazione di capitale che non lo poneva in condizione di resistere alla volontà del socio maggioritario;
tanto esposto rassegnava le seguenti conclusioni: voglia l'Ill.mo Tribunale adito rigettare le domande proposte dal Sig. in quanto infondate Parte 1
in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, competenze, onorari".
altresì la Controparte_3 Si costituiva e, con comparsa di risposta, in vial
[...]
preliminare, eccepiva la inammissibilità per tardività della impugnazione delle determine del 03 marzo.
2022 e del 09 marzo 2022 ; nel merito deduceva che il
Dott. Pt 1 era stato adeguatamente informato e che scientemente non aveva effettuato i dovuti versamenti a fronte della decisione di aumento del capitale sociale. Tanto esposto veniva formulate le seguenti conclusioni: "I voglia l'Ill.mo Tribunale adito rigettare le domande
Con vittoria di spese, proposte dal Sig. Parte 1
competenze, onorari".
La causa, all'udienza del 04/03/2025, all'esito della
-
precisazione delle conclusioni, siccome riportate in delle parti, venivaatti, ad opera dei procuratori trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Giova considerare che la controversia è adeguatamente istruita su base documentale sicchè non si ravvisa la opportunità di favorire l'ingresso di mezzi istruttori suppletivi.
Nel merito ritiene il Tribunale che debba essere respinta la proposta domanda, avente ad oggetto la impugnazione della delibera della liquidazione del 16 giugno 2022, Controparte 12 per carenza di interesse ad agire.
Giova rammentare che, all'esito di un percorso non privo di criticità ( che aveva condotto l'organo gestorio della Controparte_1 ad essere assoggettato a procedura ex art. 2409 c.c. dapprima di
Ispezione e poi di Amministrazione Giudiziaria) il socio di minoranza, odierno attore, aveva proposto, in surrogazione della società, domanda di accertamento di responsabilità nei confronti dell'organo gestorio e del collegio sindacale in carica nonché all'indirizzo del Dott. Persona 1
Lamenta il Dott. Parte 1 che la deliberazione oggetto di censura avesse un ordine del giorno generico non essendo stato posto in condizione di valutarne il contenuto al fine di partecipare ponderatemente al consesso del 16 giugno 2022.
Dissente il Tribunale da siffatta prospettazione atteso che nel predetto ordine del giorno erano indicati i seguenti argomenti:
1) Azione ex art. 2393 bis c.c. Tribunale di Roma r.g.n. 8300/2022: valutazioni e decisioni conseguenti in merito al giudizio;
2) Varie ed eventuali.
Appare di perspicua percezione il rilievo che nella richiamata seduta avrebbero dovuto essere esaminati i profili inerenti l'andamento della suddetta controversia chiaro essendo che soltanto l'articolazione del dibattito- non preventivamente conoscibile- avrebbe determinato l'adozione dei conseguenti provvedimenti ( coltivazione della controversia o abbandono della medesima).
E' risultato che il primo punto all'ordine del giorno sia stato trattato ed, al riguardo, il Presidente ha rilevato" l'opportunità per la società di rinunciare all'azione instaurata dal Dott. Pt 1 in quanto le probabilità di accoglimento dell'azione appaiono remote e portare avanti il giudizio potrebbe comportare in inutile aggravio di spese per la società".
Orbene "dopo ampia discussione, con il voto favorevole del socio Controparte_3 è stato deliberato di " rinunciare all'azione instaurata dal Dott. Pt 1 pendente dinanzi al Tribunale di CP 2 di assumere leRoma r.g. n° 8300/2022, incaricando il liquidatore, Dott. iniziative idonee".
Potrebbe ritenersi che il Dott. Pt 1 essendo stato ritualmente convocato a partecipare alla riunione del 16/06/2022 ed avendola disertata, abbia consumato la possibilità di formulare valida impugnazione.
Ove si intendesse prescindere dal superiore rilievo occorre prendere atto che il Dott. Pt 1 non avrebbe potuto validamente opporsi alla deliberazione adottata ex art. 2393 ultimo comma c.c. essendo titolare del pacchetto azionario pari al 5% dell'intero( e non anche di quello minimo del 20% dell'intero).
Non giova obiettare che dovrebbero essere oggetto di sindacato tutti gli atti prodromici e/o conseguenti alla adozione della suddetta delibera ivi comprese le determine del 03 marzo 2022
e del 09 marzo 2022 a mezzo delle quali, non essendo stato effettuato l'aumento del capitale sottoscritto, sono state liberate le azioni del Dott. Pt 1 ed acquisite dal socio di maggioranza che, in ragione di siffatta operazione, ha conseguito il 95% delle azioni.
Le predette determine, infatti, dopo il decorso di novanta giorni, senza che siano state impugnate, si sono consolidate sicchè la tardiva impugnazione delle stesse, a mezzo dell'atto introduttivo del presente giudizio del 14 ottobre 2022, non vale a privarle di efficacia.
Deve, pertanto, essere ribadito il pronunciamento già confermato in duplice ambito cautelare e postulato che il Dott. Pt 1 a fronte del mancato versamento di quanto spettante a titolo di aumento di capitale e della conseguente vendita in parte qua del suo pacchetto azionario, è rimasto titolare di una frazione di capitale sociale che, ex art. 2393 u.c. c.c., non gli consente di opporsi alla delibera del 16 giugno 2022 di rinuncia alla azione di responsabilità nei confronti dell'organo gestorio, del collegio sindacale e del Dott. Persona_1
Le spese di lite( ivi comprese quelle inerenti gli incidenti di natura cautelare) seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale Civile di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
respinge la domanda.
Controparte_1 e della [...] condanna l'attore a rifondere in favore della le spese del presente giudizio che si liquidano in favore di ciascuna Controparte_3 parte processuale in € 17.430,00, di cui € 4.000,00 per il duplice incidente cautelare e di cui
€ 13.430,00 per il presente giudizio di merito, oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso il 17 giugno 2025 nella camera di consiglio del Tribunale Civile di Roma
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. IO NZ
II PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Di Salvo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE SEDICESIMA
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio e composto dai
Signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Di Salvo Presidente
2) Dott. IO NZ Giudice relatore
Giudice3) Dott.ssa Flora Mazzaro ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa annotata al R.G. n°63188 per l'anno 2022, trattenuta in decisione alla udienza del 04/03/2025, vertente
TRA Roma il 26/06/1972, Parte 1 nato a
(c.f.: C.F. 1 ivi residente in [...]
,
ES AT n°41, elettivamente domiciliato in Roma, Via Saluzzo n°45, presso lo studio dell'Avv. Marco,
Paramucchi, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura alle liti ex art. 83 3° comma c.p.c. rilasciata il 14/10/2022 su supporto cartaceo e predisposta su foglio. separato, da intendersi apposta in calce all'atto introduttivo del presente giudizio, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente numero di fax:
06/233235456 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email 1
ATTORE
1) Controparte_1
( c.f.: P.IVA 1 ), in persona del suo liquidatore, legale rappresentante pro-tempore, Dott.
[...] CP 2 con sede legale in Roma, Via Tevere n° 48,
,
elettivamente domiciliata in Roma, Via Anapo n° 29, presso lo studio dell'Avv. Massimo Gizzi, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura speciale rilasciata su foglio separato, allegato al presente atto, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente numero di fax: 06/ 068551873 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email 2
2) in persona Controparte_3
,
del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, Dott. con sede CP 4
legale in Roma, Via Tevere n°48( c.f. e p. i.v.a.:
), elettivamente domiciliata in Roma, P.IVA 2
Via Barnaba Oriani n°85, presso lo studio dell'Avv.
Prof. Valerio Di Gravio e dell'Avv. Giuseppe Tamberi, dai quali è rappresentata e difesa giusta procura alle liti su foglio separato, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente numero di fax: 06/ 90275081 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_3 e
Email 4
CONVENUTI
OGGETTO: IMPUGNAZIONE DELIBERA ASSEMBLEARE. Parte 1 eraAll'udienza del 04 marzo 2025 per il Sig. presente l'Avv. Marco Paramucchi il quale preliminarmente insisteva per l'accoglimento dei mezzi istruttori non ammessi e poi insisteva per l'accoglimento delle conclusioni formulate nelle memorie ex art. 183 sesto comma n°1 c.p.c. e chiedeva che la causa fosse trattenuta in decisione. Controparte_5 era presente l'Avv. Marta Mereu, in sostituzione dell'Avv. Massimo
Gizzi, la quale precisava le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto introduttivo e nelle memorie istruttorie e chiedeva che la causa fosse trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge.
Per Controparte_3 era presente l'Avv. Camilla
Crescentini, in sostituzione dell'Avv. Giuseppe Tamberi, la quale precisava le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto introduttivo e nelle memorie
istruttorie e chiedeva che la causa fosse trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge, opponendosi alla ammissione dei mezzi istruttori richiesta dal procuratore del Sig. Pt 1
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato alla Controparte_1 ed alla [...]
Controparte_3 il Sig. Parte 1 premesso che: Il socio di maggioranza della Controparte_1
d'ora in poi breviter la CP_1 ), ossia
[...]
( d'ora in poi breviter la Controparte 3
la Controparte_3
) era controllata per l'80% da Immobiliare
Pentapigna ora in liquidazione e per il 20% da Persona 1
a sua volta Immobiliare Pentapigna era controllata al 100% da Persona 1
| Sigg.ri Persona 1 e Parte_2 erano stati evocati in giudizio nell'azione di responsabilità oggetto di rinuncia nella delibera qui impugnata;
le condotte censurate erano state poste in essere
-
per bloccare l'azione sociale di responsabilità avviata da esso attore arrivando anche ad impedire al socio di minoranza di porre il veto ex art. 2393 u.c. c.c. nella delibera impugnata;
il capitale sociale, pari ad € 50.000,00, risultava alla attualità così suddiviso:
€ 37.500,00(75%); Controparte_3
€ 12.500,00( 25%);
- Dott. Parte 1
un'operazione avvenuta nei mesi tramite di febbraio/marzo 2022 esso istante era stato spogliato di parte delle sue azioni e attualmente. deteneva soltanto il 5%( Controparte_3 95%); al momento della costituzione l'amministrazione della Società era stata affidata ad un Amministratore Unico, individuato nella persona del Dott. CP 6
[...]
con delibera assembleare del 18 gennaio 2007, iscritta nel Registro delle Imprese il 28 febbraio 2007, era subentrata nella carica la Dott.ssa Persona 2 ;
con atto del 18 giugno 2008, iscritto nel registro delle imprese il 15 luglio 2008, aveva assunto la carica di
A.U. il Dott. Parte_3
con delibera del 12 luglio 2011, iscritta nel Registro delle Imprese il 31 agosto 2011, era stato nominato
A.U. il Dott. ;Persona 3
con atto del 29 gennaio 2015, iscritto nel Registro delle Imprese il 06 febbraio 2015,la CP 1 era stata trasformata in società per azioni;
con delibera dell'assemblea degli azionisti dell'11 gennaio 2017, iscritta nel Registro delle febbraio 2017, era subentratoImprese il 02 quale A.U. il Dott. Parte_2 ;
- l'assemblea straordinaria degli azionisti dell'11 dicembre 2019, con deliberazione iscrittal nel Registro delle Imprese il 13 dicembre 2019, aveva posto la Società in liquidazione ed aveva nominato liquidatore volontario il Dott. CP_2 ; - il Collegio Sindacale, designato a far data dal 29 gennaio 2015, era composto dai seguenti soggetti: in qualità di Presidente;
- Dott. Parte 4 Persona 4 in qualità di Sindaco effettivo;
- Dott. Parte_3 in qualità di Sindaco effettivo;
Dott. Persona_5 in qualità di Sindaco Dott.
supplente; Persona 6 in qualità di Sindaco supplente;
- Dott.
attualmente il Collegio Sindacale era così composto: in qualità di Presidente;
Persona_7 in qualità di Sindaco effettivo;
Persona 8
in qualità di Sindaco effettivo;
Persona 9 CP 4 in qualità di Sindaco supplente;
Persona_10 in qualità di Sindaco supplente;
la società, allo stato inattiva, era stata costituita
-
con lo scopo di acquisire e sviluppare un terreno sito. in VI ND (RM); più precisamente, in data 28 novembre 2006, [...] CP 1 aveva acquistato un terreno sito in VI
ND (RM) per un prezzo pari a 1.075 milioni di Euro, mediante risorse apportate dal socio di maggioranza Capital Holding s.p.a.( attualmente Controparte_3 ); - in data 05 agosto 2010 CP 1 si era costituita quale terzo datore di ipoteca con concessione in garanzia reale del suddetto terreno di VI in onde consentire alla Ecofavore della CP 7
Village s.r.l.( società controllata dalla Controparte_3 ) di ottenere un finanziamento di euro 8 milioni circa destinato, sulla base di quanto indicato nella nota integrativa al bilancio dell'esercizio 2011 della stessa
Eco Village s.r.l. ," ad estinguere la posizione verso il ceto bancario esistente al 31/12/2010"; appariva evidente che, al momento della concessione, da parte della Società, di ipoteca( quale terzo datore) il valore di mercato attribuibile al terreno di VI fosse quantificabile in misura pari almeno all'importo finanziato( da CP_7 ) ovvero ad Euro 8 milioni;
si evidenziava peraltro che non risultava prassi bancaria concessioneconsolidata la di un finanziamento pari all'intero valore dell'immobile e nello specifico di un terreno cui presumibilmente era stato attribuito un valore sensibilmente maggiore ( nel caso di mutui fondiari la prassi prevedeva generalmente un importo massimo finanziabile pari all'80% del valore dell'immobile ipotecato); aveva stipulato in data 10 ottobre 2011 CP 1
per Euro 8 milioni e 700 Controparte_8 un mutuo con n°42067), da rimborsarsi mila( Rep. n° 113495, Racc.
"I integralmente in unica soluzione alla scadenza del mutuo e cioè il 31 ottobre 2014"; il finanziamento era assistito da garanzia ipotecarial per Euro17 milioni e 400 mila costituita dalla stessa con cancellazione dell'ipoteca concessa CP 1
in favore di CP_7 "il cui debito è previsto che sia rimborsato integralmente da parte di Eco Village s.r.l., gruppo Capital società appartenente al
Honding...mediante utilizzazione da parte di quest'ultima dei proventi di un finanziamento infra-gruppo concessole dall'Impresa ( cfr. [...] CP_1 ) una volta ottenuto lo svincolo del deposito cauzionale..."; in sostanza le somme erogate a titolo di mutuo Controparte_8 erano state veicolate, per espressada previsione contrattuale ed attraverso apposito finanziamento concesso da CP 1 ad Eco
Village s.r.l., ad estinzione del debito della medesima
Eco Village s.rl. nei confronti di CP 7 sorto per il ( precedente) finanziamento della stessa
Eco Village s.r.l. ricevuto;
- il prezzo della cessione era stato convenuto in € 9.518.997,86 oltre i.v.a., regolato dall'acquirente mediante accollo del residuo debito, per capitale ed interessi anche di mora) del mutuo concesso a CP_1 da Controparte_8
- in data 21 settembre 2017 CP 1 ( all'epocal Parte_2 ) avevaamministrata dal Dott. acquistato da Eco Village s.r.l. un credito nei confronti di Capital Holding s.p.a. per nominali 3 milioni di Euro
( al prezzo di 2.7 milioni di Euro); in data 12 novembre 2019 esso istante, nella qualità di socio di minoranza di Controparte_1 aveva depositato un ricorso ex art. 2409 c.c. c.c. presso l'intestato ufficio per chiedere:
- i) la nomina di un amministratore giudiziario;
ii) in subordine la nomina di un ispettore giudiziario;
-
con provvedimento del 15 aprile 2019 l'ufficio adito aveva disposto l'Ispezione nominando Ispettore il Prof. Avv. Daniele Umberto Santosuosso;
l'Ispettore aveva confermato la esistenza di criticità
-
avendo rilevato la assenza di una prospettiva "
strategica autonoma a tutela degli specifici interessi della Società rispetto alla prospettiva gestionale di gruppo e la conseguente incapacità di assumere. razionalmente una decisione in merito al recupero dei crediti infra-gruppo"; preso atto delle conclusioni del Prof. Santosuosso
l'intestato ufficio, con provvedimento del 27 febbraio
2020, aveva nominato Amministratore Giudiziario
il Prof. CP 9
l'Amministratore Giudiziario, inter alia, in data 03
-
febbraio 2021, aveva depositato ricorso presso il Tribunale di Roma- Sezione Fallimentare- per la dichiarazione di fallimento in proprio della Società;
- il fallimento non era stato dichiarato soltanto perché il liquidatore, una volta cessate le funzioni dell'A.G., aveva ritirato l'istanza di fallimento in data
12/10/2021; esso esponente, sulla scorta delle risultanze dall' CP_10 dell'Ispezione e dei rilievi mossi di responsabilità aveva avviato l'azione ex art. 2393 bis c.c. presso il Tribunale di Roma, rubricata al R.G. n° 8300/2022; successivamente il liquidatore di CP 1 aveva per il giorno convocato l'assemblea dei soci
16/06/2022 ponendo all'ordine del giorno al primo punto "Azione ex art. 2393 bis c.c. Tribunale di Roma
r.g.n. 8300/2022: valutazioni e decisioni conseguenti in merito al giudizio"; al secondo " varie ed eventuali"; con verbale del 16/06/2022 l'assemblea dei soci , con il solo voto di maggioranza di Controparte_3 in assenza di esso attore, socio di minoranza, aveva deliberato di rinunciare alla causa ritenendo non fondate le accuse mosse ai precedenti amministratori e sindaci ed al Dott. Persona 1
medio tempore il liquidatore aveva avviato la procedura ex art. 2344 c.c. nei confronti di esso istante supponendo che lo stesso non avesse versato l'aumento di capitale sottoscritto il 29/01/2015; in assenza del pagamento le azioni erano state offerte Controparte_3 che le aveva acquistate aumentando a la partecipazione al 95% impedendo così ad esso esponente di poter porre veto alla assemblea del 16/06/2022; la delibera adottata dalla assemblea dei soci della in data 16/06/2022Controparte_1
- con la quale era stata deliberata la rinuncia alla azione di responsabilità ex art. 2393 bis c.c., promossa dal socio di minoranza nei confronti dei due precedenti A.U. e dei componenti del Collegio
Sindacale e del Dott. Persona 1 quale amministratore di fatto e regista occulto di tutte le vicende, e pendente dinanzi all'intestato ufficio con R.G. n°8300/2022- era stata preceduta da un ordine del giorno del tutto generico;
- era nullo il procedimento ex art. 2344 c.c. e la conseguente vendita delle azioni di esso attore in favore di Controparte_3 ;
era stato commesso abuso da parte del socio di maggioranza con palese conflitto di interessi;
tanto esposto esso istante formulava le seguenti conclusioni:
"I voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi suesposti così decidere:
1) in via cautelare sospendere, anche inaudita altera parte, l'esecutività della delibera dell'assemblea dei soci della Controparte 1
del 16 giugno 2022 ex art 2378 c.c. e tutti gli atti conseguenti, connessi e/o derivati per tutti motivi meglio esposti nel presente atto con riserva di presentare istanza per la fissazione di apposita udienza per la discussione della sospensiva;
2) in via principale, nel merito, accertare e dichiarare la illegittimità della delibera dell'assemblea dei soci della Controparte_1
del 16/06/2022 e conseguentemente annullarla ovvero dichiararla nulla e/o inefficace ivi comprese tutte le decisioni assunte in detta sede e tutti gli atti conseguenti, connessi e/o derivati e, per l'effetto, adottare tutti gli opportuni e conseguenti provvedimenti per i motivi tutti meglio esposti nel corpo del presente atto;
In via principale, nel merito, accertare e dichiarare
-
la illegittimità della procedura ex art. 2344 c.c. intrapresa dal Controparte_11
[...] contro il Dott. Parte 1 nonché la illegittimità delle Determine del Liquidatore del
03/03/2022 e del 09/03/2022 e conseguentemente annullarle ovvero dichiararle nulle e/o inefficaci, ivi comprese tutte le decisioni assunte in detta sede e tutti gli atti conseguenti, connessi e/o derivati e, per l'effetto, dichiarare nullo/inefficace il trasferimento del 04/03/2022 della azioni di Parte_1 in favore di ora in liquidazione, pari al 20% Controparte_3
del capitale sociale di Controparte_1
e, conseguentemente, adottare tutti gli
[...]
provvedimenti opportuni e conseguenti per restituire/riconoscere a Parte 1 l'intera partecipazione pari al 25% del capitale sociale di [...] Controparte_1 per i motivi tutti meglio. esposti nel corpo del presente atto;
in via principale, nel merito, accertare e dichiarare la illegittimità dell'aumento di capitale del 29/01/2015 nella parte in cui Controparte_3 lo ha sottoscritto per intero mediante compensazione parziale del proprio credito da considerarsi postergato ex art. 2467 c.c. e conseguentemente annullarlo ovvero dichiararlo nullo/inefficace ivi compresi tutti gli atti conseguenti, connessi e/o derivati e, conseguentemente, adottare tutti gli opportuni e conseguenti provvedimenti di legge per i motivi tutti meglio esposti nel corpo del presente atto..Omissis...".
Si costituiva la Controparte_1 e, con comparsa di risposta, replicava che: era inammissibile la impugnazione per tardività
-
della impugnazione delle determine del 03 marzo
2022 e del 09 marzo2022 con conseguente inammissibilità della delibera del 16 giugno 2022 per carenza di interesse;
segnatamente l'impugnazione delle determine del 03 marzo 2022 e del 09 marzo 2022 era tardiva atteso che il termine di impugnazione delle stesse sarebbe scaduto l'01 giugno 2022 ed il 07 giugno 2022 laddove il profilo era stato contestato per la prima volta con l'atto introduttivo del presente giudizio. in data 14 ottobre 2022; in ragione della omessa impugnazione delle richiamate determine e del modificato assetto societario il Dott. Pt 1 era titolare del 5% delle azioni sicchè non avrebbe potuto porre il veto alla rinuncia alla azione di responsabilità nei confronti dell'organo gestorio e di controllo;
Pt 1in ogni caso il Dott. era stato adeguatamente
-
informato e lo stesso, non avendo provveduto all'aumento di capitale, era rimasto titolare di una frazione di capitale che non lo poneva in condizione di resistere alla volontà del socio maggioritario;
tanto esposto rassegnava le seguenti conclusioni: voglia l'Ill.mo Tribunale adito rigettare le domande proposte dal Sig. in quanto infondate Parte 1
in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, competenze, onorari".
altresì la Controparte_3 Si costituiva e, con comparsa di risposta, in vial
[...]
preliminare, eccepiva la inammissibilità per tardività della impugnazione delle determine del 03 marzo.
2022 e del 09 marzo 2022 ; nel merito deduceva che il
Dott. Pt 1 era stato adeguatamente informato e che scientemente non aveva effettuato i dovuti versamenti a fronte della decisione di aumento del capitale sociale. Tanto esposto veniva formulate le seguenti conclusioni: "I voglia l'Ill.mo Tribunale adito rigettare le domande
Con vittoria di spese, proposte dal Sig. Parte 1
competenze, onorari".
La causa, all'udienza del 04/03/2025, all'esito della
-
precisazione delle conclusioni, siccome riportate in delle parti, venivaatti, ad opera dei procuratori trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Giova considerare che la controversia è adeguatamente istruita su base documentale sicchè non si ravvisa la opportunità di favorire l'ingresso di mezzi istruttori suppletivi.
Nel merito ritiene il Tribunale che debba essere respinta la proposta domanda, avente ad oggetto la impugnazione della delibera della liquidazione del 16 giugno 2022, Controparte 12 per carenza di interesse ad agire.
Giova rammentare che, all'esito di un percorso non privo di criticità ( che aveva condotto l'organo gestorio della Controparte_1 ad essere assoggettato a procedura ex art. 2409 c.c. dapprima di
Ispezione e poi di Amministrazione Giudiziaria) il socio di minoranza, odierno attore, aveva proposto, in surrogazione della società, domanda di accertamento di responsabilità nei confronti dell'organo gestorio e del collegio sindacale in carica nonché all'indirizzo del Dott. Persona 1
Lamenta il Dott. Parte 1 che la deliberazione oggetto di censura avesse un ordine del giorno generico non essendo stato posto in condizione di valutarne il contenuto al fine di partecipare ponderatemente al consesso del 16 giugno 2022.
Dissente il Tribunale da siffatta prospettazione atteso che nel predetto ordine del giorno erano indicati i seguenti argomenti:
1) Azione ex art. 2393 bis c.c. Tribunale di Roma r.g.n. 8300/2022: valutazioni e decisioni conseguenti in merito al giudizio;
2) Varie ed eventuali.
Appare di perspicua percezione il rilievo che nella richiamata seduta avrebbero dovuto essere esaminati i profili inerenti l'andamento della suddetta controversia chiaro essendo che soltanto l'articolazione del dibattito- non preventivamente conoscibile- avrebbe determinato l'adozione dei conseguenti provvedimenti ( coltivazione della controversia o abbandono della medesima).
E' risultato che il primo punto all'ordine del giorno sia stato trattato ed, al riguardo, il Presidente ha rilevato" l'opportunità per la società di rinunciare all'azione instaurata dal Dott. Pt 1 in quanto le probabilità di accoglimento dell'azione appaiono remote e portare avanti il giudizio potrebbe comportare in inutile aggravio di spese per la società".
Orbene "dopo ampia discussione, con il voto favorevole del socio Controparte_3 è stato deliberato di " rinunciare all'azione instaurata dal Dott. Pt 1 pendente dinanzi al Tribunale di CP 2 di assumere leRoma r.g. n° 8300/2022, incaricando il liquidatore, Dott. iniziative idonee".
Potrebbe ritenersi che il Dott. Pt 1 essendo stato ritualmente convocato a partecipare alla riunione del 16/06/2022 ed avendola disertata, abbia consumato la possibilità di formulare valida impugnazione.
Ove si intendesse prescindere dal superiore rilievo occorre prendere atto che il Dott. Pt 1 non avrebbe potuto validamente opporsi alla deliberazione adottata ex art. 2393 ultimo comma c.c. essendo titolare del pacchetto azionario pari al 5% dell'intero( e non anche di quello minimo del 20% dell'intero).
Non giova obiettare che dovrebbero essere oggetto di sindacato tutti gli atti prodromici e/o conseguenti alla adozione della suddetta delibera ivi comprese le determine del 03 marzo 2022
e del 09 marzo 2022 a mezzo delle quali, non essendo stato effettuato l'aumento del capitale sottoscritto, sono state liberate le azioni del Dott. Pt 1 ed acquisite dal socio di maggioranza che, in ragione di siffatta operazione, ha conseguito il 95% delle azioni.
Le predette determine, infatti, dopo il decorso di novanta giorni, senza che siano state impugnate, si sono consolidate sicchè la tardiva impugnazione delle stesse, a mezzo dell'atto introduttivo del presente giudizio del 14 ottobre 2022, non vale a privarle di efficacia.
Deve, pertanto, essere ribadito il pronunciamento già confermato in duplice ambito cautelare e postulato che il Dott. Pt 1 a fronte del mancato versamento di quanto spettante a titolo di aumento di capitale e della conseguente vendita in parte qua del suo pacchetto azionario, è rimasto titolare di una frazione di capitale sociale che, ex art. 2393 u.c. c.c., non gli consente di opporsi alla delibera del 16 giugno 2022 di rinuncia alla azione di responsabilità nei confronti dell'organo gestorio, del collegio sindacale e del Dott. Persona_1
Le spese di lite( ivi comprese quelle inerenti gli incidenti di natura cautelare) seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale Civile di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
respinge la domanda.
Controparte_1 e della [...] condanna l'attore a rifondere in favore della le spese del presente giudizio che si liquidano in favore di ciascuna Controparte_3 parte processuale in € 17.430,00, di cui € 4.000,00 per il duplice incidente cautelare e di cui
€ 13.430,00 per il presente giudizio di merito, oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso il 17 giugno 2025 nella camera di consiglio del Tribunale Civile di Roma
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. IO NZ
II PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Di Salvo