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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/12/2025, n. 7504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7504 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Settima Sezione Civile composta dai magistrati:
AR AR IZ Presidente
AR AN FE Consigliere relatore
Paolo Caliman Consigliere ausiliario
SENTENZA nella causa civile introdotta ai sensi dell'art. 392 c.p.c. e iscritta al n. 7493/2018
R.G.A.C.C., trattenuta in decisione il 10.12.2025 e vertente
TRA
(c.f. ) in proprio e quale erede di Parte_1 C.F._1 [...]
Persona_1
Elettivamente domiciliata, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Lorenzo
CC (c.f. ) che la rappresenta e difende per procura in atti C.F._2
– ATTRICE IN RIASSUNZIONE-
E
(c.f. ) CP_1 C.F._3
(c.f. ) Controparte_2 C.F._4
Entrambi n.q. di eredi di Persona_2
Elettivamente domiciliati, anche in indirizzo telematico, presso gli avvocati Giovanni
TA (c.f. ) e C. SA TA (c.f. C.F._5
) che li rappresentano e difendono per procura in atti - C.F._6
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE-
Oggetto: Citazione in riassunzione a seguito della sentenza di rinvio dalla Cassazione -
n. 22721 del 2018 pubblicata in data 25.09.2018 - scioglimento comunione ereditaria -
FATTO E DIRITTO
Per quanto attiene alla vicenda processuale si rinvia alle premesse in fatto riportate nell'atto introduttivo.
1 Alla udienza del 26.11.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, nessuno è comparso.
Alla successiva udienza del 10.12.2025, sostituita con la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., a seguito di rinvio effettuato ai sensi dell'art. 309 cpc e comunicato dalla cancelleria in data 03.12.2025, nessuno è comparso.
La causa, quindi, alla udienza del 10.12.2025, è stata trattenuta in decisione senza termini.
Deve essere dichiarata l'estinzione del processo.
A riguardo si rammenta che, per quanto concerne l'estinzione del giudizio d'appello, si osservano le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale (art. 359 c.p.c.).
L'estinzione consegue, pertanto, alla rinuncia agli atti del giudizio (art. 306 c.p.c.) o all'inattività delle parti (art. 307 c.p.c.).
Tra le ipotesi di estinzione per inattività delle parti rientra quella disciplinata dall'art. 309 c.p.c., in base al quale: «se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181».
Per i procedimenti instaurati a decorrere dal 25 giugno 2008 (quale è quello in esame), il primo comma dell'art. 181 c.p.c. (nel testo da ultimo sostituito dall'art. 50 d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in l. 6 agosto 2008, n. 133) dispone che il processo si estingue, previa cancellazione della causa dal ruolo, se nessuna delle parti compare alla prima udienza e se nessuno compare nemmeno alla nuova udienza fissata dal giudice, di cui la cancelleria dà comunicazione alle parti costituite.
Nel concreto.
Nessuno è comparso all'udienza del 26.11.2025, né alla nuova udienza del 10.12.2025, di cui è stata data rituale comunicazione alle parti costituite per via telematica in data
03.12.2025.
Pertanto, viene ordinata la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi degli artt. 181 e
309 c.p.c. e dichiarata l'estinzione del processo ai sensi delle citate disposizioni.
È opportuno precisare che l'estinzione va pronunciata con sentenza, vigendo nel giudizio d'appello davanti alla Corte d'Appello il principio della necessaria collegialità,
e ciò in linea con il principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, per il quale: « A seguito della modifica - ad opera dell'art. 55 della legge 26 novembre
1990, n. 353 - dell'art. 350 cod. proc. civ., con la soppressione della figura dell'istruttore nel giudizio di appello e del potere allo stesso attribuito di dichiarare con ordinanza l'inammissibilità, l'improcedibilità o l'estinzione del gravame, nonché
2 dell'abrogazione - ad opera dell'art. 89 della stessa legge (come modificato dall'art. 3
D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, conv. in legge 6 dicembre 1994, n. 673) - dell'art. 357 cod. proc. civ., che prevedeva il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità o estinzione dell'appello, deve ritenersi che l'adozione di siffatti provvedimenti spetti senz'altro al collegio (nella nuova struttura collegiale del giudizio di appello prevista dal testo modificato dell'art.
350 cod. proc. civ., e salva la monocraticità dello stesso giudizio davanti al tribunale introdotta dall'art. 74 D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, che ha ulteriormente modificato
l'art. 350 cod. proc. civ.), il quale provvede con sentenza, trattandosi di provvedimenti che definiscono il giudizio decidendo una questione pregiudiziale attinente al processo
e che devono, dunque, rivestire detta forma ai sensi dell'art. 279, n. 2, cod. proc. civ.; con l'ulteriore conseguenza che, per il principio di prevalenza della sostanza sulla forma, allorché tali provvedimenti siano stati erroneamente assunti con ordinanza, essi sono comunque soggetti alla disciplina della sentenza per quanto riguarda sia il regime delle impugnazioni (onde l'ammissibilità del ricorso per cassazione), sia i requisiti formali di validità (che sono quelli di cui all'art. 132 cod. proc. civ. e, in particolare, la sottoscrizione sia del presidente che del giudice estensore)» (Cass. 27 agosto 2003, n.
12537; v. anche Cass. 17 maggio 2007, n. 11434).
Le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310, comma 3, c.p.c.).
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di e , ogni altra conclusione disattesa, così CP_1 Controparte_2 provvede:
1. — ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio d'appello;
2. ⎯ nulla per le spese.
Così deciso in Roma il giorno 10.12.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
AR AN FE AR AR IZ
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