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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/03/2025, n. 1767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1767 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia - Minorenni
La Corte, composta dai magistrati: dott. Sofia Rotunno Presidente dott. Gabriele Sordi Consigliere rel. dott. Carlotta Calvosa Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 5827 del ruolo generale dell'anno 2023, vertente tra nato a [...] il [...] (c.f. ) Parte_1 C.F._1
e residente in [...] ed elettivamente domiciliato in
Roma, Viale Vaticano n. 45 presso lo studio dell'Avv. Massimiliano Gabrielli che lo assiste e rappresenta;
appellante e
nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_1 [...]
) residente a [...]
Sabotino n.12 presso lo studio degli Avv.ti Barbara Frateiacci e Graziano Pungì che, unitamente e disgiuntamente tra di loro, la rappresentano e difendono;
appellata con la partecipazione del Procuratore Generale.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 853/23 emessa dal Viterbo il 15.9.2023
a definizione del procedimento di separazione coniugale n. 933/20.
Conclusioni
: Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il presente appello e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 853 del 2023 del Tribunale Civile di Viterbo, resa inter partes nella causa iscritta
1 al n. 933/2020 depositata in cancelleria in data 14.09.2023, notificata via pec in data 30.10.2023 dall'Avv. Barbara Frateiacci difensore, unitamente all'Avv. Graziano Pungì, costituito nell'interesse della sig.ra Controparte_1 previo ASCOLTO della minore e/o nomina di C.T.U. con eventuale intervento dei Servizi Sociali di appartenenza, ed all'esito degli ulteriori approfondimenti istruttori che si riterrà opportuno svolgere, anche sul tema di aggiornamento della situa-zione reddituale e patrimoniale delle parti, accolga le domande tutte formulate in sede di giudizio di primo grado, che si seguito si riportano:
1) Confermare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] con addebito a quest'ultima per avere ella posto in essere Controparte_1 comportamenti contrari ai doveri del matrimonio, così come descritto in atti e nei precedenti scritti difensivi, autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
2) La figlia minore sarà affidata in forma condivisa ad entrambi i coniugi, R_ con esercizio di-sgiunto della responsabilità genitoriale sulla minore nei periodi di presenza della stessa presso l'uno o l'altro e con collocamento stabile della figlia con il padre presso la casa familiare sita in Sutri (VT), Via delle Fibule n. 14 ove manterrà la residenza anche a fini anagrafici
3) Assegnare la casa coniugale di Sutri (VT), Via delle Fibule n. 14 in comproprietà tra i coniugi, interamente al marito, in ragione della collocazione e stabile convivenza con la figlia, con tutto quanto in essa contenuto;
la moglie se ne è già allontanata fissando altrove la propria residenza. Conseguentemente a ciò:
4) Revocare l'assegnazione di una porzione della casa familiare di Sutri, Via delle Fibule n. 14 alla sig.ra Controparte_1
5) Frequentazione: A) disporre che la madre potrà vedere e tenere con sé la minore nei giorni di lunedì, dall'uscita da scuola e con pernottamento e il martedì dalle ore 17.30 sino alle 20.00 nonché a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera alle ore 20.00; B) durante le vacanze estive, per tre settimane anche non continuative, periodo da comunicare al padre entro il 31 Maggio di ciascun anno;
per metà del periodo natalizio, facendo in modo che i genitori ad anni alterni, possano trascorrere con la figlia le festività principali, ripartendo in due periodi, dal 23 al 30 dicembre e dal 30 dicembre al 06 gennaio alternando, comunque, tra i genitori, la Vigilia o il giorno di Natale;
il periodo dovrà essere concordato tra i genitori almeno 15 giorni prima dell'inizio delle festività natalizie, in considerazione delle rispettive esigenze;
C) per metà del periodo pasquale, alternando di anno in anno, il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo; D) ad anni alterni, tutte le altre festività (25 Aprile, 1° Maggio, 8 Dicembre), salvo diverso accordo tra i coniugi;
E) per la festa del papà e per il di lui compleanno, con analoghi diritti della madre nelle corrispettive circostanze;
6) Mantenimento figlia: tenuto conto della disparità reddituale dei genitori;
dei maggiori oneri di cura in capo al padre e dei più ampi periodi di permanenza della minore presso quest'ultimo, disporre a carico della Sig.ra Controparte_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario della figlia mediante il R_ paga-mento di un assegno di € 800,00 mensili oltre adeguamento automatico secondo gli indici calcolati dall'ISTAT come per legge, da versarsi entro il giorno
05 di ciascun mese sul c/c intestato al marito, oltre al 100% delle spese extra e straordinarie occorrenti alla minore ed individuate secondo i termini e le modalità di cui al Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale;
7) Mantenimento marito: stante la disparità economico-patrimoniale dei coniugi e l'assenza di redditi da parte del marito, disporre a carico della sig.ra CP_1
2 l'obbligo di contribuire al mantenimento del medesimo mediante il CP_1 pagamento di un assegno di € 1.000,00 mensili oltre adeguamento automatico secondo gli indici calcolati dall'ISTAT come per legge,
8) DECORRENZA: si chiede che gli importi siano stabiliti con decorrenza a far data dalla domanda di primo grado e non dalla decisione in appello”.
Controparte_1
Voglia la Corte di Appello di Roma, sezione della persona e della famiglia, per i motivi esposti nella narrativa dell'atto, previo rigetto delle avverse istanze istruttorie, rigettare integralmente l'avverso appello perché inammissibile e, comunque, totalmente infondato in fatto ed in diritto con conferma integrale della sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese e competenze oltre 15%, IVA e CNA come per legge del doppio grado di giudizio. _ _ _ si è rivolta al Tribunale di Viterbo chiedendo una pronuncia Controparte_1
dichiarativa la separazione personale in relazione al matrimonio concordatario contratto con e celebrato in Sutri (VT) il 04.09.2005, aggiungendo Parte_1 che durante l'unione in data 8.06.2009 era nata la figlia . R_
A fondamento della domanda ella rappresentava che la relazione affettiva con il marito dopo alcuni anni si era definitivamente incrinata a causa di una serie di incompatibilità e di incomprensioni che avevano minato gravemente la loro unione
La ricorrente deduceva di avere rilevato che il marito, ad un certo punto del loro rapporto, aveva manifestato chiari sintomi di ludopatia, effettuando, a causa di ciò ed in maniera continuativa, una serie ingiustificata di prelievi di somme dal conto corrente comune. In ragione di tanto questi aveva quindi iniziato un percorso terapeutico, il quale, però, ad un certo punto, aveva ingiustificatamente interrotto, continuando nelle indicate attività.
Tra le ulteriori cause che avevano incrinato l'unione dal marito la ricorrente denunciava la presenza invasiva dei suoceri, i quali, in un certo periodo del loro matrimonio, si erano trasferiti in un'abitazione posta a pochi metri dalla abitazione familiare. Gli stessi, secondo la unitamente al marito, in maniera continua CP_1 svalutavano ogni sua scelta e comportamento tenuto nell'ambito familiare.
Parte ricorrente aggiungeva che la coppia viveva in un immobile tipo villino del tipo a due piani sito in Sutri, Via delle Fibule n.14, il quale era stato realizzato dalla società Belvedere di EA TR sas. Tale bene era stato poi acquistato (il
28.10.2011) dalle parti le quali, per il relativo acquisto, avevano acceso un mutuo per euro 180.000,00 (scadenza 2041) con rata mensile di euro 813,40, somma che
3 veniva dalla stessa sempre corrisposta per intero anche per la quota del marito, grazie ai guadagni provenienti dalla sua attività di farmacista. Il marito, da parte sua, aveva sempre operato come imprenditore e tecnico nel settore edile, fino a quando, ad un certo punto della relazione e senza alcuna valida ragione, aveva iniziato a diradare i suoi impegni professionali, fino porre infine in liquidazione (settembre 2017) la società Belvedere s.a.s. da lui gestita per la sua attività professionale.
Tali circostanze, aggiungeva la ricorrente, l'avevano fortemente provata, tanto da indurla ad intraprendere un percorso psicologico, fino a quando, poiché la crisi coniugale era divenuta irreversibile si era vista costretta da richiedere la separazione dal marito.
La ricorrente concludeva rappresentando di vivere con il marito - seppur separati di fatto - all'interno dello stesso immobile posto su due piani tra di loro autonomi, gestendo separatamente la propria vita e gli impegni con la figlia secondo uno schema da ritenere oramai consolidato.
Alla luce di tali elementi concludeva chiedendo una pronuncia di separazione con affidamento condiviso della figlia minore e collocamento prevalente di quest'ultima presso di sé con assegnazione all'istante della casa familiare;
il riconoscimento di un diritto di visita del padre chiaramente individuato ed un contributo mensile, da porre a carico di quest'ultimo, per il mantenimento della figlia non inferiore ad euro
300,00 mensili, oltre al pagamento delle spese straordinarie.
da parte sua, depositava anch'egli ricorso per separazione Parte_1
giudiziale, procedimento iscritto al n. di R.G. 961/2020, chiedendo una pronuncia di separazione con addebito nei confronti della moglie, l'affidamento condiviso della figlia con collocamento prevalente presso di sé, l'assegnazione in suo favore R_
della casa familiare, la individuazione di specifici tempi di visita e frequentazione madre-figlia con obbligo per la madre di contribuire al mantenimento della figlia nella misura di 800,00 euro mensili, oltre al 100% delle spese straordinarie.
Quanto alla sua posizione chiedeva il riconoscimento, in suo favore di un contributo mensile di mantenimento pari ad euro. 1.000,00.
In merito alle indicate richieste rappresentava: a) l'assoluta infondatezza delle deduzioni svolte da parte istante in merito alla descrizione operata nei suoi confronti ed indicato come “ludopatico e fannullone, incline solo a screditare la moglie dinanzi alla figlioletta”. In merito a tale aspetto faceva rilevare che, nonostante l'entità e la gravità dei rilievi mossi al marito, alcuna richiesta di addebito, era stata mai avanzata
4 dall'istante; b) la presenza di differenti ed effettive criticità emerse nel corso del matrimonio e tali da avere pregiudicato l'unione familiare e condizionato anche l'attività professionale dello stesso resistente, criticità che derivavano dalla grave forma di depressione in cui la ad un certo punto della relazione era caduta. CP_1
Tale circostanza, aggiungeva il resistente, proprio in ragione della gravità della sindrome accusata dalla moglie aveva non solo impedito a quest'ultima di svolgere al meglio qualsiasi attività, ma, inoltre, l'avevano costretto ad attivarsi al fine di fronteggiare ogni necessità della famiglia, interrompendo, a causa di ciò, ogni sua pregressa attività professionale. Tutto ciò, riferiva il resistente, “pur di essere giorno e notte a disposizione della moglie” considerando, inoltre, che la madre della ricorrente, affetta da gravi disturbi mentali, era ricoverata presso una RSA, mentre il padre era stato sempre assente dalla vita della figlia. In conseguenza di tanto, analoga disponibilità era stata poi manifestata dal resistente in favore della figlia minore, verso la quale si era sempre prodigato, per come comprovato, ad esempio, da una serie di "appunti" ove aveva annotato tutti gli eventi legati alla crescita della bambina (numero delle poppate, tipologia di pianto, bagnetto ecc. (cfr. all. 2 resistente); c) ad un certo punto del rapporto la moglie, dopo essersi ripresa, nonostante l'impegno da lui stesso profuso in favore della famiglia, si era allontanata da lui, trasferendosi stabilmente in un'altra area della casa coniugale. Nello stesso tempo, inoltre, la moglie aveva iniziato una relazione extraconiugale con un altro uomo, palesando in maniera evidente tale nuova situazione;
d) in ragione di tali elementi sussistevano i presupposti per una domanda di addebito, articolata sul presupposto che la vita coniugale tra le parti era divenuta non più tollerabile in ragione degli atteggiamenti della moglie, incurante dei bisogni di marito e della figlia, per la mancanza di affetto e di intimità fisica con il coniuge, per l'assenza di dialogo tra le parti oltre che a causa della relazione extraconiugale della ricorrente.
Tale relazione si era, poi, manifestata in maniera evidente e tale da essere ormai nota non solo allo stesso marito, ma a tutti i familiari e loro amici, fatto, quest'ultimo che gli aveva cagionato una grave sofferenza psichica a causa anche in ragione del discredito sociale;
e) quanto alle condizioni economiche dei coniugi, le stesse vedevano il disoccupato e senza reddito alcuno, avendo egli completamente Parte_1
interrotto la propria attività di imprenditore edile e titolare della Società "Belvedere
S.A.S. di TR EA e C.", essendo stato costretto ad occuparsi in via prevalente e principale della moglie e della figlia, risultando, infatti, iscritto
5 all'INAIL per la quota associativa contro gli infortuni domestici. La moglie, al contrario, svolgeva l'attività di farmacista presso la farmacia di famiglia sita in Sutri, attività svolta anche durante il periodo di depressione, quando aveva continuato a percepire gli utili dell'attività commerciale, utili che erano stati sempre distribuiti anche in suo favore e spesso non dichiarati (la dichiarazione dei redditi della CP_1
anno 2017 era stata di euro 38.212,00. Tale condizione si era incrementata quando poi la ricorrente era divenuta titolare della farmacia in misura del 50% unitamente al fratello). Aggiungeva, infine, che la moglie era titolare di due polizze assicurative con UnipolSai.
Tale complesso di dati, concludeva parte resistente, legittimava il riconoscimento di un contributo pari ad euro 1.000,00 mensili per il suo mantenimento. Inoltre, proprio in ragione dell'attività svolta per la famiglia ed in modo particolare in favore della figlia, appariva doveroso disporre il collocamento della minore presso di lui con assegnazione al medesimo della casa familiare ed una particolare regolamentazione degli incontri madre figlia.
All'esito dell'udienza presidenziale, dopo la operata riunione tra i due procedimenti
(RG 933/2020 e 961/2020) ed a seguito dell'ascolto della figlia minore (udienza
25.11.2020), in data 27.11.2020 venivano emessi i provvedimenti temporanei ed urgenti, con i quali, autorizzati i coniugi a vivere separatamente, veniva assegnata ad entrambe le parti la casa familiare secondo lo schema già adottato dalle parti (il piano superiore al marito ed il piano inferiore alla moglie); la figlia minore veniva affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con permanenza paritaria presso di essi e diritti di frequentazione specificatamente indicati;
veniva stabilito, in favore del resistente, un contributo per il mantenimento della figlia pari ad euro 200,00 oltre al 50% delle spese straordinarie ed un ulteriore contributo sempre in favore del resistente, di euro 200,00 mensili per il suo mantenimento.
Nel corso del processo, il sig. ha avanzato una istanza di modifica dei Parte_1
provvedimenti presidenziali con cui ha chiesto di aumentare il contributo al mantenimento per sé e per la figlia da porre a carico della moglie con assegnazione a sé della casa familiare e riduzione dei tempi di visita e frequentazione madre figlia in ragione del dedotto trasferimento della sig.ra in altra abitazione Controparte_1
e della riduzione dei suoi tempi di vita con la figlia.
Il Giudice Istruttore ha rigettato la avversa istanza precisando che: 1) non si era sostanziato alcun quid novi sulle condizioni economiche delle parti rispetto a quanto
6 valutato in sede presidenziale;
2) la figlia vedeva la madre secondo quanto R_
disposto dal Tribunale e nei giorni di sua spettanza stava con lei nel piano assegnato alla stessa;
3) la sig.ra non soltanto adempiva al versamento di Controparte_1
quanto disposto per mantenimento marito e figlia, ma versava, ancorché non tenuta, anche la quota di mutuo di spettanza del marito ed il finanziamento della autovettura a sé intestata ma in uso al Parte_1
La sig.ra in data 11.10.2022, ha proposto istanza ex art.709 ultimo Controparte_1
comma c.p.c. al fine di vedersi riconosciuta la possibilità di avere e tenere con sé
sia nella porzione della casa familiare a sé assegnata che nella casa di Via R_
Giovanni XXIII n.18/A nella stessa città, oltre a richiedere la modifica del calendario di visita e frequentazione con la figlia prevedendo che i tempi paritari tra i due genitori siano distribuiti dal giovedì alla domenica sera con la madre e dalla domenica sera al giovedì con il padre.
Il sig. si è opposto ed ha avanzato, ancora una volta, istanza per richiedere Parte_1
una riduzione del tempo di vita di con la madre, il collocamento prevalente R_ della minore a sé, la assegnazione a sé della casa familiare e l'aumento del contributo al mantenimento da porre a carico della moglie.
Il Giudice Istruttore ha per la seconda volta audìto la figlia minore nel corso della udienza del 23.11.2022 e, all'esito, ha integralmente accolto le richieste materne ed ha nuovamente denegato le richieste paterne disponendo, a modifica in parte qua della ordinanza presidenziale “1. conferma l'affidamento congiunto della figlia minore ai genitori con permanenza paritaria della stessa presso il Persona_2
padre e la madre;
la ricorrente, inoltre, nel periodo di incontro previsto in favore della madre potrà stare e tenere la figlia presso l'abitazione familiare di Sutri sita in via delle Fibule 14, p.t. ovvero presso l'abitazione sita in Sutri Via Giovanni XIII,
18/A.
2. Dispone altresì che potrà incontrare e stare con la madre Persona_2
ogni settimana dall'uscita di scuola del giovedì alla domenica fino alle ore 21,00 e con il padre dalla domenica alle ore 21.00 al giovedì mattina fino a quando la accompagnerà a scuola.
3. Fermo nel resto le ulteriori statuizioni.
4. Rigetta ogni altra istanza con spese al definitivo”.
Assunte le prove richieste (prova testimoniale e documenti), in data 17.2.2022 veniva emessa sentenza sullo status.
Infine, all'udienza del 13.04.2023 la causa veniva trattenuta in decisione.
Con la sentenza del 15.9.23 il Tribunale ha così deciso la causa:
7 «1. rigetta la domanda di addebito della separazione personale proposta da Parte_1 nei confronti di
[...] Controparte_1
2. assegna la casa familiare sita in Sutri Via delle Fibule n. 14 ad entrambe le parti;
in particolare la parte superiore dell'immobile a e quella inferiore Parte_1
a Controparte_1
3. affida la figlia minore congiuntamente ai genitori con permanenza Persona_2 paritaria presso questi ultimi, i quali in caso di disaccordo seguiranno le seguenti disposizioni: la figlia minore potrà incontrare e stare con la madre ogni settimana dall'uscita di scuola del giovedì alla domenica fino alle ore 21,00 e con il padre dalla domenica dalle ore 21.00 al giovedì mattina fino a quando la accompagnerà a scuola.
4. La madre, inoltre, nei suoi tempi di vita con la figlia , potrà stare e tenerla R_ con lei sia presso la abitazione di Sutri in Via delle Fibule n.14 piano inferiore ovvero presso la abitazione sita in Sutri, Via Giovanni XXIII n.18/A.
5. Le festività natalizie e pasquali verranno trascorse con ciascuno dei genitori in maniera alternata, considerando, a tal fine, quanto già attuato dopo il provvedimento presidenziale: dalle ore 12,30 del 24 dicembre sino alle ore 12,00 del 25 dicembre con un genitore e poi dalle ore 12,00 del 25 dicembre sino alle ore 15,00 del 26 dicembre con l'altro. Dalle ore 12,30 del 31 dicembre alle ore 12,00 dell'01 gennaio con un genitore e dalle ore 12,00 dell'01 gennaio alle ore 20,30 con l'altro. Durante le festività pasquali il giorno di Pasqua ed il sabato precedente con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo ed il giorno successivo con l'altro; durante le vacanze estive nei mesi di luglio ed agosto la minore trascorrerà venti giorni, anche consecutivi, con ciascun genitore, con comunicazione da effettuare entro il 30 maggio. La minore trascorrerà con il padre il giorno del compleanno del padre e la festa del papà e con la madre il giorno del compleanno della madre e la festa della mamma;
il giorno del compleanno di verrà trascorso preferibilmente insieme, ovvero, R_ alternativamente negli anni, a pranzo con l'uno ed a cena con l'altro; gli altri giorni festivi (1 novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno e feste patronali) verranno trascorsi dalla bambina alternativamente tra i genitori;
6. corrisponderà entro il 5 di ogni mese a Controparte_1 Parte_1 per il mantenimento della figlia la somma di euro 200,00, oltre ISTAT oltre R_ al pagamento del 50% delle spese straordinarie, che in caso di disaccordo, saranno quelle indicate dal protocollo del Tribunale di Viterbo;
7. condanna al pagamento delle spese processuali favore di Parte_1 [...]
spese che si liquidano in complessivi euro 9.000,00 oltre IVA, Controparte_1
CPA e 15% spese generali.
8. Rigetta ogni altra richiesta».
Ha interposto appello lamentando che il Tribunale, in riferimento Parte_1
alla sua domanda di addebito della separazione alla moglie non aveva apprezzato come avrebbe dovuto il fatto che costei, superata la fase acuta della depressione che l'aveva afflitta, gli aveva rifiutato l'intimità ed aveva intrapreso la relazione con il suo attuale compagno;
riguardo le sue richieste economiche, aveva trascurato di rilevare che egli era privo di redditi non in quanto disoccupato ma per aver svolto l'attività di “casalingo” costrettovi dalla necessità di assistere la moglie di provvedere a tutte le necessità della figlia;
aveva errato, in ordine alle da lui invocate modifiche al regime di collocamento della figlia ed all'assegnazione della casa
8 coniugale, nel non tener conto del fatto che la moglie si era trasferita a vivere nell'appartamento preso in locazione per esser condiviso con detto suo nuovo compagno di vita e che aveva trascorso presso di lei solo pochi giorni al mese;
R_
lo aveva ingiustamente condannato alle spese di lite senza aver tenuto conto del fatto che alcune sue domande (in merito all'affido condiviso della figlia, al mantenimento in favore della figlia ed alle modalità di assegnazione della casa) erano state accolte.
Pertanto, egli ha concluso formulando le richieste trascritte in epigrafe.
Costituitasi in giudizio, ha invocato il rigetto integrale Controparte_1 dell'avversa impugnazione, replicando che il Tribunale aveva correttamente le sue decisioni considerato che: la loro crisi coniugale era antichissima, palesatasi nella sua irreversibilità ben prima dell'avvio del giudizio di separazione e ben prima di quando lo stesso datava l'avvio della relazione della moglie con altro uomo, Parte_1 tanto che fin dall'anno 2017 essi avevano iniziato a dormire in stanze separate;
ella mai aveva sofferto di depressione, circostanza d'altronde rimasta del tutto indimostrata;
non v'era stato, quindi, nessun ruolo del Sig. di casalingo Parte_1 tuttofare, di “mammo” e di impiegato full time per moglie e figlia;
lo stesso era affetto da ludopatia e si era sottoposto per un solo anno a terapia per superarla;
i prelievi effettuati dai due distinti bancomat in uso a ciascuno dei coniugi e collegati al conto cointestato, avevano rivelato che il aveva continuato sino all'avvio Parte_1
della separazione ad effettuare consistenti ed ingiustificati prelievi di denaro che dimostravano il suo non superamento della ludopatia;
ella aveva intrapreso da sola un percorso psicoterapico che l'aveva aiutata ad acquisire consapevolezza in ordine al definitivo fallimento del matrimonio;
tali circostanze erano state per intero confermate dai testi escussi in istruttoria;
il Presidente del Tribunale aveva riconosciuto un minimo contributo alimentare al marito espressamente dando atto della temporaneità della sua difficoltà economica;
come si evinceva dalla lettura del c.c. e dal fatto che questi aveva percepito un rimborso Iva ancora nell'anno 2019, il aveva continuato a lavorare almeno fino al 2017; scientemente aveva Parte_1
deciso poi di non lavorare rifiutando ottime opportunità professionali come avevano anche confermato i testi escussi;
mai il ricorrente aveva fornito prova di essersi adoperato per reperire un lavoro (iscrizioni in graduatorie, invio di curricula, colloqui, concorsi etc); la figlia , oramai quattordicenne nel corso della sua R_
audizione non aveva mai fatto cenno della prevalenza di ruolo di un genitore sull'altro; ella, dopo la morte del padre, aveva gestito la farmacia insieme all'altro
9 pari socio, il fratello che, affetto da dipendenza , aveva cagionato Pt_1
gravissime difficoltà finanziarie dell'azienda dovute ad una amministrazione dissennata e scriteriata delle risorse finanziarie e, non solo aveva effettuato indebiti prelievi di cassa, ma aveva anche omesso di pagare le imposte ed i fornitori (allegava l'estratto delle plurime cartelle esattoriali a proprio nome e pignoramenti passivi); ciò nonostante ella, con estrema difficoltà, stava non soltanto versando all'appellante la somma mensile di euro 200,00 a titolo di contributo indiretto al mantenimento della figlia , ma provvedeva anche alle spese straordinarie della ragazza e, R_
cosa ancora più grave ed intollerabile, stava provvedendo al pagamento del mutuo della casa familiare di euro 813,40 mensili (con scadenza al dicembre 2041) versando anche la quota di spettanza del marito con riserva di ripetizione al solo fine di preservare alla figlia l'habitat domestico;
all'udienza del 23.11.22 la ragazza aveva dichiarato di stare con entrambi i genitori sulla base del calendario stabilito dal Tribunale confermando di andare anche nella abitazione della madre di Sutri,
Via Giovanni XXIII n.18/A; in ordine alla casa familiare ella madre già in primo grado aveva chiarito al Giudice le ragioni che la avevano indotta a richiedere la modifica in ordine alla abitazione presso cui stare quando c'era ovvero che la R_
taverna (quale porzione della abitazione a lei assegnata) era divenuta un luogo inadeguato per una ragazza (senza una camera ed uno spazio in cui studiare e ricevere gli amici); nella abitazione di Sutri Via Giovanni XXIII n.18/A ella si era premurata di garantire alla figlia una spaziosa e confortevole camera in cui R_ poteva studiare e ricevere i suoi amici e compagni con l'ulteriore vantaggio che la ragazza poteva raggiungere a piedi ed autonomamente i suoi luoghi di vita;
ella al fine di garantire alla figlia la massima serenità possibile, l'aveva sempre lasciata libera di scegliere, quando stava con lei, se rimanere nella taverna della casa familiare ovvero nella abitazione di Sutri, Via Giovanni XXIII n.18/A; per tale unica ragione, strettamente connessa al benessere di , il Tribunale, pur dando atto R_
della disponibilità in capo alla madre sia della porzione della casa familiare che dell'altra abitazione, aveva mantenuto la assegnazione della casa familiare ad ambo i genitori mediante la suddivisione degli ambienti adottata con i provvedimenti presidenziali;
sempre a tutela degli interessi della ragazza, come correttamente considerato dal Tribunale, doveva mantenersi la coassegnazione della casa familiare nei termini disposti dalla sentenza gravata tenuto conto, peraltro, che era solo essa appellata (e non certo l'appellante), al fine di garantire alla figlia il mantenimento
10 del proprio habitat, a corrispondere in via integrale ed esclusiva il rateo del mutuo ipotecario anche per la quota di spettanza del comproprietario ex marito;
ed infine, il Tribunale, nel disporre la soccombenza della controparte, aveva correttamente rilevato che tutte le domande avanzate dal nel giudizio di primo grado, Parte_1
pervicacemente reiterate sino alla udienza di precisazione delle conclusioni ignorando gli esiti processuali, erano state rigettate.
Aggiungeva, poi, che la richiesta del ricorrente per la nomina di CTU finalizzata alla verifica delle competenze genitoriali ed alla adozione dei conseguenziali provvedimenti in punto di affidamento, e per l'ennesima audizione della minore erano del tutto ingiustificate poiché la controparte neanche aveva contestato una inidoneità genitoriale materna che potesse anche soltanto far ritenere al Giudicante necessario un accertamento peritale. Era stato lo stesso appellante a concludere per un regime di affidamento condiviso e per una ripartizione paritaria dei tempi di vita della ragazza presso ciascuno dei due genitori domande che da sole sconfessavano apertamente la necessità degli approfondimenti istruttori richiesti.
Gli atti sono stati inoltrati in visione alla Procura Generale.
Era acquisita, in data 20.1.25, la relazione del Servizio sociale del comune di Sutri.
La Presidente della Sezione ha disposto la “cartolarizzazione” dell'udienza del
13.3.25.
* * *
La sentenza appellata merita integrale conferma.
Assolutamente priva di fondamento la pretesa del di sentir addebitata alla Parte_1 moglie la colpa per la loro separazione. E', infatti, emerso, che – mentre costei era impegnata a lavorare nella farmacia all'epoca condotta dal padre – lui era dedito al gioco in quanto affetto da ludopatia: tale circostanza è stata dallo stesso odierno ricorrente ammessa in sede di udienza presidenziale e confermata dalla testimonianza del fratello della resistente. Certo non imputabile alla Controparte_1 il grave disagio derivatone, che già nell'anno 2017 li aveva portati a dormire in camere separate e che l'aveva costretta, l'anno successivo, ad iniziare una terapia di supporto. Ancor più censurabile il fatto che il imprenditore edile, abbia Parte_1 inteso abbandonare il proprio lavoro all'età di 44 anni - nel pieno delle sue energie e potendo vantare significativa esperienza professionale - oggi affermando di averlo fatto perché costretto ad occuparsi della moglie e figlia in ragione della depressione nella quale la prima era caduta. Tale giustificazione è irricevibile, correttamente il
11 primo giudice avendo evidenziato come le condizioni economiche del nucleo familiare erano certo idonee a sopportare il costo di ogni sostegno necessario alla pari di quanto normalmente avviene in ogni famiglia che si trovi nelle medesime condizioni. Tutto ciò senza giungere ad effettuare rinunce drastiche, salvo il caso di rinunce operate sulla base di scelte condivise, circostanza non provata nel caso in esame ed oltretutto fortemente contestata.
Pertanto, emerge con evidenza che la relazione intrapresa dalla con Controparte_1
il suo attuale compagno sopraggiunse quando il rapporto coniugale era già da tempo abbondantemente compromesso e certo non per sua colpa.
Quanto sopra detto vale, ovviamente, a confermare anche il rigetto di ogni pretesa economica per sé avanzata dal marito e già respinta dal Tribunale.
In merito, poi, alla figlia va, innanzi tutto, sottolineato che in alcun modo lo stesso ricorrente ha minimamente posto in dubbio le capacità genitoriali della madre, ribadendo l'opportunità di mantenere il regime dell'affido condiviso della ragazza, sicché non v'è motivo per accedere alla sua richiesta di espletare una c.t.u..
La minore è stata già ascoltata per ben due volte dal Tribunale - il suo ulteriore, diretto coinvolgimento nella vicenda processuale apparendo pertanto del tutto superfluo e potenzialmente disturbante per lei - e, come risulta dalla relazione inoltrata dal Servizio sociale di Sutri, ella ha nel tempo mantenuto valido rapporto con entrambi i genitori;
la madre si è da ultimo detta disponibile a fare tutto il necessario per superare recenti incomprensioni con : la ragazza presenta delle R_
difficoltà nel rapporto con la madre, ma al contempo sembra ricercare ed aver bisogno della presenza della figura materna.
Non v'è motivo alcuno, pertanto, per modificare il regime del suo collocamento pressoché paritario disposto dal Tribunale e l'assegnazione frazionata della grande casa coniugale: la parte superiore al e quella inferiore alla Parte_1 Controparte_1 senza trascurare il fatto che quest'ultima sta pagando per intero la rata del mutuo contratto per l'acquisto dell'intero immobile, compresa la quota che spetterebbe al marito.
Ed infine, tenuto conto di quanto sopra detto circa la capacità del ricorrente di tornare a lavorare nel settore di competenza facendo valere le proprie competenze, deve confermarsi nell'importo di euro 200,oo mensili il contributo dovutogli dalla moglie per il mantenimento della figlia.
12 La quantificazione delle spese operata dal primo giudice appare conforme al d.m.
55/14, per come aggiornato dal d.m. n. 147/22, tenuto conto dell'impegno processuale profuso, anche nelle diverse fasi incidentali svoltesi ai sensi dell'art 709
c.p.c..
Segue al rigetto dell'appello la condanna del ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore della resistente per come si liquidano in dispositivo nel rispetto della stessa normativa.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 853/23 Parte_1
emessa dal il 15.9.2023 a definizione del procedimento di separazione CP_2
coniugale n. 933/20;
- condanna lo stesso appellante a rimborsare a le spese Controparte_1
di lite che liquida in euro 6.300,oo per compensi professionali, oltre r.f. al 15%,
Iva e Cna come per legge;
- dichiara la ricorrenza degli estremi di legge per applicare al ricorrente la sanzione di cui all'art 13 co. 4° del d.P.R. n. 115/02.
Roma, il 13.3.2025.
Il Consigliere est. La Presidente
Dr Gabriele Sordi Dr.ssa Sofia Rotunno
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