Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 29/04/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2890/2022 Ruolo Generale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa civile di primo grado, promossa con citazione notificata il 16 dicembre 2022
da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
) rappresentati e difesi, per mandato in calce al predetto atto di citazione, C.F._2 dall'avv. Anna D'Agostino, con domicilio eletto presso il suo studio in Pordenone via
Cavallotti n. 18
- attori -
contro
(P.I. , C.F. ) rappresentata e difesa, Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
per procura generale alle liti per atto notaio dr. di Roma in data 4 Persona_1 maggio 2022 Rep n. 55418 Racc. n. 16104, dall'avv. Silvia Montagner, con domicilio eletto presso la sua casella di Posta Elettronica Certificata
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- convenuta -
Oggetto: altri contratti atipici.
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CONCLUSIONI
Per gli attori: come da foglio depositato telematicamente il 12 dicembre 2024:
“nel merito:
a) accertare e dichiarare che, per le causali di cui in narrativa dell'atto di citazione datato
28.11.2022, il IG , Cod. Fisc. , è creditore di Parte_1 C.F._3 [...] della somma di € 23.834,00, o della diversa somma che dovesse risultare Controparte_1
dovuta in corso di causa, oltre agli interessi nella misura di legge, anche moratori a decorrere dalla domanda ex art. 1284 comma IV cc, maturati dal dì del dovuto sino al saldo effettivo;
b) accertare a dichiarare che, per le causali di cui in narrativa del presente atto, la SI
, Cod. Fisc. , è creditrice di Parte_2 C.F._4 Controparte_1 della somma di € 10.311,18, o della diversa somma che dovesse risultare dovuta in corso di causa, oltre agli interessi nella misura di legge, anche moratori a decorrere dalla domanda ex art. 1284 comma IV cc, maturati dal dì del dovuto sino al saldo effettivo;
c) per l'effetto dell'accoglimento della domande svolte ai precedenti punti a) e b), condannare la convenuta Cod. Fisc. , per le causali di Controparte_1 P.IVA_2 cui alla narrativa dell'attop” [rectius: dell'atto] “di citazione datato 28.11.2022, a pagare:
- in favore del IG , Cod. Fisc. , la somma di € Parte_1 C.F._3
23.834,00, o la diversa somma che dovesse risultare dovuta in corso di causa;
- in favore della SI , Cod. Fisc. , la somma di Parte_2 C.F._4
€ 10.311,18, o la diversa somma che dovesse risultare dovuta in corso di causa,
- in favore di entrambi gli attori gli interessi nella misura di legge, anche moratori a decorrere dalla domanda ex art. 1284 comma IV cc, maturati sulle somme rispettivamente assoggettabili dal dì del dovuto sino al saldo effettivo;
in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari;
Pagina 2 di 8 in via istruttoria:
I) Si chiede che venga disposta idonea CTU volta a determinare quale sia ad oggi l'esatto credito degli attori per capitale, interessi e spese, in relazione ai buoni fruttiferi azionati con
l'atto di citazione del 28.11.2022 ed oggetto del presente contenzioso. In particolare, si chiede che la CTU accerti che il credito residuo del IG ad oggi ammonta ad € Pt_1
23.834,00, oltre ulteriori interessi, anche moratori, maturati e che matureranno sino all'effettivo soddisfo, e il credito residuo della SI ad oggi ammonta ad € Pt_2
10.311,18, oltre ulteriori interessi, anche moratori, maturati e che matureranno sino all'effettivo soddisfo”.
Per la convenuta: come da foglio depositato telematicamente il 12 dicembre 2024:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, provvedere come segue:
In via principale e nel merito:
Accertare e dichiarare – in applicazione del combinato disposto dell'art. 173 del D.P.R. n.
156 del 29.3.1973 e del D.M. 13.6.1986 – infondata in fatto e in diritto la pretesa di pagamento avanzata dagli odierni attori nei confronti di e, Controparte_1
conseguentemente, rigettare ogni ulteriore richiesta di pagamento somme, oltre a quelle già corrisposte loro per i Buoni Fruttiferi Postali per cui è causa. Con vittorie di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori e Parte_1 Parte_2
hanno evocato avanti al Tribunale di Pordenone la convenuta al fine Controparte_1
di sentir accogliere le seguenti, testuali, domande:
“nel merito:
a) accertare e dichiarare che, per le causali di cui in narrativa del presente atto, il IG
, Cod. Fisc. , è creditore di della Parte_1 C.F._3 Controparte_1 somma di € 23.834,00, o della diversa somma che dovesse risultare dovuta in corso di causa, oltre agli interessi nella misura di legge, anche moratori a decorrere dalla domanda
Pagina 3 di 8 ex art. 1284 comma IV cc, maturati dal dì del dovuto sino al saldo effettivo;
b) accertare a dichiarare che, per le causali di cui in narrativa del presente atto, la SI
, Cod. Fisc. , è creditrice di Parte_2 C.F._4 Controparte_1 della somma di € 10.311,18, o della diversa somma che dovesse risultare dovuta in corso di causa, oltre agli interessi nella misura di legge, anche moratori a decorrere dalla domanda ex art. 1284 comma IV cc, maturati dal dì del dovuto sino al saldo effettivo;
c) per l'effetto dell'accoglimento della domande svolte ai precedenti punti a) e b), condannare la convenuta Cod. Fisc. , per le causali di Controparte_1 P.IVA_2
cui alla narrativa del presente atto, a pagare:
- in favore del IG , Cod. Fisc. , la somma di € Parte_1 C.F._3
23.834,00, o la diversa somma che dovesse risultare dovuta in corso di causa;
- in favore della SI , Cod. Fisc. , la somma di Parte_2 C.F._4
€ 10.311,18, o la diversa somma che dovesse risultare dovuta in corso di causa,
- in favore di entrambi gli attori gli interessi nella misura di legge, anche moratori a decorrere dalla domanda ex art. 1284 comma IV cc, maturati sulle somme rispettivamente assoggettabili dal dì del dovuto sino al saldo effettivo;
in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
A sostegno di tali domande, gli attori, premesso che, nel periodo compreso tra agosto 1985 ed agosto 1987, presso l'ufficio postale di Sacile avevano acquistato, Contr rispettivamente, il 11 Buoni Fruttiferi Postali (di seguito solo e la 6 Pt_1 Pt_2
Contr
hanno dedotto:
- di aver ottenuto fra il novembre 2015 ed il gennaio 2018 il rimborso di somme inferiori al dovuto;
- che, essendo stato vano il reclamo presentato il 6 aprile 2020, avevano proposto distinti
Contr ricorsi all'Arbitro Bancario Finanziario (di seguito , chiedendo il riconoscimento dei corretti rendimenti complessivamente dovuti per capitale ed interessi;
Contr
- che con decisioni del 30 marzo 2021 e dell'11 marzo l in parziale accoglimento di
Pagina 4 di 8 tali ricorsi, aveva disposto che l'intermediario applicasse le più favorevoli condizioni riportate sul retro dei titoli, da essi quantificate in € 23.834,00 a favore del ed € Pt_1
10.311,18 in favore della;
Pt_2
- di aver interesse a far accertare i crediti vantati nei confronti della convenuta e ad ottenere la condanna di quest'ultima al relativo pagamento.
1.2 La convenuta nel costituirsi contestando le difese degli attori, Controparte_1 ha chiesto l'accoglimento delle seguenti, testuali, domande:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, provvedere come segue:
In via principale e nel merito:
Accertare e dichiarare – in applicazione del combinato disposto dell'art. 173 del D.P.R. n.
156 del 29.3.1973 e del D.M. 13.6.1986 – infondata in fatto e in diritto la pretesa di pagamento avanzata dagli odierni attori nei confronti di e, Controparte_1
conseguentemente, rigettare ogni ulteriore richiesta di pagamento somme, oltre a quelle già corrisposte loro per i Buoni Fruttiferi Postali per cui è causa.
Con vittorie di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
1.3 Autorizzato, su richiesta delle parti, il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c., all'esito dell'udienza cartolare del 13 dicembre 2024 la causa, acquisita la documentazione prodotta, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate, con concessione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2.1 Esposti, nei termini succinti che precedono, i fatti portati all'attenzione del Tribunale, la domanda va rigettata, in quanto infondata.
Come emerge, anzitutto, dalla lettura degli atti e dall'esame dei documenti di causa, oggetto del contendere è la richiesta degli attori di vedersi liquidato il maggior rendimento
Contr in tesi maturato per i 17 in citazione meglio descritti, di cui 5 della serie P emessi prima del 13 giugno 1986 ed i restanti 12 della serie Q/P emessi dopo il 13 giugno 1986.
Pagina 5 di 8 Orbene, quanto ai 5 BPF appartenenti alla serie P, sottoscritti da il 14 Parte_1 agosto 1985, onde sancire l'infondatezza, sul punto, della domanda è sufficiente osservare, in assenza di valide ragioni argomentative di segno contrario offerte dagli attori, che il decreto del Ministero del Tesoro del 13 giugno 1986 ha esteso il regime dei tassi della serie Q alle serie emesse in precedenza, a condizione che i relativi buoni fossero stati emessi, com'è pacificamente avvenuto nel caso di specie, prima dell'entrata in vigore di tale decreto.
Ma non meritevole di accoglimento è anche la pretesa riferita ai 12 BPF appartenenti alla serie Q/P, 6 dei quali sottoscritti da ed i restanti 6 sottoscritti Parte_1
da . Parte_2
Gli attori, al riguardo, osservano che, poiché ha apposto sui Controparte_1
buoni di che trattasi, emessi utilizzando i moduli della serie precedente, un timbro incompleto, giacché riguardante esclusivamente gli interessi da corrispondere per il primo e per il secondo decennio di riferimento, nulla stabilendo, invece, in relazione agli ultimi dieci anni, per tale ultimo periodo gli interessi applicabili sarebbero quelli previsti per la più favorevole serie P, indicati sul retro di detti moduli.
La tesi non ha, tuttavia, fondamento.
Occorre, anzitutto, premettere che le decisioni rese il 30 marzo 2021 e l'11 marzo
2021 dall'ABF in ordine ai ricorsi previamente proposti dagli attori non hanno notoriamente alcun valore vincolante nel presente giudizio civile.
Un tanto chiarito, va, quindi, richiamato il condivisibile insegnamento del Supremo
Collegio (cfr., per tutte, Cassazione civile, sez. I, ordinanza n. 4384 del 10 febbraio 2022), il quale ha statuito che, in tema di buoni postali fruttiferi, l'emissione di una nuova serie di buoni, utilizzando i supporti cartacei della serie precedente P, mediante l'apposizione, sulla parte anteriore, del timbro che indica la nuova serie Q/P e, sulla parte posteriore, del timbro recante la misura dei nuovi tassi, che però non copre integralmente la stampa dei tassi d'interesse della precedente serie, lasciando scoperta la parte relativa all'ultimo decennio, non consente al possessore del titolo di pretendere, per tale decennio, gli interessi (più favorevoli) previsti per la vecchia serie, poiché l'imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro non ha valore di manifestazione di volontà negoziale
Pagina 6 di 8 rilevante e non determina un errore sulla dichiarazione, essendo, anzi, chiaro che l'accordo ha avuto ad oggetto i buoni di nuova serie e dovendosi, comunque, tenere conto che, ai sensi dell'art. 1342 comma 1 c.c., in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte prevalgono su quelle precedentemente scritte, qualora siano con esse incompatibili.
Detto altrimenti (cfr., fra le più recenti, Cassazione civile, sez. I, sentenza n. 22619 del 26 luglio 2023, oltre che le conformi ordinanze nn. 25583/2023, 25587/2023,
25620/2023, 25624/2023, 25718/2023, 26740/2023 e 3284/2024), in tema di buoni postali fruttiferi, poiché l'interpretazione del testo contrattuale deve raccordare il senso letterale delle parole alla dichiarazione negoziale nel suo complesso, non potendola limitare a una parte soltanto di essa, l'indicazione, per i buoni postali della serie Q/P, di rendimenti relativi alla serie P per l'ultimo periodo di fruttuosità del titolo non è in sé decisivo sul piano interpretativo, in presenza della stampigliatura, sul buono, di una tabella sostitutiva di quella della serie P, in cui erano inseriti i detti rendimenti, tanto più ove si consideri che la tabella in questione adotta una modalità di rappresentazione degli interessi promessi che risulta eccentrica rispetto a quella di cui alla precedente tabella, così da rendere evidente l'assenza di continuità tra le diverse previsioni, di talché, in presenza di una incompleta o ambigua espressione della volontà delle parti quanto ai rendimenti del buono postale di nuova emissione rientrante nella previsione dell'art. 173 d.P.R. n. 156 del 1973, opera una integrazione suppletiva che consente di associare al titolo i tassi contemplati, per la serie che interessa, dal decreto ministeriale richiamato dal primo comma del detto articolo.
Per l'effetto, la domanda va, come detto, respinta.
2.2 Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in applicazione dei criteri medi suggeriti dai vigenti parametri forensi.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna gli attori, in solido fra loro, alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla convenuta, che liquida in € 7.616,00 per compenso, oltre rimborso forfettario 15%,
Pagina 7 di 8 CNA ed IVA come per legge.
Così deciso in Pordenone il 29 aprile 2025.
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Il Giudice
dr.ssa Maria Paola Costa