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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 13/02/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 453/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE
Oggi 13 febbraio 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma
Microsoft Teams;
il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato CERONI MARIA FIORELLA, la quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
Per la parte resistente compare l'avvocato NASSO MARIATERESA, la quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi, rinunciando alla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI
pagina 1 di 7 N. R.G. 453/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 453/2023 promossa da: rappresentato e difeso dall'avv. CERONI MARIA Parte_1
FIORELLA
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso Controparte_1
dall'avv. NASSO MARIATERESA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso omandava: Parte_1
pagina 2 di 7 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento del presente ricorso, ogni contraria argomentazione ed istanza disattesa e respinta, accertare e dichiarare che per il periodo oggetto di causa l' con riferimento al calcolo della quota complessiva a CP_1
carico della gestione obbligatoria dipendenti, erroneamente applicava l'elevazione figurativa delle settimane contributive da agricolo dipendente;
accertare e dichiarare che con riferimento al calcolo della quota pensionistica a carico della gestione obbligatoria dipendenti deve essere applicato il combinato disposto dei commi 3 e 4 dell'art. 15 L. 153/1969 che non consentono detta elevazione, e per l'effetto condannare
l' a rideterminare l'importo della pensione VR 30026136 in godimento al Sig. CP_1
e a corrispondere la prestazione pensionistica nella misura così Parte_1
riliquidata, ammontante, come da simulazione del calcolo pensionistico allegata, in €
765,11 mensili lordi, ovvero da determinarsi tramite CTU, sin dalla corresponsione della prima pensione erogata, con condanna altresì dell'Istituto al versamento, in favore dell'istante, delle relative differenze, oltre interessi e/o maggior danno da svalutazione dalla data di maturazione dei singoli crediti sino al saldo”.
resisteva al ricorso CP_1
Tra le parti i conteggi erano contestati e quindi si disponeva apposita C.T.U. contabile sul punto.
Il ricorso è fondato.
L'eccezione preliminare di prescrizione è infondata non essendo trascorso sufficiente tempo (il ricorso è del giugno del 2023) dall'agosto del 2018, data del pensionamento del ricorrente.
L'eccezione di decadenza è fondata, ma solo relativamente al triennio anteriore alla data del deposito del ricorso (giugno 2023), venendo in rilievo la c.d. decadenza “mobile”
(Cass. n. 17430/2021: “Può dunque affermarsi che, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale”).
pagina 3 di 7 Nel merito, esponeva il ricorrente che:
“…svolgeva a partire dal 01/10/1975 attività di coltivatore diretto, iscritto nella gestione coltivatori diretti, coloni e mezzadri (CD/CM). Contemporaneamente allo svolgimento di attività agricola autonoma, l'istante svolgeva anche, a partire dall'01/01/1979, attività di agricolo giornaliero dipendente (doc.1) così, Per_1
per taluni anni, due distinte contribuzioni (per lavoro agricolo autonomo e dipendente).
Avendo maturato i requisiti per la domanda di pensione, il ricorrente presentava in data
27/07/2018 domanda di pensione, liquidata con decorrenza dal 1 agosto 2018, pensione
Cat. VR N. 30026136, per l'importo lordo di € 729,29 (doc.2). Alla comunicazione CP_1
di liquidazione della pensione, datata 20 febbraio 2019, veniva allegato un documento riportante l'estratto conto analitico delle settimane lavorate, correttamente indicate nella colonna “Settimane utili a pensione”. A pag. 4/7 del medesimo documento tuttavia, in cui si riepilogano le settimane acquisite e la retribuzione utile per il calcolo della quota di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, per gli anni di sovrapposizione di lavoro agricolo autonomo e dipendente non vengono indicate le settimane effettivamente lavorate, ma vengono indicate come “acquisite” 52 settimane ogni anno. Per fare un esempio, nell'anno 2003 il ricorrente lavorava come Agricolo dipendente, come risulta dall'estratto conto allegato riportato a pagg. 2/7 (doc. 3), 21 giorni (equivalenti a n. 7 settimane), percependo retribuzione per € 1.229,55; la retribuzione media settimanale da tenere in considerazione per il computo della relativa quota di pensione ammontava quindi ad € 175,65. Per lo stesso anno 2003, nel medesimo documento di riliquidazione della pensione da provvisoria a definitiva vengono invece indicate, a pag. 4/7, come lavorate 52 settimane;
la media retributiva settimanale, dividendo l'importo percepito per 52, risulta € 23,64. Ciò evidenzia
l'effetto assolutamente distorsivo del calcolo della media retributiva settimanale utile al calcolo della quota di pensione (a carico del FPLD) spettante al ricorrente. °°° La pensione dei lavoratori dipendenti si compone infatti di una quota A) (relativa all'anzianità contributiva maturata sino al 31/12/1992) e di una quota B) (relativa
pagina 4 di 7 all'anzianità contributiva maturata dal 1 gennaio 1993).
Per la determinazione della quota A) si considera la retribuzione settimanale media delle ultime 260 settimane lavorate, per la quota B) e delle ultime 520 settimane lavorate. Per portare ad un risultato equo ed attendibile, oltre che conforme al disposto dell'art. 15 L. 153/1969, la retribuzione considerata deve essere quella corrispondente alle settimane effettivamente lavorate, e non deve essere invece “spalmata” sulle 52 settimane coincidenti con l'annualità agraria”.
Nel merito deve farsi riferimento all'orientamento costante di questo Tribunale in materia.
Lamenta essenzialmente la ricorrente che le contribuzioni quale bracciante agricolo
(subordinato) siano state (anche se sporadiche) erroneamente computate, essendo il relativo ammontare ripartito per tutte le settimane della relativa annata agricola e questo per le ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione, senza al contrario considerare le modalità di calcolo create dal legislatore per trasformare i contributi agricoli (espressi per singole giornate) da giornalieri a settimanali.
Ne consegue che anche una sola giornata lavorata in un anno agricolo dà luogo a 52 settimane di contribuzione e quel singolo contributo va diviso per le 52 settimane che compongono l'annata.
Ciò preclude poi di tenere conto dei contributi effettivi in precedenza versati.
In punto di diritto deve richiamarsi il disposto di cui all'art. 15 della L. n. 153/1959 ai sensi del quale “Agli effetti previsti dall'articolo 14, i contributi agricoli giornalieri obbligatori e quelli figurativi derivanti da disoccupazione agricola, accreditati per ciascun anno agrario, si ripartiscono in modo uniforme nelle settimane che costituiscono l'anno stesso e si considera quale settimana di contribuzione il numero di contributi giornalieri risultante dalla ripartizione. Nel caso in cui nel corso dell'anno agrario il lavoratore possa far valere anche settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurativa diverse da quelle indicate al comma precedente, la
pagina 5 di 7 retribuzione da prendere in considerazione per il calcolo della pensione e' costituita, per tali settimane, dalla somma delle retribuzioni afferenti alla contribuzione agricola e non agricola. Qualora il numero dei contributi giornalieri obbligatori e di quelli figurativi per disoccupazione agricola accreditati nell'anno agrario risulti inferiore ad un anno di contribuzione, in base ai rapporti desumibili dall'articolo 9, sub articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, secondo le qualifiche attribuite ai fini del diritto alla pensione, deve essere computato, per ciascuna settimana di contribuzione, un numero di contributi giornalieri pari a quello equivalente a un contributo settimanale sulla base degli anzidetti rapporti. La disposizione di cui al precedente comma non si applica in relazione alle settimane per le quali risulti versata o accreditata contribuzione diversa da quella agricola giornaliera e figurativa per disoccupazione agricola…”.
In realtà, come ritenuto da altra giurisprudenza di merito (Tribunale Modena, sentenza n.
208/2011), al caso in questione deve essere applicato il 3° comma dell'art. 15, posto che il 4° comma (che prevede l'esclusione dell'applicazione del 3° comma in relazione alle settimane per le quali risulti versata contribuzione diversa da quella agricola giornaliera e figurativa), va inteso come “limitato alle ipotesi di contribuzione da lavoro dipendente agricolo e non agricolo, senza considerare la contribuzione afferente a gestioni diverse, nel caso di specie da coltivatore diretto” (Trib. Modena, cit.).
Ovviamente, l'errata indicazione della norma giuridica applicabile ad opera della parte non impedisce – iura novit curia – l'applicazione della disposizione corretta, immutati petitum e causa petendi (ossia gli effetti concreti che il ricorrente vuole raggiungere).
Ne consegue la determinazione di un rateo mensile complessivo di pensione in favore del ricorrente pari ad € 761,05 mensili, così come calcolati dal C.T.U.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo (tenuto conto della modestissima rettifica – circa 35 euro mensili – del trattamento pensionistico).
Le spese di C.T.U. vanno definitivamente poste a carico di . CP_1
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta la spettanza ab origine di un trattamento pensionistico di € 761,05 mensili lordi in capo al ricorrente e condanna al pagamento pro futuro di tale rateo, CP_1
oltre che alla corresponsione degli arretrati con il limite del triennio anteriore al giugno del 2023, oltre accessori di legge su tali differenze pensionistiche arretrate;
2) condanna a rimborsare al difensore antistatario del ricorrente le spese di lite, CP_1
che si liquidano in € 43,00 per spese ed € 1.500,0 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a.
e 15,00 % per rimborso spese generali;
3) pone le spese di C.T.U. definitivamente in capo ad . CP_1
Ravenna, 13 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE
Oggi 13 febbraio 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma
Microsoft Teams;
il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato CERONI MARIA FIORELLA, la quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
Per la parte resistente compare l'avvocato NASSO MARIATERESA, la quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi, rinunciando alla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI
pagina 1 di 7 N. R.G. 453/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 453/2023 promossa da: rappresentato e difeso dall'avv. CERONI MARIA Parte_1
FIORELLA
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso Controparte_1
dall'avv. NASSO MARIATERESA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso omandava: Parte_1
pagina 2 di 7 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento del presente ricorso, ogni contraria argomentazione ed istanza disattesa e respinta, accertare e dichiarare che per il periodo oggetto di causa l' con riferimento al calcolo della quota complessiva a CP_1
carico della gestione obbligatoria dipendenti, erroneamente applicava l'elevazione figurativa delle settimane contributive da agricolo dipendente;
accertare e dichiarare che con riferimento al calcolo della quota pensionistica a carico della gestione obbligatoria dipendenti deve essere applicato il combinato disposto dei commi 3 e 4 dell'art. 15 L. 153/1969 che non consentono detta elevazione, e per l'effetto condannare
l' a rideterminare l'importo della pensione VR 30026136 in godimento al Sig. CP_1
e a corrispondere la prestazione pensionistica nella misura così Parte_1
riliquidata, ammontante, come da simulazione del calcolo pensionistico allegata, in €
765,11 mensili lordi, ovvero da determinarsi tramite CTU, sin dalla corresponsione della prima pensione erogata, con condanna altresì dell'Istituto al versamento, in favore dell'istante, delle relative differenze, oltre interessi e/o maggior danno da svalutazione dalla data di maturazione dei singoli crediti sino al saldo”.
resisteva al ricorso CP_1
Tra le parti i conteggi erano contestati e quindi si disponeva apposita C.T.U. contabile sul punto.
Il ricorso è fondato.
L'eccezione preliminare di prescrizione è infondata non essendo trascorso sufficiente tempo (il ricorso è del giugno del 2023) dall'agosto del 2018, data del pensionamento del ricorrente.
L'eccezione di decadenza è fondata, ma solo relativamente al triennio anteriore alla data del deposito del ricorso (giugno 2023), venendo in rilievo la c.d. decadenza “mobile”
(Cass. n. 17430/2021: “Può dunque affermarsi che, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale”).
pagina 3 di 7 Nel merito, esponeva il ricorrente che:
“…svolgeva a partire dal 01/10/1975 attività di coltivatore diretto, iscritto nella gestione coltivatori diretti, coloni e mezzadri (CD/CM). Contemporaneamente allo svolgimento di attività agricola autonoma, l'istante svolgeva anche, a partire dall'01/01/1979, attività di agricolo giornaliero dipendente (doc.1) così, Per_1
per taluni anni, due distinte contribuzioni (per lavoro agricolo autonomo e dipendente).
Avendo maturato i requisiti per la domanda di pensione, il ricorrente presentava in data
27/07/2018 domanda di pensione, liquidata con decorrenza dal 1 agosto 2018, pensione
Cat. VR N. 30026136, per l'importo lordo di € 729,29 (doc.2). Alla comunicazione CP_1
di liquidazione della pensione, datata 20 febbraio 2019, veniva allegato un documento riportante l'estratto conto analitico delle settimane lavorate, correttamente indicate nella colonna “Settimane utili a pensione”. A pag. 4/7 del medesimo documento tuttavia, in cui si riepilogano le settimane acquisite e la retribuzione utile per il calcolo della quota di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, per gli anni di sovrapposizione di lavoro agricolo autonomo e dipendente non vengono indicate le settimane effettivamente lavorate, ma vengono indicate come “acquisite” 52 settimane ogni anno. Per fare un esempio, nell'anno 2003 il ricorrente lavorava come Agricolo dipendente, come risulta dall'estratto conto allegato riportato a pagg. 2/7 (doc. 3), 21 giorni (equivalenti a n. 7 settimane), percependo retribuzione per € 1.229,55; la retribuzione media settimanale da tenere in considerazione per il computo della relativa quota di pensione ammontava quindi ad € 175,65. Per lo stesso anno 2003, nel medesimo documento di riliquidazione della pensione da provvisoria a definitiva vengono invece indicate, a pag. 4/7, come lavorate 52 settimane;
la media retributiva settimanale, dividendo l'importo percepito per 52, risulta € 23,64. Ciò evidenzia
l'effetto assolutamente distorsivo del calcolo della media retributiva settimanale utile al calcolo della quota di pensione (a carico del FPLD) spettante al ricorrente. °°° La pensione dei lavoratori dipendenti si compone infatti di una quota A) (relativa all'anzianità contributiva maturata sino al 31/12/1992) e di una quota B) (relativa
pagina 4 di 7 all'anzianità contributiva maturata dal 1 gennaio 1993).
Per la determinazione della quota A) si considera la retribuzione settimanale media delle ultime 260 settimane lavorate, per la quota B) e delle ultime 520 settimane lavorate. Per portare ad un risultato equo ed attendibile, oltre che conforme al disposto dell'art. 15 L. 153/1969, la retribuzione considerata deve essere quella corrispondente alle settimane effettivamente lavorate, e non deve essere invece “spalmata” sulle 52 settimane coincidenti con l'annualità agraria”.
Nel merito deve farsi riferimento all'orientamento costante di questo Tribunale in materia.
Lamenta essenzialmente la ricorrente che le contribuzioni quale bracciante agricolo
(subordinato) siano state (anche se sporadiche) erroneamente computate, essendo il relativo ammontare ripartito per tutte le settimane della relativa annata agricola e questo per le ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione, senza al contrario considerare le modalità di calcolo create dal legislatore per trasformare i contributi agricoli (espressi per singole giornate) da giornalieri a settimanali.
Ne consegue che anche una sola giornata lavorata in un anno agricolo dà luogo a 52 settimane di contribuzione e quel singolo contributo va diviso per le 52 settimane che compongono l'annata.
Ciò preclude poi di tenere conto dei contributi effettivi in precedenza versati.
In punto di diritto deve richiamarsi il disposto di cui all'art. 15 della L. n. 153/1959 ai sensi del quale “Agli effetti previsti dall'articolo 14, i contributi agricoli giornalieri obbligatori e quelli figurativi derivanti da disoccupazione agricola, accreditati per ciascun anno agrario, si ripartiscono in modo uniforme nelle settimane che costituiscono l'anno stesso e si considera quale settimana di contribuzione il numero di contributi giornalieri risultante dalla ripartizione. Nel caso in cui nel corso dell'anno agrario il lavoratore possa far valere anche settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurativa diverse da quelle indicate al comma precedente, la
pagina 5 di 7 retribuzione da prendere in considerazione per il calcolo della pensione e' costituita, per tali settimane, dalla somma delle retribuzioni afferenti alla contribuzione agricola e non agricola. Qualora il numero dei contributi giornalieri obbligatori e di quelli figurativi per disoccupazione agricola accreditati nell'anno agrario risulti inferiore ad un anno di contribuzione, in base ai rapporti desumibili dall'articolo 9, sub articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, secondo le qualifiche attribuite ai fini del diritto alla pensione, deve essere computato, per ciascuna settimana di contribuzione, un numero di contributi giornalieri pari a quello equivalente a un contributo settimanale sulla base degli anzidetti rapporti. La disposizione di cui al precedente comma non si applica in relazione alle settimane per le quali risulti versata o accreditata contribuzione diversa da quella agricola giornaliera e figurativa per disoccupazione agricola…”.
In realtà, come ritenuto da altra giurisprudenza di merito (Tribunale Modena, sentenza n.
208/2011), al caso in questione deve essere applicato il 3° comma dell'art. 15, posto che il 4° comma (che prevede l'esclusione dell'applicazione del 3° comma in relazione alle settimane per le quali risulti versata contribuzione diversa da quella agricola giornaliera e figurativa), va inteso come “limitato alle ipotesi di contribuzione da lavoro dipendente agricolo e non agricolo, senza considerare la contribuzione afferente a gestioni diverse, nel caso di specie da coltivatore diretto” (Trib. Modena, cit.).
Ovviamente, l'errata indicazione della norma giuridica applicabile ad opera della parte non impedisce – iura novit curia – l'applicazione della disposizione corretta, immutati petitum e causa petendi (ossia gli effetti concreti che il ricorrente vuole raggiungere).
Ne consegue la determinazione di un rateo mensile complessivo di pensione in favore del ricorrente pari ad € 761,05 mensili, così come calcolati dal C.T.U.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo (tenuto conto della modestissima rettifica – circa 35 euro mensili – del trattamento pensionistico).
Le spese di C.T.U. vanno definitivamente poste a carico di . CP_1
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta la spettanza ab origine di un trattamento pensionistico di € 761,05 mensili lordi in capo al ricorrente e condanna al pagamento pro futuro di tale rateo, CP_1
oltre che alla corresponsione degli arretrati con il limite del triennio anteriore al giugno del 2023, oltre accessori di legge su tali differenze pensionistiche arretrate;
2) condanna a rimborsare al difensore antistatario del ricorrente le spese di lite, CP_1
che si liquidano in € 43,00 per spese ed € 1.500,0 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a.
e 15,00 % per rimborso spese generali;
3) pone le spese di C.T.U. definitivamente in capo ad . CP_1
Ravenna, 13 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
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