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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 08/10/2025, n. 1089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1089 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa NA Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1695 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._1
21/11/1971,
e
, C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Donatella Fongaro
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
1 In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
Le parti insistono per addivenire alla loro separazione personale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, avendo già dichiarato, con ricorso sottoscritto, di non volersi riconciliare e, pertanto, congiuntamente chiedono che l'Ill.mo Tribunale adito voglia omologare la loro separazione personale, alle seguenti e concordate
CONDIZIONI:
1 – I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove riterrà più opportuno;
2 – Nulla disporsi in ordine all'affidamento dei figli ed NA in quanto Per_1
entrambi maggiorenni, dandosi atto che gli stessi in quanto economicamente non ancora autosufficienti manterranno la loro stabile e prevalente collocazione presso la sig.ra , ovunque la stessa stabilisca la propria residenza;
CP_1
3 – Disporsi che il sig. provvederà al versamento in favore della sig.ra CP_2
di un contributo al mantenimento dei figli per l'importo complessivo di euro CP_1
1.000 (*mille/00*) mensili, da considerarsi disgiuntamente di euro 500,00
(*cinquecento/00*) per ciascun figlio, importo da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico alle coordinate bancarie già note ed in uso alle parti;
5 – Disporsi che le spese straordinarie relative ad entrambi i figli, così come previste da Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza, vengano suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno, con rimborso al genitore che ne avrà anticipato la spesa previa esibizione della rispettiva documentazione -e previo accordo ove necessario-,
con impegno delle parti a provvedere alla rendicontazione mensile ed al puntuale
2 rimborso delle spese per la quota a proprio carico, salvo eventuale conguaglio;
6. – Disporsi che l'assegno unico e/o universale, ovvero altro emolumento e/o contributo equipollente, venga percepito integralmente dalla sig.ra in quanto CP_1
genitore convivente;
7 – Assegnarsi la casa coniugale, sita in ED (VI), via Costeggiola 47, alla sig.ra , la quale continuerà ad abitarvi mantenendo la stabile collocazione e CP_1
residenza dei figli;
8 – Nulla disporsi a titolo di contributo al mantenimento del coniuge, dichiarandosi entrambi in grado di provvedere autonomamente alle proprie esigenze.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. interviene nella causa e conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 06/05/2025 i coniugi indicati in epigrafe,
premesso di aver contratto matrimonio in ED (VI) in data 05.10.1997, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 30.09.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la
3 separazione personale delle parti;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo Controparte_2
di corrispondere a , a titolo di contributo per il mantenimento dei figli Controparte_1
ed NA, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, la somma Per_1
mensile di euro 1000,00, (500,00 euro per ciascun figlio), nonché di sostenere al 50%
le spese straordinarie relative ai figli, come regolamentate dal protocollo del Tribunale
di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in
ED (VI), via Costeggiola n. 47, in favore di quale genitore Controparte_1
convivente con i figli maggiorenni, ma economicamente non autosufficienti;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 CP_2
4 , uniti in matrimonio in ED (VI) in data 05.10.1997 con atto trascritto CP_2
al n. 3, parte II, serie A, anno 1997 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
ED (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 7.10.2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa NA Sollazzo
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