Art. 2.
Sono approvate le annesse convenzioni per la statizzazione degli istituti musicali pareggiati di cui all'articolo 1, stipulate tra il Ministero della pubblica istruzione e gli enti sovventori.
Sono approvate le annesse convenzioni per la statizzazione degli istituti musicali pareggiati di cui all'articolo 1, stipulate tra il Ministero della pubblica istruzione e gli enti sovventori.