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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/12/2025, n. 2300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2300 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina
Seconda Sezione civile nella persona del Giudice monocratico dott. Giuseppe Bonfiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1942/2024 R.G. Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, 1° comma c.p.c.) proposta da
( , ( ) Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 C.F._1
e ( ), difesi dall'avv. Giancarlo Padiglione, Parte_3 P.IVA_2
– attori opponenti contro
( , difesa dall'avv. Sebastiano Controparte_1 P.IVA_3
Sallemi,
– convenuta opposta
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
La e la hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3 proposto opposizione al precetto con cui la ha Controparte_1 intimato loro di pagare la somma di euro 39.954,31, incluse le spese dell'atto stesso ed altre spese accessorie o correlate.
La ha resistito. Controparte_1
Questo il titolo sotteso al precetto: su ricorso della Controparte_1
[...
il Tribunale di Ragusa, con il decreto ingiuntivo n. 345/2024, emesso il 16 aprile
2024, ha intimato alla a e alla Parte_1 Parte_2 Parte_3
in solido, di pagare alla ricorrente la somma di euro 35.664,84, oltre interessi e spese
[...] del procedimento monitorio;
la somma era dovuta per un atto di riconoscimento del
1 debito;
il decreto ingiuntivo è stato munito della esecutività provvisoria ai sensi dell'art. 642 c.p.c.
Gli opponenti hanno dedotto ed eccepito: che il precetto è illegittimo in quanto fondato su un decreto ingiuntivo, che sarebbe stato opposto entro il termine previsto,
“nullo e/o inesistente”; tale nullità o inesistenza sarebbe dovuta al fatto che la fideiussione prestata dal e dalla garantiva la restituzione dell'80% Pt_2 Parte_3 del “finanziamento diretto” erogato dalla percentuale già garantita dal fondo CP_1 previsto dalla legge n. 662 del 1996; che il finanziamento, con la correlata garanzia fideiussoria, è nullo per illiceità della causa e per contrarietà a norme imperative: era stato concesso per rinegoziare ed estinguere un precedente finanziamento (di euro 50.000,00), che doveva essere restituito dalla alla e solamente perché Parte_1 CP_1 assistito dalla garanzia del non per esigenze della società Parte_4 mutuataria, e nella consapevolezza della mutuante della “decozione” della mutuataria;
che, se fosse stata verificata la situazione in cui si trovava la il finanziamento Parte_1 non sarebbe mai stato erogato.
Su tali presupposti gli opponenti hanno chiesto che il precetto sia annullato o dichiarato inefficace e che si accertino come non dovute le somme pretese.
L'opposizione non può essere accolta.
È da rilevare, preliminarmente, che il titolo sotteso al precetto è un decreto ingiuntivo dichiarato provvisoria esecutivo all'atto dell'emissione.
Sulla esistenza, in sé, del titolo esecutivo, costituito da un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, i cui estremi (n. 345/2024, emesso il 16 aprile 2024 dal
Tribunale di Ragusa) sono riportati nell'atto di precetto, non c'è contestazione alcuna, né specifica né, al limite, generica, tra le parti.
Non è contestata tra le parti nemmeno l'avvenuta opposizione al decreto ingiuntivo
(i dati della causa, numero di ruolo e udienza fissata, sono stati allegati dagli opponenti,
a pag. 2 della memoria datata 14.10.2024).
È da premettere, in linea generale, che «in sede di opposizione all'esecuzione, promossa in base a titolo esecutivo giudiziale, il debitore può invocare soltanto i fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo, e non anche quelli intervenuti anteriormente, che avrebbe potuto e dovuto prospettare nel giudizio preordinato alla costituzione di tale titolo» (Cass. n.
2259/78, la quale ha affermato che nella predetta sede «deve negarsi la deducibilità in
2 compensazione di crediti che siano preesistenti alla sentenza posta a fondamento dell'esecuzione, e che il debitore avrebbe potuto far valere nel procedimento definito con quella sentenza»).
Ancora, «nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame» (Cass. n. 3277/15; in senso analogo,
Cass. n. 3667/13; Cass. n. 2742/99).
Con l'opposizione a precetto si può dedurre solamente la mancanza del titolo esecutivo (Cass. n. 24072/09) o l'inesistenza giuridica del provvedimento giudiziale in virtù del quale l'esecuzione sia preannunciata (Cass. n. 2742/99).
Il principio è stato ribadito a proposito del decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo perché non opposto (Cass. n. 3667/13).
Nel caso in esame i motivi dedotti a sostegno dell'opposizione attengono a questioni deducibili come motivi di opposizione al decreto ingiuntivo, in quanto volti a contestare la validità del titolo (contrattuale) su cui si è fondata la pretesa creditoria.
Sempre su un piano generale, è utile ricordare che nel giudizio di cognizione instaurato dal debitore intimato con opposizione a precetto per il pagamento di credito pecuniario, mentre la delibazione della legittimità del precetto va compiuta considerando la situazione esistente al momento dell'intimazione, «l'indagine sull'attuale esistenza del diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata va effettuata attraverso la ricostruzione dei rispettivi rapporti fino al momento della decisione» (Cass. n. 27688/21).
Più nello specifico, l'opposizione a precetto «può fondarsi su fatti modificativi o estintivi del diritto del creditore, purché posteriori al giudicato», così che «nella fase dell'esecuzione, la compensazione giudiziale non può essere operativa se il credito opposto sia anteriore al formarsi del giudicato e non può considerarsi sorto posteriormente un credito preesistente al titolo esecutivo solo perché esso sia divenuto liquido ed esigibile dopo la sentenza di condanna» (Cass. n. 2013/65).
In formula sintetica: se il titolo esecutivo è giudiziale, con l'opposizione
3 all'esecuzione iniziata o al precetto non si possono eccepire ragioni o fatti anteriori alla sua formazione o alla sua definitività, dovendo gli stessi essere dedotti esclusivamente con i mezzi di impugnazione previsti dall'ordinamento avverso il titolo (Cass. Sez. Un.
n. 19889/19).
E allora, quando l'esecuzione è preannunciata sulla base di un titolo di formazione giudiziale, le ragioni di nullità del titolo stesso, ovvero gli errori in cui sia incorso il giudice nell'assumere la decisione, devono essere fatti valere «non con l'opposizione a precetto (con cui si può dedurre la mancanza del titolo esecutivo), bensì con gli ordinari mezzi di impugnazione del titolo stesso» (Cass. n. 24027/09; sulla necessità che eventuali ragioni di nullità del decreto ingiuntivo devono essere fatte valere con l'opposizione avverso il decreto stesso, Cass. n. 12251/07).
L'opposizione al decreto monitorio, provvisoriamente esecutivo, esaurisce «ogni possibile accertamento della fondatezza o non delle ragioni dedotte anche in rapporto al diritto della parte istante di procedere alla esecuzione» (Cass. n. 8331/01, la quale ha ritenuto addirittura priva di interesse la parte intimata con il precetto, quando la stessa abbia già proposto opposizione al decreto ingiuntivo).
Nel caso in esame i vizi e i motivi addotti attengono alla validità (contestata) dei negozi su cui si fonda la pretesa creditoria e, perciò, al contenuto decisorio del decreto ingiuntivo, sicché gli stessi non possono formare oggetto di esame nella causa di opposizione a precetto (peraltro, non è contestato che il decreto ingiuntivo sia stato ritualmente opposto).
Pertanto, applicando i principi giurisprudenziali citati e considerati i motivi dedotti,
l'opposizione va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/14 (scaglione di valore: fino ad euro 52.000,00), tenuto conto del valore, del grado di semplicità della questione dirimente e delle attività difensive (correlate anche alla durata), fattori che comportano una riduzione ai minimi degli importi medi previsti per ciascuna fase.
P.Q.M.
il Tribunale, pronunciando definitivamente sulle domande e sulle eccezioni proposte nella causa,
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna gli attori opponenti, in solido, a rimborsare alla convenuta opposta le
4 spese di lite che liquida in euro 2.905,00, oltre spese generali (15%), C.P.A. e I.V.A.
Così deciso in Messina l'11 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Bonfiglio
5
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina
Seconda Sezione civile nella persona del Giudice monocratico dott. Giuseppe Bonfiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1942/2024 R.G. Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, 1° comma c.p.c.) proposta da
( , ( ) Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 C.F._1
e ( ), difesi dall'avv. Giancarlo Padiglione, Parte_3 P.IVA_2
– attori opponenti contro
( , difesa dall'avv. Sebastiano Controparte_1 P.IVA_3
Sallemi,
– convenuta opposta
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
La e la hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3 proposto opposizione al precetto con cui la ha Controparte_1 intimato loro di pagare la somma di euro 39.954,31, incluse le spese dell'atto stesso ed altre spese accessorie o correlate.
La ha resistito. Controparte_1
Questo il titolo sotteso al precetto: su ricorso della Controparte_1
[...
il Tribunale di Ragusa, con il decreto ingiuntivo n. 345/2024, emesso il 16 aprile
2024, ha intimato alla a e alla Parte_1 Parte_2 Parte_3
in solido, di pagare alla ricorrente la somma di euro 35.664,84, oltre interessi e spese
[...] del procedimento monitorio;
la somma era dovuta per un atto di riconoscimento del
1 debito;
il decreto ingiuntivo è stato munito della esecutività provvisoria ai sensi dell'art. 642 c.p.c.
Gli opponenti hanno dedotto ed eccepito: che il precetto è illegittimo in quanto fondato su un decreto ingiuntivo, che sarebbe stato opposto entro il termine previsto,
“nullo e/o inesistente”; tale nullità o inesistenza sarebbe dovuta al fatto che la fideiussione prestata dal e dalla garantiva la restituzione dell'80% Pt_2 Parte_3 del “finanziamento diretto” erogato dalla percentuale già garantita dal fondo CP_1 previsto dalla legge n. 662 del 1996; che il finanziamento, con la correlata garanzia fideiussoria, è nullo per illiceità della causa e per contrarietà a norme imperative: era stato concesso per rinegoziare ed estinguere un precedente finanziamento (di euro 50.000,00), che doveva essere restituito dalla alla e solamente perché Parte_1 CP_1 assistito dalla garanzia del non per esigenze della società Parte_4 mutuataria, e nella consapevolezza della mutuante della “decozione” della mutuataria;
che, se fosse stata verificata la situazione in cui si trovava la il finanziamento Parte_1 non sarebbe mai stato erogato.
Su tali presupposti gli opponenti hanno chiesto che il precetto sia annullato o dichiarato inefficace e che si accertino come non dovute le somme pretese.
L'opposizione non può essere accolta.
È da rilevare, preliminarmente, che il titolo sotteso al precetto è un decreto ingiuntivo dichiarato provvisoria esecutivo all'atto dell'emissione.
Sulla esistenza, in sé, del titolo esecutivo, costituito da un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, i cui estremi (n. 345/2024, emesso il 16 aprile 2024 dal
Tribunale di Ragusa) sono riportati nell'atto di precetto, non c'è contestazione alcuna, né specifica né, al limite, generica, tra le parti.
Non è contestata tra le parti nemmeno l'avvenuta opposizione al decreto ingiuntivo
(i dati della causa, numero di ruolo e udienza fissata, sono stati allegati dagli opponenti,
a pag. 2 della memoria datata 14.10.2024).
È da premettere, in linea generale, che «in sede di opposizione all'esecuzione, promossa in base a titolo esecutivo giudiziale, il debitore può invocare soltanto i fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo, e non anche quelli intervenuti anteriormente, che avrebbe potuto e dovuto prospettare nel giudizio preordinato alla costituzione di tale titolo» (Cass. n.
2259/78, la quale ha affermato che nella predetta sede «deve negarsi la deducibilità in
2 compensazione di crediti che siano preesistenti alla sentenza posta a fondamento dell'esecuzione, e che il debitore avrebbe potuto far valere nel procedimento definito con quella sentenza»).
Ancora, «nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame» (Cass. n. 3277/15; in senso analogo,
Cass. n. 3667/13; Cass. n. 2742/99).
Con l'opposizione a precetto si può dedurre solamente la mancanza del titolo esecutivo (Cass. n. 24072/09) o l'inesistenza giuridica del provvedimento giudiziale in virtù del quale l'esecuzione sia preannunciata (Cass. n. 2742/99).
Il principio è stato ribadito a proposito del decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo perché non opposto (Cass. n. 3667/13).
Nel caso in esame i motivi dedotti a sostegno dell'opposizione attengono a questioni deducibili come motivi di opposizione al decreto ingiuntivo, in quanto volti a contestare la validità del titolo (contrattuale) su cui si è fondata la pretesa creditoria.
Sempre su un piano generale, è utile ricordare che nel giudizio di cognizione instaurato dal debitore intimato con opposizione a precetto per il pagamento di credito pecuniario, mentre la delibazione della legittimità del precetto va compiuta considerando la situazione esistente al momento dell'intimazione, «l'indagine sull'attuale esistenza del diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata va effettuata attraverso la ricostruzione dei rispettivi rapporti fino al momento della decisione» (Cass. n. 27688/21).
Più nello specifico, l'opposizione a precetto «può fondarsi su fatti modificativi o estintivi del diritto del creditore, purché posteriori al giudicato», così che «nella fase dell'esecuzione, la compensazione giudiziale non può essere operativa se il credito opposto sia anteriore al formarsi del giudicato e non può considerarsi sorto posteriormente un credito preesistente al titolo esecutivo solo perché esso sia divenuto liquido ed esigibile dopo la sentenza di condanna» (Cass. n. 2013/65).
In formula sintetica: se il titolo esecutivo è giudiziale, con l'opposizione
3 all'esecuzione iniziata o al precetto non si possono eccepire ragioni o fatti anteriori alla sua formazione o alla sua definitività, dovendo gli stessi essere dedotti esclusivamente con i mezzi di impugnazione previsti dall'ordinamento avverso il titolo (Cass. Sez. Un.
n. 19889/19).
E allora, quando l'esecuzione è preannunciata sulla base di un titolo di formazione giudiziale, le ragioni di nullità del titolo stesso, ovvero gli errori in cui sia incorso il giudice nell'assumere la decisione, devono essere fatti valere «non con l'opposizione a precetto (con cui si può dedurre la mancanza del titolo esecutivo), bensì con gli ordinari mezzi di impugnazione del titolo stesso» (Cass. n. 24027/09; sulla necessità che eventuali ragioni di nullità del decreto ingiuntivo devono essere fatte valere con l'opposizione avverso il decreto stesso, Cass. n. 12251/07).
L'opposizione al decreto monitorio, provvisoriamente esecutivo, esaurisce «ogni possibile accertamento della fondatezza o non delle ragioni dedotte anche in rapporto al diritto della parte istante di procedere alla esecuzione» (Cass. n. 8331/01, la quale ha ritenuto addirittura priva di interesse la parte intimata con il precetto, quando la stessa abbia già proposto opposizione al decreto ingiuntivo).
Nel caso in esame i vizi e i motivi addotti attengono alla validità (contestata) dei negozi su cui si fonda la pretesa creditoria e, perciò, al contenuto decisorio del decreto ingiuntivo, sicché gli stessi non possono formare oggetto di esame nella causa di opposizione a precetto (peraltro, non è contestato che il decreto ingiuntivo sia stato ritualmente opposto).
Pertanto, applicando i principi giurisprudenziali citati e considerati i motivi dedotti,
l'opposizione va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/14 (scaglione di valore: fino ad euro 52.000,00), tenuto conto del valore, del grado di semplicità della questione dirimente e delle attività difensive (correlate anche alla durata), fattori che comportano una riduzione ai minimi degli importi medi previsti per ciascuna fase.
P.Q.M.
il Tribunale, pronunciando definitivamente sulle domande e sulle eccezioni proposte nella causa,
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna gli attori opponenti, in solido, a rimborsare alla convenuta opposta le
4 spese di lite che liquida in euro 2.905,00, oltre spese generali (15%), C.P.A. e I.V.A.
Così deciso in Messina l'11 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Bonfiglio
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