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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 18/04/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Chiara Gagliano, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1894/2023 R.G. promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'avvocato Daniela Cammarata ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Palermo, Via A. Lincoln, 13.
- RICORRENTE –
CONTRO
(già Controparte_1 [...]
), in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro-tempore rappresentato e difeso - ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c. come introdotto dall'art. 42 D.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e successive modifiche - dal funzionario dott.ssa e domiciliato presso la sede del predetto CP_3 [...]
, in Palermo, Via della Ferrovia a San Lorenzo n. 54; Controparte_4
Controparte_5
in persona del legale
[...]
rappresentante pro-tempore;
di Controparte_6
(PA), in persona del Dirigente pro-tempore; CP_6
- RESISTENTI
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.05.2023, conveniva in giudizio Parte_1
il , l' , l Controparte_1 Controparte_5 [...]
e l' Controparte_5 Controparte_6
di TA VI (Pa) chiedendo di: “Accertare e dichiarare l'illegittimità e/o
[...]
la nullità e/o inefficacia del decreto di rettifica del punteggio (Prot. 0007782 del
27.08.2021 emesso dall'I.C. statale JT di TA VI (Pa) e/o comunque caducarlo con ogni e qualsiasi statuizione;
2) Conseguentemente, convalidare il punteggio attribuito in seno alla domanda di inserimento nell'ambito della graduatoria d'istituto delle scuole destinatarie del decreto, per il profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico e dichiarare il conseguente diritto del ricorrente ad ottenere il corretto riposizionamento nella predetta graduatoria e il riconoscimento, anche ai fini giuridici, di tutto servizio prestato presso l'Istituzione scolastica pubblica;
3) Accertare e dichiarare
l'illegittimità del comportamento dell'amministrazione resistente, e per l'effetto condannare le parti resistenti, ciascuno per quanto di propria competenza, al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi dal ricorrente, con particolare riferimento al danno da mancato guadagno e/o perdita di chances oltre al pregiudizio per la professionalità, danni da determinarsi anche in via equitativa. 5) Con vittoria di spese, compensi ed onorari del giudizio”.
Al riguardo, il ricorrente esponeva:
- di aver presentato, in data 24.04.2021, domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il personale ATA per il triennio 2021 – 2024, per i profili di Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico (CS);
- di aver indicato, tra l'altro, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio in graduatoria, i titoli di servizio maturati presso il Centro Regionale Siciliano Radio
Telecomunicazioni dal 2001 e successivamente presso l'
[...]
dal 16.6.2004 al 30.9.2017; Controparte_7
2 - che, con decreto in autotutela del 27.08.2021 l' CP_6 Controparte_6
di TA VI (Pa), quale scuola capofila, azzerando il punteggio derivante
[...]
dai menzionati titoli di servizio, aveva rideterminato il punteggio nelle graduatorie di
III fascia per il profilo Assistente Amministrativo (AA) e Collaboratore Scolastico
(CS) e, pertanto, non aveva potuto stipulare contratti di lavoro a tempo determinato con l'Istituto scolastico.
Deduceva, sul punto, che erroneamente l'amministrazione scolastica aveva proceduto alla decurtazione del punteggio riconosciutogli, atteso che gli enti di formazione professionale di Palermo ove aveva prestato servizio, erano Istituti di Formazione
Professionale accreditati dalla Regione Sicilia per i percorsi di Obbligo di Istruzione e
Formazione, e che pertanto il servizio da egli prestato presso tali Istituti di Formazione
Professionale era inquadrabile ai sensi del DM 640/2017, relativo alla costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per i profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, addetto alle aziende agrarie, collaboratore scolastico, allegato Al, punto 7.2, lettera c), nella categoria “scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate”.
Avanzava quindi le conclusioni sopra indicate.
Il , costituitosi in giudizio, eccepiva Controparte_1
preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e il difetto di legittimazione passiva degli uffici periferici e dell'istituto scolastico e, nel merito, deduceva l'infondatezza del ricorso del quale chiedeva, pertanto, il rigetto.
L' e l non si costituivano Controparte_5 Controparte_8
in giudizio, sebbene regolarmente citati, sicché ne va dichiarata la contumacia.
La causa, disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., è stata decisa alla scadenza del termine del 16 aprile 2025 per il deposito di note scritte.
In via preliminare va accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell Controparte_5
e dell di
[...] Controparte_9 CP_6
3 (Pa), in quanto unico soggetto legittimato passivo al giudizio è il
[...]
, – succeduto, ai sensi dell'art 4 comma 11 del D.l. n.1/2020 conv. con Controparte_1
modif. in L.
5.03.2020 n.12, nei rapporti attivi e passivi in essere alla data del trasferimento delle funzioni e subentrato nei rapporti processuali del soppresso ai CP_10
sensi dell'art.111 c.p.c.
Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione inerente al difetto di giurisdizione del Giudice adito.
In merito - in applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte (vedi: Cass., Sez. un., 15 dicembre 2016, nn. 25836, 25837, 25838, 25839,
25840, 25841, 25842, 25843, 25844, 25845, 25846; Cass., Sez. un., 16 dicembre
2016, nn. 25972, 25973) - va ribadito che: "ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto dei docenti della scuola pubblica all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento (già permanente), occorre avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio. Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo. Se, viceversa, la domanda giudiziale è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, sull'assunto secondo cui tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario".
Sulla scorta delle superiori premesse, va osservato che il ricorrente, agendo dinnanzi al giudice ordinario, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto ad essere collocato nella graduatoria, nella posizione a lui spettante, sulla scorta della corretta valutazione dei titoli e del punteggio dal medesimo posseduti;
è, dunque, chiaro che la domanda
4 dell'attore non è diretta all'annullamento del D.M. n. 50/2021, atto avente carattere generale e costituente esercizio di potestà autoritativa nella individuazione dei criteri per l'inserimento nelle graduatorie, quanto piuttosto, come già detto, ad ottenere il corretto inserimento nelle graduatorie definitive di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA 2021/2024.
In applicazione dei suindicati criteri di riparto, deve, dunque, dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.
Nel merito, il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
Il D.M. 50/2021 prevede all'art. 1 comma 3 e seguenti che “3. Le graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia sono formulate a cura del Dirigente dell'istituzione scolastica destinataria della domanda. A tale istituzione è affidato il compito di curare l'espletamento della procedura di cui al presente decreto, con esclusione delle istituzioni scolastiche della regione della Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano. L'assolvimento di tale compito è soddisfatto da tutte le istituzioni scolastiche destinatarie della domanda anche qualora nelle stesse citate istituzioni non sia presente l'organico concernente uno o più profili professionali richiesti. 4. Gli aspiranti sono inseriti nelle graduatorie di terza fascia, con riferimento al profilo professionale richiesto, secondo il punteggio complessivo decrescente calcolato in base all'annessa tabella di valutazione dei titoli (Allegato A), con l'indicazione delle eventuali preferenze, nonché dei titoli di accesso ai laboratori per gli assistenti tecnici”; l'art. 4 del D.M. succitato prevede, altresì, al comma 6, che “Gli aspiranti che producono domanda di inserimento per la prima volta dovranno compilare l'apposito modello in tutte le sezioni specificando il profilo professionale, i titoli di accesso al profilo richiesto, eventuali titoli di cultura e servizio valutabili ai sensi dell'annessa tabella, eventuali titoli di preferenza, nonché i titoli di accesso, limitatamente al diploma di maturità, ai laboratori per il profilo professionale di assistente tecnico”, così come all'art. 6 è stabilito che “3. Nell'istanza di partecipazione, l'aspirante dichiara: … f. i titoli valutabili di cui alle tabelle allegate al presente decreto” e che “4. Gli aspiranti
5 dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, senza produrre alcuna certificazione”.
L'allegato A al D.M. in questione contiene la “TABELLA DI VALUTAZIONE DEI
TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO DELLA TERZA FASCIA DELLE
GRADUATORIE DI ISTITUTO DEL PERSONALE A.T. A.” e prevede la valutazione dei seguenti servizi: al punto 7.1) viene prevista la valutazione del servizio prestato in qualità di responsabile amministrativo o assistente amministrativo in: a) scuole dell'infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano;
b) scuole primarie statali;
c) scuole di istruzione secondaria o artistica statali, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nelle istituzioni convittuali.
Al punto 7.2, è prevista la valutazione del medesimo servizio prestato in: a) scuole dell'infanzia non statali autorizzate;
b) scuole primarie non statali parificate, sussidiate o sussidiarie;
c) scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate;
d) scuole non statali paritarie;
il punto 8) prevede invece la valutazione del servizio prestato in una qualsiasi delle scuole elencate al punto 7.1), ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S.
e il servizio prestato con rapporto di lavoro costituito con enti locali, servizio prestato come modello vivente per ogni anno. Infine, il punto 9) prende in considerazione il servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici.
Nell'allegato A/5, relativo alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di collaboratore scolastico, sono contenute poi le medesime previsioni, riferite al servizio prestato in qualità di collaboratore scolastico.
Dal tenore letterale dei titoli di servizio indicati nelle tabelle sopra viste, alcun punteggio è assegnato per il servizio svolto presso gli enti di formazione professionale accreditati dalla Regione (quali sono quelli indicati in ricorso). Peraltro, come osservato dalla giurisprudenza di merito, con argomentazioni condivisibili, se da un lato la scelta di valorizzare delle attività solamente in certe graduatorie piuttosto che in
6 altre costituisce espressione del potere discrezionale della Pubblica Amministrazione, la quale deve pur sempre, però, tenere conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per la posizione lavorativa da ricoprire, dall'altro lato laddove il ha voluto valorizzare determinate attività lo ha fatto espressamente, come CP_1
nel caso del D.M. 374/2017, riguardante le graduatorie per le supplenze del personale docente (GPS)- nel quale ha ritenuto rilevante, ai fini dell'attribuzione di un punteggio in graduatoria, l'aver svolto un'attività di insegnamento presso un centro di formazione professionale- (Corte appello Milano sez. lav., 21/04/2023, n.387).
Né pare potersi predicare un'uguaglianza tra i detti enti e le scuole statali, così come non appare illegittima la diversa valutazione del servizio prestato negli uni rispetto agli altri.
Il Consiglio di Stato, infatti, in sede di parere (parere 24 giugno 2021 n. 1089) reso avverso l'esclusione del servizio prestato nei Centri di istruzione e formazione professionale accreditati dalle Regioni, ha negato che l'esclusione in questione violi i principi di ragionevolezza e di uguaglianza, affermando che “…vale, inoltre, evidenziare la differenza, comunque esistente, tra il servizio prestato presso i centri di formazione professionale e quello svolto presso le scuole statali.
Vi è, invero, che, pur nell'assolvimento del medesimo obbligo di istruzione, i percorsi scolastici negli istituti scolastici statali e nei Ce. di istruzione professionale sono diversi.
Invero, negli istituti statali vi è una durata quinquennale dello stesso, il quale conduce al conseguimento di un diploma di scuola secondaria che consente l'accesso all'istruzione superiore. Al contrario, nel sistema regionale di istruzione e formazione professionale si rinvengono un percorso di durata triennale che è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale (livello EQF3) ed un percorso di durata quadriennale finalizzato al conseguimento di un diploma professionale (livello
EQF4). Il conseguimento della maturità professionale, che consente l'accesso all'istruzione superiore, richiede comunque la frequentazione di un anno integrativo.
Di poi, come riferito dall'Amministrazione nella propria relazione, l'attività di tali
7 Ce. si connota per modalità organizzative e metodologie di realizzazione peculiari, che prevedono attività di stage, di laboratorio e di tirocinio che si caratterizzano per flessibilità e personalizzazione.
Orbene, tali specifiche peculiarità, relative sia al percorso seguito che ai titoli conseguibili, connotano il servizio ivi svolto per caratteristiche sue proprie, che non risultano identiche a quelle svolte negli istituti scolastici statali.
Non incidono, pertanto, sulla assunta identità o equiparabilità dei servizi, le invocate circostanze che comunque siano predefiniti standard minimi di qualità, volti ad individuare livelli essenziali dei requisiti dei docenti, né la circostanza che a livello normativo si imponga un raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione professionale, con la stipula di appositi accordi tra la Regione e l' . Controparte_5
Trattasi, invero, comunque di servizi di insegnamento diversi, in quanto realizzati in ambiti, che, se pur rientrano in un sistema scolastico- professionale unitario, sono differenti e mantengono una loro ontologica diversità: la prestazione del servizio nell'istruzione scolastica statale e quella svolta in enti privati di formazione ed istruzione professionale accreditati dalla Regione.
D'altre parte, a dimostrare le evidenziate differenze, vi è anche il dato normativo, rilevandosi in proposito che il decreto legislativo n. 226 del 2005 mantiene distinti il
“sistema dell'istruzione secondaria superiore” e il “sistema dell'istruzione e formazione professionale”, precisando che “Ognuno dei percorsi di insegnamento apprendimento ha una propria identità ordinamentale e curriculare” (art. 1) e disciplinando in Capi distinti del medesimo testo normativo e con specifiche disposizioni i percorsi liceali (Ca. II) e quelli di istruzione e formazione professionale
(Ca. III).”
Le medesime argomentazioni sono state recentemente riprese dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6801 del 2023. Conseguentemente, sebbene i centri di formazione e le scuole (statali e non statali) compongono il sistema unitario di istruzione e formazione ex art. 2 legge 53/03, permangono profili di differenziazione rilevanti che
8 ne impediscono l'assimilazione in via interpretativa, con estensione ai primi delle previsioni relative alle seconde. Neppure è percorribile la via dell'analogia, la cui applicazione, oltre a doversi escludere per il carattere eccezionale e tassativo dell'elenco dei titoli di servizio, si tradurrebbe in un'indebita integrazione delle clausole del bando, contraria al principio dell'affidamento e della par condicio tra i canditati.
Né, infine, è ravvisabile, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, una discriminazione rispetto alla posizione dei docenti, stante la diversità ontologica tra docenti e personale ATA, che può giustificare una diversità di valutazione dei percorsi professionali.
Non resta, quindi, che concludere che il servizio svolto presso gli enti di formazione non è valutabile per le graduatorie ATA, terza fascia, profili di assistente amministrativo, assistente tecnico, operatore dei servizi agrari, collaboratore scolastico e operatore scolastico.
Sulla scorta delle superiori considerazioni il ricorso va integralmente respinto.
Le spese di lite, alla luce del mutamento dell'indirizzo giurisprudenziale rispetto ad altri precedenti della Sezione, vanno compensate.
PQM
Definitivamente pronunciando:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva dell
[...]
- e dell' Controparte_5 [...]
di TA VI Controparte_6
(PA);
- rigetta il ricorso;
- compensa per intero le spese di lite.
Termini Imerese, 17.04.2025
IL GIUDICE
Chiara Gagliano
9 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Chiara Gagliano, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1894/2023 R.G. promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'avvocato Daniela Cammarata ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Palermo, Via A. Lincoln, 13.
- RICORRENTE –
CONTRO
(già Controparte_1 [...]
), in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro-tempore rappresentato e difeso - ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c. come introdotto dall'art. 42 D.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e successive modifiche - dal funzionario dott.ssa e domiciliato presso la sede del predetto CP_3 [...]
, in Palermo, Via della Ferrovia a San Lorenzo n. 54; Controparte_4
Controparte_5
in persona del legale
[...]
rappresentante pro-tempore;
di Controparte_6
(PA), in persona del Dirigente pro-tempore; CP_6
- RESISTENTI
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.05.2023, conveniva in giudizio Parte_1
il , l' , l Controparte_1 Controparte_5 [...]
e l' Controparte_5 Controparte_6
di TA VI (Pa) chiedendo di: “Accertare e dichiarare l'illegittimità e/o
[...]
la nullità e/o inefficacia del decreto di rettifica del punteggio (Prot. 0007782 del
27.08.2021 emesso dall'I.C. statale JT di TA VI (Pa) e/o comunque caducarlo con ogni e qualsiasi statuizione;
2) Conseguentemente, convalidare il punteggio attribuito in seno alla domanda di inserimento nell'ambito della graduatoria d'istituto delle scuole destinatarie del decreto, per il profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico e dichiarare il conseguente diritto del ricorrente ad ottenere il corretto riposizionamento nella predetta graduatoria e il riconoscimento, anche ai fini giuridici, di tutto servizio prestato presso l'Istituzione scolastica pubblica;
3) Accertare e dichiarare
l'illegittimità del comportamento dell'amministrazione resistente, e per l'effetto condannare le parti resistenti, ciascuno per quanto di propria competenza, al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi dal ricorrente, con particolare riferimento al danno da mancato guadagno e/o perdita di chances oltre al pregiudizio per la professionalità, danni da determinarsi anche in via equitativa. 5) Con vittoria di spese, compensi ed onorari del giudizio”.
Al riguardo, il ricorrente esponeva:
- di aver presentato, in data 24.04.2021, domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il personale ATA per il triennio 2021 – 2024, per i profili di Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico (CS);
- di aver indicato, tra l'altro, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio in graduatoria, i titoli di servizio maturati presso il Centro Regionale Siciliano Radio
Telecomunicazioni dal 2001 e successivamente presso l'
[...]
dal 16.6.2004 al 30.9.2017; Controparte_7
2 - che, con decreto in autotutela del 27.08.2021 l' CP_6 Controparte_6
di TA VI (Pa), quale scuola capofila, azzerando il punteggio derivante
[...]
dai menzionati titoli di servizio, aveva rideterminato il punteggio nelle graduatorie di
III fascia per il profilo Assistente Amministrativo (AA) e Collaboratore Scolastico
(CS) e, pertanto, non aveva potuto stipulare contratti di lavoro a tempo determinato con l'Istituto scolastico.
Deduceva, sul punto, che erroneamente l'amministrazione scolastica aveva proceduto alla decurtazione del punteggio riconosciutogli, atteso che gli enti di formazione professionale di Palermo ove aveva prestato servizio, erano Istituti di Formazione
Professionale accreditati dalla Regione Sicilia per i percorsi di Obbligo di Istruzione e
Formazione, e che pertanto il servizio da egli prestato presso tali Istituti di Formazione
Professionale era inquadrabile ai sensi del DM 640/2017, relativo alla costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per i profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, addetto alle aziende agrarie, collaboratore scolastico, allegato Al, punto 7.2, lettera c), nella categoria “scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate”.
Avanzava quindi le conclusioni sopra indicate.
Il , costituitosi in giudizio, eccepiva Controparte_1
preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e il difetto di legittimazione passiva degli uffici periferici e dell'istituto scolastico e, nel merito, deduceva l'infondatezza del ricorso del quale chiedeva, pertanto, il rigetto.
L' e l non si costituivano Controparte_5 Controparte_8
in giudizio, sebbene regolarmente citati, sicché ne va dichiarata la contumacia.
La causa, disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., è stata decisa alla scadenza del termine del 16 aprile 2025 per il deposito di note scritte.
In via preliminare va accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell Controparte_5
e dell di
[...] Controparte_9 CP_6
3 (Pa), in quanto unico soggetto legittimato passivo al giudizio è il
[...]
, – succeduto, ai sensi dell'art 4 comma 11 del D.l. n.1/2020 conv. con Controparte_1
modif. in L.
5.03.2020 n.12, nei rapporti attivi e passivi in essere alla data del trasferimento delle funzioni e subentrato nei rapporti processuali del soppresso ai CP_10
sensi dell'art.111 c.p.c.
Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione inerente al difetto di giurisdizione del Giudice adito.
In merito - in applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte (vedi: Cass., Sez. un., 15 dicembre 2016, nn. 25836, 25837, 25838, 25839,
25840, 25841, 25842, 25843, 25844, 25845, 25846; Cass., Sez. un., 16 dicembre
2016, nn. 25972, 25973) - va ribadito che: "ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto dei docenti della scuola pubblica all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento (già permanente), occorre avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio. Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo. Se, viceversa, la domanda giudiziale è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, sull'assunto secondo cui tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario".
Sulla scorta delle superiori premesse, va osservato che il ricorrente, agendo dinnanzi al giudice ordinario, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto ad essere collocato nella graduatoria, nella posizione a lui spettante, sulla scorta della corretta valutazione dei titoli e del punteggio dal medesimo posseduti;
è, dunque, chiaro che la domanda
4 dell'attore non è diretta all'annullamento del D.M. n. 50/2021, atto avente carattere generale e costituente esercizio di potestà autoritativa nella individuazione dei criteri per l'inserimento nelle graduatorie, quanto piuttosto, come già detto, ad ottenere il corretto inserimento nelle graduatorie definitive di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA 2021/2024.
In applicazione dei suindicati criteri di riparto, deve, dunque, dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.
Nel merito, il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
Il D.M. 50/2021 prevede all'art. 1 comma 3 e seguenti che “3. Le graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia sono formulate a cura del Dirigente dell'istituzione scolastica destinataria della domanda. A tale istituzione è affidato il compito di curare l'espletamento della procedura di cui al presente decreto, con esclusione delle istituzioni scolastiche della regione della Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano. L'assolvimento di tale compito è soddisfatto da tutte le istituzioni scolastiche destinatarie della domanda anche qualora nelle stesse citate istituzioni non sia presente l'organico concernente uno o più profili professionali richiesti. 4. Gli aspiranti sono inseriti nelle graduatorie di terza fascia, con riferimento al profilo professionale richiesto, secondo il punteggio complessivo decrescente calcolato in base all'annessa tabella di valutazione dei titoli (Allegato A), con l'indicazione delle eventuali preferenze, nonché dei titoli di accesso ai laboratori per gli assistenti tecnici”; l'art. 4 del D.M. succitato prevede, altresì, al comma 6, che “Gli aspiranti che producono domanda di inserimento per la prima volta dovranno compilare l'apposito modello in tutte le sezioni specificando il profilo professionale, i titoli di accesso al profilo richiesto, eventuali titoli di cultura e servizio valutabili ai sensi dell'annessa tabella, eventuali titoli di preferenza, nonché i titoli di accesso, limitatamente al diploma di maturità, ai laboratori per il profilo professionale di assistente tecnico”, così come all'art. 6 è stabilito che “3. Nell'istanza di partecipazione, l'aspirante dichiara: … f. i titoli valutabili di cui alle tabelle allegate al presente decreto” e che “4. Gli aspiranti
5 dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, senza produrre alcuna certificazione”.
L'allegato A al D.M. in questione contiene la “TABELLA DI VALUTAZIONE DEI
TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO DELLA TERZA FASCIA DELLE
GRADUATORIE DI ISTITUTO DEL PERSONALE A.T. A.” e prevede la valutazione dei seguenti servizi: al punto 7.1) viene prevista la valutazione del servizio prestato in qualità di responsabile amministrativo o assistente amministrativo in: a) scuole dell'infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano;
b) scuole primarie statali;
c) scuole di istruzione secondaria o artistica statali, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nelle istituzioni convittuali.
Al punto 7.2, è prevista la valutazione del medesimo servizio prestato in: a) scuole dell'infanzia non statali autorizzate;
b) scuole primarie non statali parificate, sussidiate o sussidiarie;
c) scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate;
d) scuole non statali paritarie;
il punto 8) prevede invece la valutazione del servizio prestato in una qualsiasi delle scuole elencate al punto 7.1), ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S.
e il servizio prestato con rapporto di lavoro costituito con enti locali, servizio prestato come modello vivente per ogni anno. Infine, il punto 9) prende in considerazione il servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici.
Nell'allegato A/5, relativo alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di collaboratore scolastico, sono contenute poi le medesime previsioni, riferite al servizio prestato in qualità di collaboratore scolastico.
Dal tenore letterale dei titoli di servizio indicati nelle tabelle sopra viste, alcun punteggio è assegnato per il servizio svolto presso gli enti di formazione professionale accreditati dalla Regione (quali sono quelli indicati in ricorso). Peraltro, come osservato dalla giurisprudenza di merito, con argomentazioni condivisibili, se da un lato la scelta di valorizzare delle attività solamente in certe graduatorie piuttosto che in
6 altre costituisce espressione del potere discrezionale della Pubblica Amministrazione, la quale deve pur sempre, però, tenere conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per la posizione lavorativa da ricoprire, dall'altro lato laddove il ha voluto valorizzare determinate attività lo ha fatto espressamente, come CP_1
nel caso del D.M. 374/2017, riguardante le graduatorie per le supplenze del personale docente (GPS)- nel quale ha ritenuto rilevante, ai fini dell'attribuzione di un punteggio in graduatoria, l'aver svolto un'attività di insegnamento presso un centro di formazione professionale- (Corte appello Milano sez. lav., 21/04/2023, n.387).
Né pare potersi predicare un'uguaglianza tra i detti enti e le scuole statali, così come non appare illegittima la diversa valutazione del servizio prestato negli uni rispetto agli altri.
Il Consiglio di Stato, infatti, in sede di parere (parere 24 giugno 2021 n. 1089) reso avverso l'esclusione del servizio prestato nei Centri di istruzione e formazione professionale accreditati dalle Regioni, ha negato che l'esclusione in questione violi i principi di ragionevolezza e di uguaglianza, affermando che “…vale, inoltre, evidenziare la differenza, comunque esistente, tra il servizio prestato presso i centri di formazione professionale e quello svolto presso le scuole statali.
Vi è, invero, che, pur nell'assolvimento del medesimo obbligo di istruzione, i percorsi scolastici negli istituti scolastici statali e nei Ce. di istruzione professionale sono diversi.
Invero, negli istituti statali vi è una durata quinquennale dello stesso, il quale conduce al conseguimento di un diploma di scuola secondaria che consente l'accesso all'istruzione superiore. Al contrario, nel sistema regionale di istruzione e formazione professionale si rinvengono un percorso di durata triennale che è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale (livello EQF3) ed un percorso di durata quadriennale finalizzato al conseguimento di un diploma professionale (livello
EQF4). Il conseguimento della maturità professionale, che consente l'accesso all'istruzione superiore, richiede comunque la frequentazione di un anno integrativo.
Di poi, come riferito dall'Amministrazione nella propria relazione, l'attività di tali
7 Ce. si connota per modalità organizzative e metodologie di realizzazione peculiari, che prevedono attività di stage, di laboratorio e di tirocinio che si caratterizzano per flessibilità e personalizzazione.
Orbene, tali specifiche peculiarità, relative sia al percorso seguito che ai titoli conseguibili, connotano il servizio ivi svolto per caratteristiche sue proprie, che non risultano identiche a quelle svolte negli istituti scolastici statali.
Non incidono, pertanto, sulla assunta identità o equiparabilità dei servizi, le invocate circostanze che comunque siano predefiniti standard minimi di qualità, volti ad individuare livelli essenziali dei requisiti dei docenti, né la circostanza che a livello normativo si imponga un raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione professionale, con la stipula di appositi accordi tra la Regione e l' . Controparte_5
Trattasi, invero, comunque di servizi di insegnamento diversi, in quanto realizzati in ambiti, che, se pur rientrano in un sistema scolastico- professionale unitario, sono differenti e mantengono una loro ontologica diversità: la prestazione del servizio nell'istruzione scolastica statale e quella svolta in enti privati di formazione ed istruzione professionale accreditati dalla Regione.
D'altre parte, a dimostrare le evidenziate differenze, vi è anche il dato normativo, rilevandosi in proposito che il decreto legislativo n. 226 del 2005 mantiene distinti il
“sistema dell'istruzione secondaria superiore” e il “sistema dell'istruzione e formazione professionale”, precisando che “Ognuno dei percorsi di insegnamento apprendimento ha una propria identità ordinamentale e curriculare” (art. 1) e disciplinando in Capi distinti del medesimo testo normativo e con specifiche disposizioni i percorsi liceali (Ca. II) e quelli di istruzione e formazione professionale
(Ca. III).”
Le medesime argomentazioni sono state recentemente riprese dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6801 del 2023. Conseguentemente, sebbene i centri di formazione e le scuole (statali e non statali) compongono il sistema unitario di istruzione e formazione ex art. 2 legge 53/03, permangono profili di differenziazione rilevanti che
8 ne impediscono l'assimilazione in via interpretativa, con estensione ai primi delle previsioni relative alle seconde. Neppure è percorribile la via dell'analogia, la cui applicazione, oltre a doversi escludere per il carattere eccezionale e tassativo dell'elenco dei titoli di servizio, si tradurrebbe in un'indebita integrazione delle clausole del bando, contraria al principio dell'affidamento e della par condicio tra i canditati.
Né, infine, è ravvisabile, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, una discriminazione rispetto alla posizione dei docenti, stante la diversità ontologica tra docenti e personale ATA, che può giustificare una diversità di valutazione dei percorsi professionali.
Non resta, quindi, che concludere che il servizio svolto presso gli enti di formazione non è valutabile per le graduatorie ATA, terza fascia, profili di assistente amministrativo, assistente tecnico, operatore dei servizi agrari, collaboratore scolastico e operatore scolastico.
Sulla scorta delle superiori considerazioni il ricorso va integralmente respinto.
Le spese di lite, alla luce del mutamento dell'indirizzo giurisprudenziale rispetto ad altri precedenti della Sezione, vanno compensate.
PQM
Definitivamente pronunciando:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva dell
[...]
- e dell' Controparte_5 [...]
di TA VI Controparte_6
(PA);
- rigetta il ricorso;
- compensa per intero le spese di lite.
Termini Imerese, 17.04.2025
IL GIUDICE
Chiara Gagliano
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