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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 28/01/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 1170/2024
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Giuseppe De Rosa Presidente
Annarita Donofrio Consigliere relatore
Ludovica Franzin Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. DI MASO EMANUELE con domicilio eletto in VIA G.L.
BERNINI 1 40138 BOLOGNA appellante e
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
appellato
PROCURATORE GENERALE intervenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato il 12.10.2021 presso il Tribunale di Forlì chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del Parte_1
matrimonio concordatario celebrato a Napoli il 31.07.1995,con
[...]
, annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di CP_1
Napoli (NA), Atto n. 216 p. II s.A. sez. AR, matrimonio dal quale sono nate due figlie, (1996) e (2003) ora maggiorenni. A Persona_1 Per_2
tal fine esponeva che in sede di separazione il Tribunale di Forlì con sentenza n. 611/2019 del 04.07.2019 aveva assegnato la casa familiare alla moglie e fissato a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie con l'assegno complessivo di € 800,00 mensili. Rappresentava inoltre di versare attualmente in condizioni di grave difficoltà economica, essendo stato congedato dalla Guardia di Finanza per inidoneità al servizio, di essere stato dichiarato invalido civile al 67% con la diagnosi di “disturbo dell'adattamento con ansia e depressione”, di essere attualmente in pensione e di vivere ospite a casa della sua compagna;
la svolgeva Pt_2
invece lavoro di cassiera presso un istituto di credito, percepiva un reddito di circa € 24.000,00 annui e aveva anche acquistato la casa familiare dalla società mutuataria a seguito di pignoramento;
rappresentava inoltre che la figlia maggiore , ventiquattrenne, non studiava né si rendeva in Per_1
altro modo indipendente. Chiedeva quindi la revoca del contribuito al mantenimento previsto in sede di separazione per la figlia o in Per_1
subordine, la sua riduzione a € 100,00 mensili e la riduzione a € 100,00
pag. 2/8 mensili del contributo del mantenimento della figlia oltre il Per_2
50% delle spese straordinarie;
con vittoria di spese.
Si costituiva non opponendosi alla pronuncia sul vincolo ma Controparte_2
chiedendo la conferma delle condizioni di cui alla separazione con ordine diretto ex art. 156 c.c. all'INPS. La resistente deduceva che per anni il marito si era disinteressato della condizione economica e morale del nucleo familiare, costituendo un altro nucleo con la nuova compagna, trasferendosi con la stessa in Puglia e lavorando nel suo negozio di alimentari;
che la figlia si era sempre attivata per la ricerca di un lavoro, si era iscritta Per_1
al centro per l'impiego ed era riuscita a reperire un tirocinio per € 250,00 mensili, nonostante l'invalidità riconosciutale al 35% ; che in ogni caso le due figlie erano prive di occupazione, con lei conviventi e interamente a suo carico;
che la stessa percepiva uno stipendio mensile di € 1.600,00, oltre una pensione di invalidità di € 346,00 (invalidità civile all'80%), mentre il sig. percepiva una pensione lorda di € 2.060,00, entrate Parte_1
da lavoro presso il negozio alimentari della nuova compagna e aveva ulteriori disponibilità per € 63.000 derivanti dalla liquidazione del Tfr.
Con sentenza non definitiva n. 1117/2022 pubblicata il 19.12.2022 veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza definitiva n. 593/2024 del 27.06.2024 il Tribunale di Forlì assegnava la casa familiare alla madre;
statuiva a carico del padre l'obbligo di mantenimento di € 250,00 mensili per la figlia Persona_1
stante la parziale indipendenza economica raggiunta dalla stessa, e la somma di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento della secondogenita;
poneva la spese straordinarie interamente a Per_2
pag. 3/8 carico della madre;
ordinava all'INPS il versamento diretto;
condannava il alle spese di lite. Parte_1
2. Avverso detta sentenza ha proposto appello per i Parte_1
seguenti motivi:
1. errata valutazione del Tribunale su punti rilevanti del procedimento di primo grado in ordine al quantum dei contributi di mantenimento dovuti in favore delle figlie maggiorenni;
2. errata e/o omessa valutazione e ricostruzione del Tribunale circa i fatti giustificativi della domanda svolta in primo grado dalla in ordine al CP_1
quantum degli assegni di mantenimento;
3. errata e/o omessa valutazione del Tribunale dei documenti da lui prodotti in primo grado.
L'appellante deduceva l'insostenibilità dell'importo degli assegni di mantenimento per le figlie posti a suo carico, essendo la sua unica entrata costituita dalla pensione di € 609,27 mensili, e precisava che il trasferimento in Tunisia, ove il costo della vita è nettamente inferiore a quello dell'Italia, era stato determinato proprio dalla sua condizione di precarietà economica. Osservava altresì che l'invalidità della figlia Per_1
non le dava diritto ad un assegno di mantenimento con funzione assistenziale e che l'obbligo corrispondente in capo al padre veniva meno in mancanza di un effettivo impegno della figlia verso la realizzazione di una personale indipendenza economica;
rilevava al riguardo che la ragazza, quasi trentenne, non studia, non lavora e neppure cerca di rendersi economicamente autosufficiente, mentre la figlia minore , Per_2
seppur ancora intenta a completare il suo percorso formativo, ha scelto di pag. 4/8 trasferirsi a Milano, città notoriamente molto costosa, non considerando l'incompatibilità di tale scelta con le risorse economiche dei genitori.
Chiedeva quindi, previa sospensiva, la revoca del contributo al mantenimento previsto per la figlia e la rideterminazione in misura Per_1
non superiore ad € 150,00 mensili del contributo al mantenimento per la figlia Per_2
3.- L'appellata non si costituiva.
5.- L'appello va parzialmente accolto.
I motivi possono essere trattati congiuntamente.
La questione verte soltanto sull'assegno di mantenimento per le figlie versato dal padre.
L'obbligo di mantenimento dei genitori verso il figlio maggiorenne sussiste fino a quando quest'ultimo non abbia raggiunto l'autosufficienza economica. La quantificazione di tale obbligo richiede la valutazione dei redditi dei genitori, delle esigenze del figlio e del suo tenore di vita.
L'accertamento dell'autosufficienza economica del figlio, supportato da motivazione adeguata, comporta la cessazione dell'obbligo di mantenimento a partire dalla data della sentenza che lo attesta. (Cassazione civile , sez. I , 02/04/2024 , n. 8629)
La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta dal raggiungimento della maggiore età da parte dell'avente diritto.
pag. 5/8 Come già rilevato dal Tribunale la figlia ventottenne sin da Per_1
giovane si è attivata al fine di conseguire l'autosufficienza economica, seppur parzialmente compromessa da problemi di salute, essendo attinta da un'invalidità importante, dalla fragilità emotiva aggravata dalla vicenda separativa dei genitori e dalla condotta abbandonica della figura paterna, nonché da agiti di violenze fisiche da parte del suo compagno;
quanto alla secondogenita, appena diciottenne al tempo del ricorso, la stessa è attualmente impegnata in un percorso universitario presso l'Università
Bicocca di Milano.
Dagli atti risulta tuttavia che attualmente il padre è unicamente percettore di una pensione, che impone una riduzione del contributo al mantenimento già disposto dal primo Giudice in misura anche superiore al trattamento stesso.
In particolare, il , all'attualità pensionato, ha percepito redditi di Parte_1
€ 26.818,74 nel 2021 e € 31.194,88 nel 2022, nonché la somma di €
65.821,75 a titolo di liquidazione TFR negli anni 2020/2021; vive attualmente ad Hammamet (Tunisia) ove beneficia di un regime di vita e fiscale agevolato ed ha contratto debiti a lunga scadenza (senza tuttavia precisarne e documentarne l'ammontare); è inoltre portatore di invalidità civile del 67%. Quanto alla resistente, la stessa ha dichiarato reddito da lavoro dipendente di € 32.749,00 nel 2021 e di € 34.203,00 nel 2022; ha un'invalidità riconosciuta dell'80% per la quale beneficia di una pensione dell'importo mensile di € 346,28; è proprietaria della casa coniugale, pur gravata da un mutuo per la casa e altri finanziamenti;
risulta debitrice di familiari e liberi professionisti per la somma di € 20.000,00.
pag. 6/8 Sulla base di tutti questi dati, valutata la situazione nella sua complessità in relazione alle situazioni reddituali delle parti e alle esigenze delle figlie, vista la statuizione in punto di spese straordinarie interamente a carico della madre non oggetto di impugnazione, questa Corte ritiene equo fissare in €
150,00 mensili il contributo dovuto dal padre per la figlia e in € Persona_1
300,00 mensili il contributo dovuto per la figlia . Per_2
Valutate le domande delle parti e vista la contumacia dell'appellata in grado di appello, si ritiene di compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , contumace, Parte_1 Controparte_1
con l'intervento del Procuratore Generale, avverso la sentenza del
Tribunale di Forlì n. 593/2024, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, ferme le statuizioni della sentenza impugnata non oggetto di modifica, così provvede: fissa in € 150,00 il contributo dovuto dal padre la figlia e in € Persona_1
300,00 il contributo dovuto dal padre per la figlia dalla data Per_2
della presente pronuncia;
compensa le spese.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte
d'Appello di Bologna il 9.1.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Annarita Donofrio Giuseppe De Rosa
pag. 7/8 pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 1170/2024
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Giuseppe De Rosa Presidente
Annarita Donofrio Consigliere relatore
Ludovica Franzin Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. DI MASO EMANUELE con domicilio eletto in VIA G.L.
BERNINI 1 40138 BOLOGNA appellante e
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
appellato
PROCURATORE GENERALE intervenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato il 12.10.2021 presso il Tribunale di Forlì chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del Parte_1
matrimonio concordatario celebrato a Napoli il 31.07.1995,con
[...]
, annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di CP_1
Napoli (NA), Atto n. 216 p. II s.A. sez. AR, matrimonio dal quale sono nate due figlie, (1996) e (2003) ora maggiorenni. A Persona_1 Per_2
tal fine esponeva che in sede di separazione il Tribunale di Forlì con sentenza n. 611/2019 del 04.07.2019 aveva assegnato la casa familiare alla moglie e fissato a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie con l'assegno complessivo di € 800,00 mensili. Rappresentava inoltre di versare attualmente in condizioni di grave difficoltà economica, essendo stato congedato dalla Guardia di Finanza per inidoneità al servizio, di essere stato dichiarato invalido civile al 67% con la diagnosi di “disturbo dell'adattamento con ansia e depressione”, di essere attualmente in pensione e di vivere ospite a casa della sua compagna;
la svolgeva Pt_2
invece lavoro di cassiera presso un istituto di credito, percepiva un reddito di circa € 24.000,00 annui e aveva anche acquistato la casa familiare dalla società mutuataria a seguito di pignoramento;
rappresentava inoltre che la figlia maggiore , ventiquattrenne, non studiava né si rendeva in Per_1
altro modo indipendente. Chiedeva quindi la revoca del contribuito al mantenimento previsto in sede di separazione per la figlia o in Per_1
subordine, la sua riduzione a € 100,00 mensili e la riduzione a € 100,00
pag. 2/8 mensili del contributo del mantenimento della figlia oltre il Per_2
50% delle spese straordinarie;
con vittoria di spese.
Si costituiva non opponendosi alla pronuncia sul vincolo ma Controparte_2
chiedendo la conferma delle condizioni di cui alla separazione con ordine diretto ex art. 156 c.c. all'INPS. La resistente deduceva che per anni il marito si era disinteressato della condizione economica e morale del nucleo familiare, costituendo un altro nucleo con la nuova compagna, trasferendosi con la stessa in Puglia e lavorando nel suo negozio di alimentari;
che la figlia si era sempre attivata per la ricerca di un lavoro, si era iscritta Per_1
al centro per l'impiego ed era riuscita a reperire un tirocinio per € 250,00 mensili, nonostante l'invalidità riconosciutale al 35% ; che in ogni caso le due figlie erano prive di occupazione, con lei conviventi e interamente a suo carico;
che la stessa percepiva uno stipendio mensile di € 1.600,00, oltre una pensione di invalidità di € 346,00 (invalidità civile all'80%), mentre il sig. percepiva una pensione lorda di € 2.060,00, entrate Parte_1
da lavoro presso il negozio alimentari della nuova compagna e aveva ulteriori disponibilità per € 63.000 derivanti dalla liquidazione del Tfr.
Con sentenza non definitiva n. 1117/2022 pubblicata il 19.12.2022 veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza definitiva n. 593/2024 del 27.06.2024 il Tribunale di Forlì assegnava la casa familiare alla madre;
statuiva a carico del padre l'obbligo di mantenimento di € 250,00 mensili per la figlia Persona_1
stante la parziale indipendenza economica raggiunta dalla stessa, e la somma di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento della secondogenita;
poneva la spese straordinarie interamente a Per_2
pag. 3/8 carico della madre;
ordinava all'INPS il versamento diretto;
condannava il alle spese di lite. Parte_1
2. Avverso detta sentenza ha proposto appello per i Parte_1
seguenti motivi:
1. errata valutazione del Tribunale su punti rilevanti del procedimento di primo grado in ordine al quantum dei contributi di mantenimento dovuti in favore delle figlie maggiorenni;
2. errata e/o omessa valutazione e ricostruzione del Tribunale circa i fatti giustificativi della domanda svolta in primo grado dalla in ordine al CP_1
quantum degli assegni di mantenimento;
3. errata e/o omessa valutazione del Tribunale dei documenti da lui prodotti in primo grado.
L'appellante deduceva l'insostenibilità dell'importo degli assegni di mantenimento per le figlie posti a suo carico, essendo la sua unica entrata costituita dalla pensione di € 609,27 mensili, e precisava che il trasferimento in Tunisia, ove il costo della vita è nettamente inferiore a quello dell'Italia, era stato determinato proprio dalla sua condizione di precarietà economica. Osservava altresì che l'invalidità della figlia Per_1
non le dava diritto ad un assegno di mantenimento con funzione assistenziale e che l'obbligo corrispondente in capo al padre veniva meno in mancanza di un effettivo impegno della figlia verso la realizzazione di una personale indipendenza economica;
rilevava al riguardo che la ragazza, quasi trentenne, non studia, non lavora e neppure cerca di rendersi economicamente autosufficiente, mentre la figlia minore , Per_2
seppur ancora intenta a completare il suo percorso formativo, ha scelto di pag. 4/8 trasferirsi a Milano, città notoriamente molto costosa, non considerando l'incompatibilità di tale scelta con le risorse economiche dei genitori.
Chiedeva quindi, previa sospensiva, la revoca del contributo al mantenimento previsto per la figlia e la rideterminazione in misura Per_1
non superiore ad € 150,00 mensili del contributo al mantenimento per la figlia Per_2
3.- L'appellata non si costituiva.
5.- L'appello va parzialmente accolto.
I motivi possono essere trattati congiuntamente.
La questione verte soltanto sull'assegno di mantenimento per le figlie versato dal padre.
L'obbligo di mantenimento dei genitori verso il figlio maggiorenne sussiste fino a quando quest'ultimo non abbia raggiunto l'autosufficienza economica. La quantificazione di tale obbligo richiede la valutazione dei redditi dei genitori, delle esigenze del figlio e del suo tenore di vita.
L'accertamento dell'autosufficienza economica del figlio, supportato da motivazione adeguata, comporta la cessazione dell'obbligo di mantenimento a partire dalla data della sentenza che lo attesta. (Cassazione civile , sez. I , 02/04/2024 , n. 8629)
La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta dal raggiungimento della maggiore età da parte dell'avente diritto.
pag. 5/8 Come già rilevato dal Tribunale la figlia ventottenne sin da Per_1
giovane si è attivata al fine di conseguire l'autosufficienza economica, seppur parzialmente compromessa da problemi di salute, essendo attinta da un'invalidità importante, dalla fragilità emotiva aggravata dalla vicenda separativa dei genitori e dalla condotta abbandonica della figura paterna, nonché da agiti di violenze fisiche da parte del suo compagno;
quanto alla secondogenita, appena diciottenne al tempo del ricorso, la stessa è attualmente impegnata in un percorso universitario presso l'Università
Bicocca di Milano.
Dagli atti risulta tuttavia che attualmente il padre è unicamente percettore di una pensione, che impone una riduzione del contributo al mantenimento già disposto dal primo Giudice in misura anche superiore al trattamento stesso.
In particolare, il , all'attualità pensionato, ha percepito redditi di Parte_1
€ 26.818,74 nel 2021 e € 31.194,88 nel 2022, nonché la somma di €
65.821,75 a titolo di liquidazione TFR negli anni 2020/2021; vive attualmente ad Hammamet (Tunisia) ove beneficia di un regime di vita e fiscale agevolato ed ha contratto debiti a lunga scadenza (senza tuttavia precisarne e documentarne l'ammontare); è inoltre portatore di invalidità civile del 67%. Quanto alla resistente, la stessa ha dichiarato reddito da lavoro dipendente di € 32.749,00 nel 2021 e di € 34.203,00 nel 2022; ha un'invalidità riconosciuta dell'80% per la quale beneficia di una pensione dell'importo mensile di € 346,28; è proprietaria della casa coniugale, pur gravata da un mutuo per la casa e altri finanziamenti;
risulta debitrice di familiari e liberi professionisti per la somma di € 20.000,00.
pag. 6/8 Sulla base di tutti questi dati, valutata la situazione nella sua complessità in relazione alle situazioni reddituali delle parti e alle esigenze delle figlie, vista la statuizione in punto di spese straordinarie interamente a carico della madre non oggetto di impugnazione, questa Corte ritiene equo fissare in €
150,00 mensili il contributo dovuto dal padre per la figlia e in € Persona_1
300,00 mensili il contributo dovuto per la figlia . Per_2
Valutate le domande delle parti e vista la contumacia dell'appellata in grado di appello, si ritiene di compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , contumace, Parte_1 Controparte_1
con l'intervento del Procuratore Generale, avverso la sentenza del
Tribunale di Forlì n. 593/2024, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, ferme le statuizioni della sentenza impugnata non oggetto di modifica, così provvede: fissa in € 150,00 il contributo dovuto dal padre la figlia e in € Persona_1
300,00 il contributo dovuto dal padre per la figlia dalla data Per_2
della presente pronuncia;
compensa le spese.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte
d'Appello di Bologna il 9.1.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Annarita Donofrio Giuseppe De Rosa
pag. 7/8 pag. 8/8