Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/04/2025, n. 2267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2267 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione Civile
composta dai signori magistrati
Dott. Silvia Di Matteo Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere Est.
Dott. Pasquale Cabato Giudice Aus. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 834/2019 RGAC riservata in decisione in data 4/12/2024 e vertente tra ( ) res. in Porto S.Stefano-Monte Parte_1 CodiceFiscale_1
Agentario (GR) via Sordini n. 4, el. Dom. in Roma via di Villa Sacchetti n. 9 presso lo studio del Prof. Avv. Ulisse Corea (c.f. ), fax 063001570, pec CodiceFiscale_2
, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti Email_1 appellante contro
(c.f. ) già in Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 persona del legale rapp.te p.t. con sede in Roma via Giuseppe Grezar n. 14, el.dom. in Roma via Antonio Nibby n. 11 presso lo studio dell'Avv. Massimo Biasiotti Mogliazza ( ) pec , fax C.F._3 Email_2
066873576, che la rappresenta e difende giusta procura in atti appellata
Nonché contro
1
Campidoglio n.1 elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura Capitolina in Roma via del Tempio di Giove n. 21 appellata
Oggetto: opposizione agli atti esecutivi
FATTO E DIRITTO
ha proposto opposizione avverso il provvedimento n. 2013/000074895 di Parte_1 fermo amministrativo di veicoli, eccependo l'omessa notifica dei verbali di violazione e della cartella di pagamento n. 097201200078648318000, la prescrizione della pretesa impositiva e l'insufficiente motivazione del provvedimento.
A seguito della costituzione in primo grado del' che produceva Controparte_1 prova della notifica degli atti, la cui sottoscrizione non era disconosciuta dal ricorrente, il
Tribunale di Roma con sentenza n. 15612/2018, ha respinto il ricorso del con Parte_1 condanna alle spese del giudizio di primo grado.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il chiedendone la riforma ritenendo Parte_1 errata la valutazione del Tribunale in ordine alla correttezza della notifica della cartella, alla valutazione in ordine al mancato decorso della prescrizione del credito e del difetto di motivazione del provvedimento.
Si è costituita in questo grado l'appellata contestando la Controparte_1 fondatezza dell'impugnazione, chiedendone il rigetto.
Nelle more del giudizio di secondo grado il ha prodotto documentazione attestante Parte_1
l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ai sensi dell'art. 1 c. 231 Legge n. 197/2022 (c.d. rottamazione quater) con riferimento alla cartella di pagamento n.
097201200078648318000 su cui si basa il provvedimento di fermo di veicoli avverso il quale è stata proposta opposizione, definizione agevolata accolta dall'agente della riscossione.
L'appellante ha altresi depositato agli atti di questo giudizio la documentazione attestante il pagamento degli importi dovuti per la definizione agevolata dei carichi e note di trattazione scritta in data 15/1/2024 con le quali ha chiesto la declaratoria di estinzione del processo per cessazione della materia del contendere con compensazione tra le parti delle spese di lite.
All'udienza del 4/12/2024 di precisazione delle conclusioni la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 cpc nei quali le parti non hanno depositato memorie conclusionali né repliche.
2 La Corte preso atto della definizione agevolata dei carichi posti alla base del provvedimento di fermo di veicoli impugnato, con accettazione da parte dell'agente della riscossione e pagamento delle somme dovute, tanto che il fermo amministrativo dei veicoli è stato revocato in data
18/2/2014 (v. attestazione ACI in atti), e considerato il sopravvenuto difetto di interesse ad agire da parte dell'appellante essendo venuta meno la materia del contendere, ritiene che ricorrano le condizioni per pronunciare l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
Le spese del processo rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310 c. 3 cpc).
PQM
La Corte definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio d'appello proposto da avverso la sentenza n. 15612/2018 del Tribunale di Roma. Parte_1
Così deciso in Roma il 3/4/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. Paolo Andrea Taviano Dott.ssa Silvia Di Matteo
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