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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 10/06/2025, n. 1154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1154 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Filomena Mari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2814\2024 promossa da:
, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Iurillo, Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Barile, alla Via Giuseppe Verdi, 20; appellante contro
(C.F. ), in persona del Prefetto pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui Uffici in Bari, alla via Melo 97, domicilia ope legis;
appellata concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1
nr. 742/23, con la quale il Giudice di Pace di ha confermato integralmente il verbale di CP_1 contestazione della violazione al codice della strada dell'eccesso di velocità, recante n. ATV
0001046465, con irrogazione della sanzione complessiva dell'importo di € 554,48, notificato in data
11.3.2023 da parte della . Controparte_1
L'appellante ha riproposto, come unico motivo di appello, l'eccezione relativa alla carenza di omologazione dell'apparecchiatura Autovelox marca modello 106 matricola 953519 Controparte_2 cpu 954999 utilizzato per l'accertamento de quo, avendo il giudice di prima istanza confuso omologazione e approvazione ministeriale.
L'appellante, ha, quindi, chiesto al Tribunale di Foggia di “1) annullare il verbale di contestazione n.
ATX 0001046465, stante il difetto di omologazione dello strumento;
2) con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambe le fasi del giudizio, da corrispondersi direttamente al sottoscritto avvocato, in quanto antistatario”.
pagina 2 di 5 Si è costituita la , la quale, nell'impugnare e contestare ogni avversa deduzione e Controparte_1 domanda, ha chiesto al Tribunale di Foggia di: “- rigettare l'avverso appello siccome infondato in fatto
e diritto;
- condannare la parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio”.
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi e all'odierna udienza la causa è stata decisa.
L'appello è fondato e va accolto per i motivi di seguito spiegati.
Premesso che è pacifico che l'apparecchio utilizzato per l'accertamento non era omologato.
Sul piano giuridico non può considerarsi equipollente all'omologazione la sola preventiva approvazione dell'apparecchio (procedimento al quale, invece, lo stesso strumento elettronico era stato
- altrettanto incontestatamente – sottoposto nel caso in discorso).
La Corte di Cassazione con l'ordinanza 10505 del 18 aprile 2024 ha chiarito che :”Per affrontare adeguatamente la specifica tematica che viene in rilievo in questa sede è necessario porre, imprescindibilmente, riferimento alle norme legislative di ordine primario (prevalenti su quelle secondarie e di carattere regolamentare-amministrativo), e, sulla base delle stesse, partire da due argomentazioni indiscutibili: - la prima è che, letteralmente, l'art. 142, comma 6, c.d.s. parla solo di
“apparecchiature debitamente omologate”, le cui risultanze – si sottolinea - sono considerate “fonti di prova” per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità (la stessa espressione – sempre in funzione della valutazione della legittimità dell'accertamento – si rinviene, peraltro, nell'art. 25, comma 1, lett. a) della legge n. 120/2010, con la quale ne è stato previsto l'inserimento nel comma 1 dello stesso art. 142 c.d.s., con riguardo ai tratti autostradali); - la seconda è che il complementare ed esplicativo art. 192 del regolamento di esecuzione del c.d.s. (d.P.R. n. 495/1992) – il quale disciplina i
“controlli ed omologazioni” (in attuazione della norma programmatica di cui all'art. 45, comma 6,
c.d.s.) –attività e funzioni dei procedimenti di approvazione e di omologazioni (donde la differenza dei conseguenti effetti agli stessi riconducibili). Infatti, il secondo comma stabilisce che: “l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole (…). Già da questa disposizione si evince che il procedimento di approvazione costituisce un passaggio propedeutico (ma comunque dotato di una propria autonomia) al fine di procedere all'omologazione (costituente, perciò, frutto di un'attività distinta e consequenziale) dell'apparecchio di rilevazione elettronica della velocità. Il terzo comma dello stesso articolo sancisce che: “Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il Ministero dei
pagina 3 di 5 lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma
2. Il comma settimo del medesimo articolo prevede, poi, che su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero e la data del decreto ministeriale di omologazione o di approvazione ed il nome del fabbricante.
E', quindi, condivisibile la motivazione della sentenza impugnata che ha operato la distinzione tra i due procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, siccome aventi caratteristiche, natura e finalità diverse, poiché l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero , Controparte_3 mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento.
L'omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l'approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 c.d.s. (funzionalità che, peraltro, a fronte di contestazione del contravventore, deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l'organo accertatore, secondo l'ormai univoca giurisprudenza di questa Corte: cfr., da ultimo, Cass. n.
14597/2021). Oltretutto, anche recentemente, è stato precisato che in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzandosi che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità né la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento (cfr. Cass. n. 3335/2024). Naturalmente non possono avere un'influenza sul piano interpretativo – stante la chiarezza delle norme primarie - le circolari ministeriali, le quali sembrerebbero avallare una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione, basata, però, su un approccio che, per l'appunto, non trova supporto nelle suddette fonti primarie e che, in quanto tali, non possono derogate da fonti secondarie o da circolari di carattere amministrativo.
Alla stregua di queste ultime l'art. 142, comma 6, c.d.s. andrebbe “letto in connessione con l'art. 45, comma 6, dello stesso c.d.s., ove si pone riferimento esplicito ai mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni, per i quali è prevista la procedura dell'approvazione ovvero pagina 4 di 5 dell'omologazione, secondo le modalità indicate dall'art. 192 del regolamento di esecuzione e attuazione”.
Senonché, è evidente che il citato art. 45, comma 6, c.d.s. – per quanto già posto in risalto in precedenza - non operi alcuna equiparazione tra approvazione e omologazione.
Al contrario, esso distingue nettamente i due termini, da ritenersi perciò differenti sul piano formale e sostanziale, giacché intende riferirsi a tutti i “mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni”, taluni dei quali destinati ad essere necessariamente omologati (quali, per l'appunto, i dispositivi demandati specificamente al controllo della velocità, stante l'inequivocabile precetto 142, comma 6, c.d.s., laddove l'utilizzo dell'espressione “debitamente omologati” impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e che, solo se assolta, è idonea a costituire “fonte di prova” per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità e altri per i quali è sufficiente la semplice approvazione (perciò, certamente non bastevole, da sola, per far considerare legittimo l'accertamento della velocità veicolare a mezzo autovelox).”
In definitiva, alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte, il verbale non è stato legittimamente elevato in considerazione della mancata omologazione.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo facendo applicazione dei parametri minimi del D.M. in vigore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla il verbale di accertamento opposto.
Condanna l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che si liquidano, per il presente grado di giudizi, in euro 232,00, oltre contributo unificato, iva, cap e rimb. FO e, per il primo grado di giudizio, in euro 139,00 oltre contributo unificato, iva, cap e rimb. FO e
Così deciso in Foggia il 10 giugno 2025.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Il Giudice
Filomena Mari
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