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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 07/03/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Barbara
Cordaro, in esito alle note di trattazione scritta depositate, ex art. 127ter c.p.c., dalle parti il 27
Febbraio 2025 e il 5 Marzo 2025 in sostituzione dell'udienza del 7 Marzo 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di assistenza obbligatoria iscritta al numero 841 del ruolo generale dell'anno 2024, promossa da la signora , nata a [...] l'[...] e residente a [...], Parte_1
nella via N. Paganini n. 2, C.F. , elettivamente domiciliata, ai fini del CodiceFiscale_1 presente giudizio, a Licata, nella via G. De Pasquali n. 4, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo
Sica, che la rappresenta e difende giusta procura allegata agli atti di lite,
- ricorrente -
CONTRO
l in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, ad
Agrigento, nella via Picone nn. 20/30, presso l'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso dall'Avv. Viviana Carlisi in virtù di procura generale alle liti allegata agli atti di causa,
- resistente -
Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione
Con ricorso depositato il 20 Marzo 2024 ai sensi dell'art. 445bis, VI comma, c.p.c., la signora dopo avere presentato la prevista dichiarazione di dissenso Parte_1
contestando le conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento
1 tecnico preventivo previsto dalla citata norma, promuoveva giudizio di merito. Per il cui tramite chiedeva il riconoscimento dei requisiti sanitari ai fini della concessione e della fruizione della pensione di inabilità di cui all'art. 12 della legge n. 118 del 30 Marzo 1971.
L' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, si costituiva nel presente giudizio depositando telematicamente il 3 Giugno 2024 il proprio fascicolo contenente la memoria di risposta. Nell'ambito di tale scritto difensivo contestava nel merito la domanda avversaria e ne chiedeva il rigetto.
Nel corso del procedimento de quo veniva disposta ed espletata C.T.U. medico-legale. In
data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del 7
Marzo 2025 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., compiuto dalle parti il 27 Febbraio 2025 e il 5 Marzo
2025, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza, senza disporre il richiamo del C.T.U. richiesto dalla ricorrente, atteso che lo stesso ha risposto alle osservazioni che ha formulato avverso la bozza della relazione tecnica d'ufficio, depositando il 7 Marzo 2025 apposita perizia integrativa.
Il ricorso introduttivo del presente giudizio non è giuridicamente legittimo e fondato.
Sicché, merita di essere rigettato per quanto di ragione.
Ebbene, l'art. 12 della legge n. 118 del 30 Marzo 1971 dispone che: “Ai mutilati ed invalidi di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata
una totale inabilità lavorativa, è concessa a carico dello Stato e a cura del Ministero dell'interno, una pensione di inabilità di lire 234.000 annue da ripartire in tredici mensilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l'accertamento dell'inabilità”.
Nella fattispecie in esame il requisito sanitario richiesto dalla norma appena riportata non risulta soddisfatto.
Invero, la Dott.ssa , consulente tecnico d'ufficio nominato nel Persona_1 procedimento de quo, all'esito di un'indagine esaustiva condotta sulla documentazione sanitaria in atti e sulla scorta dell'esame clinico della ricorrente, è motivatamente pervenuta a una dirimente conclusione. Segnatamente che, la signora presenta una Parte_1
riduzione permanente della sua capacità lavorativa nella misura dell'80% (cfr.: relazione tecnica d'ufficio e integrazione alla stessa depositata il 6/03/2025 in risposta alle osservazioni del legale della istante). La enunciata misura percentuale è inferiore rispetto a quanto stabilito dall'art. 12 della legge n. 118 del 30 Marzo 1971 per accedere al beneficio richiesto.
2 Tale conclusione, coerente con gli esiti dell'indagine medico-legale compiuta nella fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, appare incensurabile sul piano metodologico e convincente. Da ciò discende la conferma degli esiti dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio e, conseguentemente, il rigetto del ricorso che ha incoato la contesa sottoposta a disamina.
La ricorrente, seppure soccombente, deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, XI comma, del D.L. n. 269 del 30 Settembre 2003, convertito nella legge n. 326 del 24
Novembre 2003. Invece, le spese della consulenza tecnica d'ufficio debbono essere definitivamente poste a carico dell' . CP_1
In ultima battuta, le spese della fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio non possono essere poste a carico della signora ai sensi dell'art. 152 disp. Parte_2
att. c.p.c., avendo la stessa prodotto pure in tale ambito la dichiarazione di cui all'art. 42, XI
comma, del D. L. n. 269 del 30 Settembre 2003, convertito con la legge n. 326 del 24 Novembre
2003. Infine, le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nella citata fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, liquidate come da separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell'ente resistente.
P.Q.M.
la Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, il ricorso introduttivo del procedimento de quo, confermando che la signora non si trovava, né si Parte_2
trova nelle condizioni sanitarie previste per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità di cui all'art. 12 della legge n. 118 del 30 Marzo 1971;
- dichiara irripetibili le spese di lite del presente giudizio e del procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445bis c.p.c.;
- infine, pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche CP_1
d'ufficio di entrambe le fasi del giudizio, liquidate con separati decreti.
Così deciso ad Agrigento in data 7 Marzo 2025.
Il Giudice
Barbara Cordaro
3
Cordaro, in esito alle note di trattazione scritta depositate, ex art. 127ter c.p.c., dalle parti il 27
Febbraio 2025 e il 5 Marzo 2025 in sostituzione dell'udienza del 7 Marzo 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di assistenza obbligatoria iscritta al numero 841 del ruolo generale dell'anno 2024, promossa da la signora , nata a [...] l'[...] e residente a [...], Parte_1
nella via N. Paganini n. 2, C.F. , elettivamente domiciliata, ai fini del CodiceFiscale_1 presente giudizio, a Licata, nella via G. De Pasquali n. 4, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo
Sica, che la rappresenta e difende giusta procura allegata agli atti di lite,
- ricorrente -
CONTRO
l in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, ad
Agrigento, nella via Picone nn. 20/30, presso l'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso dall'Avv. Viviana Carlisi in virtù di procura generale alle liti allegata agli atti di causa,
- resistente -
Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione
Con ricorso depositato il 20 Marzo 2024 ai sensi dell'art. 445bis, VI comma, c.p.c., la signora dopo avere presentato la prevista dichiarazione di dissenso Parte_1
contestando le conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento
1 tecnico preventivo previsto dalla citata norma, promuoveva giudizio di merito. Per il cui tramite chiedeva il riconoscimento dei requisiti sanitari ai fini della concessione e della fruizione della pensione di inabilità di cui all'art. 12 della legge n. 118 del 30 Marzo 1971.
L' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, si costituiva nel presente giudizio depositando telematicamente il 3 Giugno 2024 il proprio fascicolo contenente la memoria di risposta. Nell'ambito di tale scritto difensivo contestava nel merito la domanda avversaria e ne chiedeva il rigetto.
Nel corso del procedimento de quo veniva disposta ed espletata C.T.U. medico-legale. In
data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del 7
Marzo 2025 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., compiuto dalle parti il 27 Febbraio 2025 e il 5 Marzo
2025, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza, senza disporre il richiamo del C.T.U. richiesto dalla ricorrente, atteso che lo stesso ha risposto alle osservazioni che ha formulato avverso la bozza della relazione tecnica d'ufficio, depositando il 7 Marzo 2025 apposita perizia integrativa.
Il ricorso introduttivo del presente giudizio non è giuridicamente legittimo e fondato.
Sicché, merita di essere rigettato per quanto di ragione.
Ebbene, l'art. 12 della legge n. 118 del 30 Marzo 1971 dispone che: “Ai mutilati ed invalidi di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata
una totale inabilità lavorativa, è concessa a carico dello Stato e a cura del Ministero dell'interno, una pensione di inabilità di lire 234.000 annue da ripartire in tredici mensilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l'accertamento dell'inabilità”.
Nella fattispecie in esame il requisito sanitario richiesto dalla norma appena riportata non risulta soddisfatto.
Invero, la Dott.ssa , consulente tecnico d'ufficio nominato nel Persona_1 procedimento de quo, all'esito di un'indagine esaustiva condotta sulla documentazione sanitaria in atti e sulla scorta dell'esame clinico della ricorrente, è motivatamente pervenuta a una dirimente conclusione. Segnatamente che, la signora presenta una Parte_1
riduzione permanente della sua capacità lavorativa nella misura dell'80% (cfr.: relazione tecnica d'ufficio e integrazione alla stessa depositata il 6/03/2025 in risposta alle osservazioni del legale della istante). La enunciata misura percentuale è inferiore rispetto a quanto stabilito dall'art. 12 della legge n. 118 del 30 Marzo 1971 per accedere al beneficio richiesto.
2 Tale conclusione, coerente con gli esiti dell'indagine medico-legale compiuta nella fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, appare incensurabile sul piano metodologico e convincente. Da ciò discende la conferma degli esiti dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio e, conseguentemente, il rigetto del ricorso che ha incoato la contesa sottoposta a disamina.
La ricorrente, seppure soccombente, deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, XI comma, del D.L. n. 269 del 30 Settembre 2003, convertito nella legge n. 326 del 24
Novembre 2003. Invece, le spese della consulenza tecnica d'ufficio debbono essere definitivamente poste a carico dell' . CP_1
In ultima battuta, le spese della fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio non possono essere poste a carico della signora ai sensi dell'art. 152 disp. Parte_2
att. c.p.c., avendo la stessa prodotto pure in tale ambito la dichiarazione di cui all'art. 42, XI
comma, del D. L. n. 269 del 30 Settembre 2003, convertito con la legge n. 326 del 24 Novembre
2003. Infine, le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nella citata fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, liquidate come da separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell'ente resistente.
P.Q.M.
la Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, il ricorso introduttivo del procedimento de quo, confermando che la signora non si trovava, né si Parte_2
trova nelle condizioni sanitarie previste per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità di cui all'art. 12 della legge n. 118 del 30 Marzo 1971;
- dichiara irripetibili le spese di lite del presente giudizio e del procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445bis c.p.c.;
- infine, pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche CP_1
d'ufficio di entrambe le fasi del giudizio, liquidate con separati decreti.
Così deciso ad Agrigento in data 7 Marzo 2025.
Il Giudice
Barbara Cordaro
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