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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 09/06/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 794/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Il Tribunale riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott.ssa Barbara Vicario Giudice rel/est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 794/2024 promossa da:
nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata in Rieti Parte_1 presso lo studio dell'avv. CHIARINELLI ALESSANDRA che la rappresenta e difende giusta procura in atti
E
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Rieti Parte_2 presso lo studio dell'avv. CENCIARELLI MARIA ANTONIETTA che la rappresenta e difende giusta procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del P.M. ex art. 70, n. 2 c.p.c.
Oggetto: DOMANDA CONGIUNTA DI SEPARAZIONE E SCIOGLIMENTO DEL
MATRIMONIO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta di separazione e scioglimento del matrimonio, proposta ai sensi dell'art.473 bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione e la successiva pronuncia di scioglimento del matrimonio concordatario contratto nel Comune di Rieti il
26/05/2002, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune.
A tal fine, i ricorrenti hanno dedotto che dalla unione coniugale è nata il [...] e Per_1 che il matrimonio non ha avuto effetti felici.
Con sentenza n. 77/2024 depositata il 10.06.2024 è stata pronunciata la separazione tra le parti.
1 All'udienza di comparizione delle parti fissata per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, tenuta con modalità di scambio note scritte, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno chiesto che fosse dichiarato il divorzio alle seguenti condizioni congiunte:
1) La casa familiare, sita in Borgo Velino (RI), via Monte Nuria 9 resta assegnata al signor Parte_2 proprietario della stessa;
2) La signora si è già allontanata dalla casa familiare ed ha prelevato i propri effetti personali ed i beni Pt_1 mobili di sua proprietà;
3) Considerata la disparità reddituale in essere tra i coniugi, il signor assume ogni onere relativo Parte_2 al mantenimento della figlia direttamente nei confronti della stessa, fino al raggiungimento della completa Per_1 indipendenza economica, e, dunque, egli si occuperà di provvedere, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, alle spese inerenti l'alloggio universitario -canone di locazione, utenze e spese connesse-, tasse universitarie e testi universitari, autovettura utilizzata dalla figlia -manutenzione, carburante, tagliando, bollo ecc-, spese mediche, spese per viaggi di studio e di piacere, e comunque nessuna spesa esclusa;
la figlia avrà altresì a disposizione, sul conto corrente cointestato con il padre, acceso presso la BCC di Spello e del Velino, filiale di Borgo Velino, la somma mensile di € 300,00, per la gestione dell'ordinario presso l'università (vitto ed uscite), somma che potrà prelevare, in una o più soluzioni, tramite tessera bancomat;
sul medesimo conto, oltre all'importo mensile sopra indicato, il padre lascerà un deposito ulteriore, pari ad € 1.000,00, che reintegrerà immediatamente, quando, il primo giorno di ciascun mese, non fosse disponibile sul conto la somma complessiva di € 1.000,00 + € 300,00;
4) In considerazione del fatto che il padre si è assunto in via esclusiva gli oneri di mantenimento ordinario e straordinario della figlia maggiorenne, ma non autosufficiente, la signora nonostante la disparità Pt_1 economico-reddituale tra la medesima ed il marito, non richiede al signor contributi per il proprio Parte_2 personale mantenimento, né assegno divorzile, ciò anche in considerazione del fatto che è attualmente autosufficiente.
All'esito della udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
Data comunicazione al PM.
***
Va senz'altro pronunciata lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza delle condizioni all'uopo richieste dall'art. 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898/70, nella formulazione vigente.
Al riguardo, va richiamato l'orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio” (Cass., n. 28727/2023).
2 La separazione dei coniugi, infatti, è stata pronunciata da questo Tribunale con sentenza n.
77/2024, depositata il 10.06.2024 e passata in giudicato, all'esito del deposito del ricorso congiunto e da allora si è protratta senza interruzione, come concordemente riconosciuto.
Trascorso, quindi, il termine di legge, deve ormai ritenersi definitivamente cessata tra loro ogni comunione materiale e spirituale.
Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le conclusioni concordate sono congrue.
Le spese del procedimento si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e in data Parte_1 Parte_2
26.05.2002, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Rieti;
- ordina l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di Rieti
(atto n. 9, P. II, S.C, anno 2002);
- recepisce le condizioni concordate dalle parti riportate in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
- dichiara le spese di lite compensate.
Cosi deciso in Rieti, il 5 giugno 2025
Il giudice rel/est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Il Tribunale riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott.ssa Barbara Vicario Giudice rel/est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 794/2024 promossa da:
nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata in Rieti Parte_1 presso lo studio dell'avv. CHIARINELLI ALESSANDRA che la rappresenta e difende giusta procura in atti
E
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Rieti Parte_2 presso lo studio dell'avv. CENCIARELLI MARIA ANTONIETTA che la rappresenta e difende giusta procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del P.M. ex art. 70, n. 2 c.p.c.
Oggetto: DOMANDA CONGIUNTA DI SEPARAZIONE E SCIOGLIMENTO DEL
MATRIMONIO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta di separazione e scioglimento del matrimonio, proposta ai sensi dell'art.473 bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione e la successiva pronuncia di scioglimento del matrimonio concordatario contratto nel Comune di Rieti il
26/05/2002, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune.
A tal fine, i ricorrenti hanno dedotto che dalla unione coniugale è nata il [...] e Per_1 che il matrimonio non ha avuto effetti felici.
Con sentenza n. 77/2024 depositata il 10.06.2024 è stata pronunciata la separazione tra le parti.
1 All'udienza di comparizione delle parti fissata per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, tenuta con modalità di scambio note scritte, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno chiesto che fosse dichiarato il divorzio alle seguenti condizioni congiunte:
1) La casa familiare, sita in Borgo Velino (RI), via Monte Nuria 9 resta assegnata al signor Parte_2 proprietario della stessa;
2) La signora si è già allontanata dalla casa familiare ed ha prelevato i propri effetti personali ed i beni Pt_1 mobili di sua proprietà;
3) Considerata la disparità reddituale in essere tra i coniugi, il signor assume ogni onere relativo Parte_2 al mantenimento della figlia direttamente nei confronti della stessa, fino al raggiungimento della completa Per_1 indipendenza economica, e, dunque, egli si occuperà di provvedere, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, alle spese inerenti l'alloggio universitario -canone di locazione, utenze e spese connesse-, tasse universitarie e testi universitari, autovettura utilizzata dalla figlia -manutenzione, carburante, tagliando, bollo ecc-, spese mediche, spese per viaggi di studio e di piacere, e comunque nessuna spesa esclusa;
la figlia avrà altresì a disposizione, sul conto corrente cointestato con il padre, acceso presso la BCC di Spello e del Velino, filiale di Borgo Velino, la somma mensile di € 300,00, per la gestione dell'ordinario presso l'università (vitto ed uscite), somma che potrà prelevare, in una o più soluzioni, tramite tessera bancomat;
sul medesimo conto, oltre all'importo mensile sopra indicato, il padre lascerà un deposito ulteriore, pari ad € 1.000,00, che reintegrerà immediatamente, quando, il primo giorno di ciascun mese, non fosse disponibile sul conto la somma complessiva di € 1.000,00 + € 300,00;
4) In considerazione del fatto che il padre si è assunto in via esclusiva gli oneri di mantenimento ordinario e straordinario della figlia maggiorenne, ma non autosufficiente, la signora nonostante la disparità Pt_1 economico-reddituale tra la medesima ed il marito, non richiede al signor contributi per il proprio Parte_2 personale mantenimento, né assegno divorzile, ciò anche in considerazione del fatto che è attualmente autosufficiente.
All'esito della udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
Data comunicazione al PM.
***
Va senz'altro pronunciata lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza delle condizioni all'uopo richieste dall'art. 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898/70, nella formulazione vigente.
Al riguardo, va richiamato l'orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio” (Cass., n. 28727/2023).
2 La separazione dei coniugi, infatti, è stata pronunciata da questo Tribunale con sentenza n.
77/2024, depositata il 10.06.2024 e passata in giudicato, all'esito del deposito del ricorso congiunto e da allora si è protratta senza interruzione, come concordemente riconosciuto.
Trascorso, quindi, il termine di legge, deve ormai ritenersi definitivamente cessata tra loro ogni comunione materiale e spirituale.
Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le conclusioni concordate sono congrue.
Le spese del procedimento si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e in data Parte_1 Parte_2
26.05.2002, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Rieti;
- ordina l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di Rieti
(atto n. 9, P. II, S.C, anno 2002);
- recepisce le condizioni concordate dalle parti riportate in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
- dichiara le spese di lite compensate.
Cosi deciso in Rieti, il 5 giugno 2025
Il giudice rel/est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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