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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 03/02/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
Composta da
Dott. Matteini Claudia Presidente
Dott. De Martino Arianna Consigliere
Dott. Munzi Daniela Giudice ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di secondo grado iscritto al n. 627/2021 r.g.,
promosso da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe La Parte_1
Spina; - appellante contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Antonini;
Controparte_1
- appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto Parte_1
appello avverso la Sentenza n. 263/2021 del 07.04.2021, con la quale il
Tribunale di Spoleto ha accolto l'opposizione proposta da Controparte_1
1 all'atto di precetto notificato da , in forza della sentenza Parte_1
definitiva n. 726/2018, emessa dal Tribunale di Perugia in data 16.05.2018.
Con il suddetto atto di precetto ha intimato a Parte_1 CP_1
di “procedere alla canalizzazione di un'opera di canalizzazione delle
[...]
acque, ovviamente posta a ridosso del lato a monte, per poi confluire nella
parte più a valle in un fossato natura esistente”.
Il Tribunale di Spoleto ha accertato che non aveva diritto Parte_1
di agire esecutivamente nei confronti di perché la sentenza Controparte_2
del Tribunale di Perugia non conteneva alcuna statuizione di condanna all'esecuzione di un obbligo di fare, suscettibile di esecuzione forzata. Essa si limitava a riconoscere il diritto e non l'obbligo in capo a di Controparte_1
eseguire i lavori di rifacimento della strada, con descrizione del tipo di opere ed indicazione dei relativi costi, posti a carico di entrambe le parti nella misura del 50%.
Con il primo motivo l'appellante ha chiesto la declaratoria di nullità della
Sentenza n. 726/2018, nella parte in cui il Tribunale di Perugia aveva autorizzato gli attori e ad eseguire le opere Controparte_1 Parte_2
previste nella medesima sentenza, anziché sancire l'obbligo di fare a carico dei proprietari del fondo dominante e del fondo servente. Il Tribunale avrebbe dovuto ordinare nel dispositivo, in coerenza con quanto affermato nella motivazione, l'esecuzione delle opere di rifacimento del manto stradale e canalizzazione delle acque, a carico di entrambe le parti.
Con il secondo motivo si è impugnata la sentenza del Tribunale di Spoleto per erroneità nella parte in punto di interpretazione del titolo esecutivo, costituito
2 dalla sentenza n. 726/2018 del Tribunale di Perugia. Il Tribunale di Spoleto
avrebbe dovuto considerare, ai fini di una esatta interpretazione, non il dispositivo ma la suddetta sentenza nel suo complesso, la quale in motivazione aveva rilevato l'assoluta necessità di procedere al rifacimento dell'intero tracciato stradale mediante la previsione di un'opera di canalizzazione delle acque. Il Tribunale di Perugia aveva sancito un obbligo di fare reciproco, con una sentenza non meramente dichiarativa ma costitutiva di un obbligo di fare,
azionabile da entrambe le parti ex art. 2931 c.c. e 612 c.p.c.
Con il terzo motivo si deduce la mancata valutazione della temerarietà
dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva di , Parte_1
sollevata da in primo grado. Ciò in quanto Controparte_1 [...]
aveva prodotto con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. Parte_1
l'intervenuta correzione materiale della Sentenza n. 726/2018 con l'indicazione del suo nominativo, in quanto parte convenuta unitamente alla madre R_
. L'appellante si duole anche del fatto che il Tribunale non si è
[...]
pronunciato, ritenendola assorbita, sulla questione relativa alla pretesa opposizione di e la di lui madre alle Parte_1 Persona_1
opere di canalizzazione, quando invece erano gli stessi ad aver richiesto tali opere a il quale si era opposto realizzando solo il manto Controparte_1
stradale.
Con il quarto motivo si lamenta l'errata condanna al pagamento delle spese processuali poste a carico di , quando invece le stesse Parte_1
avrebbero dovuto essere poste a carico di il quale si era Controparte_1
rifiutato di eseguire le opere di canalizzazione delle acque, cagionando danni
3 alla proprietà di e costringendolo a notificare l'atto di Parte_1
precetto.
Con il quinto motivo si è eccepita l'erroneità della sentenza del Tribunale di
Spoleto nella parte in cui sono state rigettate le richieste istruttorie ed in particolare la prova testimoniale, diretta a dimostrare i motivi per i quali si era rifiutato di realizzare la canalizzazione delle acque Controparte_1
piovane, come disposta dal Tribunale di Perugia con la Sentenza n. 726/2018;
nonché la CTU tendente alla descrizione dello stato dei luoghi.
Si è costituito il quale ha eccepito l'improcedibilità Controparte_1
dell'appello, in quanto i motivi posti a suo fondamento riguardano fatti già
decisi dal Tribunale di Perugia nella Sentenza n. 726/2018, passata in giudicato e relativa ad altro procedimento.
Nel merito ha chiesto il rigetto dell'appello perché la sentenza del Tribunale di
Perugia non è una sentenza di condanna ma di mero accertamento, autorizzando semplicemente “all'esecuzione dei lavori necessari al Controparte_1
rifacimento del tratto stradale, così come descritti dal CTU, ponendo le relative
spese a carico del 50% ciascuno delle parti”. La sentenza non è costitutiva di un obbligo di fare azionabile da entrambe le parti perché è stato solo l'appellato a chiedere in quella sede l'autorizzazione ad eseguire l'opera, mentre l'appellante non ha chiesto la condanna dell'appellato ed anzi ne contestò il diritto, chiedendo il rigetto della relativa domanda. ha dedotto Controparte_1
che le prove richieste dall'appellante sono inammissibili, superflue ed irrilevanti, avendo ad oggetto circostanze che esulano dal presente giudizio.
4 All'udienza del 07.03.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
1) Il primo motivo d'appello è inammissibile perché, ai sensi dell'art. 161 c.p.c.,
la nullità di una sentenza può essere fatta valere solo se soggetta ad appello o a ricorso per cassazione e secondo le regole proprie di questi mezzi d'impugnazione. In base alla regola generale, la mancata proposizione dell'impugnazione fa passare in giudicato la sentenza e comporta una sanatoria del vizio. Nel caso di specie l'appellante non deduce la nullità della Sentenza
di primo grado ma della Sentenza del Tribunale di Perugia n. 726/2018, emessa in altro procedimento civile e passata in cosa giudicata poiché non impugnata.
Dunque il relativo motivo di gravame non può essere esaminato in questa sede
(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 14434 del 27 maggio 2019).
2) Il secondo motivo è infondato perché il Tribunale di Spoleto ha correttamente interpretato la Sentenza del Tribunale di Perugia in base al suo contenuto letterale e al suo significato logico, non suscettibile di altra e diversa interpretazione. Tale Sentenza non contiene alcuna pronuncia di condanna alla canalizzazione delle acque piovane ma autorizza semplicemente gli attori a procedere alla esecuzione dei lavori necessari al rifacimento del tratto stradale,
così come descritti dal CTU, ponendo le spese a carico di entrambe le parti nella misura del 50%. Né la pronuncia di condanna può desumersi, come afferma l'appellante, dalla motivazione della Sentenza che riporta semplicemente quanto affermato dal CTU in ordine alla necessità di esecuzione delle opere e che dispone in merito alla ripartizione dei relativi costi tra attori e convenuti.
5 La ripartizione di tali spese nella misura del 50% non sancisce un obbligo di fare reciproco, tale da costituire titolo esecutivo azionabile con l'atto di precetto.
La suddetta Sentenza non può contenere neanche implicitamente una pronuncia di condanna anche perché i convenuti non avevano formulato in primo grado una domanda in tal senso;
l'interpretazione fornita dall'appellante contrasta con il principio di qualificazione giuridica della domanda e di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che vieta al giudice di pronunciare oltre i limiti della domanda formulata, ai sensi dell'art. 112 c.p.c.
3) Il terzo motivo è inammissibile nella parte in cui si chiede alla Corte una pronuncia circa la temerarietà della sollevata eccezione di legittimazione attiva di nel primo grado, non avendo reiterato Parte_1 Controparte_1
la relativa eccezione nel grado di appello. Tale eccezione è stata implicitamente rigettata dal Tribunale di Spoleto ed in ogni caso essa non configura un'ipotesi di temerarietà della lite ex art. 96 c.p.c., il quale presuppone la soccombenza della parte che ha agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave. Per
le medesime ragioni non può essere accolta la richiesta dell'appellante, di una pronuncia della Corte sulla temerarietà della questione sollevata in primo grado, circa l'opposizione di parte opponente alle opere di canalizzazione.
4) Infine il motivo relativo alla regolamentazione delle spese di primo grado non è accoglibile, avendo il Tribunale correttamente applicato il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e posto quindi le medesime a carico di
. Parte_1
6 Per le medesime ragioni si conferma il rigetto delle richieste istruttorie reiterate in appello, essendo del tutto ininfluente la dimostrazione dei motivi per i quali si era rifiutato di realizzare la canalizzazione delle acque Controparte_1
piovane, posto che il presente giudizio ha ad oggetto la questione della azionabilità o meno della sentenza di primo grado, in virtù della controversa natura della stessa.
L'appello viene quindi rigettato.
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza con conseguente condanna dell'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del giudizio come liquidate nel dispositivo, tenuto conto dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, in considerazione della semplicità delle questioni giuridiche trattate (scaglione valore indeterminabile
– complessità bassa).
In ragione della soccombenza dell'appellante, la Corte, ai sensi del D.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale, a norma del cit. art. 13,
comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento delle spese del presente grado di Parte_1
giudizio in favore di che si liquidano in € 4.996,00 oltre 15% Controparte_1
rimborso forfettario, 4% c.a. e 22% Iva;
7 - dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Così deciso in Perugia il 20/12/2024
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Daniela Munzi Dott. Claudia Matteini
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
Composta da
Dott. Matteini Claudia Presidente
Dott. De Martino Arianna Consigliere
Dott. Munzi Daniela Giudice ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di secondo grado iscritto al n. 627/2021 r.g.,
promosso da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe La Parte_1
Spina; - appellante contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Antonini;
Controparte_1
- appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto Parte_1
appello avverso la Sentenza n. 263/2021 del 07.04.2021, con la quale il
Tribunale di Spoleto ha accolto l'opposizione proposta da Controparte_1
1 all'atto di precetto notificato da , in forza della sentenza Parte_1
definitiva n. 726/2018, emessa dal Tribunale di Perugia in data 16.05.2018.
Con il suddetto atto di precetto ha intimato a Parte_1 CP_1
di “procedere alla canalizzazione di un'opera di canalizzazione delle
[...]
acque, ovviamente posta a ridosso del lato a monte, per poi confluire nella
parte più a valle in un fossato natura esistente”.
Il Tribunale di Spoleto ha accertato che non aveva diritto Parte_1
di agire esecutivamente nei confronti di perché la sentenza Controparte_2
del Tribunale di Perugia non conteneva alcuna statuizione di condanna all'esecuzione di un obbligo di fare, suscettibile di esecuzione forzata. Essa si limitava a riconoscere il diritto e non l'obbligo in capo a di Controparte_1
eseguire i lavori di rifacimento della strada, con descrizione del tipo di opere ed indicazione dei relativi costi, posti a carico di entrambe le parti nella misura del 50%.
Con il primo motivo l'appellante ha chiesto la declaratoria di nullità della
Sentenza n. 726/2018, nella parte in cui il Tribunale di Perugia aveva autorizzato gli attori e ad eseguire le opere Controparte_1 Parte_2
previste nella medesima sentenza, anziché sancire l'obbligo di fare a carico dei proprietari del fondo dominante e del fondo servente. Il Tribunale avrebbe dovuto ordinare nel dispositivo, in coerenza con quanto affermato nella motivazione, l'esecuzione delle opere di rifacimento del manto stradale e canalizzazione delle acque, a carico di entrambe le parti.
Con il secondo motivo si è impugnata la sentenza del Tribunale di Spoleto per erroneità nella parte in punto di interpretazione del titolo esecutivo, costituito
2 dalla sentenza n. 726/2018 del Tribunale di Perugia. Il Tribunale di Spoleto
avrebbe dovuto considerare, ai fini di una esatta interpretazione, non il dispositivo ma la suddetta sentenza nel suo complesso, la quale in motivazione aveva rilevato l'assoluta necessità di procedere al rifacimento dell'intero tracciato stradale mediante la previsione di un'opera di canalizzazione delle acque. Il Tribunale di Perugia aveva sancito un obbligo di fare reciproco, con una sentenza non meramente dichiarativa ma costitutiva di un obbligo di fare,
azionabile da entrambe le parti ex art. 2931 c.c. e 612 c.p.c.
Con il terzo motivo si deduce la mancata valutazione della temerarietà
dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva di , Parte_1
sollevata da in primo grado. Ciò in quanto Controparte_1 [...]
aveva prodotto con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. Parte_1
l'intervenuta correzione materiale della Sentenza n. 726/2018 con l'indicazione del suo nominativo, in quanto parte convenuta unitamente alla madre R_
. L'appellante si duole anche del fatto che il Tribunale non si è
[...]
pronunciato, ritenendola assorbita, sulla questione relativa alla pretesa opposizione di e la di lui madre alle Parte_1 Persona_1
opere di canalizzazione, quando invece erano gli stessi ad aver richiesto tali opere a il quale si era opposto realizzando solo il manto Controparte_1
stradale.
Con il quarto motivo si lamenta l'errata condanna al pagamento delle spese processuali poste a carico di , quando invece le stesse Parte_1
avrebbero dovuto essere poste a carico di il quale si era Controparte_1
rifiutato di eseguire le opere di canalizzazione delle acque, cagionando danni
3 alla proprietà di e costringendolo a notificare l'atto di Parte_1
precetto.
Con il quinto motivo si è eccepita l'erroneità della sentenza del Tribunale di
Spoleto nella parte in cui sono state rigettate le richieste istruttorie ed in particolare la prova testimoniale, diretta a dimostrare i motivi per i quali si era rifiutato di realizzare la canalizzazione delle acque Controparte_1
piovane, come disposta dal Tribunale di Perugia con la Sentenza n. 726/2018;
nonché la CTU tendente alla descrizione dello stato dei luoghi.
Si è costituito il quale ha eccepito l'improcedibilità Controparte_1
dell'appello, in quanto i motivi posti a suo fondamento riguardano fatti già
decisi dal Tribunale di Perugia nella Sentenza n. 726/2018, passata in giudicato e relativa ad altro procedimento.
Nel merito ha chiesto il rigetto dell'appello perché la sentenza del Tribunale di
Perugia non è una sentenza di condanna ma di mero accertamento, autorizzando semplicemente “all'esecuzione dei lavori necessari al Controparte_1
rifacimento del tratto stradale, così come descritti dal CTU, ponendo le relative
spese a carico del 50% ciascuno delle parti”. La sentenza non è costitutiva di un obbligo di fare azionabile da entrambe le parti perché è stato solo l'appellato a chiedere in quella sede l'autorizzazione ad eseguire l'opera, mentre l'appellante non ha chiesto la condanna dell'appellato ed anzi ne contestò il diritto, chiedendo il rigetto della relativa domanda. ha dedotto Controparte_1
che le prove richieste dall'appellante sono inammissibili, superflue ed irrilevanti, avendo ad oggetto circostanze che esulano dal presente giudizio.
4 All'udienza del 07.03.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
1) Il primo motivo d'appello è inammissibile perché, ai sensi dell'art. 161 c.p.c.,
la nullità di una sentenza può essere fatta valere solo se soggetta ad appello o a ricorso per cassazione e secondo le regole proprie di questi mezzi d'impugnazione. In base alla regola generale, la mancata proposizione dell'impugnazione fa passare in giudicato la sentenza e comporta una sanatoria del vizio. Nel caso di specie l'appellante non deduce la nullità della Sentenza
di primo grado ma della Sentenza del Tribunale di Perugia n. 726/2018, emessa in altro procedimento civile e passata in cosa giudicata poiché non impugnata.
Dunque il relativo motivo di gravame non può essere esaminato in questa sede
(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 14434 del 27 maggio 2019).
2) Il secondo motivo è infondato perché il Tribunale di Spoleto ha correttamente interpretato la Sentenza del Tribunale di Perugia in base al suo contenuto letterale e al suo significato logico, non suscettibile di altra e diversa interpretazione. Tale Sentenza non contiene alcuna pronuncia di condanna alla canalizzazione delle acque piovane ma autorizza semplicemente gli attori a procedere alla esecuzione dei lavori necessari al rifacimento del tratto stradale,
così come descritti dal CTU, ponendo le spese a carico di entrambe le parti nella misura del 50%. Né la pronuncia di condanna può desumersi, come afferma l'appellante, dalla motivazione della Sentenza che riporta semplicemente quanto affermato dal CTU in ordine alla necessità di esecuzione delle opere e che dispone in merito alla ripartizione dei relativi costi tra attori e convenuti.
5 La ripartizione di tali spese nella misura del 50% non sancisce un obbligo di fare reciproco, tale da costituire titolo esecutivo azionabile con l'atto di precetto.
La suddetta Sentenza non può contenere neanche implicitamente una pronuncia di condanna anche perché i convenuti non avevano formulato in primo grado una domanda in tal senso;
l'interpretazione fornita dall'appellante contrasta con il principio di qualificazione giuridica della domanda e di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che vieta al giudice di pronunciare oltre i limiti della domanda formulata, ai sensi dell'art. 112 c.p.c.
3) Il terzo motivo è inammissibile nella parte in cui si chiede alla Corte una pronuncia circa la temerarietà della sollevata eccezione di legittimazione attiva di nel primo grado, non avendo reiterato Parte_1 Controparte_1
la relativa eccezione nel grado di appello. Tale eccezione è stata implicitamente rigettata dal Tribunale di Spoleto ed in ogni caso essa non configura un'ipotesi di temerarietà della lite ex art. 96 c.p.c., il quale presuppone la soccombenza della parte che ha agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave. Per
le medesime ragioni non può essere accolta la richiesta dell'appellante, di una pronuncia della Corte sulla temerarietà della questione sollevata in primo grado, circa l'opposizione di parte opponente alle opere di canalizzazione.
4) Infine il motivo relativo alla regolamentazione delle spese di primo grado non è accoglibile, avendo il Tribunale correttamente applicato il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e posto quindi le medesime a carico di
. Parte_1
6 Per le medesime ragioni si conferma il rigetto delle richieste istruttorie reiterate in appello, essendo del tutto ininfluente la dimostrazione dei motivi per i quali si era rifiutato di realizzare la canalizzazione delle acque Controparte_1
piovane, posto che il presente giudizio ha ad oggetto la questione della azionabilità o meno della sentenza di primo grado, in virtù della controversa natura della stessa.
L'appello viene quindi rigettato.
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza con conseguente condanna dell'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del giudizio come liquidate nel dispositivo, tenuto conto dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, in considerazione della semplicità delle questioni giuridiche trattate (scaglione valore indeterminabile
– complessità bassa).
In ragione della soccombenza dell'appellante, la Corte, ai sensi del D.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale, a norma del cit. art. 13,
comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento delle spese del presente grado di Parte_1
giudizio in favore di che si liquidano in € 4.996,00 oltre 15% Controparte_1
rimborso forfettario, 4% c.a. e 22% Iva;
7 - dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Così deciso in Perugia il 20/12/2024
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Daniela Munzi Dott. Claudia Matteini
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