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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 29/05/2025, n. 1673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1673 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. 3970/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3970/2018 Ruolo Generale, avente ad
oggetto: responsabilità professionale e vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto di Parte_1
citazione, dall'Avv. Daniele Giordano, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Napoli alla via Tommasina Colosimo n. 2
ATTORE
E
Avv. , rappresentato da se stesso ed elettivamente domiciliato Controparte_1
presso il suo studio in Volla (NA) alla via Rossi n. 30
CONVENUTO
NONCHÈ
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
1 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Giuseppe Esposito, presso il cui studio, sito in Caivano (NA) alla via Braucci n. 23 è elettivamente domiciliata
CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI: come da verbali di causa, note e comparse depositate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che con l'atto introduttivo del presente giudizio , in Parte_1
base alle argomentazioni in atti, chiedeva all'adito Tribunale di accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto Avv. per negligenza professionale ed Controparte_1
inadempimento contrattuale ex art. 1176 c.c. nell'esecuzione del mandato conferitogli
(specificato in atti) e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento del danno subito quantificato nella somma di euro 6.000,00, corrispondenti al mancato riconoscimento dell'indennizzo assicurativo da parte della per il furto dell'auto Controparte_3
patito dall'attore, nonché delle spese anticipate al procuratore e delle spese legali corrisposte alla predetta in conseguenza della sentenza n. 1913/2017 del CP_3
Tribunale di Napoli Nord, con cui veniva rigettata la sua domanda di indennizzo.
Sulla base di tali premesse, l'attore chiedeva all'adito Tribunale l'adozione dei provvedimenti indicati in atti, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.
Si costituiva tempestivamente in giudizio l'Avv. , resistendo con le Controparte_1
argomentazioni in atti, sulla cui base chiedeva il rigetto della domanda attorea e proponendo domanda riconvenzionale, per il riconoscimento dei compensi professionali nella misura massima di euro 5.200,00 per l'attività svolta nel giudizio in cui era rimasto soccombente;
il tutto con vittoria di spese e Parte_1
2 compensi di lite, nonché l'autorizzazione alla chiamata in causa della
[...]
presso cui era assicurato per la responsabilità civile, con Controparte_2
differimento della data della prima udienza.
Autorizzata dal Tribunale in diversa composizione la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis nel suo testo applicabile ratione temporis nel presente giudizio, si costituiva altresì in giudizio la Controparte_2
resistendo con le argomentazioni in atti, sulla cui base chiedeva l'adozione dei provvedimenti precisati in atti, con vittoria di spese e competenze di causa.
Questo Tribunale, in diversa composizione, concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.,
disattendeva ogni istanza delle parti, perché inammissibili e irrilevanti.
All'udienza del 04.02.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni e tenutasi nella forma di cui all'art. 127 ter c.p.c., lo scrivente magistrato tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190, I co., c.p.c.
Ciò posto, deve preliminarmente rigettarsi, perché è infondata, l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda, sollevata dal convenuto
Avv. . Controparte_1
Invero, pur essendo quello eccepito un vizio dell'atto che, al contrario dei vizi inerenti alla vocatio in ius, non è in grado di essere sanato dalla costituzione delle controparti,
rileva il Tribunale che l'atto introduttivo del presente giudizio risulta sufficientemente determinato sotto il profilo sia del petitum sia della causa petendi, come dimostrato,
peraltro, dal fatto che, letti i relativi atti, il predetto convenuto è stato in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore e di predisporre una precisa linea difensiva.
Analogamente, va ritenuto valido l'atto di chiamata in causa del terzo corredato dagli allegati, che ne costituiscono parte integrante, dell'atto di citazione introduttivo del
3 presente giudizio e della comparsa di costituzione del chiamante in causa.
Deve altresì rigettarsi l'ulteriore eccezione sollevata dalla Controparte_2
di inammissibilità ed infondatezza della domanda di manleva e garanzia
[...]
proposta nei suoi confronti dal convenuto Avv. per la carenza dei Controparte_1
relativi presupposti e/o per la mancata operatività della polizza rispetto all'evento di causa, considerato che risultano provati per tabulas il contratto assicurativo e la vigenza dello stesso alla data della richiesta di risarcimento danni de quo (si veda la documentazione allegata alla comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta).
Tanto premesso, la domanda dell'attore deve essere rigettata perché infondata.
Ciò posto, va preliminarmente osservato che le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato ma non a conseguirlo. Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista, rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176, 2° comma c.c., che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione. Inoltre, il professionista, nella prestazione dell'attività professionale, è obbligato, a norma dell'art. 1176 c.c., ad usare la diligenza del buon padre di famiglia e la violazione di tale dovere comporta inadempimento contrattuale,
del quale il professionista stesso è chiamato a rispondere anche per colpa lieve, salvo che nel caso in cui, a norma dell'art. 2236 c.c., la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà (cfr. Cass. Civ., Sez.
2, Sentenza n. 5928 del 23.04.2002).
Sul punto si è espressa anche la giurisprudenza di merito, precisando che, in tema di responsabilità dell'avvocato, vertendosi nell'ambito delle obbligazioni di mezzi,
4 l'inadempimento del contratto di mandato professionale del difensore non può essere desunto dal solo mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente,
ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività
professionale e, in particolare, del dovere di diligenza richiesto dalla natura dell'attività esercitata ex art. 1176, 2° comma c.c. (tra gli altri, Trib. Mantova Sent. n.
430/2022).
Del resto, ai fini della affermazione della responsabilità professionale non è
sufficiente la ricorrenza della negligenza, dovendosi avere anche il nesso causale: la responsabilità dell'esercente la professione forense non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se,
qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone e la relativa indagine deve svolgersi sulla scorta degli elementi di prova che il danneggiato ha l'onere di fornire in ordine al fondamento dell'azione proposta (cfr. Cass. n.
16846/2005, Cass. n. 12354/2009).
La Suprema corte ha altresì opportunamente chiarito che “in materia di responsabilità
del professionista, il cliente è tenuto a provare non solo di aver sofferto un danno, ma
anche che questo è stato causato dalla insufficiente o inadeguata attività del
professionista e cioè dalla difettosa prestazione professionale” (Cass. Civ, Sez. 3,
Sentenza n. 4044 del 28.04.1994; conforme, ex multis, Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n.
17871 del 24.11.2003).
Sempre in merito all' onere probatorio, esso va ripartito in questi termini: “il cliente
che sostiene di aver subito un danno a causa della condotta dell'avvocato deve
provare: 1) l'avvenuto conferimento del mandato;
2) la difettosa o inadeguata
5 prestazione professionale;
3) l'esistenza del danno;
4) il nesso di causalità tra questa
ed il danno subito. Il professionista, invece, può liberarsi dalla responsabilità se
dimostri l'impossibilità della perfetta esecuzione della prestazione (ex art. 1218 c.c.)
o di aver agito con diligenza” (Trib. Milano, sent. n. 7899/2021) e tale orientamento è
condiviso anche dal Tribunale di Nola (cfr. da ultimo Dott. Simona Esposito Sent. n.
2309/2022).
Nel caso di specie, non si ravvisano gli estremi della responsabilità professionale,
sotto il profilo del nesso causale tra l'inadeguata prestazione professionale e il danno che il cliente ritiene di aver subito, in quanto la parte attrice non ha fornito un'idonea prova in tal senso, del cui onere era gravata in base all'art. 2697 c.p.c.
Nello specifico, l'attore ha contestato al convenuto di aver depositato tardivamente le memorie istruttorie nel giudizio davanti al Tribunale di Napoli Nord e che tale comportamento negligente, avendolo fatto decadere dalla prova, ha compromesso l'esito della causa determinando il rigetto della domanda.
sosteneva che in data 09.07.2013 aveva subito il furto della sua auto Parte_1
Ford Focus tg. DX133LN e, avendo concluso un contratto di assicurazione per tale rischio con la , chiedeva alla stessa un risarcimento di 6.000 euro, pari al CP_3
valore per cui era assicurato il veicolo;
ma, il Tribunale di Napoli Nord con la sentenza n. 1913/2017, nel rigettare la domanda, precisava: “Parte attrice avrebbe dovuto provare l'effettivo accadimento dei fatti, non provati essendo la stessa decaduta dalle richieste istruttorie”. Aggiungeva, inoltre che non “risulta in alcun modo provato l'effettivo valore del veicolo, anche tenuto conto dei pregressi numerosi sinistri subiti dall'auto”.
Quindi, secondo il Tribunale di Napoli Nord l'attore non ha provato né il furto dell'auto né il suo valore e
per questi motivi
la domanda è stata rigettata.
6 Ora bisogna chiedersi, con un giudizio prognostico a priori, se, in caso di deposito tempestivo delle memorie istruttorie da parte dell'Avv. , le istanze probatorie CP_1
sarebbero state ammesse e avrebbero determinato l'accoglimento della domanda.
Dall'esame della documentazione in atti si deve concludere che, anche se la prova testi fosse stata ammessa, probabilmente la domanda sarebbe stata comunque rigettata, poiché i capi di prova articolati erano finalizzati a dimostrare solo che il furto c'era stato e che il veicolo non aveva ammaccature, ma non certo a determinarne il valore effettivo dell'auto (v. memoria 183 co. 6 n. 2 c.p.c. nel fascicolo di parte convenuta).
In merito a questo secondo aspetto, anch'esso determinante nel rigetto della domanda,
parte attrice ha allegato al suo fascicolo solo il certificato PRA da cui si evince che il avrebbe acquistato con scrittura privata il veicolo pagandolo 6.000,00 euro, Pt_1
ma non ha fornito alcuna prova dell'effettivo pagamento di tale somma quale, per esempio l'eseguito di un bonifico o un estratto conto bancario;
così come non ha fornito la prova del valore di mercato e dello stato del veicolo al momento del furto,
poiché si è limitato ad allegare il ritaglio di una rivista specializzata in valutazione di auto usate, privo di valore probatorio e il preventivo di una ditta per la riparazione del veicolo a seguito di un precedente sinistro, ma non la prova del pagamento dei lavori e quindi della loro effettiva esecuzione (si veda il fascicolo del giudizio n. R.G.
4783/2014 prodotto dal convenuto).
Di conseguenza, non potendosi determinare se sia stato a non Parte_1
consegnare la documentazione completa sul valore dell'auto al difensore o se sia stato quest'ultimo a non depositarla in giudizio, si deve concludere che nel caso de quo manca il nesso di causalità tra la negligenza contestata all'Avv. e il danno CP_1
subito dall'attore poiché, anche se il giudice del Tribunale di Napoli Nord ha
7 considerato imputabile al difensore – che lamentava un virus nel suo computer – il mancato deposito nei termini delle memorie istruttorie non si può attribuire esclusivamente o principalmente a ciò il rigetto della richiesta di risarcimento (v.
Ordinanza del 02.03.2016 nel fascicolo di parte convenuta).
Ciò determina il rigetto della domanda attorea nel presente giudizio e la conseguente declaratoria di assorbimento della domanda proposta dal convenuto nei confronti della compagnia di assicurazioni che l'Avv. ha chiamato in causa. Controparte_1
Passando all'esame della domanda riconvenzionale del convenuto, la stessa va accolta parzialmente per le seguenti ragioni.
L'Avv. ha eccepito di non essere stato pagato per l'attività difensiva svolta, CP_1
nel giudizio n. R.G. 4783/2014, a favore del . Pt_1
Ora, secondo i principi generali in tema di riparto degli oneri probatori espressi dall'art. 2697 c.c. (così come puntualizzati dal diritto vivente nella sentenza a SS.UU.
n. 13533/2001), al creditore che deduce l'inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte;
sicché il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni, ovvero la ricorrenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Facendo applicazione di tali principi, si osserva che parte attrice ha fornito adeguata prova del proprio credito, mentre il convenuto non ha fornito la prova della ricorrenza di fattori impeditivi, estintivi o modificativi della altrui pretesa.
Ed infatti, il credito professionale dell'Avv. risulta supportato dalla CP_1
documentazione versata in giudizio dalla parte, comprovante l'attività professionale
8 svolta nel giudizio davanti al Tribunale di Napoli Nord;
del resto, il non ha Pt_1
contestato il conferimento del mandato professionale, ma ha dedotto, quali fatti modificativi, estintivi o impeditivi della avversa pretesa, la inesigibilità del credito professionale nei propri confronti per la sussistenza di una colpa professionale e ha contestato le voci richieste in tariffa.
Superata la contestazione della colpa professionale dal rigetto della domanda principale, va adesso determinato il compenso spettante al convenuto.
Questo giudice ritiene di applicare gli stessi criteri adottati nella causa n. R.G.
4783/2014 dal giudice del Tribunale di Napoli Nord, che ha determinato le spese di lite sulla base della tariffa vigente al momento della pubblicazione della sentenza,
prendendo in considerazione solo le fasi processuali svolte, con l'esclusione di quella istruttoria, il valore della causa e i parametri minimi.
Di conseguenza, al convenuto va riconosciuta la somma di euro 1.618,00 per compensi professionali, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario spese generali come per legge e interessi legali, dalla pubblicazione della sentenza n. 1913/2017 del
Tribunale di Napoli Nord fino al soddisfo.
Non vanno invece riconosciute al convenuto le somme (C.U., marca, notifica,
rinotifica) richieste con la nota spese allegata in atti, in quanto il convenuto in riconvenzionale non ha provato di essere stato effettivamente antistatario delle stesse nel giudizio n. R.G. 4783/2014; infatti, se nell'atto introduttivo del predetto giudizio, il invocava la “clausola di attribuzione al procuratore anticipatario” (si CP_1
veda pag. 2 del ricorso ex art. 702 bis nel fascicolo di parte convenuta), cadendo in evidente contraddizione, nella successiva comparsa conclusionale si limitava a chiedere genericamente la “vittoria di spese e competenze di lite” (v. p. 2 della comparsa conclusionale nel fascicolo di parte convenuta); inoltre, sul punto c'è
9 contestazione da parte dell'attore, in quanto le predette spese sono state richieste anche nella domanda principale del presente giudizio da , il quale ha Parte_1
dichiarato di averle anticipate per poter instaurare il procedimento davanti al
Tribunale di Napoli Nord (v. p. 5 dell'atto di citazione).
Con riguardo, infine, alle spese del presente giudizio, esse – liquidate come in dispositivo, in considerazione del fatto che sono state svolte tutte le fasi processuali ad esclusione di quella dell'istruttoria/trattazione, nonché dello scaglione corrispondente al valore della causa e in applicazione dei parametri minimi, vista la bassa complessità
della materia – seguono la soccombenza, con la conseguente condanna di parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore sia della parte convenuta sia della parte chiamata in causa dall'Avv. . Controparte_1
Invero, come condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, “in
forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il
riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo
chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora -
come verificatosi nel presente giudizio – la chiamata in causa si sia resa necessaria in
relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla
rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il
rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in
causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o
palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa" (Cass. civ.,
ordinanza n. 6144/2024, nella sua motivazione).
Ora, nel caso di specie, è sufficiente ad escludere un esercizio abusivo del diritto di difesa da parte del chiamante il fatto che sono stati provati per tabulas, come sopra evidenziato, il contratto assicurativo e la vigenza dello stesso alla data della richiesta
10 di risarcimento danni de quo.
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. (cfr. Cassazione, Sez.
U., Sentenza n. 9936 del 08.05.2014, Rv. 630490).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) rigetta la domanda principale proposta da nei confronti dell'Avv. Parte_1
; Controparte_1
2) dichiara assorbita la domanda proposta dall'Avv. nei confronti Controparte_1
dell' Controparte_2
3) accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale proposta dall'Avv.
[...]
nei confronti di e, per l'effetto, condanna quest'ultimo al CP_1 Parte_1
pagamento in favore di della somma di euro 1.618,00 per compensi Controparte_1
professionali, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario spese generali come per legge e interessi legali, dalla pubblicazione della sentenza n. 1913/2017 del Tribunale di
Napoli Nord fino al soddisfo;
4) condanna al rimborso, in favore dell'Avv. delle Parte_1 Controparte_1
spese processuali, liquidate in euro 125,00 per esborsi e in euro 1.700,00, per compensi professionali, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario spese generali come per legge;
5) condanna, altresì, al rimborso, in favore dell' Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese Controparte_2
11 processuali, liquidate in euro 1.700,00 per compensi professionali, oltre I.V.A.,
C.P.A. e rimborso forfettario spese generali come per legge.
Così deciso in Nola il 29.05.2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3970/2018 Ruolo Generale, avente ad
oggetto: responsabilità professionale e vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto di Parte_1
citazione, dall'Avv. Daniele Giordano, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Napoli alla via Tommasina Colosimo n. 2
ATTORE
E
Avv. , rappresentato da se stesso ed elettivamente domiciliato Controparte_1
presso il suo studio in Volla (NA) alla via Rossi n. 30
CONVENUTO
NONCHÈ
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
1 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Giuseppe Esposito, presso il cui studio, sito in Caivano (NA) alla via Braucci n. 23 è elettivamente domiciliata
CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI: come da verbali di causa, note e comparse depositate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che con l'atto introduttivo del presente giudizio , in Parte_1
base alle argomentazioni in atti, chiedeva all'adito Tribunale di accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto Avv. per negligenza professionale ed Controparte_1
inadempimento contrattuale ex art. 1176 c.c. nell'esecuzione del mandato conferitogli
(specificato in atti) e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento del danno subito quantificato nella somma di euro 6.000,00, corrispondenti al mancato riconoscimento dell'indennizzo assicurativo da parte della per il furto dell'auto Controparte_3
patito dall'attore, nonché delle spese anticipate al procuratore e delle spese legali corrisposte alla predetta in conseguenza della sentenza n. 1913/2017 del CP_3
Tribunale di Napoli Nord, con cui veniva rigettata la sua domanda di indennizzo.
Sulla base di tali premesse, l'attore chiedeva all'adito Tribunale l'adozione dei provvedimenti indicati in atti, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.
Si costituiva tempestivamente in giudizio l'Avv. , resistendo con le Controparte_1
argomentazioni in atti, sulla cui base chiedeva il rigetto della domanda attorea e proponendo domanda riconvenzionale, per il riconoscimento dei compensi professionali nella misura massima di euro 5.200,00 per l'attività svolta nel giudizio in cui era rimasto soccombente;
il tutto con vittoria di spese e Parte_1
2 compensi di lite, nonché l'autorizzazione alla chiamata in causa della
[...]
presso cui era assicurato per la responsabilità civile, con Controparte_2
differimento della data della prima udienza.
Autorizzata dal Tribunale in diversa composizione la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis nel suo testo applicabile ratione temporis nel presente giudizio, si costituiva altresì in giudizio la Controparte_2
resistendo con le argomentazioni in atti, sulla cui base chiedeva l'adozione dei provvedimenti precisati in atti, con vittoria di spese e competenze di causa.
Questo Tribunale, in diversa composizione, concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.,
disattendeva ogni istanza delle parti, perché inammissibili e irrilevanti.
All'udienza del 04.02.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni e tenutasi nella forma di cui all'art. 127 ter c.p.c., lo scrivente magistrato tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190, I co., c.p.c.
Ciò posto, deve preliminarmente rigettarsi, perché è infondata, l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda, sollevata dal convenuto
Avv. . Controparte_1
Invero, pur essendo quello eccepito un vizio dell'atto che, al contrario dei vizi inerenti alla vocatio in ius, non è in grado di essere sanato dalla costituzione delle controparti,
rileva il Tribunale che l'atto introduttivo del presente giudizio risulta sufficientemente determinato sotto il profilo sia del petitum sia della causa petendi, come dimostrato,
peraltro, dal fatto che, letti i relativi atti, il predetto convenuto è stato in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore e di predisporre una precisa linea difensiva.
Analogamente, va ritenuto valido l'atto di chiamata in causa del terzo corredato dagli allegati, che ne costituiscono parte integrante, dell'atto di citazione introduttivo del
3 presente giudizio e della comparsa di costituzione del chiamante in causa.
Deve altresì rigettarsi l'ulteriore eccezione sollevata dalla Controparte_2
di inammissibilità ed infondatezza della domanda di manleva e garanzia
[...]
proposta nei suoi confronti dal convenuto Avv. per la carenza dei Controparte_1
relativi presupposti e/o per la mancata operatività della polizza rispetto all'evento di causa, considerato che risultano provati per tabulas il contratto assicurativo e la vigenza dello stesso alla data della richiesta di risarcimento danni de quo (si veda la documentazione allegata alla comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta).
Tanto premesso, la domanda dell'attore deve essere rigettata perché infondata.
Ciò posto, va preliminarmente osservato che le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato ma non a conseguirlo. Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista, rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176, 2° comma c.c., che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione. Inoltre, il professionista, nella prestazione dell'attività professionale, è obbligato, a norma dell'art. 1176 c.c., ad usare la diligenza del buon padre di famiglia e la violazione di tale dovere comporta inadempimento contrattuale,
del quale il professionista stesso è chiamato a rispondere anche per colpa lieve, salvo che nel caso in cui, a norma dell'art. 2236 c.c., la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà (cfr. Cass. Civ., Sez.
2, Sentenza n. 5928 del 23.04.2002).
Sul punto si è espressa anche la giurisprudenza di merito, precisando che, in tema di responsabilità dell'avvocato, vertendosi nell'ambito delle obbligazioni di mezzi,
4 l'inadempimento del contratto di mandato professionale del difensore non può essere desunto dal solo mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente,
ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività
professionale e, in particolare, del dovere di diligenza richiesto dalla natura dell'attività esercitata ex art. 1176, 2° comma c.c. (tra gli altri, Trib. Mantova Sent. n.
430/2022).
Del resto, ai fini della affermazione della responsabilità professionale non è
sufficiente la ricorrenza della negligenza, dovendosi avere anche il nesso causale: la responsabilità dell'esercente la professione forense non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se,
qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone e la relativa indagine deve svolgersi sulla scorta degli elementi di prova che il danneggiato ha l'onere di fornire in ordine al fondamento dell'azione proposta (cfr. Cass. n.
16846/2005, Cass. n. 12354/2009).
La Suprema corte ha altresì opportunamente chiarito che “in materia di responsabilità
del professionista, il cliente è tenuto a provare non solo di aver sofferto un danno, ma
anche che questo è stato causato dalla insufficiente o inadeguata attività del
professionista e cioè dalla difettosa prestazione professionale” (Cass. Civ, Sez. 3,
Sentenza n. 4044 del 28.04.1994; conforme, ex multis, Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n.
17871 del 24.11.2003).
Sempre in merito all' onere probatorio, esso va ripartito in questi termini: “il cliente
che sostiene di aver subito un danno a causa della condotta dell'avvocato deve
provare: 1) l'avvenuto conferimento del mandato;
2) la difettosa o inadeguata
5 prestazione professionale;
3) l'esistenza del danno;
4) il nesso di causalità tra questa
ed il danno subito. Il professionista, invece, può liberarsi dalla responsabilità se
dimostri l'impossibilità della perfetta esecuzione della prestazione (ex art. 1218 c.c.)
o di aver agito con diligenza” (Trib. Milano, sent. n. 7899/2021) e tale orientamento è
condiviso anche dal Tribunale di Nola (cfr. da ultimo Dott. Simona Esposito Sent. n.
2309/2022).
Nel caso di specie, non si ravvisano gli estremi della responsabilità professionale,
sotto il profilo del nesso causale tra l'inadeguata prestazione professionale e il danno che il cliente ritiene di aver subito, in quanto la parte attrice non ha fornito un'idonea prova in tal senso, del cui onere era gravata in base all'art. 2697 c.p.c.
Nello specifico, l'attore ha contestato al convenuto di aver depositato tardivamente le memorie istruttorie nel giudizio davanti al Tribunale di Napoli Nord e che tale comportamento negligente, avendolo fatto decadere dalla prova, ha compromesso l'esito della causa determinando il rigetto della domanda.
sosteneva che in data 09.07.2013 aveva subito il furto della sua auto Parte_1
Ford Focus tg. DX133LN e, avendo concluso un contratto di assicurazione per tale rischio con la , chiedeva alla stessa un risarcimento di 6.000 euro, pari al CP_3
valore per cui era assicurato il veicolo;
ma, il Tribunale di Napoli Nord con la sentenza n. 1913/2017, nel rigettare la domanda, precisava: “Parte attrice avrebbe dovuto provare l'effettivo accadimento dei fatti, non provati essendo la stessa decaduta dalle richieste istruttorie”. Aggiungeva, inoltre che non “risulta in alcun modo provato l'effettivo valore del veicolo, anche tenuto conto dei pregressi numerosi sinistri subiti dall'auto”.
Quindi, secondo il Tribunale di Napoli Nord l'attore non ha provato né il furto dell'auto né il suo valore e
per questi motivi
la domanda è stata rigettata.
6 Ora bisogna chiedersi, con un giudizio prognostico a priori, se, in caso di deposito tempestivo delle memorie istruttorie da parte dell'Avv. , le istanze probatorie CP_1
sarebbero state ammesse e avrebbero determinato l'accoglimento della domanda.
Dall'esame della documentazione in atti si deve concludere che, anche se la prova testi fosse stata ammessa, probabilmente la domanda sarebbe stata comunque rigettata, poiché i capi di prova articolati erano finalizzati a dimostrare solo che il furto c'era stato e che il veicolo non aveva ammaccature, ma non certo a determinarne il valore effettivo dell'auto (v. memoria 183 co. 6 n. 2 c.p.c. nel fascicolo di parte convenuta).
In merito a questo secondo aspetto, anch'esso determinante nel rigetto della domanda,
parte attrice ha allegato al suo fascicolo solo il certificato PRA da cui si evince che il avrebbe acquistato con scrittura privata il veicolo pagandolo 6.000,00 euro, Pt_1
ma non ha fornito alcuna prova dell'effettivo pagamento di tale somma quale, per esempio l'eseguito di un bonifico o un estratto conto bancario;
così come non ha fornito la prova del valore di mercato e dello stato del veicolo al momento del furto,
poiché si è limitato ad allegare il ritaglio di una rivista specializzata in valutazione di auto usate, privo di valore probatorio e il preventivo di una ditta per la riparazione del veicolo a seguito di un precedente sinistro, ma non la prova del pagamento dei lavori e quindi della loro effettiva esecuzione (si veda il fascicolo del giudizio n. R.G.
4783/2014 prodotto dal convenuto).
Di conseguenza, non potendosi determinare se sia stato a non Parte_1
consegnare la documentazione completa sul valore dell'auto al difensore o se sia stato quest'ultimo a non depositarla in giudizio, si deve concludere che nel caso de quo manca il nesso di causalità tra la negligenza contestata all'Avv. e il danno CP_1
subito dall'attore poiché, anche se il giudice del Tribunale di Napoli Nord ha
7 considerato imputabile al difensore – che lamentava un virus nel suo computer – il mancato deposito nei termini delle memorie istruttorie non si può attribuire esclusivamente o principalmente a ciò il rigetto della richiesta di risarcimento (v.
Ordinanza del 02.03.2016 nel fascicolo di parte convenuta).
Ciò determina il rigetto della domanda attorea nel presente giudizio e la conseguente declaratoria di assorbimento della domanda proposta dal convenuto nei confronti della compagnia di assicurazioni che l'Avv. ha chiamato in causa. Controparte_1
Passando all'esame della domanda riconvenzionale del convenuto, la stessa va accolta parzialmente per le seguenti ragioni.
L'Avv. ha eccepito di non essere stato pagato per l'attività difensiva svolta, CP_1
nel giudizio n. R.G. 4783/2014, a favore del . Pt_1
Ora, secondo i principi generali in tema di riparto degli oneri probatori espressi dall'art. 2697 c.c. (così come puntualizzati dal diritto vivente nella sentenza a SS.UU.
n. 13533/2001), al creditore che deduce l'inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte;
sicché il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni, ovvero la ricorrenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Facendo applicazione di tali principi, si osserva che parte attrice ha fornito adeguata prova del proprio credito, mentre il convenuto non ha fornito la prova della ricorrenza di fattori impeditivi, estintivi o modificativi della altrui pretesa.
Ed infatti, il credito professionale dell'Avv. risulta supportato dalla CP_1
documentazione versata in giudizio dalla parte, comprovante l'attività professionale
8 svolta nel giudizio davanti al Tribunale di Napoli Nord;
del resto, il non ha Pt_1
contestato il conferimento del mandato professionale, ma ha dedotto, quali fatti modificativi, estintivi o impeditivi della avversa pretesa, la inesigibilità del credito professionale nei propri confronti per la sussistenza di una colpa professionale e ha contestato le voci richieste in tariffa.
Superata la contestazione della colpa professionale dal rigetto della domanda principale, va adesso determinato il compenso spettante al convenuto.
Questo giudice ritiene di applicare gli stessi criteri adottati nella causa n. R.G.
4783/2014 dal giudice del Tribunale di Napoli Nord, che ha determinato le spese di lite sulla base della tariffa vigente al momento della pubblicazione della sentenza,
prendendo in considerazione solo le fasi processuali svolte, con l'esclusione di quella istruttoria, il valore della causa e i parametri minimi.
Di conseguenza, al convenuto va riconosciuta la somma di euro 1.618,00 per compensi professionali, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario spese generali come per legge e interessi legali, dalla pubblicazione della sentenza n. 1913/2017 del
Tribunale di Napoli Nord fino al soddisfo.
Non vanno invece riconosciute al convenuto le somme (C.U., marca, notifica,
rinotifica) richieste con la nota spese allegata in atti, in quanto il convenuto in riconvenzionale non ha provato di essere stato effettivamente antistatario delle stesse nel giudizio n. R.G. 4783/2014; infatti, se nell'atto introduttivo del predetto giudizio, il invocava la “clausola di attribuzione al procuratore anticipatario” (si CP_1
veda pag. 2 del ricorso ex art. 702 bis nel fascicolo di parte convenuta), cadendo in evidente contraddizione, nella successiva comparsa conclusionale si limitava a chiedere genericamente la “vittoria di spese e competenze di lite” (v. p. 2 della comparsa conclusionale nel fascicolo di parte convenuta); inoltre, sul punto c'è
9 contestazione da parte dell'attore, in quanto le predette spese sono state richieste anche nella domanda principale del presente giudizio da , il quale ha Parte_1
dichiarato di averle anticipate per poter instaurare il procedimento davanti al
Tribunale di Napoli Nord (v. p. 5 dell'atto di citazione).
Con riguardo, infine, alle spese del presente giudizio, esse – liquidate come in dispositivo, in considerazione del fatto che sono state svolte tutte le fasi processuali ad esclusione di quella dell'istruttoria/trattazione, nonché dello scaglione corrispondente al valore della causa e in applicazione dei parametri minimi, vista la bassa complessità
della materia – seguono la soccombenza, con la conseguente condanna di parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore sia della parte convenuta sia della parte chiamata in causa dall'Avv. . Controparte_1
Invero, come condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, “in
forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il
riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo
chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora -
come verificatosi nel presente giudizio – la chiamata in causa si sia resa necessaria in
relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla
rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il
rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in
causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o
palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa" (Cass. civ.,
ordinanza n. 6144/2024, nella sua motivazione).
Ora, nel caso di specie, è sufficiente ad escludere un esercizio abusivo del diritto di difesa da parte del chiamante il fatto che sono stati provati per tabulas, come sopra evidenziato, il contratto assicurativo e la vigenza dello stesso alla data della richiesta
10 di risarcimento danni de quo.
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. (cfr. Cassazione, Sez.
U., Sentenza n. 9936 del 08.05.2014, Rv. 630490).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) rigetta la domanda principale proposta da nei confronti dell'Avv. Parte_1
; Controparte_1
2) dichiara assorbita la domanda proposta dall'Avv. nei confronti Controparte_1
dell' Controparte_2
3) accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale proposta dall'Avv.
[...]
nei confronti di e, per l'effetto, condanna quest'ultimo al CP_1 Parte_1
pagamento in favore di della somma di euro 1.618,00 per compensi Controparte_1
professionali, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario spese generali come per legge e interessi legali, dalla pubblicazione della sentenza n. 1913/2017 del Tribunale di
Napoli Nord fino al soddisfo;
4) condanna al rimborso, in favore dell'Avv. delle Parte_1 Controparte_1
spese processuali, liquidate in euro 125,00 per esborsi e in euro 1.700,00, per compensi professionali, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario spese generali come per legge;
5) condanna, altresì, al rimborso, in favore dell' Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese Controparte_2
11 processuali, liquidate in euro 1.700,00 per compensi professionali, oltre I.V.A.,
C.P.A. e rimborso forfettario spese generali come per legge.
Così deciso in Nola il 29.05.2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
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