Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 13/02/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente relatore Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 515/2024 RGA promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Maria Maddalena BERLOCO e dell'avv. Oreste Pt_1 MANZI appellante contro con il patrocinio dell'avv. Alberto GUARISO e dell'avv. Livio Controparte_1 NERI appellato
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 6/2/2025 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come correttamente riassunto nell'ordinanza qui appellata, “Con ricorso ex art. 28 del D.lgs. n. 150/2011 e art. 44 del d.lgs. n. 286/1998, CP_1 ha convenuto in giudizio l' innanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale
[...] Pt_1 di Piacenza per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare il carattere discriminatorio del comportamento tenuto dall' consistente nell'aver Pt_1 negato al ricorrente, per il periodo 24/7/2016 – 28/2/2022 l'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) di cui all'art. 2 DL 13/3/88 n. 69 (convertito in L. 13.5.88 n. 153) in relazione al nucleo familiare composto dalla moglie e dai tre figli minori residenti all'estero, come invece consentito ai lavoratori italiani;
2) al fine di rimuovere gli effetti della predetta discriminazione, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'ANF per il periodo 24/7/2016 – 28/2/2022 computando nel nucleo familiare la moglie e i tre figli minori residenti in [...], secondo le medesime
[RGA 515/2024] pag. 1 di 10
4) condannare l al Pt_1 pagamento dellespese di lite, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”. A riguardo, il ricorrente ha dedotto:
- di essere cittadino senegalese e titolare di permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti rilasciato in data 24.09.2013 (doc. 1 parte ricorrente);
- di lavorare regolarmente in Italia dal 2008; dal 2013 ad oggi, di lavorare presso San Martino Società Cooperativa (doc. 2 parte ricorrente);
- di avere una moglie e tre figli risiedenti in Sengal nel periodo in considerazione (docc. 3, 4 e 5 parte ricorrente); che, invero, dal mese di settembre 2022 il figlio minore vive in Italia insieme al padre in seguito a ricongiungimento Per_1 familiare (doc. 6 parte ricorrente);
- che, in data 23.07.2021, presentava all' domanda di autorizzazione ad Pt_1 includere nel nucleo familiare, a far data dal 24.07.2016, ai fini del riconoscimento e pagamento degli ANF, la moglie ed i figli residenti in [...](doc. 7 parte ricorrente);
- che, nella medesima data, presentava domande di pagamento ANF, con riferimento alla moglie e ai figli residenti all'estero, per il periodo 24.07.2016 – 28.02.2022 (doc. 8 parte ricorrente);
- che la domanda di autorizzazione, così come le domande di pagamento, venivano respinte, sebbene non avesse mai ricevuto formali provvedimenti di rigetto (doc. 9 parte ricorrente);
- quanto alla famiglia anagrafica registrata presso il comune di Piacenza, attualmente conviveva con , , Persona_2 Persona_3 Persona_4 Per_5
e per i quali non aveva mai presentato domanda di ANF
[...] Persona_6
(fatta eccezione per il figlio (doc. 11 parte ricorrente); Persona_7
- di aver proposto ricorso amministrativo avverso il rigetto ricevuto, con contestuale istanza di riesame, in data 17.05.2023 (doc. 12 parte ricorrente);
- che, per gli anni oggetto di causa, la moglie ed i figli non disponevano in Senegal (né altrove) di alcun reddito e, non godevano, né in Senegal, né altrove, di alcun trattamento analogo agli ANF e lui provvedeva interamente al loro sostentamento (docc. 5 e 10 parte ricorrente);
- di non aver percepito, per gli anni oggetto di causa, altro reddito se non quello derivante dal rapporto di lavoro e risultante dai modelli CU e 730 (docc 2 e 13 parte ricorrente). Il ricorrente ha lamentato la natura discriminatoria del diniego della prestazione, per essere la stessa riconosciuta ai cittadini italiani, indipendentemente dal luogo di residenza dei relativi familiari, e ha ricordato favorevole giurisprudenza di merito. Nel contraddittorio con l' (che “eccepiva l'inammissibilità del ricorso per Pt_1 intervenuta decadenza ex art. 47 del D.P.R. n. 639/1970 e l'improponibilità dello
[RGA 515/2024] pag. 2 di 10 stesso per carenza della previa domanda amministrativa di anf/prest con riguardo al periodo di godimento FIS (Fondo d'Integrazione Salariale) nel 2020. Nel merito, sottolineava che l'assegno per il nucleo familiare rappresentava una prestazione accessoria ed integrativa di sostegno del reddito e non una prestazione essenziale, ai fini della corretta applicazione della direttiva 2003/109/CE. Contestava la natura discriminatoria del diniego dell'ente. Contestava l'assenza della documentazione necessaria, a corredo delle domande presentate, che attestasse la composizione del nucleo familiare e del reddito posseduto. Contestava la diretta applicabilità nell'ordinamento interno della direttiva 2003/109/CE. Contestava i conteggi inerenti all'importo rivendicato. Assumeva l'infondatezza del ricorso per difetto di allegazione e prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere”) il Tribunale – respinte le eccezioni preliminari relative al rito e alla proponibilità della domanda – accoglieva il ricorso sulla scorta del corredo documentale offerto dalle parti. In particolare, il primo giudice ha premesso che “I presupposti per l'erogazione dell'assegno sono: la sussistenza di un rapporto di lavoro;
il numero dei componenti del nucleo familiare, composto dal richiedente l'assegno e dai familiari indicati al comma 6 dell'art. 2 cit. (debitamente documentati anche tramite una dichiarazione di responsabilità appositamente compilata); il reddito del nucleo familiare, pari all'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno nel quale viene presentata la domanda;
l'assenza di un altro A.N.F. o di altro trattamento di famiglia” e ha ritenuto che il ricorrente abbia assolto all'onere probatorio sullo stesso incombente (“Il ricorrente ha dimostrato di possedere i requisiti richiesti dalla legge (v. docc. nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10 parte ricorrente): il permesso di soggiorno di cui è titolare, l'estratto conto previdenziale, i codici fiscali dei familiari, il certificato anagrafico di matrimonio del Comune di Piacenza e del Comune di Thienaba, i certificati di stato di famiglia tradotti e legalizzati presso il Consolato del Senegal in Italia, che attestano la composizione del nucleo familiare ed il suo essere a carico del ricorrente, il certificato anagrafico di stato di famiglia. I redditi risultano invece dai modelli 730 e dalle CU allegate al ricorso, da cui emerge ulteriormente che i familiari del ricorrente erano a suo carico (doc. 13 parte ricorrente)”). Il Tribunale ha così censurato le condizioni deteriori che la circolare n. 95 del Pt_1
2/8/2022 pone per i cittadini extra-UE rispetto a quelle poste per i cittadini italiani, ritenendo innanzi tutto che “i cittadini extracomunitari possano attestare, al pari dei cittadini europei, lo stato di famiglia residente all'estero mediante autocertificazione. In ogni caso, non vi sono ragioni obiettive (né l' le ha specificamente dedotte) Pt_1 per ritenere che le certificazioni prodotte in causa non siano idonee a certificare il legame familiare del ricorrente con la moglie e la prole residenti in [...]”. Ancora, il primo giudice ha ritenuto – sulla scorta della giurisprudenza delle Supreme Corti, nazionale ed eurounitaria – di dover disapplicare la normativa interna (l'art. 26bis DL 69/1988) “che subordina, a differenza di quanto previsto per i cittadini italiani, il riconoscimento dell'assegno per il nucleo familiare agli stranieri lungo soggiornanti al requisito della residenza in Italia dei loro familiari ... in virtù dell'art.
[RGA 515/2024] pag. 3 di 10 11 della direttiva 2003/109/CE, il cui principio della parità di trattamento non necessita di atti normativi interni di trasposizione, trattandosi di una norma chiara, precisa e che non prevede alcuna condizione per la sua applicazione” e ha condannato l' al pagamento della somma rivendicata dal ricorrente (ritenuta Pt_1 contabilmente non contestata).
2. Ha proposto appello l' previdenziale, reiterando le eccezioni preliminari CP_2
(di decadenza e di improponibilità della domanda) e contestando nuovamente comunque anche nel merito la fondatezza della pretesa, ricordando che “l' Pt_1 ha, infatti, evidenziato fin dalle iniziali difese l'impossibilità di determinare l'entità dell'assegno, posto che il ricorrente/attuale appellato non ha mai (né in sede amministrativa, né sede giudiziale) depositato documentazione reddituale riferita all'intero nucleo con la quale il richiedente deve, anno per anno, attestare i redditi del proprio nucleo familiare” Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione dell'appellato, che ha contestato le ragioni di gravame richiamando le difese vittoriosamente svolte in prime cure. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi.
3. Va premesso che l'eccezione di decadenza è infondata. Sull'individuazione del dies a quo di decorrenza del termine di decadenza ex art. 47 DPR 639/70, si è pronunciata la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass. SSUU, sent. 12718/20091) e trattasi di norma di stretta interpretazione, per la natura preclusiva del diritto in essa prevista (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. lav., Sent. 18.9.2019 n. 23300; Cass. 25.5.2012 n. 8350). L' ha fissato la decorrenza del termine di decadenza annuale dal Pt_1 centottantesimo giorno successivo al provvedimento di diniego della domanda emesso dall'Istituto e non - come invece corretto - dal trecentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda di prestazione (termine qui non decorso2). 1 così in motivazione: “emergono tre diversi dies a quibus:
- ove sia stata emanato un provvedimento dell' a seguito di un precedente ricorso amministrativo, la Pt_1 notifica del provvedimento determina il giorno dal quale decorre, a seconda del tipo di prestazione richiesta, il triennio o l'anno di cui al suddetto art. 47;
- se il ricorso amministrativo è stato presentato ma l' non ha provveduto il termine decorre dalla data Pt_1 del ricorso amministrativo maggiorato del tempo teorico (90 giorni L. n. 88 del 1989, ex art. 46, comma 6), previsto per la decisione;
- ove neanche il ricorso amministrativo sia stato proposto (o perché non c'è stato alcun provvedimento dell' in risposta alla domanda iniziale dell'assicurato; o perché, pur in presenza dell'atto reiettivo Pt_1 dell' l'assicurato non ha a sua volta presentato un valido ricorso) il dies a quo è rappresentato dalla Pt_1 data di presentazione della richiesta di prestazione, cui viene addizionato il termine prescritto per l'esaurimento dell'intero procedimento amministrativo pari a giorni trecento (120 giorni per il silenzio rifiuto L. 11 agosto 1973, n. 533, ex art. 7; 90 giorni, termine concesso all'assicurato per ricorrere al
Comitato provinciale L. 9 marzo 1989, n. 88, ex art. 46, comma 5; 90 giorni per il silenzio rigetto L. 9 marzo 1989, n. 88 cit., ex art. 46, comma 6).”
[RGA 515/2024] pag. 4 di 10 Quanto all'eccepita improponibilità parziale, per i periodi in cui il ricorrente ha percepito le prestazioni garantite dal FIS (Fondo di integrazione salariale), è corretto il rilievo dell' (a confutazione della diversa affermazione in sentenza) per il quale Pt_1
“la domanda giudiziaria avversaria è relativa al “periodo 24.7.2016 – 28.2.2022”, nel quale E' COMPRESO il periodo di godimento FIS (nel 2020, a pagamento diretto, v. estratto conto contributivo ed integrazione alla relazione amministrativa, con relativi allegati, in atti nel fascicolo di parte in primo grado)”. Pt_1
La disamina di questo profilo è peraltro assorbita da quanto appresso, relativo alla contestata sussistenza dei presupposti di merito per l'accoglimento della richiesta (e ciò con riferimento all'intero periodo rivendicato). L'assegno per il nucleo familiare – che ha sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia ed ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e la "maggiorazione degli assegni familiari" prevista dalla pregressa normativa di cui agli artt. 5 e 6 del D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79 - compete, alle condizioni previste nell'art. 2 del D.L. 13 maggio 1988, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 153. L'art. 2 cit., nella sua perdurante vigenza (prestazione abrogata limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dal 1° marzo 2022, per effetto dell'art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 230/2021), prevede: “1. Per i lavoratori dipendenti, i titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, i dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia, ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e la maggiorazione di cui all'articolo 5 del decreto- legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, cessano di essere corrisposti e sono sostituiti, ove ricorrano le condizioni previste dalle disposizioni del presente articolo, dall'assegno per il nucleo familiare.
2. L'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al presente decreto. I livelli di reddito della predetta tabella sono aumentati di lire dieci milioni per i nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. I medesimi livelli di reddito sono aumentati di lire due milioni se i soggetti di cui al comma 1 si trovano in condizioni di vedovo o vedova, divorziato o divorziata, separato o separata legalmente, celibe o nubile. Con effetto aggiunti 90 giorni per la proposizione del ricorso al Comitato provinciale ed ulteriori 90 giorni per la relativa decisione;
ciò dal momento che, nel caso di specie, il ricorso amministrativo non è stato proposto nei termini); il ricorso è stato depositato in data 19.05.2023. Ne deriva che il termine di decadenza annuale sopradescritto è stato rispettato”
[RGA 515/2024] pag. 5 di 10 dal 1 luglio 1994, qualora del nucleo familiare di cui al comma 6 facciano parte due o più figli, l'importo mensile dell'assegno spettante è aumentato di lire 20.000 per ogni figlio, con esclusione del primo.
3. Si osservano, per quanto non previsto dal presente articolo, le norme contenute nel testo unico sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le norme che disciplinano nell'ambito dei rispettivi ordinamenti le materie delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato.
4. La cessazione dal diritto ai trattamenti di famiglia comunque denominati, per effetto delle disposizioni del presente decreto, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi.
5. Sono fatti salvi gli aumenti per situazioni di famiglia spettanti al personale in servizio all'estero ai sensi degli articoli 157, 162 e 173 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nonché dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, e degli articoli 26 e 27 della legge 25 agosto 1982, n. 604.
6. Il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.
6-bis. Non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma 6 il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che dallo Stato di cui lo straniero è cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia. L'accertamento degli Stati nei quali vige il principio di reciprocità è effettuato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro degli affari esteri.
7. Le variazioni del nucleo familiare devono essere comunicate al soggetto tenuto a corrispondere l'assegno entro trenta giorni dal loro verificarsi.
8. Il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
8-bis. Per lo stesso nucleo familiare non può essere concesso più di un assegno. Per i componenti il nucleo familiare cui l'assegno è corrisposto, l'assegno stesso non è
[RGA 515/2024] pag. 6 di 10 compatibile con altro assegno o diverso trattamento di famiglia a chiunque spettante.
9. Il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo. Per la corresponsione dell'assegno nel primo semestre dell'anno 1988 è assunto a riferimento il reddito conseguito nell'anno solare 1986. Alla formazione del reddito concorrono altresì i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva se superiori a L.
2.000.000. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti stessi, nonché l'assegno previsto dal presente articolo. L'attestazione del reddito del nucleo familiare è resa con dichiarazione, la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione, alla quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. L'ente al quale è resa la dichiarazione deve trasmetterne immediatamente copia al comune di residenza del dichiarante. 10. L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al 70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare.
11. L'assegno non concorre a formare la base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
12. I livelli di reddito previsti nella tabella allegata al presente decreto e le loro maggiorazioni stabilite dal comma 2 sono rivalutati annualmente a decorrere dall'anno 1989, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente. 12-bis. Per i lavoratori autonomi pensionati il rinvio di cui all'articolo 4 del decreto- legge 14 luglio 1980, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1980, n. 440, continua ad avere ad oggetto la disciplina sugli assegni familiari di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni. 13. L'onere derivante dalle disposizioni contenute nel presente articolo è valutato in lire 1.100 miliardi annui, a decorrere dal 1988. Ad esso si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento. 14. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio”. Come correttamente eccepito dall' , “il ricorrente/attuale appellato non ha mai Pt_1
(né in sede amministrativa, né sede giudiziale) depositato la documentazione reddituale riferita all'intero nucleo con la quale il richiedente deve, anno per anno,
[RGA 515/2024] pag. 7 di 10 attestare i redditi del proprio nucleo familiare”, non potendosi dare ingresso, ai fini di causa, all'autocertificazione prodotta dal ricorrente. La materia è disciplinata da alcune norme di legge, tra cui, innanzitutto, l'art. 2 commi 1° e 2 d.P.R. 394/1999, secondo cui: «I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani. Gli stati, fatti e qualità personali diversi da quelli indicati nel comma 1, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, legalizzati ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, dalle autorità consolari italiane e corredati di traduzione in lingua italiana, di cui l'autorità consolare italiana attesta la conformità all'originale. Sono fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia. L'interessato deve essere informato che la produzione di atti o documenti non veritieri è prevista come reato dalla legge italiana e determina gli effetti di cui all'articolo 4, comma 2, del testo unico». L'art. 3, commi 2°, 3° e 4°, d.P.R. 445/2000 prevede altresì: «2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.
4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri». In base alla normativa richiamata, dunque, lo straniero regolarmente soggiornante in Italia può avvalersi di autocertificazioni in ogni rapporto con la pubblica amministrazione solo qualora sia necessario certificare stati, qualità personali e fatti certificabili da autorità italiane;
negli altri casi, è necessario ottenere dall'autorità estera di provenienza idonea documentazione certificativa, corredata dalle traduzioni certificate e le firme legalizzate nei modi e nelle forme previste dalla legge (cfr. art. 33 co. 2 e 3 d.P.R. 445/2000). Non rientrano tra gli stati, qualità personali e fatti certificabili da autorità italiane i redditi e i patrimoni posseduti da stranieri in territorio estero, essendo evidente che esse non possono utilizzare all'estero gli stessi strumenti di accertamento di cui possono avvalersi per i redditi e patrimoni presenti sul territorio italiano, con
[RGA 515/2024] pag. 8 di 10 riferimento all'accesso a documentazione amministrativa, utilizzo di banche dati, scambio di informazioni con altre amministrazioni, etc. Se quindi la semplificazione offerta dalla possibilità di autocertificare il possesso di redditi e patrimoni in Italia si giustifica con l'esperibilità da parte della pubblica amministrazione di effettivi controlli ex post che possano fare emergere l'eventuale mendacità delle dichiarazioni del richiedente, appare ragionevole che la stessa agevolazione non sia permessa in situazioni in cui l'autorità italiana sia priva di strumenti efficaci per la verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive. La tesi del ricorrente/appellato, secondo cui la documentazione rilasciata dagli enti dello Stato estero legalizzata dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane e debitamente tradotta possa essere sostituita da autocertificazione confligge con il dato normativo. In particolare, si deve osservare che l'art. 2, co. 2, lett. b) D.M. 12 maggio 2003, con cui è stata data attuazione all'art. 49 co. 1 l. 289/2002, prevede che possa essere presentata autocertificazione per gli eventuali «ulteriori redditi», restando comunque imprescindibile la «certificazione, anche negativa, rilasciata dagli Organismi che in ciascuno Stato provvedono all'erogazione di prestazioni previdenziali ed assistenziali» di cui all'art. 2, co. 2, lett. a) D.M. 12 maggio 2003. 14. Inoltre, l'art. 2 co 3 D.M. 12 maggio 2003 specifica che non è comunque sufficiente una mera autocertificazione, dato che «le autocertificazioni di cui ai commi 1 e 2, lettera b), devono contenere l'accertamento dell'identità personale del dichiarante, effettuato dall'Autorità consolare o dagli enti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152 (sul punto, si richiama la sentenza n. 156/2023 R.S. del Tribunale Ordinario di Parma – Sezione Prima Civile – Sottosezione Lavoro emessa e pubblicata il 12/04/2023, confermata da questa Corte di Appello con sentenza emessa il 16/05/2024, in causa n. 528/2023 RG CA). A ciò si aggiunga, in linea generale e con affermazione valevole sia per i cittadini italiani che per i cittadini stranieri residenti in Italia, che la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e l'autocertificazione, pur utilizzabili in sede amministrativa e nei limiti sopra indicati, non possono valere come prova in sede giudiziaria, in quanto nel giudizio civile, caratterizzato dal principio dell'onere della prova, non può essere attribuito valore probatorio ad una dichiarazione diretta ad accertare fatti, stati e qualità personali dedotti a sostegno della domanda (in tal senso, v., tra le tante, Cass. civ., sez. III, 20.09.2004, n. 18856; conforme: Cass. civ., sez. lav., 25.07.2002, n. 10981). Quanto poi alle produzioni delle Autorità straniere (cfr. doc. 10 , si tratta di CP_1 certificazioni di “non occupazione” e di “non imposizione” della sola , Per_8 mentre nulla è dato di sapere dei numerosi altri componenti del nucleo familiare (cfr. doc. 11.1). Ancora, rimangano comunque esclusi dalle predette attestazioni consolari i redditi all'estero dell'appellante, rispetto ai quali non vi sono produzioni.
[RGA 515/2024] pag. 9 di 10
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, il terzo motivo di appello proposto dall' va accolto, con conseguente reiezione delle domande Pt_1 proposte dal sig. con il libello introduttivo del giudizio. Controparte_1
4. La complessità delle questioni giuridiche sottese alla fattispecie esaminata, le difficoltà ricostruttive dei fatti che l'odierno appellato avrebbe dovuto dimostrare e l'opinabilità delle valutazioni compiute da questa Corte (rispetto alle quali l'allora ricorrente ha prodotto svariati precedenti giurisprudenziali di segno contrario), complessivamente considerate, costituiscono “gravi ed eccezionali ragioni” ai sensi dell'art. 92 c.p.c. nel testo novellato dalla sentenza della Corte Costituzionale 77/2018 per compensare integralmente fra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio
P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso l'ordinanza n. 1061/24 del Tribunale di Piacenza resa Pt_1 in data 12/7/2024, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta,
1. accoglie l'appello proposto dall' e, in riforma dell'impugnata ordinanza, Pt_1 rigetta le domande proposte da con il ricorso Controparte_1 introduttivo del giudizio;
2. compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio. Bologna, 6-2-2024 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
[RGA 515/2024] pag. 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 così correttamente ricostruisce il Tribunale: “Nel caso di specie, risulta documentalmente provato che: la domanda amministrativa è stata presentata in data 23.07.2021; il termine ultimo di esaurimento del procedimento amministrativo è scaduto in data 19.05.2022 (alla data della domanda di prestazione sono stati aggiunti 300 giorni, costituiti dai 120 giorni previsti per l'adozione del provvedimento, cui si sono