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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 17/03/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesca Malgoni, ha pronunciato ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 84/2024 promossa da:
(C.F.: ), con il Patrocinio dell'Avv. PANCALDI Parte_1 P.IVA_1
MICHELE ATTORE OPPONENTE contro
quale Titolare dell'impresa MASONI TE (P.I.: Controparte_1
), con il Patrocinio dell'Avv. SACCHI VERONICA P.IVA_2
CONVENUTO OPPOSTO
* Conclusioni delle parti All'udienza del 6.03.2025 le parti hanno concluso come da verbale. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Il , sito a Rio Saliceto (RE) – Via Pasolini n. 8, ha proposto Parte_1 tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1914/23 con cui questo Tribunale gli ha ingiunto di pagare in favore di , Controparte_1 titolare dell'impresa individuale MASONI ARCHITECTS, la somma di € 17.632,77 oltre interessi e spese, per prestazioni professionali inerenti alla progettazione di opere di efficientamento energetico, come da nota proforma n. 1/A del 28.8.2023. L'opposizione si fonda su un unico motivo, ossia il difetto di legittimazione passiva in capo al , il quale ha dedotto: Parte_1
- di avere stipulato in data 20.10.2022, in qualità di committente, con in qualità CP_2 di general contractor, un contratto per la ricerca e il coordinamento delle imprese esecutrici di appalto di lavori edili, in base al quale la S.r.l. aveva assunto l'obbligo di reperire e coordinare le imprese ed i professionisti cui affidare le singole attività necessarie per la realizzazione integrale di opere di efficientamento energetico del fabbricato condominiale;
- che, in base ai termini contrattuali, i singoli professionisti avrebbero dovuto essere pagati da e quest'ultima avrebbe percepito dal un corrispettivo CP_2 Parte_1 commisurato alle prestazioni rese;
- di non avere quindi avuto alcun rapporto diretto con l'Arch. che è stato CP_1 incaricato in nome proprio, e per conto del , da Parte_1 CP_2
1 - che, dunque, solo quest'ultima, in qualità di mandataria senza rappresentanza del
, è l'unico soggetto direttamente obbligato nei confronti del Professionista;
Parte_1
- che, infatti, lo stesso Arch. conformemente agli accordi, ha intestato le CP_1 fatture nn. 48 e 49 - regolarmente saldate - alla dunque non è chiaro il motivo per il CP_2 quale abbia invece intestato la nota pro forma n. 1/A al;
Parte_1
- che nessun rilievo ha, sotto questo profilo, la procura rilasciata dal Parte_1 all'Arch. n data 10.11.2022, relativa alla mera presentazione telematica della CP_1 [...]
pratica che necessariamente doveva essere firmata dal soggetto interessato Parte_2 dall'intervento;
- che, l'e-mail del 6.07.23 - sulla base della quale evidentemente è stata concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo - non costituisce riconoscimento del debito da parte dell'Amministratore condominiale. Sulla base di quanto sopra, l'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo. Si è costituito , contestando l'opposizione in fatto e in diritto e Controparte_1 insistendo per il suo rigetto. In particolare, ha dedotto:
- che all'assemblea del 17.03.2021, alla quale egli stesso era presente, il Parte_1 gli ha affidato l'incarico di redigere il progetto esecutivo per la realizzazione delle opere di efficientamento energetico del fabbricato;
- di avere adempiuto all'incarico, espletando le seguenti attività: redazione di elaborati grafici comprensivi di piante, prospetti e sezioni, dello stato attuale dell'immobile e di quello di progetto per le opere edili e per quelle impiantistiche;
redazione di relazioni generali e tecniche, inclusa la relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.); redazione di computo metrico estimativo delle opere a progetto e del quadro economico;
incontri con il termotecnico pe la realizzazione dei nuovi generatori di calore;
- di avere appreso solo a settembre 2022 del coinvolgimento di e di avere CP_2 sottoscritto in data 24.10.2022, congiuntamente con il un Controparte_3 disciplinare di incarico professionale avente per oggetto l'elaborazione dello studio di fattibilità Superbonus 110 con relativa proiezione economica, al corrispettivo di € 5.750,00;
- che, infatti, le fatture nn. 48 e 49 del 2022 si riferiscono precisamente, ed esclusivamente, allo studio di fattibilità, e su istruzioni delle parti sono state emesse nei confronti di CP_2 che ha provveduto al loro regolare pagamento;
- che la proforma n. 1/A, allegata al ricorso monitorio, invece, si riferisce alla redazione del progetto esecutivo per realizzare opere di efficientamento energetico oggetto dello studio di fattibilità già pagato da CP_2
- che il contratto 20.10.2022 concluso dal CONDOMINIO con regola CP_2 esclusivamente i rapporti interni fra le parti e non è a lui opponibile. All'esito di udienza all'uopo fissata, con ordinanza 14.03.2024 il Tribunale ha accolto l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 649 c.p.c. con la seguente motivazione:
“ - il testo dell'art. 5/A del contratto 20.10.2022 stipulato dal e da Parte_1 [...]
è formulato in modo non univoco, poiché non è chiaro chi, tra le due parti, abbia conferito all'Arch. Pt_3
2 'incarico per lo studio di fattibilità e progettazione esecutiva;
CP_1
- tuttavia, lo stesso art. 5, nella prima parte, prevede testualmente “Le fatture dei Professionisti per eventuali collaborazioni saranno emesse nei confronti del professionista incaricato dal Committente che assume il Cont ruolo di coordinatore per la progettazione”, ossia nei confronti di;
- il doc. 4 allegato al ricorso monitorio non costituisce un riconoscimento di debito da parte del
, posto che in tale comunicazione il si è limitato a riferire la disponibilità Parte_1 Parte_1 Cont di al pagamento di una determinata cifra (€ 15.000), in luogo di quella richiesta da CP_1
- la procura speciale di cui al doc. 2 allegato al ricorso monitorio non costituisce, di per sé, prova di un rapporto negoziale intercorso fra il CONDOMINIO e in quanto limitata alla presentazione delle CP_1 pratiche edilizie”. Decorsi i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., la causa è stata istruita in via esclusivamente documentale;
quindi, all'udienza del 6.03.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale e il Tribunale si è riservato la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. 2. Si osserva:
- nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito derivante da contratto d'opera professionale, incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico (ex multis C. 21522/19) nonché dell'effettiva esecuzione delle prestazioni;
- detto conferimento può avvenire “in qualunque forma idonea a manifestare la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso. La prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico può essere data dall'attore con ogni mezzo, anche tramite presunzioni” (ex multis C. 3043/23; C. 1792/17);
- è, quindi, pacifico che la sussistenza del rapporto negoziale, e quindi dello scambio di volontà fra cliente e professionista, possa avvenire anche per facta concludentia;
- nel caso di specie, le prestazioni professionali di cui l'Arch. chiede il CP_1 corrispettivo, relative alla redazione del progetto esecutivo delle opere di efficientamento energetico, sono state effettivamente rese (la circostanza non è contestata, ma, anzi, è stata espressamente ammessa dal CONDOMINIO) e sono state rese, non c'è dubbio, nell'esclusivo interesse di quest'ultimo, poiché riguardano interventi da eseguirsi su fabbricato condominiale;
- opera, pertanto, la presunzione, fondata sulle regole di ricorrenza statistica, che l'incarico, certamente non svolto di iniziativa del professionista, sia stato a questi conferito dall'interessato, e dunque dall'odierno opponente;
- in tal modo, l'onere probatorio del creditore è assolto e compete all'interessato, appunto, superare la presunzione offrendo la prova della concreta riferibilità dell'incarico ad un terzo;
- nella specie, il sostiene che l'incarico all'Arch. arebbe stato Parte_1 CP_1 conferito invece da ossia il general contractor al quale aveva affidato, con il contratto CP_2 del 20.10.2022, la ricerca e il coordinamento delle imprese appaltatrici e dei professionisti per la realizzazione dei lavori;
- ciò risulterebbe – sempre secondo la prospettazione dell'opponente – sia dal contratto Cont stesso, che prevede espressamente l'obbligo di di pagare imprese e professionisti da essa individuati, sia dalla circostanza che lo studio di fattibilità delle opere di efficientamento - eseguito sempre dall'Arch. addirittura prima della progettazione esecutiva - è stato CP_1
3 Cont effettivamente fatturato a , sicché non vi sarebbe ragione per ritenere che l'attività relativa alla progettazione esecutiva debba essere pagata invece dal;
Parte_1
- ora, il contratto di ricerca e coordinamento concluso dal con Parte_1 CP_2 prevedeva in buona sostanza che il general contractor, a fronte di un compenso complessivo a carico del , da versarsi con le modalità stabilite al punto n. 5, avrebbe reperito Parte_1
i vari collaboratori per la realizzazione dei lavori di efficientamento energetico e li avrebbe pagati direttamente (“Le fatture dei Professionisti per eventuali collaborazioni saranno emesse nei confronti del professionista incaricato dal Committente che assume il ruolo di coordinatore per la progettazione” ossia, appunto, ; CP_2
- come noto, in materia negoziale vige il principio di relatività degli effetti del contratto (art. 1372 c.c.), in base al quale esso ha forza di legge tra le parti, ma, di regola, non vincola i terzi estranei ad esso;
- l'Arch. è senz'altro estraneo al predetto contratto e, pertanto, l'accordo CP_1 assunto fra il CONDOMINIO e in quanto res inter alios acta, non ha alcun effetto CP_2 vincolante nei suoi confronti;
- sicché la circostanza che il CONDOMINIO, cioè il soggetto nel cui interesse l'opposto ha reso le prestazioni professionali oggetto di causa, si sia accordato con un terzo per il pagamento dei suoi compensi è, di per sé, del tutto irrilevante;
- è peraltro un dato di fatto che l'Arch. abbia presenziato a varie assemblee CP_1 condominiali, tra cui quella del 17.03.2021, nell'ambito della quale, come risulta dal verbale prodotto dall'opponente in ottemperanza all'ordine del giudice ex art. 210 c.p.c., ha diffusamente illustrato ai condòmini presenti i dettagli del progetto di efficientamento energetico e risposto alle loro domande;
- è vero che in quella sede non vi è stato un espresso conferimento dell'incarico all'Arch. da parte dell'assemblea, ma è altrettanto vero che quest'ultima ha autorizzato CP_1
l'amministratore a reperire un general contractor che si assumesse “l'incarico di eseguire i lavori che scaturiranno dalla progettazione, assumendosi direttamente anche le spese tecniche al fine di veicolare l'importo complessivo delle opere nella cessione del credito”;
- in altre parole, l'assemblea condominiale, avendo in essere già da tempo una collaborazione “di fatto” con il Professionista – che aveva già predisposto lo studio di fattibilità e quindi conosceva bene la situazione – intendeva senz'altro darvi seguito, ma “frapponendovi” la figura del general contractor, al fine di usufruire dei noti benefici fiscali all'epoca vigenti;
- che l'Arch. godesse della fiducia del CONDOMINIO non è poi in CP_1 discussione, poiché ciò risulta chiaramente sia dal menzionato verbale assembleare (“Sarà suggerito come tecnico l'Arch. che ha già redatto lo studio di fattibilità che è stato poc'anzi illustrato”), CP_1 Cont sia dal successivo contratto del 20.10.2022 stipulato dal CONDOMINIO con , il quale alla clausola 5/A, rubricata “Incarico per l'attività STUDIO DI FATTIBILITA' E PROGETTAZIONE ESECUTIVA” prevede testualmente “2) Incarico il studio tecnico abilitato di nostra fiducia arch. per la stesura dello Studio di Fattibilità e del Progetto Definitivo Controparte_1
(Superbonus 110) il quale Studio fornirà un preventivo con i relativi tempi e modi di esecuzione. Come da allegato entro 60 giorni dalla firma del presente atto per accettazione”;
- a fronte di ciò, il non ha fornito la prova positiva di un contratto di Parte_1
4 prestazioni professionali stipulato, in suo favore, da con l'Arch. CP_2 CP_1
- né tale rapporto può presumersi per il fatto che lo studio di fattibilità sia stato pagato direttamente da e non dal;
CP_2 Parte_1
- le prestazioni inerenti allo studio di fattibilità, infatti, erano state rese dal Professionista ben prima dell'entrata in scena del general contractor (come risulta dal verbale assembleare del 17.03.2021) e solo in un momento successivo sono state formalizzate in uno specifico accordo trilaterale denominato “disciplinare d'incarico per servizi di ingegneria e architettura”, datato 24.10.2022, sottoscritto da dal e da CP_1 Parte_1 CP_2
- nulla di tutto ciò è avvenuto con riferimento al progetto esecutivo, sicché l'accordo fra il e il general contractor in merito al pagamento delle prestazioni non produce, nei Parte_1 confronti del Professionista, alcun effetto giuridico;
- conseguentemente, l'odierno opponente è tenuto al pagamento del corrispettivo dei servizi prestati dall'opposto in suo favore. L'opposizione va quindi respinta e il decreto ingiuntivo confermato. 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/14 (come modificati dal D.M. 147/22), tenendo conto del valore della controversia e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 1914/23, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
CONDANNA l'opponente a pagare all'opposto le spese di lite, che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge. Così deciso a Reggio Emilia il 17/03/2025 Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., ultimo comma c.p.c.
Il Giudice Francesca Malgoni
5
(C.F.: ), con il Patrocinio dell'Avv. PANCALDI Parte_1 P.IVA_1
MICHELE ATTORE OPPONENTE contro
quale Titolare dell'impresa MASONI TE (P.I.: Controparte_1
), con il Patrocinio dell'Avv. SACCHI VERONICA P.IVA_2
CONVENUTO OPPOSTO
* Conclusioni delle parti All'udienza del 6.03.2025 le parti hanno concluso come da verbale. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Il , sito a Rio Saliceto (RE) – Via Pasolini n. 8, ha proposto Parte_1 tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1914/23 con cui questo Tribunale gli ha ingiunto di pagare in favore di , Controparte_1 titolare dell'impresa individuale MASONI ARCHITECTS, la somma di € 17.632,77 oltre interessi e spese, per prestazioni professionali inerenti alla progettazione di opere di efficientamento energetico, come da nota proforma n. 1/A del 28.8.2023. L'opposizione si fonda su un unico motivo, ossia il difetto di legittimazione passiva in capo al , il quale ha dedotto: Parte_1
- di avere stipulato in data 20.10.2022, in qualità di committente, con in qualità CP_2 di general contractor, un contratto per la ricerca e il coordinamento delle imprese esecutrici di appalto di lavori edili, in base al quale la S.r.l. aveva assunto l'obbligo di reperire e coordinare le imprese ed i professionisti cui affidare le singole attività necessarie per la realizzazione integrale di opere di efficientamento energetico del fabbricato condominiale;
- che, in base ai termini contrattuali, i singoli professionisti avrebbero dovuto essere pagati da e quest'ultima avrebbe percepito dal un corrispettivo CP_2 Parte_1 commisurato alle prestazioni rese;
- di non avere quindi avuto alcun rapporto diretto con l'Arch. che è stato CP_1 incaricato in nome proprio, e per conto del , da Parte_1 CP_2
1 - che, dunque, solo quest'ultima, in qualità di mandataria senza rappresentanza del
, è l'unico soggetto direttamente obbligato nei confronti del Professionista;
Parte_1
- che, infatti, lo stesso Arch. conformemente agli accordi, ha intestato le CP_1 fatture nn. 48 e 49 - regolarmente saldate - alla dunque non è chiaro il motivo per il CP_2 quale abbia invece intestato la nota pro forma n. 1/A al;
Parte_1
- che nessun rilievo ha, sotto questo profilo, la procura rilasciata dal Parte_1 all'Arch. n data 10.11.2022, relativa alla mera presentazione telematica della CP_1 [...]
pratica che necessariamente doveva essere firmata dal soggetto interessato Parte_2 dall'intervento;
- che, l'e-mail del 6.07.23 - sulla base della quale evidentemente è stata concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo - non costituisce riconoscimento del debito da parte dell'Amministratore condominiale. Sulla base di quanto sopra, l'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo. Si è costituito , contestando l'opposizione in fatto e in diritto e Controparte_1 insistendo per il suo rigetto. In particolare, ha dedotto:
- che all'assemblea del 17.03.2021, alla quale egli stesso era presente, il Parte_1 gli ha affidato l'incarico di redigere il progetto esecutivo per la realizzazione delle opere di efficientamento energetico del fabbricato;
- di avere adempiuto all'incarico, espletando le seguenti attività: redazione di elaborati grafici comprensivi di piante, prospetti e sezioni, dello stato attuale dell'immobile e di quello di progetto per le opere edili e per quelle impiantistiche;
redazione di relazioni generali e tecniche, inclusa la relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.); redazione di computo metrico estimativo delle opere a progetto e del quadro economico;
incontri con il termotecnico pe la realizzazione dei nuovi generatori di calore;
- di avere appreso solo a settembre 2022 del coinvolgimento di e di avere CP_2 sottoscritto in data 24.10.2022, congiuntamente con il un Controparte_3 disciplinare di incarico professionale avente per oggetto l'elaborazione dello studio di fattibilità Superbonus 110 con relativa proiezione economica, al corrispettivo di € 5.750,00;
- che, infatti, le fatture nn. 48 e 49 del 2022 si riferiscono precisamente, ed esclusivamente, allo studio di fattibilità, e su istruzioni delle parti sono state emesse nei confronti di CP_2 che ha provveduto al loro regolare pagamento;
- che la proforma n. 1/A, allegata al ricorso monitorio, invece, si riferisce alla redazione del progetto esecutivo per realizzare opere di efficientamento energetico oggetto dello studio di fattibilità già pagato da CP_2
- che il contratto 20.10.2022 concluso dal CONDOMINIO con regola CP_2 esclusivamente i rapporti interni fra le parti e non è a lui opponibile. All'esito di udienza all'uopo fissata, con ordinanza 14.03.2024 il Tribunale ha accolto l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 649 c.p.c. con la seguente motivazione:
“ - il testo dell'art. 5/A del contratto 20.10.2022 stipulato dal e da Parte_1 [...]
è formulato in modo non univoco, poiché non è chiaro chi, tra le due parti, abbia conferito all'Arch. Pt_3
2 'incarico per lo studio di fattibilità e progettazione esecutiva;
CP_1
- tuttavia, lo stesso art. 5, nella prima parte, prevede testualmente “Le fatture dei Professionisti per eventuali collaborazioni saranno emesse nei confronti del professionista incaricato dal Committente che assume il Cont ruolo di coordinatore per la progettazione”, ossia nei confronti di;
- il doc. 4 allegato al ricorso monitorio non costituisce un riconoscimento di debito da parte del
, posto che in tale comunicazione il si è limitato a riferire la disponibilità Parte_1 Parte_1 Cont di al pagamento di una determinata cifra (€ 15.000), in luogo di quella richiesta da CP_1
- la procura speciale di cui al doc. 2 allegato al ricorso monitorio non costituisce, di per sé, prova di un rapporto negoziale intercorso fra il CONDOMINIO e in quanto limitata alla presentazione delle CP_1 pratiche edilizie”. Decorsi i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., la causa è stata istruita in via esclusivamente documentale;
quindi, all'udienza del 6.03.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale e il Tribunale si è riservato la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. 2. Si osserva:
- nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito derivante da contratto d'opera professionale, incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico (ex multis C. 21522/19) nonché dell'effettiva esecuzione delle prestazioni;
- detto conferimento può avvenire “in qualunque forma idonea a manifestare la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso. La prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico può essere data dall'attore con ogni mezzo, anche tramite presunzioni” (ex multis C. 3043/23; C. 1792/17);
- è, quindi, pacifico che la sussistenza del rapporto negoziale, e quindi dello scambio di volontà fra cliente e professionista, possa avvenire anche per facta concludentia;
- nel caso di specie, le prestazioni professionali di cui l'Arch. chiede il CP_1 corrispettivo, relative alla redazione del progetto esecutivo delle opere di efficientamento energetico, sono state effettivamente rese (la circostanza non è contestata, ma, anzi, è stata espressamente ammessa dal CONDOMINIO) e sono state rese, non c'è dubbio, nell'esclusivo interesse di quest'ultimo, poiché riguardano interventi da eseguirsi su fabbricato condominiale;
- opera, pertanto, la presunzione, fondata sulle regole di ricorrenza statistica, che l'incarico, certamente non svolto di iniziativa del professionista, sia stato a questi conferito dall'interessato, e dunque dall'odierno opponente;
- in tal modo, l'onere probatorio del creditore è assolto e compete all'interessato, appunto, superare la presunzione offrendo la prova della concreta riferibilità dell'incarico ad un terzo;
- nella specie, il sostiene che l'incarico all'Arch. arebbe stato Parte_1 CP_1 conferito invece da ossia il general contractor al quale aveva affidato, con il contratto CP_2 del 20.10.2022, la ricerca e il coordinamento delle imprese appaltatrici e dei professionisti per la realizzazione dei lavori;
- ciò risulterebbe – sempre secondo la prospettazione dell'opponente – sia dal contratto Cont stesso, che prevede espressamente l'obbligo di di pagare imprese e professionisti da essa individuati, sia dalla circostanza che lo studio di fattibilità delle opere di efficientamento - eseguito sempre dall'Arch. addirittura prima della progettazione esecutiva - è stato CP_1
3 Cont effettivamente fatturato a , sicché non vi sarebbe ragione per ritenere che l'attività relativa alla progettazione esecutiva debba essere pagata invece dal;
Parte_1
- ora, il contratto di ricerca e coordinamento concluso dal con Parte_1 CP_2 prevedeva in buona sostanza che il general contractor, a fronte di un compenso complessivo a carico del , da versarsi con le modalità stabilite al punto n. 5, avrebbe reperito Parte_1
i vari collaboratori per la realizzazione dei lavori di efficientamento energetico e li avrebbe pagati direttamente (“Le fatture dei Professionisti per eventuali collaborazioni saranno emesse nei confronti del professionista incaricato dal Committente che assume il ruolo di coordinatore per la progettazione” ossia, appunto, ; CP_2
- come noto, in materia negoziale vige il principio di relatività degli effetti del contratto (art. 1372 c.c.), in base al quale esso ha forza di legge tra le parti, ma, di regola, non vincola i terzi estranei ad esso;
- l'Arch. è senz'altro estraneo al predetto contratto e, pertanto, l'accordo CP_1 assunto fra il CONDOMINIO e in quanto res inter alios acta, non ha alcun effetto CP_2 vincolante nei suoi confronti;
- sicché la circostanza che il CONDOMINIO, cioè il soggetto nel cui interesse l'opposto ha reso le prestazioni professionali oggetto di causa, si sia accordato con un terzo per il pagamento dei suoi compensi è, di per sé, del tutto irrilevante;
- è peraltro un dato di fatto che l'Arch. abbia presenziato a varie assemblee CP_1 condominiali, tra cui quella del 17.03.2021, nell'ambito della quale, come risulta dal verbale prodotto dall'opponente in ottemperanza all'ordine del giudice ex art. 210 c.p.c., ha diffusamente illustrato ai condòmini presenti i dettagli del progetto di efficientamento energetico e risposto alle loro domande;
- è vero che in quella sede non vi è stato un espresso conferimento dell'incarico all'Arch. da parte dell'assemblea, ma è altrettanto vero che quest'ultima ha autorizzato CP_1
l'amministratore a reperire un general contractor che si assumesse “l'incarico di eseguire i lavori che scaturiranno dalla progettazione, assumendosi direttamente anche le spese tecniche al fine di veicolare l'importo complessivo delle opere nella cessione del credito”;
- in altre parole, l'assemblea condominiale, avendo in essere già da tempo una collaborazione “di fatto” con il Professionista – che aveva già predisposto lo studio di fattibilità e quindi conosceva bene la situazione – intendeva senz'altro darvi seguito, ma “frapponendovi” la figura del general contractor, al fine di usufruire dei noti benefici fiscali all'epoca vigenti;
- che l'Arch. godesse della fiducia del CONDOMINIO non è poi in CP_1 discussione, poiché ciò risulta chiaramente sia dal menzionato verbale assembleare (“Sarà suggerito come tecnico l'Arch. che ha già redatto lo studio di fattibilità che è stato poc'anzi illustrato”), CP_1 Cont sia dal successivo contratto del 20.10.2022 stipulato dal CONDOMINIO con , il quale alla clausola 5/A, rubricata “Incarico per l'attività STUDIO DI FATTIBILITA' E PROGETTAZIONE ESECUTIVA” prevede testualmente “2) Incarico il studio tecnico abilitato di nostra fiducia arch. per la stesura dello Studio di Fattibilità e del Progetto Definitivo Controparte_1
(Superbonus 110) il quale Studio fornirà un preventivo con i relativi tempi e modi di esecuzione. Come da allegato entro 60 giorni dalla firma del presente atto per accettazione”;
- a fronte di ciò, il non ha fornito la prova positiva di un contratto di Parte_1
4 prestazioni professionali stipulato, in suo favore, da con l'Arch. CP_2 CP_1
- né tale rapporto può presumersi per il fatto che lo studio di fattibilità sia stato pagato direttamente da e non dal;
CP_2 Parte_1
- le prestazioni inerenti allo studio di fattibilità, infatti, erano state rese dal Professionista ben prima dell'entrata in scena del general contractor (come risulta dal verbale assembleare del 17.03.2021) e solo in un momento successivo sono state formalizzate in uno specifico accordo trilaterale denominato “disciplinare d'incarico per servizi di ingegneria e architettura”, datato 24.10.2022, sottoscritto da dal e da CP_1 Parte_1 CP_2
- nulla di tutto ciò è avvenuto con riferimento al progetto esecutivo, sicché l'accordo fra il e il general contractor in merito al pagamento delle prestazioni non produce, nei Parte_1 confronti del Professionista, alcun effetto giuridico;
- conseguentemente, l'odierno opponente è tenuto al pagamento del corrispettivo dei servizi prestati dall'opposto in suo favore. L'opposizione va quindi respinta e il decreto ingiuntivo confermato. 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/14 (come modificati dal D.M. 147/22), tenendo conto del valore della controversia e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 1914/23, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
CONDANNA l'opponente a pagare all'opposto le spese di lite, che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge. Così deciso a Reggio Emilia il 17/03/2025 Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., ultimo comma c.p.c.
Il Giudice Francesca Malgoni
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