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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 14/11/2025, n. 1419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1419 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1676/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al 1676/2025 R.G., avente ad oggetto “scioglimento del matrimonio”, riservata per la decisione all'udienza del 12/11/2025, e vertente
TRA
, nato in [...] [...], Parte_1 Parte_2 elettivamente domiciliato in SORA (FR) alla via San Giuliano Sura n. 2/A, presso lo studio dell'Avv. MORSILLI SARA, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, nata in [...] il [...]; Controparte_1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Cassino;
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Il ricorrente conclude come da verbale di udienza del 12/11/2025.
1 N. R.G. 1676/2025
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19/06/2025, chiedeva che il Parte_1
Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio contratto in data 05/04/2008 con
[...]
, deducendo che i coniugi si erano separati consensualmente, come Controparte_1 da provvedimento di omologa del Tribunale di Cassino del 16/12/2009, che non erano nati figli;
che la convivenza non era stata ripresa a far data dall'inizio della separazione e che era venuta meno ogni possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva dichiararsi lo scioglimento del matrimonio.
Non si costituiva in giudizio . Controparte_1
All'udienza di comparizione del12/11/2025 compariva esclusivamente il ricorrente e il
Giudice, verificata la regolarità della notifica, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e audizione del ricorrente.
Tanto premesso, va preliminarmente dichiarata la contumacia di Controparte_1
, non costituitasi in giudizio nonostante la rituale notifica.
[...]
Nel merito, la domanda di scioglimento del matrimonio risulta fondata e deve essere accolta in quanto:
-questo Tribunale ha omologato la separazione personale dei coniugi con provvedimento del
16/12/2009;
-al momento della presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio erano trascorsi più di dodici mesi dall'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale;
-è pacifico che non vi è stata interruzione della separazione;
-il tempo trascorso dall'inizio della separazione e la volontà manifestata dalle parti nel presente procedimento consentono di escludere che sussista la possibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi;
-ricorrono pertanto le condizioni (ex artt. 2 e 3, n. 2 lett. b) della l. n. 898/70, come modificati dalla l. n. 74/87 e succ. mod. ) per pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
Deve conseguentemente ordinarsi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere, allorquando la sentenza sarà passata in giudicato, alle annotazioni e incombenze di rito.
Sussistono senza dubbio le condizioni di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c. (a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 77/18 del 7 marzo/19 aprile 2018, che ha dichiarato illegittima detta norma, quale risultante dalla riforma di cui al D.L. n. 132/2014, conv. con mod. nella L. n. 162/2014) per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio in considerazione della natura della lite.
2 N. R.G. 1676/2025
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitamente pronunciando sul ricorso proposto da
, nei confronti di , con l'intervento Parte_1 Controparte_1 del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la contumacia della convenuta;
2) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in ARPINO (FR) in data
05/04/2008, fra , nato in [...] Parte_1 Parte_2
10/01/1981, e , nata in [...] il Controparte_1
13/10/1982, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di ARPINO (FR) dell'anno 2018, al n. 3, parte I, serie_;
3) manda la cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ARPINO (FR), al quale ordina le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Cassino, 12/11/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Glauco Zaccardi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al 1676/2025 R.G., avente ad oggetto “scioglimento del matrimonio”, riservata per la decisione all'udienza del 12/11/2025, e vertente
TRA
, nato in [...] [...], Parte_1 Parte_2 elettivamente domiciliato in SORA (FR) alla via San Giuliano Sura n. 2/A, presso lo studio dell'Avv. MORSILLI SARA, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, nata in [...] il [...]; Controparte_1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Cassino;
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Il ricorrente conclude come da verbale di udienza del 12/11/2025.
1 N. R.G. 1676/2025
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19/06/2025, chiedeva che il Parte_1
Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio contratto in data 05/04/2008 con
[...]
, deducendo che i coniugi si erano separati consensualmente, come Controparte_1 da provvedimento di omologa del Tribunale di Cassino del 16/12/2009, che non erano nati figli;
che la convivenza non era stata ripresa a far data dall'inizio della separazione e che era venuta meno ogni possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva dichiararsi lo scioglimento del matrimonio.
Non si costituiva in giudizio . Controparte_1
All'udienza di comparizione del12/11/2025 compariva esclusivamente il ricorrente e il
Giudice, verificata la regolarità della notifica, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e audizione del ricorrente.
Tanto premesso, va preliminarmente dichiarata la contumacia di Controparte_1
, non costituitasi in giudizio nonostante la rituale notifica.
[...]
Nel merito, la domanda di scioglimento del matrimonio risulta fondata e deve essere accolta in quanto:
-questo Tribunale ha omologato la separazione personale dei coniugi con provvedimento del
16/12/2009;
-al momento della presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio erano trascorsi più di dodici mesi dall'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale;
-è pacifico che non vi è stata interruzione della separazione;
-il tempo trascorso dall'inizio della separazione e la volontà manifestata dalle parti nel presente procedimento consentono di escludere che sussista la possibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi;
-ricorrono pertanto le condizioni (ex artt. 2 e 3, n. 2 lett. b) della l. n. 898/70, come modificati dalla l. n. 74/87 e succ. mod. ) per pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
Deve conseguentemente ordinarsi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere, allorquando la sentenza sarà passata in giudicato, alle annotazioni e incombenze di rito.
Sussistono senza dubbio le condizioni di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c. (a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 77/18 del 7 marzo/19 aprile 2018, che ha dichiarato illegittima detta norma, quale risultante dalla riforma di cui al D.L. n. 132/2014, conv. con mod. nella L. n. 162/2014) per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio in considerazione della natura della lite.
2 N. R.G. 1676/2025
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitamente pronunciando sul ricorso proposto da
, nei confronti di , con l'intervento Parte_1 Controparte_1 del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la contumacia della convenuta;
2) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in ARPINO (FR) in data
05/04/2008, fra , nato in [...] Parte_1 Parte_2
10/01/1981, e , nata in [...] il Controparte_1
13/10/1982, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di ARPINO (FR) dell'anno 2018, al n. 3, parte I, serie_;
3) manda la cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ARPINO (FR), al quale ordina le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Cassino, 12/11/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Glauco Zaccardi
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