Trib. Bergamo, sentenza 23/12/2025, n. 1467
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Sentenza 23 dicembre 2025

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  • Accolto
    Domanda di separazione personale dei coniugi

    Dai documenti prodotti e dalle dichiarazioni scritte delle parti, risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile e non è nata prole. Le parti hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare, confermando l'intenzione di separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto. Visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, sussistono le condizioni per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni enunciate in ricorso, non ravvisandosi contrasti con norme di legge imperative.

  • Improcedibile
    Domanda di declaratoria di scioglimento del matrimonio

    La domanda di divorzio è improcedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970 e succ. modif. La causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato affinché questi – trascorsi almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2 L. 898/1970, oltre alla prova dell'avvenuto passaggio in giudicato della presente pronunzia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Bergamo, sentenza 23/12/2025, n. 1467
    Giurisdizione : Trib. Bergamo
    Numero : 1467
    Data del deposito : 23 dicembre 2025

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