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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 23/10/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini, in esito all'udienza del 22/10/2025, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 448 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 e promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Gabriella D'Angelo, ed elettivamente domiciliata nel suo studio sito a Vasto (CH) al largo Robert Baden Powell n. 4; opponente contro
(P.I. Gruppo Kruk Italia C.F. Controparte_1 P.IVA_1
), e per essa, quale procuratrice, P.IVA_2 Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito a La Spezia alla via Paolo
LI TA n. 170; opposta
e nei confronti di
(C.F. I. Controparte_3 P.IVA_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_4 rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Clemente, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a Roma alla via Crescenzio n.
17/A;
1 terza chiamata
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 263/2020 – emesso ad istanza di CP_1
– è stato ingiunto a il pagamento in favore
[...] Parte_1 della ricorrente dell'importo di € 32.487,85 (oltre interessi e spese di procedura), quale saldo debitore di contratto di finanziamento n. 4149025 ab origine sottoscritto con Consum.it il 22/8/2011 e di contratto di finanziamento n. 4427051 ab origine sottoscritto con
Consum.it il 4/6/2012.
Con atto di citazione depositato in data 10/5/2021 Parte_1 ha proposto rituale opposizione e ha convenuto in giudizio CP_1
, e, per quanto d'interesse, in sintesi ha esposto:
[...]
• che il decreto ingiuntivo opposto sarebbe stato reso ultra petita in quanto emesso per € 32.487,85 e, quindi, per un importo superiore a quello richiesto dalla ricorrente, pari ad € 23.399,92;
• che non sarebbe stato inserito nel calcolo del TAEG il costo del premio assicurativo e, per tale motivo, il TAEG effettivamente applicato risulterebbe superiore a quello indicato in contratto, con conseguente nullità parziale EI contratti ex art. 125-bis TUB;
• che i contratti sarebbero nulli anche perché “al momento della pattuizione contrattuale il tasso di soglia pubblicato trimestralmente dal DM Ministero dell'Economia e della Finanze del
c.d. tasso di soglia relativo alla categoria di operazioni cui fa parte il finanziamento in oggetto era inferiore rispetto al tasso di fatto applicato”;
• che all'atto della sottoscrizione EI due contratti di finanziamento, l'opponente avrebbe altresì contratto una polizza assicurativa a garanzia del rimborso del finanziamento, contemplante, tra i vari eventi assicurati, anche la perdita d'impiego; garanzia che sarebbe stata attivata dall'opponente senza
2 riscontro da parte della compagnia, per cui è stata richiesta autorizzazione alla sua chiamata in causa a fini di manleva.
Si è costituita in giudizio , contestando le avverse Controparte_1 deduzioni ed eccezioni, così concludendo: “In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 263/2020, R.G. n. 586/2020, del 17/10/2020 emesso dal
Tribunale di Vasto. In via principale subordinata, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, condannare la sig.ra
al pagamento in favore di della somma Parte_1 CP_1 di € 23.399,92 oltre interessi legali sulla sola sorte capitale. In via ulteriormente subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, la Sig.ra al pagamento in favore della società Parte_1 della diversa, maggiore o minore somma che Controparte_1 risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende”.
non si è inizialmente costituita Controparte_3 in giudizio né è comparsa all'udienza del 26/10/2021, sicché ne è stata dichiarata la contumacia.
Su istanza congiunta delle parti, è stato corretto con ordinanza del
26/10/2021 l'errore materiale presente nel decreto ingiuntivo opposto e consistente nell'errata indicazione dell'importo di cui era stata richiesta l'ingiunzione, pari ad € 23.399,92 in luogo di
€ 32.487,85.
Con ordinanza del 22/3/2025 è stata dichiarata la nullità della notifica della citazione alla terza chiamata in causa
[...]
e ne è stato ordinato il rinnovo. Controparte_4
3 Quindi, con comparsa di costituzione e risposta del 12/6/2025 si è costituita in giudizio , eccependo Controparte_3 preliminarmente la carenza di legittimazione attiva dell'opponente rispetto alla domanda rivolta nei confronti dell'assicurazione in ragione della presenza nel contratto di assicurazione della c.d. clausola di vincolo in base alla quale legittimato a richiedere l'indennizzo è non il soggetto assicurato bensì il beneficiario. Nel merito, ha dedotto di aver già provveduto a liquidare in favore di nel 2013 (ovvero in seguito al licenziamento di CP_1 Pt_1 avvenuto in data 31/5/2012) un indennizzo di € 3.548,16 (pari a n.
12 rate) in relazione al contratto di finanziamento n. 4149025; mentre nulla ha liquidato con riferimento al contratto di finanziamento n. 4427051, poiché la relativa polizza era stata contratta il 4/6/2012 e, quindi, solo dopo il verificarsi dell'evento assicurato.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali.
* * *
1. L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
2. Parte opposta pretende di essere riconosciuta creditrice in favore di della somma pari ad € 23.399,92 (oltre interessi Parte_1
e spese di procedura), quale saldo debitore di contratto di finanziamento n. 4427051 ab origine sottoscritto tra e Pt_1
Consum.it il 22/8/2011 e di contratto di finanziamento n. 4149025 ab origine sottoscritto tra e Consum.it il 4/6/2012. Pt_1
Ebbene, la sussistenza del credito in questione è pacifica e non bisognosa di prova, non avendo l'opponente contestato: a) di aver sottoscritto i due contratti di finanziamento (cfr. doc. 5 e 6 monitorio); b) di aver ricevuto le somme oggetto di finanziamento;
c) l'importo del debito residuo come risultante dai relativi estratti conto (cfr. doc. 7 e 8 monitorio).
Allo stesso modo, risulta incontestata e non bisognosa di prova l'avvenuta cessione del credito de quo all'odierna opposta.
4 Sennonché, la somma ingiunta è oggetto di contestazione e di domanda di rideterminazione in ragione delle censure mosse dall'opponente ad alcune delle pattuizioni di cui ai suddetti contratti.
3. Innanzitutto, l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo opposto per violazione dell'art. 112 c.p.c. è superata dall'avvenuta correzione dell'errore materiale presente nel decreto ingiuntivo e inerente all'entità della somma ingiunta, erroneamente indicata in
€ 32.487,85 in luogo di € 23.399,92.
4. Parte opponente eccepisce, poi, la nullità parziale EI contratti di finanziamento de quo “nella parte relativa ai costi posti a carico del cliente non inclusi in modo corretto nel TAEG” (cfr. pagina 3 citazione), lamentando, nello specifico, il mancato inserimento nel calcolo del TAEG del costo del premio assicurativo.
La doglianza è infondata, atteso che, come evincibile dall'esame EI due contratti di finanziamento, la stipula di assicurazione a garanzia del credito non è stata richiesta obbligatoriamente per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, risultando, pertanto, facoltativa, e, dunque, correttamente non ricompresa nel calcolo del TAEG (come, peraltro anche indicato espressamente nelle “informazioni europee di base sul credito ai consumatori” allegate ai contratti).
Invero, ai fini del calcolo del TAEG “devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4°,
c.p., essendo, a tal fine, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito;
- la sussistenza di tale collegamento, che dev'essere necessario (nel senso che, in mancanza di assicurazione, l'operazione di credito non avrebbe avuto attuazione), può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed
è presunta nel caso (come quello in esame) di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo (Cass. n. 29501 del
2023; Cass. n. 13536 del 2023; Cass. n. 20247 del 2023; Cass. n.
17839 del 2023; Cass. n. 17187 del 2023; Cass. n. 3025 del 2022;
Cass. n. 37058 del 2021; Cass. n. 22458 del 2018; Cass. n. 5160 del
5 2018; Cass. n. 8806 del 2017)” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3460 del
2024).
I premi assicurativi, ove versati in funzione della stipula del contratto di finanziamento, costituiscono una spesa facente parte del “costo totale del credito” il quale comprende, alla luce della normativa europea (e della normativa interna che ne costituisce attuazione, come l'art. 121, comma 1 lett. e) e comma 2, TUB, nel testo successivo al d.lgs. n. 141/2010), “tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili”,
“inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito”, come, in particolare, “i premi assicurativi” se, come può presumersi in caso di contestualità della stipulazione,
“la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte” (cfr. l'art. 3, paragrafo 1, lett.
g, della direttiva 2008/48/CE in materia di contratti di credito ai consumatori).
5. Quanto, infine, alla eccezione di usurarietà del tasso di interesse pattuito, la stessa non può trovare accoglimento – né il giudice ha ritenuto necessario un approfondimento istruttorio sul punto attraverso nomina di consulente tecnico d'ufficio – a causa della sua eccessiva genericità.
Invero, parte opponente non ha indicato né negli atti di causa né in una eventuale consulenza di parte quale sarebbe il tasso effettivo pattuito in contratto e quale il tasso soglia di usura nel trimestre interessato.
Al contrario, l'opposta ha provveduto ad individuare, nei propri scritti difensivi, da un lato, sia il TAN sia il TAEG sia il tasso di interesse di mora, e, dall'altro, il tasso soglia di usura e il c.d. “tasso soglia di mora” nel terzo trimestre dell'anno 2011 e nel secondo trimestre dell'anno 2012 (essendo i contratti in parola stati stipulati nell'agosto 2011 e nel giugno 2012), così dimostrando il
6 mancato superamento, al momento della pattuizione degli interessi, della soglia di usurarietà.
6. Sennonché, la costituzione in giudizio di Controparte_3 impone di tener conto delle allegazioni e produzioni
[...] documentali dalla stessa effettuate: in particolar modo,
[...] ha dato atto (e dimostrato Controparte_4 documentalmente) di aver provveduto già nel 2013, in seguito al licenziamento di avvenuto in data 31/5/2012, a Parte_1 corrispondere, in favore di BA MO EI HI di NA (ex
Consum.it), un indennizzo pari a dodici rate di finanziamento in relazione al contratto n. 4149025 (complessivamente di settantadue rate).
Orbene, tale allegazione non è stata in alcun modo contrastata da
, la quale non ha provveduto a specificare se tale Controparte_1 somma sia stata o meno scomputata dall'importo richiesto in monitorio in relazione al predetto contratto, né ciò è dato evincere dalla documentazione depositata (segnatamente, dall'estratto conto e dalla perizia, doc. 7 e 15 del fascicolo monitorio). Conseguentemente,
l'importo già corrisposto a BA MO EI HI di NA da
[...]
di € 3.548,16, viene detratto Controparte_3 dall'importo indicato quale saldo debitore del contratto di finanziamento de quo pari ad € 8.326,57, residuando quale saldo debitore in linea capitale la somma di € 4.778,41, sulla quale dovranno essere ricalcolati gli interessi moratori al tasso convenzionale.
Quanto, invece, al contratto di finanziamento n. 4427051,
[...]
ha fatto rilevare che l'evento assicurato Controparte_3
(ovverosia il licenziamento del 31/5/2012) non è coperto dalla polizza relativa a tale finanziamento in quanto contratta in data
4/6/2012 (contestualmente alla sottoscrizione del contratto di prestito). Risulta, pertanto, fondata – e non trasferibile, neppure in parte, sull'assicurazione – la pretesa creditoria dell'opposta
7 verso l'opponente con riguardo al contratto di finanziamento n.
4427051.
Segue pronunzia di revoca del decreto ingiuntivo opposto e contestuale condanna dell'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di € 14.202,09, risultante dalla somma di
€ 4.778,41, dovuti in relazione al contratto di finanziamento n.
4149025, oltre interessi moratori al tasso convenzionale da ricalcolare su tale somma, ed € 9.423,68, dovuti in relazione al contratto di finanziamento n. 4427051 (già inclusi, in questo caso, gli interessi moratori secondo il tasso convenzionalmente pattuito in contratto e calcolati dalla data di decadenza alla data del
15/7/2020).
7. Stante l'accoglimento parziale dell'opposizione, accompagnato dalla condanna dell'opponente al pagamento in favore dell'opposta di una somma inferiore a quella inizialmente ingiunta, le spese di lite tra l'opponente e l'opposta sono compensate in ragione della metà, mentre la restante metà è posta a carico dell'opponente, soccombente principale.
Mentre il rimborso delle spese di lite in favore di
[...]
è posto in capo all'opponente e Controparte_3 all'opposta, in solido tra loro, avendo esse parimenti dato causa alla chiamata in giudizio dell'assicurazione (l'opposta non avendo dato conto dell'intervenuto pagamento dell'indennizzo dall'assicurazione in relazione al contratto di finanziamento n.
4149025; l'opponente per non aver verificato che la polizza relativa all'altro contratto di finanziamento non garantiva la copertura dell'evento verificatosi in quanto antecedente).
Le stesse sono liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M.
55/2014, scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00, valori minimi vigenti a far data dal 23/10/2022 in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate e dell'istruttoria meramente documentale.
P.Q.M.
8 Il Tribunale di Vasto, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 448/2021 R.G., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
della somma pari a € 14.202,09, oltre interessi come in parte
[...] motiva;
3) compensa parzialmente le spese di lite tra e Parte_1
in ragione della metà; Controparte_1
4) condanna al pagamento della restante metà delle Parte_1 spese di lite in favore di quantificate in € Controparte_1
1.270,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;
5) condanna e , in solido tra loro, Parte_1 Controparte_1 al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_3
, quantificate in € 2.540,00 per compensi professionali,
[...] oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Vasto, il 23/10/2025
Il Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini
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