Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/02/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli Nord R.G. 5469/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 5469/2022 avente ad oggetto “appello avverso sentenza del Giudice di Pace” e pendente
TRA
, , rappresentati e difesi, giusta procura Parte_1 Parte_2 Parte_3
in calce alla comparsa di costituzione depositata il 224.2024, dall'avv. Eufemia Del Prete, presso il cui studio, sito in Grumo Nevano, alla via Via Kennedy n. 35, sono elettivamente domiciliati
APPELLANTI
E
in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, giusta procura Controparte_1
in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Alessandra Iroso e dall'avv.
Francesco Affinito ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Comunale, sita in
Afragola (Na), alla p.zza Municipio, I
APPELLATO
CONCLUSIONI
Con note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza originariamente fissata per la data del 16.9.2024, le parti appellanti parti concludevano in conformità dei propri scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e in qualità Parte_1 Parte_2
di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sull'allora minore , Parte_3
convenivano in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di il CP_1 Controparte_1
deducendo: che, in data 20.7.2020, alle ore 13:00 circa, in località Afragola (Na), nei pressi della via Principe di Napoli, il minore , mentre era alla guida della Parte_3
sua bicicletta in direzione Piazza Ciampa, all'altezza di Vicolo V Principe di Napoli, era caduto al suolo a causa di una buca presente sulla carreggiata;
che la presenza di tale insidia stradale non era stata segnalata dall'Amministrazione comunale;
che, a seguito del sinistro, il minore aveva riportato lesioni al piede destro e che il giorno seguente all'accaduto era stato accompagnato dalla madre, presso il pronto Parte_2
soccorso dell'Ospedale “San Giovanni di Dio” di Frattamaggiore (Na), dove gli era stata diagnosticata una “frattura chiusa del secondo metatarso a destra”, con prognosi di 21 giorni;
che, in conseguenza delle lesioni riportate, erano residuati postumi permanenti invalidanti quantificati nella misura del 3% di danno biologico;
che, a seguito del sinistro, il minore aveva quindi diritto ad ottenere un risarcimento pari ad € Parte_3
5.754,02; che la responsabilità dell'incidente era da attribuirsi in via esclusiva al
[...]
, quale custode dell'area in cui si era verificato l'incidente; che, a mezzo pec, CP_1
erano stati effettuati tentativi di bonario componimento delle lite senza ottenere alcun esito.
Tanto premesso ed esposto, convenivano in giudizio il affinché fosse Controparte_1
condannato al risarcimento dei danni patiti da , quantificati nei limiti della Parte_3
somma di € 5.200,00, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva il convenuto che, contestando la fondatezza in fatto e Controparte_1
in diritto dell'avversa pretesa, assumeva: in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione per la mancanza degli elementi di fatto e di diritto indicati dall'art. 163 e ss.
c.p.c.; nel merito, che non era stato provato il nesso di causa tra l'evento dannoso e l'asserito stato di cattiva manutenzione del manto stradale;
che, a fronte di un infortunio verificatosi in data 20.7.2020, il minore sarebbe stato accompagnato al pronto soccorso solo in data 21.7.2020; che non era stato dimostrato che la buca fosse insorta da tempo sufficiente a rendere esigibile un intervento di messa in sicurezza;
che la dedotta insidia stradale era soggettivamente prevedibile e oggettivamente visibile in ragione dell'orario
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diurno di verificazione del sinistro;
che l'incidente era stato causato dalla mancanza di diligenza e di prudenza del minore nel transitare con la bicicletta lungo la strada comunale in questione.
Ciò posto, concludeva affinché, fosse rigettata la pretesa attorea;
in subordine, nell'ipotesi di accoglimento della domanda, affinché il risarcimento fosse ridotto in considerazione del comportamento colposo della parte danneggiata, con vittoria di spese di lite.
La causa veniva istruita mediante l'audizione di due testi di parte attrice.
Con sentenza n. 2682/2021, pubblicata in data 10.11.2021, il Giudice di Pace di CP_1
rigettava la domanda in quanto gli istanti, e non Parte_1 Parte_2
avevano fornito prova della loro legittimazione attiva, avendo omesso di allegare, nei termini previsti dall'art. 320 c.p.c., la documentazione attestante la loro qualità di soggetti esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti del minore danneggiato, PT
.
[...]
Avverso detta pronuncia proponevano tempestivo appello Parte_1 Pt_2
e , i quali impugnavano la decisione di primo grado prospettando
[...] Parte_3
le seguenti censure:
- il Giudice di primo grado non aveva fatto una corretta applicazione dell'art. 182 c.p.c., poiché aveva omesso di assegnare un termine perentorio per sanare il difetto di legittimazione ad agire rilevato d'ufficio solo in sede di sentenza;
- che il Giudice di Pace aveva errato nell'adottare una pronuncia di merito (rigetto della domanda), atteso che l'accertamento di un difetto di legittimazione attiva avrebbe imposto l'adozione di una pronuncia in rito, di inammissibilità o di improcedibilità;
- che l'eventuale vizio di rappresentanza processuale sussistente nel precedente grado di giudizio era stato sanato retroattivamente dalla costituzione in sede di appello di
, divenuto, nelle more del giudizio, maggiorenne. Parte_3
Sulla base di tali motivi di gravame concludevano affinché, in riforma della sentenza di primo grado, il Tribunale, in accoglimento della domanda, rimettesse la causa dinanzi al giudice di primo grado o, in subordine, decidesse nel merito della stessa, con condanna del al risarcimento dei danni subiti da , con vittoria di Controparte_1 Parte_3
spese di lite.
Si costituiva il che, contestando le ragioni poste a base Controparte_1
dell'impugnazione proposta, concludeva per una declaratoria di improcedibilità,
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improponibilità e/o inammissibilità dell'appello o che comunque questo fosse rigettato in quanto infondato nel merito.
L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni che si vanno ad indicare.
In via preliminare va affermata l'ammissibilità dell'appello.
A tal riguardo giova ricordare che il concetto di specificità dei motivi d'appello si concretizza nell'esposizione delle ragioni della critica rivolta dall'appellante alle motivazioni addotte in sentenza dal Giudice di primo grado, ragioni che debbono essere potenzialmente dotate dell'attitudine alla confutazione logica o giuridica del fondamento della decisione (cfr. Cass. civ.
n. 12608/2015).
Ebbene, opina il Tribunale che le singole censure mosse dall'appellante e tese a porre in evidenza l'erroneità della pronuncia gravata in relazione alle questioni trattate, consente di ritenere l'impugnazione correttamente proposta nel rispetto dei vincoli di legge sanciti dall'art. 342 c.p.c..
Passando al merito, il Giudice di primo grado ha rigettato la domanda azionata da Parte_1
e in qualità di genitori del minore , sul presupposto della Parte_2 Parte_3 sussistenza di un difetto di legittimazione attiva degli stessi per omessa allegazione di documentazione in grado di comprovare il loro status di esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti del suddetto minore.
Tale valutazione risulta integralmente condivisa in questa sede.
Nell'ambito del giudizio di primo grado, gli appellanti, e non Parte_1 Parte_2 hanno adeguatamente assolto all'onere di provare la legittimazione attiva relativamente alla titolarità del rapporto giuridico sostanziale dedotto in lite.
Dall'istruttoria espletata non sono emerse risultanze documentali da cui poter desumere che gli istanti, indicati in citazione come genitori di , possedessero effettivamente la Parte_3 prospettata qualità di soggetti esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti del minore danneggiato.
L'attestato di Pronto Soccorso n. 150057/20019536 allegato agli atti del giudizio di primo grado fa esclusivamente riferimento all'infortunato, , senza fare alcuna menzione di altri Parte_3 soggetti come genitori o parenti (cfr. attestato di pronto soccorso allegato al fascicolo di primo grado).
Si osserva poi che nel giudizio di prime cure gli attori non hanno prodotto un certificato anagrafico dello stato di famiglia di da cui poter desumere che gli stessi fossero effettivamente Parte_3 legittimati, in qualità di genitori, a far valere il diritto risarcitorio concretamente azionato.
Pertanto, maturate le preclusioni istruttorie in primo grado, il Giudice di Pace ha correttamente rilevato d'ufficio le lacune probatorie in cui sono incorse le parti attrici, che non hanno dimostrato
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alcuna forma di legittimazione attiva rispetto alla posizione giuridica soggettiva di cui hanno preteso tutela giurisdizionale.
Ragion per cui gli attori, del tutto carenti di titolarità soggettiva rispetto all'azione promossa, sono risultati mancanti del potere di promuovere un giudizio in ordine al rapporto sostanziale oggetto della domanda introduttiva.
Alla fattispecie in esame non è, quindi, applicabile un meccanismo di sanatoria del difetto di rappresentanza processuale, quale quello previsto dall'art. 182 c.p.c. che prevede la concessione di un termine da parte del Giudice unicamente quando viene rilevata “la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che ne determina la nullità.”.
Nessun rilievo probatorio può essere attribuito alla documentazione tardivamente depositata dagli istanti solo in sede di impugnazione, né tanto meno la costituzione in grado d'appello di PT
, divenuto nelle more maggiorenne, può considerarsi idonea a ratificare l'originaria
[...] mancanza di legittimazione attiva degli attori definitivamente maturata nel corso del giudizio di primo grado.
In assenza di qualunque prova documentale relativa alla loro legittimazione rispetto alla situazione giuridica sostanziale azionata, e hanno assunto nel Parte_1 Parte_2 giudizio di prime cure la posizione di terzi del tutto estranei rispetto al diritto altrui azionato in via risarcitoria.
La decisione assunta dal Giudice di Pace, riguardando la titolarità della posizione giuridica soggettiva attiva, come elemento costitutivo della domanda, non può che attenere al merito della controversia ed essere idonea a passare in giudicato con effetti preclusivi nei confronti dei soli soggetti non legittimati (e, quindi, evidentemente non per , rimasto del tutto Parte_3 estraneo al giudizio di primo grado).
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la “la pronuncia di rigetto della domanda per difetto della legittimazione ad agire va intesa come rigetto per mancanza della titolarità del rapporto giuridico dedotto in giudizio, ossia per inesistenza del diritto, per essere di un terzo il diritto fatto valere, sicchè tale pronuncia è una decisione di merito e non di rito, idonea a passare in cosa giudicata formale e sostanziale, preclusiva della possibilità di riproporre la stessa domanda in altro giudizio” (Cassazione civile sez. III, 22/04/2009 n.9558).
Pertanto, dall'accertato difetto di legittimazione degli attori, per assenza di collegamento giuridicamente rilevante con il diritto fatto valere in giudizio, non poteva che discendere una decisione di rigetto della pretesa risarcitoria azionata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M.
Giustizia 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147 del 13.8.2022, in relazione al valore della
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controversia - rientrante nello scaglione compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00 - e all'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti per la parte appellata.
Alla pronuncia di rigetto dell'appello proposto dagli istanti consegue, inoltre, l'obbligo a carico di tali parti, di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello (cfr. art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/2002, introdotto con legge n. 228 del 24.12.2012)
e di tanto va fatta declaratoria nel dispositivo. Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, anche incidentale, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo
(Cass. sez. unite, n. 4315/2020).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia d'appello promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• rigetta l'appello;
• condanna , e al pagamento, in favore del Parte_1 Parte_2 Parte_3
in persona del Sindaco p.t., delle spese processuali relative al giudizio Controparte_1
d'appello, che si liquidano in € 1.700,00 per compenso, oltre IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato;
• dà atto che ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, perché gli appellanti versino un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Aversa in data 1.2.2025
IL GIUDICE
dott. Alfredo Maffei
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