Articolo 352 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 351Articolo 353
Versione
6 maggio 1952
Art. 352.
(Consegna)


Gli uffici marittimi, all'atto del rilascio del ruolo di equipaggio, devono riportare le annotazioni in esso contenute in un registro copia ruoli conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile.
Ogni qualvolta gli uffici marittimi rilasciano un ruolo di equipaggio devono darne notizia alla cassa nazionale perla previdenza marinara.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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