Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 14/02/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1984/ 2024
TRIBUNALE O RDINARIO DI PISTO IA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
Il Tri bunal e, in com posi zione coll egi al e nell e persone dei seguenti m agi strati: dott. Stefano Bill et Presi dent e dott.ssa Gi uli a Gargi ulo Giudi ce rel. ed est. dott. Ni col a Latour Giudi ce ha pronunciat o l a seguent e
S E N T E N Z A
nell a causa civi le di prim o grado i scritt a al num ero 1 984/ 2024 del regi stro general e, avent e per oggett o l a separazione giudizi ale, vert ente tra:
, C .F. , nat a a B eni n City (Nigeri a) il 19 Parte_1 C.F._1
giugno 1975, residente in M ont al e (P T), vi a XX Set tem bre n. 13, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Bartaletti ed elettivamente domiciliata presso il suo studi o sit o in Pist oia, pi azzett a S an Bi agi o n. 3, giust a procura i n atti
R ICORR ENTE
e
, C.F. , nato a [...] enin City (Ni geri a) il CP_1 C.F._2
20 gi ugno 1967, resi dente a Montale (P T), vi a XX Set tem bre n. 13
CONVENUTO CONTUMACE
con l'intervento del Pubblico Ministero
1
1. Con ri corso depos itato in data 17 ott obre 2024, l a si g.ra ha chi es t o Parte_1
la pronunci a di separazi one con addebi t o al m arito, si g. con il CP_1
quale aveva contrat to mat rim onio in Prat o il 7 april e 2007, esponendo che dall'unione coniugale sono nati i figli (il 27 dicembre 2002), Per_1 Per_2
(in dat a 8 marzo 2006) e (i l 25 agost o 2009) e
[...] Persona_3
deducendo, a fondam ent o dell a dom anda, che l a convi venza coniugal e era divenut a da t empo int oll erabi le a causa dell e condott e aggressive e violente del m ari to ai danni del la moglie e dei fi gli olt re che della reit erata vi ol az ione, da part e del convenut o, dei doveri di fedelt à coni ugal e e di assi stenza moral e e m at eri al e.
La ricorrent e ha precis ato : che, a d ecorrere dall'anno 2016 , il si g. si è CP_1
assent at o da cas a per lunghi periodo per m otivi l avorati v i e ha omesso di contri bui re con regol arit à all e esigenze dell a fami gl ia;
di aver scoperto nell 'anno 2022 che i l marito int ratt eneva i n Nigeria una relazi one ext raconi ugale con una donna con l a quale aveva “anche avuto un figli o ed ha anche scopert o che molto del denar o guadagnato l' lo in viava a quest'altra famiglia”; che, a maggio 2024, il CP_1
convenut o ha abbandonato definit ivament e l a fami gli a e che a l uglio 2024 ha cercato di cont att are i figli che si s ono ri fi utati di incont rarl o .
La si g.ra ha ch i esto pert ant o di : disporre l 'affi dam ento del figli o minore Pt_1
in vi a escl usiva all a madre;
porre a cari co del padre l 'obbli go di cont ri bui re al mant eni mento dei figli corrispondendo un assegno m ensi le dell 'import o di euro 600 mensili, ol tre al 70% dell e spes e st raordinari e;
ri conoscere il diritto della ri corrent e di percepi re i ntegral ment e l 'ass egno uni co uni versal e.
Con decreto del 21 ottobre 2024 la giudice delegata ha richiesto ai sensi dell'art. 473 -bis.42 c.p.c. al Pubblico Ministero in sede, all' e all' Controparte_2 CP_2
ci rca l'esistenza di eventua li procedimenti nei confront i Controparte_3
di relativi a condott e vi ol ent e e abusanti nei confronti dell a m ogli e CP_1
e/o dei figli , definiti o pendenti, e l a t rasmissione dei rel ativi att i non coperti dal segreto di cui all'articol o 329 c.p. p. e ha dato m andato al servi zi o soci al e del
Comune di M ont al e di svolgere indagini soci o -famili ari sul nucl eo famili are.
Acquisi ta la rel azi one del s ervi zio soci ale , all 'udi enza del 28 gennaio 2025, è st at a sent ita l a ricorrent e , è st ata di chi arata l a contu m acia del convenut o e sono st ati adottati i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse dei figli.
2 All a medesima udi enza part e ricorrent e ha chi esto l a pronunci a di sent enza non definit iva di s eparazi one.
La gi udi ce del egat a ha t ratt enuto l a causa in deci sione riservandosi di riferire al
Collegio.
2. Sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'articolo 3 del
Regolam ento Ue n. 1111/2019, che prevede t ra i vari crit eri per i ndi viduare il foro com pet ente, quello del t errit orio in cui si trova l 'ult ima residenza abitual e dei coniugi se uno di ess i vi risi ede ancora.
Il R egol am ent o cit ato è appli cabil e nel caso di speci e perché ha una val enza universale , nel s enso che è appli cabil e anche nei riguardi di cittadini di St ati terzi che abbi ano vincoli s ufficientement e forti con i l territorio di u no degli St at i m embri
(cfr. Corte di Giust i zi a UE, s ez. I II, 29 novembre 2007 C 68/ 07 vs CP_4
. Per_4
Le part i risi edono i n Italia, pert anto, sussist e l a competenza giurisdi zi onal e dell'intestato Tribunale sulla domanda di separazione.
2.1. Quant o all a l egge appli cabil e all a domanda di separazione, poi ché il ri cors o introdutt ivo è stato d eposit ato in dat a 17 ottobre 2024, trova appli cazione i l regolamento (UE) n. 1259/2010 del 20 dicembre 2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel s ettore del la legge appli cabil e al di vorzio e alla separazi one pers onal e per l e controver si e ist aurate a decorrere dal 21 gi ugno 2012, il cui art. 8 stabilisce che “In mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e l a s eparazione personal e sono di sci plinati dall a legge dello St ato: a) dell a residenza abi tual e dei coni ugi nel mo mento i n cui è adita l 'autori t à giurisdizionale, o, in mancanza;
b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tal e peri odo non s i si a concl uso più di un anno prima che f osse adit a
l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita
l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
d) in cui è adita
l'autorità giurisdizionale”.
Nel caso di s peci e l a l egge appli cabil e è quella it ali ana qual e l egge dello St ato di ultim a resi denza abi tual e dei coniugi , giacché al m omento d i proposizione del ricorso le part i risi edevano in It ali a.
2.3. La dom anda di s eparazione è fondat a e merit a accoglim ento.
3 L'esame degli atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazi one di contras to e di conflittualit à t ra i coniugi, pal esement e suscett ibil e di rendere i ntoll erabil e la prosecuzi one dell a convivenza e, di ri flesso, di legittim are la pronunci a della s eparazi one personal e.
Poiché l a caus a non risult a invece adeguat am ent e ist ruit a con ri guardo agli ult eriori aspetti , deve es sere dis pos ta l a rim essione del la causa in ist rutt oria per gli adempim enti.
La regolam entazi one delle spes e deve essere di fferita alla pronunci a definiti va.
P.Q.M.
Il Tri bunal e di Pist oi a i n composi zione collegi al e, defi niti vam ent e decidendo:
a) pronuncia la s eparazione pers onal e t ra i signori e i Parte_1 CP_1
quali hanno cont ratt o m atri moni o in Prat o il 7 april e 2007;
b) dispone l'annot azione della present e sent enza negli atti dello st at o ci vil e del
Comune di P rat o, att o n. 70, part e I, del l'anno 2007;
c) ri met te la caus a in istruttori a com e da separat a ordinanza.
Così deciso in Pistoi a, nella cam era di consigli o del 6 febbrai o 2025.
La Gi udi ce Il P residente
Gi ulia Gargi ulo St efano Bill et
4