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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 19/12/2025, n. 3439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3439 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1170/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
Dott. Caterina Caniato Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(C.F. ), con l'avv. Iervolino Mauro Parte_1 C.F._1
Appellante contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Romano Andrea
(C.F. Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Zanon P.IVA_2
Marco
(C.F. Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Repossi P.IVA_3
ST
Appellate
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, I' comma c.p.c.). Appello avverso la sentenza n.504/24 del Tribunale di Rovigo pubblicata in data 26/06/2024.
CONCLUSIONI
Per Parte_1
1)In riforma totale della sentenza n.504/2024 del Tribunale di Rovigo (RG 2251/2021) impugnata, annullare l'atto impugnato;
2)Condannare gli appellati al pagamento delle spese di lite con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Per Controparte_1
Nel merito
- Dichiarare inammissibili e/o rigettare l'appello di controparte previa dichiarazione del difetto di legittimazione passiva dell'ente di riscossione in relazione alle doglianze relative all'attività di competenza dell'ente impositore e/o previo accertamento della ritualità dell'operato di Controparte_4
Con vittoria di spese e onorari di lite da distrarre a favore dello scrivente Difensore che si dichiara antistatario.
Per Controparte_5
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia respingere l'appello proposto da
[...]
confermando la sentenza impugnata. Il tutto con vittoria di spese diritti ed Parte_1 onorari di entrambi i gradi di giudizio oltre IVA e CPA come per legge.
Per Controparte_2
In via principale Rigettarsi l'appello in quanto inammissibile e comunque infondato in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte e, per l'effetto, confermarsi la sentenza n.
504/2024 resa dal Tribunale di Rovigo.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali del gravame e del giudizio di primo grado.
MOTIVAZIONE
Giudizio di primo grado
Con atto di citazione in opposizione, ritualmente notificato, conveniva Parte_1 in giudizio e Controparte_1 Controparte_5
pag. 2/10 chiedendo l'annullamento della cartella di pagamento n. 119 2020 000 Controparte_5
18506 80 001, emessa da su incarico di Controparte_1 CP_5
e notificata in data 29.09.2021 con la quale gli era stato intimato il pagamento
[...] della somma di euro 160.750,93.
Il credito traeva origine dalla garanzia prestata da con Controparte_5 riferimento al rapporto di mutuo chirografario n. 1010949, sottoscritto in data
25.01.2017, da (già e assistito dalle fideiussioni rilasciate da CP_6 CP_7
ed . Parte_1 Persona_1
Con riferimento a tale rapporto, in data 12.03.2019, Controparte_2 aveva inviato richiesta di attivazione del Fondo di garanzia ed
[...] il 13.06.2019 aveva ricevuto in liquidazione l'importo di euro 155.844,97. A seguito dell'avvenuta escussione della garanzia e liquidazione dell'importo, CP_5
aveva inviato comunicazione di surroga alla debitrice principale ed ai garanti.
[...]
L'opponente contestava il difetto di giurisdizione e l'incompetenza del Tribunale adito, nonché il diritto ad agire in esecuzione in ragione dell'assenza di un valido titolo esecutivo.
Rilevava la nullità della cartella per omessa indicazione del calcolo della somma pretesa e degli interessi, la nullità per violazione della legge n. 241/1990 o mancata indicazione del responsabile dei dati personali e del procedimento, la nullità della notifica dell'atto impugnato e la nullità per mancata sottoscrizione dell'atto impugnato. Disconosceva le sottoscrizioni e le copie della documentazione relativa al rapporto di garanzia ed eccepiva la nullità delle fideiussioni omnibus in quanto riproduttive del modello ABI, per assenza di data certa, per violazione dell'informazione periodica ex art. 119 Tub, per applicazione illegittima di interessi anatocistici ed usurari, per violazione dell'art. 1346
c.c. e dell'art. 1957 c.c.
Si costituiva chiedendo in via Controparte_5 preliminare di essere autorizzata a chiamare in causa Controparte_2
e chiedeva il rigetto dell'opposizione attorea.
[...]
Precisava che svolgeva attività di gestione del Fondo di Garanzia Controparte_5 per le piccole e medie imprese, istituito ai sensi dell'art. 2 co. 100 lett. a della legge n.
662/96 e che l'impresa (poi trasformata in era stata ammessa CP_7 CP_6
pag. 3/10 alla garanzia del Fondo per l'operazione di finanziamento erogato da CP_8
(ora ), relativa al
[...] Controparte_9 contratto di finanziamento del 25.01.2017, garantito con fideiussione del 17.10.2012. A seguito dell'insolvenza dell'impresa debitrice la Banca finanziatrice aveva provveduto ad escutere la garanzia del Fondo e aveva erogato alla Banca Controparte_5 garantita l'importo comunicato alle imprese e alla procedura con l'avviso di surroga, acquisendo per conto del Fondo medesimo il diritto di rivalersi sulla impresa inadempiente e di surrogarsi in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite. Stante il mancato pagamento di quanto richiesto, provvedeva ad avviare la Controparte_5 procedura di iscrizione a ruolo esattoriale per la riscossione coattiva degli importi.
Si costituiva chiedendo il rigetto delle domande Controparte_1 attoree e la dichiarazione del difetto di legittimazione passiva dell'ente della riscossione in relazione alle doglianze relative all'attività di competenza dell'ente impositore.
Si costituiva altresì chiedendo la Controparte_2 sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. ed eccependo la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza e l'inammissibilità delle domande svolte in punto di nullità della fideiussione rilasciata. Nel merito chiedeva il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Con la sentenza n.504/24 il Tribunale di Rovigo rigettava l'opposizione e condannava alla rifusione delle spese di lite. Parte_1
Il Tribunale qualificava il giudizio come opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615
c.p.c., poiché avente ad oggetto la contestazione sul diritto di procedere alla esecuzione forzata minacciata dall'agente di riscossione e rigettava l'opposizione in quanto infondata.
Ritenuta l'infondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione e di incompetenza, accertava l'ammissibilità dell'esecuzione a mezzo ruolo poiché il ruolo ha natura di precetto e titolo esecutivo, sia nei confronti del garante che del debitore principale.
Dichiarava infondati anche i motivi di opposizione relativi alla regolarità del precetto, poiché la cartella precisava in modo chiaro gli importi dovuti, gli interessi e gli oneri di pag. 4/10 riscossione. Rilevava che l'opponente aveva dimostrato di conoscere le pretese che avevano giustificato l'emissione della cartella di pagamento derivanti dalla garanzia Contr personale prestata in favore di ed escussa da . La cartella Controparte_5 riportava, inoltre, il nominativo del responsabile del procedimento e l'omessa sottoscrizione non determinava l'invalidità dell'atto.
Quanto alla notifica della cartella, la stessa era ammessa anche da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge, pertanto, era evidente che la notifica avesse raggiunto il suo scopo e ritenuto sanato ogni eventuale vizio.
Quanto al rapporto di garanzia sottostante la cartella di pagamento, il giudice di prime cure riteneva i disconoscimenti inefficaci e irrilevanti.
Dalla documentazione prodotta da si desumeva che le doglianze tra CP_8
e erano oggetto del giudizio introdotto da Parte_1 CP_8 Parte_1 contro il decreto ingiuntivo n. 518/2019 ottenuto dalla avanti al
[...] CP_8
Tribunale di Treviso in data 15.2.2029. Sia la pretesa creditoria che i motivi di opposizione erano coincidenti con quelli svolti in tale sede. La sentenza di primo grado emessa nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo aveva rigettato l'opposizione e a mente dell'art. 39 c.p.c. i motivi di opposizione a precetto esattamente coincidenti con i motivi di opposizione a decreto ingiuntivo non potevano essere vagliati nel merito, perché già oggetto di giudizio pendente tra le stesse parti avanti a diverso Tribunale.
Giudizio di appello
Contro la sentenza n.504/24 del Tribunale di Rovigo ha interposto tempestivo appello insistendo per l'accoglimento dei motivi di appello e la riforma della Parte_1 sentenza di primo grado.
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello previa Controparte_1 dichiarazione del difetto di legittimazione passiva dell'ente e accertamento della ritualità dell'operato.
Si è costituita chiedendo il Controparte_5 rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Si è costituita altresì chiedendo il Controparte_2 rigetto dell'appello in quanto inammissibile e infondato con conferma della sentenza impugnata. pag. 5/10 All'udienza del 16 dicembre 2025 la causa è stata rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi da parte dei convenuti.
Motivi d'appello
Primo motivo di impugnazione
Con il primo motivo di impugnazione l'EL lamenta l'erroneità della sentenza ove ha ritenuto esistente un valido titolo esecutivo.
Secondo l'EL, per le entrate di natura privatistica, il ruolo esattoriale non assume natura di titolo esecutivo, il quale dovrà essere precostituito dall'ente e solo in seguito sarà possibile iscrivere a ruolo ed emettere cartella di pagamento, come previsto dall'art. 21 del d. lgs. n. 46/1999.
La garanzia prevista dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese comporta una tutela di natura privatistica per la quale in considerazione della Controparte_5 surrogazione legale subentra nella posizione creditoria originale e per la quale è necessario un titolo esecutivo propedeutico all'iscrizione a ruolo.
Secondo motivo di impugnazione
Con il secondo motivo di impugnazione l'EL eccepisce la nullità delle fideiussioni bancarie per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990 rilevando che le fideiussioni stipulate sono frutto di un'intesa anticoncorrenziale e l'identità tra le clausole ABI e quelle sottoscritte dal consumatore ne determina la nullità.
Ragioni della decisione
L'appello va integralmente rigettato.
In relazione al primo motivo d'appello è sufficientemente evidenziare che, come già rilevato dalla Suprema Corte, è legittimo il ricorso alla procedura di riscossione a mezzo ruolo tenuto conto della espressa previsione legislativa e della natura del credito intimato e ciò anche nei confronti del fideiussore.
In proposito si è rilevato come “in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex l. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio pag. 6/10 finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 146 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente.” «Il privilegio previsto, dall'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1998, per i crediti dello Stato per la restituzione dei “finanziamenti” erogati, trova applicazione anche per gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia, stante la finalità pubblicistica che connota il d.lgs. n. 123 del 1998 e il carattere unitario, sotto il profilo funzionale, delle diverse misure agevolative ivi contemplate, e si estende al credito del gestore del Fondo di garanzia che, a seguito di escussione, soddisfa il finanziatore, il quale, peraltro, non originando da un'erogazione diretta da parte dell'Amministrazione statale di somme di danaro nelle mani del beneficiario, ma dal pagamento dell'istituto di credito che aveva erogato il finanziamento al beneficiario, sorge per effetto del solo pagamento, non occorrendo un provvedimento di revoca della concessione del finanziamento»(cfr. Cass. civ. n.9657/2024 e conf. n.32148/2024).
Quanto al secondo motivo d'appello va rilevato come in questa sede l'EL si limita del tutto genericamente ad eccepire “la nullità delle fideiussioni bancarie attive rilasciate su moduli conformi alle condizioni generali per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancari per violazione dell'art.2 della legge 287 del 1990” senza svolgere alcun riferimento alla fideiussione oggetto di causa e al dato temporale concernente l'epoca della stipula, né all'essenzialità delle specifiche clausole.
In disparte all'inammissibilità per genericità del motivo va in ogni caso ribadito quanto già osservato da questa Corte nella sentenza resa nella causa d'appello proposta da nei confronti di avente ad Parte_1 Controparte_10 oggetto il decreto ingiuntivo per il pagamento in favore di Controparte_2 la complessiva somma di euro 509.296,45, oltre alle spese in
[...] forza della fideiussione omnibus rilasciata dallo stesso in data 17.10.2012 e della dichiarazione integrativa sottoscritta il 30.01.2015, a garanzia dello scoperto di conto pag. 7/10 corrente n. 49/010018135 acceso in data 15.10.2012 da (poi CP_7 CP_6 presso e del Controparte_11 debito residuo derivante dal mutuo chirografario n. 1010949 di €250.000,00 concesso dalla suddetta banca a in data 25.01.2017. Nella sentenza n.530/2025 CP_6 depositata in data 14 marzo 2025 si è rilevato che “A fondamento della opposizione spiegata avverso il decreto ingiuntivo vi è il provvedimento del 2 maggio 2005 della
Banca d'Italia, cui, prima della modifica apportata dalla L. n. 262 del 2005, art. 19, comma 11, spettava l'accertamento delle infrazioni di cui al nominato art. 2 che si assumessero essere poste in atto dalle aziende di credito. Per quanto qui specificamente interessa, nel richiamato provvedimento della Banca di Italia si afferma che: "Gli artt. 2,
6 e 8, dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a)". Ora, non è in contestazione tra le parti che la fideiussione Part omnibus sottoscritta dal contiene quelle clausole che la Banca d'Italia ha ritenuto nulle in quanto anticoncorrenziali. Tuttavia, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la nota pronuncia n. 41994 del 30/12/2021, hanno chiarito che la nullità derivante dalla riproduzione nelle fideiussioni omnibus delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema
ABI investe le singole clausole e non l'intero contratto (“i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”). A questo proposito risulta decisiva la considerazione che la riproduzione di tali clausole è funzionale all'interesse della banca, la quale ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lei favorevoli, perché l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti. Avuto riguardo, invece, alla posizione del garante, l'inserimento di tali clausole ha certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, pag. 8/10 imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto;
sicché la loro eliminazione ne alleggerisce la posizione. D'altro canto, l'opponente non ha mai prospettato, né tantomeno provato che egli non avrebbe prestato la garanzia, in assenza delle predette clausole. In definitiva, la fideiussione per cui è causa resta pienamente valida ed efficace, sebbene depurata dalle sole clausole riproduttive di quelle dichiarate nulle dalla Banca d'Italia, poiché anticoncorrenziali, in conformità a quanto stabilito dall'art. 1419 c.c., non risultando comprovata agli atti una diversa volontà delle partì, nel senso dell'essenzialità - per l'assetto di interessi divisato - della parte del contratto colpita da nullità, essenzialità di cui la parte interessata all'estensione della nullità ha l'onere di fornire adeguata dimostrazione” ( cfr. sentenza cit.).
Conclusioni e spese
La sentenza appellata merita integrale conferma.
Le spese processuali del presente grado vanno poste ad integrale carico dell'EL
atteso il rigetto dell'impugnazione. Tali spese che vengono liquidate, Parte_1 secondo il dm n.55/2014 secondo lo scaglione da euro 52.001,00 a euro 260.000,00 per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale effettivamente svolte in euro 9.991,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA nei confronti di ciascun appellato ( Controparte_5 [...]
e con distrazione nei Controparte_10 Controparte_4
CP_1 confronti del procuratore di avv.to Andrea Romano in quanto dichiaratosi antistatario).
Segue al rigetto dell'appello l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n.
115/02 nei confronti dell'EL . Parte_1
P. Q. M.
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo sull'appello avverso la sentenza n.
504/2024 pubblicata il 26.6.2024 del Tribunale di Rovigo, lo respinge e per l'effetto:
1) conferma la sentenza appellata;
2) condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_5 le spese di lite del presente grado, liquidate in euro 9.991,00 per
[...] compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA;
pag. 9/10 3) condanna a rifondere a le Parte_1 Controparte_4 spese di lite del presente grado, liquidate in euro 9.991,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA con distrazione delle stesse in favore del procuratore avv. Andrea Romano dichiaratasi antistatario;
4) condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_10 le spese di lite del presente grado, liquidate in euro 9.991,00 per compensi oltre
[...] rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA;
5) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/02 a carico dell'EL . Parte_1
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio 17 dicembre 2025
IL PRESIDENTE dott. Caterina Passarelli
L'ESTENSORE
dott. Martina Gasparini
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1170/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
Dott. Caterina Caniato Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(C.F. ), con l'avv. Iervolino Mauro Parte_1 C.F._1
Appellante contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Romano Andrea
(C.F. Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Zanon P.IVA_2
Marco
(C.F. Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Repossi P.IVA_3
ST
Appellate
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, I' comma c.p.c.). Appello avverso la sentenza n.504/24 del Tribunale di Rovigo pubblicata in data 26/06/2024.
CONCLUSIONI
Per Parte_1
1)In riforma totale della sentenza n.504/2024 del Tribunale di Rovigo (RG 2251/2021) impugnata, annullare l'atto impugnato;
2)Condannare gli appellati al pagamento delle spese di lite con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Per Controparte_1
Nel merito
- Dichiarare inammissibili e/o rigettare l'appello di controparte previa dichiarazione del difetto di legittimazione passiva dell'ente di riscossione in relazione alle doglianze relative all'attività di competenza dell'ente impositore e/o previo accertamento della ritualità dell'operato di Controparte_4
Con vittoria di spese e onorari di lite da distrarre a favore dello scrivente Difensore che si dichiara antistatario.
Per Controparte_5
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia respingere l'appello proposto da
[...]
confermando la sentenza impugnata. Il tutto con vittoria di spese diritti ed Parte_1 onorari di entrambi i gradi di giudizio oltre IVA e CPA come per legge.
Per Controparte_2
In via principale Rigettarsi l'appello in quanto inammissibile e comunque infondato in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte e, per l'effetto, confermarsi la sentenza n.
504/2024 resa dal Tribunale di Rovigo.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali del gravame e del giudizio di primo grado.
MOTIVAZIONE
Giudizio di primo grado
Con atto di citazione in opposizione, ritualmente notificato, conveniva Parte_1 in giudizio e Controparte_1 Controparte_5
pag. 2/10 chiedendo l'annullamento della cartella di pagamento n. 119 2020 000 Controparte_5
18506 80 001, emessa da su incarico di Controparte_1 CP_5
e notificata in data 29.09.2021 con la quale gli era stato intimato il pagamento
[...] della somma di euro 160.750,93.
Il credito traeva origine dalla garanzia prestata da con Controparte_5 riferimento al rapporto di mutuo chirografario n. 1010949, sottoscritto in data
25.01.2017, da (già e assistito dalle fideiussioni rilasciate da CP_6 CP_7
ed . Parte_1 Persona_1
Con riferimento a tale rapporto, in data 12.03.2019, Controparte_2 aveva inviato richiesta di attivazione del Fondo di garanzia ed
[...] il 13.06.2019 aveva ricevuto in liquidazione l'importo di euro 155.844,97. A seguito dell'avvenuta escussione della garanzia e liquidazione dell'importo, CP_5
aveva inviato comunicazione di surroga alla debitrice principale ed ai garanti.
[...]
L'opponente contestava il difetto di giurisdizione e l'incompetenza del Tribunale adito, nonché il diritto ad agire in esecuzione in ragione dell'assenza di un valido titolo esecutivo.
Rilevava la nullità della cartella per omessa indicazione del calcolo della somma pretesa e degli interessi, la nullità per violazione della legge n. 241/1990 o mancata indicazione del responsabile dei dati personali e del procedimento, la nullità della notifica dell'atto impugnato e la nullità per mancata sottoscrizione dell'atto impugnato. Disconosceva le sottoscrizioni e le copie della documentazione relativa al rapporto di garanzia ed eccepiva la nullità delle fideiussioni omnibus in quanto riproduttive del modello ABI, per assenza di data certa, per violazione dell'informazione periodica ex art. 119 Tub, per applicazione illegittima di interessi anatocistici ed usurari, per violazione dell'art. 1346
c.c. e dell'art. 1957 c.c.
Si costituiva chiedendo in via Controparte_5 preliminare di essere autorizzata a chiamare in causa Controparte_2
e chiedeva il rigetto dell'opposizione attorea.
[...]
Precisava che svolgeva attività di gestione del Fondo di Garanzia Controparte_5 per le piccole e medie imprese, istituito ai sensi dell'art. 2 co. 100 lett. a della legge n.
662/96 e che l'impresa (poi trasformata in era stata ammessa CP_7 CP_6
pag. 3/10 alla garanzia del Fondo per l'operazione di finanziamento erogato da CP_8
(ora ), relativa al
[...] Controparte_9 contratto di finanziamento del 25.01.2017, garantito con fideiussione del 17.10.2012. A seguito dell'insolvenza dell'impresa debitrice la Banca finanziatrice aveva provveduto ad escutere la garanzia del Fondo e aveva erogato alla Banca Controparte_5 garantita l'importo comunicato alle imprese e alla procedura con l'avviso di surroga, acquisendo per conto del Fondo medesimo il diritto di rivalersi sulla impresa inadempiente e di surrogarsi in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite. Stante il mancato pagamento di quanto richiesto, provvedeva ad avviare la Controparte_5 procedura di iscrizione a ruolo esattoriale per la riscossione coattiva degli importi.
Si costituiva chiedendo il rigetto delle domande Controparte_1 attoree e la dichiarazione del difetto di legittimazione passiva dell'ente della riscossione in relazione alle doglianze relative all'attività di competenza dell'ente impositore.
Si costituiva altresì chiedendo la Controparte_2 sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. ed eccependo la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza e l'inammissibilità delle domande svolte in punto di nullità della fideiussione rilasciata. Nel merito chiedeva il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Con la sentenza n.504/24 il Tribunale di Rovigo rigettava l'opposizione e condannava alla rifusione delle spese di lite. Parte_1
Il Tribunale qualificava il giudizio come opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615
c.p.c., poiché avente ad oggetto la contestazione sul diritto di procedere alla esecuzione forzata minacciata dall'agente di riscossione e rigettava l'opposizione in quanto infondata.
Ritenuta l'infondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione e di incompetenza, accertava l'ammissibilità dell'esecuzione a mezzo ruolo poiché il ruolo ha natura di precetto e titolo esecutivo, sia nei confronti del garante che del debitore principale.
Dichiarava infondati anche i motivi di opposizione relativi alla regolarità del precetto, poiché la cartella precisava in modo chiaro gli importi dovuti, gli interessi e gli oneri di pag. 4/10 riscossione. Rilevava che l'opponente aveva dimostrato di conoscere le pretese che avevano giustificato l'emissione della cartella di pagamento derivanti dalla garanzia Contr personale prestata in favore di ed escussa da . La cartella Controparte_5 riportava, inoltre, il nominativo del responsabile del procedimento e l'omessa sottoscrizione non determinava l'invalidità dell'atto.
Quanto alla notifica della cartella, la stessa era ammessa anche da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge, pertanto, era evidente che la notifica avesse raggiunto il suo scopo e ritenuto sanato ogni eventuale vizio.
Quanto al rapporto di garanzia sottostante la cartella di pagamento, il giudice di prime cure riteneva i disconoscimenti inefficaci e irrilevanti.
Dalla documentazione prodotta da si desumeva che le doglianze tra CP_8
e erano oggetto del giudizio introdotto da Parte_1 CP_8 Parte_1 contro il decreto ingiuntivo n. 518/2019 ottenuto dalla avanti al
[...] CP_8
Tribunale di Treviso in data 15.2.2029. Sia la pretesa creditoria che i motivi di opposizione erano coincidenti con quelli svolti in tale sede. La sentenza di primo grado emessa nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo aveva rigettato l'opposizione e a mente dell'art. 39 c.p.c. i motivi di opposizione a precetto esattamente coincidenti con i motivi di opposizione a decreto ingiuntivo non potevano essere vagliati nel merito, perché già oggetto di giudizio pendente tra le stesse parti avanti a diverso Tribunale.
Giudizio di appello
Contro la sentenza n.504/24 del Tribunale di Rovigo ha interposto tempestivo appello insistendo per l'accoglimento dei motivi di appello e la riforma della Parte_1 sentenza di primo grado.
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello previa Controparte_1 dichiarazione del difetto di legittimazione passiva dell'ente e accertamento della ritualità dell'operato.
Si è costituita chiedendo il Controparte_5 rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Si è costituita altresì chiedendo il Controparte_2 rigetto dell'appello in quanto inammissibile e infondato con conferma della sentenza impugnata. pag. 5/10 All'udienza del 16 dicembre 2025 la causa è stata rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi da parte dei convenuti.
Motivi d'appello
Primo motivo di impugnazione
Con il primo motivo di impugnazione l'EL lamenta l'erroneità della sentenza ove ha ritenuto esistente un valido titolo esecutivo.
Secondo l'EL, per le entrate di natura privatistica, il ruolo esattoriale non assume natura di titolo esecutivo, il quale dovrà essere precostituito dall'ente e solo in seguito sarà possibile iscrivere a ruolo ed emettere cartella di pagamento, come previsto dall'art. 21 del d. lgs. n. 46/1999.
La garanzia prevista dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese comporta una tutela di natura privatistica per la quale in considerazione della Controparte_5 surrogazione legale subentra nella posizione creditoria originale e per la quale è necessario un titolo esecutivo propedeutico all'iscrizione a ruolo.
Secondo motivo di impugnazione
Con il secondo motivo di impugnazione l'EL eccepisce la nullità delle fideiussioni bancarie per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990 rilevando che le fideiussioni stipulate sono frutto di un'intesa anticoncorrenziale e l'identità tra le clausole ABI e quelle sottoscritte dal consumatore ne determina la nullità.
Ragioni della decisione
L'appello va integralmente rigettato.
In relazione al primo motivo d'appello è sufficientemente evidenziare che, come già rilevato dalla Suprema Corte, è legittimo il ricorso alla procedura di riscossione a mezzo ruolo tenuto conto della espressa previsione legislativa e della natura del credito intimato e ciò anche nei confronti del fideiussore.
In proposito si è rilevato come “in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex l. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio pag. 6/10 finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 146 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente.” «Il privilegio previsto, dall'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1998, per i crediti dello Stato per la restituzione dei “finanziamenti” erogati, trova applicazione anche per gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia, stante la finalità pubblicistica che connota il d.lgs. n. 123 del 1998 e il carattere unitario, sotto il profilo funzionale, delle diverse misure agevolative ivi contemplate, e si estende al credito del gestore del Fondo di garanzia che, a seguito di escussione, soddisfa il finanziatore, il quale, peraltro, non originando da un'erogazione diretta da parte dell'Amministrazione statale di somme di danaro nelle mani del beneficiario, ma dal pagamento dell'istituto di credito che aveva erogato il finanziamento al beneficiario, sorge per effetto del solo pagamento, non occorrendo un provvedimento di revoca della concessione del finanziamento»(cfr. Cass. civ. n.9657/2024 e conf. n.32148/2024).
Quanto al secondo motivo d'appello va rilevato come in questa sede l'EL si limita del tutto genericamente ad eccepire “la nullità delle fideiussioni bancarie attive rilasciate su moduli conformi alle condizioni generali per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancari per violazione dell'art.2 della legge 287 del 1990” senza svolgere alcun riferimento alla fideiussione oggetto di causa e al dato temporale concernente l'epoca della stipula, né all'essenzialità delle specifiche clausole.
In disparte all'inammissibilità per genericità del motivo va in ogni caso ribadito quanto già osservato da questa Corte nella sentenza resa nella causa d'appello proposta da nei confronti di avente ad Parte_1 Controparte_10 oggetto il decreto ingiuntivo per il pagamento in favore di Controparte_2 la complessiva somma di euro 509.296,45, oltre alle spese in
[...] forza della fideiussione omnibus rilasciata dallo stesso in data 17.10.2012 e della dichiarazione integrativa sottoscritta il 30.01.2015, a garanzia dello scoperto di conto pag. 7/10 corrente n. 49/010018135 acceso in data 15.10.2012 da (poi CP_7 CP_6 presso e del Controparte_11 debito residuo derivante dal mutuo chirografario n. 1010949 di €250.000,00 concesso dalla suddetta banca a in data 25.01.2017. Nella sentenza n.530/2025 CP_6 depositata in data 14 marzo 2025 si è rilevato che “A fondamento della opposizione spiegata avverso il decreto ingiuntivo vi è il provvedimento del 2 maggio 2005 della
Banca d'Italia, cui, prima della modifica apportata dalla L. n. 262 del 2005, art. 19, comma 11, spettava l'accertamento delle infrazioni di cui al nominato art. 2 che si assumessero essere poste in atto dalle aziende di credito. Per quanto qui specificamente interessa, nel richiamato provvedimento della Banca di Italia si afferma che: "Gli artt. 2,
6 e 8, dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a)". Ora, non è in contestazione tra le parti che la fideiussione Part omnibus sottoscritta dal contiene quelle clausole che la Banca d'Italia ha ritenuto nulle in quanto anticoncorrenziali. Tuttavia, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la nota pronuncia n. 41994 del 30/12/2021, hanno chiarito che la nullità derivante dalla riproduzione nelle fideiussioni omnibus delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema
ABI investe le singole clausole e non l'intero contratto (“i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”). A questo proposito risulta decisiva la considerazione che la riproduzione di tali clausole è funzionale all'interesse della banca, la quale ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lei favorevoli, perché l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti. Avuto riguardo, invece, alla posizione del garante, l'inserimento di tali clausole ha certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, pag. 8/10 imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto;
sicché la loro eliminazione ne alleggerisce la posizione. D'altro canto, l'opponente non ha mai prospettato, né tantomeno provato che egli non avrebbe prestato la garanzia, in assenza delle predette clausole. In definitiva, la fideiussione per cui è causa resta pienamente valida ed efficace, sebbene depurata dalle sole clausole riproduttive di quelle dichiarate nulle dalla Banca d'Italia, poiché anticoncorrenziali, in conformità a quanto stabilito dall'art. 1419 c.c., non risultando comprovata agli atti una diversa volontà delle partì, nel senso dell'essenzialità - per l'assetto di interessi divisato - della parte del contratto colpita da nullità, essenzialità di cui la parte interessata all'estensione della nullità ha l'onere di fornire adeguata dimostrazione” ( cfr. sentenza cit.).
Conclusioni e spese
La sentenza appellata merita integrale conferma.
Le spese processuali del presente grado vanno poste ad integrale carico dell'EL
atteso il rigetto dell'impugnazione. Tali spese che vengono liquidate, Parte_1 secondo il dm n.55/2014 secondo lo scaglione da euro 52.001,00 a euro 260.000,00 per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale effettivamente svolte in euro 9.991,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA nei confronti di ciascun appellato ( Controparte_5 [...]
e con distrazione nei Controparte_10 Controparte_4
CP_1 confronti del procuratore di avv.to Andrea Romano in quanto dichiaratosi antistatario).
Segue al rigetto dell'appello l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n.
115/02 nei confronti dell'EL . Parte_1
P. Q. M.
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo sull'appello avverso la sentenza n.
504/2024 pubblicata il 26.6.2024 del Tribunale di Rovigo, lo respinge e per l'effetto:
1) conferma la sentenza appellata;
2) condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_5 le spese di lite del presente grado, liquidate in euro 9.991,00 per
[...] compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA;
pag. 9/10 3) condanna a rifondere a le Parte_1 Controparte_4 spese di lite del presente grado, liquidate in euro 9.991,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA con distrazione delle stesse in favore del procuratore avv. Andrea Romano dichiaratasi antistatario;
4) condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_10 le spese di lite del presente grado, liquidate in euro 9.991,00 per compensi oltre
[...] rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA;
5) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/02 a carico dell'EL . Parte_1
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio 17 dicembre 2025
IL PRESIDENTE dott. Caterina Passarelli
L'ESTENSORE
dott. Martina Gasparini
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