Sentenza 26 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/03/2002, n. 4309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4309 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2002 |
Testo completo
IN NOME DEL P043 09 /02 ** REPUBBLICA ITALIANA ki LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE (ROPRIETA" Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - INFILTRAZIONI D'ARQUA - Presidente - R.G.N. 15000/99 Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Cron. 10291 - Consigliere - Dott. Ugo RIGGIO Rep. 993 - Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO - -- Consigliere Dott. Carlo CIOFFI Ud.31/10/01 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE MAZZACANE Rel. Consigliere Dott. Vincenzo UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente IL SOLE 24 ORE dal Sig. per diritti L.
1.55. SENTENZA il -2-61 MAR. 2002 sul ricorso proposto da: IL LI RI LI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A CATALANI 4, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO CANCELLERIA SANTAMARIA, che 10 difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE CARUSO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
RI IO, per esso l'erede RI IN, : elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 44, presso lo studio dell'avvocato CARLO ARROTTA, che lo difende unitamente all'avvocato ANTONIO SIMONETTA, giusta delega in atti;
2001 - controricorrente 1448 - y -1- avverso la sentenza n. 379/99 del Tribunale di MONZA, depositata il 04/02/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/10/01 dal Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato 1'8.3.1996 RI RI conveniva in giudizio dinanzi al pretore di Monza LI RR chiedendo accertarsi la responsabilità di quest'ultimo in relazione ai danni subiti dall'esponente a seguito di lavori di ristrutturazione eseguiti dal convenuto nelle proprietà attrice;
l'attore in particolare assumeva che tali lavori, consistenti in una recinzione, nella realizzazione di muri in aderenza e di supporto ed in una zoccolatura in aderenza, erano stati effettuati parzialmente in difformità del progetto autorizzato. Si costituiva in giudizio il convenuto contestando la domanda attrice di cui chiedeva il rigetto. Con sentenza del 14.10.1997 il Pretore adito condannava il convenuto alla realizzazione della impermeabilizzazione di una parete dell'edificio di proprietà dell'attore ed al pagamento della somma di Lire 2.500.000. A seguito di impugnazione avversO tale decisione da parte del RR cui resisteva il RI, il Tribunale di Monza con sentenza del 4.2.1999 respingeva l'Appello. 3 Il Tribunale rilevava che il giudice di primo grado aveva considerato fondata la domanda attrice sulla base della consulenza tecnica d'ufficio espletata, ritenendo responsabile il RR per difettosa esecuzione dei lavori di sistemazione dell'area cortilizia di sua proprietà confinante con quella di proprietà dell'appellato; era pur vero che il consulente tecnico d'ufficio, nell'accertare l'esistenza delle macchie di umidità 2 che avevano interessato la proprietà del RI, aveva prospettato una pluralità di cause tra le quali una "infiltrazione d'acqua proveniente dalla separazione della pavimentazione del cortile con il rivestimento in pietra della parete a confine" concorrente con altre cause di origine naturale;
tuttavia secondo il Tribunale tale ultima circostanza era ininfluente, poiché l'autore dell'azione o della omissione resta esente da ogni responsabilità dell'evento solo in caso di causalità naturale esclusiva ed indipendente dall'apporto del comportamento umano, dovendosi invece affermare in caso contrario la responsabilità dell'autore del fatto illecito per tutte le conseguenze scaturenti secondo normalità dall' evento medesimo. 7 Il Tribunale inoltre evidenziava che il giudice di primo grado aveva ravvisato la causa esclusiva dei danni lamentati dal RI nella modifica della destinazione del cortile di proprietà del RR da giardino a pavimento piastrellato, considerato che tale innovazione secondo l'accertamento operato dal Pretore non oggetto di uno specifico motivo di gravame aveva provocato - stagnazione delle acque piovane ed una una infiltrazione delle stesse lungo la linea di separazione a confine della proprietà delle parti in causa. Per la cassazione di tale sentenza il RR ha proposto un ricorso articolato in un unico motivo;
resiste con controricorso il RI. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo formulato il RR, denunciando violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c., lamenta che il giudice di appello non ha adeguatamente valutato la relazione del consulente tecnico d'ufficio, che aveva escluso che le macchie di umidità presenti sulle pareti della proprietà RI fossero riconducibili alla costruzione da parte dell'esponente della struttura portante del cancello d'ingresso perché, in tal caso, le 5 infiltrazioni avrebbero dovuto interessare una parte circoscritta del fabbricato;
il ricorrente, quindi, ritenuto che la causa esclusiva dell'insorgenza delle suddette macchie di umidità deve essere individuata nella fatiscenza dell'edificio del RI, aggiunge di aver eseguito nella sua proprietà soluzioni adeguate al problema della infiltrazione delle acque piovane, mentre non era emersa alcuna prova certa in ordine ad un preteso nesso causale tra la collocazione dei pozzetti di raccolta delle acque nelle И vicinanze del muro del RI e gli inconvenienti verificatisi diversi anni dopo nella proprietà di quest'ultimo. La censura è infondata. Sotto un primo profilo, relativo ad un convincimento del giudice di Appello asserito in contrasto con le conclusioni alla consulenza tecnica d'ufficio, che avrebbe escluso qualsiasi responsabilità del RR in ordine alle infiltrazioni d'acqua accertate nella proprietà del RI, la doglianza è priva di pregio. Il Tribunale di Monza, invero, proprio sulla scorta delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, ha evidenziato che le macchie di 6 - umidità lamentate dal RI potevano essere ricondotte, oltre che ai lavori eseguiti dal RR sul suo fondo, ad altre concause di origine naturale;
e tuttavia ha aggiunto che tale evenienza non escludeva la responsabilità dell'appellante in conformità all'orientamento giurisprudenziale di questa Corte secondo cui in tema di responsabilità extracontrattuale soltanto qualora le condizioni ambientali od i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica su cui incide il comportamento imputabile dell'uomo siano sufficienti a determinare l'evento di danno indipendentemente dall'apporto del comportamento medesimo, l'autore dell'azione о della omissione resta sollevato, per intero, da ogni responsabilità dell'evento, restando in caso contrario ferma la sua piena responsabilità per tutte le conseguenze scaturenti secondo normalità dall'evento stesso (vedi tra le più recenti pronunce in tal senso Cass. 16.2.2001 n. 2335). Neppure è fondata quella parte della censura relativa ad una asserita insussistenza di una prova certa del nesso causale tra le infiltrazioni d'acqua accertate nella proprietà del RI ed i lavori eseguiti nel suo immobile dal RR. 7 Al contrario il Tribunale di Monza ha rilevato che il giudice di primo grado aveva individuato la esclusiva dei danni lamentati dal RI causa nella modifica della destinazione del cortile di proprietà del RR da giardino a pavimento piastrellato in quanto, secondo l'accertamento di fatto operato dal Pretore non oggetto di specifico tale nuova sistemazione motivo di gravame, determinato uno dell'area cortilizia aveva acque piovane ed una stazionamento delle infiltrazione delle stesse lungo la separazione a confine della proprietà delle parti in causa. Infine deve rilevarsi che il giudice di appello S ha puntualmente esaminato anche la circostanza relativa alla insorgenza delle macchie di umidità nella proprietà del RI a distanza di quattro esecuzione dei lavori di anni dalla eseguiti dal RR, ristrutturazione configurando tale elemento coma la riprova che le infiltrazioni di acqua dovevano essere ricondotte ad uno stillicidio determinato "dall'incanalamento nel luogo individuato dal Pretore". In definitiva, quindi, deve concludersi che la sentenza impugnata ha offerto adeguata e congrua motivazione del convincimento espresso in ordine น all'accertamento di fatto posto a base della ritenuta responsabilità del RR con dal RI,riferimento ai danni lamentati cosicché le censure sollevate dal ricorrente in questa sede, tendenti semplicemente ad una ricostruzione a sé più favorevole delle vicende di causa, sono prive di fondamento. Il ricorso deve quindi essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 109T 129,11
P.Q.M.
45-T 30pp La Corte 160,10 Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al (668,02) e di lire 8061 Mi 131705 pagamento di lire.. . per spese 60 (€ 516.46) , 1.000.000 per onorari di avvocato. 7 7 Così deciso in Roma il 31.10.2001. 1 V. ff. Pres. Vnium Mone come entemmu IL LI C1 Paolo Talarico DEPOSITATO IN CANCELLERIA Lalazico Roma 26 MAR. 2002 SerieAGENZIA DELLE ENTRATE YA 2 EL AL CANGR ERE D Registrate in Saja -VersateColerico (ouro Ceistosettanta /110 alny... Versate p. Diri Area Servizi Grazia DI FILIPPO) E RASCICHINI)