Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/01/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente-
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere-
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere Relatore-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3444/2021 R.G., riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza comunicata in data 14.06.2024, con cui sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e vertente
TRA
, C.F. , nata il [...] a Parte_1 C.F._1
Pozzuoli (NA) ed ivi residente a[...], sc. e, elettivamente domiciliata in Recale (CE) alla Via Gibuti n .2 presso lo studio dell'Avv. Vincenzo
Russo del Foro di Santa Maria Capua Vetere, C.F. che la C.F._2
rappresenta e difende, giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
C.F. Controparte_1
R.G. n° 3444/2021
- 1 -
in persona del suo Amministratore Delegato, Dott. P.IVA_1 Controparte_2
elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via Miguel Cervantes de Saavedra, 64 presso lo studio degli Avv.ti Faustino Manfredonia, C.F. e Claudio C.F._3
Manfredonia, C.F. , che lo rappresentano e difendono, anche C.F._4
disgiuntamente, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione del grado di appello;
APPELLATO
NONCHE'
IN PERSONA DEL Controparte_3
CURATORE FALLIMENTARE, Controparte_4
APPELLATO NON COSTITUITO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza n. 2123/2021, pubblicata il 16.06.2021 e non notificata, a definizione della causa R.G. n. 6564/2015, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, provvedendo sulle domande risarcitorie proposte da , le rigettava, condannandola al Parte_1
pagamento, in favore della convenuta Controparte_1
delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 3.972,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e c.p.a., nonché di quelle della C.T.U., liquidate in corso di causa.
L'attrice aveva convenuto in giudizio il Controparte_1
chiedendone, previa declaratoria di esclusiva responsabilità, la condanna al risarcimento dei danni subiti il 24.01.2014, allorché, mentre si accingeva a varcare la soglia di ingresso del
Centro Commerciale in Marcianise, scivolava su una sostanza occulta presente CP_1
sulla pavimentazione, non visibile né segnalata, riportando lesioni personali.
Costituitasi in giudizio, la convenuta aveva contestato la verificazione dell'evento, negando, comunque, ogni addebito, in quanto il servizio di pulizia del centro commerciale veniva eseguito dalla che, previa autorizzazione del Giudice, chiamava in Controparte_3
causa per essere manlevata in caso di accoglimento della domanda.
Il terzo chiamato in causa rimaneva contumace, nonostante la regolarità della notificazione.
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Quanto ai presupposti in fatto e in diritto posti alla base della sentenza di primo grado, in questa sede impugnata, il Tribunale riteneva applicabile alla fattispecie la disciplina di cui all'art. 2051 c.c. in materia di danni da cose in custodia, osservando che tale responsabilità risulta esclusa soltanto dal caso fortuito.
Evidenziava infatti che tale disciplina esclude l'addebitabilità dell'evento al custode solo qualora lo stesso sia derivato dal caso fortuito, inteso nel senso più ampio di fattore esterno, comprensivo anche del fatto del terzo e della colpa del danneggiato, che, nell'intervenire nella determinazione dell'evento dannoso con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, interrompe il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo.
Precisava che, allorquando sia applicabile l'art. 2051 c.c., il danneggiato deve provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno;
mentre il custode, per liberarsi, deve dimostrare il caso fortuito nei termini anzidetti.
Tanto premesso, riteneva insussistente la responsabilità della convenuta ex art. 2051 c.c., essendovi incertezza sul luogo di verificazione del fatto, avendo l'istante riferito e chiesto di provare, con il capitolo di prova testimoniale articolato sul punto, di essere scivolata su una sostanza occulta mentre si accingeva a varcare la soglia di ingresso del centro commerciale, mentre i testi escussi avevano narrato che l'incidente era avvenuto all'interno del centro commerciale. L'esatta individuazione del luogo in cui era avvenuto il fatto, ovvero se all'interno o all'esterno del centro commerciale incideva nella fattispecie, oltre che sull'accertamento dell'esatta dinamica dell'evento lesivo, sulla stessa legittimazione passiva.
Rilevava, inoltre, che l'attrice non aveva riferito nulla di specifico sulle modalità della caduta ai sanitari del pronto soccorso, leggendosi nei referti medici la dicitura “caduta accidentale” e “infortunio accidentale” senza alcun riferimento alla presenza della sostanza insidiosa indicata in giudizio.
Rigettava, dunque, la domanda, non essendo stato provato il fatto ed il nesso eziologico con i danni lamentati.
2. Avverso la suindicata sentenza, ha spiegato appello , deducendo a Parte_1
sostegno un unico motivo.
L'appellante ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli, contrariis reiectis: 1) in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio
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dedotti nel presente atto;
2) in via principale e nel merito, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n._ R.G. n.
6564/2015, pubblicata il 16.06.2021, emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere,
Sezione III Civile, Giudice Dott.ssa M. Feola, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: condannare la parte convenuta al risarcimento di tutti i danni occorsi alla parte istante, quantificati in complessivi euro 51.282,66 od al pagamento di quella somma maggiore o minore che meglio verrà quantificata in corso di giudizio, il tutto astretto nei limiti di euro 52.000,00; condannare la parte convenuta alla refusione delle spese di C.T.U. in favore dell'attrice; condannare, altresì, la parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario, oltre IVA e C.P.A., così come per legge, del doppio grado del giudizio. Conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e C.P.A., come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
3. L'atto di appello veniva notificato in data 23.07.2021 all'appellato
[...]
all'indirizzo di posta elettronica certificata del suo Controparte_1
difensore, avv. Faustino Manfredonia.
L'atto di appello veniva, altresì, notificato alla con sede in Napoli alla Controparte_3
Via Bari n. 40, in data 23.07.2021, a mezzo notifica in proprio tramite il servizio postale;
ma tale notifica non andava a buon fine per l'irreperibilità del destinatario.
Gli appellati erano convenuti per il giorno 10.01.2022 dinanzi a Codesta Corte.
Il giudizio di appello veniva tempestivamente iscritto a ruolo il 28.07.2021.
4. Con comparsa di risposta, depositata in data 17.12.2021, si costituiva in giudizio l'appellato che resisteva al gravame, Controparte_1 concludendo per l'inammissibilità ed improponibilità in rito, se del caso con ordinanza ex artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., ed, in ogni caso, per il rigetto dell'appello, per la sua infondatezza nel merito, con vittoria di spese e competenze del grado di giudizio.
In data 11.01.2022, il difensore dell'appellante depositava visura camerale relativa alla e dalla stessa risultava che tale società era stata dichiarata fallita in data Controparte_5
16.02.2018; conseguentemente, con ordinanza del 30.03.2022, questa Corte dichiarava interrotto il giudizio.
In data 13.05.2022, il giudizio veniva riassunto dall'appellante.
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Con ordinanza del 23.11.2022, depositata in data 09.12.2022, ritenuti insussistenti i presupposti per l'accoglimento dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, questa Corte la rigettava.
4. Preliminarmente, deve essere affermata, all'esito della verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con atto di citazione notificato in data 23.07.2021 all'appellato ed affidato in pari data al servizio Controparte_1
postale per la notifica alla risultando rispettato il termine di decadenza Controparte_3
di sei mesi, decorrente dal deposito della sentenza impugnata, avvenuto in data 16.06.2021, previsto dall'art. 327 c.p.c. nella formulazione – successiva alla modifica di cui all'art. 46, co.17, L. n. 69/2009, in vigore dal 04.07.2009 - applicabile ratione temporis alla presente impugnazione, essendo stato il giudizio di primo grado introdotto nell'anno 2015.
5. Con l'unico motivo di impugnazione, l'appellante ha censurato la sentenza gravata per avere il Tribunale erroneamente ritenuto insussistente la responsabilità, ex art. 2051 c.c., del convenuto , nella causazione dell'infortunio occorso all'attrice, reputando non CP_1
provata la dinamica del sinistro descritta in citazione.
L'appellante ha, dunque, censurato la ricostruzione del fatto operata dal Giudice di prime cure, allegando che, dall'atto di citazione e dalle dichiarazioni rese ai sanitari, risulterebbe chiaramente identificato il luogo dell'evento e la natura accidentale delle lesioni, avendo l'attrice riferito di “caduta accidentale in un centro commerciale”.
Ha dedotto che la responsabilità del sinistro sarebbe imputabile esclusivamente alla convenuta come comprovato dalla documentazione in atti, da cui risulterebbero le Pt_2
lesioni subite, causalmente riconducibili all'evento dedotto in giudizio;
ha aggiunto che i testi escussi avrebbero chiarito in modo incontrovertibile i fatti di causa e che l'intera istruttoria avrebbe confermato la dinamica del sinistro subito dall'attrice, nei termini dalla stessa prospettati, risultando anche dalla consulenza tecnica medico -legale la compatibilità delle lesioni con la dinamica descritta .
Ha protestato che, se il Giudice di prime cure avesse valutato correttamente gli elementi istruttori, si sarebbe reso conto che la fattispecie dedotta in giudizio era stata ampiamente provata, essendo stato provato il fatto storico, così come rappresentato dall'attrice nell'atto di citazione, sufficientemente confermato dalle dichiarazioni rese dai testi escussi. Peraltro, se il primo Giudice avesse ritenuto che le risposte dei testi non fossero esaustive, avrebbe dovuto formulare delle specifiche richieste perché chiarissero le loro deposizioni, non
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potendo rigettare la domanda per aver ritenuto le deposizioni testimoniali lacunose in ordine a circostanze non rientranti nei capitoli.
Ha precisato che i predetti testi avevano confermato il fatto, avendo riferito della caduta e della presenza di una sostanza scivolosa, non visibile a colpo d'occhio, poiché, dopo la caduta, era visibile l'impronta della scarpa dell'attrice sul pavimento;
i medesimi testi, inoltre, avevano riferito che l'evento era avvenuto nel centro commerciale, dopo il varco della soglia di ingresso, nell'atrio, a 15/20 mt. dall'ingresso e che quel giorno non pioveva;
la certificazione medica in atti, inoltre, offriva conferma del luogo dell'evento e della natura del trauma per il quale l'attrice riportava lesioni personali.
Gli argomenti che precedono non colgono nel segno e non appaiono, comunque, in alcun modo idonei a sovvertire il segno della sentenza impugnata.
A dispetto, invero, delle censurate incongruenze in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure nella valutazione della fattispecie sottoposta al suo esame, reputa questa Corte distrettuale pienamente condivisibile l'iter logico giuridico seguito dal Tribunale nel pervenire al rigetto della domanda risarcitoria proposta da . Parte_1
La sentenza gravata, infatti, nel riscontrare l'evidente contrasto tra le allegazioni di parte attrice e il racconto dei testi escussi, in ordine al luogo di verificazione del sinistro oggetto di causa, ha correttamente evidenziato che, sulla scorta del materiale istruttorio raccolto, non poteva ritenersi adeguatamente provato il fatto storico, asseritamente dannoso, così come descritto in citazione, che la parte aveva chiesto di provare mediante prova testimoniale. Ha altresì evidenziato – palesando un'ulteriore ratio decidendi, in alcun modo attinta dall'atto di gravame, di per sé sola idonea a sorreggere la statuizione impugnata - che tale evidente difformità, in ordine all'esatta individuazione del luogo in cui sarebbe avvenuta la caduta, ovvero se all'interno o all'esterno del centro commerciale, era idonea ad incidere anche sulla legittimazione passiva, e cioè sull'individuazione del soggetto su cui incombeva l'obbligo di custodia ex art. 2051 c.c. Ha infine osservato che, dalle annotazioni dei sanitari in ordine alla causa delle lesioni, risultava posto appunto riferimento esclusivamente ad una caduta accidentale.
A fronte di tale specifica motivazione, spesa dal primo Giudice, la parte impugnante si è limitata genericamente ad invocare la fondatezza della domanda, alla luce della valutazione complessiva delle risultanze processuali, assumendo la ricorrenza del nesso di causalità sulla scorta del testimoniale in atti e della documentazione medica prodotta, senza farsi carico in alcun modo di confutare le evidenti discrasie segnalate dal primo Giudice,
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deponenti per il difetto di prova del fatto così come descritto in citazione, o fornire una giustificazione del riscontrato contrasto. In alcun modo, poi, l'impugnante, come accennato, ha confutato l'affermata incertezza in ordine alla legittimazione passiva (rectius titolarità passiva).
Reputa dunque questa Corte distrettuale che la motivazione spesa dal Primo Giudice non presti il fianco alle censure che l'impugnante pretende di muoverle.
Correttamente il Tribunale ha invero escluso di poter valorizzare circostanze mai dedotte, emergenti dal racconto testimoniale, e contrastanti con quanto allegato negli scritti difensivi, trattandosi di conclusione che costituisce piana e coerente applicazione del sistema delle preclusioni applicabile ratione temporis, come interpretato da una giurisprudenza di legittimità che può ritenersi consolidata.
Infatti, nel sistema di preclusioni introdotto dalla legge 26 novembre 1990 n. 353, anche per le allegazioni di parte, aventi ad oggetto i fatti principali, il "thema decidendum" non è più modificabile dopo la chiusura della prima udienza di trattazione, o la scadenza nel termine concesso dal giudice ai sensi dell'art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., potendo soltanto, dopo dette scadenze, essere formulate istanze istruttorie per provare i fatti allegati.
(Cass. sez. 2, Sentenza n. 9323 del 17/05/2004; Cass.sez. 3, ordinanza n. 8525 del
06/05/2020)
E ciò vale anche per i fatti che siano stati acquisiti al giudizio in base alle risultanze di una c.t.u. o di una prova testimoniale, ove, per l'appunto, si tratti dei fatti principali, che è onere delle parti allegare quale ‹‹ragione della domanda››, configurandosi, altrimenti, una nullità assoluta, rilevabile d'ufficio o, in difetto, da farsi valere come motivo di impugnazione ai sensi dell'art. 161, primo comma, cod. proc. civ. (Cass., sez. U, n. 3086/2022).
Peraltro, anche con riferimento ai fatti secondari, dedotti per dimostrare i fatti principali, posti a fondamento della domanda, la Suprema Corte ha precisato che, pur non essendo la relativa allegazione soggetta alle preclusioni dettate per i fatti principali ( essenzialmente riconducibile al primo termine di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c.), la stessa trova il suo ultimo termine preclusivo in quello eventualmente concesso ex art. 183, comma 6, n. 2,
c.p.c., anche se richiesto ai soli fini dell'indicazione dei mezzi di prova o delle produzioni documentali. (Cass. sez. 3, ordinanza n. 8525 del 06/05/2020).
Sulla scorta di tali principi, appaiono pienamente condivisibili le conclusioni raggiunte dal
Tribunale, atteso che l'attrice sia nell'atto di citazione, che nella memoria ex art. 183, 6° comma, 1° termine, c.p.c., depositata in data 28.6.2016, allegava che la caduta si verificava,
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a causa di una “sostanza occulta”, mentre “ si accingeva a varcare la soglia dell'ingresso” del centro commerciale e quindi non all'interno del centro, come riferito dai testi;
anche nella memoria ex art. 183, 2° termine, c.p.c., depositata in data 11.7.2016, la medesima istante chiedeva di provare che la caduta si verificava mentre varcava l'ingresso del centro commerciale.
Allegazione evidentemente difforme dal racconto dai testi, che hanno appunto riferito di una caduta a distanza di quindici/venti metri dall'ingresso (in tal senso il teste che Tes_1 precisava che il fatto accadeva quando erano già all'interno del centro e che lui seguiva la
) e, comunque, all'interno del centro commerciale (“dove sta la piazzetta”, secondo Pt_1
il racconto del teste . Tes_2
Alla luce del tenore di tali deposizioni testimoniali, appare poi evidentemente infondato l'ulteriore argomento, speso dalla parte impugnante, secondo cui, a fronte del racconto di circostanze non allegate in atti, il Giudice di prime cure avrebbe potuto e dovuto formulare domande “ a chiarimento”, piuttosto che pervenire al rigetto della domanda;
risulta evidente, infatti, che le circostanze riferite dai testi, in ordine al luogo di verificazione del sinistro, pur non trovando riscontro nelle allegazioni di parte - tanto da indurre a dubitare della relativa attendibilità - appaiono ex se sufficientemente univoche e non bisognevoli di integrazioni e chiarimenti .
Per il complesso delle considerazioni che precedono, in difetto di ulteriori censure effettivamente idonee a confutare l'iter logico seguito dal primo Giudice, l'impugnazione proposta non può che essere rigettata, con conseguente conferma della sentenza gravata.
7. La soccombenza dell'appellante governa le spese di lite relative al presente grado di giudizio che, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n.55 del 2014, come aggiornati dal
DM n. 147/2022 – dimezzati i compensi medi in considerazione della natura delle questioni trattate - si liquidano come da dispositivo che segue, in favore della società appellata costituita, . Controparte_6
8. Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante.
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P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli – II^ Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 2123/2021, così provvede:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite relative al presente grado in favore dell'appellata costituita, che Controparte_6 liquida nell'importo di € 2.197,5 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e CPA come per legge;
3) Dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente procedimento, a carico della parte appellante.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 15 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Paola Martorana dott.ssa Alessandra Piscitiello
R.G. n° 3444/2021
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