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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/07/2025, n. 3929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3929 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
1
Sentenza n.
Ruolo Generale n. 5034/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dr. Fulvio Dacomo Presidente
dr. Antonio Mungo Consigliere Estensore
dr. Francesco Gesué Rizzi Ulmo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5034/2021 R.G.A.C., avente ad oggetto “Controversie di diritto amministrativo – Pagamento prestazioni
sanitarie”, riservata in decisione all'esito di trattazione scritta all'udienza collegiale dell'30.04.2025, e vertente
TRA
, P.I. , Parte_1 P.IVA_1
con sede in alla Via Unità Italiana, n. 28, in persona del Direttore Pt_1
Generale Dott. , c.f. , legale Parte_2 CodiceFiscale_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonia Sarro,
c.f. , giusta procura in calce all'atto introduttivo, e con CodiceFiscale_2
la stessa elett.te domiciliata presso l'ufficio legale sito in , alla Via Pt_1
Unità Italiana, n° 28, sede dell'Ente. L'Avv. Sarro richiede di voler ricevere 2
ogni comunicazione al seguente indirizzo PEC:
ed al numero fax 0823445104. Email_1
APPELLANTE
E
P.Iva , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro - tempore Dott. , elettivamente domiciliato Controparte_2
per la carica presso la sede legale della società, corrente in Capua (CE), alla
Via Santa Maria Capua Vetere n° 93, rappresentata e difesa, in virtù di mandato posto in calce alla comparsa di costituzione e risposta, rilasciato su foglio separato, dagli Avv.ti Andrea Ferraro, c.f. , CodiceFiscale_3
PEC: Vincenzo Mirra, c.f. Email_2 C.F._4
, PEC: e Paolo Galluccio, c.f.
[...] Email_3 [...]
, PEC: e con questi C.F._5 Email_4
elettivamente domiciliata presso lo studio legale in Santa Maria Capua
Vetere, alla Via Melorio n.21, i quali dichiarano di voler ricevere eventuali comunicazioni al numero di fax 0823.62.02.49, oppure agli indicati indirizzi di posta elettronica certificata.
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l' , in persona del legale Parte_1
rappresentante pro – tempore, come da note depositate ai fini della trattazione scritta dell'udienza del 30.4.2025 e, quindi, per l'annullamento della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere a conclusione del procedimento (R.G. 2606/2018) di opposizione al D.I.
109/2018, con conseguente riforma della stessa nel senso dell'accoglimento 3
integralmente dell'opposizione proposta in primo grado, dichiarando che nulla è dovuto da parte della in favore dell'appellato. Parte_1
Per l'appellata in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro – tempore, come da note depositate ai fini della trattazione scritta dell'udienza del 30.4.2025 e, quindi per le ragioni esposte,
rigettare integralmente l'appello proposto e confermare la sentenza n.
1650/2021, pubblicata il 12.5.2021, resa dal Tribunale Civile di Santa Maria
Capua Vetere, ponendo a carico dell'appellante spese e competenze del presente giudizio, con attribuzione ai difensori anticipatari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con citazione del 9.12.2021 l Parte_1
, in persona del legale rapp.te pro – tempore, proponeva appello
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.1650 del
12.05.2021, con la quale era stata rigettata l'opposizione da essa proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 109/2018 emesso nei propri confronti in favore della ricorrente in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro – tempore - struttura sanitaria privata, operante in regime di accreditamento con il S.S.R. - per l'importo di € 79.991,29, oltre interessi ex
D.lgs n. 231/2002 dalla domanda al saldo, nonché spese di procedura, quale corrispettivo a saldo delle prestazioni sanitarie rese in favore degli assistiti
Part della predetta per gli anni 2010 – 2012, non corrisposto sulla base dell'asserita applicabilità dello sconto tariffario ex art. 1, comma 796, lett. O),
L. 296/06 anche per tali annualità.
L'istante conveniva quindi innanzi all'intestata Corte di Appello la predetta in persona del legale rappresentante pro – Controparte_1 4
tempore, chiedendo, in riforma della gravata decisione e per le motivazioni ivi meglio indicate, previa sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della stessa, annullare l'impugnata sentenza e riformarla nel senso di accogliere integralmente l'opposizione proposta in primo grado e dichiarare che nulla è dovuto da parte della in favore Pt_1 Parte_1
dell'appellato In via subordinata, ammettere CTU Controparte_1
contabile per l'accertamento del superamento del tetto di spesa della macroarea di riferimento per l'anno 2010-2011-2012.
Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre oneri riflessi nella misura di legge, in luogo del CPA e dell'Iva dovuti nella misura di legge all'Avvocato del libero foro.
Con comparsa dell'1.4.2022 si costituiva la in Controparte_1
persona del legale rapp.te pro – tempore, eccependo l'inammissibilità
dell'appello e, comunque, contestando per le ragioni ivi meglio indicate il fondamento dello stesso, chiedendo il relativo rigetto, con vittoria di spese e competenze, nonché distrazione in favore dei difensori anticipatari.
All'esito della trattazione, nonché dell'udienza di precisazione delle conclusioni dell'30.4.2025, per la quale veniva disposta la trattazione scritta -
ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. - la causa veniva assegnata a sentenza, con concessione dei termini ordinari di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali delle eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità
dell'appello, ai sensi dell'art. 342, n.1, c.p.c., come sollevata da parte dell'appellata in persona del legale rappresentante pro - Controparte_1 5
tempore.
Ed invero, l'atto introduttivo contiene infatti censure alla motivazione della sentenza di primo grado, essendo pertanto conforme alla detta norma,
come da ultimo interpretata dalla Suprema Corte (sent. SS.UU. n. 21799/2017,
secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012,
conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice,
senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado,
tenuto conto della permanente natura di 'revisio prioris instantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata).
Nel merito, l'appello è infondato e va pertanto rigettato, con conseguente conferma dell'impugnata decisione.
Ed invero, con il proposto gravame l Parte_1
ha innanzitutto censurato la sentenza del Tribunale di Santa Maria
[...]
Capua Vetere per avere la stessa respinto la propria eccezione di difetto di giurisdizione.
A dire dell'appellante, infatti, essendo la domanda proposta da parte avversa relativa al pagamento di prestazioni di natura patrimoniale scaturenti tra i contratti ex art. 8 quinquies del d.lgs. 502/1992, la stessa, pur formalmente rivolta ad ottenere il pagamento dei corrispettivi spettanti, 6
investiva, nella sostanza, la valutazione dell'attività amministrativa
(determinazione sconto), involgendo un sindacato sull'incidenza dei poteri autoritativi e di controllo che l'Amministrazione conservava anche nella fase attuativa dei rapporti di natura concessoria.
Sarebbe quindi errata la conclusione del Tribunale laddove aveva ritenuto che la giurisdizione spettasse al giudice ordinario sul fallace presupposto che, nella specie, si controverterebbe soltanto su di un mero pagamento del corrispettivo di prestazioni sanitarie.
Osserva tuttavia sul punto questo giudicante che la Suprema Corte
(v., ex plurimis, Cassazione civile , sez. un. , 20/10/2022 , n. 30963) ha da tempo sul punto chiarito che “In caso di prestazioni sanitarie effettuate in regime di
accreditamento, le controversie relative all'interpretazione e all'esecuzione
Part dell'accordo contrattuale stipulato, in condizioni di pariteticità, tra la e la
struttura privata concessionaria, aventi contenuto meramente patrimoniale, sono
devolute al giudice ordinario, ai sensi dell' art. 133, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 104
del 2010 , non venendo in rilievo l'esercizio, da parte della pubblica amministrazione,
di poteri autoritativi e discrezionali.”.
Non essendovi motivi per discostarsi del predetto orientamento assunto dal giudice di legittimità, la censura sul punto proposta deve quindi ritenersi infondata.
Con ulteriore motivo di gravame l'appellante rileva che il Tribunale,
con la impugnata sentenza, aveva errato nel sostenere che lo sconto tariffario non fosse stato validamente - ed incontrovertibilmente - pattuito negozialmente, disattendendo le chiarissime disposizioni contrattuali;
in realtà, la fonte dello sconto era sicuramente contrattuale, lecita e possibile, 7
nonché assolutamente indipendente dalle vicende relative alla legge
296/2006.
Ed invero, le parti avevano consapevolmente accettato ed applicato la previsione contrattuale della detrazione scontistica (pari a quella imposta dalla legge finanziaria 2006) per regolamentare le prestazioni ad erogarsi negli anni 2010-2013, mediante gli artt. 4 e 5 del contratto che espressamente prevedevano che le tariffe fossero calcolate al netto dello sconto ex lege
296/2006, anche in caso di riduzione od eliminazione dello stesso.
Ciò posto, osserva sul punto la Corte che, come già ribadito in numerosissime occasioni, le affermazioni dell'appellante sul punto non appaiono condivisibili, dovendosi invece ritenere corrette le conclusioni alle quali è giunto il primo giudice.
Part L' si limita infatti a ribadire la propria tesi secondo cui lo sconto previsto dall'art. 1, comma 796, lett. o), della l. 296/2006 dovrebbe ritenersi applicabile anche oltre il triennio 2007 – 2009, in quanto espressamente -
richiamato dagli artt. 4 e 5 del contratto sottoscritto dalle parti.
Osserva sul punto questa Corte che lo sconto in oggetto è stato inserito nella legge finanziaria per l'anno 2007, che così recita: “fatto salvo quanto
previsto in materia di aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie
dall'articolo 1, comma 170, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
come modificato dalla presente lettera, a partire dalla data di entrata in vigore della
presente legge le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle
prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari
al 2 per cento degli importi indicati per le presta-zioni specialistiche dal decreto del
Ministro della sanità 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 8
alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e pari al 20 per cento degli
importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo
decreto”.
La norma è stata sottoposta al vaglio di costituzionalità, superato solo in ragione della sua temporaneità.
Con la sentenza n. 94/2009 la Corte Costituzionale ha infatti avuto modo di precisare che “la particolarità del s.s.n. richiede al legislatore ordinario di
bilanciare le esigenze, da un lato, di garanti-re egualmente a tutti i cittadini, e
salvaguardare, sull'intero territorio nazionale, il diritto fondamentale alla salute,
nella misura più ampia possibile;
dall'al-tro, di rendere compatibile la spesa sanitaria
con la limitatezza delle disponibilità finanziarie che è possibile ad essa destinare, nel
quadro di una programmazione generale degli interventi da realizzare in questo
campo”. Evidenziando però come “nello scrutinio di ragionevolezza, assume
rilievo il carattere transitorio della norma” e che pertanto “…non vi è dubbio che la
disciplina stabilita dalla norma statale censurata risulta temporalmente limitata”.
L'art. 8 del d.l. n. 248/2007, come modificato dalla legge di conversione n. 31/2008, aveva poi modificato l'art. 1, co. 170, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, introducendovi un periodo (successivamente abrogato dall'art. 15, co.
18, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135) che prevedeva che “Con cadenza triennale a far data
dall'emanazione del decreto di ricognizione ed eventuale aggiornamento delle tariffe
massime di cui al precedente periodo, e comunque, in sede di prima applicazione, non
oltre il 31 dicembre 2008, si procede all'aggiorna-mento delle tariffe massime, anche
attraverso la valutazione comparativa dei tariffari regionali, sentite le società
scientifiche e le associazioni di categoria interessate”. 9
La stessa sentenza della Corte costituzionale non indicò
espressamente quale fosse il termine finale dell'efficacia temporale dell'art. 1,
co. 796, lett. o) della legge 296/2006 e peraltro, trattandosi di una pronunzia di rigetto, non può considerarsi vincolante se non per i giudici chiamati ad applicare detta di-sposizione legislativa nei giudizi nel cui ambito era stata sollevata la questione della sua legittimità costituzionale.
Gli argomenti utilizzati dalla Consulta per affermare il “carattere
temporalmente limitato” dell'art. 1, co. 796, lett. o) della legge 296/2006 non paiono però a questa Corte superabili ed inducono ad escludere la correttezza di un'interpretazione di tale disposizione che ne estenda l'efficacia temporale finale oltre il termine del 31 dicembre 2009 (se non 31.12.2008, come sostenuto da TAR Molise 21 marzo 2014, n. 190).
Vero è che (come osservato, ad es., dal TAR Campania, Sede di Napo-
li, con la sentenza depositata in data 11 febbraio 2016, n. 833, richiamando la sentenza del TAR Sardegna n. 977/2011) “difetta nella formulazione della norma
statale in questione un espresso riferimento ad una limitazione temporale di efficacia,
avendo avuto cura il legislatore di stabilire unicamente la decorrenza del regime di
sconto da imporre alle strutture private accreditate”, e che, di conseguenza, la perdita di efficacia di tale regime va “ancorata all'entrata in vigore del nuovo
regime tariffario” o, per meglio dire, delle tariffe che avrebbero dovuto fissare i limiti massimi della remunerazione a carico del SSN delle prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio erogabili dalle strutture sanitarie private accreditate in sostituzione di quelle allegate al decreto del Ministro
della sanità del 22 luglio 1996, che era stato annullato dal Consiglio di Stato
con la sentenza 29 marzo 2001, n. 1839. 10
Ma, anche alla luce delle condivisibili argomentazioni della suddetta sentenza della Corte Costituzionale, non si vede perché il termine finale di efficacia dell'art. 1, co. 796, lett. o), della legge 296/2006 non possa essere ricavato dalle finalità di questa disposizione espressamente dichiarate dal legislatore o comunque dalla modifica apportata dall'art. 8 del d.l. 31
dicembre 2007, n. 248, come modificato dalla legge di conversione 28 febbraio
2008, n. 31, all'art. 1, co. 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dunque individuato al più tardi nel 31 dicembre 2009, se non addirittura nel 31
dicembre 2008.
D'altronde, la contraria opinione trascura che l'art. 1, co. 796, lett. o),
della legge 296/2006 presentava plurimi aspetti di eccezionalità che impone-
vano che la sua efficacia fosse contenuta entro rigorosi e ragionevolmente brevi limiti temporali, a pena della sua illegittimità costituzionale.
In sostanziale continuità con la prevalente giurisprudenza di questa
Corte d'appello va dunque escluso che la disposizione legislativa in questione possa essere applicata alle prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio erogate nel corso degli anni successivi al 2009 dalle strutture sanitarie private accreditate.
Detta interpretazione ha poi ricevuto l'autorevole avallo della
Suprema Corte, che con ordinanza n. 10582/2018 ha affermato che “L'art. 1,
comma 796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il
2007), espressamente disciplina "la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica
per il triennio 2007- 2009, conseguendone che le misure disposte dal legislatore con
la legge finanziaria per il 2007 non possono trovare applicazione oltre il triennio
2007-2009”. 11
Non può dunque essere la norma statale sopra richiamata la fonte della applicazione dello sconto alle prestazioni rese dall'appellata, ed infatti
Part la richiama allo scopo la fonte contrattuale, costituita dai contratti con cui le parti avevano previsto i criteri di remunerazione delle prestazioni.
Recita l'art. 5 di detti contratti che “
1. La remunerazione delle prestazioni
alle strutture erogatrici avverrà sulla base delle tariffe regionali previste dal vigente
nomenclatore tariffario – al netto degli sconti di legge e fatti salvi eventuali
adeguamenti tariffari che, tuttavia, non potranno comportare aumento del limite di
spesa di cui all'art. 4, se non espressamente modificato ….…4. In ogni caso, l'importo
fissato quale limite di spesa al netto dello sconto ex legge 296/2006 costituisce il limite
massimo di remunerazione delle prestazioni acquistate…. dai centri privati, anche in
caso di modifica delle tariffe vigenti e/o di riduzione o eliminazione dello sconto ex
legge 296/2006”
Il precedente art. 4, intitolato “rapporto tra spesa sanitaria e acquisto delle
prestazioni”, aveva individuato i limiti di spesa della totalità delle prestazioni dell'anno, richiamando espressamente la applicazione dello sconto di cui alla legge 296/2006.
Part Sostiene dunque l' che con detti contratti le parti avevano richiamato la scontistica della legge 296/2006, che doveva quindi ritenersi applicabile per volontà pattizia sia come fissazione del tetto di spesa a monte,
sia a valle per la remunerazione di ogni singola prestazione.
L'affermazione non è condivisibile.
Dall'interpretazione letterale dell'art. 5 emerge, infatti, che lo sconto ex lege 296/2006 si riferiva unicamente all'importo fissato come limite di spesa, e non anche alla remunerazione delle singole prestazioni;
le parti si 12
erano limitate cioè a prevedere che, qualunque fosse la tariffa applicabile alle singole prestazioni, con o senza sconti di legge e con o senza adeguamenti tariffari, in ogni caso non si sarebbe potuto superare il limite di spesa determinato con l'applicazione dello sconto ex lege 296/2006.
Appare evidente come il richiamo allo sconto ex legge 296/2006 sia avvenuto, nell'art. 4 e nell'art. 5, in maniera espressa e ripetuta esclusivamente con riferimento alla fissazione dei limiti di spesa, mentre quando si è definita la remunerazione delle singole prestazioni si è fatto riferimento alle tariffe regionali previste dal nomenclatore tariffario, con la generica aggiunta di “al netto degli sconti di legge e fatti salvi eventuali
adeguamenti tariffari”, che richiama come clausola di salvaguardia la possibilità di tener conto di interventi normativi in diminuzione o aumento sulle tariffe - sempre entro i limiti di spesa fissati - ma certo non quello di cui alla non più vigente legge 296/2006 (che sarebbe altrimenti stato espressamente richiamato, come più volte si era fatto quando si era trattato di determinare i limiti di spesa).
Il mancato richiamo in contratto, dunque, nella determinazione delle prestazioni remunerabili, allo sconto ex lege 296/2006, impedisce di ritenere che le parti abbiano voluto applicare detta scontistica alla retribuzione delle prestazioni previste dal tariffario regionale.
Per effetto di tali considerazioni risulta assorbita ogni ulteriore questione relativa al superamento o meno del cd. “tetto di spesa”, comunque inammissibile, trattandosi di eccezione sollevata solo in questo grado di giudizio.
Allo stesso modo, resta assorbita ogni considerazione in ordine alla 13
debenza o meno degli interessi moratori, questione anche questa neanche proposta con l'originario atto di opposizione e, quindi, del tutto inammissibile in questa sede.
Sulla base delle considerazioni che precedono, dunque, essendo risultati tutti i motivi di censura del tutto infondati, l'appello va rigettato, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere n. 1650/2021 del 12.5.2021.
Le spese e competenze di lite anticipate per il presente grado di giudizio dall'appellata in persona del legale rapp.te pro - Controparte_1
tempore, seguono la soccombenza dell'appellante Parte_1
, in persona del legale rapp.te pro-tempore, e si liquidano in
[...]
favore della prima come da dispositivo che segue, tenendo conto dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014 recante: "Determinazione dei
parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi
dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornato al D.M.
n. 147 del 13/08/2022, applicabile ratione temporis, in base all'importo in contestazione (da € 26.001,00 ad € 52.000,00), nonché considerando il grado di difficoltà delle questioni trattate;
nulla viene liquidato quanto al presente grado per l'attività istruttoria, non essendosi la stessa svolta.
Ai sensi dell'art. 93 c.p.c., va disposta la chiesta distrazione di dette spese e competenze in favore degli Avv.ti Andrea Ferraro, Vincenzo Mirra e
Paolo Galluccio, dichiaratisi anticipatari, ciascuno in uguale misura.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1,
comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte dell'appellante , in persona del Parte_1 14
legale rapp.te pro-tempore, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto,
con citazione notificata in data 9.12.2021, dalla Parte_1
, in persona del legale rapp.te pro-tempore, nei confronti del
[...]
in persona del legale rapp.te pro - tempore, nonché Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 1650/2021
del 12.5.2021, così provvede
1) Rigetta l'appello, con conseguente conferma dell'impugnato provvedimento;
2) Condanna la , in persona Parte_1
del legale rapp.te pro-tempore, al pagamento in favore del
[...]
in persona del legale rapp.te pro – tempore, di spese e CP_1
competenze di lite relative al presente grado di giudizio, che liquida,
in complessivi € 6.000,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15% dei compensi, nonché Iva e Cpa, se dovute.
3) Dispone la distrazione, ex art. 93 c.p.c., di spese e competenze di lite di cui al capo che precede in favore degli Avv.ti Andrea Ferraro,
Vincenzo Mirra e Paolo Galluccio, dichiaratisi anticipatari, ciascuno in uguale misura;
4) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 17,
della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte dell'appellante , in persona Parte_1 15
del legale rapp.te pro-tempore di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 23.7.2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE.
Antonio Mungo
IL PRESIDENTE
Fulvio Dacomo
Sentenza n.
Ruolo Generale n. 5034/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dr. Fulvio Dacomo Presidente
dr. Antonio Mungo Consigliere Estensore
dr. Francesco Gesué Rizzi Ulmo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5034/2021 R.G.A.C., avente ad oggetto “Controversie di diritto amministrativo – Pagamento prestazioni
sanitarie”, riservata in decisione all'esito di trattazione scritta all'udienza collegiale dell'30.04.2025, e vertente
TRA
, P.I. , Parte_1 P.IVA_1
con sede in alla Via Unità Italiana, n. 28, in persona del Direttore Pt_1
Generale Dott. , c.f. , legale Parte_2 CodiceFiscale_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonia Sarro,
c.f. , giusta procura in calce all'atto introduttivo, e con CodiceFiscale_2
la stessa elett.te domiciliata presso l'ufficio legale sito in , alla Via Pt_1
Unità Italiana, n° 28, sede dell'Ente. L'Avv. Sarro richiede di voler ricevere 2
ogni comunicazione al seguente indirizzo PEC:
ed al numero fax 0823445104. Email_1
APPELLANTE
E
P.Iva , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro - tempore Dott. , elettivamente domiciliato Controparte_2
per la carica presso la sede legale della società, corrente in Capua (CE), alla
Via Santa Maria Capua Vetere n° 93, rappresentata e difesa, in virtù di mandato posto in calce alla comparsa di costituzione e risposta, rilasciato su foglio separato, dagli Avv.ti Andrea Ferraro, c.f. , CodiceFiscale_3
PEC: Vincenzo Mirra, c.f. Email_2 C.F._4
, PEC: e Paolo Galluccio, c.f.
[...] Email_3 [...]
, PEC: e con questi C.F._5 Email_4
elettivamente domiciliata presso lo studio legale in Santa Maria Capua
Vetere, alla Via Melorio n.21, i quali dichiarano di voler ricevere eventuali comunicazioni al numero di fax 0823.62.02.49, oppure agli indicati indirizzi di posta elettronica certificata.
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l' , in persona del legale Parte_1
rappresentante pro – tempore, come da note depositate ai fini della trattazione scritta dell'udienza del 30.4.2025 e, quindi, per l'annullamento della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere a conclusione del procedimento (R.G. 2606/2018) di opposizione al D.I.
109/2018, con conseguente riforma della stessa nel senso dell'accoglimento 3
integralmente dell'opposizione proposta in primo grado, dichiarando che nulla è dovuto da parte della in favore dell'appellato. Parte_1
Per l'appellata in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro – tempore, come da note depositate ai fini della trattazione scritta dell'udienza del 30.4.2025 e, quindi per le ragioni esposte,
rigettare integralmente l'appello proposto e confermare la sentenza n.
1650/2021, pubblicata il 12.5.2021, resa dal Tribunale Civile di Santa Maria
Capua Vetere, ponendo a carico dell'appellante spese e competenze del presente giudizio, con attribuzione ai difensori anticipatari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con citazione del 9.12.2021 l Parte_1
, in persona del legale rapp.te pro – tempore, proponeva appello
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.1650 del
12.05.2021, con la quale era stata rigettata l'opposizione da essa proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 109/2018 emesso nei propri confronti in favore della ricorrente in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro – tempore - struttura sanitaria privata, operante in regime di accreditamento con il S.S.R. - per l'importo di € 79.991,29, oltre interessi ex
D.lgs n. 231/2002 dalla domanda al saldo, nonché spese di procedura, quale corrispettivo a saldo delle prestazioni sanitarie rese in favore degli assistiti
Part della predetta per gli anni 2010 – 2012, non corrisposto sulla base dell'asserita applicabilità dello sconto tariffario ex art. 1, comma 796, lett. O),
L. 296/06 anche per tali annualità.
L'istante conveniva quindi innanzi all'intestata Corte di Appello la predetta in persona del legale rappresentante pro – Controparte_1 4
tempore, chiedendo, in riforma della gravata decisione e per le motivazioni ivi meglio indicate, previa sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della stessa, annullare l'impugnata sentenza e riformarla nel senso di accogliere integralmente l'opposizione proposta in primo grado e dichiarare che nulla è dovuto da parte della in favore Pt_1 Parte_1
dell'appellato In via subordinata, ammettere CTU Controparte_1
contabile per l'accertamento del superamento del tetto di spesa della macroarea di riferimento per l'anno 2010-2011-2012.
Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre oneri riflessi nella misura di legge, in luogo del CPA e dell'Iva dovuti nella misura di legge all'Avvocato del libero foro.
Con comparsa dell'1.4.2022 si costituiva la in Controparte_1
persona del legale rapp.te pro – tempore, eccependo l'inammissibilità
dell'appello e, comunque, contestando per le ragioni ivi meglio indicate il fondamento dello stesso, chiedendo il relativo rigetto, con vittoria di spese e competenze, nonché distrazione in favore dei difensori anticipatari.
All'esito della trattazione, nonché dell'udienza di precisazione delle conclusioni dell'30.4.2025, per la quale veniva disposta la trattazione scritta -
ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. - la causa veniva assegnata a sentenza, con concessione dei termini ordinari di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali delle eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità
dell'appello, ai sensi dell'art. 342, n.1, c.p.c., come sollevata da parte dell'appellata in persona del legale rappresentante pro - Controparte_1 5
tempore.
Ed invero, l'atto introduttivo contiene infatti censure alla motivazione della sentenza di primo grado, essendo pertanto conforme alla detta norma,
come da ultimo interpretata dalla Suprema Corte (sent. SS.UU. n. 21799/2017,
secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012,
conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice,
senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado,
tenuto conto della permanente natura di 'revisio prioris instantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata).
Nel merito, l'appello è infondato e va pertanto rigettato, con conseguente conferma dell'impugnata decisione.
Ed invero, con il proposto gravame l Parte_1
ha innanzitutto censurato la sentenza del Tribunale di Santa Maria
[...]
Capua Vetere per avere la stessa respinto la propria eccezione di difetto di giurisdizione.
A dire dell'appellante, infatti, essendo la domanda proposta da parte avversa relativa al pagamento di prestazioni di natura patrimoniale scaturenti tra i contratti ex art. 8 quinquies del d.lgs. 502/1992, la stessa, pur formalmente rivolta ad ottenere il pagamento dei corrispettivi spettanti, 6
investiva, nella sostanza, la valutazione dell'attività amministrativa
(determinazione sconto), involgendo un sindacato sull'incidenza dei poteri autoritativi e di controllo che l'Amministrazione conservava anche nella fase attuativa dei rapporti di natura concessoria.
Sarebbe quindi errata la conclusione del Tribunale laddove aveva ritenuto che la giurisdizione spettasse al giudice ordinario sul fallace presupposto che, nella specie, si controverterebbe soltanto su di un mero pagamento del corrispettivo di prestazioni sanitarie.
Osserva tuttavia sul punto questo giudicante che la Suprema Corte
(v., ex plurimis, Cassazione civile , sez. un. , 20/10/2022 , n. 30963) ha da tempo sul punto chiarito che “In caso di prestazioni sanitarie effettuate in regime di
accreditamento, le controversie relative all'interpretazione e all'esecuzione
Part dell'accordo contrattuale stipulato, in condizioni di pariteticità, tra la e la
struttura privata concessionaria, aventi contenuto meramente patrimoniale, sono
devolute al giudice ordinario, ai sensi dell' art. 133, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 104
del 2010 , non venendo in rilievo l'esercizio, da parte della pubblica amministrazione,
di poteri autoritativi e discrezionali.”.
Non essendovi motivi per discostarsi del predetto orientamento assunto dal giudice di legittimità, la censura sul punto proposta deve quindi ritenersi infondata.
Con ulteriore motivo di gravame l'appellante rileva che il Tribunale,
con la impugnata sentenza, aveva errato nel sostenere che lo sconto tariffario non fosse stato validamente - ed incontrovertibilmente - pattuito negozialmente, disattendendo le chiarissime disposizioni contrattuali;
in realtà, la fonte dello sconto era sicuramente contrattuale, lecita e possibile, 7
nonché assolutamente indipendente dalle vicende relative alla legge
296/2006.
Ed invero, le parti avevano consapevolmente accettato ed applicato la previsione contrattuale della detrazione scontistica (pari a quella imposta dalla legge finanziaria 2006) per regolamentare le prestazioni ad erogarsi negli anni 2010-2013, mediante gli artt. 4 e 5 del contratto che espressamente prevedevano che le tariffe fossero calcolate al netto dello sconto ex lege
296/2006, anche in caso di riduzione od eliminazione dello stesso.
Ciò posto, osserva sul punto la Corte che, come già ribadito in numerosissime occasioni, le affermazioni dell'appellante sul punto non appaiono condivisibili, dovendosi invece ritenere corrette le conclusioni alle quali è giunto il primo giudice.
Part L' si limita infatti a ribadire la propria tesi secondo cui lo sconto previsto dall'art. 1, comma 796, lett. o), della l. 296/2006 dovrebbe ritenersi applicabile anche oltre il triennio 2007 – 2009, in quanto espressamente -
richiamato dagli artt. 4 e 5 del contratto sottoscritto dalle parti.
Osserva sul punto questa Corte che lo sconto in oggetto è stato inserito nella legge finanziaria per l'anno 2007, che così recita: “fatto salvo quanto
previsto in materia di aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie
dall'articolo 1, comma 170, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
come modificato dalla presente lettera, a partire dalla data di entrata in vigore della
presente legge le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle
prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari
al 2 per cento degli importi indicati per le presta-zioni specialistiche dal decreto del
Ministro della sanità 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 8
alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e pari al 20 per cento degli
importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo
decreto”.
La norma è stata sottoposta al vaglio di costituzionalità, superato solo in ragione della sua temporaneità.
Con la sentenza n. 94/2009 la Corte Costituzionale ha infatti avuto modo di precisare che “la particolarità del s.s.n. richiede al legislatore ordinario di
bilanciare le esigenze, da un lato, di garanti-re egualmente a tutti i cittadini, e
salvaguardare, sull'intero territorio nazionale, il diritto fondamentale alla salute,
nella misura più ampia possibile;
dall'al-tro, di rendere compatibile la spesa sanitaria
con la limitatezza delle disponibilità finanziarie che è possibile ad essa destinare, nel
quadro di una programmazione generale degli interventi da realizzare in questo
campo”. Evidenziando però come “nello scrutinio di ragionevolezza, assume
rilievo il carattere transitorio della norma” e che pertanto “…non vi è dubbio che la
disciplina stabilita dalla norma statale censurata risulta temporalmente limitata”.
L'art. 8 del d.l. n. 248/2007, come modificato dalla legge di conversione n. 31/2008, aveva poi modificato l'art. 1, co. 170, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, introducendovi un periodo (successivamente abrogato dall'art. 15, co.
18, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135) che prevedeva che “Con cadenza triennale a far data
dall'emanazione del decreto di ricognizione ed eventuale aggiornamento delle tariffe
massime di cui al precedente periodo, e comunque, in sede di prima applicazione, non
oltre il 31 dicembre 2008, si procede all'aggiorna-mento delle tariffe massime, anche
attraverso la valutazione comparativa dei tariffari regionali, sentite le società
scientifiche e le associazioni di categoria interessate”. 9
La stessa sentenza della Corte costituzionale non indicò
espressamente quale fosse il termine finale dell'efficacia temporale dell'art. 1,
co. 796, lett. o) della legge 296/2006 e peraltro, trattandosi di una pronunzia di rigetto, non può considerarsi vincolante se non per i giudici chiamati ad applicare detta di-sposizione legislativa nei giudizi nel cui ambito era stata sollevata la questione della sua legittimità costituzionale.
Gli argomenti utilizzati dalla Consulta per affermare il “carattere
temporalmente limitato” dell'art. 1, co. 796, lett. o) della legge 296/2006 non paiono però a questa Corte superabili ed inducono ad escludere la correttezza di un'interpretazione di tale disposizione che ne estenda l'efficacia temporale finale oltre il termine del 31 dicembre 2009 (se non 31.12.2008, come sostenuto da TAR Molise 21 marzo 2014, n. 190).
Vero è che (come osservato, ad es., dal TAR Campania, Sede di Napo-
li, con la sentenza depositata in data 11 febbraio 2016, n. 833, richiamando la sentenza del TAR Sardegna n. 977/2011) “difetta nella formulazione della norma
statale in questione un espresso riferimento ad una limitazione temporale di efficacia,
avendo avuto cura il legislatore di stabilire unicamente la decorrenza del regime di
sconto da imporre alle strutture private accreditate”, e che, di conseguenza, la perdita di efficacia di tale regime va “ancorata all'entrata in vigore del nuovo
regime tariffario” o, per meglio dire, delle tariffe che avrebbero dovuto fissare i limiti massimi della remunerazione a carico del SSN delle prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio erogabili dalle strutture sanitarie private accreditate in sostituzione di quelle allegate al decreto del Ministro
della sanità del 22 luglio 1996, che era stato annullato dal Consiglio di Stato
con la sentenza 29 marzo 2001, n. 1839. 10
Ma, anche alla luce delle condivisibili argomentazioni della suddetta sentenza della Corte Costituzionale, non si vede perché il termine finale di efficacia dell'art. 1, co. 796, lett. o), della legge 296/2006 non possa essere ricavato dalle finalità di questa disposizione espressamente dichiarate dal legislatore o comunque dalla modifica apportata dall'art. 8 del d.l. 31
dicembre 2007, n. 248, come modificato dalla legge di conversione 28 febbraio
2008, n. 31, all'art. 1, co. 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dunque individuato al più tardi nel 31 dicembre 2009, se non addirittura nel 31
dicembre 2008.
D'altronde, la contraria opinione trascura che l'art. 1, co. 796, lett. o),
della legge 296/2006 presentava plurimi aspetti di eccezionalità che impone-
vano che la sua efficacia fosse contenuta entro rigorosi e ragionevolmente brevi limiti temporali, a pena della sua illegittimità costituzionale.
In sostanziale continuità con la prevalente giurisprudenza di questa
Corte d'appello va dunque escluso che la disposizione legislativa in questione possa essere applicata alle prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio erogate nel corso degli anni successivi al 2009 dalle strutture sanitarie private accreditate.
Detta interpretazione ha poi ricevuto l'autorevole avallo della
Suprema Corte, che con ordinanza n. 10582/2018 ha affermato che “L'art. 1,
comma 796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il
2007), espressamente disciplina "la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica
per il triennio 2007- 2009, conseguendone che le misure disposte dal legislatore con
la legge finanziaria per il 2007 non possono trovare applicazione oltre il triennio
2007-2009”. 11
Non può dunque essere la norma statale sopra richiamata la fonte della applicazione dello sconto alle prestazioni rese dall'appellata, ed infatti
Part la richiama allo scopo la fonte contrattuale, costituita dai contratti con cui le parti avevano previsto i criteri di remunerazione delle prestazioni.
Recita l'art. 5 di detti contratti che “
1. La remunerazione delle prestazioni
alle strutture erogatrici avverrà sulla base delle tariffe regionali previste dal vigente
nomenclatore tariffario – al netto degli sconti di legge e fatti salvi eventuali
adeguamenti tariffari che, tuttavia, non potranno comportare aumento del limite di
spesa di cui all'art. 4, se non espressamente modificato ….…4. In ogni caso, l'importo
fissato quale limite di spesa al netto dello sconto ex legge 296/2006 costituisce il limite
massimo di remunerazione delle prestazioni acquistate…. dai centri privati, anche in
caso di modifica delle tariffe vigenti e/o di riduzione o eliminazione dello sconto ex
legge 296/2006”
Il precedente art. 4, intitolato “rapporto tra spesa sanitaria e acquisto delle
prestazioni”, aveva individuato i limiti di spesa della totalità delle prestazioni dell'anno, richiamando espressamente la applicazione dello sconto di cui alla legge 296/2006.
Part Sostiene dunque l' che con detti contratti le parti avevano richiamato la scontistica della legge 296/2006, che doveva quindi ritenersi applicabile per volontà pattizia sia come fissazione del tetto di spesa a monte,
sia a valle per la remunerazione di ogni singola prestazione.
L'affermazione non è condivisibile.
Dall'interpretazione letterale dell'art. 5 emerge, infatti, che lo sconto ex lege 296/2006 si riferiva unicamente all'importo fissato come limite di spesa, e non anche alla remunerazione delle singole prestazioni;
le parti si 12
erano limitate cioè a prevedere che, qualunque fosse la tariffa applicabile alle singole prestazioni, con o senza sconti di legge e con o senza adeguamenti tariffari, in ogni caso non si sarebbe potuto superare il limite di spesa determinato con l'applicazione dello sconto ex lege 296/2006.
Appare evidente come il richiamo allo sconto ex legge 296/2006 sia avvenuto, nell'art. 4 e nell'art. 5, in maniera espressa e ripetuta esclusivamente con riferimento alla fissazione dei limiti di spesa, mentre quando si è definita la remunerazione delle singole prestazioni si è fatto riferimento alle tariffe regionali previste dal nomenclatore tariffario, con la generica aggiunta di “al netto degli sconti di legge e fatti salvi eventuali
adeguamenti tariffari”, che richiama come clausola di salvaguardia la possibilità di tener conto di interventi normativi in diminuzione o aumento sulle tariffe - sempre entro i limiti di spesa fissati - ma certo non quello di cui alla non più vigente legge 296/2006 (che sarebbe altrimenti stato espressamente richiamato, come più volte si era fatto quando si era trattato di determinare i limiti di spesa).
Il mancato richiamo in contratto, dunque, nella determinazione delle prestazioni remunerabili, allo sconto ex lege 296/2006, impedisce di ritenere che le parti abbiano voluto applicare detta scontistica alla retribuzione delle prestazioni previste dal tariffario regionale.
Per effetto di tali considerazioni risulta assorbita ogni ulteriore questione relativa al superamento o meno del cd. “tetto di spesa”, comunque inammissibile, trattandosi di eccezione sollevata solo in questo grado di giudizio.
Allo stesso modo, resta assorbita ogni considerazione in ordine alla 13
debenza o meno degli interessi moratori, questione anche questa neanche proposta con l'originario atto di opposizione e, quindi, del tutto inammissibile in questa sede.
Sulla base delle considerazioni che precedono, dunque, essendo risultati tutti i motivi di censura del tutto infondati, l'appello va rigettato, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere n. 1650/2021 del 12.5.2021.
Le spese e competenze di lite anticipate per il presente grado di giudizio dall'appellata in persona del legale rapp.te pro - Controparte_1
tempore, seguono la soccombenza dell'appellante Parte_1
, in persona del legale rapp.te pro-tempore, e si liquidano in
[...]
favore della prima come da dispositivo che segue, tenendo conto dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014 recante: "Determinazione dei
parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi
dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornato al D.M.
n. 147 del 13/08/2022, applicabile ratione temporis, in base all'importo in contestazione (da € 26.001,00 ad € 52.000,00), nonché considerando il grado di difficoltà delle questioni trattate;
nulla viene liquidato quanto al presente grado per l'attività istruttoria, non essendosi la stessa svolta.
Ai sensi dell'art. 93 c.p.c., va disposta la chiesta distrazione di dette spese e competenze in favore degli Avv.ti Andrea Ferraro, Vincenzo Mirra e
Paolo Galluccio, dichiaratisi anticipatari, ciascuno in uguale misura.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1,
comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte dell'appellante , in persona del Parte_1 14
legale rapp.te pro-tempore, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto,
con citazione notificata in data 9.12.2021, dalla Parte_1
, in persona del legale rapp.te pro-tempore, nei confronti del
[...]
in persona del legale rapp.te pro - tempore, nonché Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 1650/2021
del 12.5.2021, così provvede
1) Rigetta l'appello, con conseguente conferma dell'impugnato provvedimento;
2) Condanna la , in persona Parte_1
del legale rapp.te pro-tempore, al pagamento in favore del
[...]
in persona del legale rapp.te pro – tempore, di spese e CP_1
competenze di lite relative al presente grado di giudizio, che liquida,
in complessivi € 6.000,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15% dei compensi, nonché Iva e Cpa, se dovute.
3) Dispone la distrazione, ex art. 93 c.p.c., di spese e competenze di lite di cui al capo che precede in favore degli Avv.ti Andrea Ferraro,
Vincenzo Mirra e Paolo Galluccio, dichiaratisi anticipatari, ciascuno in uguale misura;
4) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 17,
della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte dell'appellante , in persona Parte_1 15
del legale rapp.te pro-tempore di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 23.7.2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE.
Antonio Mungo
IL PRESIDENTE
Fulvio Dacomo