Articolo 11 della Legge 22 novembre 1962, n. 1646
Articolo 10Articolo 12
Versione
28 dicembre 1962
Art. 11.
Ai fini della determinazione della retribuzione annua contributiva, per ciascun dipendente da Comune o Provincia, il raffronto con la retribuzione annua contributiva del rispettivo segretario, previsto dall' articolo 18 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077 , si effettua:
per tutte le retribuzioni dal 1 gennaio 1954 in poi, escludendo l'eventuale parte di retribuzione del dipendente corrisposta come assegno fisso e ricorrente contemplato dal comma primo dell'articolo 16 della citata legge n. 1077, il quale e' in ogni caso interamente soggetto a contributo;
per le retribuzioni relative al periodo dal 1 gennaio 1960 in poi, considerando inoltre, come termini di raffronto, soltanto le retribuzioni iniziali, escludendo la parte di retribuzione corrisposta per anzianita' di qualifica a titolo di aumenti periodici, la quale, dal 1 gennaio 1960, e' in ogni caso interamente soggetta a contributo.
Entrata in vigore il 28 dicembre 1962