Art. 11.
Ai fini della determinazione della retribuzione annua contributiva, per ciascun dipendente da Comune o Provincia, il raffronto con la retribuzione annua contributiva del rispettivo segretario, previsto dall' articolo 18 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077 , si effettua:
per tutte le retribuzioni dal 1 gennaio 1954 in poi, escludendo l'eventuale parte di retribuzione del dipendente corrisposta come assegno fisso e ricorrente contemplato dal comma primo dell'articolo 16 della citata legge n. 1077, il quale e' in ogni caso interamente soggetto a contributo;
per le retribuzioni relative al periodo dal 1 gennaio 1960 in poi, considerando inoltre, come termini di raffronto, soltanto le retribuzioni iniziali, escludendo la parte di retribuzione corrisposta per anzianita' di qualifica a titolo di aumenti periodici, la quale, dal 1 gennaio 1960, e' in ogni caso interamente soggetta a contributo.
Ai fini della determinazione della retribuzione annua contributiva, per ciascun dipendente da Comune o Provincia, il raffronto con la retribuzione annua contributiva del rispettivo segretario, previsto dall' articolo 18 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077 , si effettua:
per tutte le retribuzioni dal 1 gennaio 1954 in poi, escludendo l'eventuale parte di retribuzione del dipendente corrisposta come assegno fisso e ricorrente contemplato dal comma primo dell'articolo 16 della citata legge n. 1077, il quale e' in ogni caso interamente soggetto a contributo;
per le retribuzioni relative al periodo dal 1 gennaio 1960 in poi, considerando inoltre, come termini di raffronto, soltanto le retribuzioni iniziali, escludendo la parte di retribuzione corrisposta per anzianita' di qualifica a titolo di aumenti periodici, la quale, dal 1 gennaio 1960, e' in ogni caso interamente soggetta a contributo.