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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 21/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1841/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAVENNA in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Massimo Vicini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 1841/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PASSARELLI Parte_1 C.F._1
ENRICO, elettivamente domiciliata in VIA M. D'AZEGLIO 13 48121 RAVENNA presso il difensore avv. PASSARELLI ENRICO
APPELLANTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
GUIDI GIANNI, elettivamente domiciliato in VIA GOITO 3 40126 BOLOGNA presso il difensore avv. GUIDI GIANNI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUIDI Parte_2 C.F._3
GIANNI, elettivamente domiciliata in VIA GOITO 3 40126 BOLOGNA presso il difensore avv. GUIDI GIANNI
APPELLATI
CONCLUSIONI
1 Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 836/2021 del 12/10/2021, pubblicata in data 16/12/2021, il Giudice di
Pace di Ravenna ha accolto l'opposizione proposta da e Controparte_1 Parte_2
rispettivamente, avverso il decreto ingiuntivo n. 118/2021 dell'11/02/2021 ed il decreto ingiuntivo n. 132/2021 del 17/02/2021, entrambi emessi dallo stesso Giudice per il pagamento in favore di della somma di € 2.782,97 da parte di ciascuno dei Parte_1
due ingiunti, oltre a interessi e spese, a titolo di rimborso pro quota ex art. 1299 c.c. di quanto pagato dalla a per spese giudiziali liquidate a carico delle Pt_1 Parte_3
odierne parti in causa, in via solidale, dalla sentenza del Tribunale di Forlì n. 573/2016 pubblicata in data 17/05/2016, nonché a titolo di rimborso delle spese relative al precetto notificato in data 12/08/2016 da alla in forza della predetta sentenza. Parte_3 Pt_1
L'opposizione ai predetti decreti ingiuntivi era fondata sull'eccepita carenza di legittimazione della ad agire per la riscossione dei vantati crediti di regresso, in Pt_1
quanto sottoposti a pignoramento presso terzi da fin dal dicembre del 2020, Parte_3
e successivamente assegnati al creditore procedente con ordinanza del 22/03/2021 per complessivi € 5.252,83, nonché sull'eccepita illegittimità della pretesa di rimborso della somma di € 313,12 pagata dalla per spese di precetto, trattandosi di spese Pt_1
imputabili ad un'inadempienza della convenuta opposta.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello davanti a questo Tribunale, Parte_1
osservando che i due ricorsi per decreto ingiuntivo erano stati depositati in data
27/01/2021, quando la ricorrente era ancora titolare dei crediti azionati, in quanto il subentro del creditore procedente era avvenuto solo per effetto dell'ordinanza di assegnazione del 22/03/2021, e rilevando che in ogni caso il giudice di primo grado avrebbe quanto meno dovuto respingere parzialmente l'opposizione in riferimento alla
2 somma di € 313,12 corrisposta dall'appellante a per spese di precetto;
ha Parte_3
pertanto concluso chiedendo la conferma dei decreti ingiuntivi opposti.
e si sono costituiti nel giudizio di appello, contestando Controparte_1 Parte_2
integralmente la fondatezza dell'impugnazione avversaria, e chiedendone pertanto il rigetto.
Esaminati gli atti e i documenti prodotti, il Tribunale osserva quanto segue.
Le domande proposte in via monitoria da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
relativamente alla complessiva somma di € 5.252,83, devono ritenersi ab Parte_2
origine non meritevoli di accoglimento per carenza di interesse ad agire, considerato che alla data di deposito dei due ricorsi per ingiunzione (27/01/2021) i crediti di regresso azionati dalla erano già stati sottoposti a pignoramento presso terzi da Pt_1 Parte_3
e gli odierni appellati, quali terzi pignorati, avevano già reso dichiarazione positiva ex art. 547 c.p.c. per l'importo complessivo di € 5.252,83.
È evidente che l'odierna appellante non aveva alcun interesse giuridicamente rilevante a fare accertare giudizialmente i predetti crediti di regresso, già espressamente riconosciuti dai debitori in sede esecutiva, né aveva interesse a procurarsi titoli esecutivi giudiziali per la riscossione di tali crediti, non essendo detti titoli utilizzabili a causa del pignoramento precedentemente eseguito.
In ogni caso la summenzionata ordinanza di assegnazione del 22/03/2021 ha fatto venir meno la legittimazione della ad esperire qualsiasi azione giudiziale a tutela dei Pt_1
suddetti crediti, con la conseguenza che i decreti ingiuntivi opposti devono comunque essere revocati.
Per quanto riguarda l'ulteriore somma di € 313,12 richiesta in via monitoria dalla Pt_1
deve rilevarsi che si tratta delle spese relative al precetto notificato da Parte_3
all'odierna appellante per ottenere, in forza del vincolo di solidarietà, la rifusione dell'intero importo delle spese giudiziali liquidate in sentenza: come evidenziato nello stesso precetto, infatti, la aveva provveduto a pagare solo la metà di tale importo, Pt_1
“nonostante plurimi ed espressi inviti a corrispondere integralmente, in linea con i
3 principi di solidarietà passiva, l'importo di condanna liquidato in sentenza”, costringendo così il creditore a minacciare un'azione esecutiva per conseguire la residua somma dovutagli.
È evidente, quindi, l'infondatezza della pretesa di rimborso delle spese di precetto, trattandosi di spese che la si è vista addebitare a causa del proprio ingiustificato Pt_1
inadempimento dell'obbligazione solidale, le cui conseguenze non possono essere riversate sui condebitori.
In conclusione, quindi, l'opposizione proposta da e va Controparte_1 Parte_2
integralmente accolta, con conseguente conferma della sentenza appellata.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'impugnazione oggetto del presente giudizio, così provvede:
1) respinge l'appello proposto da confermando integralmente la sentenza Parte_1
impugnata;
2) condanna a rifondere a e le spese del Parte_1 Controparte_1 Parte_2
presente giudizio di appello, che liquida in € 2.200,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forf. spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., con distrazione a favore del difensore avv. Gianni Guidi anche per le spese e i compensi già liquidati con la sentenza di primo grado;
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30/05/2002 n. 115, della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto, a norma del comma 1-bis del citato art. 13, per l'impugnazione respinta.
Così deciso in Ravenna, il giorno 20/01/2025.
Il Giudice
(dott. Massimo Vicini)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAVENNA in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Massimo Vicini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 1841/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PASSARELLI Parte_1 C.F._1
ENRICO, elettivamente domiciliata in VIA M. D'AZEGLIO 13 48121 RAVENNA presso il difensore avv. PASSARELLI ENRICO
APPELLANTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
GUIDI GIANNI, elettivamente domiciliato in VIA GOITO 3 40126 BOLOGNA presso il difensore avv. GUIDI GIANNI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUIDI Parte_2 C.F._3
GIANNI, elettivamente domiciliata in VIA GOITO 3 40126 BOLOGNA presso il difensore avv. GUIDI GIANNI
APPELLATI
CONCLUSIONI
1 Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 836/2021 del 12/10/2021, pubblicata in data 16/12/2021, il Giudice di
Pace di Ravenna ha accolto l'opposizione proposta da e Controparte_1 Parte_2
rispettivamente, avverso il decreto ingiuntivo n. 118/2021 dell'11/02/2021 ed il decreto ingiuntivo n. 132/2021 del 17/02/2021, entrambi emessi dallo stesso Giudice per il pagamento in favore di della somma di € 2.782,97 da parte di ciascuno dei Parte_1
due ingiunti, oltre a interessi e spese, a titolo di rimborso pro quota ex art. 1299 c.c. di quanto pagato dalla a per spese giudiziali liquidate a carico delle Pt_1 Parte_3
odierne parti in causa, in via solidale, dalla sentenza del Tribunale di Forlì n. 573/2016 pubblicata in data 17/05/2016, nonché a titolo di rimborso delle spese relative al precetto notificato in data 12/08/2016 da alla in forza della predetta sentenza. Parte_3 Pt_1
L'opposizione ai predetti decreti ingiuntivi era fondata sull'eccepita carenza di legittimazione della ad agire per la riscossione dei vantati crediti di regresso, in Pt_1
quanto sottoposti a pignoramento presso terzi da fin dal dicembre del 2020, Parte_3
e successivamente assegnati al creditore procedente con ordinanza del 22/03/2021 per complessivi € 5.252,83, nonché sull'eccepita illegittimità della pretesa di rimborso della somma di € 313,12 pagata dalla per spese di precetto, trattandosi di spese Pt_1
imputabili ad un'inadempienza della convenuta opposta.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello davanti a questo Tribunale, Parte_1
osservando che i due ricorsi per decreto ingiuntivo erano stati depositati in data
27/01/2021, quando la ricorrente era ancora titolare dei crediti azionati, in quanto il subentro del creditore procedente era avvenuto solo per effetto dell'ordinanza di assegnazione del 22/03/2021, e rilevando che in ogni caso il giudice di primo grado avrebbe quanto meno dovuto respingere parzialmente l'opposizione in riferimento alla
2 somma di € 313,12 corrisposta dall'appellante a per spese di precetto;
ha Parte_3
pertanto concluso chiedendo la conferma dei decreti ingiuntivi opposti.
e si sono costituiti nel giudizio di appello, contestando Controparte_1 Parte_2
integralmente la fondatezza dell'impugnazione avversaria, e chiedendone pertanto il rigetto.
Esaminati gli atti e i documenti prodotti, il Tribunale osserva quanto segue.
Le domande proposte in via monitoria da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
relativamente alla complessiva somma di € 5.252,83, devono ritenersi ab Parte_2
origine non meritevoli di accoglimento per carenza di interesse ad agire, considerato che alla data di deposito dei due ricorsi per ingiunzione (27/01/2021) i crediti di regresso azionati dalla erano già stati sottoposti a pignoramento presso terzi da Pt_1 Parte_3
e gli odierni appellati, quali terzi pignorati, avevano già reso dichiarazione positiva ex art. 547 c.p.c. per l'importo complessivo di € 5.252,83.
È evidente che l'odierna appellante non aveva alcun interesse giuridicamente rilevante a fare accertare giudizialmente i predetti crediti di regresso, già espressamente riconosciuti dai debitori in sede esecutiva, né aveva interesse a procurarsi titoli esecutivi giudiziali per la riscossione di tali crediti, non essendo detti titoli utilizzabili a causa del pignoramento precedentemente eseguito.
In ogni caso la summenzionata ordinanza di assegnazione del 22/03/2021 ha fatto venir meno la legittimazione della ad esperire qualsiasi azione giudiziale a tutela dei Pt_1
suddetti crediti, con la conseguenza che i decreti ingiuntivi opposti devono comunque essere revocati.
Per quanto riguarda l'ulteriore somma di € 313,12 richiesta in via monitoria dalla Pt_1
deve rilevarsi che si tratta delle spese relative al precetto notificato da Parte_3
all'odierna appellante per ottenere, in forza del vincolo di solidarietà, la rifusione dell'intero importo delle spese giudiziali liquidate in sentenza: come evidenziato nello stesso precetto, infatti, la aveva provveduto a pagare solo la metà di tale importo, Pt_1
“nonostante plurimi ed espressi inviti a corrispondere integralmente, in linea con i
3 principi di solidarietà passiva, l'importo di condanna liquidato in sentenza”, costringendo così il creditore a minacciare un'azione esecutiva per conseguire la residua somma dovutagli.
È evidente, quindi, l'infondatezza della pretesa di rimborso delle spese di precetto, trattandosi di spese che la si è vista addebitare a causa del proprio ingiustificato Pt_1
inadempimento dell'obbligazione solidale, le cui conseguenze non possono essere riversate sui condebitori.
In conclusione, quindi, l'opposizione proposta da e va Controparte_1 Parte_2
integralmente accolta, con conseguente conferma della sentenza appellata.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'impugnazione oggetto del presente giudizio, così provvede:
1) respinge l'appello proposto da confermando integralmente la sentenza Parte_1
impugnata;
2) condanna a rifondere a e le spese del Parte_1 Controparte_1 Parte_2
presente giudizio di appello, che liquida in € 2.200,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forf. spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., con distrazione a favore del difensore avv. Gianni Guidi anche per le spese e i compensi già liquidati con la sentenza di primo grado;
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30/05/2002 n. 115, della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto, a norma del comma 1-bis del citato art. 13, per l'impugnazione respinta.
Così deciso in Ravenna, il giorno 20/01/2025.
Il Giudice
(dott. Massimo Vicini)
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