Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 18/07/2025, n. 14325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 14325 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 14325/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00537/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 537 del 2021, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall’avv. Chiara Luciani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento
del decreto 8 ottobre 2020 - -OMISSIS- con il quale la Prefettura di Modena comunicava al Sig. -OMISSIS- il respingimento della richiesta di cittadinanza presentata il giorno 15 luglio 2016;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 20 giugno 2025 il dott. Matthias Viggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. 1. Il ricorrente impugnava il provvedimento in epigrafe con cui il Ministero dell’interno respingeva l’istanza volta ad ottenere la cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett f) l. 5 febbraio 1992, n. 91 (c.d. acquisto per naturalizzazione ).
2. Si costituiva in giudizio l’amministrazione intimata depositando documenti.
3. All’esito dell’udienza del 20 giugno 2025, il Collegio tratteneva la causa per la decisione.
4. Conclusa l’esposizione dello svolgimento del processo è possibile passare ad illustrare l’unica censura formulata: in particolare, viene evidenziato come l’amministrazione abbia adottato la propria decisione unicamente sulla base della sussistenza di una lieve condanna penale.
5. Il ricorso non può essere accolto.
6. Preliminarmente, deve rammentarsi che la concessione della cittadinanza italiana costituisce espressione di un’attività amministrativa caratterizzata da ampia discrezionalità (recentemente, T.a.r. per il Lazio, sez. I- bis , 7 maggio 2019, n. 5707), sindacabile in sede giurisdizionale entro i ristretti limiti del controllo estrinseco e formale (ossia per marchiana illogicità ovvero travisamento di fatto) senza poter sconfinare nell’esame del merito, essendo quest’ultimo riservato unicamente all’amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104).
7. Nel caso di specie, il Ministero ha motivato il diniego evidenziando la mancanza dei requisiti per la concessione, valorizzando la sussistenza di una sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Varese, sez. dist. Luino, per il delitto previsto e punito dall’art. 582 c.p. (lesioni).
8. Tanto premesso, ritiene il Collegio che, nel caso di specie, l’amministrazione abbia fatto buon uso del potere discrezionale, dovendosi rilevare che il provvedimento risulta adeguatamente motivato in relazione alle risultanze dell’istruttoria. Difatti, se è vero che la presenza di precedenti penali non è di per sé ostativa alla concessione della cittadinanza, va comunque osservato che si tratta di una condotta che evidenzia un’opposizione dell’interessato ai valori fondamentali del vivere civile riassunto nel rispetto delle leggi penali, offendendo direttamente l’incolumità altrui.
9. Il diniego, poi, fa riferimento alla circostanza che, al tempo della presentazione dell’istanza per la concessione della cittadinanza italiana, non venivano indicati, nella specifica sezione della domanda, i precedenti penali. Tale atteggiamento, anche ove non costituente reato (ad es. perché caratterizzato da semplice negligenza come esposto in ricorso) dimostra la mancata conoscenza dei principî che informano i rapporti con la pubblica amministrazione corroborando in tal guisa un giudizio di inaffidabilità (cfr. Tar Lazio, sez. V- bis , 8 luglio 2022, n. 9354).
10. Non colgono nel segno le doglianze secondo cui il reato sarebbe risalenti nel tempo e comunque di natura bagatellare. Infatti, da un lato esso rientra appieno nel c.d. periodo di osservazione , ossia il decennio antecedente alla presentazione della domanda di cittadinanza (nel caso di specie avanzata nel 14 dicembre 2016), durante il quale devono essere maturati i requisiti per la concessione dello status, compreso quello dell’irreprensibilità della condotta (recentemente, Cons. Stato, sez. I, par., 10 luglio 2023 n. 1007); dall’altro, esso è indicativo della tendenza dell’esponente a costituire una minaccia per l’incolumità altrui (come inferibile dal delitto di lesioni).
11. Viepiú, per costante orientamento giurisprudenziale, anche fatti antecedenti al decennio di osservazione, soprattutto laddove costituiscano indici di mancata integrazione del richiedente nella comunità, possono rientrare nella valutazione complessiva svolta dall’amministrazione (cfr. Tar Lazio, V- bis , 12 aprile 2022, n. 4469).
12. Si aggiunga che solo successivamente alla presentazione dell’istanza per l’ottenimento della cittadinanza, parte ricorrente avanzava domanda di estinzione del reato (cui seguirà, verosimilmente, quella di riabilitazione), circostanza, quindi, che non poteva essere positivamente valutata dall’amministrazione procedente.
13. Infine, sono da ritenere inconsistenti le osservazioni sulla mancata valutazione del grado di inserimento socio-economico, trattandosi solo di un prerequisito della richiesta di cittadinanza, ossia di un presupposto minimo per conservare il titolo di soggiorno (T.a.r. per il Lazio, sez. V- bis , 15 marzo 2022, n. 2945).
14. Alla luce di quanto esposto, il ricorso è definitivamente respinto.
15. Resta comunque salva la possibilità per il ricorrente di presentare una nuova istanza per la concessione della cittadinanza, nel caso di ulteriori fatti sopravvenuti.
16. Le spese, stante la natura della controversia, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare lo rigetta.
Cosí deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Giovanni Ricchiuto, Presidente FF
Benedetto Nappi, Consigliere
Matthias Viggiano, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Matthias Viggiano | Giovanni Ricchiuto |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.