Articolo 26 della Legge 11 giugno 1954, n. 409
Articolo 25Articolo 27
Versione
27 luglio 1954
Art. 26.
Nei casi di pensioni ad onere ripartito tra Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari ed altri enti (Enti locali, Stato), se il pagamento e' effettuato dalla Cassa predetta, l'assegno supplementare, nella sua misura stabilita dal precedente art. 25 per le cessazioni dal servizio anteriori alla data da cui ha effetto la presente legge, e' dovuto in proporzione alle sole quote, della pensione complessiva originaria, a carico della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari e a carico degli Enti locali, senza attribuzione di quota a carico dello Stato.
Quando il pagamento e', invece, effettuato dallo Stato, al titolare della pensione compete la quota di assegno supplementare a carico della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari dovuta in proporzione alla sola quota, della pensione complessiva originaria, a carico della Cassa stessa.
Entrata in vigore il 27 luglio 1954