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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 15/10/2025, n. 895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 895 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GOT, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3118 del Registro Generale Affari Contenziosi del 2024 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. GENTILE ANDREA, giusta procura in atti;
Parte_1
ricorrente
CONTRO
-- in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Silvia Parisi, Maria Teresa Pugliano
e Francesco Muscari Tomaioli, giusta delega direttoriale in atti;
resistente oggetto: impugnazione avviso di pagamento per recupero benefici contributivi CP_1
“Decontribuzione Sud”.
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio di note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.12.2024 la parte ricorrente, proponeva ricorso avverso l'avviso di pagamento , prot. n. .2200.11/11/2024.0321369, avente ad oggetto “ CP_1 CP_1
Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate, Decontribuzione Sud – Recupero somme indebitamente percepite” notificato – con pec- in data 12.11.2024, eccependo l'insussistenza della pretesa azionata per indeterminatezza, genericità e contraddittorietà dell'avviso e per violazione del diritto di difesa;
rappresentando di avere i requisiti territoriali per accedere alla “decontribuzione
Sud” e che l'attività svolta, quella di “agente di assicurazione” non rientrerebbe tra gli “enti creditizi e finanziari” esclusi dal beneficio, e che secondo la Comunicazione UE del 19 marzo 2020, sarebbero escluse solo banche e istituzioni finanziarie, ma non anche le agenzie di assicurazione.; una diversa interpretazione violerebbe gli articoli 2, 3 e 41 della Costituzione.
Chiedeva, pertanto, l'accertamento e la declaratoria di nullità, illegittimità ed inefficacia dell'avviso di pagamento, riconoscendo il diritto di godere dell'esonero contributivo cd. “Decontribuzione Sud” sino allo spirare del termine previsto ex legge -all'attualità dicembre 2024-, con vittoria di spese di giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Si costituiva in giudizio la resistente, con memoria di costituzione depositata in data CP_1
30.01.2025, svolgendo ampie ed articolate difese volte a dimostrare l'infondatezza del ricorso per il quale chiedeva che fosse dichiarata l'improponibilità, l'inammissibilità delle domande ed il rigetto dello stesso, in quanto infondate in fatto e diritto, con vittoria di spese di lite.
Preliminarmente devono essere rigettate le eccezioni di indeterminatezza e genericità dell'avviso di pagamento, essendo presente nel suddetto avviso sia il riferimento normativo che la motivazione.
Con riguardo ai motivi dell'opposizione si ritiene opportuno fare applicazione del cosiddetto principio della “ragione più liquida”, in forza del quale la controversia è decisa sulla base della questione di più immediata e agevole definizione, anche se non logicamente preliminare secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c., e senza pregiudizio per il contraddittorio e nel rispetto del diritto di difesa delle parti.
La questione di diritto oggetto della presente controversia è stata affrontata da questo Giudice nella sentenza n.914/2024, la cui motivazione si riporta testualmente, ai sensi dell'art 118 disp.att.
c.p.c., quale precedente conforme: “ Dagli atti di causa emerge come avuto riguardo a quanto espressamente previsto e riportata al punto 2 della circolare n. 56/2021: “ …omissis … l'incentivo non può essere riconosciuto nei riguardi delle imprese del settore finanziario, in quanto non rientranti nell'ambito dell'applicazione della comunicazione C (2020) 1863 final del 19 marzo”, ed al punto 7 della circolare n. 57/2023.
La legge n. 178/2020, ha previsto un esonero contributivo pari al 100 per cento della contribuzione datoriale complessivamente dovuta, fruibile per le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022 (agevolazioni confermate, poi, anche per le assunzioni effettuate nel 2023 in forza dell'art. 1 comma 297 L.n. 197/22), di soggetti che, alla data dell'evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano mai stati titolari di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.
Con circolare 57 del 22-06-2023 l' ha delineato le linee guida per la fruizione CP_1 dell'esonero; sono escluse dall'ambito di applicazione degli esoneri in oggetto:
- le imprese operanti nel settore finanziario e nel settore domestico;
- le imprese soggette a sanzioni adottate dall'Unione europea, tra cui, ma non solo: a) persone, entità
o organismi specificamente indicati negli atti giuridici che impongono tali sanzioni;
b) imprese possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea;
oppure c) imprese che operano nel settore industriale oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea in quanto l'aiuto potrebbe pregiudicare gli obiettivi delle sanzioni in questione.
L'esonero da parte dell'azienda ricorrente, per l'assunzione della dipendente Parte_2
non poteva essere fruito, atteso che la società è operante nel settore finanziario – ATECO
[...]
662202 –agenti di assicurazioni. Le imprese escluse dall'esonero sono quelle che svolgono le attività indicate nella classificazione NACE al settore “K” – Financial and insurance activities;
tutti i codici
EC (di sei cifre), rientranti nelle divisioni 64, 65 e 66, fanno parte della sezione “K” della classificazione EC2007. Tali codici da attribuire alle imprese sono definiti da appositi decreti ministeriali, ed il codice EC posseduto da parte ricorrente non consentiva di fruire dell'esonero contributivo under 36, essendo le agenzie assicurative escluse dagli esoneri, luce della normativa vigente.
La Commissione Europea, si è espressa sull'autorizzazione agli aiuti di Stato chiesti dall'Italia sotto forma della cosiddetta “Decontribuzione Sud” prevista sempre dalla Legge 30 dicembre 2020 n. 178 (art. 1 commi161-168), ai fini dell'individuazione delle imprese del settore finanziario, della produzione agricola e dei lavori domestici escluse dal beneficio, occorre fare riferimento alla classificazione statistica delle attività economiche della Comunità europea (c.d.
NACE, corrispondente ai codici ATECO italiani). In particolare le imprese operanti nel settore finanziario escluse dall'esonero sono quelle che svolgono le attività indicate nella classificazione
NACE alla sezione “K” – Financial and insurance activities. Nello specifico nella divisione 66 sono ricomprese le attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative;
le attività di agenti ed intermediari delle assicurazioni sono riportate nella classe 66.22, e come si evince dalla visura della camera di commercio -depositata in atti fascicolo resistente- che la società ricorrente svolge attività di assicurazioni, classificata con Codice EC2007 : 66.22.02.”
Pertanto alla luce della pronuncia sopra riportata, dal tenore letterale delle diverse comunicazioni dell'Unione Europea e dell'Istituto resistente, devono considerarsi escluse, dalla possibilità di avvalersi dell'esonero in trattazione, le imprese operanti nel settore finanziario;
ed affermarsi altresì che le attività escluse sono quelle indicate nella classificazione NACE alla sezione
“K” – Financial and insurance activities.
Non può accogliersi un'interpretazione estensiva della normativa europea, in assenza di specificazione di segno contrario.
Osservato che la società -parte ricorrente - ha una Codice EC2007 : 66.22.02, appartenente al macrosettore -sezione “K” – Financial and insurance activities, del sistema di classificazione
NACE, e ritenuto corretto l'operato della parte resistente, pertanto dalle richiamate normative, ne discende il rigetto del ricorso in opposizione e della domanda principale del ricorrente, di annullamento del provvedimento impugnato.
Assorbite tutte le altre eccezioni e doglianze formulate dalle parti.
Reputa il giudicante che, la natura della controversia, la peculiarità della controversia e la complessità dell'accertamento fattuale sotteso alle questioni esaminate giustificano la compensazione, tra le parti, delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio fra le parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
• rigetta il ricorso in opposizione;
• compensa le spese tra le parti
Catanzaro 13/10/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Brunella Molinaro
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GOT, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3118 del Registro Generale Affari Contenziosi del 2024 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. GENTILE ANDREA, giusta procura in atti;
Parte_1
ricorrente
CONTRO
-- in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Silvia Parisi, Maria Teresa Pugliano
e Francesco Muscari Tomaioli, giusta delega direttoriale in atti;
resistente oggetto: impugnazione avviso di pagamento per recupero benefici contributivi CP_1
“Decontribuzione Sud”.
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio di note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.12.2024 la parte ricorrente, proponeva ricorso avverso l'avviso di pagamento , prot. n. .2200.11/11/2024.0321369, avente ad oggetto “ CP_1 CP_1
Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate, Decontribuzione Sud – Recupero somme indebitamente percepite” notificato – con pec- in data 12.11.2024, eccependo l'insussistenza della pretesa azionata per indeterminatezza, genericità e contraddittorietà dell'avviso e per violazione del diritto di difesa;
rappresentando di avere i requisiti territoriali per accedere alla “decontribuzione
Sud” e che l'attività svolta, quella di “agente di assicurazione” non rientrerebbe tra gli “enti creditizi e finanziari” esclusi dal beneficio, e che secondo la Comunicazione UE del 19 marzo 2020, sarebbero escluse solo banche e istituzioni finanziarie, ma non anche le agenzie di assicurazione.; una diversa interpretazione violerebbe gli articoli 2, 3 e 41 della Costituzione.
Chiedeva, pertanto, l'accertamento e la declaratoria di nullità, illegittimità ed inefficacia dell'avviso di pagamento, riconoscendo il diritto di godere dell'esonero contributivo cd. “Decontribuzione Sud” sino allo spirare del termine previsto ex legge -all'attualità dicembre 2024-, con vittoria di spese di giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Si costituiva in giudizio la resistente, con memoria di costituzione depositata in data CP_1
30.01.2025, svolgendo ampie ed articolate difese volte a dimostrare l'infondatezza del ricorso per il quale chiedeva che fosse dichiarata l'improponibilità, l'inammissibilità delle domande ed il rigetto dello stesso, in quanto infondate in fatto e diritto, con vittoria di spese di lite.
Preliminarmente devono essere rigettate le eccezioni di indeterminatezza e genericità dell'avviso di pagamento, essendo presente nel suddetto avviso sia il riferimento normativo che la motivazione.
Con riguardo ai motivi dell'opposizione si ritiene opportuno fare applicazione del cosiddetto principio della “ragione più liquida”, in forza del quale la controversia è decisa sulla base della questione di più immediata e agevole definizione, anche se non logicamente preliminare secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c., e senza pregiudizio per il contraddittorio e nel rispetto del diritto di difesa delle parti.
La questione di diritto oggetto della presente controversia è stata affrontata da questo Giudice nella sentenza n.914/2024, la cui motivazione si riporta testualmente, ai sensi dell'art 118 disp.att.
c.p.c., quale precedente conforme: “ Dagli atti di causa emerge come avuto riguardo a quanto espressamente previsto e riportata al punto 2 della circolare n. 56/2021: “ …omissis … l'incentivo non può essere riconosciuto nei riguardi delle imprese del settore finanziario, in quanto non rientranti nell'ambito dell'applicazione della comunicazione C (2020) 1863 final del 19 marzo”, ed al punto 7 della circolare n. 57/2023.
La legge n. 178/2020, ha previsto un esonero contributivo pari al 100 per cento della contribuzione datoriale complessivamente dovuta, fruibile per le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022 (agevolazioni confermate, poi, anche per le assunzioni effettuate nel 2023 in forza dell'art. 1 comma 297 L.n. 197/22), di soggetti che, alla data dell'evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano mai stati titolari di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.
Con circolare 57 del 22-06-2023 l' ha delineato le linee guida per la fruizione CP_1 dell'esonero; sono escluse dall'ambito di applicazione degli esoneri in oggetto:
- le imprese operanti nel settore finanziario e nel settore domestico;
- le imprese soggette a sanzioni adottate dall'Unione europea, tra cui, ma non solo: a) persone, entità
o organismi specificamente indicati negli atti giuridici che impongono tali sanzioni;
b) imprese possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea;
oppure c) imprese che operano nel settore industriale oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea in quanto l'aiuto potrebbe pregiudicare gli obiettivi delle sanzioni in questione.
L'esonero da parte dell'azienda ricorrente, per l'assunzione della dipendente Parte_2
non poteva essere fruito, atteso che la società è operante nel settore finanziario – ATECO
[...]
662202 –agenti di assicurazioni. Le imprese escluse dall'esonero sono quelle che svolgono le attività indicate nella classificazione NACE al settore “K” – Financial and insurance activities;
tutti i codici
EC (di sei cifre), rientranti nelle divisioni 64, 65 e 66, fanno parte della sezione “K” della classificazione EC2007. Tali codici da attribuire alle imprese sono definiti da appositi decreti ministeriali, ed il codice EC posseduto da parte ricorrente non consentiva di fruire dell'esonero contributivo under 36, essendo le agenzie assicurative escluse dagli esoneri, luce della normativa vigente.
La Commissione Europea, si è espressa sull'autorizzazione agli aiuti di Stato chiesti dall'Italia sotto forma della cosiddetta “Decontribuzione Sud” prevista sempre dalla Legge 30 dicembre 2020 n. 178 (art. 1 commi161-168), ai fini dell'individuazione delle imprese del settore finanziario, della produzione agricola e dei lavori domestici escluse dal beneficio, occorre fare riferimento alla classificazione statistica delle attività economiche della Comunità europea (c.d.
NACE, corrispondente ai codici ATECO italiani). In particolare le imprese operanti nel settore finanziario escluse dall'esonero sono quelle che svolgono le attività indicate nella classificazione
NACE alla sezione “K” – Financial and insurance activities. Nello specifico nella divisione 66 sono ricomprese le attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative;
le attività di agenti ed intermediari delle assicurazioni sono riportate nella classe 66.22, e come si evince dalla visura della camera di commercio -depositata in atti fascicolo resistente- che la società ricorrente svolge attività di assicurazioni, classificata con Codice EC2007 : 66.22.02.”
Pertanto alla luce della pronuncia sopra riportata, dal tenore letterale delle diverse comunicazioni dell'Unione Europea e dell'Istituto resistente, devono considerarsi escluse, dalla possibilità di avvalersi dell'esonero in trattazione, le imprese operanti nel settore finanziario;
ed affermarsi altresì che le attività escluse sono quelle indicate nella classificazione NACE alla sezione
“K” – Financial and insurance activities.
Non può accogliersi un'interpretazione estensiva della normativa europea, in assenza di specificazione di segno contrario.
Osservato che la società -parte ricorrente - ha una Codice EC2007 : 66.22.02, appartenente al macrosettore -sezione “K” – Financial and insurance activities, del sistema di classificazione
NACE, e ritenuto corretto l'operato della parte resistente, pertanto dalle richiamate normative, ne discende il rigetto del ricorso in opposizione e della domanda principale del ricorrente, di annullamento del provvedimento impugnato.
Assorbite tutte le altre eccezioni e doglianze formulate dalle parti.
Reputa il giudicante che, la natura della controversia, la peculiarità della controversia e la complessità dell'accertamento fattuale sotteso alle questioni esaminate giustificano la compensazione, tra le parti, delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio fra le parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
• rigetta il ricorso in opposizione;
• compensa le spese tra le parti
Catanzaro 13/10/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Brunella Molinaro