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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 01/10/2025, n. 1482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1482 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in persona del dottor Flavio Tovani, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1929/2022 del Registro Generale Contenzioso, introitata per la decisione, all'udienza del 17/09/2025, ai sensi dell'art. 281- sexies, ultimo comma, c.p.c., vertente tra
(C.F./P. IVA n. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del Sindaco f.f. legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Emidio Morabito, appellante
e
, (C.F.: Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Irtolo, appellato
Conclusioni delle parti
All'udienza del 17.09.2025, il procuratore di parte appellante precisava le conclusioni riportandosi agli atti e verbali di causa;
per parte appellata, regolarmente costituita, nessuno era presente.
1 IN FATTO ED IN DIRITTO
§1. Con sentenza n. 1564/2021, depositata in data 08.11.2021, il Giudice di Pace di ha accolto la domanda proposta da Parte_1 CP_1
nei confronti del annullando il verbale
[...] Parte_1
di infrazione al codice della strada n. del 19.02.2021 elevato NumeroDiCa_1
dalla Polizia Municipale di notificato il 23.03.2021 per Parte_1
violazione dell'art. 142 C.d.S. con sanzione pecuniaria dell'importo di euro
189,00 nonché la decurtazione di 3 punti dalla patente.
§2. Avverso tale pronuncia il ha proposto Parte_1
appello, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni:
“1) In via preliminare ed assorbente, ritenere e dichiarare l'ammissibilità del presente atto di appello;
2) In via preliminare e principale, accogliere l'appello e annullare/riformare integralmente la sentenza n.1564/2021, del Giudice di
Pace di , emessa in data 08.11.2021, pubblicata in data Parte_1
18.12.2021 e non notificata, resa nella causa civile iscritta al n. RG
1345/2021, confermando la legittimità, la validità e l'efficacia del verbale di accertamento di infrazione al C.d.S. n. V14132A/2021, elevato dalla
Polizia Municipale del comune di RC del 19.02.2021;
3) Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
§3. si è costituito in giudizio, resistendo al gravame Controparte_1
e chiedendo di: “1) rigettare l'appello ex adverso proposto, in quanto inammissibile, infondato e temerario, con il favore di spese e compensi del presente grado del giudizio;
2) dichiarare nullo e/o annullabile il verbale di contestazione impugnato, redatto dal Comune di e tutti gli effetti dagli stessi Parte_1
2 scaturenti, compresa la sanzione accessoria della decurtazione di 3 punti dalla patente di guida, con ogni altra conseguenza di legge”.
§4. Acquisito il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, all'udienza del 17 settembre 2025 la causa è stata introitata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c..
§5. L'appellante censura la sentenza per “ERROR IN IUDICANDO:
ERRONEA APPLICAZIONE DELLE NORME DI LEGGE – NON ESATTA
VALUTAZIONE DELLE CIRCOSTANZE DI FATTO”, lamentando che il giudice di prime cure abbia accolto la domanda attorea a causa dell'erronea interpretazione della normativa vigente e in particolare sulla preventiva necessaria autorizzazione prefettizia.
§6. L'appellato eccepisce la “INAMMISSIBILITA' DELL'APPELLO EX
ART. 342 C.P.C.” e la “INAMMISSIBILITA' DELL'APPELLO EX ART. 348
BIS C.P.C.”, lamentando che l'atto di appello non farebbe che riproporre le argomentazioni svolte in primo grado, anziché individuare le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata e con essi i relativi motivi di dissenso e l'assenza di ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello; il Tribunale ritiene invece l'appello ammissibile, in quanto contenente specifica e rigorosa formulazione dei motivi di impugnazione, e comunque, come si approfondirà, in quanto meritevole di accoglimento.
§7. Il motivo di impugnazione è infatti fondato per le ragioni di seguito illustrate.
Innanzitutto occorre rilevare quale sia la qualificazione giuridica della strada sulla quale la violazione è avvenuta. La “Sopraelevata porto” è da qualificarsi come strada urbana e non quale strada di scorrimento che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. d), C.d.S. è quella “strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di
3 marcia ed una eventuale riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata
a destra e marciapiedi con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate”.
La strada in questione, sita nel Comune di , difetta Parte_1
dell'esistenza di una banchina pavimentata a destra, dei marciapiedi nonché delle apposite aree o fasce laterali estranee alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.
Aldilà della menzionata qualificazione giuridica della strada, ciò che preliminarmente interessa è la questione che attiene alla distinzione tra autovelox fissi e mobili, infatti l'“utilizzazione degli apparecchi di rilevazione elettronica della velocità, autovelox, nei centri urbani è consentita con postazioni mobili e alla presenza degli agenti accertatori di polizia, senza che sia a tal fine necessario alcun decreto prefettizio, necessario solo ad usare apparecchiature elettroniche automatiche senza presidio per il rilevamento dei limiti di velocità del quale riprodurre dati identificativi nel verbale di contestazione” (ut multis Cass. civ., Sez. VI - 2,
Ordinanza, 09/06/2022, n. 18560).
Nell'ipotesi che ci occupa, dal verbale di accertamento di infrazione al
C.d.S. n. V/14132A/2021 del 19 febbraio 2021, risulta che il Velomatic 512
D in dotazione alla Polizia Municipale è di natura mobile, utilizzato in postazione temporanea e presidiata da agenti della stessa. La natura mobile dell'apparecchio di misurazione della velocità rende non necessaria l'autorizzazione attraverso decreto prefettizio: pertanto, la sua mancanza nel verbale di contravvenzione non integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio come ritenuto dal Giudice di prime cure.
Inoltre, la mancata contestazione immediata è da tenersi giustificata in quanto rientrante nei casi espressamente previsti dall'art. 201 C.d.S, comma
1 bis, nello specifico lettera (e) “accertamento della violazione per mezzo di
4 appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di
Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari”.
Il Tribunale rileva inoltre che parte appellata non ripropone nel presente giudizio d'appello le eccezioni proposte in primo grado, che pertanto si ritengono rinunciate ai sensi dell'art. 346 c.p.c.. A tal proposito, giurisprudenza della Corte di Cassazione afferma che: “le parti del processo di impugnazione, nel rispetto dell'autoresponsabilità e dell'affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale ex art. 343 c.p.c.), a riproporre ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel "thema probandum" e nel "thema decidendum" del giudizio di primo grado” (Cass., Sezioni Unite Civili, n.
7940/ 2019).
Conseguentemente, non possono essere esaminati i restanti motivi che l'odierno appellato aveva posto alla base della sua opposizione contro la sanzione amministrativa in primo grado.
§8. Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, l'appello deve essere pertanto accolto. Per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata si deve dichiarare la legittimità del verbale di infrazione al C.d.S. n. V/14132A/2021 del 19 febbraio 2021, elevato dalla Polizia Municipale di Parte_1
5 notificato il 23.03.2021 all'appellato nella qualità di proprietario del veicolo targato BM662XB per violazione dell'art. 142 C.d.S.
§9. Atteso l'esito della lite, l'appellato, soccombente, deve essere condannato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in favore del come da dispositivo (in rapporto al Parte_1
valore della controversia) avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. n. 55 del
2014, sì come modificati da ultimo dal D.M. n. 147 del 2022, in vigore dal
23 ottobre 2022, ai minimi tariffari data l'estrema semplicità della controversia e il valore esiguo della stessa e comunque, in relazione al primo grado di giudizio, svoltosi davanti al Giudice di Pace, in misura non superiore al valore della domanda, ai sensi dell'art. 91, 4° co., c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando come giudice d'appello nella causa indicata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara la legittimità del verbale di infrazione al C.d.S. n.
V/14132A/2021 del 19 febbraio 2021, elevato dalla Polizia
Municipale di , notificato il 23.03.2021 all'appellato Parte_1
nella qualità di proprietario del veicolo targato BM662XB per violazione dell'art. 142 C.d.S.;
2) condanna l'appellato a pagare le spese dei due gradi di giudizio, che liquida in favore della controparte per il primo grado in € 189 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del
15%, c.p.a. ed iva, e per il secondo grado in € 253,50 per esborsi ed in
€ 232 per compensi professionali (di cui € 66 per la fase di studio, €
6 66 per quella introduttiva ed € 100 per quella decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed iva.
Reggio Calabria, 01.10.2025
Il Giudice
Dottor Flavio Tovani
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in persona del dottor Flavio Tovani, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1929/2022 del Registro Generale Contenzioso, introitata per la decisione, all'udienza del 17/09/2025, ai sensi dell'art. 281- sexies, ultimo comma, c.p.c., vertente tra
(C.F./P. IVA n. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del Sindaco f.f. legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Emidio Morabito, appellante
e
, (C.F.: Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Irtolo, appellato
Conclusioni delle parti
All'udienza del 17.09.2025, il procuratore di parte appellante precisava le conclusioni riportandosi agli atti e verbali di causa;
per parte appellata, regolarmente costituita, nessuno era presente.
1 IN FATTO ED IN DIRITTO
§1. Con sentenza n. 1564/2021, depositata in data 08.11.2021, il Giudice di Pace di ha accolto la domanda proposta da Parte_1 CP_1
nei confronti del annullando il verbale
[...] Parte_1
di infrazione al codice della strada n. del 19.02.2021 elevato NumeroDiCa_1
dalla Polizia Municipale di notificato il 23.03.2021 per Parte_1
violazione dell'art. 142 C.d.S. con sanzione pecuniaria dell'importo di euro
189,00 nonché la decurtazione di 3 punti dalla patente.
§2. Avverso tale pronuncia il ha proposto Parte_1
appello, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni:
“1) In via preliminare ed assorbente, ritenere e dichiarare l'ammissibilità del presente atto di appello;
2) In via preliminare e principale, accogliere l'appello e annullare/riformare integralmente la sentenza n.1564/2021, del Giudice di
Pace di , emessa in data 08.11.2021, pubblicata in data Parte_1
18.12.2021 e non notificata, resa nella causa civile iscritta al n. RG
1345/2021, confermando la legittimità, la validità e l'efficacia del verbale di accertamento di infrazione al C.d.S. n. V14132A/2021, elevato dalla
Polizia Municipale del comune di RC del 19.02.2021;
3) Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
§3. si è costituito in giudizio, resistendo al gravame Controparte_1
e chiedendo di: “1) rigettare l'appello ex adverso proposto, in quanto inammissibile, infondato e temerario, con il favore di spese e compensi del presente grado del giudizio;
2) dichiarare nullo e/o annullabile il verbale di contestazione impugnato, redatto dal Comune di e tutti gli effetti dagli stessi Parte_1
2 scaturenti, compresa la sanzione accessoria della decurtazione di 3 punti dalla patente di guida, con ogni altra conseguenza di legge”.
§4. Acquisito il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, all'udienza del 17 settembre 2025 la causa è stata introitata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c..
§5. L'appellante censura la sentenza per “ERROR IN IUDICANDO:
ERRONEA APPLICAZIONE DELLE NORME DI LEGGE – NON ESATTA
VALUTAZIONE DELLE CIRCOSTANZE DI FATTO”, lamentando che il giudice di prime cure abbia accolto la domanda attorea a causa dell'erronea interpretazione della normativa vigente e in particolare sulla preventiva necessaria autorizzazione prefettizia.
§6. L'appellato eccepisce la “INAMMISSIBILITA' DELL'APPELLO EX
ART. 342 C.P.C.” e la “INAMMISSIBILITA' DELL'APPELLO EX ART. 348
BIS C.P.C.”, lamentando che l'atto di appello non farebbe che riproporre le argomentazioni svolte in primo grado, anziché individuare le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata e con essi i relativi motivi di dissenso e l'assenza di ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello; il Tribunale ritiene invece l'appello ammissibile, in quanto contenente specifica e rigorosa formulazione dei motivi di impugnazione, e comunque, come si approfondirà, in quanto meritevole di accoglimento.
§7. Il motivo di impugnazione è infatti fondato per le ragioni di seguito illustrate.
Innanzitutto occorre rilevare quale sia la qualificazione giuridica della strada sulla quale la violazione è avvenuta. La “Sopraelevata porto” è da qualificarsi come strada urbana e non quale strada di scorrimento che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. d), C.d.S. è quella “strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di
3 marcia ed una eventuale riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata
a destra e marciapiedi con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate”.
La strada in questione, sita nel Comune di , difetta Parte_1
dell'esistenza di una banchina pavimentata a destra, dei marciapiedi nonché delle apposite aree o fasce laterali estranee alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.
Aldilà della menzionata qualificazione giuridica della strada, ciò che preliminarmente interessa è la questione che attiene alla distinzione tra autovelox fissi e mobili, infatti l'“utilizzazione degli apparecchi di rilevazione elettronica della velocità, autovelox, nei centri urbani è consentita con postazioni mobili e alla presenza degli agenti accertatori di polizia, senza che sia a tal fine necessario alcun decreto prefettizio, necessario solo ad usare apparecchiature elettroniche automatiche senza presidio per il rilevamento dei limiti di velocità del quale riprodurre dati identificativi nel verbale di contestazione” (ut multis Cass. civ., Sez. VI - 2,
Ordinanza, 09/06/2022, n. 18560).
Nell'ipotesi che ci occupa, dal verbale di accertamento di infrazione al
C.d.S. n. V/14132A/2021 del 19 febbraio 2021, risulta che il Velomatic 512
D in dotazione alla Polizia Municipale è di natura mobile, utilizzato in postazione temporanea e presidiata da agenti della stessa. La natura mobile dell'apparecchio di misurazione della velocità rende non necessaria l'autorizzazione attraverso decreto prefettizio: pertanto, la sua mancanza nel verbale di contravvenzione non integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio come ritenuto dal Giudice di prime cure.
Inoltre, la mancata contestazione immediata è da tenersi giustificata in quanto rientrante nei casi espressamente previsti dall'art. 201 C.d.S, comma
1 bis, nello specifico lettera (e) “accertamento della violazione per mezzo di
4 appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di
Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari”.
Il Tribunale rileva inoltre che parte appellata non ripropone nel presente giudizio d'appello le eccezioni proposte in primo grado, che pertanto si ritengono rinunciate ai sensi dell'art. 346 c.p.c.. A tal proposito, giurisprudenza della Corte di Cassazione afferma che: “le parti del processo di impugnazione, nel rispetto dell'autoresponsabilità e dell'affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale ex art. 343 c.p.c.), a riproporre ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel "thema probandum" e nel "thema decidendum" del giudizio di primo grado” (Cass., Sezioni Unite Civili, n.
7940/ 2019).
Conseguentemente, non possono essere esaminati i restanti motivi che l'odierno appellato aveva posto alla base della sua opposizione contro la sanzione amministrativa in primo grado.
§8. Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, l'appello deve essere pertanto accolto. Per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata si deve dichiarare la legittimità del verbale di infrazione al C.d.S. n. V/14132A/2021 del 19 febbraio 2021, elevato dalla Polizia Municipale di Parte_1
5 notificato il 23.03.2021 all'appellato nella qualità di proprietario del veicolo targato BM662XB per violazione dell'art. 142 C.d.S.
§9. Atteso l'esito della lite, l'appellato, soccombente, deve essere condannato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in favore del come da dispositivo (in rapporto al Parte_1
valore della controversia) avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. n. 55 del
2014, sì come modificati da ultimo dal D.M. n. 147 del 2022, in vigore dal
23 ottobre 2022, ai minimi tariffari data l'estrema semplicità della controversia e il valore esiguo della stessa e comunque, in relazione al primo grado di giudizio, svoltosi davanti al Giudice di Pace, in misura non superiore al valore della domanda, ai sensi dell'art. 91, 4° co., c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando come giudice d'appello nella causa indicata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara la legittimità del verbale di infrazione al C.d.S. n.
V/14132A/2021 del 19 febbraio 2021, elevato dalla Polizia
Municipale di , notificato il 23.03.2021 all'appellato Parte_1
nella qualità di proprietario del veicolo targato BM662XB per violazione dell'art. 142 C.d.S.;
2) condanna l'appellato a pagare le spese dei due gradi di giudizio, che liquida in favore della controparte per il primo grado in € 189 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del
15%, c.p.a. ed iva, e per il secondo grado in € 253,50 per esborsi ed in
€ 232 per compensi professionali (di cui € 66 per la fase di studio, €
6 66 per quella introduttiva ed € 100 per quella decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed iva.
Reggio Calabria, 01.10.2025
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Dottor Flavio Tovani
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