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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/09/2025, n. 4478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4478 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di NAPOLI
Sezione Sesta civile composta dai magistrati:
1) dr.ssa Assunta D'Amore - Presidente
2) dott. Giorgio Sensale - Consigliere
3) dr.ssa Ada Meterangelis - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 1800 R.G.A.C. per l'anno 2020, riservata in decisione all'udienza cartolare del
29.05.2025, vertente
TRA
( , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 in giudizio, per mandato in atti, dall'avv. Sirio Giametta, presso il cui studio in Frattamaggiore (Na), via C. Pezzullo n. 65, è elettivamente domiciliato;
Appellante principale
CONTRO
( ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso in giudizio, per mandato in atti, dall'avv. Giacomo Tartaglione, presso il cui studio in Marcianise, via San Simeone n. 20, è elettivamente domiciliato;
Appellato/appellante incidentale
OGGETTO: appello contro la sentenza del tribunale di Santa Maria
Capua Vetere n. 596/2019, pubblicata in data 1.3.2019.
CONCLUSIONI: come da rispettive note scritte autorizzate per l'udienza del 29.05.2025, da intendersi qui richiamate e trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Il giudizio di primo grado Con atto di citazione notificato in data 6.3.2017, , Parte_1 premesso di essere proprietario di una quota di fabbricato sito in
Marcianise al Viale Evangelista n. 20, confinante ad Ovest con la proprietà del fratello , evocava quest'ultimo in Controparte_1 giudizio, innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Nola, per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “I) accerti il G.U. adito che la costruzione del convenuto è affetta dalle illegittimità ed illiceità di cui in
1 premessa e, per l'effetto, condanni il convenuto alla Controparte_1 eliminazione delle stesse ed alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi;
II) condanni il convenuto al pagamento della medianza del muro di cui al capo c) della premessa ed al risarcimento di tutti i danni in favore dell'attore”. Vinte le spese.
A sostegno della pretesa azionata, deduceva che il Parte_1 GE , negli ultimi anni, aveva realizzato la CP sopraelevazione della sua quota di fabbricato, perpetrando una serie di abusi in danno dell'istante, avendo in particolare: 1) chiuso dei finestrini posti al piano terra nel muro di confine tra le due proprietà e realizzati dall'attore nel 1978; 2) realizzato la sopraelevazione del proprio fabbricato con struttura in cemento armato, laddove il piano terra era costruito in muratura di tufo;
3) realizzato la detta struttura in cemento armato (solaio e pilastri) attaccandola al muro di confine con la proprietà attorea, senza alcun rispetto della normativa antisismica che imponeva di lasciare il cosiddetto giunto tecnico; c) appoggiato la sua costruzione al muro di confine, a suo tempo costruito esclusivamente dall'istante, senza pagare la relativa indennità.
Evidenziava, infine, che per effetto degli indicati abusi, ogni rumore prodotto nell'immobile del convenuto si propagava nell'adiacente proprietà attorea, così arrecando un forte inquinamento acustico.
Incardinata la lite, con comparsa contenente domanda riconvenzionale depositata in data 5.6.2007, si costituiva in giudizio CP
, contestando l'avversa pretesa, evidenziando, in particolare, che
[...] la propria costruzione, in aderenza e non già in appoggio a quella attorea, rispettava tutti i criteri stabiliti per gli edifici in zona sismica e, in particolare, le disposizioni di cui al D.M. del 16 gennaio 1996, in
G.U. del 5 febbraio 1996 n. 29, contenente le “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche”.
Deduceva, altresì, che il fratello , che pure aveva edificato in Pt_1 zona sismica alla stessa maniera di esso convenuto ossia senza il rispetto della distanza di isolamento … e perciò in spregio del criterio di distribuzione di detto intervallo, avendo difatti realizzato un sottotetto lasciando uno spazio inferiore a quello che per legge deve separare tale costruzione da quella di esso , Controparte_1 doveva, in accoglimento della spiegata riconvenzionale, arretrare il piano sottotetto del proprio edificio fino a creare un interstizio idoneo
a ricostruire il necessario e legale distacco col fabbricato di esso attore in riconvenzionale.
Lamentava, infine, che il GE istante aveva illegittimamente aperto nel piano interrato luci irregolari.
Chiedeva, pertanto, all'adito tribunale di “rigettare l'avversa domanda siccome nulla ancorché infondata, ovvero, in via gradata, in accoglimento della spiegata riconvenzionale, condannare ad arretrare la Parte_1
2 propria sopraelevazione fino al rispetto del distacco che per legge anche sismica deve separarla dalla costruzione di esso , oltre Controparte_1 ancora al ripristino del muro nel quale esso attore ha aperto illegittimamente luci peraltro irregolari”. Con vittoria delle spese, con distrazione.
Esaurita l'attività istruttoria (con l'acquisizione della documentazione prodotta in giudizio e l'espletamento di CTU tecnica), la lite veniva definita con sentenza n. 596/2019, pubblicata in data 1.3.2019, con cui il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ritenendo parzialmente fondate le domande formulate dalle parti, così statuiva: “- in accoglimento della domanda principale e della domanda riconvenzionale relativa all'assenza del giunto tecnico tra i fabbricati di proprietà di Parte_1
e , condanna entrambi alla creazione del giunto
[...] Controparte_1 tecnico, ovvero per il piano interrato, piano terra e Controparte_1 primo piano e per quelle parti del fabbricato costituenti i Parte_1 rispettivi sottotetti, e laddove ciò non fosse tecnicamente possibile, alla riduzione in pristino delle rispettive proprietà; - rigetta la domanda formulata da relativa alla richiesta di condanna del Parte_1 convenuto al pagamento dell'indennità di medianza, essendo la stessa risultata infondata;
- accoglie la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto e relativa alla chiusura delle luci aperte al piano interrato dall'attore e condanna quest'ultimo alla loro eliminazione;
- Parte_1 rigetta la domanda riconvenzionale relativa all'omessa distanza della costruzione realizzata in sopraelevazione dall'attore, essendo la stessa risultata infondata in applicazione del principio di prevenzione;
- compensa interamente le spese del giudizio, comprensive di quelle relative alla C.T.U. espletata.”.
Il giudizio di secondo grado Contro tale sentenza, non notificata, con atto di citazione notificato in data 30.5.2020, proponeva appello , contestando al Parte_1 tribunale: 1) “Motivazione carente, incongrua e contraddittoria.
Insussistenza dell'obbligo di distacco antisismico a carico dell'attore”, al fine assumendo che la ritenuta sussistenza, anche a carico dell'attore (sia pur limitatamente al piano sottotetto), dell'obbligo di rispettare un distacco per realizzare il cosiddetto “giunto tecnico” tra i due edifici, fosse priva di qualsiasi fondamento giuridico e fattuale, perché in contrasto sia con il c.d. principio di prevenzione nelle distanze tra costruzioni, sia con le risultanze documentali della stessa
CTU; 2) “Motivazione insufficiente e incongrua – Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 901 c.c.”, al fine deducendo che la condanna dell'attore alla chiusura delle luci aperte sul muro di confine delle due proprietà, sull'assunto che tali luci violassero le prescrizioni di cui ai nn. 1 e 2 dell'art. 901 c.c., fosse fondata su valutazioni non conferenti al caso concreto, non avendo il primo giudice considerato che: i) le luci de quibus facevano parte di un muro di proprietà esclusiva, ii) il
3 convenuto non aveva contestato la circostanza, dedotta dall'attore, che tali luci erano state aperte nel 1978, e iii) l'altezza minima fissata dal n. 2 dell'art. 901 c.c. si applicava solo per i locali posti al piano terra e non anche per quelli posti al piano seminterrato rispetto al suolo cortilizio del confinante;
3) “Violazione art. 112 cpc per omessa pronuncia sulla domanda attorea di eliminazione molestie acustiche –
Nullità per motivazione assente”.
Concludeva, pertanto, perché la corte adita, in parziale riforma della pronuncia impugnata: I) in via preliminare, sospendesse l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado;
nel merito: II) accertasse l'assenza del giunto tecnico tra i fabbricati di proprietà dei due germani e, per l'effetto, condannasse l'appellato Controparte_1 alla creazione del giunto tecnico per il piano interrato, piano terra, primo piano e sottotetto, e laddove ciò non fosse possibile, alla riduzione in pristino del fabbricato di proprietà convenuta;
III) rigettasse la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto relativa alla chiusura delle luci aperte dall'attore/odierno appellante al piano interrato;
IV) condannasse alla realizzazione, Controparte_1 dal piano rialzato e per tutta l'altezza della parete confinante con quella propria, di un'idonea parete per delimitare la sua proprietà e limitare gli effetti acustici provenienti dalla sua abitazione;
V) condannasse l'appellato al risarcimento di tutti i Controparte_1 danni arrecati all'appellante per la mancata creazione del giunto tecnico tra i fabbricati e per la mancata realizzazione della parete divisoria per limitare i rumori molesti provenienti dalla sua abitazione;
VI) ponesse definitivamente a carico di le spese di Controparte_1
CTU; VII) ponesse le spese e gli onorari del doppio grado di giudizio a carico dell'appellato, con attribuzione al procuratore antistatario.
Radicato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente in giudizio, con comparsa depositata in data 21.9.2020, , Controparte_1 concludendo per il rigetto del gravame principale, contestualmente spiegando appello incidentale fondato su due motivi, con cui lamentava: 1) violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., per aver il tribunale erroneamente ritenuto che avesse chiesto, in Parte_1 citazione, la condanna del GE convenuto alla realizzazione di un muro di tamponamento che delimitasse l'edificio di quest'ultimo da quello attoreo, non risultando tale richiesta formulata in alcun punto dell'atto introduttivo;
2) violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. - error in iudicando, per aver il primo giudice rigettato la riconvenzionale di arretramento della sopraelevazione attorea sulla base del principio di prevenzione, sebbene detto principio fosse inapplicabile alla fattispecie concreta in forza delle disposizioni di cui all'art. 873 cod. civ., dell'art. 9 del D.M. 1444 del 2 aprile 1968 e, soprattutto, del regolamento edilizio del Comune di Marcianise che prevede per la
4 zona (Zona Omogenea E ), ove ricadono i fabbricati in Parte_2 questione, un distacco assoluto di metri 20,00 delle costruzioni dal confine, senza alcuna facoltà di costruire in aderenza o in appoggio.
Concludeva, pertanto, perché la corte adita, in parziale riforma della pronuncia impugnata: I) in via preliminare: sospendesse l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado;
nel merito, previa convocazione del c.t.u. Ing. affinché fornisse chiarimenti Per_1 sulla destinazione urbanistica dei terreni sui quali erano stati costruiti i due immobili e sulle relative prescrizioni urbanistiche, II) a) rigettasse l'appello principale;
b) accogliesse l'appello incidentale e per l'effetto: i) dichiarasse la nullità della sentenza di primo grado laddove statuiva “l'obbligo del alla realizzazione di una Controparte_1 parete che, dal piano rialzato e per tutta la sua altezza, deve (essere) posta in aderenza con la parete a confine del , e Parte_1 delimiti il di lui fabbricato evitando altresì i rumori molesti avvertiti nel fabbricato dell'attore”; ii) condannasse l'appellante ad arretrare la sopraelevazione (piano secondo) del proprio fabbricato fino a raggiungere il limite delle prescritte distanze legali ovvero di ml.
20,00 dal rispettivo confine o di isolamento del c.d. “giunto tecnico”.
Con vittoria delle spese del doppio grado.
Sospesa (con ordinanza del 3.11.2020) l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ed acquisito il fascicolo d'ufficio di prime cure, la causa, all'udienza cartolare del 29.5.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte autorizzate, veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini di legge ex art. 190 cpc per il deposito degli scritti difensivi.
*******
Esame delle doglianze Si premette che gli appelli, principale e incidentale, possono essere decisi senza necessità di disporre alcun ulteriore approfondimento istruttorio, risultando la documentazione acquisita agli atti - e precisamente i rogiti notarili, i rilievi fotografici, le concessioni edilizie in sanatoria rilasciate alle parti dal Comune di Marcianise (nn.
1686/2001, 6805/2003, 7036/2004 e 2974/2007) - idonea a consentire alla corte una compiuta valutazione delle domande e delle contestazioni rispettivamente formulate dalle parti in causa.
Va pertanto respinta la richiesta dell'appellante incidentale di convocare a chiarimenti il CTU nominato in prime cure perché risponda sulla destinazione urbanistica dei terreni sui quali insistono i fabbricati delle parti in causa e sulle relative prescrizioni urbanistiche, vieppiù superflua ove si consideri che alcuna specifica e tempestiva obiezione muoveva in prime cure alle conclusioni Controparte_1 cui perveniva il consulente tecnico d'ufficio.
5 Tanto premesso, rileva subito la corte che l'appello incidentale va rigettato;
di contro, va parzialmente accolto, nei limiti e per le ragioni che ci si accinge a precisare, il gravame principale.
Il primo motivo dell'appello principale ed il secondo motivo di quello incidentale
Le doglianze vanno trattate unitariamente, involgendo entrambe l'esame del piano sottotetto ristrutturato da . Parte_1
Con il primo motivo di doglianza, l'appellante principale contesta che la propria condanna alla creazione del giunto antisismico (sebbene limitatamente al piano sottotetto) ovvero, in subordine, alla riduzione in pristino del fabbricato, sia priva di qualsiasi fondamento sia giuridico che fattuale, perché in contrasto sia con il principio della prevenzione nelle distanze tra costruzioni, sia con le stesse risultanze documentali dell'espletata CTU, dalle quali emergeva nitidamente la circostanza che nel momento in cui l'attore operava la ristrutturazione del sottotetto, l'edificio adiacente (di proprietà del convenuto) era costituito solo dal pian terreno e dal tetto ovvero mancava di un piano rispetto a quello dell'attore. Per l'effetto, l'attore nel momento in cui ristrutturava il sottotetto non poteva essere gravato di alcun obbligo di rispetto del giunto tecnico, poiché non esisteva alcunché nel fabbricato del convenuto a quell'altezza, ovvero non esisteva alcun fabbricato contiguo in corrispondenza del sottotetto.
Di contro, con il secondo motivo dell'appello incidentale, CP
lamenta la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e l'error in
[...] iudicando in cui era incorso il tribunale laddove rigettava la domanda riconvenzionale spiegata in prime cure di arretramento del fabbricato attoreo (sopraelevazione) in forza del principio di prevenzione, al fine
(genericamente e per la prima volta) assumendo che tale principio non era applicabile al caso concreto in forza delle disposizioni di cui all'art. 873 cod. civ., dell'art. 9 del D.M. 1444 del 2 aprile 1968 e, soprattutto, delle norme di attuazione del P.R.G. (PIANO
REGOLATORE GENERALE) del Comune di Marcianise, che prescrivono per la zona (Zona Omogenea E - Agricola), ove ricadono
i fabbricati in questione, un distacco assoluto di metri 20,00 delle costruzioni dal confine, senza alcuna facoltà di costruire in aderenza
o in appoggio, con la conseguenza che il fratello andava Pt_1 condannato all'arretramento della sopraelevazione del proprio edificio fino al rispetto del prescritto distacco legale (ml 20,00) dal confine con la proprietà di esso , allegando, a Controparte_1 supporto della censura, copia del regolamento edilizio del Comune di
Marcianise approvato il 18.12.95 e copia della VARIANTE AL
P.R.G. del Comune di Marcianise (adottata con delibera di C.C. del
5.5.1992 e successive).
6 Giova innanzitutto riportare i passi contestati della sentenza gravata, con cui il tribunale, quanto all'assenza del giunto tecnico, condannava entrambi i germani alla creazione del giunto antisismico (per CP
, limitatamente al piano sottotetto), ovvero, nell'impossibilità Pt_1 di eseguirlo, alla riduzione in pristino delle rispettive proprietà, così argomentando: <ciò posto, quello che emerge dalla relazione peritale in risposta ai quesiti formulati è entrambe le parti del giudizio, sebbene epoche diverse, dispregio decreto ministeriale 24 1 1986 poi abrogato dal successivo d.m. 16 1996 non hanno realizzato il giunto tecnico. inutile dire anche l'attore, nel momento cui provvide alla ristrutturazione proprio sottotetto, si legge nella relazione, “I) accerti il G.U. adito che la costruzione del convenuto è affetta dalle illegittimità ed illiceità di cui in
1 premessa e, per l'effetto, condanni il convenuto alla Controparte_1 eliminazione delle stesse ed alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi;
II) condanni il convenuto al pagamento della medianza del muro di cui al capo c) della premessa ed al risarcimento di tutti i danni in favore dell'attore”. Vinte le spese.
A sostegno della pretesa azionata, deduceva che il Parte_1 GE , negli ultimi anni, aveva realizzato la CP sopraelevazione della sua quota di fabbricato, perpetrando una serie di abusi in danno dell'istante, avendo in particolare: 1) chiuso dei finestrini posti al piano terra nel muro di confine tra le due proprietà e realizzati dall'attore nel 1978; 2) realizzato la sopraelevazione del proprio fabbricato con struttura in cemento armato, laddove il piano terra era costruito in muratura di tufo;
3) realizzato la detta struttura in cemento armato (solaio e pilastri) attaccandola al muro di confine con la proprietà attorea, senza alcun rispetto della normativa antisismica che imponeva di lasciare il cosiddetto giunto tecnico; c) appoggiato la sua costruzione al muro di confine, a suo tempo costruito esclusivamente dall'istante, senza pagare la relativa indennità.
Evidenziava, infine, che per effetto degli indicati abusi, ogni rumore prodotto nell'immobile del convenuto si propagava nell'adiacente proprietà attorea, così arrecando un forte inquinamento acustico.
Incardinata la lite, con comparsa contenente domanda riconvenzionale depositata in data 5.6.2007, si costituiva in giudizio CP
, contestando l'avversa pretesa, evidenziando, in particolare, che
[...] la propria costruzione, in aderenza e non già in appoggio a quella attorea, rispettava tutti i criteri stabiliti per gli edifici in zona sismica e, in particolare, le disposizioni di cui al D.M. del 16 gennaio 1996, in
G.U. del 5 febbraio 1996 n. 29, contenente le “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche”.
Deduceva, altresì, che il fratello , che pure aveva edificato in Pt_1 zona sismica alla stessa maniera di esso convenuto ossia senza il rispetto della distanza di isolamento … e perciò in spregio del criterio di distribuzione di detto intervallo, avendo difatti realizzato un sottotetto lasciando uno spazio inferiore a quello che per legge deve separare tale costruzione da quella di esso , Controparte_1 doveva, in accoglimento della spiegata riconvenzionale, arretrare il piano sottotetto del proprio edificio fino a creare un interstizio idoneo
a ricostruire il necessario e legale distacco col fabbricato di esso attore in riconvenzionale.
Lamentava, infine, che il GE istante aveva illegittimamente aperto nel piano interrato luci irregolari.
Chiedeva, pertanto, all'adito tribunale di “rigettare l'avversa domanda siccome nulla ancorché infondata, ovvero, in via gradata, in accoglimento della spiegata riconvenzionale, condannare ad arretrare la Parte_1
2 propria sopraelevazione fino al rispetto del distacco che per legge anche sismica deve separarla dalla costruzione di esso , oltre Controparte_1 ancora al ripristino del muro nel quale esso attore ha aperto illegittimamente luci peraltro irregolari”. Con vittoria delle spese, con distrazione.
Esaurita l'attività istruttoria (con l'acquisizione della documentazione prodotta in giudizio e l'espletamento di CTU tecnica), la lite veniva definita con sentenza n. 596/2019, pubblicata in data 1.3.2019, con cui il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ritenendo parzialmente fondate le domande formulate dalle parti, così statuiva: “- in accoglimento della domanda principale e della domanda riconvenzionale relativa all'assenza del giunto tecnico tra i fabbricati di proprietà di Parte_1
e , condanna entrambi alla creazione del giunto
[...] Controparte_1 tecnico, ovvero per il piano interrato, piano terra e Controparte_1 primo piano e per quelle parti del fabbricato costituenti i Parte_1 rispettivi sottotetti, e laddove ciò non fosse tecnicamente possibile, alla riduzione in pristino delle rispettive proprietà; - rigetta la domanda formulata da relativa alla richiesta di condanna del Parte_1 convenuto al pagamento dell'indennità di medianza, essendo la stessa risultata infondata;
- accoglie la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto e relativa alla chiusura delle luci aperte al piano interrato dall'attore e condanna quest'ultimo alla loro eliminazione;
- Parte_1 rigetta la domanda riconvenzionale relativa all'omessa distanza della costruzione realizzata in sopraelevazione dall'attore, essendo la stessa risultata infondata in applicazione del principio di prevenzione;
- compensa interamente le spese del giudizio, comprensive di quelle relative alla C.T.U. espletata.”.
Il giudizio di secondo grado Contro tale sentenza, non notificata, con atto di citazione notificato in data 30.5.2020, proponeva appello , contestando al Parte_1 tribunale: 1) “Motivazione carente, incongrua e contraddittoria.
Insussistenza dell'obbligo di distacco antisismico a carico dell'attore”, al fine assumendo che la ritenuta sussistenza, anche a carico dell'attore (sia pur limitatamente al piano sottotetto), dell'obbligo di rispettare un distacco per realizzare il cosiddetto “giunto tecnico” tra i due edifici, fosse priva di qualsiasi fondamento giuridico e fattuale, perché in contrasto sia con il c.d. principio di prevenzione nelle distanze tra costruzioni, sia con le risultanze documentali della stessa
CTU; 2) “Motivazione insufficiente e incongrua – Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 901 c.c.”, al fine deducendo che la condanna dell'attore alla chiusura delle luci aperte sul muro di confine delle due proprietà, sull'assunto che tali luci violassero le prescrizioni di cui ai nn. 1 e 2 dell'art. 901 c.c., fosse fondata su valutazioni non conferenti al caso concreto, non avendo il primo giudice considerato che: i) le luci de quibus facevano parte di un muro di proprietà esclusiva, ii) il
3 convenuto non aveva contestato la circostanza, dedotta dall'attore, che tali luci erano state aperte nel 1978, e iii) l'altezza minima fissata dal n. 2 dell'art. 901 c.c. si applicava solo per i locali posti al piano terra e non anche per quelli posti al piano seminterrato rispetto al suolo cortilizio del confinante;
3) “Violazione art. 112 cpc per omessa pronuncia sulla domanda attorea di eliminazione molestie acustiche –
Nullità per motivazione assente”.
Concludeva, pertanto, perché la corte adita, in parziale riforma della pronuncia impugnata: I) in via preliminare, sospendesse l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado;
nel merito: II) accertasse l'assenza del giunto tecnico tra i fabbricati di proprietà dei due germani e, per l'effetto, condannasse l'appellato Controparte_1 alla creazione del giunto tecnico per il piano interrato, piano terra, primo piano e sottotetto, e laddove ciò non fosse possibile, alla riduzione in pristino del fabbricato di proprietà convenuta;
III) rigettasse la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto relativa alla chiusura delle luci aperte dall'attore/odierno appellante al piano interrato;
IV) condannasse alla realizzazione, Controparte_1 dal piano rialzato e per tutta l'altezza della parete confinante con quella propria, di un'idonea parete per delimitare la sua proprietà e limitare gli effetti acustici provenienti dalla sua abitazione;
V) condannasse l'appellato al risarcimento di tutti i Controparte_1 danni arrecati all'appellante per la mancata creazione del giunto tecnico tra i fabbricati e per la mancata realizzazione della parete divisoria per limitare i rumori molesti provenienti dalla sua abitazione;
VI) ponesse definitivamente a carico di le spese di Controparte_1
CTU; VII) ponesse le spese e gli onorari del doppio grado di giudizio a carico dell'appellato, con attribuzione al procuratore antistatario.
Radicato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente in giudizio, con comparsa depositata in data 21.9.2020, , Controparte_1 concludendo per il rigetto del gravame principale, contestualmente spiegando appello incidentale fondato su due motivi, con cui lamentava: 1) violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., per aver il tribunale erroneamente ritenuto che avesse chiesto, in Parte_1 citazione, la condanna del GE convenuto alla realizzazione di un muro di tamponamento che delimitasse l'edificio di quest'ultimo da quello attoreo, non risultando tale richiesta formulata in alcun punto dell'atto introduttivo;
2) violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. - error in iudicando, per aver il primo giudice rigettato la riconvenzionale di arretramento della sopraelevazione attorea sulla base del principio di prevenzione, sebbene detto principio fosse inapplicabile alla fattispecie concreta in forza delle disposizioni di cui all'art. 873 cod. civ., dell'art. 9 del D.M. 1444 del 2 aprile 1968 e, soprattutto, del regolamento edilizio del Comune di Marcianise che prevede per la
4 zona (Zona Omogenea E ), ove ricadono i fabbricati in Parte_2 questione, un distacco assoluto di metri 20,00 delle costruzioni dal confine, senza alcuna facoltà di costruire in aderenza o in appoggio.
Concludeva, pertanto, perché la corte adita, in parziale riforma della pronuncia impugnata: I) in via preliminare: sospendesse l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado;
nel merito, previa convocazione del c.t.u. Ing. affinché fornisse chiarimenti Per_1 sulla destinazione urbanistica dei terreni sui quali erano stati costruiti i due immobili e sulle relative prescrizioni urbanistiche, II) a) rigettasse l'appello principale;
b) accogliesse l'appello incidentale e per l'effetto: i) dichiarasse la nullità della sentenza di primo grado laddove statuiva “l'obbligo del alla realizzazione di una Controparte_1 parete che, dal piano rialzato e per tutta la sua altezza, deve (essere) posta in aderenza con la parete a confine del , e Parte_1 delimiti il di lui fabbricato evitando altresì i rumori molesti avvertiti nel fabbricato dell'attore”; ii) condannasse l'appellante ad arretrare la sopraelevazione (piano secondo) del proprio fabbricato fino a raggiungere il limite delle prescritte distanze legali ovvero di ml.
20,00 dal rispettivo confine o di isolamento del c.d. “giunto tecnico”.
Con vittoria delle spese del doppio grado.
Sospesa (con ordinanza del 3.11.2020) l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ed acquisito il fascicolo d'ufficio di prime cure, la causa, all'udienza cartolare del 29.5.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte autorizzate, veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini di legge ex art. 190 cpc per il deposito degli scritti difensivi.
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Esame delle doglianze Si premette che gli appelli, principale e incidentale, possono essere decisi senza necessità di disporre alcun ulteriore approfondimento istruttorio, risultando la documentazione acquisita agli atti - e precisamente i rogiti notarili, i rilievi fotografici, le concessioni edilizie in sanatoria rilasciate alle parti dal Comune di Marcianise (nn.
1686/2001, 6805/2003, 7036/2004 e 2974/2007) - idonea a consentire alla corte una compiuta valutazione delle domande e delle contestazioni rispettivamente formulate dalle parti in causa.
Va pertanto respinta la richiesta dell'appellante incidentale di convocare a chiarimenti il CTU nominato in prime cure perché risponda sulla destinazione urbanistica dei terreni sui quali insistono i fabbricati delle parti in causa e sulle relative prescrizioni urbanistiche, vieppiù superflua ove si consideri che alcuna specifica e tempestiva obiezione muoveva in prime cure alle conclusioni Controparte_1 cui perveniva il consulente tecnico d'ufficio.
5 Tanto premesso, rileva subito la corte che l'appello incidentale va rigettato;
di contro, va parzialmente accolto, nei limiti e per le ragioni che ci si accinge a precisare, il gravame principale.
Il primo motivo dell'appello principale ed il secondo motivo di quello incidentale
Le doglianze vanno trattate unitariamente, involgendo entrambe l'esame del piano sottotetto ristrutturato da . Parte_1
Con il primo motivo di doglianza, l'appellante principale contesta che la propria condanna alla creazione del giunto antisismico (sebbene limitatamente al piano sottotetto) ovvero, in subordine, alla riduzione in pristino del fabbricato, sia priva di qualsiasi fondamento sia giuridico che fattuale, perché in contrasto sia con il principio della prevenzione nelle distanze tra costruzioni, sia con le stesse risultanze documentali dell'espletata CTU, dalle quali emergeva nitidamente la circostanza che nel momento in cui l'attore operava la ristrutturazione del sottotetto, l'edificio adiacente (di proprietà del convenuto) era costituito solo dal pian terreno e dal tetto ovvero mancava di un piano rispetto a quello dell'attore. Per l'effetto, l'attore nel momento in cui ristrutturava il sottotetto non poteva essere gravato di alcun obbligo di rispetto del giunto tecnico, poiché non esisteva alcunché nel fabbricato del convenuto a quell'altezza, ovvero non esisteva alcun fabbricato contiguo in corrispondenza del sottotetto.
Di contro, con il secondo motivo dell'appello incidentale, CP
lamenta la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e l'error in
[...] iudicando in cui era incorso il tribunale laddove rigettava la domanda riconvenzionale spiegata in prime cure di arretramento del fabbricato attoreo (sopraelevazione) in forza del principio di prevenzione, al fine
(genericamente e per la prima volta) assumendo che tale principio non era applicabile al caso concreto in forza delle disposizioni di cui all'art. 873 cod. civ., dell'art. 9 del D.M. 1444 del 2 aprile 1968 e, soprattutto, delle norme di attuazione del P.R.G. (PIANO
REGOLATORE GENERALE) del Comune di Marcianise, che prescrivono per la zona (Zona Omogenea E - Agricola), ove ricadono
i fabbricati in questione, un distacco assoluto di metri 20,00 delle costruzioni dal confine, senza alcuna facoltà di costruire in aderenza
o in appoggio, con la conseguenza che il fratello andava Pt_1 condannato all'arretramento della sopraelevazione del proprio edificio fino al rispetto del prescritto distacco legale (ml 20,00) dal confine con la proprietà di esso , allegando, a Controparte_1 supporto della censura, copia del regolamento edilizio del Comune di
Marcianise approvato il 18.12.95 e copia della VARIANTE AL
P.R.G. del Comune di Marcianise (adottata con delibera di C.C. del
5.5.1992 e successive).
6 Giova innanzitutto riportare i passi contestati della sentenza gravata, con cui il tribunale, quanto all'assenza del giunto tecnico, condannava entrambi i germani alla creazione del giunto antisismico (per CP
, limitatamente al piano sottotetto), ovvero, nell'impossibilità Pt_1 di eseguirlo, alla riduzione in pristino delle rispettive proprietà, così argomentando:
CTU: “in alternativa alla realizzazione del giunto tecnico, la legge consente che venga effettuata una verifica sismica dell'edificio, da depositare al genio civile, che tenga conto dell'edificio adiacente e che attesti che la struttura complessiva sia idonea. Non risulta che tale verifica sia stata effettuata da nessuna delle parti”.
Alla luce di tali considerazioni ritiene questo giudice che entrambe le parti vadano condannate alla creazione del giunto tecnico, ovvero CP
per il piano interrato, piano terra e primo piano e
[...] Parte_1 per quelle parti del fabbricato costituenti i rispettivi sottotetti, e laddove ciò non fosse tecnicamente possibile, alla riduzione in pristino delle rispettive proprietà”.
Orbene, prima di entrare nel merito delle contrapposte censure, è opportuno svolgere alcune brevi precisazioni in punto di diritto.
Gli artt. 873, 874, 875 e 877 c.c. stabiliscono le distanze minime da rispettare tra le costruzioni.
Attraverso le su indicate disposizioni, il legislatore ha delineato un meccanismo dinamico per disciplinare la costruzione tra fondi vicini, noto come principio di prevenzione temporale, che conferisce a chi costruisce per primo (il preveniente) una facoltà di scelta che condiziona in modo determinante le opzioni del vicino (il prevenuto).
Tale principio, desumibile dagli artt. 873, 874, 875 e 877 c.c., costituisce una regola generale che governa i rapporti di vicinato quando non intervengono norme speciali o locali più specifiche.
Deve anche chiarirsi che gli edifici costruiti in epoca anteriore all'emanazione del D.M. del 16.1.1996 sono soggetti alla disciplina antisismica introdotta dalla L. n. 1684/1962, e che nelle zone in cui vige tale normativa “non sono applicabili le disposizioni di cui agli artt.
874, 876, 884 cod. civ., secondo le quali il proprietario del fondo contiguo al muro altrui ha la facoltà, rispettivamente, di chiederne la comunione forzosa, di innestarvi il proprio muro, di costruirvi il proprio edificio in appoggio, perché è invece necessario che ogni costruzione costituisca un organismo a sè stante, mediante l'adozione di giunti o altri opportuni
7 accorgimenti idonei a consentire la libera ed indipendente oscillazione degli edifici” (Cass. 3425/2006; nello stesso senso, tra le altre, Cass.
121/2019).
In particolare, l'art. 9, comma 3, della L. 1684/1962, relativamente alle costruzioni in aderenza, come quelle dei germani , CP prevede che: “In caso di costruzioni contigue, ciascun edificio deve costituire un organismo a sé stante mediante l'adozione di giunti od altri opportuni accorgimenti idonei a consentire la libera e indipendente oscillazione di ciascuno di essi”.
Pertanto, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte:
“Qualora sia eseguita una costruzione in aderenza senza rispettare le prescrizioni dettate dall'art. 9 della legge 25 novembre 1962, n. 1684, in materia di edilizia nelle zone sismiche - disposizione che, pur non essendo integrativa delle norme del codice civile sulle distanze tra edifici, prevede specifici accorgimenti volti a prevenire danni alla proprietà altrui in occasione di movimenti tellurici - il proprietario dell'edificio contiguo ha diritto di chiedere l'eliminazione dello stato di pericolo derivante dalla presumibile instabilità del suo immobile, mediante idonei interventi o, se ciò non sia tecnicamente possibile, mediante la riduzione in pristino” (Cass. 9319/2009; nello stesso senso, tra le altre, Cass. 4454/2019).
Fermo quanto precede, osserva la corte che, nella specie, assume rilevanza determinante la cronologia delle costruzioni e delle ristrutturazioni effettuate da ciascuna delle parti in causa, come evincibile dai documenti allegati in atti e da quanto evidenziato dallo stesso CTU, ing. sia nella RICOSTRUZIONE DEGLI Per_1
EVENTI RIGUARDANTI LA CAUSA, sia nelle Tavole dell'allegato n.
3, costituenti parti integranti dell'elaborato.
Ebbene, dalle risultanze in atti emerge che: 1) Parte_1 acquistava, in data 12.6.1978, per donazione paterna, il terreno su cui avrebbe costruito il proprio edificio, realizzando - nel periodo compreso tra giugno 1978 e marzo 1979 - il piano interrato, il piano rialzato, il primo piano ed il sottotetto, procedendo alla sola ristrutturazione di quest'ultimo nel 2003 (cfr., all. 3, tavole da 3 a 8);
2) di contro, il piano cantinato, il piano terra ed il piano sottotetto
(condonati nel 2004) dell'edificio di venivano Controparte_1 realizzati, in aderenza a quelli preesistenti di , nell'anno 1982, Pt_1 da , padre delle parti in causa (cfr. all. 3, tavole 4 e Persona_2
5); 3) l'edificio, così composto, veniva donato, in data 9.1.1998, a
, il quale, a sua volta, nel 2004, realizzava Controparte_1
(abusivamente) il primo piano ed il sottotetto, condonati nel 2007 (cfr. tavole 6, 10 e 11).
Pertanto, tenuto conto che il giunto tecnico prescritto dall'art. 9 della l.
n. 1684/1962 riguarda solo costruzioni “contigue”, è dirimente, ai fini
8 di cui si discute, la comprovata circostanza che nel momento in cui ristrutturava il proprio sottotetto nel 2003, non Parte_1 esisteva alcuna fabbrica di ad esso contigua, Controparte_1 ovvero posta alla stessa altezza, come univocamente si evince dalle tavole 8 e 9 allegate alla CTU.
Consegue che l'attore, odierno appellante principale, nella ristrutturazione del sottotetto, non aveva - né avrebbe potuto avere -
l'obbligo di rispettare alcuna distanza ed alcun distacco per “giunto sismico” dal fabbricato del GE all'epoca esistente;
di CP contro, sussisteva in capo a , allorquando realizzava il piano CP interrato, piano rialzato, primo piano e sottotetto del proprio edificio, in aderenza alle già presenti e attigue strutture edilizie del fabbricato di , l'obbligo di creazione del giunto. Pt_1
Lo stesso CTU, peraltro, al punto n. 7) delle conclusioni dell'elaborato, ribadiva che: “il signor , avendo edificato Parte_1 per primo, ha determinato sia lo sviluppo delle successive costruzioni confinanti, che lo sviluppo in sopraelevazione della sua costruzione. In riferimento allo strumento urbanistico vigente nel Comune di Marcianise, nonché alla normativa in materia, il signor , nella Parte_1 ristrutturazione del sottotetto, poteva osservare la distanza minima dal confine imposta dalle normative, oppure sopraelevare in allineamento con
l'originaria costruzione” (cfr. pagg. 12, 17-18). Così come poi ha fatto.
Proprio in considerazione di tale conclusione e di quanto evidenziato dallo stesso CTU nella “RICOSTRUZIONE DEGLI EVENTI
RIGUARDANTI LA CAUSA” (pag. 4), rappresentati nelle richiamate tavole dell'allegato 3, ritiene la Corte che, in parziale riforma della sentenza gravata, debba essere condannato esclusivamente CP
alla creazione del giunto tecnico per il piano interrato, piano
[...] terra, primo piano e piano sottotetto e, laddove ciò non fosse tecnicamente possibile, alla riduzione in pristino del fabbricato di sua proprietà.
§. Va, peraltro, rigettata la domanda, già implicitamente disattesa dal primo giudice e riproposta nel capo V delle conclusioni dell'atto di appello, tesa ad ottenere la condanna di al Controparte_1 risarcimento di tutti i danni arrecati all'appellante per la mancata creazione del giunto tecnico tra i fabbricati […], rimasta del tutto priva di supporto probatorio, in assenza, peraltro, di qualsivoglia specifica allegazione dei danni in concreto subiti.
§. È infondato il secondo motivo del gravame incidentale, con cui si contesta la pronuncia impugnata laddove si legge: “…deve essere rigettata la domanda di arretramento formulata dal convenuto del fabbricato attoreo, avendo quest'ultimo iniziato per primo la costruzione, per cui, in forza del principio di prevenzione, ben poteva allineare la sua sopraelevazione a quella sottostante” (pag. 6). Motivazione, a dire di
9 , erronea, non essendo nella specie applicabile il Controparte_1 principio di prevenzione posto che il regolamento edilizio del Comune di Marcianise prevede per la zona (Zona Omogenea E - Agricola), ove ricadono i fabbricati in questione, un distacco assoluto di metri 20,00 delle costruzioni dal confine, senza alcuna facoltà di costruire in aderenza o in appoggio.
In contrario, si osserva che la doglianza, oltre che inammissibile, perché fondata su circostanze allegate (peraltro genericamente) solo in sede di gravame, è anche infondata per le argomentazioni svolte sul punto dal CTU, che come già si è detto, richiamato il principio di prevenzione temporale, desumibile dagli artt. 873, 874, 875 e 877 c.c., accertava (e più volte ribadiva) che, in riferimento allo strumento urbanistico vigente nel Comune di Marcianise, nonché alla normativa in materia, , nella ristrutturazione del Parte_1 sottotetto, ben poteva sopraelevare a confine, in allineamento con l'originaria costruzione (cfr. pagg. 9, 12, 16, 17-18 dell'elaborato).
Conclusioni minimamente contrastate in prime cure dal convenuto/odierno appellante incidentale (cfr. pag. 15 dell'elaborato peritale, ove si dava atto che non erano pervenute obiezioni da e dal suo ctp), che, anzi, in punto di distanze, ad Controparte_1 esse si riportava (cfr. comparsa conclusionale del 21.1.2019, pag. 6, capo B delle conclusioni, e successiva replica del 6.2.2019), dovendosi in tal sede in ogni caso precisare, per completezza, che la documentazione allegata da (all'atto della Controparte_1 costituzione in appello) è in ogni caso inidonea a confortarne l'assunto, non emergendo da essa alcuna diversa indicazione in ordine alle distanze da rispettare nella zona E – agricola (cfr. art. 78 bis, pagg. 116-117 del regolamento, e pagg. 33-34 della variante), né risultando che, all'epoca della sopraelevazione, rectius ristrutturazione del sottotetto eseguita dal fratello (nel 2003), fosse esclusa, Pt_1 dallo strumento urbanistico vigente, la facoltà di costruire in aderenza sul confine, di contro espressamente riconosciuta dal CTU.
Al riguardo, giova chiarire che: “…in tema di distanze nelle costruzioni, quando due fabbricati sono in aderenza, il proprietario di uno di essi non può dolersi della costruzione da parte del proprietario dell'altro di un muro sul confine, al di sopra del fabbricato, tenuto conto che il rispetto della distanza di cui all'art. 873 c.c. trova applicazione soltanto con riguardo a costruzioni su fondi finitimi non aderenti, essendo, pertanto, in tali casi legittima la sopraelevazione effettuata in aderenza sopra la verticale della costruzione preesistente (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 38033 del 02/12/2021;
Sez. 2, Sentenza n. 10467 del 03/06/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 11320 del
10/05/2018; Sez. 2, Sentenza n. 12956 del 09/06/2014; Sez. 2, Sentenza n.
7183 del 10/05/2012; Sez. 2, Sentenza n. 1673 del 16/02/1995; Sez. 2,
Sentenza n. 9726 del 27/09/1993; Sez. 2, Sentenza n. 8849 del 27/08/1990).
Infatti, l'art. 877 c.c. consente la costruzione in aderenza, senza oneri o
10 formalità, anche in caso di sopraelevazione di costruzione preesistente. Solo quando, all'epoca della sopraelevazione, subentri uno strumento urbanistico che prescriva inderogabilmente una determinata distanza dal confine, senza prevedere la facoltà di costruzione in aderenza, opera il principio secondo cui, in tema di rispetto delle distanze legali tra costruzioni, la sopraelevazione di un edificio preesistente, determinando un incremento della volumetria del fabbricato, è qualificabile come nuova costruzione. Con la conseguenza che in tale evenienza si applica la normativa vigente al momento della modifica e non opera il criterio della prevenzione se riferito alle costruzioni originarie, in quanto sostituito dal principio della priorità temporale correlata al momento della sopraelevazione…” (cfr., anche in motivazione, Cass. 16371/2023).
Secondo motivo dell'appello principale Con tale doglianza, lamenta che la motivazione della Parte_1 propria condanna alla chiusura delle luci aperte sul muro di confine dei due fabbricati - ovvero che esse violassero le prescrizioni poste dai nn. 1 e 2 dell'art. 901 c.c. - fosse insufficiente ed incongrua, non avendo il tribunale tenuto conto che le luci de quibus: i) facevano parte di un muro di proprietà esclusiva;
ii) erano state aperte nel 1978
– trattandosi di circostanza dedotta dall'attore e non specificamente contestata dal convenuto;
iii) afferivano ad un piano seminterrato rispetto al suolo cortilizio del confinante, di talché non poteva osservarsi (per l'altezza del seminterrato pari a soli 2 metri) l'obbligo del rispetto della misura di metri 2,5 dalla soglia del pavimento (art. 901, n.
2. c.c.), da ritenersi riferito, a dire dell'appellante, ai soli locali posti al piano terra.
Chiede, pertanto, di ritenere legittime le anzidette luci, tutelandone l'apertura con l'apposizione di una grata conforme alle prescrizioni dell'art. 901 c.c.
La censura è infondata.
Giova riportare i passi contestati della sentenza gravata, con cui il tribunale, in accoglimento della riconvenzionale spiegata da CP
, condannava il fratello alla chiusura delle luci aperte
[...] Pt_1 al piano interrato, così argomentando: << […] il CTU nella sua relazione a pag. 14, verificata la non rispondenza ai criteri previsti dal
Codice delle luci oggetto del giudizio, le definisce ai sensi dell'art. 902 c.c.
“luci irregolari” e dichiara: “Le luci irregolari realizzate dal sig. Parte_1
, oltre a non avere i requisiti di altezza dalla soglia del pavimento di
[...] cui all'art. 901 c.c., non rispettano neanche le prescrizioni del comma 1 rivolte a garantire il vicino da ingressi abusivi … Inoltre in relazione alla data di realizzazione delle suddette luci nessuna autorizzazione o permesso è stato rinvenuto presso gli organi competenti, né sono stati rinvenuti accordi tra le parti”. Ne consegue da ciò che, in accoglimento della domanda
11 riconvenzionale formulata da parte convenuta, l'attore deve essere condannato alla chiusura delle predette luci>>.
Si premette che, ai sensi dell'art. 901 c.c. (“Luci”): “Le luci che si aprono sul fondo del vicino devono:
1) essere munite di un'inferriata idonea a garantire la sicurezza del vicino e di una grata fissa in metallo le cui maglie non siano maggiori di tre centimetri quadrati;
2) avere il lato inferiore a un'altezza non minore di due metri e mezzo dal pavimento o dal suolo del luogo al quale si vuole dare luce e aria, se esse sono al piano terreno, e non minore di due metri se sono ai piani superiori;
3) avere il lato inferiore a un'altezza non minore di due metri e mezzo dal suolo del fondo vicino, a meno che si tratti di locale che sia in tutto o in parte a livello inferiore al suolo del vicino e la condizione dei luoghi non consenta di osservare l'altezza stessa”.
Al riguardo, la Suprema Corte ha recentemente affermato che sussiste una luce c.d. irregolare tutte le volte in cui un'apertura, pur non avendo i requisiti della veduta perché non consente inspectio e prospectio in condizioni di sicurezza, non corrisponde al paradigma normativo previsto per la luce regolare dall'art. 901 c.c., e che:
“L'apertura effettuata nel muro della propria casa rientra nella categoria delle cosiddette luci di tolleranza, quando la stessa non è conforme ai requisiti dell'art. 901 c.c.; in tal caso, il proprietario del fondo vicino può sempre pretenderne la regolarizzazione. Il possesso, di tale apertura, in quanto sprovvisto di titoli e fondato sulla tolleranza del vicino, non può condurre alla usucapione di una servitù di luce, difforme dal tipo ammesso dalla legge” (Cass. 19976/2025).
Ebbene, ribadito che, nella specie, le luci di cui trattasi, come acclarato dal CTU (e non contestato dall'appellante), non rispettano le prescrizioni dell'art. 901 c.c., ed in particolare i requisiti di altezza dalla soglia del pavimento (n. 2), ferma l'assenza di qualsivoglia accordo tra i germani , rileva la Corte, in applicazione del su CP richiamato principio di diritto, come sia ininfluente, ai fini di cui si discute, la circostanza che il convenuto non abbia specificamente contestato l'apertura delle luci sin dal 1978, e ciò tanto più ove si consideri che l'attore, in prime cure, non ha mai ritualmente dedotto
(né tanto meno provato) l'avvenuta usucapione del diritto di mantenere le luci nell'attuale posizione.
Peraltro, alcuna rilevanza ha la circostanza dedotta dall'appellante che le luci facessero parte di un muro di proprietà esclusiva, rilevando, invece, che tale muro fosse posto al confine delle proprietà private dei due fratelli, così come privo di pregio è l'assunto, non confortato dalla lettera della legge, secondo cui le disposizioni di cui all'art. 901, n. 2,
c.c. non si applicano alle luci aperte in locali posti al piano seminterrato rispetto al suolo cortilizio del confinante (come quello che ci occupa).
12 Questione sulla quale, peraltro, a seguito dell'obiezione (riproposta in appello) formulata dal CTP di , geom. Parte_1 Persona_3
(cfr. pag. 7 delle note critiche a sua firma), già prendeva specifica posizione il CTU, disattendo l'avverso rilievo, evidenziando altresì come il precedente del tribunale di OL (citato dal CTP attoreo a sostegno dell'assunto per cui non sarebbe stato giusto assimilare i locali seminterrati a quelli di pianterreno) fosse in contrasto con il consolidato insegnamento giurisprudenziale che disponeva “la condanna a chiudere le luci irregolari, eliminandole fisicamente e ripristinando l'originaria muratura se non è rispettata l'altezza dal pavimento del vano al quale si vuole dare aria e luce (Cass. civ.,
21/07/2005, n. 15292; Cass. civ., 10/03/1997, n. 2127; Cass. civ.,
21/0471981, n. 2338)” (cfr. pagg. 13-15 dell'elaborato, foto 7 - 8 e tavole n. 12 e 13 dell'allegato 3).
In tal senso, anche recentemente, Cass. 12306/2023, che chiarisce in motivazione: <L'art. 901 c.c., prevede che le luci devono avere, quanto all'altezza, un doppio requisito: a) un'altezza minima interna (con riferimento al posizionamento del lato inferiore della luce) non minore di due metri e mezzo dal pavimento o dal suolo del luogo al quale si vuole dare aria e luce, se esse sono al piano terra, e non minore di due metri, se sono ai piani superiori;
b) un'altezza esterna non minore di due metri e mezzo dal suolo del vicino, a meno che si tratti di un locale che sia in tutto o in parte a livello inferiore al suolo del vicino e la condizione dei luoghi non consenta di osservare l'altezza stessa;
pertanto, in base alla lettera e alla ratio della norma, la riduzione a due metri è limitata all'ipotesi di luce aperta in un locale situato a un livello di altezza superiore, che sia pari ad un intero piano abitativo (altezza che non è solitamente inferiore a tre metri), e non può essere estesa a qualunque altra ipotesi di dislivello, anche minimo, naturale o artificiale (Cass. 21 luglio 2005, n. 15292)>>, precisando, altresì, che: “In tema di luci irregolari, se è vero che ai sensi dell'art.
902 c.c. il vicino può chiederne solo la regolarizzazione, ma non la chiusura, va tuttavia escluso che il giudice possa affermare il diritto di mantenerle tutte le volte in cui il loro adeguamento al disposto dell'art. 901 c.c. si riveli in concreto inidoneo a soddisfare l'esigenza di attingere aria e luce, trattandosi di azione intesa a far valere un diritto reale, la cui tutela impone la rimozione del fatto lesivo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di regolarizzazione delle luci in ragione del fatto che la stessa ne avrebbe comportato la chiusura)”.
In definitiva, dunque, sulla scorta di quanto precede, la sentenza gravata va in parte qua confermata.
Terzo motivo dell'appello principale e primo motivo dell'appello incidentale
13 Le due doglianze vanno trattate unitariamente risultando l'esame del terzo motivo del gravame principale subordinato a quello del primo motivo dell'appello incidentale, dotato di rilevanza preliminare.
Infatti, con il primo motivo dell'appello incidentale, CP
lamenta violazione dell'art. 112 cpc, per aver il tribunale
[...] condannato il convenuto in riconvenzionale alla realizzazione di un muro di tamponamento che delimitasse il proprio edificio da quello attoreo, sebbene alcuna richiesta in tal senso fosse stata formulata nell'atto di citazione introduttivo da , che anzi Parte_1 proponeva domanda, incompatibile con quella accolta, di condanna del GE al pagamento della medianza del muro di CP confine.
Con il terzo motivo del gravame principale, invece, Parte_1 lamenta l'omessa pronuncia del primo giudice sulla domanda attorea di eliminazione delle molestie acustiche provenienti dal fabbricato del fratello , e ciò benché il CTU, ing. avesse CP Per_1 dedicato alla questione un intero paragrafo dell'elaborato (Punto 5, pag. 10), motivando sulla necessità che venisse realizzata da una “parete di confine tra la costruzione Controparte_1 dell'attore e quella del convenuto […] per ottemperare alla normativa sui requisiti acustici passivi degli edifici (DPCM del 5/12/1997 e successive modificazioni) utilizzando anche materiali isolanti in grado di attenuare il passaggio di rumore tra le abitazioni”, ribadendo, nelle conclusioni, che: “Il signor deve realizzare, dal Controparte_1 piano rialzato e per tutta l'altezza della parete confinante con quella del signor , un'idonea parete per delimitare la sua Parte_1 proprietà e limitare gli effetti acustici provenienti dalla sua abitazione” (pag. 17 dell'elaborato).
Evidenzia, con la comparsa conclusionale del 28.7.2025, che in realtà il tribunale, pur richiamando le conclusioni del CTU, accogliendo nella parte motiva la domanda attorea, non avrebbe poi riportato la statuizione di condanna nel dispositivo.
Ebbene, il primo motivo dell'appello incidentale è palesemente infondato, ove si consideri che l'attore, con la citazione introduttiva, chiedeva (cfr. punto I delle conclusioni, sopra ritrascritte) di condannare alla eliminazione di tutte le Controparte_1 illegittimità ed illeceità da cui era affetta la costruzione del convenuto, fonte di danno per il fabbricato dell'attore, espressamente indicate in premessa, ove al punto d) si fa espresso riferimento ai rumori provenienti, per effetto degli abusi edilizi commessi, dal fabbricato del convenuto, che si propagavano in quello di proprietà attorea, recando in tal modo un forte inquinamento acustico.
Consegue la legittimità della condanna del convenuto alla costruzione di un muro di tamponamento delle immissioni sonore, individuata dal
14 CTU come rimedio tecnico idoneo per l'invocata eliminazione dell'inquinamento acustico, restando superate e prive di pregio le contrarie obiezioni dell'appellante incidentale, vieppiù che lo stesso, in prime cure, oltre a non aver mai contestato nei termini di rito l'esistenza del lamentato inconveniente, non aveva - come evidenziato dallo stesso CTU - mai negato la necessità e soprattutto la volontà di realizzare la suddetta parete di separazione, prima della chiusura dei lavori, anche per i motivi suddetti (cfr. pag. 10 dell'elaborato).
Volontà ribadita nella conclusionale del 21.1.2019 (pag. 5).
§. Fondato è il terzo motivo dell'appello principale.
Invero, il tribunale, statuendo anche sulla domanda formulata da in ordine alla eliminazione dei rumori molesti Parte_1 provenienti dal fabbricato di proprietà del fratello , così CP argomentava:
è costruito”. In forza di tale assunto pertanto la domanda formulata dall'attore, volta al conseguimento dell'indennità di medianza deve essere respinta mentre deve essere accolta quella relativa all'obbligo del alla Controparte_1 realizzazione di una parete che, dal piano rialzato e per tutta la sua altezza, deveposta (rectius: deve essere posta) in aderenza con la parete a confine del
, e delimiti il di lui fabbricato evitando altresì i rumori Parte_1 molesti avvertiti nel fabbricato dell'attore>>.
Nondimeno, il primo giudice, pur accogliendo, attraverso il richiamo alle risultanze peritali (pagg. 9 e 10 dell'elaborato), la domanda attorea finalizzata all'eliminazione dei rumori molesti, con conseguente obbligo di alla realizzazione della Controparte_2 parete divisoria indicata dal CTU, di poi ometteva di riportare la relativa statuizione di condanna in dispositivo.
Pertanto, in accoglimento del terzo motivo di gravame, ad integrazione del dispositivo della pronuncia impugnata, CP
va condannato alla realizzazione di una parete che, dal piano
[...] rialzato e per tutta la sua altezza, corra in aderenza con la parete a confine della proprietà di , con l'utilizzo di materiali Parte_1 isolanti idonei a limitare la propagazione di rumori molesti nel fabbricato di quest'ultimo, così come indicato dal CTU (pag. 10 dell'elaborato).
15 §. Va, infine, rigettata la domanda già implicitamente disattesa dal primo giudice e riproposta nel capo V delle conclusioni dell'atto di appello, avente ad oggetto la condanna di “al Controparte_1 risarcimento di tutti i danni arrecati all'appellante […] per la mancata realizzazione della parete divisoria per limitare i rumori molesti provenienti dalla sua abitazione”, rimasta priva di adeguato supporto probatorio, in assenza di qualsivoglia specifica allegazione dei danni in concreto subiti.
Spese Resta da regolare il profilo delle spese, al fine precisandosi che il potere del giudice di appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata;
l'onere delle spese va poi ripartito fra le parti tenendo presente l'esito complessivo della lite, atteso che il criterio della soccombenza non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (Cass. 13356/2021).
Nella specie, considerato l'esito finale della lite, caratterizzato da parziale soccombenza reciproca, e tenuto conto della volontà conciliativa manifestata in prime cure dal convenuto/odierno appellante incidentale, emergente dagli atti e verbali di causa (cfr. pag.
10 della CTU, con allegato verbale di sopralluogo del 7.7.2010, nonché verbale di udienza del 14.9.2016), e considerato altresì che il parziale accoglimento del gravame principale lascia sostanzialmente immutato l'impianto argomentativo della pronuncia impugnata, si ritiene di dover disporre la compensazione integrale delle spese del doppio grado di giudizio.
Vanno definitivamente poste a carico di entrambe le parti, in ragione del 50% ciascuna, le spese della CTU espletata in prime cure (già liquidate dal tribunale con decreto del 19.4.2013), funzionale agli interessi di entrambi i germani . CP
Ricorrono, infine, i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante incidentale , dell'ulteriore importo a Controparte_1 titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, T.U. n.
115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 228/12.
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli, VI sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 1800
R.G.A.C. per l'anno 2020, tra le parti indicate in epigrafe, contro la sentenza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 596/2019,
16 pubblicata in data 1.3.2019, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello incidentale;
2. accoglie, per quanto di ragione, il primo ed il terzo motivo dell'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto conferma: a) condanna alla creazione del giunto tecnico per il piano Controparte_1 interrato, piano terra, piano primo e piano sottotetto del proprio edificio e, laddove ciò non fosse tecnicamente possibile, alla riduzione in pristino del fabbricato di sua proprietà; b) condanna alla realizzazione di una parete che, dal piano Controparte_1 rialzato e per tutta la sua altezza, corra in aderenza con la parete a confine della proprietà di , con gli accorgimenti Parte_1 tecnici indicati dal CTU a pag. 10 dell'elaborato, da intendersi qui richiamato e trascritto;
3. compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio;
4. pone definitivamente a carico di entrambe le parti, in ragione del
50% ciascuna, le spese della CTU espletata in prime cure;
5. da atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli, in data 22.9.2025
L'ESTENSORE LA PRESIDENTE dr.ssa Ada Meterangelis dr.ssa Assunta d'Amore
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