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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. IX, sentenza 19/01/2026, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 125/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 9, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LOCATELLI GIUSEPPE, Presidente e Relatore
GENTILI CLAUDIA, Giudice
LATTI FRANCO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2375/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano - Viale Dell'Innovazione 1/b 20126 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5294/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez.
16 e pubblicata il 23/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249011384401 IRPEF-ALIQUOTE 1997
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249011384401 IRPEF-ALIQUOTE 1998
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249011384401 IVA-ALIQUOTE 2000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249011384401 IVA-ALIQUOTE 2003 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 36/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 19/06/2024 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione notificava a Ricorrente_1 l'intimazione di pagamento della somma complessiva di euro 176.190, risultante da una pluralità di cartelle di pagamento indicate nell'atto di intimazione.
Contro l' avviso di pagamento il contribuente proponeva ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano che lo rigettava con sentenza n. 5294 del 2024, sul rilievo che l'Agenzia delle Entrate-
Riscossione aveva provato l' avvenuta regolare notificazione delle cartelle presupposte;
quanto al dedotto annullamento delle predette cartelle ad opera della Corte di giustizia tributaria di primo grado con sentenza
3496 del 2023, osservava che la decisione era stata impugnata e pertanto le cartelle erano efficaci sino al passaggio in giudicato della sentenza.
Contro la sentenza Ricorrente_1 propone appello chiedendone la riforma integrale sulla base di cinque motivi:1) produce sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado che , a seguito dell'appello proposto contro la sentenza di primo grado n.3496 del 2023 ha dichiarato cessata la materia del contendere a seguito dell'annullamento in autotutela della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca, effettuata sulla base delle medesime cartelle di pagamento sottese alla intimazione di pagamento;
2) reitera la eccezione di nullità della notifica delle cartelle di pagamento sottostanti alla intimazione di pagamento;
3) eccepisce la prescrizione decennale del credito portato dalle cartelle e comunque la prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi;
4) illegittimità della costituzione di ADER per mezzo di un avvocato del libero foro;
5) nullità o inefficacia della notificazione degli atti interruttivi. Conclude chiedendo di “dichiarare illegittimi e quindi annullare le obbligazioni tributarie oggetto dell'intimazione di pagamento”.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione chiede preliminarmente di dichiarare inammissibile l'appello per carenza di interesse ad agire a norma dell'art.100 cod.proc.civ. atteso che, in data 14.12.2024, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proceduto all'annullamento in autotutela della notificazione della intimazione di pagamento qui impugnata;
nel merito chiede il rigetto dell'appello avendo depositato documentazione che comprova l'avvenuta notificazione delle cartelle di pagamento sottese alla intimazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Preliminarmente si rileva che la sentenza della CGT di primo grado n.3496 del 2023 ha annullato la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca dell'importo di euro 176.190 per tardività nel deposito della documentazione attestante l'avvenuta notificazione delle cartelle e degli atti interruttivi della prescrizione relativa alle medesime cartelle;
pertanto non vi è stata alcun annullamento delle cartelle di pagamento atteso che la notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell'atto di imposizione fiscale). (Sez. 5, Sentenza n. 5057 del 13/03/2015, Rv. 634874 - 01). La sentenza della CGT di secondo grado n.1057/2025 ha dichiarato estinto il giudizio a seguito dell'intervenuto annullamento in autotutela della notificazione del preavviso di iscrizione di ipoteca impugnato.
2. Anche in questo giudizio è pacifico tra le parti che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proceduto all'annullamento in autotutela della notificazione dell' intimazione di pagamento. Allo stato l'atto di intimazione di pagamento, la cui notificazione è stata annullata dall'Ufficio, non esplica alcuna efficacia nei confronti del contribuente, che pertanto non ha interesse alla prosecuzione di un contenzioso cessato per ritiro dell'atto da parte dell'Ufficio.
3.Tutti i restanti motivi sono assorbiti.
Si compensano le spese di entrambi i gradi di giudizio atteso che l'annullamento è avvenuto per un vizio formale della notificazione della intimazione e non per mancanza del requisito sostanziale della debenza dei tributi.
P.Q.M.
in riforma della sentenza appellata dichiara estinto il giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate per entrambi i gradi di giudizio.
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 9, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LOCATELLI GIUSEPPE, Presidente e Relatore
GENTILI CLAUDIA, Giudice
LATTI FRANCO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2375/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano - Viale Dell'Innovazione 1/b 20126 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5294/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez.
16 e pubblicata il 23/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249011384401 IRPEF-ALIQUOTE 1997
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249011384401 IRPEF-ALIQUOTE 1998
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249011384401 IVA-ALIQUOTE 2000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249011384401 IVA-ALIQUOTE 2003 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 36/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 19/06/2024 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione notificava a Ricorrente_1 l'intimazione di pagamento della somma complessiva di euro 176.190, risultante da una pluralità di cartelle di pagamento indicate nell'atto di intimazione.
Contro l' avviso di pagamento il contribuente proponeva ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano che lo rigettava con sentenza n. 5294 del 2024, sul rilievo che l'Agenzia delle Entrate-
Riscossione aveva provato l' avvenuta regolare notificazione delle cartelle presupposte;
quanto al dedotto annullamento delle predette cartelle ad opera della Corte di giustizia tributaria di primo grado con sentenza
3496 del 2023, osservava che la decisione era stata impugnata e pertanto le cartelle erano efficaci sino al passaggio in giudicato della sentenza.
Contro la sentenza Ricorrente_1 propone appello chiedendone la riforma integrale sulla base di cinque motivi:1) produce sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado che , a seguito dell'appello proposto contro la sentenza di primo grado n.3496 del 2023 ha dichiarato cessata la materia del contendere a seguito dell'annullamento in autotutela della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca, effettuata sulla base delle medesime cartelle di pagamento sottese alla intimazione di pagamento;
2) reitera la eccezione di nullità della notifica delle cartelle di pagamento sottostanti alla intimazione di pagamento;
3) eccepisce la prescrizione decennale del credito portato dalle cartelle e comunque la prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi;
4) illegittimità della costituzione di ADER per mezzo di un avvocato del libero foro;
5) nullità o inefficacia della notificazione degli atti interruttivi. Conclude chiedendo di “dichiarare illegittimi e quindi annullare le obbligazioni tributarie oggetto dell'intimazione di pagamento”.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione chiede preliminarmente di dichiarare inammissibile l'appello per carenza di interesse ad agire a norma dell'art.100 cod.proc.civ. atteso che, in data 14.12.2024, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proceduto all'annullamento in autotutela della notificazione della intimazione di pagamento qui impugnata;
nel merito chiede il rigetto dell'appello avendo depositato documentazione che comprova l'avvenuta notificazione delle cartelle di pagamento sottese alla intimazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Preliminarmente si rileva che la sentenza della CGT di primo grado n.3496 del 2023 ha annullato la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca dell'importo di euro 176.190 per tardività nel deposito della documentazione attestante l'avvenuta notificazione delle cartelle e degli atti interruttivi della prescrizione relativa alle medesime cartelle;
pertanto non vi è stata alcun annullamento delle cartelle di pagamento atteso che la notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell'atto di imposizione fiscale). (Sez. 5, Sentenza n. 5057 del 13/03/2015, Rv. 634874 - 01). La sentenza della CGT di secondo grado n.1057/2025 ha dichiarato estinto il giudizio a seguito dell'intervenuto annullamento in autotutela della notificazione del preavviso di iscrizione di ipoteca impugnato.
2. Anche in questo giudizio è pacifico tra le parti che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proceduto all'annullamento in autotutela della notificazione dell' intimazione di pagamento. Allo stato l'atto di intimazione di pagamento, la cui notificazione è stata annullata dall'Ufficio, non esplica alcuna efficacia nei confronti del contribuente, che pertanto non ha interesse alla prosecuzione di un contenzioso cessato per ritiro dell'atto da parte dell'Ufficio.
3.Tutti i restanti motivi sono assorbiti.
Si compensano le spese di entrambi i gradi di giudizio atteso che l'annullamento è avvenuto per un vizio formale della notificazione della intimazione e non per mancanza del requisito sostanziale della debenza dei tributi.
P.Q.M.
in riforma della sentenza appellata dichiara estinto il giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate per entrambi i gradi di giudizio.