Articolo 37 della Legge 29 febbraio 1968, n. 81
Articolo 36Articolo 38
Versione
15 marzo 1968
Art. 37.

E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1968, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).
Entrata in vigore il 15 marzo 1968