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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 25/11/2025, n. 2011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2011 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione II Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
- dott. Anna Maria Rossi Presidente
- dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere
- dott. Maurizio Miranda Giudice Ausiliario Relatore
Esaminati gli atti;
dato atto che è stato ritualmente comunicato alle parti il decreto con il quale si è disposto lo svolgimento dell'udienza di discussione del 14 novembre 2025 con le modalità cartolari;
dato atto che sono state depositate dalle parti costituite le note d'udienza nel termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c.; sentito il Relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1107/2024 promossa da:
(C.F. ) con l'Avvocato MISSIO Parte_1 C.F._1 SILVIA con domicilio eletto in VIA CARLO JUSSI 8 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA
APPELLANTE/I contro
(C.F. ) con l'Avvocato FERRERIO ANDREA, con Controparte_1 C.F._2 domicilio eletto in VIA VASCELLI N. 8 40124 BOLOGNA
APPELLATO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, da intendersi in questa sede richiamate come sopra.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva avanti il Tribunale di Bologna Controparte_1
opposizione al decreto ingiuntivo nr. 272/2023 richiesto ed ottenuto dall' Parte_1
per ottenere il pagamento della somma di € 8.052,00 pretesa in forza di fattura emessa per il credito pagina 1 di 5 derivante da un contratto di deposito di un'autovettura Mercedes C250 CDI targata EW994EE di proprietà dell'opponente.
L'opponente deduceva l'insussistenza della pretesa creditoria e riferiva di non aver mai conferito alcun incarico all'opposta, né per asserite riparazioni né tantomeno per il deposito, in quanto la vettura di sua proprietà nell'anno 2019 era stata consegnata alla successivamente dichiarata Controparte_2
fallita dal Tribunale di Bologna, incaricandola di effettuare alcune riparazioni che, peraltro, non sono erano mai state realizzate.
Deduceva dunque che la vettura era stata presumibilmente portata presso l'autocarrozzeria dell'opposta dalla predetta società e che egli non aveva pertanto stipulato alcun contratto con la predetta.
Riferiva che soltanto nel mese di Settembre 2021 l'opposta aveva comunicato che il veicolo di proprietà dell'opponente era ricoverato presso la sua autocarrozzeria da 2/3 anni e che a seguito delle pretese di questi aveva provveduto alla conseguente contestazione nonché a richiedere la restituzione del veicolo.
La causa veniva assunta al nr. 6614/2023 del Ruolo Generale.
Si costituiva l'opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione nonché, in subordine, la determinazione dell'importo dovuto per l'attività di deposito e custodia della vettura di proprietà dell'opponente dal
17/6/2019 fino all'effettivo ritiro dell'auto da parte del proprietario.
Respinte le prove orali, il Tribunale con Sentenza nr. 1789/2024 accoglieva l'opposizione.
Avverso detta Sentenza proponeva appello l' e si costituiva la parte Parte_1
appellata instando per il rigetto del gravame.
La causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello appare meritevole di accoglimento.
Secondo l'appellante il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto inesistente il titolo giuridico sul quale era fondato il ricorso monitorio. pagina 2 di 5 Afferma, sul punto, che il contratto di deposito non è soggetto a particolari requisiti di forma e che pertanto lo stesso può essere concluso anche mediante comportamenti concludenti.
Deduceva pertanto che a seguito dell'invio del preventivo nell'anno 2021 il comportamento concludente dell'appellato avrebbe comportato l'avvenuto perfezionamento del contratto di deposito,
essendo irrilevante la diffida alla riconsegna dell'auto che il aveva inviato in data29/1/2021 CP_1
dopo aver ricevuto il preventivo menzionato.
Affermava inoltre che la società alla quale l'appellato aveva consegnato la macchina Controparte_2
per le riparazioni, aveva da sempre una convenzione con l'autocarrozzeria di per Parte_1
l'esecuzione delle riparazioni e che il era da tempo a conoscenza di tale circostanza. CP_1
E' invero incontestato il fatto che il aveva consegnato la vettura alla CP_1 Controparte_2
officina autorizzata Mercedes.
Come già evidenziato con Ordinanza del 14/2/2025, è pacifico che la vettura di proprietà dell'appellato
è stata incidentata nel giugno del 2019, non è marciante e non è stata fatta oggetto di riparazioni da parte della in difetto di richiesta di tale attività da parte dell'appellato: il fatto Parte_1
che la vettura non sia stata riparata non consente pertanto di affermare la natura gratuita del contratto di deposito poiché lo stesso non risulta essere accessorio ad un contratto d'opera avente ad oggetto la riparazione del veicolo.
Inoltre, non risulta che l'appellato abbia mai denunciato la sottrazione del bene, se non dopo aver ricevuto la richiesta di pagamento delle spese di custodia, e tale circostanza induce ad affermare che l'appellato era pienamente consapevole del fatto che la vettura si trovava presso l'esercizio commerciale dell'appellante.
Peraltro, si evidenzia che tale permanenza appare giustificata dalla circostanza – ugualmente non contestata – relativa al fatto che il legale rappresentante della (cui la macchina era Controparte_2
stata affidata dall'appellato) aveva rappresentato l'opportunità di reperire un acquirente del veicolo incidentato in ragione dell'antieconomicità della riparazione. pagina 3 di 5 Le argomentazioni dell'appellante hanno inoltre ricevuto conferma dall'esito della prova orale espletata nel presente grado.
Il teste , escusso all'Udienza del 6/5/2025, ha infatti riferito circa il fatto che Testimone_1
nel corso del periodo in cui la vettura era depositata presso la carrozzeria la stessa era stata esaminata da persone interessate all'acquisto che avevano però desistito in ragione del prezzo richiesto.
Il teste titolare della escusso all'Udienza del 24/6/2025 ha riferito che Tes_2 CP_2
l'appellato, e così pure il figlio di questi sig. era stato reso edotto del fatto che la Persona_1
vettura sarebbe stata portata dall'autocarrozzeria per l'esecuzione del preventivo per le Parte_1
riparazioni alla carrozzeria.
Anche la deposizione del teste consente di ritenere fondate le argomentazioni Persona_1
dell'appellante: il predetto, ugualmente escusso quale teste all'Udienza del 24/6/2025, ha infatti riferito che l'appellato era a conoscenza del fatto che il veicolo si trovava presso la , ha Parte_2
confermato di essere stato egli stesso ad inviare presso la carrozzeria possibili acquirenti i quali, però,
si erano dimostrati non interessati all'acquisto anche in ragione della somma che l'appellante riteneva di dover richiedere per il deposito della vettura.
Deve dunque ritenersi che tra le parti si sia perfezionato un contratto di deposito del veicolo e che lo stesso non possa ritenersi assistito dalla presunzione di gratuità di cui all'art. 1767 c.c. in ragione della qualità imprenditoriale rivestita dall'appellante.
Quanto all'importo dovuto in ragione del menzionato contratto di deposito, deve tenersi conto del fatto che la somma portata dalla fattura posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo non è stata oggetto di contestazione nel quantum, essendosi l'opponente limitato ad affermare di nulla dovere all'opposto.
In tal senso appare altresì meritevole di considerazione la questione inerente il preventivo di spesa che la carrozzeria avrebbe redatto per le riparazioni e che non è mai stato accettato dall'appellato come pagina 4 di 5 dallo stesso riferito, con la conseguenza che l'importo di detto preventivo non ha alcun rilievo nella quantificazione del costo del deposito.
Da ultimo, l'importo indicato in fattura appare rispondente alle Tariffe di Soccorso e Custodia che sono state depositate dall'opposto nel corso del giudizio di primo grado e che ugualmente non sono state contestate.
All'accoglimento dell'appello consegue la conferma delle spese e degli onorari liquidati con il decreto ingiuntivo nonchè la condanna dell'appellato alla refusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che vengono liquidati come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello proposto da e per l'effetto, in riforma della Sentenza del Tribunale di Bologna nr. Parte_1
1789/2024, conferma il Decreto Ingiuntivo emesso da detto Tribunale avente nr. 272/2023.
Condanna l'appellato alla refusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, spese che liquida in € 5.077,00 per il primo grado ed in € 382,50 per esborsi ed € 6.000,00 per competenze per il presente grado di appello, somme da maggiorarsi di rimborso forfetario nonché IVA e CNPAA come per legge.
Così deciso a Bologna nella Camera di Consiglio del 14 novembre 2025.
Il Presidente dott. Anna Maria Rossi L'estensore Avv. Maurizio Miranda
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